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Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal./FG DELIBERAZIONE N. 147 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - xxxx c/okcom IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nella seduta del giorno 30/07/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti: Prof. Alessandro Manganaro Prof. Carmelo Carabetta Dott. Gregorio Corigliano Presidente Componente Componente e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria; Visti: la legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lett. a), n. 14; la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile; l art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche ; la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com. e ss.mm. e ii.; la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni ; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e ss.mm. e ii.; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso; l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l art. 4, comma 1, lett. e); la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ; l istanza del 1 marzo 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 10857, con cui la sig.ra xxxx ne ha chiesto l intervento per la definizione della controversia in essere con la Società Okcom, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.; la nota del 9 marzo 2012, prot. n. 12470, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del summenzionato Regolamento, l avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia; gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; Considerato quanto segue: Oggetto della controversia e risultanze istruttorie La sig.ra xxxx ha dichiarato che, nel mese di luglio 2011, dopo aver ricevuto fattura da parte di Okcom ed aver contattato il call center del gestore in questione, ha avuto contezza di non essere più cliente Telecom dal 17 maggio 2011. La ricorrente dichiara di non aver richiesto l attivazione del servizio Okcom, ma di aver ricevuto una telefonata dal call center Okcom, con cui veniva proposto il servizio. A fronte di quanto appena evidenziato, l istante ha ricevuto fatture, puntualmente contestate, e si è, altresì, ritrovata a dover richiedere il rientro in Telecom Italia. Per i suesposti motivi, l istante ha promosso in data 26 settembre 2011, presso questo Co.Re.Com., il tentativo di conciliazione, conclusosi con un verbale negativo, redatto ai sensi dell art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura, per mancata adesione dell operatore. In data 1 marzo 2012, con istanza introduttiva del presente contenzioso, l utente ha ribadito le proprie doglianze ed ha avanzato le medesime pretese già proposte in sede di tentativo di conciliazione, ed, in particolare, ha richiesto l indennizzo per attivazione di un servizio non richiesto, l indennizzo per mancata risposta ai reclami, il rimborso dei costi per il rientro in Telecom, nonché le spese di procedura. In seguito a nota di avvio del procedimento, datata 9 marzo 2012, parte convenuta ha prodotto memorie in data 11 aprile 2012, controdeducendo in ordine ai rilievi sollevati dall utente. In primo luogo, il gestore ha dichiarato di aver contattato la ricorrente il 6 aprile 2011 per proporre la fornitura di servizi di telecomunicazione e, contestualmente, di aver fornito tutte le informazioni relative alla Società e alla persona fisica che ha effettuato la telefonata, i dettagli relativi al servizio telefonico proposto, nonché le informazioni sui diritti degli utenti. Inoltre, il gestore ha precisato che, sia all inizio che al termine del contatto telefonico, ha informato, in modo chiaro ed esplicito, l utente in merito al fatto che tramite la registrazione si sarebbe concluso un contratto di fornitura di servizi telefonici con un nuovo operatore (come risulterebbe dalla registrazione vocale). Sulla base delle suddette informazioni, l operatore evidenzia che la ricorrente avrebbe dichiarato di essere interessata al servizio Teleunit Uno e di poter disporre dal punto di vista negoziale, in quanto intestataria dell utenza telefonica, ed avrebbe, altresì, autorizzato la registrazione della telefonata ai fini della raccolta del consenso, necessaria per la conclusione del contratto. La documentazione relativa alla conclusione del contratto (inviata al domicilio dell utente a mezzo raccomandata), è stata ricevuta dalla cliente in data 20 aprile 2011 e Okcom ha precisato di aver attivato il servizio voce richiesto soltanto in data 17 maggio 2011(prima di procedere all attivazione del servizio Okcom ha atteso un lasso di tempo molto più ampio rispetto a quanto previsto per legge e concesso al cliente per esercitare il diritto di recesso). L avvenuta attivazione del servizio telefonico trova conferma nella fattura relativa al traffico telefonico effettuato dal cliente dal mese di maggio 2011 (fattura n. 202.478 regolarmente pagata). Infine, Okcom ha precisato che il servizio è rimasto attivo fino al 23 dicembre 2011, data in cui ha ricevuto notifica dell avvenuta migrazione verso altro operatore, dell utenza intestata alla ricorrente. Con memoria di replica del 2 maggio 2012, la ricorrente ribadisce che non ha mai dato il consenso ad attivare il servizio, neppure a seguito di invio di modulo informativo. Motivi della decisione

1 In tema di rito. In via preliminare, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di cui all art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile. Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento delle parti nella fase della conciliazione e, nello specifico, evidenziare che l operatore convenuto non ha aderito all udienza di conciliazione. 2. Riguardo al merito. Le doglianze dell istante sono parzialmente fondate e vengono accolte, come da dispositivo, nei limiti dei poteri devoluti a questo Comitato. 2.1.Con riferimento all attivazione non richiesta Forma oggetto della presente controversia l attivazione non richiesta, dall operatore Telecom Italia all operatore OkCom. Appare necessario premettere, in modo da inquadrare correttamente nel merito la condotta oggetto di valutazione, una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare di riferimento, relativo alla pratica commerciale posta in essere dalla società Okcom, concernente l acquisizione di nuova clientela, attraverso la conclusione di contratti di utenza telefonica a distanza. I contratti a distanza tra professionisti e consumatori sono disciplinati da varie disposizioni del Codice del Consumo che prevedono, a tutela del consumatore, una serie di obblighi informativi e documentali a carico degli operatori (artt. 52-53 e 54). Tali regole di protezione, tengono conto della peculiarità dello strumento negoziale in esame, che si caratterizza per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde un accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte. Nello specifico, l articolo 52 del Codice del Consumo stabilisce, al comma 2, che le informazioni relative al contratto, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando, in particolare, i principi di buona fede e lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. L articolo 53 dispone, invece, che il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Infine, l articolo 54 del Codice del Consumo fissa in trenta giorni il termine legale entro cui, salva diversa statuizione delle parti il professionista è tenuto a fornire l ordinazione dovuta, termine che decorre dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha provveduto alla trasmissione dell ordinazione. Nel caso in esame, dall ascolto della registrazione telefonica, depositata agli atti, si evince che la ricorrente ha espresso il proprio consenso (rispondendo di sì alle domande rivoltele), ma si desume, altresì, che la lettura dello script di registrazione, da parte dell operatrice, che è alquanto frettolosa, non è né chiara, né comprensibile (soprattutto per un anziana di 73 anni), tale da confondere la stessa e da non farle comprendere che stava prestando il consenso per sostituire il proprio gestore telefonico. Difatti, nel corso della conversazione registrata, l operatrice del call center non ha chiesto, esplicitamente, alla ricorrente se volesse terminare, immediatamente, il rapporto contrattuale con Telecom Italia e volesse portare in Okcom il suo numero di rete fissa. In tal maniera, Okcom non ha garantito la manifestazione inequivoca della volontà di concludere il contratto, né la prestazione di un consenso pienamente informato da parte del consumatore. Peraltro, la documentazione contrattuale pervenuta al domicilio della ricorrente, costituita da una lettera di benvenuto, dalle condizioni generali di contratto che disciplinano il servizio e dalla proposta di abbonamento, non è stata restituita al mittente debitamente sottoscritta, ciò perché la ricorrente non aveva contezza di quanto stava accadendo. Per di più, in data 23 dicembre 2011, la ricorrente è rientrata in Telecom, a conferma della volontà della stessa di voler rimanere con il precedente gestore: ossia Telecom. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che la pratica commerciale posta in essere dal gestore Okcom, consistente nella conclusione di contratti di utenza a distanza a mezzo telefonico, con specifico riferimento alla fase relativa all acquisizione del consenso, sia avvenuta secondo modalità contrarie alla diligenza professionale ed idonee a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. In particolare, la pratica commerciale risulta aggressiva nella misura in cui ha indotto la ricorrente ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe, altrimenti, preso. Per quanto sopra rilevato Okcom è tenuta a corrispondere un equo indennizzo a favore dell utente, per attivazione di un servizio non richiesto.

2.2. Con riferimento alla mancata gestione dei reclami Considerato che l utente ha chiesto l indennizzo per mancata gestione del reclamo, ma in realtà non ha fornito né alcuna prova cartacea, né, tantomeno, ha circoscritto il periodo nel quale lo stesso sarebbe stato inoltrato; considerato, altresì, che Okcom ha dichiarato che la ricorrente non ha provveduto ad inoltrare reclamo scritto nel periodo de quo, denunciando tale evento soltanto mediante istanza UG, questo Co.Re.Com. non ritiene che possa essere riconosciuto l indennizzo per mancata risposta al reclamo. 2.3. Con riferimento agli indennizzi Per la determinazione della misura dell indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto al concreto pregiudizio subito dall istante, come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dallo scorretto comportamento del gestore. Considerato che per le ipotesi di attivazione di un servizio non richiesto, l art. 8, comma 2, della delibera n. 73/11/CONS, fissa la misura dell indennizzo al parametro di euro 5,00 per ogni giorno di attivazione; considerato, altresì, che il rientro in Telecom è avvenuto il 23 dicembre 2011 (ossia più di 200 giorni dopo dall attivazione del servizio non richiesto), si ritiene equo liquidare un indennizzo pari a 350,00. Per tutto quanto sopra espresso si accoglie parzialmente il ricorso dell odierna istante e si riconosce l indennizzo per attivazione di un servizio non richiesto. Resta salva la facoltà dell utente di adire l Autorità giudiziaria ordinaria, per l eventuale risarcimento dei danni. Ritenuto, altresì, che l indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e, pertanto, tenere indenne l istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura. 3 Con riferimento alle spese di procedura L art. 19, comma 6, del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione e che quando l operatore non partecipi all udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi vadano comunque rimborsate all utente, se presente all udienza ed indipendentemente dall esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l esperimento del tentativo di conciliazione. Nel caso di specie, l operatore convenuto non ha aderito all udienza di conciliazione. Per quanto sopra precisato, si ritiene equo liquidare 100,00 per le spese della procedura di definizione. Per tutto quanto sopra esposto; Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell odierna seduta; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA L operatore Okcom xxxx, per quanto in parte motiva, è tenuto a: 1) liquidare in favore dell utente, mediante assegno o bonifico bancario, l importi sotto indicati: a) 350,00 (trecentocinquanta/00), a titolo di indennizzo per attivazione non richiesta; b) 100,00 (cento/00) per spese di procedura; 2) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; 3) E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subìto, come previsto dall art. 19, comma 5, del Regolamento inmateria di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti,approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;

4) Come disposto dall art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato il provvedimento di definizionedella controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ; 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito webdell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo intal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009; 6) La società Okcom xxx è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima. Ai sensi dell art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 dell anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimentoè di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo. I Componenti f.to Prof. Carmelo Carabetta f.to Dott. Gregorio Corigliano V. Il Direttore del Co.Re.Com. f.to Avv. Rosario Carnevale Il Presidente f.to Prof. Alessandro Manganaro