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18.12.2014 L 363/67 REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio ( 2 ), a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio ( 3 ), a nome della Comunità. (2) Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, è stato convenuto di inserire negli allegati della convenzione le seguenti sostanze: clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, tra cui lindano, pentaclorobenzene, tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere, nonché acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (di seguito «PFOS»). (3) Poiché i dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e PFOS negli articoli e nei rifiuti destavano riserve quanto a completezza e rappresentatività, tali sostanze sono state iscritte provvisoriamente negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 senza indicarne i valori limite di concentrazione massima. (4) Nel frattempo sono stati valutati nuovi dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e di PFOS negli articoli e nei rifiuti. Occorre fissare senza indugio i valori limite di concentrazione massima per i suddetti inquinanti organici persistenti, al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 850/2004 ed evitare la continua emissione di queste sostanze nell'ambiente. (5) L'organo esecutivo del protocollo, nella sua 27 sessione, tenutasi dal 14 al 18 dicembre 2009, ha deciso di aggiungere al protocollo l'esaclorobutadiene, i naftaleni policlorurati e le paraffine clorurate a catena corta (di seguito «SCCP»). (6) La conferenza delle parti della convenzione, nella quinta riunione, tenutasi dal 25 al 29 aprile 2011, ha deciso di aggiungere l'endosulfan nell'elenco degli inquinanti organici persistenti da eliminare a livello mondiale, con alcune eccezioni. (7) Tenuto conto delle decisioni adottate dall'organo esecutivo del protocollo e dalla conferenza delle parti della convenzione, è necessario aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per includervi tali sostanze. (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004. (9) Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 18 giugno 2015. ( 1 ) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. ( 2 ) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1). ( 3 ) Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

L 363/68 18.12.2014 (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 850/2004 è così modificato: 1) l'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 2015. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

18.12.2014 L 363/69 ALLEGATO I «ALLEGATO IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 Sostanza Numero CAS Numero CE Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) Endosulfan 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 204-079-4 50 mg/kg Esaclorobutadiene 87-68-3 201-765-5 100 mg/kg Naftaleni policlorurati ( 1 ) Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) Tetrabromodifeniletere C 12 H 6 Br 4 O Pentabromodifeniletere C 12 H 5 Br 5 O 10 mg/kg 85535-84-8 287-476-5 10 000 mg/kg Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg Esabromodifeniletere C 12 H 4 Br 6 O Eptabromodifeniletere C 12 H 3 Br 7 O Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C 8 F 17 SO 2 X (X = OH, sale metallico (O-M + ), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano) 50 mg/kg 15 μg/kg ( 2 ) 50-29-3 200-024-3 50 mg/kg Clordano 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg Esaclorocicloesani, compreso il lindano 58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 50 mg/kg Dieldrin 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg Endrin 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg Eptacloro 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg

L 363/70 18.12.2014 Sostanza Numero CAS Numero CE Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) Esaclorobenzene 118-74-1 200-273-9 50 mg/kg Clordecone 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg Aldrin 309-00-2 206-215-8 50 mg/kg Pentaclorobenzene 608-93-5 210-172-5 50 mg/kg Bifenili policlorurati (PCB) 1336-36-3 e altri 215-648-1 50 mg/kg ( 3 ) Mirex 2385-85-5 219-196-6 50 mg/kg Toxafene 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg Esabromobifenile 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg ( 1 ) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro. ( 2 ) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica () indicati di seguito: PCDD 2,3,7,8-TeCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDD 1 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,0003 PCDF 2,3,7,8-TeCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 ( 3 ) Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.»

18.12.2014 L 363/71 Nell'allegato V, la parte 2 è sostituita dalla seguente tabella: ALLEGATO II «Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE 10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 10 01 Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) 10 01 14 * ( 2 ) Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti 10 01 16 * Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti 10 02 Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 10 02 07 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 10 03 Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 10 03 04 * Scorie della produzione primaria 10 03 08 * Scorie saline della produzione secondaria 10 03 09 * Scorie nere della produzione secondaria 10 03 19 * Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 03 21 * Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti 10 03 29 * Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti 10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01 * Scorie della produzione primaria e secondaria Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ( 1 ) Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg; Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endosulfan 50 000 mg/kg; Endrin: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C 8 F 17 SO 2 X) (X = OH, sale metallico (O-M + ), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/ kg; Bifenili policlorurati (PCB) ( 3 ): 50 mg/ kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) ( 4 ): 5 mg/kg; Naftaleni policlorurati*: 1 000 mg/ kg; Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C 12 H 6 Br 4 O), pentabromodifeniletere (C 12 H 5 Br 5 O), esabromodifeniletere (C 12 H 4 Br 6 O) e eptabromodifeniletere (C 12 H 3 Br 7 O): 10 000 mg/kg; Toxafene: 5 000 mg/kg; Operazione È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; miniere di sale; discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione 2000/532/CE); 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (*) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (**); 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

L 363/72 18.12.2014 «Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE 10 04 02 * Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 04 04 * Polveri dei gas di combustione 10 04 05 * Altre polveri e particolato 10 04 06 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 03 * Polveri dei gas di combustione 10 05 05 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 Rifiuti della metallurgia termica del rame 10 06 03 * Polveri dei gas di combustione 10 06 06 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 08 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 10 08 08 * Scorie saline della produzione primaria e secondaria 10 08 15 * Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 09 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi 10 09 09 * Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'E LENCO 16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari 16 11 01 * Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti 16 11 03 * Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ( 1 ) Operazione

18.12.2014 L 363/73 «Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE 17 RIFIUTI DELLE OPERA ZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SI CONTAMINATI) Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ( 1 ) Operazione 17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 06 * Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 17 05 Terra, compreso il terreno proveniente da siti contaminati, rocce e fanghi di dragaggio 17 05 03 * Terra e rocce, contenenti 17 09 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 17 09 02* Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB 17 09 03 * Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (ivi compresi rifiuti misti) contenenti 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTA MENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTA MENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SO, NONCHÉ DALLA POTABI LIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 07 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 11 * Ceneri pesanti e scorie, contenenti

L 363/74 18.12.2014 «Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE 19 01 13 * Ceneri leggere, contenenti 19 01 15 * Ceneri di caldaia, contenenti 19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 19 04 02 * Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 19 04 03 * Fase solida non vetrificata Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ( 1 ) Operazione ( 1 ) Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale. ( 2 ) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa. ( 3 ) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2. ( 4 ) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica () indicati di seguito: PCDD 2,3,7,8-TeCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDD 1 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,0003 PCDF 2,3,7,8-TeCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 (*) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. (**) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.»