Ente Bilaterale Artigianato Pugliese



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Transcript:

Ente Bilaterale Artigianato Pugliese L Ente Bilaterale dell Artigianato Pugliese, Visto: - la Legge 8 novembre 2000, n. 328 denominata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; - la Legge Regionale 10 luglio 2006, n.19 e s.m.i. denominata Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia ; - il regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e s.m.i., attuativo della legge Regionale 10 luglio 2006, n.19; - la Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 7 Norme per le politiche di genere ed i servizi di conciliazione vitalavoro in Puglia ; - la D.G.R. 15 dicembre 2009, n. 2497 Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi Approvazione delle Linee Guida e degli schemi di Protocollo di intesa ; - il Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011 presentato il 5 gennaio 2011; - il protocollo d intesa tra Regione Puglia Assessorato al welfare ed EBAP Puglia sottoscritto in data 7 febbraio 2011; - l Avviso pubblico approvato con la D.D. n. 535 del 20.06.2012 in BURP n. 143 del 15.09.2012 per la selezione di soggetti intermediari nella gestione del Fondo di sostegno alla flessibilità; - la D.D. n. 444 del 19.04.2012 Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011 - D.D. 20.06.2011, n. 535: Selezione di soggetti intermediari per la gestione del Fondo per il sostegno alla flessibilità - Adempimenti di cui all art. 7 Avviso di selezione: approvazione elenco dei soggetti intermediari, Considerato che: - l EBAP Puglia ha partecipato alla detta selezione entro i termini previsti dall Avviso pubblico approvato con D.D. 535 del 20.06.2011 e ed è stato ammesso a finanziamento con D.D. n. 444 del 19.04.2012 (BURP n. 61 del 26.04.2012); - la Regione Puglia ha selezionato, tra gli altri, l ENTE BILATERALE DELL ARTIGIANATO PUGLIESE (EBAP) quale soggetto intermediario per la gestione del Fondo per il sostegno alla flessibilità ; - a norma dell art. 3 di cui all Avviso pubblico sopra richiamato, i soggetti intermediari hanno il compito di

adottare e promuovere un Avviso, redatto secondo modalità preventivamente concordate con la Regione Puglia, rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria interessata, finalizzato alla definizione della tipologia di interventi di sostegno del reddito e alla regolamentazione delle modalità di erogazione dei benefici ; - in data 1 giugno 2012 l EBAP ha sottoscritto con la Regione Puglia una convenzione per l attuazione, quale soggetto intermediario, dell intervento di sostegno di cui alla linea n.3 del Programma genitorialità (D.G.R. 2497/2009) e per la gestione del Fondo di sostegno alla flessibilità per le lavoratrici ed i lavoratori operanti nelle imprese aderenti all EBAP; - a fronte di tale convenzione, in data 15 giugno 2012 è stato emanato dall EBAP Puglia il regolamento, in vigore dal 1 settembre 2012, per l accesso e l erogazione delle risorse dei fondi per il sostegno della flessibilità del lavoro riservate alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore Artigianato della Puglia aderenti all EBAP, disciplinante le seguenti prestazioni: integrazione al reddito per congedi parentali per assistenza ai figli minori e per integrazione al reddito di lavoratrici e lavoratori per prolungamento dell astensione facoltativa per assistenza a figli minori con handicap; integrazione attraverso il pagamento di contribuzione volontaria per trasformazione di rapporti di lavoro in part-time per l ingresso di figli nel nucleo familiare; - in data 18 settembre 2013, attesa la dotazione finanziaria residua, l EBAP Puglia ha fatto richiesta di proroga della succitata convenzione, positivamente riscontrata dalla Regione Puglia in data 08 ottobre 2013, con comunicazione prot. AOO- 082/08.10.2013 n. 8559; - in data 07 novembre 2013 si apriva una procedura di concertazione tra Regione Puglia ed EBAP sui contenuti del nuovo avviso per l accesso al Fondo di flessibilità, durante la quale l ENTE ha presentato i risultati dell analisi del fabbisogno di conciliazione vita/lavoro all interno della categoria dei soggetti interessati a valle della sperimentazione già realizzata; - tale procedura ha condotto alla proposta, da parte del Consiglio di Amministrazione del medesimo Ente, con delibera del 9 dicembre 2013, di un prestazione aggiuntiva di sostegno alla genitorialità a valere sulle medesime risorse. Tutto ciò visto e considerato, L ENTE BILATERALE DELL ARTIGIANATO PUGLIESE APPROVA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA PATERNITÀ (a valere sul Fondo di Sostegno alla Flessibilità) Art.1 - Tipologia dell intervento L EBAP (Ente Bilaterale dell Artigianato Pugliese) sostiene, attraverso il Fondo per il Sostegno alla Flessibilità, le famiglie dei dipendenti di imprese artigiane Pugliesi in regola con i versamenti all Ente, attraverso una integrazione economica una tantum di sostegno alla paternità. Art.2 - Ammontare e requisiti di accesso Il contributo è determinato nella misura di 1.000,00 ed è erogabile esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti o apprendisti di imprese artigiane ubicate in Puglia che possano documentare lo status di genitore intervenuto, per mere ragioni perequative rispetto alle precedenti prestazioni a valere sul Fondo di Sostegno alla Flessibilità, a far data dal 01/09/2012 ed entro la data di scadenza del presente regolamento. Possono presentare domanda di accesso alla prestazione i soggetti di cui al precedente comma che abbiano i seguenti requisiti: - siano dipendenti o apprendisti di aziende artigiane della Regione Puglia; - le aziende di cui sono dipendenti siano in regola con i versamenti all EBAP da almeno 12 mesi (1 anno) continuativi precedenti la domanda; - abbiano un indice ISEE riferito al nucleo familiare abitualmente convivente di cui fa parte il minore per cui è richiesta, non superiore ad 30.000,00 (trentamila); - siano diventati padri nel periodo che va dal 01/09/2012 al 31/08/2014. La prestazione di cui al presente regolamento è da ritenersi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettata alle ritenute fiscali di legge da parte dell EBAP, nonché alla ritenuta delle spese bancarie e postali effettivamente sostenute per la concreta erogazione. Art.3 - Incumulabilità La prestazione non è cumulabile con altre erogazioni a valere sul Fondo di Sostegno alla flessibilità (regolamento EBAP 15 giugno 2012) con riguardo al medesimo minore ed è erogabile unicamente fino alla concorrenza delle risorse disponibili. La prestazione non è, inoltre, cumulabile con ulteriori interventi a titolarità regionale quali: a) Buoni servizio di conciliazione vita-lavoro per minori della Regione Puglia di cui alla D.D. n. 1425 del 17.12.2012 (BURP n. 187 del 27.12.2012); b) altri interventi di sostegno al reddito per la genitorialità, la non-autosufficienza, la disabilità e la conciliazione

vita-lavoro. In ogni caso, l accesso alla presente misura è concesso unicamente a condizione che la madre del minore per cui è richiesta non abbia diritto a qualsivoglia trattamento economico di maternità. Art.4 - Procedure Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP, MOD.FSF02 scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it (area prestazioni dipendenti) o reperibile presso le sedi delle Unità gestionali di Bacino o presso le Organizzazioni Datoriali e Sindacali costituenti l EBAP. Le domande devono essere presentate/inviate, complete di tutte le informazioni richieste dal modello e di tutta la documentazione richiesta in allegato, presso: EBAP Puglia - Via G. BOZZI, 51-70121 BARI alternativamente nei seguenti modi: di persona/ a mezzo posta Raccomandata AR/ a mezzo fax al 080.5720470/ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo/ebapuglia@ticertifica.it. Art.5 - Documentazione Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione e dichiarazioni (rese nel modello FSF02): 1.Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine; 2.Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso alla prestazione, riferita al nucleo familiare abitualmente convivente di cui fa parte il minore per cui è richiesta; 3.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l assenza delle cause di incumulabilità di cui all art.3, commi 1 e 2 del presente regolamento nonché la circostanza che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto abbia prodotto istanza di accesso alla prestazione; 4.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. reso dalla madre del minore attestante il mancato diritto a qualsivoglia trattamento economico di maternità, completo di fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine; 5.Certificato di nascita del minore o, in alternativa, autocertificazione ai sensi dell art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l effettiva data di nascita del minore stesso; L EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci. Le domande saranno regolarmente istruite solo se complete di tutta la citata documentazione. In caso questa risulti mancante o incompleta, gli uffici dell EBAP richiederanno le necessarie integrazioni che, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.6 - Pagamento e tempistica L istruttoria delle domande sarà curata dall ufficio prestazioni FSF (Fondo sostegno alla Flessibilità) dell EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell istanza anche con la collaborazione dell impresa di cui il richiedente è dipendente. L EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo, al netto degli oneri di cui all art. 2, comma 3, esclusivamente attraverso bonifico bancario inviato alle coordinate precisate dall istante nel modulo di richiesta. Art. 7 - Clausola di salvaguardia Le prestazioni saranno erogate fino al completo esaurimento delle somme rese disponibili dal Fondo Sostegno alla flessibilità costituto a seguito della convenzione sottoscritta tra Regione Puglia ed EBAP Puglia in data 1 giugno 2012 e prorogata in data 08 ottobre 2013. Le richieste pervenute saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse, così come individuabile dal timbro postale di invio, dalla data ed ora del fax o dal servizio di posta elettronica certificata. Art. 8 - Periodo di vigenza Il presente regolamento scade il 31agosto 2014. Il regolamento sarà pubblicato, completo di modulistica, sul sito www.ebapuglia.it e sarà promosso con un apposita campagna di comunicazione.