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************ Decreto n. 7 Roma, 19/1/2011. Il Direttore Generale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto (GU n.231 del )

Transcript:

Decreto n. 698 Il Direttore Generale VISTI VISTA VISTE il D.Lvo 16/04/1994 n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materie di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare l Art. n. 203; il D.P.R. 18/6/1998, n. 233 Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell art. 21 della Legge 15/3/1997, n. 59, art. 4 ; l art. 64, comma 5 della Legge 133 del 6/8/2008, in cui si prevede espressamente che i dirigenti del MIUR, compresi i dirigenti scolastici, assicurino compiuta e puntuale realizzazione al processo di razionalizzazione dell organizzazione scolastica, richiamandone la responsabilità dirigenziale proprio in riferimento al governo di tale processo organizzativo ed, imponendo all USR per il Lazio ed, in particolare a ciascun Dirigente dei rispettivi ambiti territoriali, di vigilare sul rispetto della norma del DPR 233/98 e sull attenzione a non produrre incrementi di spesa; il D.P.R. 20/3/2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; i DD.PP.RR. 15/3/2010 n. 87, n. 88 e n. 89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali e tecnici e la revisione dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; il D.Lvo 13/04/2017 n 61 in cui si ridefiniscono, a partire dalle classi prime funzionanti nell a.s. 2018/19, i percorsi di istruzione professionale; la D.G.R. del 12/10/2017 n. 6444 Linee Guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica A.S. 2018/2019; le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell art. 19 della Legge 15/7/2011 n. 111, come modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 183, 1

art. 4, comma 69, che prevede la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del DSGA nei casi in cui l istituzione scolastica non raggiunga i 600 alunni o i 400 in particolari casi; VISTE le note n. 35203 del 01/12/2017, n. 35206 del 01/12/2017, n. 35606 del 05/12/2017, n. 35780 del 05/12/2017, con le quali questo USR per il Lazio ha espresso il proprio parere sulle singole operazioni di dimensionamento e richieste di attivazione di nuovi indirizzi di studio, articolazioni e opzioni; VISTI VISTA gli esiti della riunione della Conferenza Regionale Permanente sull attuazione del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, tenutasi il 18/12/2017 presso la Regione Lazio; la Delibera di Giunta Regionale n. 919 del 28 dicembre 2017 Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2018/2019 ; la nota n. 52574 del 07/12/2017 del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico avente per oggetto Operazioni conseguenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche a.s. 2018/2019 che invita le Regioni per il tramite degli UU.SS.RR. di tener conto, in vista delle operazioni relative al piano di dimensionamento della rete scolastica, della nuova aggregazione per ambiti territoriali delle istituzioni scolastiche prevista dall art.1 comma 66 della Legge n. 107/2015, affinché le modifiche proposte all offerta formativa territoriale tengano conto dei limiti territoriali dei singoli ambiti istituiti; la nota n. 868 del 03/02/2012 del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico - che invita gli UU.SS.RR, con riguardo all istituzione di taluni indirizzi, articolazioni e opzioni (es. Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale, ecc.), ad effettuare una specifica valutazione individuando le richieste strettamente necessarie al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero e/o di esubero in relazione a determinate classi di concorso; 2

TENUTO CONTO RITENUTO RAVVISATA in particolare per i Licei Musicali e Coreutici, oltre che delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 89 del 15/3/2010 stipula di apposita convenzione con i Conservatori di Musica o con l Accademia di Danza per l organizzazione delle prove di selezione degli aspiranti allievi, per il riconoscimento della professionalità dei docenti, per la supervisione sull idoneità delle aule speciali e laboratori specialistici e sulla qualità della formazione musicale e coreutica - anche dell oneroso fabbisogno di risorse organiche che rende possibile attivare solo una prima classe per ciascuna istituzione scolastica autorizzata; che questo Ufficio dovrà garantire, innanzitutto, la prosecuzione delle classi dei Licei Musicali già autorizzati, con consistente impegno di organico; altresì per i Licei Scientifici ad indirizzo sportivo, le disposizioni di cui al D.P.R. 5/3/2013 n. 52 art. 3 commi 3 e 4 e, in particolare, comma 5 che prevede, in prima applicazione in ciascuna regione, l istituzione di sezioni ad indirizzo in numero non superiore a quelle delle relative province, fermo restando eventuali deroghe solo nel caso che le risorse di organico annualmente assegnate consentano l istituzione di sezioni aggiuntive e purché non creino esubero di organico in una o più classi di concorso; altresì che il suddetto regolamento ne subordina l attivazione alla presenza nelle istituzioni scolastiche di impianti e attrezzature ginnico sportive, la cui adeguatezza deve essere garantita dalle Amministrazioni provinciali, con riguardo anche all assenza di barriere architettoniche; che allo stato attuale non è definita la dotazione organica del personale che verrà assegnato a questo USR per il Lazio dal MIUR; la nota MIUR Dipartimento Istruzione prot. n. 2828 del 20/12/2013, con la quale viene definito il numero delle istituzioni scolastiche della regione e, al contempo viene evidenziata la permanenza delle disposizioni di cui alla Legge n. 111/2011 sopraccitata in assenza del raggiungimento dell accordo in Conferenza Unificata previsto dalla Legge n. 128 dell 8/11/2013; la necessità di istituire un Convitto nel Comune di Amatrice (Rieti), in considerazione di specifiche esigenze del contesto territoriale di riferimento. 3

DECRETA Art. 1 Con effetto dal 1 settembre 2018 vengono apportate all organizzazione della rete scolastica e all offerta formativa regionale le modifiche di cui agli allegati elenchi A e B, che costituiscono parte integrante del presente Decreto, ivi compresa l istituzione di due indirizzi relativi alla gestione delle acque e risanamento ambientale. Art. 2 L efficacia delle modifiche, di cui agli allegati elenchi A e B, e l attivazione di nuovi percorsi formativi secondo le previsioni ordinamentali sono subordinati alla disponibilità delle dotazioni organiche regionali e provinciali e al raggiungimento del numero di iscritti previsti dalle vigenti disposizioni. Art. 3 Viene autorizzata, a decorrere dall a.s. 2017/2018, l istituzione di un Convitto presso il Comune di Amatrice (Rieti). Art. 4 Per i nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, che comportino nuova spesa, la reale attivazione solo a condizione che sussistano l effettiva disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati e la formale assunzione dei relativi oneri da parte dell Ente locale competente nonché l assegnazione di risorse di personale da parte del MIUR. I Dirigenti degli Uffici VI VII VIII IX e X, per i rispettivi ambiti di competenza territoriale, provvederanno all effettuazione di tutte le operazioni conseguenti all adozione dei predetti interventi entro il 15/01/2018, curandone, altresì, la comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. I Dirigenti degli Ambiti territoriali sopraindicati comunicheranno, inoltre, all'ufficio IV di questo USR per il Lazio, i codici relativi a ciascun nuovo indirizzo di studio, articolazione od opzione autorizzati, per consentire il successivo inserimento degli stessi al SIDI, sempre entro il 15/01/2018. Art. 5 Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni. Roma, 29/12/2017 IL DIRETTORE GENERALE Gildo De Angelis 4

Allegati A e B Al MIUR Gabinetto On.le Ministro Roma Al MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Roma Ai Dirigenti degli ambiti territoriali di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo Alla Regione Lazio Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e Università, Diritto allo Studio Roma Alle Amministrazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Roma, Rieti e Viterbo All Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche di Roma Capitale Ai Dirigenti degli Uffici I-II-III-IV e V dell'u.s.r. per il Lazio Alle OO.SS. All ALBO 5