REGOLAMENTO CAMPIONATI

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Transcript:

REGOLAMENTO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

PREMESSA L attività della ASTL si fonda sul principio del calcio amatoriale che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme, esemplificando i principi di solidarietà e lealtà, rifiutando attraverso una concreta prevenzione qualsiasi forma di violenza fisica o morale favorendo uno sviluppo tecnico e organizzativo con la possibilità di fare Calcio svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica, garantendo la certezza dell applicazione dei Regolamenti e delle norme in genere. 2

I N D I C E A RT. 1 F o r mu l a d e l c a mp i o n a t o e t o r n e i v a r i p a g. 5 A RT. 2 P e r i o d o d i s v o l g i m e n t o p a g. 6 A RT. 3 S v o l g i me n t o d e l l e g a r e p a g. 6 A RT. 4 C a l e n d a r i o a)va r i a z i o n e d a t e e o r a r i o p a g. 6 b)a n t i c i p i e p o s t i c i p i p a g. 7 c)r i n v i o s o s p e n s i o n e g a r e p a g. 7 d)r e c u p e r o g a r e p a g. 7 e)i m p r a t i c a b i l i t à c a m p o p a g. 7 A RT. 5 Te s s e r a m e n t o a)g i o c a t o r i p a g. 8 b)d i r i g e n t i e t e c n i c i p a g. 8 c)m o d a l i t à t e s s e r a m e n t o p a g. 9 A RT. 6 I l D i r i g e n t e a c c o mp a g n a t o r e p a g. 9 A RT. 7 a) A s s i c u r a z i o n e p a g. 9 b)c e r t i f i c a t o me d i c o p a g. 1 0 A RT. 8 a)r i n u n c i a o r i t i r o s q u a d r e p a g. 1 0 b)e s c l u s i o n e d a l C a m p i o n a t o p a g. 1 0 A RT. 9 a)m a n c a t a p r e s e n t a z i o n e i n c a m p o p a g. 11 b)c a u s a d i f o r z a m a g g i o r e p a g. 11 A RT. 1 0 Te mp o d i a t t e s a s q u a d r a p a g. 11 A RT. 11 N u me r o mi n i mo g i o c a t o r i d a s c h i e r a r e pag. 11 A RT. 1 2 L i s t a d i g a r a - d o c u m e n t i d a a l l e g a r e p a g. 11 A RT. 1 4 I l d i r e t t o r e d i g a r a a)m a n c a t o a r r i v o p a g. 1 2 b)te r n a a r b i t r a l e p a g. 1 3 c)d o p p i o a r b i t r o p a g. 1 3 d)p r o n t o a r b i t r i p a g. 1 3 A RT. 1 4 R i c o n o s c i me n t o g i o c a t o r i e d i r i g e n t i p a g. 1 3 A RT. 1 5 Vi s i o n e d o c u me n t i s u r i c h i e s t a s o c i e t à p a g. 1 3 A RT. 1 6 D i s c i p l i n a i n c a mp o p a g. 1 3 A RT. 1 7 O s s e r v a t o r i ( C o m m i s s a r i ) d i c a mp o p a g. 1 4 A RT. 1 8 O r g a n i d i d i s c i p l i n a s p o r t i v a a)g r a d i d i g i u d i z i o p a g. 1 4 3

b)s o s p e n s. c a u t e l a r e p a g. 1 5 c)r i a b i l i t a z i o n e p a g. 1 5 d)f a c o l t à O r g. D i s c i p l. p a g. 1 5 e)in a s p r i me n t o s a n z i o n i p a g. 1 6 f)a c c e r t a me n t i p a g. 1 6 A RT. 1 9 a)s a n z i o n i a g i o c a t o r i p a g. 1 6 b)a u t o m a t i s mo s a n z i o n i p a g. 1 6 A RT. 2 0 S a n z i o n i a d i r i g e n t i p a g. 1 7 ART. 2 1 S a n z i o n i a s o c i e t à ( a m m e n d e e p e n a l i z z a z i o n i ) p a g. 1 8 A RT. 2 2 S a n z i o n i p e r g i o c a t o r i i n p o s i z i o n e i r r e g o l a r e N o n t e s s e r a t i - D o p p i o t e s s e r a me n t o p a g. 1 8 A RT. 2 3 I n s t a u r a z i o n e d e i p r o v v e d i m e n t i d i s c i p l i n a r i p a g. 1 9 A RT. 2 4 a)nor me p e r l a p r e s e n t a z i o n e r i c o r s i p a g. 2 0 b)i n a m m i s s i b i l i t à p a g. 2 0 c)r i g e t t o p a g. 2 0 A RT. 2 5 Ta s s e r e c l a m o p a g. 2 2 A RT. 2 6 S a n z i o n i p e c u n i a r i e p a g. 2 2 A RT. 2 7 C o l o r i s o c i a l i p a g. 2 3 A RT. 2 9 P a r a s t i n c h i p a g. 2 3 A RT. 3 0 N u me r a z i o n e ma g l i e p a g. 2 4 A RT. 3 1 C o m u n i c a t o u ff i c i a l e p a g. 2 4 A RT. 3 2 D i c h i a r a z i o n e c o n o s c e n z a r e g o l a me n t o p a g. 2 4 A RT. 3 3 L e g g e s u l l a p r i v a c y p a g. 2 4 A RT. 3 4 - N o r m e n o n c o n t e mp l a t e p a g. 2 4 A RT. 3 5 - P r e mi o d i s c i p l i n a - P u n t e g g i o p a g. 2 5 4

ART. 1 - FORMULA DEL CAMPIONATO Calcio a 5: La formula del campionato prevede gironi all italiana composti da un massimo di otto formazioni (Regular Season) con gare di andata e ritorno. Le prime 2 si qualificano direttamente alle semifinali e le altre 4 accederanno ai play off, in caso di parità tra due o più formazioni per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1 ) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti e non goal fatti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4)goal realizzati; 5) sorteggio In caso di parità tra due o più formazioni per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1 ) esito degli scontri diretti; 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4)goal realizzati; 54) sorteggio. ART. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO I Campionati ASTL 2012/13 prenderanno il via il 16 ottobre 2012 e si concluderanno con le fasi finali che si svolgeranno entro aprile 2013. ART. 3 SVOLGIMENTO DELLE GARE Calcio a 5: La durata delle gare viene stabilita in: due tempi da 20 minuti, ciascuno con intervallo non inferiore ai cinque minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di 18 giocatori per squadra. Al campionato si applicheranno le regole F.IG.C. con l eccezione delle sostituzioni dei calciatori che avverranno durante la gara con pallone in movimento (cambi volanti) sulla linea mediana (la sostituzione del portiere avverrà previo consenso del D.diG.). ART. 4 - CALENDARIO - Comma A ) Variazioni di data ed orario Il Comitato Organizzatore (C.O.) sì riserva il diritto di variare: date e orario di gioco, dandone comunicazione alle società interessate, nei tempi previsti e necessari per l organizzazione della partita. Comma B) Anticipi e/o posticipi Le Società che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare devono trovare l'accordo con la società avversaria 72 ore dalla data in calendario. 5

Il C.O.,dopo verifica,potrà accettare o respingere la richiesta. NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI SPOSTAMENTI NELLA FASE DEI PLAY OFF. Comma C) Rinvio Gare - Sospensione gare Il Comitato Organizzatore in caso di forza maggiore ha il diritto/dovere di rinvi are le gare in programma a data da destinarsi, dandone comunicazione alle Società interessate che comunque potranno chiedere informazioni o conferme presso la segreteria nelle ore di apertura ufficio. Comma D) Recupero gare sospese o rinviate Le Società interessate possono trovare di comune accordo la data per lo svolgimento delle gare non disputate entro un periodo dì tempo stabilito dal C.O. In mancanza di accordo tra le parti, il C.O. fisserà d'ufficio la data, l'ora e la località dell'incontro. Comma E) Impraticabilità del campo I1 giudizio sulla impraticabilità del campo spetta al D.d.G. il quale, alla presenza dei due capitani ne decide la sospensione o il rinvio. Le squadre (salvo quanto previsto dall art. 10 /b causa di forza maggiore) ha nno il dovere di presentarsi in campo, presentare la lista della gara all'arbitro che procederà all identificazione dei giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco. Le Società che non dovessero ottemperare a quanto sopra, incorreranno nelle sanzioni previste(vedi rinuncia). In caso di impraticabilità evidente il C.O. avviserà i responsabili delle Società, che saranno sollevati dal doversi presentare sul campo di gioco. ART. 5 TESSERAMENTO Comma A) Giocatori Le Società, per partecipare alla attività ufficiale per la stagione sportiva, hanno l'obbligo di richiedere il tesseramento dei propri giocatori. Il tesseramento ha validità per una stagione sportiva a partire dal 1 SETTEMBRE di ogni anno e termina il 31 AGOSTO dell'anno successivo. I tesseramenti effettuati in date precedenti, il 1 SETTEMBRE sono considerati decaduti di efficacia e non possono essere prorogati. a) Ogni Società potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro l ultima giornata della prima fase (regular season). 6

Non potranno essere tesserati giocatori che militano nel campionati F.I.G.C. per le Serie professionistiche A-B-C, dilettantistiche D Eccellenza - Promozione, Calcio a 5 serie A/l - A/2 - B C/1 che partecipano attivamente alle gare della prima squadra delle serie e categorie elencate; non potranno partecipare giocatori delle squadre Primavera e Beretti delle società professionistiche; saranno inoltre ammessi in elenco un massimo di n. 5 giocatori ex professionisti (Serie A-B-C1) per il campionato di calcio a 11 e n. 3 giocatori per i campionati di calcio a 5 e calcio a 7. e) Esclusione temporale. Le società che si qualificano nella successiva fase (play-off) NON POTRANNO IMPIEGARE NELLA FASE STESSA giocatori tesserati successivamente al 28/02/2013, pena l esclusione dal prosieguo della manifestazione. Comma B) Tesseramento Diriìgenti-Tecnici-Collaboratori All'atto dell'iscrizione della Società, devono essere indicati: a) Il Presidente o Responsabile b) eventuali dirigenti accompagnatori della squadra, c) tecnici e collaboratori Eventuali nominativi successivi all' iscrizione, possono essere in seguito aggiunti dandone comunicazione al C.O. SI RICORDA CHE SOLO I DIRIGENTI E COLLABORATORI TESSERATI POSSONO PARTECIPARE ALL'ATTIVITA DELLA SOCIETA'. I Dirigenti e collaboratori, durante la stagione sportiva NON POSSONO FAR PARTE DI ALTRE SOCIETA' ALL INTERNO DELLA STESSO CAMPIONATO. POTRANNO ANDARE IN PANCHINA OLTRE AI GIOCATORI DI RISERVA N. 3 DIRIGENTI PIU EVENTUALE MEDICO. Comma C) Modalità per il tesseramento Le Società dovranno compilare e recapitare presso l ufficio ASTL il modulo dì tesseramento, completo in ogni sua voce. L'ufficio tesseramenti, rilascerà tessera di riconoscimento ASTL valevole per quattro anni fornita di fotografia annullata con timbro, che dovrà essere presentata in visione al D.d.G. in sostituzione dei normali documenti identificativi. In assenza di fotografia è obbligatoria la presenza dei documenti identificativi (Carta d Identità, Patente di Guida, Passaporto). Le Società stesse, hanno il dovere di provvedere al ritiro delle tessere presso l'ufficio tesseramenti. Eventuali consegne effettuate dal personale ASTL non esulano le Società dalla responsabilità delle stesse in caso di smarrimento o ritardata consegna. 7

ART. 6 IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE (compiti e responsabilità) I1 Dirigente accompagnatore rappresenta la Società nei confronti dell'organizzazione, del Direttore dì Gara, della Squadra avversaria, Sì preoccupa del contegno dei suoi tesserati, mantenendo un comportamento sportivo e cordiale, prima, durante e dopo 1a gara verso i partecipanti e componenti la gara stessa. Ha il dovere di compilare la lista dì gara IN DUPLICE COPIA da presentare all'arbitro completa di tutti i dati richiesti unitamente alle tessere Ope.S. e/o ai documenti di identità richiesti. Il Dirigente accompagnatore della squadra ospitante (prima nominata) deve provvedere al ricevimento e alla sistemazione del D.d.G, e della squadra avversaria. IN ASSENZA DI UN DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE LA CARICA VIENE RICOPERTA DAL CAPITANO DELLA SQUADRA STESSA, CON TUTTI GLI OBBLIGHI SPETTANTI: AL DIRIGENTE STESSO. ART. 7a COPERTURA ASSICURATIVA Le Società Sportive e ì propri tesserati, all'atto della richiesta dì tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio Tesseramento all' atto de1l'iscrizione. Le Società Sportive e i singoli tesserati possono comunque contrarre privatamente, anche polizze assicurative se lo riterranno opportuno, avvalendosi di Istituti Assicurativi convenzionati o altri di propria fiducia. L'OPES ITALIA é responsabile nei confronti delle Società affiliate e dei tesserati, esclusivamente per quanto previsto nelle condizioni assicurative contenute nei documenti dì affiliazione e dì tesseramento. ART. 7b CERTIFICATO MEDICO Ogni giocatore deve sottoporsi a visita medica idonea a svolgere attività sportiva. I1 certificato dì idoneità, dovrà essere consegnato alla Società dì appartenenza, al momento del tesseramento. E' fatto obbligo al Responsabile della Società richiedere ai propri giocatori - quanto sopra indicato. Sono sollevati da qualsiasi responsabilità civile e/o penale gli organ izzatori ASTL. ART. 8 8 RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO - ESCLUSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI

a) La Società che rinuncia alla disputa di una gara, subisce la punizione sportiva della perdita della gara stessa con il punteggio di 0/6 (Calcio a 5) oltre l'ammenda prevista (vedi sanzioni pecuniarie) e la penalizzazione di un punto in classifica. La Società che si ritiri a gara iniziata, oltre alle sanzioni previste nel par. precedente, verrà sanzionata con una inibizione al Dirigente Accompagnatore o al facente funzione (vedi tabella Sanzioni) oltre alla penalizzazione di due punti in classifica. La Società che rinuncia 3 volte,(anche non consecutive) viene esclusa dal proseguo della manifestazione, con introito da parte dell'organizzazione del deposito cauzionale versato. Tutte le gare precedentemente disputate saranno considerate nulle agli effetti della classifica (la norma vale fino alla terzultima gara di campionato). Verificandosi 1'esclusione dalla terzultima all'ultima gara, la classifica non subirà mutamenti salvo la attribuzione di tre punti alle squadre che per calendario avrebbero dovuto incontrare la esclusa. b) In caso di gravi incidenti dovuti a tesserati o sostenitori di una Società, il Comitato Organizzatore potrà decretare a suo insindacabile giudizio, l estromissi one della Società dalla competizione, oltre a eventuali sanzioni comminate dalla Commissione disciplinare, senza dover alcun rimborso della quota d iscrizione. Per tutte le gare precedentemente disputate, vale quanto previsto nel comma (a) e il C.O. si riserva di richiedere ai responsabili della società risarcimento danni procurati (materiali o di immagine DA QUANTIFICARE) ART. 9 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO a) La mancata presentazione campo entro il tempo concesso di ritardo, comporterà a discrezione del D.d.G. la perdita della gara. L'arbitro dell incontro, segnalerà nel suo referto il successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria. b) Causa di Forza Maggiore Le squadre che non si presentano in campo nei tempi previsti per causa dì forza maggiore, COMPROVATA E DOCUMENTATA; non subiranno la punizione sportiva della gara, che sarà rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare) L'eventuale inconveniente, dovrà essere comunicato e dimostrato alla Direzione Organizzativa entro le 24 ore successive alla gara stessa. ART. 10 TEMPO DI ATTESA SQUADRA (10 MINUTI) Le squadre ritardatarie, che comunque entrano in campo entro ì 10 MINUTI di attesa previsti, avendo precedentemente espletato le formalità di rito: (presentazione liste e controllo documenti da 9

parte dell'arbitro) sono ammesse alla disputa della gara. Il tempo di attesa delle Società sarà sempre a discrezione del D.d.G. o del C.O., che in casi eccezionali potranno allungare tale attesa. ART. 11 NUMERO MINIMO GIOCATORI DA SCHIERARE IN CAMPO La gara viene considerata regolare se in campo vengono schierati: calcio a 5 (n 3 giocatori) La gara viene sospesa quando le squadra rimane in campo con meno dei giocatori in numero minimo previsto ART. 12 LISTA DI GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ARBITRO E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti, tramite il Dirigente Accompagnatore o facente funzione, presentare al Direttore di gara LISTA COMPLETA in ogni sua parte in DUPLICE COPIA e con trascritti i seguenti dati: - NUMERO TESSERA OPES oppure - NUMERO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE RILASCIATO DALL'AUTORITA - Indicazione NUMERO DI MAGLIA DEI GIUOCATORI - Indicazione nominativo Capitano della squadra - Indicazione nominativo, e documenti di identificazione Dirigente accompagnatore (se presente) - Tecnico - eventuale collaboratore. Si ricorda che solo i presenti in lista, hanno il diritto dì entrare nel recinto di gioco. I GIOCATORI SQUALIFICATI, I DIRIGENTI INIBITI devono essere depennati dalla lista da presentare all arbitro (se già iscritti su liste prestampate), per non incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo come previsto dal R.O. per posizioni irregolari. ART. 13 IL DIRETTORE DI GARA a) Le gare, sono dirette da Arbitri designati da11a Commissione arbitrale Ope.S. di Milano. Dirigono le gare, applicando i Regolamenti Tecnici in vigore e successive modifiche per il calcio a 5. Le decisioni prese non sono impugnabili. Hanno il dovere dì redigere il rapporto di gara completo e circostanziato possibile. Su richiesta del Giudice Sportivo o della Commissione Disciplinare, redigono un supplemento di rapporto, nel caso dì fatti o circostanze avvenute prima, durante o dopo la gara di dubbia interpretazione da parte della giustizia sportiva. 10

Rispondono del loro operato tecnico o comportamentale esclusivamente alla Commissione Arbitri che agisce in piena autonomia. b) Il tempo di attesa dell'arbitro da parte delle squadre è fissato in 20 minuti dall'orario ufficiale della gara. Trascorso il quale, le due Società potranno affidare la direzione della gara ad un Arbitro presente sul campo o in subordine a persona scelta di comune accordo. In questo caso i due Dirigenti Accompagnatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di reciproco consenso su apposita modulistica nulla osta. Dovranno inoltre, consegnate le liste di gara, presenziare al controllo degli elenchi e dei documenti, controfirmando per presa visione" la lista della squadra avversa. La Società ospitante (prima nominata) provvederà per tempo o comunque nelle 24 ore successive alla gara, a far pervenire al C.O. il nulla osta. In caso di mancato accordo sulla designazione di un arbitro "non ufficiale", la gara sarà posta a recupero su cura della Direzione Organizzativa. A ) Pronto arbitri Nel caso di mancato arrivo dell arbitro della gara,le Società sono tenute a contattare la Commissione Arbitri OPES che sì attiverà per rintracciare e inviare ne1 limite delle disponibilità, un arbitro di riserva (Pronto Arbitri tel. ). ART. 14 RICONOSCIMENTO GIOCATORI E/O DIRIGENTI Il direttore di Gara, prima dell'incontro, é tenuto a1 riconoscimento dei giocatori, dei dirigenti e/o tecnici e collaboratori che sono elencati nelle apposite lis te presentate dai Dirigenti Accompagnatori e che hanno il diritto di entrare nel recinto del campo dì gioco. Il riconoscimento avviene con il controllo dei documenti contemporaneamente alla lettura della lista completa dei dati richiesti. E obbligatorio consegnare una copia della propria distinta agli avversari. In assenza dì documento di identificazione, l'arbitro solo per conoscenza diretta e certa del giocatore e/o dirigente, accetta l'ingresso in campo e l'impiego o il compito previsto. Dovrà dì conseguenza, segnalare sul rapporto di gara, il riconoscimento effettuato. ART. 15 VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO Il Dirigente Accompagnatore o facente funzione, potrà richiedere in visione all'arbitro, i tesserini e/o i documenti di riconoscimento dei giocatori o dirigenti e distinta della squadra avversaria, prima, durante l' intervallo, o al termine dalla gara. 11

ART. 16 DISCIPLINA PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA Le Società partecipanti, sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e per responsabilità oggettiva del comportamento dei propri sostenitori. Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del Direttore di Gara etc.), dovranno essere risarciti direttamente dalle Società nella persona del Presidente o Dirigente responsabile, qualora non vengano individuati i colpevoli. Ogni Società ha l'obbligo dì provvedere all'assistenza del Direttore di Gara, dei suoi Assistenti. In mancanza dì quanto sopra specificato, l'organo Disciplinare si vedrà costretta a comminare penalità rapportate alle infrazioni commesse. ART. 17 OSSERVATORI (COMMISSARI) DI CAMPO Il Comitato Organizzatore, potrà inviare propri incaricati in veste di O sservatori, con il compito dì controllare la regolarità della gara, e redigere apposito rapporto, in particolare, sull'andamento dell'incontro, i tesserati in campo i sostenitori. Possono assistere e tutelare il Direttore di gara se necessario e potranno i nvitare i Dirigenti delle Società a prendere provvedimenti volti a1 mantenimento dell'ordine pubblico. Potranno segnalare, fatti o azioni comportamentali da parte di tesserati, sfuggiti (o non valutati) all attenzione dell'arbitro. ART. 18 ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO 1) GIUDICE SPORTIVO DI 1 GRADO 2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2 GRADO 3) COMMISSIONE DI ULTIMA ISTANZA 3 GRADO Tali organi agiscono in piena autonomia. I supporti tecnici e materiali sono assicurati dalla Organizzazione ASTL i cui Dirigenti spetta la esclusiva competenza per la nomina degli incaricati ai suddetti incarichi. 1) GIUDICE SPORTIVO ( 1 grado di giudizio) Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara. Agisce in conformità dì quanto prevedono ì regolamenti, le normative e il codice delle penalità. 12

Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto dell'arbitro, degli Assistenti dell'arbitro, dell eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto,su richiesta specifica. Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, FORMANO PROVA CERTA circa lo svolgimento delle gare, ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori. 2) COMMISSIONE DISCIPLINARE ( 2 grado di giudizio SOLO PER LA REGULAR SEASON vedi articolo 24 pagina 19) Composta da : Un Responsabile di settore, un Membro del C.O., Presente Responsabile Commissari Arbitri. Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo dì 1 grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti. Il procedimento é instaurato su reclamo (esposto) della Società ( o tesserati in proprio) e deve essere proposto e spedito (con data certa) entro i SETTE GIORNI SUCCESSIVI alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato. Il Reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. 3) COMMISSIONE DI ULTIMA ISTANZA (3 grado di giudizio SOLO PER LA REGULAR SEASON) Composta da: Presidente A.STL un Rappresentante di Società con nomina temporanea, presente Responsabile Commissione Arbitri. Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione Disciplinare (2 grado) e il giudizio é definitivo. Il procedimento é instaurato su reclamo della Società ( o tesserati in proprio) e deve essere proposto e spedito (con data certa) entro il 1 giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento preso dalla Commissione Disciplinare (2 istanza). I1 ricorso deve essere accompagnato dalla relativa tassa. A) SOSPENSIONE CAUTELARE Gli Organi di Disciplina Sportiva possono disporre in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. B) RIABILITAZIONE I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari dagli Organi di Giustizia Sportiva, potranno essere riabilitati dal Presidente della Associazione ASTL che potrà avvalersi di competenti e qualificati pareri a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni di ordine morale, sociale o sportivo (dopo aver scontato un terzo della pena). C) SOSPENSIONE DELLE PENE 13

Il Presidente di ASTL. a seguito richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato da parte di un tesserato, quando ricorrono particolari condizioni: a) mancato appello agli organi di giustizia sportiva da parte dell avente diritto per cause documentate che ne hanno impedito il ricorso nei tempi previsti. b) condizioni di particolare valenza morale o sociale dell interessato che attenua le colpe ascritte. Sentito competenti e qualificati consulenti di sua nomina chiamati ad esprimere parere nel merito può decidere di: 1) rigettare la richiesta ove non esistano elementi probanti 2) sospendere la punizione. Possono fruire della sospensione delle pene inflitte quei tesserati che a seguito iniziative sociali e/o di volontariato promosse dalla ASTL solo se vengono inseriti nelle stesse con incarichi di responsabilità, con obbligo di comportamento corretto e consono all incarico a loro affidato (dopo aver scontato almeno un terzo della pena). Eventuale reiterazione dei fatti addebitati in precedenza comportano l annullamento della decisione salvo maggiori punizioni a carico del tesserato. D) FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA Verificandosi nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico di esclusiva competenza del Direttore dì Gara spetta agli Organi di Disciplina Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta ad essi, omologare i1 risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: 1'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le squadre, la ripetizione della gara stessa. E) INASPRIMENTO SANZIONI - RECIDIVA Le Società o i tesserati che dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dal Regolamento vigente e/o dalle Normative, commette altra della medesima gravità nella stagione sportiva in corso, saranno sottoposte ad aggravamento della sanzione. Solo su fatti gravi specifici, spetta all Organo Disciplinare fissare i limiti dell'aggravamento delle sanzione tenuto conto dei precedenti disciplinari. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara per motivi disciplinari, viene applicata la penalizzazione in punti in classifica (DA QUANTIFICARE) F) ACCERTAMENTI Il C.O. e l'ufficio Tesseramenti, hanno la facoltà di accertare d'ufficio la posizione dei tesserati. Eventuali posizioni di doppio tesseramento, trasferimento non consentito, mancato tesseramento, falsificazioni, manomissione tessere, saranno denunciate alla Commissione Disciplinare per il Deferimento delle Società sottoposte a controllo.(vedi provvedimenti disciplinari) 14

ART. 19 SANZIONI A GIOCATORI 1) Ammonizioni 2) Espulsione dal campo 3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara 1) Ammonizioni: I giocatori ammoniti per DUE VOLTE nella stessa gara, vengono espulsi per SOMMA DI AMMONIZIONI e squalificati per una gara. Recidiva : Durante la regular season i giocatori che anche non consecutivamente raggiungono la terza e ogni altre tre successive ammonizioni incorreranno nella squalifica per una gara da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U.. I1 conteggio delle ammonizioni, non tiene conto di quelle riguardanti i1 paragrafo precedente (doppia ammonizione). Al termine della regular season le ammonizioni accumulate saranno azzerate e nei Play-Off giocatori che anche non consecutivamente raggiungono la seconda e ogni altre due successive ammonizioni incorreranno nella squalifica per una gara da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U. 2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi dal campo per qualsiasi motivo, subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato a partire da quella immediatamente successiva alla pubblicazione della sanzione sul C.U. e comunque in virtù dell AUTOMATISMO DELLE SANZIONI, non potranno partecipare alla prima gara ufficiale. 3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche, comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale Esecuzione delle sanzioni: Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l infrazione che ha determinato il provvedimento. Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. 15

Il giocatore tesserato trasferito da una prima a una seconda società della medesima categoria, sanzionato con squalifica a giornata dovrà scontare le giornate eccedenti non scontate, presso la nuova società. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Squalifiche a tempo: I giocatori che per il loro comportamento tenuto, non possono venire sanzionati a giornate di squalifica, vengono squalificati a tempo. Durante TUTTO IL PERIODO DI SQUALIFICA, non possono partecipare ad alcuna attività di astl ne assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore. ART. 20 SANZIONI A DIRIGENTI -TECNICI-COLLABORATORI a) AMMONIZIONE CON DIFFIDA b) INIBIZIONE A TEMPO A SEGUITO ALLONTANAMENTO DAL CAMPO O PER FATTI ACCADUTI AL TERMINE DELLA GARA c) INIBIZIONE A TEMPO ART. 21 SANZIONI A SOCIETA a) AMMONIZIONE b) AMMONIZIONE CON DIFFIDA c) AMMENDE e) PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA (vedi casistica) f) RADIAZIONE ART. 22 SANZIONI A SOCIETA'-DIRIGENTI-GIOCATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE, GIOCATORI - CON DOPPIO TESSERAMENTO, GIOCATORI NON AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE ALLE GARE, GIOCATORI NON TESSERATI PER LA SOCIETA', a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali: - Perdita della gara per 0 6 o peggior risultato sul campo - Inibizione al Dirigente o facente funzione - Ammenda alla Società 16

b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento anche con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento. - Perdita delle gare per 0/6 o peggior risultato conseguito sul campo. - Annullamento del tesseramento giocatore - Inibizione del Dirigente o facente funzione c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali (anche con altri incarichi) - Perdita delle gare per 0/6 o peggior risultato conseguito sul campo. - Inibizione al Dirigente o facente funzione. - Squalifica al giocatore per 1 gara di squalifica non scontata e 1 giornata per recidiva. - Ammenda alla Società. d) Dirigenti - Tecnici-Collaboratori- inibiti e presenti in gare ufficiali. - Inibizione con recidiva. - Ammenda alla Società. e) Dirigenti -tecnici -collaboratori inibiti e partecipanti alle gara ufficiali come calciatori. (vedi par C) f) Penalizzazioni Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: 1. Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione alla D.O. (1 punto) 2. Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto) 3. Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili (da non considerare cause di forza maggiore: gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) 4. Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare) ART. 23 INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI a) Organi di prima istanza (Giudice Unico) I procedimenti disciplinari sono instaurati: D'UFFICIO 17

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'arbitro, osservatore arbitrale ( Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento. SU RECLAMO DELLA SOCIETA' Con le modalità successive previste per quanto concerne: - la regolarità di svolgimento delle gare; - la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare; - la regolarità dei tesseramenti. b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare) SU RECLAMO DI PARTE Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate. c) Organo di terza istanza (Comitato Disciplinare Organizzativo) I procedimenti possono essere impugnati davanti alla C.D.O. solo se: l) il ricorrente è in grado di presentare nuovi e sostanziali elementi di giudizio rispetto al precedente livello di esame o è in grado di provare irregolarità procedurali e di diritto nei precedenti provvedimenti; 2) se è stato omesso 1'esame di un fatto determinante sconosciuto al momento del precedente provvedimento; 3) se si è giudicato in base a prove riconosciute in seguito false; 4) se per causa di forza maggiore comprovata, la parte non ha potuto fornire documenti utili alla decisione nel precedente giudizio. Qualora queste circostanze non si verifichino, 1'esame del ricorso è precluso. Non possono inoltre essere presi in esame reclami già respinti in precedenti istanze per vizio di forma. ART. 24 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati. Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI 1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell' Arbitro 2) per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate 3) per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg. 18

RIGETTO DEI RICORSI a) Art. 24 - par. A (oltre tassa reclamo non versata) - mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail. - mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata. - mancata presentazione nei tempi stabiliti. b) Art. 24 - par. B (oltre tassa reclamo non versata) - mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata. - mancata presentazione nei tempi stabiliti c) Art. 24 - par. C (oltre tassa reclamo non versata) - mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata. - mancata presentazione nei tempi stabiliti a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1 GRADO DI GIUDIZIO) I reclami presentati in I^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e- mail da inviare entro il primo giorno non festivo susseguente alla gara a cui ci si riferisce. Entro sette giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata c/o ufficio ASTL, i motivi dettagliati del reclamo. che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria ASTL). La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa e al plico consegnato all Organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante Durante i play off, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede di ASTL a entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara. Dopo il termine della Regular Season, non sarà consentito ricorrere agli altri organi di Disciplina, pertanto nei play off, l'unico grado di giudizio sarà quello espresso dal Giudice Sportivo. b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2 GRADO DI GIUDIZIO) I reclami presentati in II^ Istanza devono essere inviati per raccomandata entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata. La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla tassa reclamo, e al plico inviato alla commissio ne Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. 19

Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni da l ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni. La Commissione sarà così composta: un rappresentante dell'associazione Arbitri OPES Milano; dal Responsabile Settore Calcio a 5; da un rappresentante delle Società del Calcio a 5 (eletto dalle Società). c) Reclamo presso la Commissione di ULTIMA ISTANZA (3 GRADO DI GIUDIZIO) La società o comunque gli aventi diritto che intendono interporre appello dinnanzi a tale commissione, devono presentare il proprio esposto entro 15gg dalla pubblicazione delle decisioni di II^ Istanza, completo dei requisiti. Qualora la materia in esame interessi direttamente una terza parte, la reclamante depositerà presso ASTL copia del reclamo, che verrà inoltrata all' interessato a cura della segreteria entro due gio rni dell'avvenuto deposito. La società chiamata in causa può, entro il tempo massimo di cinque giorni, inviare direttamente al C.D.O. una memoria con le proprie deduzioni. In tutte le istanze di giudizio non sono ammessi reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica e approssimativa. Le parti hanno facoltà di non far seguire al preannuncio di reclamo o ritardarlo prima che in merito si sia proceduto. La rinuncia o il ritiro non ha effetti nei casi di illecito sportivo, per la posizione irregolare dei giocatori o per procedimenti aperti a seguito di iniziativa degli organi di ASTL, II reclamo dovrà essere firmato dal Presidente o Dirigente responsabile o da un legale rappresentate della società. La mancata osservanza delle modalità specificate nel presente articolo ed in particolare, 1'omesso pagamento della tassa reclamo, il mancato invio della copia del reclamo alla controparte, la mancata presentazione della ricevuta attestante tale invio, nonché 1'omesso preannuncio telegrafico per i reclami in I^ Istanza e il mancato rispetto dei termini di presentazione dei reclami, costituiscono vizi di forma e precludono l'esame dei reclami stessi. I termini di presentazione, qualora scadessero un giorno festivo, vengono prorogati al primo giorno feriale successivo a quello di scadenza. ART. 25 TASSE RECLAMO (*) Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato: RECLAMO AL GIUDICE DI 1 GRADO 80.00 RECLAMO ALLA COMMISIONE DISCIPLINARE DI 2 GRADO DI GIUDIZIO 100.00 RECLAMO ALLA COMMISSIONE DI 3 GRADO (ULTIMA ISTANZA) 150.00 (*) Il mancato versamento della tassa reclamo costituirà motivo di rigetto del reclamo stesso. 20

ART. 26 SANZIONI PECUNIARIE - Ritardata presentazione liste di gara 3.00 - Ritardata presenza in campo per qualsivoglia motivo 30.00 - Mancata presenza in campo per qualsivoglia motivo: a) se preavvertita il C.O.. entro le ore 72 ore prima giorno di gara 0,00 (*) b) senza preavviso o comunque fuori tempo massimo per annullare l organizzazione della gara (arbitri/addetti al campo etc.) 50,00 (*) c) rinuncia a partecipare alla gara pur presente in campo per motivi irrilevanti 50,00 (*) (*) VIENE CONSIDERATA RINUNCIA (vedi art. rinunce) - Note di gara incomplete o irregolari, mancanti di dati anagrafici e di tesseramento, numero maglia, mancata segnalazione capitano e/o Dirigente accompagnatore. 3.00 -- Mancanza parastinchi (ogni giocatore) 1.00 - Mancanza numero di maglia (per giocatore) 3.00 - Mancanza divisa regolamentare ogni giocatore 5.00 - Mancanza presentazione al D.diG. documento identità (per ogni giocatore) 1.00 (*) Sono esentate le società solo se non in possesso delle tessere per motivi organizzativi. - Presentazione liste non regolamentari 5.00 - Presenza in campo oltre il tempo massimo previsto dal regolamento (oltre sanzioni Disciplinate vedi RINUNCE) 20.00 AMMENDE A SOCIETA (OLTRE LE SANZIONI DISCIPLINARI) - Per fatti gravi avvenuti prima, durante o dopo la gara aventi come responsabili tesserati o sostenitori della squadra salvo maggiori sanzioni pecuniarie e/o disciplinari comminate a discrezione del G.S. 50.00 - Ammende a società per giocatori e/o dirigenti presenti in campo in gare ufficiali pur essendo in posizione irregolare o non consentita 50.00 ART. 27 COLORI SOCIALI Le Società, all'atto dell'iscrizione sono obbligate a dare comunicazione dei propri colori sociali. Qualora nelle gare, le squadre ospitanti o prime nominate, dovessero presentarsi in con colori uguali o confondibili con quelli della squadra avversaria, (decisione a discrezione del D.diG.) dovranno sostituire le proprie con altre dì riserva di altro colore e comunque non confondibile. 21

Le Società ospiti dovranno comunque presentarsi SEMPRE con le maglie con il colore dichiarato. Si invitano comunque i Dirigenti ad accordarsi per tempo circa i colori delle maglie che andranno a indossare. L inadempienza di quanto sopra comporterà 1e sanzioni previste dal presente regolamento (perdita della gara e ammenda alla società) ART. 29 PARASTINCHI E' fatto obbligo l'uso dei parastinchi. Il Direttore di Gara nel redigere il rapporto dovrà segnalare i giocatori che non hanno ottemperato al predetto obbligo. Ogni mancanza verrà sanzionata con una ammenda a carico della Società di cui i giocatori sono inadempienti. ART. 30 NUMERAZIONE MAGLIE Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del Direttore di Gara queste si devono presentare in campo con la numerazione sulle maglie. E' consentito, in caso dì necessità, l'uso di pettorine che comunque dovranno essere indossate sopra le maglie numerate. Ogni mancanza, verrà sanzionata con ammenda a carico delle Società inadempienti. ART. 31 COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE Il Comunicato Ufficiale è l unico documento riconosciuto per trasmettere alla Società tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene pubblicato con DATA CERTA ogni GIOVEDI entro le ore 18.00. SI DA PER LETTO UNA VOLTA ESPOSTO IN BACHECA E INVIATO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE COLLEGATO. In caso di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte della Direzione Organizzativa dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale dovranno essere ufficializzate e pubblicate sul C.U. successivo. ART. 32 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE La iscrizione e partecipazione al Campionato, sottintende la conoscenza e accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato ART. 33 LEGGE SULLA PRIVACY Consenso ai sensi della Legge 675 del 31 Dicembre 1996: TUTELA DELLE PERSONE 0 DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI. 22

Le Società, con 1' iscrizione e il tesseramento dei propri giocatori e Dirigenti, disposta dalla citata legge, consentono anche a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini informativi e assicurativi previsti. Rimane fermo che il consenso é condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa. ART. 34 NORME NON CONTEMPLATE Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e Norme di partecipazione, si fa riferimento, alle N.O.I.F. ( Norme Organizzative Interne FIGC ). ART. 35 PREMIO DISCIPLINA ( Fair Play ) Secondo i principi su cui si fonda l attività ASTL ( lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra sarà assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito: Punteggio - AMMENDE A SOCIETA PER IRREGOLARITA FORMALI P. 1 - AMMENDE A SOCIETA PER RINUNCIA GARE P. 5 - AMMENDE A SOCIETA UTILIZZO GIOCATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE P. 5 - AMMENDE A SOCIETA UTILIZZO GIOCATORI NON TESS. O DOPPIO TESSERAMENTO P. 50 - AMMENDE A SOCIETA ATTI VIOLENZA TESSERATI O SOSTENITORI P. 50 - AMMONIZIONI O DEPLORAZIONE A SOCIETA P. 10 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA P. 10 - PUNIZIONE SPORTIVA GARA PER RINUNCIA P. 10 - PUNIZIONE SPORTIVA GARA PER INCIDENTI P. 50 - PENALIZZAZIONE IN PUNTI IN CLASSIFICA P. 10 - AMMONIZIONE GIOCATORI P. 1 - SQUALIFICHE (OGNI GIORNATA) P. 3 - SQUALIFICHE A TEMPO P. 10 ogni 30 giorni 23

- SQUALIFICHE CON PROPOSTE DI RADIAZIONE P. 100 - AMMONIZIONI DIRIGENTI E/O TECNICI P. 5 - INIBIZIONI P. 20 - ESTROMISSIONE SOCIETA DALLE ATTIVITA DALLA MANIFESTAZIONE P. 100 iregolamento tecnico del torneo San Siro Cup 2012/2013 1) E' punito unicamente il tackle (inteso come contrasto) in scivolata, ovvero non sono ammessi interventi in scivolata, se atti a sottrarre la palla in possesso ad un avversario. 2) E' ammesso l'intervento in scivolata che abbia come unico obiettivo quello di deviare un tiro diretto verso la porta del difendente, oppure atto ad intercettare un passaggio diretto tra due avversari, a patto che non vi sia in alcun modo anche fortuito contatto fisico tra attaccante e difendente. 3) Ogni volta che il portiere si spossessa del pallone a seguito di una parata efficace o dopo una rimessa dal fondo entro i canonici 4 secondi, non può tornarne in possesso (ne con le mani e ne con i piedi) fintanto che il pallone ha superato la metà campo o è stato giocato o toccato da un giocatore avversario. 4) Ogni compagine partecipante alla gare ha un BONUS DI 5 FALLI DI SQUADRA per ciascun tempo di gioco. Raggiunto il Bonus a partire dal 6 fallo compreso la squadra in questione sarà penalizzata con un tiro libero. Al termine del 1 tempo il numero di falli si azzera pertanto all'inizio del 2 tempo entrambe le squadre partiranno da una posizione di ZERO falli di Squadra. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE EGOLAMENTO IL COMITATO ORGANIZZATORE ADOTTERA' QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO F.I.G.C. DEL CALCIO A 5 24

TABELLONE PLAY OFF Play - Off Semifinali Finali 1 Classificata 3 Classificata 6 Classificata 4 Classificata 5 Classificata 2 Classificata 25