DISEGNO DI LEGGE N. 41

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DISEGNO DI LEGGE N. 41 presentato dalla Giunta regionale il 21 marzo 2014 <<Disposizioni urgenti in materia di OGM>>

Signor Presidente, Signori Consiglieri, la normativa comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati prevede che gli Stati membri possano adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti (direttiva 2001/18/CE). In attuazione della direttiva, la Commissione europea ha approvato la raccomandazione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La Regione ha disciplinato la materia dell impiego di OGM in agricoltura mediante la legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), come modificata dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), prevedendo che le misure di coesistenza vengano adottate con regolamento regionale. Sulla base di tale previsione l Area risorse agricole e forestali della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali aveva elaborato una bozza di misure di coesistenza fra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche e, nei mesi di gennaio e febbraio 2014, ha sottoposto tale proposta alla valutazione, attraverso consultazioni, degli enti interessati e dei portatori di interesse. Alla luce degli approfondimenti svolti e degli articolati elementi acquisiti in occasione della predisposizione della bozza e poi delle consultazioni, è emersa la possibilità di prevedere l esclusione dal territorio regionale della coltivazione del mais geneticamente modificato quale misura di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, in applicazione di quanto consentito dalla Raccomandazione del 13 luglio 2010. Si precisa infatti che il paragrafo 2.4 della citata Raccomandazione riconosce agli Stati membri la facoltà di escludere, nell ambito delle misure di coesistenza, la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM») a fronte di una serie di fattori che possono influenzare il grado di commistione tra colture transgeniche, colture convenzionali e biologiche, quali le condizioni climatiche, le caratteristiche topografiche, i modelli produttivi e le strutture aziendali. In tal senso la Giunta regionale ha approvato in via preliminare in data 7 marzo uno schema di disegno di legge intitolato Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura) al fine di inserire una disposizione speciale che introduca tale esclusione con forza di legge anziché con atto formalmente amministrativo come quello regolamentare. Lo schema di disegno di legge prevede essenzialmente che venga introdotto nella legge regionale 5/2011 l articolo 2.1. rubricato Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais. I

Tale disposizione prevede che, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tre le colture transgeniche e non transgeniche, sia esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dalla Raccomandazione del 13 luglio 2010. Lo schema di disegno di legge prevede inoltre che la coltivazione di mais geneticamente modificato comporti l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Tale schema di disegno di legge, essendo progetto di regola tecnica, va preventivamente comunicato alla Commissione europea ai sensi e nei modi previsti dalla direttiva 98/34/CE e della normativa statale che ha recepito la direttiva medesima (legge 21 giugno 1986, n. 317). Tale procedura ha già avuto inizio con la trasmissione dello schema di disegno di legge alla struttura del Ministero dello sviluppo economico che riveste il ruolo di Unità centrale di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE e che cura, per lo Stato italiano, tutte le relative comunicazioni con la Commissione europea. Nell ambito di tale procedura l amministrazione regionale avrà modo di rappresentare i fattori che, a livello locale, influenzano il grado di commistione tra colture OGM, colture convenzionali e biologiche, nonché gli elementi e i presupposti, come richiesti dalla Raccomandazione, che giustificano l esclusione della coltivazione di mais OGM nel territorio regionale. Nelle more della conclusione della predetta procedura, al fine di evitare possibili perdite di reddito per i produttori di mais convenzionale e biologico, proprio alla luce delle ragioni tecnico economiche che fondano tale esclusione, si propone di introdurre, in via straordinaria e di urgenza, un divieto temporaneo alla coltivazione di mais OGM per il periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge (articolo 1, commi 1 e 2). Si ricorda inoltre che, attualmente, la coltivazione di mais OGM MON810 è vietata in base al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d urgenza ai sensi dell art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810) e in applicazione dell articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Tale norma comunitaria prevede, infatti, che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza qualora sia manifesto che prodotti OGM già autorizzati dall Unione europea comportino un rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l ambiente. È inoltre previsto che la Commissione europea si pronunci prorogando, II

modificando o abrogando delle misure cautelari provvisorie nazionali (articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002). La norma ora in esame fa pertanto salva l applicazione del divieto previsto nel decreto ministeriale mediante segnalazione delle relative violazioni, da parte della Regione, alle competenti autorità preposte all applicazione delle sanzioni penali applicabili ovvero all accertamento dell eventuale danno ambientale (articolo 1, comma 3). Avverso il predetto decreto del Ministro della salute è stato inoltre promosso un ricorso al Tribunale amministrativo regionale Lazio per il relativo annullamento. L efficacia del divieto di coltivazione del mais MON810 potrebbe pertanto essere influenzata dall eventuale pronuncia della Commissione europea e dagli esiti del contenzioso istaurato presso il TAR Lazio. Inoltre è noto che è in fase di autorizzazione presso la Commissione europea un ulteriore varietà di mais OGM (Pioneer 1507) rispetto al quale, ovviamente, il decreto del Ministro della salute non trova applicazione. Si segnala infine che, a livello comunitario, gli Stati membri hanno confermato la volontà di riaprire le discussioni sulle modifiche della direttiva 2001/18/CE relative alla possibilità per ciascuno Stato di limitare o vietare la coltivazione, nel proprio territorio, di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello UE per motivi diversi da considerazioni relative alla salute e all ambiente. Tale argomento è stato affrontato in occasione del Consiglio ambiente che si è tenuto lo scorso 3 marzo e una seconda tornata di colloqui tra gli Stati membri è in programma per il 13 giugno. Per quanto riguarda i contenuti delle restanti disposizioni del disegno di legge in esame, si precisa che l articolo 2 contiene la disposizione finanziaria per consentire l introito delle sanzioni irrogate in applicazione del divieto introdotto all articolo 1. L articolo 3 disciplina infine l entrata in vigore delle disposizioni ora proposte. Si confida che il disegno di legge ora illustrato venga accolto dal voto favorevole di Codesto onorevole Consiglio regionale. III

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari DISEGNO DI LEGGE N. 41 <<Disposizioni urgenti in materia di OGM>> Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di OGM) 1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche di mais a seguito della commistione da colture transgeniche, nelle more della procedura di comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo del Consiglio, del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell informazione), delle misure di coesistenza contenute nello schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale in via preliminare in data 7 marzo 2014 e che prevedono l esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato nel territorio regionale in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01, della Commissione europea, del 13 luglio 2010 (recante orientamenti per l elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche), la coltivazione di mais geneticamente modificato è vietata fino all approvazione definitiva delle predette misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale. 3. E in ogni caso fatta salva l applicazione della misura di emergenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d urgenza ai sensi dell art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810), mediante segnalazione delle violazioni del divieto in esso contenuto alle competenti autorità. Art. 2 (Norma finanziaria) 1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all articolo 1, comma 2, sono accertate e riscosse sull unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l anno 2014. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 2 - XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza DISEGNO DI LEGGE N. 41 <<Disposizioni urgenti in materia di OGM>> NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all articolo 1 - Il testo del paragrafo 2.4 della raccomandazione della Commissione europea 2010/C200/01, del 13 luglio 2010, è il seguente: 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01, della Commissione europea, del 13 luglio 2010, Misure atte ad escludere la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM») Le differenze a livello regionale, quali le condizioni climatiche (che influenzano l attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l aria), la topografia, i modelli produttivi e i sistemi di rotazione delle colture o le strutture aziendali (comprese le strutture circostanti, come siepi, foreste, zone incolte e ubicazione delle superfici coltivate), possono influenzare il grado di commistione tra colture GM e colture convenzionali e biologiche nonché le misure necessarie per evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture. In presenza di determinate condizioni economiche e naturali, gli Stati membri possono vagliare la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da vaste zone nel loro territorio, onde evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. Per attuare tale esclusione gli Stati membri devono dimostrare che in tali zone non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi. Inoltre, le misure restrittive devono essere proporzionali all obiettivo perseguito (vale a dire la tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici).