ATTREZZATURE MACCHINE Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, pubblicato in G.U. il 12 marzo 2012, concernente l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifi ca abilitazione degli operatori Claudio Cigarini, ottobre 2012
ATTREZZATURE MACCHINE L Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, pubblicato il 12 marzo in G.U., ha chiarito defi nitivamente quali sono le macchine che per essere utilizzate necessitano di specifi ca idoneità da parte dell operatore. Non un obbligo nuovo, semplicemente un chiarimento, ma di sostanza, rispetto a quanto già descritto dal D.Lgs.81/08 art. 71 e 73.
Cos è cambiato nella formazione degli operatori Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. hanno previsto agli articoli 71 e 73 l obbligo della formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano attrezzature; quindi Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Per le specifiche l art. 73 comma 5 demanda ad apposito accordo in sede di Conferenza Stato Regioni. Il 22 febbraio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato questo Accordo concernente l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L addestramento all uso era già previsto dalla normativa, ma tale accordo puntualizza e definisce chi può fare formazione e quali devono essere le caratteristiche della formazione stessa. L Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 60 del 12 marzo 2012 - supplemento ordinario n.47 e l entrata in vigore parte pertanto da 12 mesi dopo la pubblicazione, ossia dal 12 marzo 2013.
Attrezzature La lista delle macchine considerate dall ASR: Le macchine per le quali è prevista una specifica abilitazione dal parte dell utilizzatore: piattaforme di lavoro mobili elevabili; gru a torre; gru mobile; gru per autocarro; carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi; trattori agricoli o forestali; macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli); pompe per calcestruzzo. Le ore previste per la formazione sono da considerare come minime, a seconda dell impostazione didattica possono subire maggiorazioni.
Le macchine di sollevamento
I carrelli elevatori
Le macchine Movimento Terra
Altre macchine
Abilitazione e aggiornamento Con l Accordo Stato Regioni vengono introdotti i concetti di Abilitazione e Aggiornamento. L abilitazione si consegue non solo con il corso, ma anche con la valutazione dell apprendimento, quindi con prove ed esame come già avviene per i corsi Ponteggi. Se le prove non vengono tutte superate (ogni macchina prevede le proprie) deve essere ripetuta la parte pratica e di nuovo la valutazione. Anche per le attrezzature viene introdotto l aggiornamento: l abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data del rilascio dell attestato mediante partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Viene introdotta la frequenza minima del 90% a tutti i corsi.
L Accordo chiarisce chi può realizzare i corsi di abilitazione e di aggiornamento, e con quali requisiti. Possono realizzare corsi macchine validi: Soggetti formatori le Regioni e le Province autonome; il Ministero del Lavoro; l INAIL; le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature; gli ordini o collegi professionali; le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate (*); i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate; i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate; gli enti bilaterali; le scuole edili. Attenzione quindi che i soggetti formatori siano accreditati per la formazione professionale presso la propria Regione; devono essere inoltre presenti i requisiti per il funzionamento del corso: area, attrezzature e mezzi necessari alle prove e alle valutazioni, macchine adeguate alla formazione specifica, DPI necessari. La formazione non è ritenuta valida se non sono presenti tutti i requisiti. e loro requisiti
Condizioni generali Alcune condizioni da considerare: La partecipazione ai suddetti corsi, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Viene introdotta la frequenza minima del 90% a tutti i corsi.
Formazione pregressa Le condizioni per riconoscere utile la formazione pregressa all entrata in vigore dell Accordo (12 marzo 2013): I criteri: 1. 2. 3. ore di formazione uguali o superiori presenza di parte teorica e parte pratica verifica dell idoneità Casi possibili:
I tempi 22/02/2012 approvazione dell Accordo Stato Regioni. 12/03/2012 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l accordo è operativo. 12/03/2013 entrata in vigore definitiva, dopo 12 mesi: è richiesto l addestramento a chi opera sui mezzi. 12/03/2015 completamento degli obblighi della formazione entro ulteriori 24 mesi: dopo non è più possibile utilizzare questi mezzi senza l abilitazione. Quindi ci sono tre anni per il completamento degli obblighi di formazione. Attenzione però, da tempo committenza ed imprese capofila richiedono le attestazioni per consentire l accesso ai propri cantieri...