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CITTA DI AVIGLIANO Provincia di Potenza 3 SETTORE "Urbanistica-Lavori Pubblici-Manutenzione del Territorio SERVIZIO OPERE PUBBLICHE AMBIENTE MANUTENZIONE DETERMINAZIONE COPIA Raccolta particolare del servizio Raccolta generale della Segreteria Generale Determinazione n. 152 del 05/06/2013 Determinazione n. 287 del 06/06/2013 Prot. N. 519 del 06/06/2013 OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA C3 IN LOCALITA' S.NICOLA- APPROVAZIONE: PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA E CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON I LOTTIZZANTI

IL RESPONSABILE DEL 3 SETTORE PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 1 marzo 2013 è stato riapprovato il piano di lottizzazione dell area C3 in località S. Nicola redatto a cura dei lottizzante al fine di consentirne il completamento della parte residuale non ancora edificata; CONSIDERATO che la suddetta deliberazione prevedeva la trasmissione da parte degli interessati del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste nel progetto originario e non ancora realizzate; VISTO il progetto esecutivo di completamento delle opere di urbanizzazione della zona C3 in località S. Nicola, trasmesso dal Responsabile del Procedimento, Geom. Possidente Armando, in data 17 maggio 2013 prot. n. 5885; VISTI gli elaborati grafici allegati al progetto riferiti di fatto alle opere di urbanizzazione già previste ed approvate nel progetto originario al netto della parte di opere già realizzate; VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con i lottizzanti riguardante le opere di urbanizzazione e la cessione delle relative aree; VISTI: -la legge regionale n. 19/2007; -la legge regionale n. 23/1999; -il D.Lgs N. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione, approvato con d.p.r. n.207/2010; -il vigente piano regolatore generale del Comune di Avigliano; -il D.Lgs n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011; -il D. Lgs b. 267/2000; D E T E R M I N A 1-di approvare il progetto di completamento delle opere di urbanizzazione dell area C3 in località San Nicola nell ambito del Piano di Lottizzazione denominato San Nicola ed indicate negli elaborati grafici; 2-di approvare lo schema di convenzione riguardante le opere di urbanizzazione e la cessione delle relative aree, da sottoscrivere con i lottizzanti, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

RINNOVO CONVENZIONE PER L ATTUAZIONE DI LOTTIZZAZIONE INTERESSANTE LA ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE C 3 DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE IN AVIGLIANO ALLA LOCALITA SAN NICOLA. REPUBBLICA ITALIANA Il maggio duemilatredici, in Potenza, alla frazione San Nicola nei locali dell ex edificio scolastico Innanzi a me Dott. Ing. Rocco Fiore, responsabile del Terzo Settore del Comune di Avigliano, a tanto autorizzato in forza di deliberazione n. del 2013 del Consiglio Comunale, senza l assistenza dei testi per avervi le costituende parti d accordo fra loro e con il mio consenso rinunziato SONO PRESENTI i signori: ARCASENSA Rocco, nato a Pietragalla il 20 marzo 1962 con domicilio in Avigliano alla F.ne Piano San Nicola n., C.F.: RCS RCC 62C26 G616S, ARCASENSA Giovanbattista, nato a Pietragalla il dì 1 febbraio 1964, con domicilio in Avigliano alla F.ne Piano San Nicola n., C.F.: RCS GMB 64B01 G616Z; ARCASENSA Vito Donato, nato a Pietragalla il 9 agosto 1957, con domicilio in Avigliano alla F.ne Piano San Nicola n., C.F.: RCS VDN 57M09 G616D; MECCA Vita Crescenzia, nata a Filiano il 24 luglio 1962 con domicilio in Avigliano alla F.ne Piano San Nicola n., C.F.: MCCVCR62L64D593G; MANFREDI Domenicantonio, nato ad Avigliano il 3 maggio 1954, con domicilio ivi alla frazione San Nicola n.7, C.F.: MNF DNC 54E03 A519H; CARAFFA Antonio nato a Avigliano (PZ) il 14/03/1945, con domicilio in Potenza alla frazione San Nicola n ; C.F.: CRFNTN45C14A519J; MANFREDI Maria Lucia, infermiera, nata ad Avigliano il 26 settembre 1951, con domicilio ivi alla frazione San Nicola n. ; C.F.: MNF MLC 51P66 A519F; MANFREDI Margherita, infermiera, nata ad Avigliano il 20 marzo 1949, con domicilio ivi alla frazione San Nicola n.10 ; C.F.: MNF MGH 49C60 A519N;

MANFREDI Vito nato a Venosa (PZ) il 25/02/1974, con domicilio in Avigliano alla frazione San Nicola n. ; C.F.: MNFVTI74B25L738R; MANFREDI Bruno nato a Melfi (PZ) il 06/07/1985 con domicilio in Avigliano alla frazione San Nicola n. ; C.F.: MNFBRN85L06F104T; Romaniello Nicola nato a il / /19 e Romaniello nato a il / /19 con domicilio ivi alla frazione San Nicola n.19 eredi di ROMANIELLO Domenico, nato ad Avigliano il 19 gennaio 1930, C.F.: RMN DNC 30A19 A519A; ROMANIELLO Giuseppe, pensionato, nato ad Avigliano il 10 aprile 1927, con domicilio ivi alla frazione San Nicola n.14; C.F.: RMN GPP 27D10 A519O PIETRAFESA Domenica Maria nata a Avigliano (PZ) il 12/08/1957, con domicilio in Potenza alla frazione San Nicola; C.F.: PTRDNC57M52A519I; BOCHICCHIO Giuseppe nato a Avigliano (PZ) il 22/06/1955, con domicilio in Potenza alla frazione San Nicola; C.F.: BCHGPP55H22A519Q; SANTORO Rocco Donato nato a Avigliano (PZ) il 28/12/1965 con domicilio ivi alla Frazione Limitone n. coniugato in regime di comunione legale dei beni; C.F.: SNTRCD65T28A519Y SANTORO Bartolo nato a Potenza (PZ) il 22/07/1975, con domicilio ivi alla Frazione Limitone n. ; C.F.: SNTBTL75L22G942E;

MANFREDI Domenico nato a Avigliano (PZ) il 18/08/1956 con domicilio ivi alla Frazione San Nicola n. ; C.F.: MNFDNC56M18A519F; MANFREDI Leonardo nato a Melfi (PZ) il 11/08/1979 con domicilio in Avigliano alla Frazione San Nicola n. ; C.F.: MNFLRD79M11F104V; SANTORO Domenicantonio nato a Avigliano (PZ) il 17/03/1970 con domicilio in Avigliano alla Frazione San Nicola n. ; C.F.: SNTDNC70C17A519J; SANTORO Antonietta nata a Avigliano (PZ) il 23/02/1968 con domicilio in Avigliano alla Frazione San Nicola n. ; C.F.: SNTNNT68B63A519G; in qualità di lottizzanti. Detti costituiti, della cui identità personale, nonché qualifica, io sono certo, PREMETTONO -a) che i costituiti lottizzanti sono proprietari rispettivamente delle aree nel territorio del Comune di Avigliano contraddistinte in catasto come segue: 1) foglio di mappa 75 particelle 1011, 1101, 1009, 1551, 1553, 1555, 1280, 376, 302, 1489, 1488, 1486, 1484, 1483, 1481, 1480, 1213, 1558, 1552, 1554, 1556, 1559, 1214, 1211, 1210, 1215, 1212, 1121, 1116, 1118, 1122, 1259, 1260, 1258, 1124, 1123, 1734, 1735, 1736, 1733, 1739, 1726, 1727, 1725, 270, 1712, 1287, 1045, 1042, 1046, 1041, 1576, 1577 pervenute in virtù di giusti titoli; -b) che la suddetta area è classificata dal P.R.G. vigente come zona residenziale di espansione soggetta a piano di lottizzazione convenzionata; -c) che il progetto di lottizazione in argomento redato dall Ing. Romaniello Leonardo è conforme allo strumento urbanistico generale nonché alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale; -d) che i costituiti sono in grado di assumere tutti gli imoegni contenuti nella presente convenzione; TUTTO CIO PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto le costituite parti, con riserva dele approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d ora definitivamente impegnativo per quanto concerne i lottizzanti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 L attuazione del PL sui terreni siti in Comune di Avigliano e riportati in catasto come sopra adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5 febbraio 1994, approvata dal C.R.C. con provvedimento n. 1036/ 1564 del 1 marzo 1994 e rinnovato con deliberazione n. del 2013 del Consiglio Comunale, avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione e agli elaborati di piano che costituiscono porte integrante e sostanziale del presente atto. I lottizzanti, dovranno inoltre osservare le prescrizioni della Commissione Edilizia e dell Ufficio Geologico Regionale. ARTICOLO 2 I lottizzanti si impegnano a cedere gratuitamente al Comune di Avigliano le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le aree relative alle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. ARTICOLO 3 I lottizzanti si impegnano ad eseguire, a proprie spese, le opere di urbanizzazione primaria mancanti (precisate nell art. 4 L. 29 settembre 1964 n. 847) e le opere di presidio e sistemazione geologica secondo quanto previsto dal progetto di lottizzazione, nei termini fissati dal Comune in base allo sviluppo edilizio della zona, comunque non oltre il termine di dieci anni che la legge fissa per l esecuzione delle opere in parola (art.8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, V comma paragrafo 3). ARTICOLO 4 I lottizzanti assumono a proprio carico l esecuzione delle opere di allacciamento dei servizi della lottizzazione mancanti ai servizi pubblici esistenti e ciò a titolo di concorso per quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria. ARTICOLO 5 I lottizzanti si impegnano ad eseguire le opere di cui agli articoli precedenti in armonia con la graduale esecuzione dei volumi di fabbricati previsti, in modo da assicurare i necessari servizi ai volumi già completati.

ARTICOLO 6 Per l esecuzione delle opere di competenza dei lottizzanti e da questi direttamente eseguite, sono stati presentati a parte i relativi progetti esecutivi, in conformità dell art 31 della L.U. e sue successive modificazioni a firma dei tecnici specializzati, i quali sono stati approvati da parte dei competenti organi comunali in data 2013, ai cui dettami i lottizzanti dovranno attenersi. I lavori verranno eseguiti sotto la vicinanza degli Organi succitati ed il collaudo degli stessi è riservato all esclusiva competenza dell Ufficio Tecnico Comunale o di tecnico all uopo designato. ARTICOLO 7 I lottizzanti, o chi per loro, si impegnano a presentare per il parere della Commissione Edilizia Comunale e per l approvazione del Sindaco i progetti esecutivi di ogni singola edificando costruzione e di realizzare le opere in progetto entro i termini stabiliti dall art.31 della L.U. integrata e di successive modificazioni. ARTICOLO 8 E concordato tra le parti che il Comune ha la facoltà di sostituirsi ai lottizzanti nella realizzazione di opere e servizi quando questi non vi provvedano tempestivamente, e comunque scaduto un tempo di preavviso, non inferiore a sei mesi, da parte del Comune, in tal caso le spese di esecuzione cadranno a totale carico dei lottizzanti e saranno stabilite a termini di legge e regolamenti vigenti. ARTICOLO 9 I lottizzanti si impegnano a curare la manutenzione primaria e straordinaria di tutte le opere di urbanizzazione realizzate fino a che queste non passeranno gratuitamente in proprietà comunale a seguito di espressa richiesta in tal senso da parte del Comune, che ne avrà preventivamente accertata l esecuzione a perfetta regola d arte. ARTICOLO 10 Prima della consegna al Comune, previa autorizzazione comunale, i lottizzanti si impegnano ad acconsentire a che tutti i servizi dell area lottizzata si allaccino ai corrispondenti servizi di zone limitrofe lottizzate o da lottizzarsi.

ARTICOLO 11 Il Comune si riserva a facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della presente Convenzione ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico. ARTICOLO 12 Resta stabilito che il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di abitabilità e di uso dei locali se non quando, da parte dei lottizzanti, o di chi per loro, si sia adempiuto agli obblighi relativi alla cessione delle aree ed alla realizzazione delle opere relative alla urbanizzazione primaria e secondaria. ARTICOLO 13 I lottizzanti si impegnano a costituire presso la Tesoreria Comunale una cauzione di. 29.768,92 (ventinovemilasettecentosessantotto/92) a garanzia della corretta e completa esecuzione dei lavori e delle opere previste dal progetto di lottizzazione. Nella eventualità che i lottizzanti si rendessero inadempienti nei confronti del Comune per le obbligazioni contratte con la presente convenzione, il Comune potrà disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinunzia espressa da parte dei lottizzanti ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con sollievo da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare, salvo le maggiori somme necessarie al completamento delle opere di urbanizzazione. ARTICOLO 14 Si conviene fra la parti che i lottizzanti sono liberi di cedere ad altri, persone fisiche o giuridiche, singoli lotti dell area di propria proprietà. In tale evenienza gli aventi causa si assumeranno automaticamente nei confronti del Comune tutti gli oneri che, a seguito della presente Convenzione, risultano a carico dei lottizzanti. Si fa obbligo in caso di cessione, di trasmettere i relativi atti al comune. Tutti i lottizzanti si obbligano per sé e per i loro successivi aventi causa a qualunque titolo, a rispettare l eventuale regolamento interno che venisse da loro predisposto. ARTICOLO 15 I lottizzanti si obbligano a presentarsi, dopo che sia intervenuto nei riguardi del Comune il visto superiore di esecutorietà della presente convenzione, alla consacrazione in atto pubblico della

convenzione stessa, da trascriversi nelle forme di legge. ARTICOLO 16 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 (modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967 n.765 e successive), alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, al Regolamento Edilizio del Comune di Avigliano. Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente Determinazione è stata inviata al Responsabile del servizio Finanziario e al Segretario Generale. Il Responsabile del Servizio F.to Ing. Rocco Fiore Avigliano, lì 05/06/2013 Il Sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti di ufficio ATTESTA che la presente determina: è stata affissa all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2013 al 21/06/2013, (n. 519 reg. pub.); Avigliano, lì 06/06/2013 F.to Il Messo Comunale Copia estratta dal sistema informatico per la trasmissione via email. Il parere FAVOREVOLE espresso dall ufficio ragioneria viene riportato in forma sintetica. (vedi originale).