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DG VICO - VICO 1 - Vigilanza - Prot. Interno N.0012913 del 06/09/2018 Autorizzazione all organismo denominato Agroqualità SpA ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta Sabina riferita all olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea. IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il Regolamento (CE) n.1263 della Commissione del 1 luglio 1996 con il quale l Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Sabina ; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1999 ed in particolare l art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 Regolamento recante adeguamento dell organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l art. 4 relativo all Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio; Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità ; 1

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore VICO di questo Ispettorato; Visto il decreto n. 2880 del 15 febbraio 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma con sede in Roma, Via Appia Nuova, n. 218, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta Sabina. Vista la nota n. 80099790588 del 30 luglio 2018 con la quale la Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma comunica la volontà di rinunciare all incarico di autorità pubblica di controllo per la denominazione di origine protetta Sabina ; Vista la nota prot. 23/18 dell 11 maggio 2018, con la quale il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell olio a denominazione di origine protetta della Sabina, ha individuato Agroqualità SpA quale struttura di controllo per la denominazione di origine protetta Sabina, in sostituzione della Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma ; Considerato che con nota del 27 agosto 2018 Agroqualità SpA ha trasmesso il piano di controllo definitivo per la denominazione Sabina, conformemente allo schema tipo di controllo nonché il relativo tariffario; Considerato che il medesimo piano, ritenuto conforme, con allegata modulistica e tariffario, è stato trasmesso alla Regione Lazio con nota n. 12570 del 28 agosto 2018, al fine di acquisire un parere di competenza; Considerato che la Regione sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito; Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta Sabina ; Ritenuto di dover disporre il decreto di autorizzazione al nuovo Organismo e contestualmente procedere alla revoca del decreto n. 2880 del 15 febbraio 2016; D E C R E T A Articolo 1 (Autorizzazione) 1. L organismo denominato Agroqualità SpA con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è 2

autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta Sabina, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.1263 della Commissione del 1 luglio 1996, in sostituzione della Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione. 2. E revocato il decreto di designazione n. 2880 del 15 febbraio 2016 con il quale la Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma è stata designata quale autorità pubblica per il controllo della denominazione di origine protetta Sabina. 3. La Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma dovrà rendere disponibile a Agroqualità SpA tutta la documentazione inerente il controllo per la denominazione di origine protetta Sabina. 4. A ciascuno dei suindicati organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relativa al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro nelle funzioni di cui al comma 1. Articolo 2 (Approvazione del piano dei controlli e tariffario) Il piano dei controlli ed il relativo tariffario relativi alla denominazione Sabina presentati da Agroqualità SpA, sono approvati. Articolo 3 (Modifiche strutturali e organizzazione) 1. Agroqualità SpA non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell Amministrazione. 2. Agroqualità SpA sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario. 3. Le variazioni suindicate sono approvate dall Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto. 4. Agroqualità SpA comunica all Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali. Articolo 4 (Decorrenza e durata del provvedimento) 1. L autorizzazione di cui all art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data di pubblicazione sul sito 3

internet del Ministero delle politiche agricole. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all Autorità nazionale competente, l intenzione di confermare Agroqualità SpA, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell elenco di cui all art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta. 3. Nell ambito del periodo di validità dell autorizzazione Agroqualità SpA, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 4. Nel periodo di vigenza dell autorizzazione Agroqualità SpA, resterà iscritto nell elenco degli organismi privati di controllo di cui all articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. Articolo 5 (Vigilanza) Agroqualità SpA, è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Articolo 6 (Obblighi di comunicazione) 1. Agroqualità SpA, comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF del Ministero delle politiche agricole ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate. 2. Agroqualità SpA, trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all utilizzo della denominazione di origine protetta Sabina a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale. 3. Agroqualità SpA, è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271. Articolo 7 (Misure in caso di inosservanza delle disposizioni) L inosservanza, da parte di Agroqualità SpA, delle disposizioni del presente decreto può comportare 4

la sospensione o la revoca dell autorizzazione di cui all articolo 1, ai sensi dell articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 5