Documento di sintesi della nota ministeriale sull accesso alla professione ed accesso al mercato

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Documento di sintesi della nota ministeriale sull accesso alla professione ed accesso al mercato I ) Accesso alla professione con applicazione delle disposizioni del DL 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012 A) Gestore dei trasporti Esclusività del gestore Situazioni transitorie Dispensa decennale : viene chiarito che nel caso di consorzio o cooperativa a proprietà divisa iscritta nella Sezione speciale dell Albo, il gestore può essere lo stesso di un impresa associata, come avvenuto finora; qualora anteriormente al 7 aprile scorso, data di conversione in legge del DL n.5/2012, un gestore sia stato incardinato in più di un impresa, lo stesso potrà continuare ad esercitare il proprio mandato fino a naturale scadenza del contratto stesso, il quale non potrà in alcun caso essere rinnovato; qualora la dispensa decennale per il gestore dei trasporti sia relativa al collaboratore familiare, nell Allegato B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) dovranno essere indicate le iscrizioni agli Enti previdenziali; nel caso di richiesta di dispensa decennale per trasporti nazionali/internazionali, l interessato dovrà indicare nell Allegato B gli estremi della licenza comunitaria ovvero gli estremi di fatture (è sufficiente una per anno) relative a tali trasporti; è sufficiente anche la dimostrazione d attività mediante lettere di vettura internazionale CMR o di altra documentazione atta a dimostrarla (autorizzazioni bilaterali a viaggio, CEMT, ecc); l attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali rilasciato a suo tempo per esperienza quinquennale, può essere sostituito con il nuovo attestato ; in questo caso, l interessato dovrà indicarlo appositamente nella domanda redatta secondo l Allegato A; ai fini della dimostrazione dell attività d impresa per l ottenimento di attestato in esenzione d esame si può far riferimento alla data di inizio e fine d attività certificato nel Registro delle imprese; nelle interruzioni del periodo decennale di attività, è ricompreso anche l eventuale periodo che intercorre tra il 4 dicembre 1999 e l effettivo inizio dell attività. B) Imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva da oltre 1,5 fino a 3,5 ton : il termine di 12 mesi (7 aprile 2013) entro i quali è possibile dimostrare i requisiti per l accesso alla professione si intende valido per le imprese già in esercizio alla data del 4 dicembre 2011, nonché per quelle che abbiano chiesto l iscrizione all Albo prima del 7 aprile 2012, anche in assenza di documentazione atta a dimostrare l acquisizione di almeno un veicolo di tale tipologia di massa; l esercizio con un solo autoveicolo non darà luogo - per il cessionario - alla possibilità di accesso al mercato, anche in caso di cessione d azienda o di parco veicolare; tali imprese potranno immatricolare veicoli rientranti in tale fascia di massa entro il termine del 7 aprile 2013, entro il quale dovranno dimostrare il possesso dei requisiti

per l iscrizione all Albo; qualora ciò non avvenga, l impresa sarà cancellata dal REN e dall Albo provinciale; inoltre, l ufficio della Motorizzazione chiederà la riconsegna delle carte di circolazione e delle targhe, anche coattivamente, tramite gli organi di Polizia; per il requisito d idoneità professionale, è necessario dimostrare l avvenuta frequenza a specifico corso di formazione, che dovrà in ogni caso essere iniziato entro il 7 aprile 2013; qualora le imprese che esercitano con veicoli rientranti nella fascia suddetta intendano agganciare un rimorchio che faccia superare al complesso veicolare la massa complessiva di 3,5 ton, le stesse dovranno avere un gestore in possesso di attestato di idoneità ottenuto per esame o per dispensa decennale (non è sufficiente aver frequentato il corso di formazione sopra richiamato); le imprese che non godono della deroga dei 12 mesi sopra richiamata, si iscrivono all Albo provinciale presentando l originale dell attestato di frequenza allo specifico corso e dimostrando l idoneità finanziaria; successivamente, dovranno effettuare l accesso al mercato ed iscriversi al REN; ai fini dell iscrizione all Albo, per il requisito di idoneità professionale sono provvisoriamente idonei gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l accesso all esame di trasportatore di merci, iniziati entro la data del 6 aprile 2012, purchè il titolare non abbia svolto né svolga l esame con esito negativo. Tale attestato non può avere una data anteriore a 5 anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione all Albo e deve essere presentato in originale; qualora ci si intenda avvalere di tale attestato per sostenere l esame, in caso di esito negativo, l impresa viene a perdere il requisito di idoneità professionale. Nell ipotesi in cui tale attestato di frequenza ad un corso di formazione sia stato già presentato ad una Commissione esaminatrice, è possibile chiederne la restituzione, a condizione che nel frattempo il titolare dello stesso non abbia sostenuto un esame con esito negativo; per quanto attiene ai corsi di formazione preliminare e periodico, gli stessi saranno disciplinati successivamente, unitamente a quelli che interessano i titolari di attestato di idoneità professionale; nelle more di tale provvedimento, le imprese con veicoli compresi nella fascia di massa complessiva oltre 1,5 e fino a 3,5 tonn potranno iscriversi all Albo unicamente con gli attestati di frequenza sopra richiamati; la cessione d azienda o dell intero parco EuroV di impresa iscritta all Albo che cessa l attività, vale ai fini dell accesso al mercato per il cessionario. C) Imprese con veicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 ton l esercizio dell autotrasporto di cose con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton è soggetto all iscrizione all Albo con la sola onorabilità, anche nel caso di superamento di tale limite di massa in virtù dell abbinamento con un rimorchio tecnicamente trainabile; non è soggetto all iscrizione all Albo ed alle disposizioni dell autotrasporto, l esercizio con ciclomotori e motoveicoli idonei al trasporto di cose, ferma restando l indicazione dell uso di terzi sui certificati o sulle carte di circolazione. D) Vigenza della Legge 298/74 continuano ad applicarsi le disposizioni compatibili con il Regolamento 1071/2009, in riferimento alla disciplina dell Albo e relativi procedimenti. E) Controllo e perdita requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria

l autorità competente è la Provincia presso cui sono tenuti gli Albi provinciali delle imprese iscritte; a tale Autorità devono essere indirizzate le comunicazioni di eventuale perdita temporanea o definitiva di tali requisiti dell accesso, fino all entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall art.3 della Legge comunitaria 2009 (Legge 4 giugno 2010, n. 96) che disciplinerà gli aspetti delle sanzioni penali ed amministrative per violazioni a norme comunitarie. F) Corsi di formazione periodica tali corsi potranno essere tenuti esclusivamente a seguito dell emanazione delle disposizioni previste in materia dall art.8 del Decreto 25 novembre 2011; i corsi riguarderanno sia i titolari di attestati di idoneità professionale, che quelli rilasciati per dispensa decennale (art.11, comma 6, D.L. 5/2012), nonché i gestori delle imprese che esercitano con veicoli di massa oltre 1,5 e fino a 3,5 tonn (art.11, comma 6bis, D.L. n.5/2012). A) Assoggettamento 1) Indicazioni generali II) Adeguamento ai requisiti entro il 4 giugno 2012 il requisito dello stabilimento deve essere dimostrato da parte di tutte le imprese; le imprese dispensate (D.Lvo 395/2000) e quelle che hanno ottenuto una valutazione positiva per l esercizio dell autotrasporto internazionale dalla Commissione istituita presso il Ministero dei trasporti (Decreto ministeriale n.161/2005) devono dimostrare anche il possesso dei tre requisiti dell accesso (onorabilità, idoneità professionale e finanziaria); il requisito di idoneità professionale da parte dei soggetti aventi titolo all ottenimento della dispensa decennale è soddisfatta provvisoriamente con la presentazione della domanda do ottenimento dell attestato in esenzione d esame, entro il 4 giugno 2012. 2) Imprese in esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonn (art.5,comma 2, Decreto n.161/2005) le imprese che non siano in grado di documentare un gestore del trasporto ovvero non intendano documentarlo, possono optare per la frequenza del corso di formazione da iniziare al più tardi entro il 7 aprile 2013; entro il 4 giugno 2012, tali imprese dovranno comunicare tale volontà all Amministrazione provinciale, e per conoscenza all ufficio provinciale della motorizzazione competente; la scelta di tale opzione vincola l impresa all esercizio con veicoli di massa fino a 3,5 tonn, anche ai fini dell accesso al mercato; qualora tale scelta dovesse essere valutata nuovamente, è possibile farlo anche successivamente al 4 giugno 2012 ma in questo caso si applicheranno le norme sull accesso alla professione e quelle dell accesso al mercato (almeno 2 veicoli di classe EuroV). 3) Declassamento dell iscrizione all Albo degli autotrasportatori in mancanza dell adeguamento dei requisiti per l accesso entro il 4 giugno 2012, l Albo provinciale deve iniziare il procedimento di cancellazione dell impresa; è possibile il declassamento dell iscrizione per l esercizio con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 tonn (per la quale è richiesta solamente l onorabilità), ma questo deve avvenire su esplicita richiesta dell impresa, la quale in questo modo viene a perdere l accesso al mercato;

B) Non assoggettamento al termine del 4 giugno 2012 per le imprese già in esercizio con i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria secondo le disposizioni previgenti all applicazione del Regolamento 1071/2009, la documentazione relativa allo stabilimento va presentata entro il 4 dicembre 2012. Entro tale data le Autorità provinciali dovranno effettuare la verifica sulla sussistenza dei requisiti, in particolare sull idoneità finanziaria che va verificata annualmente; fino ad allora, continua a valere l idoneità posseduta sulla base delle precedenti disposizioni, mentre l entità della stessa è quella prevista nel citato Regolamento (9.000 euro per il primo autoveicolo; 5.000 per i successivi). C) Sospensione volontaria dell iscrizione dall Albo degli autotrasportatori mantenimento iscrizione all Albo per le imprese obbligate all adeguamento che hanno chiesto e ottenuto la sospensione dell iscrizione: le imprese tenute ad adeguarsi ai requisiti dell accesso entro il 4 giugno 2012 che abbiano chiesto o dovessero chiedere un periodo di sospensione dell iscrizione all Albo, non devono essere cancellate; le stesse devono tuttavia riconsegnare le carte di circolazione all ufficio provinciale della motorizzazione che le riconsegnerà una volta terminato tale periodo - non potendo esercitare l attività durante la sospensione, la quale non può avere durata superiore a 2 anni, a partire dal 4 giugno 2012; scadenza della sospensione: una volta terminata la sospensione, se l impresa non ha dimostrato i requisiti ovvero ha continuato l attività, anche mediante veicoli noleggiati, la stessa è cancellata dall Albo e dal REN, con perdita dell accesso al mercato; provvedimento di sospensione: tutti le condizioni sopra evidenziate devono essere comunicate all impresa da parte dell Albo provinciale, il quale dovrà informarne anche il competente ufficio della motorizzazione. III) Autorizzazione all esercizio ed immissione in circolazione di veicoli A) Immissione in circolazione di veicoli all atto dell immissione in circolazione di ulteriori veicoli, l impresa già in esercizio deve comprovare la relativa idoneità finanziaria (5.000 euro per veicolo); laddove pertanto l impresa non sia già in possesso di tale requisito, la verifica dello stesso sarà disposta in tale occasione e non allo scadere dell anno (4 dicembre 2012); B) requisito di stabilimento requisito di stabilimento: ai fini della dimostrazione di tale requisito mediante la dichiarazione sostitutiva (Allegato B Decreto 25 gennaio 2012), per la sede operativa possono essere indicate anche più officine che, insieme, rappresentino le sezioni prescritte (meccanica e motoristica, elettrauto), mentre il rapporto con l officina o le officine può essere verificato attraverso l esibizione di fatture o ricevute fiscali di riparazione o manutenzione; C) Autorizzazione all esercizio della professione situazione attuale: in attesa che il REN venga implementato ed entri a regime, le imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione all esercizio e facciano apposita richiesta motivata in bollo avendone i requisiti - possono ottenere il

documento di autorizzazione, sul quale sarà riportato come numero e data di iscrizione al REN il numero di protocollo e la data assegnati alla originaria domanda di autorizzazione; sul documento di autorizzazione relativo ad imprese che non abbiano ancora comprovato i prescritti requisiti, sarà riportata la dicitura è autorizzata provvisoriamente ; qualora entro 6 mesi dall iscrizione all Albo degli autotrasportatori l impresa iscritta non chieda l autorizzazione all esercizio (REN) o non abbia immesso in circolazione nessun autoveicolo, viene cancellata dall Albo stesso, con la perdita dell accesso al mercato. IV) Accesso al mercato A) Accesso al mercato per l esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 ton: le disposizioni relative all accesso tramite consorzio o cooperativa a proprietà divisa valgono esclusivamente per il raggiungimento delle 80 ton e non si applicano, quindi, all accesso al mercato per le imprese che intendono esercitare con i suddetti veicoli; i due autoveicoli previsti per le imprese che accedono al mercato con veicoli di massa superiore a 1,5 e fino a 3,5 ton non possono essere in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o di comodato e devono essere di classe EuroV; tale numero minimo deve essere mantenuto costantemente tranne causa di forza maggiore, rimessa alla valutazione della Divisione 6 della Direzione generale per il trasporto stradale ed eventuali ulteriori veicoli devono essere di classe non inferiore ad EuroV (e non possono essere di massa superiore a quella già posseduta); B) disposizioni transitorie per l accesso al mercato con autoveicoli EuroV: accesso con 80 ton tramite consorzi e cooperative iscrittte alla sezione speciale dell Albo: l accesso al mercato a tali strutture già operative ovvero l adesione alle stesse, può avvenire esclusivamente con la disponibilità di veicoli di classe almeno EuroV, di massa superiore ad 1,5 ton; eccezioni all accesso con veicoli EuroV: la costituzione di un consorzio o cooperativa a proprietà divisa ovvero l ingresso in tali strutture è consentita con l acquisizione (che può essere anche l ordine commissionato al rivenditore del veicolo) di veicoli di classe EuroIII, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n.5/2012 (7 aprile 2012); le imprese che hanno effettuato l accesso al mercato con veicoli EuroIII, dovranno continuare ad immatricolare ulteriori veicoli di classe non inferiore a quella posseduta. Al fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio, la nota ministeriale ricorda che non sono possibili modifiche della modulistica e della documentazione occorrente, in ambito provinciale. Roma, 8 maggio 2012