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INFORMAZIONI SULLA BANCA GBM BANCA SpA Sede Legale e Amministrativa: via Abate Gimma n. 136 70122 Bari (BA). Capitale sociale al 31.12.2010: 28.579.000,00 Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 03323. Iscritta all albo delle Banche con il n. 5630 Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d Italia: GBM- Gruppo Bancario Mediterraneo Holding, cod.gruppo 20042 Sito internet: www.gbmbanca.it mail: info@gbmbanca.it. Tel. 080/2177602 fax 080/2177666 DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE Dipendente di GBM BANCA Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo. Data Firma APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DESTINATA AI CONSUMATORI PER IMPORTI SUPERIORI A. 75.000,00 e ALLE IMPRESE Tutte le dipendenze della Banca sono abilitate alla stipula del contratto di cui al presente foglio informativo. CHE COS E L APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione, la Banca mette a disposizione del cliente (consumatore per importi superiori a 75.000,00 e imprese a prescindere all importo), che possiede un conto corrente presso una qualsiasi filiale, una somma di denaro da utilizzare in una o più soluzioni, tramite i vari servizi offerti dalla Banca stessa, come ad esempio, il prelievo in contanti o l emissione di assegni, o tramite bonifici o con carta di debito o credito. Questa possibilità di utilizzo può essere: A revoca: quando viene concessa per un tempo indeterminato; in questo caso il rientro dell esposizione potrà avvenire o per volontà del cliente o per richiesta della Banca nel caso ne ravvisi la necessità, come a seguito di utilizzi anomali o scorretti. A scadenza: con durata predeterminata stabilita nel momento della sottoscrizione del contratto. La disponibilità iniziale della somma può essere ripristinata dal cliente con propri versamenti o con bonifici o accrediti di qualunque natura. Il predetto servizio è collegato al servizio conto corrente le cui condizioni sono consultabili nel relativo foglio informativo. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Le condizioni ed i tassi di interesse applicati, possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione all andamento del mercato dei tassi. In particolare, nel caso in cui vengano concordati tassi di interesse legati a meccanismi di indicizzazione, il cliente è soggetto al rischio di variazioni di tasso a lui sfavorevoli in relazione all andamento del parametro prescelto. Inoltre, qualora un debitore rendesse insoluto il credito (rischio di insolvenza), sarà addebitata al cliente creditore e presentatore del credito, la somma comprensiva di spese e commissioni di insoluto. Aggiornato al 20.05. Pagina 1

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO COSTARE IL FIDO Condizioni Standard IPOTESI Esempio 1: contratto con durata indeterminata e commissione su fido (durata utilizzo: 3 mesi) Utilizzato (pari all accordato) 50.000 euro Tasso debitore nominale annuo 10,20% al 17/05/ 2% dell accordato su base annua Spese collegate all erogazione del credito 0 Interessi 1.275,00 euro TAEG 12,77% IPOTESI Esempio 2: contratto con durata di 18 mesi e commissione su fido Utilizzato (pari all accordato) 50.000 euro Tasso debitore nominale annuo 10,20% al 17/05/ 2% dell accordato su base annua Spese collegate all erogazione del credito 0 Interessi 1.275,00 euro TAEG 11,85% N.B.: Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. Il limite massimo di tasso e condizioni, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura. Fidi VOCI DI COSTO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate spread 10,00%: 10,20% al 17 maggio 10,60% al 17 maggio (periodicità trimestrale) 0,50% FIDI E SCONFINAMENTI Sconfinamenti extra-fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (extra fido) Commissione di istruttoria veloce(*) (penale per sconfinamenti): spread 13,00%: 13,20% al 17 maggio 13,87% al 17 maggio 25,00 euro (*) Sconfinamento è l utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV Aggiornato al 20.05. Pagina 2

Sconfinamenti in assenza di fido viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente. Altre spese Nessuna Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate spread 13,00%: 13,20% al 17 maggio Commissione di istruttoria veloce(*): Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.gbmbanca.it. RECESSO E RECLAMI RECESSO DAL CONTRATTO e TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO 13,87% al 17 maggio 25 euro (*) Sconfinamento è l utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente. Altre spese Nessuna Capitalizzazione Periodicità Trimestrale METODO CALCOLO INTERESSI PERIOCITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI Riferita alla durata dell'anno civile: divisore 365 (366 negli anni bisestili) Trimestrale 1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. 2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni. 3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. 4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. 5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Aggiornato al 20.05. Pagina 3

6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente. RECLAMI Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a: GBM BANCA - Ufficio Reclami Via Abate Gimma 136-70122 Bari (BA), indirizzo di posta elettronica info@gbmbanca.it, fax 080.2177666. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro e l ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all autorità giudiziaria ordinaria. Prima di fare ricorso all autorità giudiziaria il Cliente e la Banca possono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo: - all Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Commissione di istruttoria veloce (Penale sugli sconfinamenti) Fido o affidamento Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido Tasso debitore annuo nominale La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull importo dell affidamento accordato in misura proporzionale all importo ed alla durata dell affidamento richiesto dal cliente, a prescindere dall effettivo utilizzo dell affidamento. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell estratto conto trimestrale alla voce Sconfinamento è l utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento ( extra fido ). Gli interessi sono calcolati applicando due tassi contrattualmente stabiliti: - un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l affidamento sia utilizzato entro i limiti dell importo concesso; - un tasso per eventuale sconfinamento ( extrafido ) che sarà applicato al solo importo dello sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido. Detto sconfinamento dovrà Aggiornato al 20.05. Pagina 4

TEGM (tasso effettivo globale medio) TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) Tasso Annuo Nominale (TAN) Tasso Annuo Effettivo (TAE) essere comunque autorizzato dalla Banca. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore Indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale sull ammontare totale finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa. E il tasso, applicato ad ogni liquidazione trimestrale. E il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (ad es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato TAE (tasso annuo effettivo) Aggiornato al 20.05. Pagina 5