GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



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Progr.Num. 168/2013 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno lunedì 18 del mese di febbraio dell' anno 2013 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 1) Saliera Simonetta Vicepresidente 2) Bianchi Patrizio Assessore 3) Bortolazzi Donatella Assessore 4) Freda Sabrina Assessore 5) Gazzolo Paola Assessore 6) Lusenti Carlo Assessore 7) Marzocchi Teresa Assessore 8) Melucci Maurizio Assessore 9) Muzzarelli Gian Carlo Assessore 10) Rabboni Tiberio Assessore Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta attesa l'assenza del Presidente Funge da Segretario l'assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: RECEPIMENTO DELL'ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2012, SUI CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI PER L'UTILIZZO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 5 DEL D.LGS 81/2008. DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE Cod.documento GPG/2013/45 pagina 1 di 77

Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2013/45 ----------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Vista la legge regionale n. 12/2003, Norme per l uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l arco della vita, attraverso il rafforzamento dell istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro ; Richiamato in particolare l art. 73 del citato D.lgs. 81/2008, che prevede al comma 5 che in sede di Conferenza Stato-Regioni siano individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione; Preso atto che il 12 marzo 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, recante Accordo ai sensi dell art. 4 del D.lgs. 291/1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m. ; Considerato che il suddetto Accordo individua i seguenti soggetti responsabili della formazione: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale; pagina 2 di 77

b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; c) l INAIL; d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra; f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/ utilizzatrici (queste ultime limitatamene ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall accreditamento prevista dalla medesima intesa; g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; h) i soggetti formatori con esperienza documentata, di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; i) gli enti bilaterali, quali definiti all articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs. 276/2003 e s.m., e gli organismi paritetici quali definiti all articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione; pagina 3 di 77

l) le scuole edili costituite nell ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i); Valutata la necessità di recepire i contenuti dettati dal Accordo, per consentire, per quanto di competenza, l attivazione dei corsi di formazione; Ritenuto pertanto di: - recepire il citato Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 22/02/2012; - dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione degli operatori che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate dal succitato Accordo; Richiamate le proprie deliberazioni: - n. 105/2010 Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265 ; - n. 177/2003 recante Direttive regionali in ordine alle tipologie d azione ed alle regole per l accreditamento degli organismi di formazione professionale e successive modifiche e integrazioni; - n. 265/2005 Approvazione degli standard dell offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003, e successive modifiche e integrazioni ; - n. 1057/2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali."; - n. 1663/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente."; - n. 2416/2008 recante Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008 e aggiornamento della Delibera 450/2007 e s.m. ; - n. 1377 del 20/09/2010 recante Revisione dell assetto organizzativo di alcune Direzioni generali, così come rettificata dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010; pagina 4 di 77

- n. 2060/2010 recante Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31-12-2010 ; - n. 1222 del 04/08/2011 recante Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011); - n. 1642 del 14/11/2011 recante Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'agenzia sanitaria e sociale regionale ; - n. 221 del 27/02/2012 recante Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro ; Acquisito il parere positivo espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Sanità e politiche sociali dott. Tiziano Carradori; Sentita la Commissione Regionale Tripartita; Sentite le Amministrazioni provinciali; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell Assessore regionale Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro; A voti unanimi e palesi D e l i b e r a 1) di recepire l Accordo sancito in Conferenza Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 recante Accordo ai sensi dell art. 4 del D.lgs. 291/1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m., di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di approvare le Disposizioni per la formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro che necessitano di specifica abilitazione, ai sensi dell Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, attuativo dell art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008, di cui all'allegato 2, parte pagina 5 di 77

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione. pagina 6 di 77

Allegato parte integrante - 1 pagina 7 di 77

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Allegato parte integrante - 2 Allegato 2 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI CHE UTILIZZANO ATTREZZATURE DI LAVORO CHE NECESSITANO DI SPECIFICA ABILITAZIONE, AI SENSI DELL ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2012, ATTUATIVO DELL ART. 73, COMMA 5, DEL D.LGS. 81/2008 Premessa Nel presente allegato sono riportati contenuti già previsti nell Accordo di cui all allegato 1, talvolta integrati per gli aspetti specificamente regolati dalle disposizioni regionali in materia di formazione professionale. Per quanto non espressamente riportato in questo allegato si rimanda a quanto previsto nell Accordo. Soggetti attuatori I progetti formativi devono essere candidati all autorizzazione all interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di Soggetti attuatori accreditati, in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010 ( Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265. ). Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati. In base allo stesso regime sono autorizzabili le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/ utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all Accordo; L autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall Amministrazione competente, secondo quanto previsto al punto 11.2 dalla citata DGR 105/2010. Come previsto dall Accordo, i soggetti attuatori devono, comunque, dimostrare di possedere: esperienza documentata di almeno tre anni alla data di entrata dell Accordo (12/03/2013), maturata nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell Accordo stesso; ovvero pagina 65 di 77

esperienza documentata di almeno sei anni alla data di entrata dell Accordo (12/03/2013) maturata nella formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. Tutti soggetti attuatori devono avere la disponibilità dei requisiti logistici di cui all allegato I dell Accordo, relativi all idoneità dell area e disponibilità delle attrezzature. In sede di controllo documentale di tali requisiti di autorizzazione, l Ente autorizzatore del corso può avvalersi della collaborazione del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro della AUSL territorialmente competente. Corsi di formazione Articolazione dei percorsi L Accordo individua 8 tipologie di attrezzature, per ciascuna delle quali sono previste specifiche abilitazioni in base alle caratteristiche tecniche dell attrezzatura, per un totale di 22 abilitazioni. Si prevedono pertanto 8 profili formativi, corrispondenti a ciascuna tipologia di attrezzature, declinabili in ciascuna delle specifiche abilitazioni previste. I corsi per ciascun profilo sono strutturati in 3 moduli: - Modulo giuridico-normativo; - Modulo tecnico; - Moduli pratici per ciascuna specifica abilitazione o sommatoria di esse. I moduli giuridico-normativo e tecnico di ciascun profilo sono comuni a ciascuna specifica abilitazione (modulo pratico) all interno della stessa tipologia. Il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili(v. allegato A, sezione B, punto 4.2 dell Accordo). La modalità di formazione in e-learning è ammessa solo per i moduli giuridico-normativo e tecnico, in base alle condizioni previste dall allegato II dell Accordo. Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori. pagina 66 di 77

1. Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) allegato III dell Accordo Durata in ore per modulo PLE che operano su stabilizzatori 1+3+4 PLE che possono operare senza stabilizzatori 1+3+4 PLE con stabilizzatori + PLE senza stabilizzatori 1+3+6 2. Addetto alla conduzione di gru per autocarro allegato IV dell Accordo Durata 1+3+8 ore 3. Addetto alla conduzione di gru a torre allegato V dell Accordo Durata in ore per modulo Gru a rotazione in basso 1+7+4 Gru a rotazione in alto 1+7+4 Gru a rotazione in basso + in alto 1+7+6 4. Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo allegato VI dell Accordo Durata in ore per modulo Carrelli industriali semoventi 1+7+4 Carrelli semoventi a braccio telescopico 1+7+4 Carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi Carrelli industriali semoventi + carrelli semoventi a braccio telescopico + carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 1+7+4 1+7+8 5. Addetto alla conduzione di gru mobili allegato VII dell Accordo Durata in ore per modulo Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con 14 pagina 67 di 77

braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile 14+8 6. Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali allegato VIII dell Accordo Durata in ore per modulo Trattori a ruote 1+2+5 Trattori a cingoli 1+2+5 7. Addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli allegato IX dell Accordo Durata in ore Escavatori idraulici 1+3+6 Escavatori a fune 1+3+6 Caricatori frontali 1+3+6 Terne 1+3+6 Autoribaltabili a cingoli 1+3+6 Escavatori idraulici + caricatori frontali + terne 1+3+12 8. Addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo allegato X dell Accordo Durata 1+6+7 ore Obbligo di frequenza Almeno il 90% del monte ore complessivo. Verifiche intermedie e finali Al termine dei due moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) si svolge una prova intermedia il cui superamento consente il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova intermedia comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine di ciascun modulo pratico si tiene la prova pratica di verifica finale. pagina 68 di 77

È ammesso alla verifica finale chi ha frequentato almeno il 90% del monte ore complessivo. Il mancato superamento della verifica finale comporta l obbligo di ripetere il modulo pratico. Le verifiche sono effettuate dal responsabile del percorso formativo e/o da uno o più docenti da lui delegati. Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Va redatto un apposito verbale firmato dai componenti della commissione di esame. Il verbale è conservato agli atti del soggetto attuatore della formazione. La Regione prevede un modello del verbale (vedi allegato). Attestati rilasciati A seguito del superamento della verifica finale si rilascia un Attestato di abilitazione per la conduzione della specifica attrezzatura. La Regione prevede un modello di attestato (vedi allegato. Nel modello è riportato l esempio degli addetti alle PLE). Nell attestato va esplicitata la specifica abilitazione conseguita nell ambito della stessa tipologia di attrezzature o le specifiche abilitazioni se ne viene conseguita più di una nello stesso ambito (nel modello: PLE che operano su stabilizzatori ). Aggiornamento L aggiornamento è obbligatorio e ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di rilascio dell abilitazione). La durata minima del corso di aggiornamento è di 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici. La frequenza è obbligatoria al 100%. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini della proroga della validità dell abilitazione per altri 5 anni. In Allegato un modello di attestato di frequenza per il modulo di aggiornamento. pagina 69 di 77

MODELLO DI VERBALE DI VERIFICA DELL APPRENDIMENTO VERBALE DI VERIFICA DELL APPRENDIMENTO del percorso formativo per, ai sensi dell art. 73 D.lgs. 81/2008 e dell Accordo 22/02/2012 in attuazione DGR n. A) DATI IDENTIFICATIVI DELL INIZIATIVA FORMATIVA ANNO. TITOLO DEL CORSO: SOGGETTO FORMATORE:... VIA. N...... CAP. COMUNE... PROVINCIA SEDE DELL ATTIVITÀ:... VIA. N...... CAP. COMUNE... PROVINCIA Estremi dell atto di autorizzazione dell iniziativa formativa... B) REALIZZAZIONE DELL INIZIATIVA FORMATIVA L attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive n.... ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore all 90% del monte ore. C) MODALITA DELLE VERIFICHE FINALI Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto attuatore unitamente al testo delle prove somministrate. Data,... Il Legale Rappresentante.. pagina 70 di 77

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE COMUNE DI NASCITA Prov. (O STATO) CITTADINANZA N. ORE PRESENZA % SU ORE SVOLTE VALUTAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. pagina 71 di 77

MODELLO DI ATTESTAZIONE 1 ATTESTATO DI ABILITAZIONE Rilasciato al termine del corso per Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili (PLE) che operano su stabilizzatori ai sensi dell art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; attuazione DGR n /2012; CONFERITO AL CANDIDATO Nat. il ATTUATORE DELL INIZIATIVA Indirizzo. Il Coordinatore dell iniziativa Il Rappresentante del Soggetto attuatore Corso n.. autorizzato con atto della. n. del. Registrato in data.. al n Ai sensi dell art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. pagina 72 di 77

PERCORSO COMPLESSIVO ORE Contenuti PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO dal al ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO E PERCENTUALE DI FREQUENZA MODALITA DI VALUTAZIONE DELL APPRENDIMENTO ANNOTAZIONI INTEGRATIVE pagina 73 di 77

MODELLO DI ATTESTAZIONE 2 ATTESTATO DI FREQUENZA Rilasciato al termine del modulo di aggiornamento per Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili (PLE) che operano su stabilizzatori ai sensi dell art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; attuazione DGR n /2012; CONFERITO AL CANDIDATO Nat. il ATTUATORE DELL INIZIATIVA Indirizzo. Il Coordinatore dell iniziativa Il Rappresentante del Soggetto attuatore Corso n.. autorizzato con atto della. n. del. Registrato in data.. al n Ai sensi dell art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. pagina 74 di 77

PERCORSO COMPLESSIVO ORE Contenuti PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO dal al ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO E PERCENTUALE DI FREQUENZA ANNOTAZIONI INTEGRATIVE pagina 75 di 77

Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/45 data 08/02/2013 IN FEDE Cristina Balboni pagina 76 di 77

Progr.Num. 168/2013 N.Ordine 14 omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------- L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo --------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita' pagina 77 di 77