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TRADUZIONE NON UFFICIALE PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALL ADOZIONE DI UN SIMBOLO DISTINTIVO ADDIZIONALE III PROTOCOLLO Testo preparato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa in consultazione con la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa Il testo è stato redatto a seguito delle discussioni svoltesi nel gruppo di studio congiunto costituito dalla Commissione Permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in esecuzione del mandato conferitole con la Risoluzione n.3 della XXVII Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e in seguito ad ulteriori consultazioni. Ginevra, 12 ottobre 2000 1

PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALL ADOZIONE DI UN SIMBOLO DISTINTIVO ADDIZIONALE III PROTOCOLLO Preambolo Le Alte Parti Contraenti, Riaffermando le disposizioni delle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (in particolare gli articoli 26, 38, 42 e 44 della Prima Convenzione di Ginevra) e, ove necessario, dei loro Protocolli Addizionali dell 8 giugno 1977 (in particolare gli articoli 18 e 38 del I Protocollo Addizionale e l articolo 12 del II Protocollo Addizionale), a proposito dell utilizzo dei simboli distintivi; Auspicando il completamento delle predette disposizioni al fine di rafforzare il loro valore di protezione e il loro carattere universale; Prendendo nota del fatto che il presente Protocollo non lede il diritto riconosciuto delle Alte Parti Contraenti a continuare ad utilizzare gli emblemi che esse utilizzano conformemente agli obblighi loro derivanti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Addizionali; Ricordando che l obbligo di rispettare le persone e i beni protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli Addizionali deriva dalla protezione loro riconosciuta dal Diritto Internazionale e non dipende dall utilizzo degli emblemi, dei segni o segnali distintivi; Sottolineando il fatto che i segni distintivi non hanno un significato religioso, etnico, razziale, regionale o politico; Insistendo sulla necessità di garantire il pieno rispetto degli obblighi legati ai segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Addizionali; Ricordando che l articolo 44 della Prima Convenzione di Ginevra stabilisce la distinzione tra utilizzo protettivo e utilizzo indicativo dei segni distintivi; Riconoscendo le difficoltà che i segni distintivi esistenti possono creare ad alcuni Stati e ad alcune Società Nazionali; 2

Prendendo nota della decisione del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di conservare la denominazione e i segni distintivi attuali; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Rispetto e settore di applicazione del presente Protocollo 1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza. 2. Il presente Protocollo riafferma e completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (d ora in poi le Convenzioni di Ginevra ) e, ove necessario, i loro due Protocolli Addizionali dell 8 giugno 1977 (d ora in poi i Protocolli Addizionali del 1977 ) relativi ai simboli distintivi vale a dire la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e sole rosso, e si applica in circostanze identiche a quelle a cui si fa riferimento in dette disposizioni. Articolo 2 Segni distintivi 1. Il presente Protocollo riconosce un segno distintivo addizionale che si aggiunge con le stesse finalità ai segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra. I simboli distintivi hanno lo stesso statuto. 2. Detto segno distintivo addizionale, composto da un quadrato rosso con forma di quadrato poggiato su uno degli angoli, su sfondo bianco, è conforme all illustrazione riportata nell allegato al presente Protocollo. Nel presente Protocollo si fa riferimento a tale segno distintivo definendolo emblema del III Protocollo. 3. Le condizioni di utilizzo e di rispetto dell emblema del III Protocollo sono identiche a quelle stabilite per i segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra e, ove necessario, dai loro Protocolli Addizionali del 1977. 4. I servizi sanitari e il personale religioso delle Forze Armate delle Alte Parti Contraenti potranno, senza ledere gli emblemi attuali, utilizzare a titolo temporaneo ogni segno distintivo menzionato al paragrafo 1 del presente articolo, se tale utilizzo è in grado di rafforzare la loro protezione. Articolo 3 Utilizzo indicativo dell emblema del III Protocollo 1. Le Società nazionali delle Alte Parti Contraenti che decideranno di utilizzare l emblema del III Protocollo potranno, al momento dell utilizzo di detto 3

emblema conformemente alla legislazione nazionale in materia, scegliere di incorporare a titolo indicativo: a) un segno distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra oppure una combinazione di detti emblemi, oppure b) un altro emblema che un Alta Parte Contraente ha effettivamente utilizzato e che è stato oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti Contraenti e al Comitato Internazionale della Croce Rossa tramite il depositario prima della deposizione del presente Protocollo L incorporazione dovrà essere realizzata conformemente all illustrazione presentata nell allegato al presente Protocollo. 2. Una Società Nazionale che sceglie di incorporare all interno dell emblema del III Protocollo un altro emblema, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà, in conformità con la legislazione nazionale, utilizzare la denominazione di tale emblema ed esporre tale emblema sul territorio nazionale. 3. Le Società Nazionali possono, conformemente alla loro legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e al fine di facilitare il proprio operato, utilizzare a titolo temporaneo i segni distintivi menzionati all articolo 2 del presente Protocollo. 4. Il presente articolo non modifica lo status legale dei segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e nel presente Protocollo: esso non riguarda neanche lo status legale di ogni singolo emblema nel caso in cui questo sia incorporato a titolo indicativo conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo. Articolo 4 Comitato Internazionale della Croce Rossa e Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa Il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, così come il loro personale autorizzato, potranno in circostanze eccezionali e per facilitare il proprio operato utilizzare i segni distintivi menzionati all articolo 2 del presente Protocollo. Articolo 5 Missioni sotto l egida delle Nazioni Unite I servizi sanitari e il personale religioso partecipanti ad operazioni poste sotto l egida delle Nazioni Unite possono, con il permesso degli stati partecipanti, utilizzare uno dei segni distintivi menzionati agli articoli 1 e 2. 4

Articolo 6 Prevenzione e repressione degli abusi 1. Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e, ove necessario, i Protocolli Addizionali del 1977 che regolano la prevenzione e la repressione dell utilizzo abusivo dei segni distintivi, si applicano in modo identico anche all emblema del III Protocollo. In particolare, le Alte Parti Contraenti prenderanno le misure necessarie per prevenire e reprimere, in ogni circostanza, ogni abuso dei segni distintivi menzionati agli articoli 1 e 2 e ogni abuso della loro denominazione, unitamente ad un utilizzo doloso e all utilizzo di qualsiasi simbolo o denominazione che costituisca un imitazione. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Alte Parti Contraenti potranno autorizzare i precedenti utilizzatori dell emblema del III Protocollo o di un qualunque segno che ne costituisca un imitazione, a proseguire detto utilizzo fermo restando che esso non potrà, in tempo di guerra, mirare a conferire la protezione delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Addizionali del 1977, sempre che i diritti autorizzanti tale utilizzo siano stati acquisiti prima dell adozione del presente Protocollo. Articolo 7 Diffusione Le Alte Parti Contraenti si impegnano, in tempo di pace e in tempo di guerra, a dare la massima diffusione al presente Protocollo nel proprio Paese e, in particolare, ad includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e ad incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo che detto strumento possa essere conosciuto dalle Forze Armate e dalla popolazione civile. Articolo8 Firma Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero, depositario delle convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Addizionali del 1977. Articolo 10 Adesione Il presente Protocollo sarà aperto all adesione di tutti gli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra non firmatari del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario. Articolo 11 Entrata in vigore 5

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato firmatario delle convenzioni di Ginevra che lo ratificherà o vi aderirà, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di detto Stato. Articolo 12 Rapporti convenzionali dal momento dell entrata in vigore del presente Protocollo 1. Se gli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra sono anche firmatari del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno così come sono state completate dal presente Protocollo. 2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, gli Stati firmatari del presente Protocollo resteranno comunque vincolati da esso nei loro reciproci rapporti. Esse saranno, inoltre, vincolate al presente Protocollo nei rapporti con la Parte ad esso non aderente nel caso in questa ne accetti e ne applichi le disposizioni. Articolo 13 Emendamenti 1. Ciascuna Alta Parte Contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al depositario il quale, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti Contraenti, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e con la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, deciderà se è opportuno convocare una Conferenza per esaminare l emendamento o gli emendamenti proposti. 2. Il depositario inviterà a detta Conferenza le Alte Parti Contraenti e gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra, firmatari o meno del presente Protocollo. Articolo 14 Denuncia 1. Nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti denunci il presente Protocollo, detta denuncia avrà effetti solo dopo un anno dalla ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, se al termine di detto anno la parte denunciante si trova in situazione di conflitto armato o di occupazione, l effetto di detta denuncia sarà sospeso fino al termine del conflitto armato o dell occupazione. 6

2. la denuncia sarà notificata per iscritto al depositario che ne informerà tutte le Alte Parti Contraenti. 3. La denuncia non avrà effetti che per la parte Denunciante. 4. Nessuna denuncia notificata ai sensi del paragrafo avrà effetti sugli obblighi contratti dalla Parte denunciante per atti commessi prima che detta denuncia divenga effettiva, a causa di conflitti armato o di occupazione ai sensi del presente Protocollo. Articolo 15 Notifica Il depositario informerà le Alte Parti Contraenti e gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra, siano essi firmatari o meno del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati ai sensi degli articolo 8, 9 e 10; b) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all articolo 11, nei 10 giorni seguenti l entrata in vigore; c) sulle comunicazioni ricevute ai sensi dell articolo 13; d) sulle denuncie notificate ai sensi dell articolo 14. Articolo 16 Registrazione 1. Dopo l entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso dal depositario al Segretariato delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione conformemente all articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 2. Il depositario informerà ugualmente il Segretariato delle Nazioni Unite di ogni ratifica, adesione e denuncia ricevuta in merito al presente Protocollo. Articolo 17 Testi autentici L originale del presente Protocollo, le cui versioni inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa sono testi autentici, sarà depositato presso il depositario che ne farà pervenire delle copie certificate e conformi a tutti gli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra. 7

Allegato EMBLEMA DEL TERZO PROTOCOLLO (articolo 2, paragrafo 2, ed articolo 3, paragrafo 1 del Protocollo) Articolo 1 - Segno distintivo Articolo 1 - Uso indicativo dell'emblema del terzo Protocollo Incorporazione secondo l'art. 3 8