CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

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Transcript:

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO Proposto dal Consigliere Avv. Federico Montalto ed adottato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Cosenza con delibera del 21 febbraio 2018 ARTICOLO I L'Avvocato è un libero professionista, che, in libertà, autonomia ed indipendenza, svolge l attività prevista e regolata dall Ordinamento della professione forense, garantendo al cittadino la piena ed effettiva tutela dei diritti. ARTICOLO II L'Ordine degli Avvocati ha, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, in rigorosa osservanza dei principi di legalità, riservatezza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza, prevenzione del conflitto di interessi e buona fede, con spirito di rispetto e reciproca

collaborazione. ARTICOLO III L attività di Consigliere dell Ordine degli Avvocati di Cosenza non è altro che un servizio prestato in favore di tutti i colleghi, al fine di realizzare e, comunque, perseguire i loro interessi generali., nel pieno rispetto delle norme di comportamento, nonché dei principi etici e deontologici, come stabiliti dal Codice Deontologico Forense. ARTICOLO IV I Consiglieri che, con il servizio prestato in favore dell Avvocatura Cosentina, esauriscano le ragioni della loro candidatura e del mandato ricevuto all atto della proclamazione, devono sempre e comunque assicurare la maggiore rappresentanza dell Ordine ed il migliore funzionamento del Consiglio. ARTICOLO V La carica di Consigliere è incompatibile con l assunzione ed il mantenimento di cariche all interno di Istituzioni, che in qualsivoglia modo possano condizionare il perseguimento e la realizzazione degli interessi generali dell Avvocatura. 2

ARTICOLO VI L attività di Consigliere si erge per l ossequio deferente alle Istituzioni, pertanto ogni Consigliere deve adempiere al prestigioso incarico con diligenza, indipendenza ed imparzialità, osservando scrupolosamente, per ciò stesso, il dovere di verità. ARTICOLO VII Al fine di creare, per quanto possibile, uniformità di stile, sia nel corso dei lavori del Consiglio che in occasione di manifestazioni pubbliche, il Consigliere dovrà indossare un abbigliamento sobrio e formale ed osservare una condotta anche durante le dichiarazioni di voto improntata ad atteggiamenti appropriati alla circostanza ed alla dignità dell Ordine. ARTICOLO VIII Il Consigliere uscente, che si ricandidi ovvero sostenga altro Avvocato per l elezione ad organi rappresentativi dell Avvocatura, deve evitare forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità ed al decoro della funzione ricoperta. ARTICOLO IX I Consiglieri uscenti e gli aspiranti Consiglieri, 3

durante la campagna elettorale, debbono tenere un comportamento conformato al massimo livello di correttezza, evitando iniziative che possano recare disturbo ai colleghi elettori ed, in ogni caso, forme di propaganda durante le operazioni di voto. Ad ogni buon conto, nessuno dei candidati potrà sostare nelle immediate vicinanze del seggio. ARTICOLO X Nell esercizio del diritto di critica con qualsivoglia mezzo, e così anche sui social, il Consigliere, o aspirante tale, deve opportunamente evitare ogni occasione di discredito delle Istituzioni dell Avvocatura e dei colleghi tutti, ispirandosi a principi di verità e sobrietà. ARTICOLO XI I Consiglieri, in virtù ed in esecuzione del presente codice, dovranno, dunque, astenersi dal compiere qualsivoglia atto e/o fatto anche solo apparentemente lesivo dei principi solennemente ivi espressi. ARTICOLO XII I principi, che devono ispirare l'attività del Consiglio ed improntare la condotta dei Destinatari, come mutuati anche dal Codice Etico e 4

di comportamento suggerito dal CNF, sono di seguito meglio specificati. Legalità. I comportamenti dei dipendenti, dei Consiglieri e dei Destinatari, nelle attività lavorative e professionali svolte per il Consiglio, sono improntati al più rigoroso rispetto delle leggi e della normativa applicabile, e sono ispirati a lealtà, onestà, correttezza e trasparenza. Il Consiglio non promuove, né intrattiene rapporti con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità vietate dalla legge. Imparzialità. Nella gestione delle diverse attività svolte dal Consiglio ed in tutte le relative decisioni i dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari devono operare con imparzialità nell'interesse del Consiglio medesimo, assumendo le decisioni con 5

indipendenza di giudizio, trasparenza e secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali. Trasparenza e correttezza. Le azioni, operazioni e negoziazioni si ispirano alla massima trasparenza, correttezza ed affidabilità. In particolare, ogni azione, operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità del Consiglio secondo i criteri indicati dalla legge e i principi contabili applicabili; essa, inoltre, dovrà essere debitamente autorizzata con delibera del Consiglio e risultare verificabile, legittima, coerente e congrua. Affinché i documenti contabili rispondano ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti del Consiglio un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta. Sarà, pertanto, necessario che detta documentazione sia anche 6

facilmente reperibile e archiviata secondo criteri logici e di semplice consultazione. I dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari del presente Codice sono tenuti a rendere, anche all'esterno, informazioni trasparenti, veritiere, complete e accurate, astenendosi dal diffondere notizie false o comunque non corrispondenti al vero. Per quanto non in questa sede espressamente stabilito, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni adottate nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità adottato dal Consiglio. Riservatezza. Il Consiglio riconosce la riservatezza quale regola imprescindibile di ogni condotta posta in essere dai dipendenti, dai Consiglieri nonché dai Destinatari e, a tale scopo, assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene 7

dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali. La comunicazione a terzi delle informazioni deve avvenire esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati e, in ogni caso, in conformità alle vigenti disposizioni e con l'osservanza dei principi della parità e della contestualità informativa; nella comunicazione a terzi di informazioni riservate dovrà essere espressamente dichiarato il carattere riservato dell'informazione e richiesta l'osservanza dell'obbligo di riservatezza al terzo. Nell'ambito delle diverse relazioni con il Consiglio e con i suoi interlocutori, i dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari devono astenersi dall'utilizzare informazioni riservate e non di dominio pubblico, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o attività, per scopi personali e, 8

comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa loro affidata o svolta nell'interesse del Consiglio. Tutte le informazioni ottenute in relazione al proprio rapporto di lavoro e/o di collaborazione sono di proprietà del Consiglio. L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui il Consiglio intrattenga, a qualsiasi titolo, rapporti di affari, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza. Nessun dipendente, Consigliere e/o Destinatario può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni riservate, né comunicare dette informazioni ad altri. La riservatezza è garantita anche attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione dei dati custoditi su supporti informatici in possesso del 9

Consiglio. ARTICOLO XIII Ambito di applicazione e destinatari. Obiettivo del presente Codice Etico e di Comportamento è quello di stabilire, in modo chiaro ed evidente, i principi cui si debbono attenere tutti coloro che, all'interno del Consiglio, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, e chiunque altro intrattenga con esso rapporti, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, ovvero operi a qualsiasi titolo, tutti di seguito definiti "Destinatari". Sono Destinatari del presente Codice anche tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 10

del Consiglio. I rapporti di collaborazione de quibus nonché i conferimenti di incarico sono regolati come da indicazioni del Piano integrato della Prevenzione della Corruzione adottato dal Consiglio. Tutte le attività del Consiglio sono improntate al più rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, correttezza, trasparenza, riservatezza, diligenza, lealtà e buona fede. Il presente codice è frutto della comune riflessione dei Consiglieri Avvocati Pilerio Bruni, Francesco Calvelli, Anna Rita De Franco, Marietta De Rango, Laura Facciolla, Vittorio Gallucci, Giancarlo Gentile ( nella sua qualità di responsabile del piano integrato anti corruzone e trasparenza) Michele Iappicca, Maura Monteforte, Ornella Nucci, Carlo Sabato Paduano e Giovanni Spataro.- 11