SISTEMA SALUTE Invalidità Permanente

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1 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'appello 11, Torino (Italia). c) Recapito telefonico: fax Sito internet: buongiornoreale@realemutua.it Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,n 966 REA Torino, n Iscritta al numero dell'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 1849 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1789 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 614,80%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO In caso di polizza poliennale non è previsto il tacito rinnovo ed il contratto cessa senza obbligo di disdetta tra le parti alla sua naturale scadenza, come indicato al punto 1.2 delle Solo in caso di polizza a durata annuale è possibile la contrattualizzazione della clausola di tacito rinnovo. La scelta effettuata si può rilevare nella relativa casella ( tacito rinnovo ) presente sul modulo di polizza. AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda alla clausola appositamente stampata sul modulo di polizza. AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ( 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il prodotto Sistema Salute - Forma di garanzia - contiene garanzie assicurative per tutelarsi dal rischio che una malattia annulli o riduca in modo permanente la capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Saranno operanti esclusivamente le Garanzie esplicitamente richiamate nel modulo di polizza. La FORMA INVALIDITÀ PERMANENTE si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue: INVALIDITA' PERMANENTE : se la malattia ha per conseguenza una invalidità permanente Reale Mutua liquida, a postumi stabilizzati, un indennizzo in percentuale sul capitale assicurato indicato nel modulo di polizza; tale percentuale è determinata in funzione del grado di invalidità accertato, con i criteri indicati nella tabella riportata al punto 3.1.C delle L'accertamento del grado di invalidità viene effettuato con i criteri indicati al punto 3.1.A delle La garanzia è regolamentata al punto 3.1 delle AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.3 chi non assicuriamo, 1.4 cosa non assicuriamo, 3.1. cosa assicuriamo, 4.2 obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. AVVERTENZA: la garanzia prevede l'applicazione di una franchigia fissa del 24%. In proposito si veda il punto 3.1.C delle Mod IP/NI MAL - Ed.07/2016 Pag. 1 di 5

2 RENDITA VITALIZIA : se la malattia ha per conseguenza una invalidità permanente accertata pari o superiore al 75% della totale, Reale Mutua, a postumi stabilizzati, assicura il pagamento di una rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo iniziale lordo annuo indicato sul modulo di polizza. La corresponsione della rendita avviene mediante una polizza Vita e il pagamento della prima rata è effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza stessa. La garanzia è regolamentata al punto 3.2 delle AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.3 chi non assicuriamo, 1.4 cosa non assicuriamo, 3.1 cosa assicuriamo, 3.2 rendita vitalizia, 4.2 obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia : Esempi A B C Percentuale di invalidità permanente accertata 10% 27% 76% Franchigia (in percentuale) 24% Somma assicurata per Esempio A : Esempio B: Esempio C: NESSUN INDENNIZZO (l'invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia) indennizzo di (in quanto nella tabella di cui al punto 3.1.C delle Condizioni di Assicurazione al 27% di invalidità accertata corrisponde un indennizzo pari all'11% del capitale assicurato, nell'esempio pari a ). indennizzo di (in quanto nella tabella di cui al punto 3.1.C delle Condizioni di Assicurazione al 76% di invalidità accertata corrisponde un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato, nell'esempio pari a ). 4. Periodi di carenza contrattuali Non sono presenti periodi di carenza contrattuali. 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità AVVERTENZA: è necessario che l'assicurato risponda in maniera precisa e veritiera, senza omettere circostanze o informazioni concernenti il proprio stato di salute, alle domande previste dal questionario sanitario, in quanto l'assicurazione è prestata in base a tali dichiarazioni, come indicato a pagina 8 delle AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e al punto 1.6 delle 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente o l'assicurato, ai sensi dell'art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio e/o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Nell'ambito del ramo Malattie non è da considerarsi aggravamento di rischio un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, se ed in quanto sopravvenuto in corso di contratto e non ad esso preesistente, fatta eccezione per i peggioramenti dello stato di salute elencati all'articolo 1.3 delle Condizioni di Assicurazione, per i quali si configura invece un aggravamento di rischio che comporta la cessazione dell'assicurazione. Tali circostanze riguardano le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. 7. Premi Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile - in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in un'unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure - a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o bimestrali o trimestrali o mensili). È possibile pagare il premio nei seguenti modi: - denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), - assegno bancario, - assegno circolare, - bonifico bancario, - bollettino postale, - carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Mod IP/NI MAL - Ed.07/2016 Pag. 2 di 5

3 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, l'indicizzazione del premio, delle somme assicurate e dei limiti delle prestazioni (comprese le franchigie) secondo le variazioni mensili dell'indice Spese Mediche, rappresentato dalla media dei numeri indici onorari specialistici, accertamenti diagnostici e retta clinica rilevati dall'istat e ponderati con gli stessi pesi considerati dal predetto istituto; la scelta effettuata si può rilevare nella casella INDICIZZAZIONE presente sul modulo di polizza. Per i dettagli si veda il punto 1.5 delle 9. Diritto di recesso La polizza non prevede la facoltà di recesso in caso di sinistro. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 11. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana. 12. Regime fiscale - si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%; Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo AVVERTENZA Il momento di insorgenza del sinistro deve intendersi la data in cui è stata denunciata la malattia. In fase di denuncia del sinistro e durante la sua trattazione, l'assicurato è comunque tenuto ad osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Tra le altre, si evidenzia che l'assicurato dovrà sottoporsi ad eventuali visite dei medici di Reale Mutua e fornire ai medici stessi o agli incaricati le informazioni ritenute necessarie, nonché a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato. I dettagli degli obblighi per l'assicurato e delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 delle Mod IP/NI MAL - Ed.07/2016 Pag. 3 di 5

4 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Buongiorno Reale - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello 11, Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , e- mail: buongiornoreale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, Milano. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass con una delle seguenti modalità: via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, Roma; via fax 06/ oppure 06/ ; via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'ivass e reperibile sul sito - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'unione Europea diverso dall'italia, l'interessato può presentare reclamo all'ivass con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo: Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell'assicurato con sede in Via dell'arcivescovado 1, Torino commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito Mediazione per la conciliazione delle controversie In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato. 15. Arbitrato AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'autorità Giudiziaria. Per i dettagli si veda il punto 4.4 delle * * * Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Società Reale Mutua di Assicurazioni Luca Filippone Mod IP/NI MAL - Ed.07/2016 Pag. 4 di 5

5 Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO ASSICURATO La persona protetta dall'assicurazione. CAPITALE ASSICURATO Importo indicato sul modulo di polizza per il caso di totale. CONTRAENTE Chi stipula l'assicurazione FRANCHIGIA / SCOPERTO Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa o in giorni (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'assicurato. INDENNIZZO Quanto dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro. INVALIDITÀ PERMANENTE Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. MALATTIA Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell'assicurato non dipendente da infortunio. MALFORMAZIONE - DIFETTO FISICO Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia stata diagnosticata prima della stipulazione della polizza MODULO DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod MAL). POLIZZA L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RICOVERO Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery. SINISTRO Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia. * * * Mod IP/NI MAL - Ed.07/2016 Pag. 5 di 5

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