CBA PREVIDENZA. Regolamento. Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.

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1 CBA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.5001 Regolamento CBA PREVIDENZA - Regolamento Mod. Reg 21PR-0318

2 Regolamento CBA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione INDICE Parte I) Identificazione e scopo del PIP Art.1 - Denominazione Art.2 - Istituzione del PIP Art.3 - Scopo Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento Art.4 - Regime della forma pensionistica Art.5 - Destinatari Art.6 - Scelte di investimento Art.7 - Spese Parte III) Contribuzione e prestazioni Art.8 - Contribuzione Art.9 - Determinazione della posizione individuale Art.10 - Prestazioni pensionistiche Art.11 - Erogazione della rendita Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art.13 - Anticipazioni Art.14 - Altre prestazioni assicurative (eventuale) Parte IV) Profili organizzativi Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile Art.16 - Responsabile Art.17 - Conflitti di interesse Parte V) Rapporti con gli Aderenti Art.18 - Modalità di adesione Art.19 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti Art.20 - Comunicazioni e reclami Parte VI) Norme finali Art.21 - Modifiche al Regolamento Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP Art.23 - Rinvio Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile CBA PREVIDENZA - Regolamento

3 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP Art. 1 Denominazione 1 Il CBA PREVIDENZA - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione, di seguito definito PIP, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito Decreto. Art. 2 Istituzione del PIP 1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., di seguito definita Compagnia CBA Vita S.p.A - Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A.. 2 A partire dal 29/06/2017 HDI Assicurazioni S.p.A. di seguito definita Compagnia, esercita l attività di gestione del PIP. 3 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, di seguito COVIP. 4 Il PIP è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP. 5 La Compagnia ha sede in Roma. Art. 3 Scopo 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli Aderenti e all erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. PARTE II CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO Art. 4 Regime della forma pensionistica 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. Art. 5 Destinatari 1 L adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale. Art. 6 Scelte di investimento 1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Per l individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all art. 2 del citato decreto. 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni. 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una Gestione Separata e/o al valore delle quote di Fondi Interni detenuti dalla Compagnia. CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 1 di 12

4 4 L investimento delle risorse della Gestione Separata/Fondi Interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall art. 6 comma 11, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l esclusivo interesse degli Aderenti. 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività. 6 L Aderente, all atto dell adesione, sceglie la Gestione Separata, il Fondo Interno, ovvero la combinazione degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall iscrizione ovvero dall ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell Aderente. 7 Nel caso di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la porzione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea più prudente individuata dalla Compagnia e indicata nella Nota Informativa, salvo diversa volontà dell aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza. Art. 7 Spese 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia. 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese: a) spese da sostenere all atto dell adesione, espresse in cifra fissa; b) spese relative alla fase di accumulo: b.1) indirettamente a carico dell Aderente, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata; b.2) indirettamente a carico dell Aderente, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del Fondo Interno. c) spese in cifra fissa collegate all esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia: c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell art. 12 del presente Regolamento; c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell art. 12 del presente Regolamento; c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all art. 13 del presente Regolamento; c.4) per la riallocazione della posizione individuale maturata. d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all art. 11 del Regolamento. e) spese relative alle prestazioni assicurative di cui all art. 14 del Regolamento. f) spese relative alla prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché di adesione dei dipendenti della Compagnia, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni. 3 Qualora le risorse siano impegnate per l acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 2 di 12

5 dall OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall attività di impiego delle risorse e il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. 5 Le Condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all atto dell adesione o del trasferimento, consentano l applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità. 6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP. PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 Contribuzione 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall Aderente. 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP. 3 L Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto. 4 E possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 6 L Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Art. 9 Determinazione della posizione individuale 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all art. 7 comma 2 lett. b.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie. 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all Aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita. CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 3 di 12

6 4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo. 5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo. 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell Aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all ultima rivalutazione. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. 7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest ultima viene integrata a tale maggior valore. Art. 10 Prestazioni pensionistiche 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. 3 Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 4. L aderente, che abbia cessato l attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 5. L aderente, che abbia cessato l attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 4 di 12

7 6. Nel corso dell erogazione della RITA l aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell erogazione delle rate residue. 7. Nel caso in cui non venga utilizzata l intera posizione individuale a titolo di RITA, l aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica. 8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l intera posizione individuale. 9 L Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. 10 L Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale. 11 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 12 L Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto, può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. In tal caso si applica quanto previsto all art. 12, commi 6 e 7. Art. 11 Erogazione della rendita 1 A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 2 L Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall Aderente stesso, alla persona da lui designata; - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia; - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia. 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 5 di 12

8 trasformazione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi. 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull andamento della mortalità della popolazione italiana. Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1 L Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP. 2 L Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. d) riscattare l intera posizione individuale maturata, ai sensi dell art.14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l Aderente, in luogo dell esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. 4 In caso di decesso dell Aderente prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel caso dell erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione. 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP. Art. 13 Anticipazioni 1 L Aderente può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 6 di 12

9 lettere a), b), c), d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4 Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell Aderente e in qualsiasi momento. 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Art. 14 Altre prestazioni assicurative 1. E prevista una copertura assicurativa per il caso di decesso dell Aderente prima del pensionamento. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell adesione. PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI Art. 15 Separatezza patrimoniale e contabile 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, patrimonio del PIP ), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia. 2 Il patrimonio del PIP è destinato all erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia. 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall ISVAP. 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti. Art. 16 Responsabile 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell art. 5 comma 2 del Decreto. 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento. CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 7 di 12

10 Art. 17 Conflitti di interesse 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 18 Modalità di adesione 1 L adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2 L Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia. 3 Dell avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all eventuale versamento effettuato. 4 L adesione al PIP comporta l integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell art. 22 del Regolamento. Art. 19 Trasparenza nei confronti degli Aderenti 1 La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni, il documento sulle anticipazioni di cui all art. 13 e tutte le altre informazioni utili all Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati. 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza. Art. 20 Comunicazioni e reclami 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota informativa. PARTE VI NORME FINALI Art. 21 Modifiche al Regolamento 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP. 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all art. 22. Art. 22 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 8 di 12

11 individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. 2 La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l interesse degli Aderenti. 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese. Art. 23 Rinvio 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente. CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 9 di 12

12 Art. 1 Nomina e cessazione dall incarico ALLEGATO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE 1 La nomina del Responsabile spetta all organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito Compagnia ). L incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente. 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile. 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell organo di controllo della Compagnia. 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione. Art. 2 Requisiti e incompatibilità 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l assunzione dell incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente. 2 L incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con: a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano; b) l incarico di amministratore della Compagnia. Art. 3 Decadenza 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico. Art. 4 Retribuzione 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall organo amministrativo all atto della nomina per l intero periodo di durata dell incarico. 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate. 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia. Art. 5 Autonomia del Responsabile 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia. 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell incarico e all adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo. CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 10 di 12

13 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP. Art. 6 Doveri del Responsabile 1 Il Responsabile vigila sull osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell esclusivo interesse degli Aderenti. 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di: a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su: i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni avvengano nell esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento; ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento; b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su: iii) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia; iv) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP; v) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività; c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti con riferimento ai controlli su: i) l adeguatezza dell organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti, sia al momento dell adesione al PIP sia durante il rapporto; ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento; iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari; iv) l adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti; v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale. 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l erogazione della rendita (parte eventuale e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP). 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti. CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 11 di 12

14 Art. 7 Rapporti con la COVIP 1 Il Responsabile: a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l organizzazione adottata per l adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l esecuzione dell incarico, dei risultati dell attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia; b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito; c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell esercizio delle sue funzioni. Art. 8 Responsabilità 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie. 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall inosservanza di tali doveri. 3 All azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile. CBA PREVIDENZA - Regolamento pag 12 di 12

15 !""# $%& ' ()*"+*("#,- La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: - Sezione I - Informazioni chiave per l Aderente - Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare - Sezione III - Informazioni sull andamento della gestione - Sezione IV - Soggetti coinvolti nell attività della forma pensionistica complementare La presente Nota informativa è redatta da HDI Assicurazioni S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP, ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima. HDI Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

16 .!""# SEZIONE I Informazioni chiave per l Aderente (in vigore dal 30/03/2018) Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche di CBA PREVIDENZA e facilitare il confronto tra CBA PREVIDENZA e le altre forme pensionistiche complementari. PRESENTAZIONE DI CBA PREVIDENZA CBA PREVIDENZA è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) gestita da HDI Assicurazioni S.p.A., Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi a n CBA PREVIDENZA è finalizzato all erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n CBA PREVIDENZA opera in regime di contribuzione definita: l entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nell esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che l Aderente fornisce scegliendo tra le proposte offerte. CBA PREVIDENZA è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale. La partecipazione a CBA PREVIDENZA consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. INFORMAZIONI PRATICHE Sito web: Indirizzo hdi.assicurazioni@pec.hdia.it Telefono: Fax: Sede legale di HDI Assicurazioni S.p.A.: Via Abruzzi, Roma Italia Sul sito web di HDI Assicurazioni sono disponibili il Regolamento, le Condizioni generali di contratto e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite ed ogni altra informazione generale utile all iscritto. LA CONTRIBUZIONE La misura e la periodicità della contribuzione sono scelte da te al momento dell adesione e possono essere successivamente variate. Nel corso dell anno sono consentiti versamenti aggiuntivi. Se sei un lavoratore dipendente puoi contribuire anche versando il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di lavoro. Se alla data del 28 aprile 1993 eri già iscritto a forme di previdenza obbligatorie puoi, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso.!"#"$%""" #&'

17 LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita all Aderente verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale accumulato e all età a quel momento. Al momento dell adesione viene consegnato il documento La mia pensione complementare, versione standardizzata, utile per avere un idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi. Le tipologie di rendita e le relative condizioni che CBA PREVIDENZA propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito web Al momento del pensionamento, l Aderente può scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto accumulato. Se l iscrizione dell Aderente ad un fondo di previdenza complementare è precedente al 29 aprile 1993, ovvero se l ammontare della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, è possibile richiedere l intero importo della prestazione in forma di capitale. Qualora l Aderente abbia cessato l attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Ha, inoltre, la facoltà di richiedere la suddetta rendita, con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, anche nel caso in cui abbia cessato l attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. In qualsiasi momento è possibile richiedere un anticipazione, fino al 75% della posizione maturata, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli dell Aderente stesso. Per poter richiedere, invece, un anticipazione, fino al 75% di quanto maturato, per l acquisto della prima casa di abitazione, per l Aderente o per i suoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale, devono essere trascorsi almeno otto anni dall adesione alla forma pensionistica complementare. E possibile trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web Trascorsi due anni dall adesione a CBA PREVIDENZA è possibile richiedere di trasferire la propria posizione individuale verso un altra forma pensionistica complementare. Prima dei due anni, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche di CBA PREVIDENZA o in caso di vicende che interessino la propria situazione lavorativa. Per vicende legate alla vita lavorativa dell Aderente (es.: disoccupazione), è consentito il riscatto, totale o parziale, della posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. In caso di decesso dell Aderente prima del pensionamento la posizione individuale che verrà erogata agli eredi o ai beneficiari indicati sarà maggiorata di una quota pari all 1%, se il decesso avviene entro il 55 anno di età, ovvero allo 0,2% per età superiori. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell adesione. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari è possibile consultare la Nota informativa e il Regolamento, disponibili sul sito PROPOSTE DI INVESTIMENTO I contributi netti versati possono essere investiti in: - CBA APPRODO (Gestione Interna Separata); tale comparto è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). È possibile successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.!"#"$%""" #&'

18 - CBA ORIZZONTE 30 (Fondo Interno Separato); - CBA ORIZZONTE 60 (Fondo Interno Separato). Non sono previsti investimenti in combinazioni predefinite di comparti. La scelta dell investimento in CBA Orizzonte 30, CBA Orizzonte 60 e CBA Approdo deve essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione. I rendimenti sono soggetti a oscillazioni, i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri; i risultati devono essere valutati in un ottica di lungo periodo. L investimento nei Fondi Interni Separati prevalentemente a contenuto azionario potrebbe potenzialmente portare a rendimenti elevati nel lungo periodo ma anche ad ampie oscillazioni del valore dell investimento nei singoli anni, mentre l analogo investimento nei Fondi Interni Separati prevalentemente a contenuto obbligazionario fornisce, presumibilmente, minori oscillazioni del valore dell investimento nei singoli anni ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo. Si precisa comunque che anche gli investimenti effettuati nella gestione interna separata, più prudente, non garantisce un investimento privo da rischi. E possibile avere maggiori informazioni sulla politica di investimento consultando la Nota informativa e il Documento sulla politica di investimento, pubblicati sul sito web La Compagnia si riserva la facoltà di attivare, in futuro, nuovi Fondi Interni dandone opportuna comunicazione all Aderente. CBA APPRODO Tipologia Linea garantita gestione interna separata Categoria della linea Garantita Descrizione Data di avvio dell operatività della Linea: 26/04/2007 Patrimonio netto al : ,00 Rendimento conseguito nell ultimo anno solare: 2,38% Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla pensione e sceglie una linea di investimento con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio. Orizzonte temporale: breve periodo (fino a 5 anni) Garanzia: si. La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0,5%; i flussi di contribuzione versati nel corso dell anno e le somme eventualmente percepite (anticipazioni e riscatti parziali) sono considerate pro-rata temporis. Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio della Linea e non contabilizzati nell andamento del benchmark!"#"$%""" #&'

19 CBA ORIZZONTE 30 Tipologia Categoria Descrizione della linea Fondo interno separato Bilanciata Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto moderatamente propenso al rischio che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi - pur accettando la possibilità di singoli esercizi negativi - alla ricerca di più elevati rendimenti nel lungo periodo. Orizzonte temporale: medio periodo (da 5 a 10 anni) Garanzia: no Data di avvio dell operatività della Linea: 29/05/2007 Patrimonio netto al : ,00 Rendimento conseguito nell ultimo anno solare: 1,46% Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio della Linea e non contabilizzati nell andamento del benchmark CBA ORIZZONTE 60 Tipologia Categoria Descrizione della linea Fondo interno separato Bilanciata Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi. Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (da 10 a 15 anni) Garanzia: no Data di avvio dell operatività della Linea: 29/05/2007 Patrimonio netto al : ,00 Rendimento conseguito nell ultimo anno solare: 3,48% Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio della Linea e non contabilizzati nell andamento del benchmark!"#"$%""" #&('

20 .!""# SCHEDA DEI COSTI (in vigore dal 30/03/2018) La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull Aderente a CBA Previdenza nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire a CBA Previdenza, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Singole voci di costo Costi nella fase di accumulo Spese di adesione (1) Tipologia di costo Spese da sostenere durante la fase di accumulo: Direttamente a carico dell Aderente Indirettamente a carico dell Aderente (2) : Gestione Separata CBA APPRODO Importo e caratteristiche 25, prelevate all atto dell adesione dal primo contributo versato Non previste 1,20%, su base annua, trattenuti dal rendimento conseguito dalla gestione Fondo interno CBA ORIZZONTE 30 1,80% del patrimonio del Fondo, su base annua Fondo interno CBA ORIZZONTE 60 2,00% del patrimonio del Fondo, su base annua Spese da sostenere per l esercizio di prerogative individuali: Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) 20,00 per l attivazione della rendita addebitati al momento del perfezionamento della richiesta; 5,00 per l erogazione di ogni rata addebitati in corrispondenza della rata stessa. Anticipazione 25 Trasferimento 25 Riscatto 25 Riallocazione della posizione individuale 25 Riallocazione del flusso contributivo Non prevista Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria: 0,10% sui contributi versati, prelevate all atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi. (1) Non ne è prevista la restituzione in caso del recesso entro 30 gg dalla conclusione del contratto. (2) Oltre alle commissioni sopra riportate, sul rendimento della Gestione Separata e sul patrimonio dei Fondi e possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di!"#"$%""" #&)'

21 vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza della singola Linea di investimento. In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché di adesione dei dipendenti della Compagnia, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni. L Indicatore sintetico dei costi (ISC) Al fine di fornire un indicazione sintetica dell onerosità delle linee di CBA Previdenza, è riportato per ciascuna linea di investimento l ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. L ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. Indicatore sintetico dei costi per linea di investimento Anni di permanenza 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Gestione Separata CBA APPRODO 1,94% 1,37% 1,25% 1,21% Fondo interno CBA ORIZZONTE 30 2,57% 2,00% 1,88% 1,84% Fondo interno CBA ORIZZONTE 60 2,80% 2,23% 2,11% 2,07% Costo della prestazione accessoria per premorienza, 0,069% 0,034% 0,018% 0,005% compreso nell indicatore per ciascuna linea di investimento ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. (1) L indicatore include il costo per la garanzia di rendimento. E importante prestare attenzione all indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascuna linea. Un ISC del 2% invece che dell 1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da euro a euro) Al fine di consentire di comprendere l onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l ISC di ciascuna linea di CBA Previdenza è confrontato con l ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. L onerosità di CBA Previdenza è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.!"#"$%""" #&*'

22 Ο ISC CBA Previdenza ISC medio FPN ISC medio FPA ISC medio PIP Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP ( #&''

23 . /.0$% %% (in vigore dal 30/03/2018) Informazioni generali INFORMAZIONI GENERALI Perché una pensione complementare Dotarsi di un piano di previdenza complementare consente di incrementare il livello della propria pensione futura. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirsi una pensione complementare, si può integrare la propria pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell età lavorativa. Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi aderisce ad una forma pensionistica complementare, di godere di particolari vantaggi fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo Il regime fiscale ). Lo scopo di CBA PREVIDENZA CBA PREVIDENZA ha lo scopo di consentire all Aderente di percepire una pensione complementare ( rendita ) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nell esclusivo interesse degli aderenti e secondo le indicazioni di investimento dagli stessi fornite tra quelle proposte da CBA PREVIDENZA. Come si costruisce la pensione complementare Dal momento del versamento del primo contributo inizia a formarsi la posizione individuale dell Aderente (cioè, il suo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti riconosciuti. Durante tutta la c.d. fase di accumulo, cioè il periodo che intercorre tra il versamento del primo contributo e l epoca del pensionamento, la posizione individuale rappresenta, quindi, l importo via via accumulato. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata all Aderente nella c.d. fase di erogazione, cioè per tutto il resto della sua vita. La posizione individuale è, inoltre, la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui si ha diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento ). Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. "+!""$$#"++ #$""" #&)

24 Il Responsabile La struttura organizzativa di CBA PREVIDENZA prevede la presenza di un Responsabile, che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell interesse esclusivo degli aderenti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia. I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell apposito allegato al Regolamento. Per informazioni sull attuale Responsabile si rinvia alla sezione Soggetti coinvolti nell attività della forma pensionistica complementare IL FINANZIAMENTO Il finanziamento di CBA PREVIDENZA avviene mediante il versamento di contributi. Se l Aderente è un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi è possibile versare il TFR (trattamento di fine rapporto). Se al 28 aprile 1993 si era iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria e non si intende versare l intero flusso annuo di TFR, è possibile decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il proprio rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente. Il TFR Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a CBA PREVIDENZA. La rivalutazione del TFR versato a CBA PREVIDENZA, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. E allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che verranno effettuate (v. paragrafo La tua scelta di investimento ). Si ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non sarà pertanto possibile cambiare idea. E importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare la posizione maturata in CBA PREVIDENZA per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento ). I contributi CBA PREVIDENZA consente all Aderente di scegliere liberamente la misura dei contribuiti e la loro periodicità. Nell esercitare tale scelta, è fondamentale avere ben chiaro che l entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Il contributo deve, quindi, essere fissato tenendo conto del reddito che si desidera assicurarsi al pensionamento. Occorre, inoltre, controllare l andamento nel tempo del proprio piano previdenziale per apportare eventuali modifiche al livello di contribuzione prescelto. A tal fine, potrà essere utile esaminare La mia pensione complementare, che è uno strumento pensato apposta per consentire all Aderente di avere un idea di come il proprio piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel "+!""$$#"++ #$""" #&)

25 tempo (v. paragrafo Altre informazioni ). Attenzione: Gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad essa disponibili. La Compagnia non è, pertanto, nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione della singola posizione individuale. E quindi importante che sia l Aderente stesso a verificare periodicamente che i contributi che gli risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla sua posizione individuale e a segnalare con tempestività alla Compagnia eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, si può fare riferimento agli strumenti indicati nel par. Comunicazioni agli iscritti. Se l Aderente è un lavoratore dipendente, deve verificare nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il suo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l adesione dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro. Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento. L INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI Dove si investe I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano assicurativo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. Attenzione ai rischi L investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine rischio esprime la variabilità del rendimento di una forma di investimento in un determinato periodo di tempo. Se un investimento presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un investimento con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative. L Aderente deve quindi essere consapevole che il rischio connesso all investimento dei contributi versati, alto o basso che sia, è totalmente a suo carico. Ciò significa che il valore della sua posizione individuale potrà salire o scendere e che, pertanto, l ammontare della sua pensione complementare non è predefinito. In presenza di una garanzia di risultato il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. CBA PREVIDENZA propone una garanzia di risultato nella linea di investimento CBA APPRODO, con le caratteristiche più avanti descritte. Le proposte di investimento CBA PREVIDENZA propone una pluralità di opzioni di investimento (linee di investimento), ognuna caratterizzata da una diversa combinazione di rischio/rendimento, ed in particolare: Gestione Separata CBA APPRODO Fondo interno CBA ORIZZONTE 30 Fondo interno CBA ORIZZONTE 60 La Compagnia si riserva la facoltà di attivare, in futuro, nuovi Fondi Interni dandone opportuna comunicazione all Aderente. Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascuna linea di investimento, un benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi "+!""$$#"++ #$""" #&)

26 indipendenti, che sintetizzano l andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. Con riferimento alla linea di investimento CBA APPRODO, il benchmark è costituito dal tasso di rendimento medio dei titoli di Stato. Inoltre, tale comparto è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). È possibile successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza. Gestione Separata CBA APPRODO Categoria della linea: garantita. Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio o che, pur avendo una maggior propensione al rischio, è ormai prossimo alla pensione e sceglie una linea di investimento con garanzia di risultato al fine di consolidare il patrimonio accumulato. Garanzia: la garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0,5%; dei flussi di contribuzione versati nel periodo e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatti parziali) si tiene conto pro-rata temporis. N.B.: Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto sui contributi versati successivamente all intervenuta variazione. Qualora ciò si verifichi, la Compagnia ne darà comunicazione a ciascun Aderente e sarà possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare. Orizzonte temporale: breve periodo (fino a 5 anni). La stabilità dei risultati, rafforzata dalla garanzia di una rivalutazione minima e dal consolidamento delle rivalutazioni, rende l investimento consigliabile anche su orizzonti di più lungo periodo. Politica di investimento: Politica di gestione: le politiche gestionali relative alla linea CBA APPRODO sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, la attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche costo storico e, quando vendute o scadute, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, criterio generalmente utilizzato per strumenti di investimento diversi dalle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I), ma è determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze. Quindi la gestione, nel breve periodo, risente in misura minore, rispetto a patrimoni contabilizzati al valore di mercato, dell andamento dei corsi dei titoli. Strumenti finanziari: Titoli Obbligazionari negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, aventi le specifiche caratteristiche indicate dal Regolamento della Gestione Separata; azioni quotate ed OICR in via residuale. Non è escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati con finalità di copertura o di gestione efficace. Categorie di emittenti e settori industriali: È sempre ammesso l investimento in Titoli Obbligazionari emessi dallo Stato Italiano e purché di elevata qualità creditizia anche da altro Stato membro dell Unione Europea. L investimento in Titoli Obbligazionari Corporate di emittenti di buona qualità creditizia può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata. Non si fa riferimento ad un settore industriale specifico. Aree geografiche di investimento: investimenti circoscritti a strumenti finanziari di emittenti di paesi dell Unione Europea o appartenenti all OCSE. Rischio di cambio: tendenzialmente coperto. Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato. Fondo interno CBA ORIZZONTE 30 Categoria della linea: bilanciata. Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto moderatamente propenso al rischio che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi - pur accettando la possibilità di singoli esercizi negativi - alla ricerca di più elevati rendimenti nel lungo periodo. Orizzonte temporale: medio periodo (da 5 a 10 anni) Politica di investimento: "+!""$$#"++ #$""" #&()

27 Politica di gestione: prevalentemente orientata verso una composizione obbligazionaria del portafoglio. Gli investimenti di tipo azionario sono comunque presenti in una percentuale compresa tra il 20% ed il 50%. Strumenti finanziari: Principalmente quote o azioni di OICR di diritto italiano o comunitario; titoli azionari ed obbligazionari e strumenti di mercato monetario. Non è escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati con finalità di copertura o di gestione efficace. Categorie di emittenti e settori industriali: È sempre ammesso l investimento in Titoli Obbligazionari emessi dallo Stato Italiano e purché di elevata qualità creditizia anche da altro Stato membro dell Unione Europea. I Titoli obbligazionari corporate sono ammessi per l investimento se, al momento della loro acquisizione, sono di buona qualità creditizia. Non si fa riferimento ad un settore industriale specifico. Aree geografiche di investimento: paesi aderenti all area OCSE. Rischio cambio: gli strumenti utilizzati sono prevalentemente denominati in Euro; strumenti in altre valute europee, in dollari o in yen sono limitati al 30%. Benchmark: Il benchmark di riferimento è così composto: 70% JP Morgan EMU 1-3 years, 20% Eurostoxx 50 Net Return Index, 10% Standard & Poor s 500 Net Total Return Index. Fondo interno CBA ORIZZONTE 60 Categoria della linea: bilanciata. Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi. Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (da 10 a 15 anni) Politica di investimento: Politica di gestione: prevalentemente orientata verso una composizione bilanciata del portafoglio. Gli investimenti di tipo azionario sono presenti in una percentuale compresa tra il 40% ed il 75%. Strumenti finanziari: Principalmente quote o azioni di OICR di diritto italiano o comunitario; titoli azionari ed obbligazionari e strumenti di mercato monetario. Non è escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati con finalità di copertura o di gestione efficace. Categorie di emittenti e settori industriali: È sempre ammesso l investimento in Titoli Obbligazionari emessi dallo Stato Italiano e purché di elevata qualità creditizia anche da altro Stato membro dell Unione Europea. I Titoli obbligazionari corporate sono ammessi per l investimento se, al momento della loro acquisizione, sono di buona qualità creditizia. Non si fa riferimento ad un settore industriale specifico. Aree geografiche di investimento: paesi aderenti all area OCSE. Rischio cambio: gli strumenti utilizzati sono denominati in Euro o, per un peso comunque non superiore al 50%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen. Benchmark: Il benchmark di riferimento è così composto: 40% JP Morgan EMU 1-3 years, 35% Eurostoxx 50 Net Return Index, 25% Standard & Poor s 500 Net Total Return Index. Per informazioni sull andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione Informazioni sull andamento della gestione. La scelta di investimento L impiego dei contributi versati avviene sulla base della scelta di investimento dell Aderente tra le opzioni che CBA PREVIDENZA propone (v. paragrafo Le proposte di investimento ). "+!""$$#"++ #$""" #&))

28 Ove si ritenga che le caratteristiche delle singole linee di investimento non siano adeguate rispetto alle proprie personali esigenze di investimento, CBA PREVIDENZA consente di ripartire tra più linee il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso è necessario porre particolare attenzione alle scelte che si andranno a fare e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell investimento che verrà scelto non sarà più corrispondente a quello qui rappresentato, anche se - ovviamente - dipenderà da quello delle linee in cui si investiranno i premi. Nella scelta di investimento si deve anche tenere conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte. a) come stabilire il profilo di rischio Prima di effettuare la sua scelta di investimento, l Aderente deve stabilire il livello di rischio che è disposto a sopportare, considerando, oltre alla sua personale propensione, anche altri fattori quali: l orizzonte temporale che lo separa dal pensionamento la sua ricchezza individuale i flussi di reddito che si aspetta per il futuro e la loro variabilità. b) le conseguenze sui rendimenti attesi Il rendimento che l Aderente può attendersi dall investimento è strettamente legato al livello di rischio che decide di assumersi. In via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito. Le linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani. Nella Sezione III Informazioni sull andamento della gestione, sono illustrati con un grafico i risultati conseguiti da CBA Previdenza negli anni passati. Questa informazione indica l andamento della gestione, si sottolinea però che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza. c) come modificare la scelta nel tempo La scelta di investimento espressa al momento dell adesione, può essere modificata nel tempo ( riallocazione ). Occorre valutare con attenzione tale possibilità, monitorando nel tempo la scelta di allocazione effettuata e considerando eventuali mutamenti dei fattori che hanno contribuito a determinarla. La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Come previsto dal regolamento di CBA PREVIDENZA, tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi. Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante tener conto dell orizzonte temporale consigliato per l investimento di ciascuna linea di provenienza e di destinazione. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell Aderente, a condizione che l Aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. La prestazione può essere percepita in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Il momento di maturazione dei requisiti per il pensionamento non coincide, necessariamente, con quello di inizio della fruizione delle prestazioni pensionistiche complementari: è comunque facoltà dell Aderente decidere se "+!""$$#"++ #$""" #&*)

29 iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre e fino a quando lo si ritenga opportuno. Nel valutare il momento in cui iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare è anche importante tener conto della propria aspettativa di vita. In casi particolari, è inoltre consentito anticipare l accesso alle prestazioni pensionistiche complementari rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza. Inoltre, qualora l aderente abbia cessato l attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Ha, inoltre, la facoltà di richiedere la suddetta rendita, con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, anche nel caso in cui abbia cessato l attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento. Cosa determina l importo della prestazione Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che l Aderente può attendersi da CBA PREVIDENZA è importante aver presente fin d ora che l importo della prestazione sarà tanto più alto quanto: più elevato sarà l importo dei versamenti che verranno effettuati; maggiore sarà la continuità con cui i versamenti verranno effettuati (cioè, senza interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti); più lungo sarà il periodo di partecipazione (al pensionamento si saranno infatti effettuati più versamenti e maturati più rendimenti); più bassi saranno i costi di partecipazione; più elevati saranno i rendimenti della gestione. In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da decisioni personali dell Aderente: ad esempio, da quanto si impegna a versare, dall attenzione che pone nel confrontare i costi della forma prescelta rispetto a quelli delle altre forme cui potrebbe aderire; da come sceglie di investire i contributi tra le diverse linee di investimento proposte; dal numero di anni di sua partecipazione al piano nella fase di accumulo. Per la parte percepita in forma di pensione, è, inoltre, importante il momento del pensionamento: maggiore sarà l età dell Aderente a quel momento, più elevato sarà l importo della pensione. La pensione complementare Dal momento in cui l Aderente dà termine alla fase di accumulo, allo stesso verrà erogata una pensione complementare ( rendita ) per tutta la durata della sua vita; cioè sarà pagata periodicamente all Aderente, in via posticipata, una somma, calcolata in base alla posizione individuale da lui accantonata al termine della fase di accumulo (per la parte per la quale non è richiesta la prestazione in capitale) e alla sua età a quel momento. La trasformazione del capitale in una rendita avviene applicando i coefficienti di conversione indicati nelle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti tengono conto dell andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiore sarà la posizione individuale accumulata e/o l età al pensionamento, tanto maggiore sarà l importo della pensione. Per l erogazione della pensione, CBA PREVIDENZA consente di scegliere tra: una rendita vitalizia immediata rivalutabile (corrisposta all Aderente finché è in vita); una rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile (in caso di decesso dell Aderente, la rendita viene corrisposta, per la quota prescelta, ad altra persona da lui preventivamente designata); "+!""$$#"++ #$""" #&')

30 una rendita certa e successivamente vitalizia rivalutabile (in caso di decesso dell Aderente nei primi 5/10anni - a scelta dell Aderente - la rendita viene corrisposta fino al 5 /10 anno ad altre persone da lui designate). In mancanza di diversa opzione la pensione complementare verrà erogata nella forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile. La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata rivalutabile. Tavola demografica: A62I come elaborata dall ANIA con ipotesi di presenza del sesso femminile nella misura del 60%, distinta per anno di nascita. Tasso tecnico: 0% Rivalutazione: in funzione del rendimento della Gestione Separata ALFIERE Rivalutazione annua minima: viene comunicata all Aderente alla data di accesso alla prestazione pensionistica e non può essere inferiore a quella minima garantita dalla Compagnia, in quel momento, per il periodo di accumulo. La Compagnia potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l erogazione della rendita. La Compagnia informerà preventivamente e per iscritto l Aderente, descrivendogli le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandogli i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, la modifica delle basi demografiche potrà avvenire solo al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei confronti dell Aderente nei tre anni antecedenti al suo pensionamento. Contestualmente alla scelta della rendita, l Aderente può decidere di aumentarne l'importo iniziale chiedendo la conversione della misura annua minima di rivalutazione garantibile nella fase di erogazione della rendita, in un tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo dell'ammontare iniziale della rendita stessa. In tal caso, la misura annua minima di rivalutazione della rendita è pari a zero. N.B.: Anche al termine della fase di accumulo, l Aderente che lo ritenga conveniente, può trasferire la sua posizione ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte. Maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita sono riportate nelle Condizioni generali di contratto. La prestazione in capitale Al momento in cui dà termine alla fase di accumulo, l Aderente può scegliere di percepire la prestazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% della posizione individuale maturata. Occorre avere presente che, per effetto di tale scelta, è possibile godere della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l importo della pensione complementare sarà proporzionalmente ridotta. In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l intero ammontare. Le condizioni ed i limiti per l accesso alla prestazione in forma di capitale sono indicati nella Parte III del Regolamento. "+!""$$#"++ #$""" #&)

31 Cosa succede in caso di decesso In caso di decesso dell Aderente prima che abbia raggiunto il pensionamento, ovvero nel corso dell erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale da lui accumulata in CBA PREVIDENZA sarà versata ai suoi eredi ovvero alle diverse persone dallo stesso indicate. In mancanza, la sua posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per il caso di decesso dopo il pensionamento, CBA PREVIDENZA offre la possibilità all Aderente di assicurare l erogazione di una pensione ad altra persona da lui designata, optando per una rendita reversibile. E inoltre possibile prevedere, in caso di decesso dell Aderente nel periodo immediatamente successivo al pensionamento (primi 5 o 10 anni a scelta dell Aderente), che la pensione venga comunque corrisposta alle persone da lui indicate, fino al termine di tale periodo. La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), a cui è possibile accedere in presenza dei requisiti già richiamati nella presente Sezione, consiste nell erogazione frazionata (mensile o trimestrale) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tale prestazione è determinata secondo le modalità di seguito riportate. Alla prima data di valorizzazione utile successiva all accertamento dei requisiti, è definita: - la prima scadenza operativamente compatibile per l erogazione della prima rata di rendita; - il numero complessivo delle rate da erogare dalla data di determinazione delle quote (inclusa) fino alla data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia certificata dall INPS (esclusa), in base alla periodicità da te prescelta. Ad ogni rata verrà disinvestito un numero di quote pari al numero totale delle quote oggetto dell ammontare della RITA diviso per il numero totale delle rate spettanti. Il controvalore lordo della rata sarà pari al numero delle quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota della valorizzazione di riferimento. La parte di montante oggetto di erogazione della RITA continua ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. In quest ottica ti consigliamo di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo. Nel corso dell erogazione della rendita integrativa (RITA) è possibile richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell erogazione delle rate residue. Nel caso in cui non venga utilizzata l intera posizione individuale a titolo di rendita integrativa (RITA), è possibile richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto, l anticipazione o la prestazione pensionistica. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l intera posizione individuale. Salvo diversa indicazione fornita dall Aderente, il montante destinato all erogazione della suddetta rendita, a decorrere dall accettazione della richiesta, è investito, se non lo è già, nella Gestione separata CBA Approdo, ovvero la linea di investimento più prudente del Fondo. Durante l erogazione della rendita è possibile cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, secondo le modalità previste dal Fondo. Avvertenza: L importo della rata può subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell andamento dei mercati finanziari ed è quindi consigliabile scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo. LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE In caso di decesso dell Aderente prima del pensionamento, la posizione individuale accumulata in CBA PREVIDENZA verrà maggiorata dell 1% se il decesso avviene entro il 55 anno di età, altrimenti dello 0,2% per età superiori. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell adesione. IN QUALI CASI SI PUO DISPORRE DEL CAPITALE PRIMA DEL PENSIONAMENTO Dal momento in cui si aderisce, è importante fare in modo che la costruzione della pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La fase di accumulo si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la fase di erogazione (cioè il pagamento della pensione). "+!""$$#"++ #$""" #&,)

32 In generale, non è possibile chiedere la restituzione della propria posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati. Le anticipazioni Prima del pensionamento, l Aderente può fare affidamento sulle somme accumulate in CBA PREVIDENZA richiedendo una anticipazione della sua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la sua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze. La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la propria posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente. In qualsiasi momento è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi. Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni. Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari, come indicato nell apposito Documento sul regime fiscale. Il riscatto della posizione maturata In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla propria vita lavorativa, l Aderente può inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. In caso di riscatto totale della posizione, avvenuto il pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra l Aderente e CBA PREVIDENZA e, ovviamente, al momento del pensionamento nulla gli sarà più dovuto da CBA PREVIDENZA. Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari, come indicato nell apposito Documento sul regime fiscale. IL TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE L Aderente può trasferire liberamente la sua posizione individuale ad un altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall adesione. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di CBA PREVIDENZA o in caso di vicende che interessino la situazione lavorativa. E importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l operazione non è soggetta a tassazione. Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima che siano trascorsi due anni dall adesione sono indicate nella Parte VI del Regolamento stesso. "+!""$$#"++ #$""" #&)

33 I COSTI osti connessi alla partecipazione Costi nella fase di accumulo La partecipazione ad una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l attività di amministrazione, l attività di gestione del patrimonio, ecc. Alcuni di questi costi vengono direttamente imputati all Aderente (ad esempio, mediante trattenuta dai contributi versati), altri costi sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della posizione individuale dell Aderente. Al fine di effettuare la scelta nel modo più consapevole, può essere utile confrontare i costi di CBA PREVIDENZA con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche. Tutti i costi praticati sono indicati nella Scheda dei costi alla Sezione I Informazioni chiave per l Aderente L indicatore sintetico dei costi Al fine di facilitare il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un Indicatore sintetico dei costi. In particolare, l indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa annualmente un contributivo di euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo dell indicatore sono presi in considerazione tutti i costi praticati da CBA PREVIDENZA (v. Costi nella fase di accumulo alla Sezione I Informazioni chiave per l Aderente ). Dal calcolo sono esclusi le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. L indicatore non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie facoltative. Per quanto riguarda i costi relativi all esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento. L indicatore sintetico dei costi consente all Aderente di avere, in modo semplice e immediato, un idea del peso che i costi praticati da CBA PREVIDENZA hanno ogni anno sulla sua posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che l Aderente avrebbe se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Si ricorda che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l indicatore ha una valenza meramente orientativa. I risultati delle stime sono riportati nella Tabella Indicatore sintetico dei costi alla Sezione I Informazioni chiave per l Aderente Nel valutarne le implicazioni, l Aderente deve tener conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare, nel tempo, a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Ad esempio, un valore dell indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell 1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%. "+!""$$#"++ #$""" #&)

34 Per utilizzare correttamente questa informazione, si ricorda, infine, che nel confrontare diverse proposte, occorre avere ben presenti le loro differenti caratteristiche (politica di investimento, stile gestionale, garanzie ). Nella Sezione I Informazioni chiave per l Aderente viene rappresentato l indicatore sintetico di costo di ciascuna linea di investimento di CBA PREVIDENZA con l ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. I costi nella fase di erogazione Indipendentemente dalla tipologia di rendita prescelta, la Compagnia, durante la fase di erogazione della rendita, trattiene un importo per le spese del servizio di erogazione, pari all 1,25% della rendita stessa. Tale percentuale è applicata su ciascuna rata di rendita ed il relativo importo è trattenuto dalla rata medesima, indipendentemente dalla periodicità di erogazione. Grava inoltre indirettamente sull Aderente un costo, in sede di rivalutazione della rendita, pari a un punto percentuale trattenuto dal rendimento conseguito dalla Gestione Separata ALFIERE. IL REGIME FISCALE l regime fiscale Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentire all Aderente di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a CBA PREVIDENZA godono di una disciplina fiscale di particolare favore. Contributi I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non deve essere considerato il flusso di TFR conferito mentre si deve includere il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro. Se si è iscritti a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale delle somme versate. In presenza di particolari condizioni, è possibile dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se si è iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio I rendimenti I risultati derivanti dall investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%; i risultati derivanti da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Complessivamente, si tratta di aliquote più basse di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata annualmente sui rendimenti realizzati dalla tua posizione nel corso dell anno. Per motivi di confrontabilità con le altre forme pensionistiche diverse dai piani pensionistici individuali, i rendimenti che trovi indicati nei documenti di CBA PREVIDENZA sono riportati al netto della tassazione sui rendimenti. La nettizzazione dei rendimenti è effettuata sulla base della metodologia definita dalla COVIP. Le prestazioni Le prestazioni erogate da CBA PREVIDENZA godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1 gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche, la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un aliquota decrescente all aumentare degli anni di partecipazione a CBA PREVIDENZA. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. Ulteriori e più specifiche informazioni sul regime fiscale dei contributi, dei risultati maturati durante la fase di accumulo e delle prestazioni sono indicate nel Documento sul regime fiscale. "+!""$$#"++ #$""" #&)

35 ALTRE INFORMAZIONI tre informazioni L adesione Per aderire a CBA PREVIDENZA è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione. Il contratto è concluso nel momento in cui la Compagnia rilascia la relativa polizza. Ciò può avvenire contestualmente all adesione o successivamente, con lettera di conferma che la Compagnia invierà all Aderente entro 15 giorni dalla ricezione del modulo di adesione da parte della Compagnia. Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto è possibile recedere dal rapporto dandone comunicazione alla Compagnia, mediante lettera raccomandata oppure inviando una a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. In caso di recesso il rapporto si interrompe e la Compagnia rimborserà, entro i successivi 30 giorni, il contributo versato al netto delle spese di adesione indicate nella Scheda sintetica, Tabella Costi nella fase di accumulo. La valorizzazione dell investimento Il patrimonio dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE 30 e CBA ORIZZONTE 60 è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato in tali due linee di investimento dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE 30 e CBA ORIZZONTE 60 e delle relative quote sono determinati con periodicità settimanale, con riferimento al secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana e sono diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia e sul quotidiano "MF". I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data in cui il versamento del contributo si è reso disponibile per data valuta alla Compagnia. Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del patrimonio del fondo interno. Al fine di consentire la valorizzazione della posizione individuale alla fine di ciascun mese, la Compagnia determina e pubblica sul proprio sito internet il valore unitario della quota anche con riferimento all ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; tale valore ha finalità meramente informative e non viene utilizzato per la trasformazione in quote dei contributi versati, per le riallocazioni o per la determinazione del controvalore delle quote a seguito di richiesta di liquidazione da parte dell Aderente. I capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO, si rivalutano periodicamente in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa, con un minimo garantito. A tal fine, la Compagnia determina, con riferimento all ultimo giorno lavorativo di ogni mese, l Indice di rivalutazione che esprime il valore rivalutato a tale data di 1 euro di capitale investito nella Gestione Separata nel mese di avvio della sua operatività. Tale indice si incrementa annualmente del maggior valore tra il rendimento della Gestione Separata CBA APPRODO (realizzato nei dodici mesi che precedono l inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la data di valorizzazione considerata), diminuito dei costi indicati nella Scheda sintetica (Tabella Costi nella fase di accumulo ) ed il tasso annuo minimo garantito (attualmente 0,5%). Il valore dell Indice di rivalutazione viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia e sul quotidiano "MF" con la denominazione CBA APPRODO 0,5%. Tenuto conto che l Indice di rivalutazione è anche funzione del tasso minimo garantito, ad ogni modificazione di tale minimo, verrà calcolato, con analoghe modalità, un nuovo Indice di rivalutazione contrassegnato da una specifica denominazione e con valore 1 in corrispondenza alla data della modifica da applicarsi ai capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO successivamente alla data di modifica stessa. "+!""$$#"++ #$""" #&)

36 Il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata CBA APPRODO si determina, in ogni momento, moltiplicando ciascun capitale investito nella Gestione stessa per il rapporto tra il valore raggiunto a quel momento dall Indice di rivalutazione ad esso applicabile ed il valore dell indice stesso all epoca del suo investimento e sommando i risultati ottenuti. L Indice di rivalutazione applicabile è quello calcolato in funzione del tasso di interesse minimo garantito su ciascun capitale investito. Al fine di facilitare la conoscenza da parte dell Aderente del valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata APPRODO in qualsiasi momento, la Compagnia comunica all Aderente, in occasione dell invio delle informative riguardanti il contratto l importo del c.d. capitale di riferimento all epoca del versamento (nel seguito indicato in breve come capitale di riferimento ). La sua finalità è quella di rendere omogenei, quindi sommabili, importi investiti in epoche diverse. Il capitale di riferimento corrispondente a ciascun capitale investito nella Gestione Separata è calcolato dividendo l importo del capitale investito stesso per il valore raggiunto, alla data di investimento, dall Indice di rivalutazione sopra descritto. L operazione di divisione effettuata per il calcolo del capitale di riferimento consente, infatti, di esprimere il capitale investito in un certo momento in un capitale equivalente investito nel primo mese di valorizzazione dell Indice di rivalutazione (tempo base di costruzione dell Indice). Per il calcolo, in un qualsiasi momento successivo, del valore rivalutato di quel capitale investito nella Gestione Separata CBA APPRODO è sufficiente moltiplicare il corrispondente capitale di riferimento per il valore raggiunto dall Indice di rivalutazione in quel momento. A titolo esplicativo, ipotizzando che l Indice di rivalutazione, alla data di investimento, abbia raggiunto un valore pari a 1,050 e che l importo del capitale investito nella Gestione Separata a fronte del primo contributo sia pari a euro, il capitale di riferimento corrispondente è pari a = 1,050 "+!""$$#"++ #$""" 952,38 Ipotizzando, inoltre, che il valore raggiunto dall Indice di rivalutazione dopo un anno sia pari a 1,071, il valore rivalutato del capitale investito in quel momento è pari a 1, ovvero 952,38 1,071 = 1.020,00 1,050 Come sopra anticipato, i capitali di riferimento corrispondenti a capitali investiti nella Gestione Separata in epoche diverse sono sommabili ai fini dell applicazione dell Indice di rivalutazione. Sempre a titolo esemplificativo, ipotizzando che, a fronte del versamento del secondo contributo, venga investito nella Gestione Separata un ulteriore importo di euro e che il valore raggiunto dall Indice di rivalutazione alla data di investimento sia pari a 1,071, il capitale di riferimento complessivo diventa: ,38 + = 952, ,71 = 1.886,09 1,071 Ipotizzando, inoltre, che il valore raggiunto dall Indice di rivalutazione alla ricorrenza annuale successiva sia pari a 1,090, il valore rivalutato del capitale complessivamente investito nella Gestione Separata in quel momento è pari a 1,090 1, ovvero 1.886,09 1,090 = 2.055,84 1,050 1,071 Si ricorda, infine, che, in caso di modifica in corso di contratto del tasso di interesse minimo garantito, i capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO successivamente alla modifica, verranno rivalutati applicando #&()

37 il diverso Indice di rivalutazione caratterizzato dal diverso tasso di interesse minimo garantito. In tal caso, nelle successive comunicazioni all Aderente saranno riportati i capitali di riferimento complessivi corrispondenti a ciascun Indice di rivalutazione applicato sul contratto. Comunicazioni agli iscritti Entro il 31 marzo di ciascun anno, La Compagnia invierà a ciascun Aderente una comunicazione contenente un aggiornamento su CBA PREVIDENZA e sulla posizione personale dell Aderente stesso. E di particolare importanza la lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e conoscere l evoluzione del proprio piano previdenziale. La Compagnia si impegna, inoltre, a informare gli Aderenti circa ogni modifica di CBA PREVIDENZA che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione degli Aderenti stessi. La mia pensione complementare Il documento La mia pensione complementare è uno strumento che fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull importo delle prestazioni che si potrebbero ottenere al momento del pensionamento. Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che vengono indicati. La proiezione fornita dal documento La mia pensione complementare è però utile per avere un idea immediata del piano pensionistico che si sta realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi. Il documento La mia pensione complementare è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata. E possibile personalizzare le proiezioni indicate nel documento La mia pensione complementare accedendo al sito web (sezione Previdenza ) e seguendo le apposite istruzioni. L Aderente è pertanto invitato a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ci si aspetta di realizzare aderendo a CBA PREVIDENZA. Reclami Gli aderenti al piano Pensionistico Individuale CBA Previdenza possono comunicare alla Società presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare. Il reclamo scritto può essere trasmesso: - mediante servizio postale all indirizzo: HDI Assicurazioni S.p.A. RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI Via Abruzzi n 10, 00187, Roma; - oppure inviati via all indirizzo reclami@pec.hdia.it Il reclamo deve contenere le seguenti informazioni: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico dell Aderente; - numero della polizza oggetto del reclamo; - chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela. Oltre alle informazioni di cui sopra, se il reclamo è presentato alla Società da un terzo per conto dell'aderente, è comunque necessario che lo stesso sia debitamente firmato dall Aderente che ha conferito l incarico. "+!""$$#"++ #$""" #&))

38 . SEZIONE III - Informazioni sull andamento della gestione (aggiornate al 30/03/2018) Gestione Separata CBA APPRODO Data di avvio dell operatività della gestione: 26/04/2007 Patrimonio netto al (in euro): LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI Durante il 2017, nella gestione del fondo CBA Approdo si è mantenuta una prevalenza di investimenti in titoli governativi, emessi da Stati appartenenti all area Euro, principalmente titoli di Stato italiani a tasso fisso. I nuovi investimenti, principalmente in emittenti corporate e finanziari, si sono concentrati su emissioni in grado di dare un pick-up di rendimento mantenendo ad ogni modo una qualità creditizia elevata con l obiettivo di ottenere una maggiore diversificazione ed una ottimizzazione dell allocazione complessiva della Gestione Separata in termini di rischio-rendimento. Il patrimonio della Gestione, al 31/12/2017 è investito per l 89,25% circa in titoli obbligazionari, principalmente governativi a media e lunga scadenza. L intero comparto è investito in euro, pertanto l esposizione al rischio valuta è nulla. Gli investimenti corporate sono quasi esclusivamente in titoli obbligazionari emessi da Società ad alta capitalizzazione e non sono presenti investimenti in società di Paesi emergenti. Non sono state effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati. Nell attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.. Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del TAV II.1 Investimento per tipologia di strumento finanziario (in % del portafoglio titoli) Obbligazionario 100,00% Azionario 0,00% Titoli di Stato 59,50% Titoli Societari 0,00% Emittenti Governativi 59,50% OICR 0,00% Emittenti Sovranazionali 0% Titoli Corporate 40,50% Titoli quotati e investment grade 23,03% OICR 0,00% +-$$%""$$&"+" #&

39 TAV II.2 Investimento per area Geografica TAV II.3 Altre informazioni Utili Titoli di debito 100% Liquidità (in % del patrimonio) 10,75% Italia 85,53% Duration media 5,65 Altri Paesi dell'unione Europea 14,47% Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 0% Altri Paesi Ocse 0% Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,16 Altri Paesi non OCSE 0% Titoli di capitale 0% Italia 0% Altri Paesi dell'unione Europea 0% Altri Paesi Ocse 0% Altri Paesi non OCSE 0% ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati di CBA Approdo in confronto con il relativo benchmark. Nell esaminare i dati sui rendimenti ricordati che: i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull Aderente; il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti. Tav. B.1 Rendimenti annui Tavola B.2 Rendimento medio annuo composto Periodo Linea Benchmark 3 anni ( ) 2,46% 1,21% 5 anni ( ) 2,88% 1,46% 10 anni ( ) 3,21% 1,62% Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato Tavola B.3 Volatilità storica In considerazione della particolare natura della Gestione Separata, non è possibile effettuare una stima significativa della volatilità storica. Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri N.B.: I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico. A parità dell andamento dei corsi dei titoli, tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di mercato (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare ), ma il valore della parte della posizione individuale investita in CBA Approdo non è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato. Tuttavia, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere. +-$$%""$$&"+" #&

40 TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli Aderenti. Tavola B.4 TER TER Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli 1,20% 1,20% 1,20% Aderenti Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE PARZIALE 1,20% 1,20% 1,20% ONERI DIRETTAMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI 0,02% 0,01% 0,01% TOTALE GENERALE 1,22% 1,21% 1,21% N.B.: Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. Fondo Interno CBA ORIZZONTE 30 Data di avvio dell operatività della gestione: 29/5/2007 Patrimonio netto al (in euro): ,00 LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI Lo stile di gestione adottato si definisce attivo a rendimento relativo contro benchmark (indice di riferimento di mercato) che utilizza una metodologia definita core satellites o anche core swing. La parte core del portafoglio viene gestita in modo passivo replicando il benchmark prescelto ( benchmarking ) al fine di rispettare il profilo rischio rendimento scelto dal cliente. La parte satellites è la componente di portafoglio nella quale il gestore ricerca l extra rendimento in base a scelte che si possono esplicare di volta in volta come timing di mercato, asset geografica, rotazione settoriale e selezione pura degli strumenti finanziari. L obiettivo è di ottenere performance superiori al benchmark in presenza di una volatilità non superiore a quella del parametro oggettivo di riferimento. Le procedure di gestione monitorano, con controlli di tipo ex-ante, i limiti operativi imposti dal Regolamento del Fondo. In aggiunta ai sopracitati limiti operativi, il processo decisionale, in funzione del giudizio relativo alla classe d attivo considerata, limita l attività di gestione in tre intervalli predeterminati. Nel caso specifico, sono rispettati i seguenti limiti della quantità azionaria da detenere: LIMITI DI QUANTITÀ AZIONARIA (AZIONI INTERNAZIONALI) NEGATIVO NEUTRALE POSITIVO Da A Da A Da A Minima quantità azionaria Quota azionaria benchmark - 5 Quota azionaria benchmark -5 Quota azionaria benchmark + 5 Quota azionaria benchmark + 5 Massima quantità azionaria I controlli ex-post vengono esplicati tramite analisi giornaliera della performance e della sua volatilità, verifica dello scostamento verso il parametro di riferimento e della Tracking Error volatility. +-$$%""$$&"+" #&

41 Non sono previste, a breve termine, variazioni relative allo stile di gestione. Durante l anno la gestione dei fondi è stata caratterizzata da un atteggiamento prudente soprattutto per quel che concerne il rischio di tasso di interesse. Per la componente obbligazionaria è stato privilegiato l investimento in titoli governativi italiani a breve e media scadenza con un profilo rischio/rendimento valutato ancora attraente rispetto a quelli emessi da Paesi core. Una parte consistente dell esposizione diretta in bond è stata allocata in titoli legati all inflazione che si ritiene possano beneficiare del graduale rialzo dei prezzi al consumo dopo il periodo di deflazione registrato in passato. In particolare sono stati utilizzati i Btp Italia, titoli Inflation-linked che incorporano un floor di rendimento a zero e che permettono di non subire perdite durante il periodo di inflazione negativa. Attraverso l utilizzo di ETF dedicati, che permettono un ulteriore diversificazione di portafoglio, è stata mantenuta l esposizione all asset class corporate bond che presenta uno spread maggiore rispetto ai titoli governativi e che beneficia sia degli effetti di compressione dei tassi derivanti dalle politiche monetarie espansive, sia del miglioramento generale del quadro macro economico europeo. La componente azionaria è stata allocata principalmente sui maggiori mercati sviluppati senza esposizioni su mercati e/o valute emergenti. Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del TAV II.1 Investimento per tipologia di strumento finanziario (in % del portafoglio titoli) Obbligazionario 65,25% Azionario 34,75% Titoli di Stato 27,37% Titoli Societari 0,00% Emittenti Governativi 27,37% OICR 34,75% Emittenti Sovranazionali 0% Titoli Corporate 0,00% Titoli quotati e investment grade 0,00% OICR 37,88% TAV II.2 Investimento per area Geografica TAV II.3 Altre informazioni Utili Titoli di debito 100% Liquidità (in % del patrimonio) 16,70% Italia 49,33% Duration media 3,26 Altri Paesi dell'unione Europea 45,45% Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 20,81% Altri Paesi Ocse 4,83% Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,11 Altri Paesi non OCSE 0,39% Titoli di capitale 100% Italia 2,60% Altri Paesi dell'unione Europea 53,44% Altri Paesi Ocse 43,11% Altri Paesi non OCSE 0,85% ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati di CBA Orizzonte 30 in confronto con il relativo benchmark. Nell esaminare i dati sui rendimenti ricordati che: i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull Aderente; il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti. +-$$%""$$&"+" #&(

42 Tav. B.1 Rendimenti annui Benchmark 1 : 70% JP Morgan EMU 1-3 years, 20% Dow Jones Eurostoxx 50, 10% Standard & Poor s 500 Tavola B.2 Rendimento medio annuo composto Periodo Linea Benchmark 3 anni ( ) 1,26% 2,43% 5 anni ( ) 3,37% 3,76% 10 anni ( ) 1,39%. 2,31% Tavola B.3 Volatilità storica Periodo Linea Benchmark 3 anni ( ) 5.73% 5,09% 5 anni ( ) 5.42% 4.81% 10 anni ( ) 6.00% 6,10% Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti. Tavola B.4 TER TER Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Oneri di gestione finanziaria 1,76% 1,70% 1,73% Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,03% 0,03% 0,00% TOTALE PARZIALE 1,79% 1,73% 1,73% ONERI DIRETTAMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI 0,02% 0,01% 0,01% TOTALE GENERALE 1,81% 1,74% 1,74% N.B.: Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. 1 Il benchmark indicato, utilizzato per il confronto, con i rendimenti del fondo interno, è quello adottato fino al Dal è quello indicato alla sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare paragrafo L investimento e i rischi connessi al punto Fondo Interno CBA ORIZZONTE $$%""$$&"+" #&)

43 Fondo Interno CBA ORIZZONTE 60 Data di avvio dell operatività della gestione: 29/5/2007 Patrimonio netto al (in euro): ,00 LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI Lo stile di gestione adottato si definisce attivo a rendimento relativo contro benchmark (indice di riferimento di mercato) che utilizza una metodologia definita core satellites o anche core swing. La parte core del portafoglio viene gestita in modo passivo replicando il benchmark prescelto ( benchmarking ) al fine di rispettare il profilo rischio rendimento scelto dal cliente. La parte satellites è la componente di portafoglio nella quale il gestore ricerca l extra rendimento in base a scelte che si possono esplicare di volta in volta come timing di mercato, asset geografica, rotazione settoriale e selezione pura degli strumenti finanziari. L obiettivo è di ottenere performance superiori al benchmark in presenza di una volatilità non superiore a quella del parametro oggettivo di riferimento. Le procedure di gestione monitorano, con controlli di tipo ex-ante, i limiti operativi imposti dal Regolamento del Fondo. In aggiunta ai sopracitati limiti operativi, il processo decisionale, in funzione del giudizio relativo alla classe d attivo considerata, limita l attività di gestione in tre intervalli predeterminati. Nel caso specifico, sono rispettati i seguenti limiti della quantità azionaria da detenere: LIMITI DI QUANTITÀ AZIONARIA (AZIONI INTERNAZIONALI) NEGATIVO NEUTRALE POSITIVO Da A Da A Da A Minima quantità azionaria Quota azionaria benchmark - 5 Quota azionaria benchmark -5 Quota azionaria benchmark + 5 Quota azionaria benchmark + 5 Massima quantità azionaria I controlli ex-post vengono esplicati tramite analisi giornaliera della performance e della sua volatilità, verifica dello scostamento verso il parametro di riferimento e della Tracking Error volatility. Non sono previste, a breve termine, variazioni relative allo stile di gestione. Non sono previste, a breve termine, variazioni relative allo stile di gestione. Durante l anno la gestione dei fondi è stata caratterizzata da un atteggiamento prudente soprattutto per quel che concerne il rischio di tasso di interesse. Per la componente obbligazionaria è stato privilegiato l investimento in titoli governativi italiani a breve e media scadenza con un profilo rischio/rendimento valutato ancora attraente rispetto a quelli emessi da Paesi core. Una parte consistente dell esposizione diretta in bond è stata allocata in titoli legati all inflazione che si ritiene possano beneficiare del graduale rialzo dei prezzi al consumo dopo il periodo di deflazione registrato in passato. In particolare sono stati utilizzati i Btp Italia, titoli Inflation-linked che incorporano un floor di rendimento a zero e che permettono di non subire perdite durante il periodo di inflazione negativa. Attraverso l utilizzo di ETF dedicati, che permettono un ulteriore diversificazione di portafoglio, è stata mantenuta l esposizione all asset class corporate bond che presenta uno spread maggiore rispetto ai titoli governativi e che beneficia sia degli effetti di compressione dei tassi derivanti dalle politiche monetarie espansive, sia del miglioramento generale del quadro macro economico europeo. La componente azionaria è stata allocata principalmente sui maggiori mercati sviluppati senza esposizioni su mercati e/o valute emergenti. Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del $$%""$$&"+" #&*

44 TAV II.1 Investimento per tipologia di strumento finanziario (in % del portafoglio titoli) Obbligazionario 30,36% Azionario 69,64% Titoli di Stato 11,82% Titoli Societari 0,00% Emittenti Governativi 11,82% OICR 69,64% Emittenti Sovranazionali 0% Titoli Corporate 0,00% Titoli quotati e investment grade 0,00% OICR 18,54% TAV II.2 Investimento per area Geografica TAV II.3 Altre informazioni Utili Titoli di debito 100% Liquidità (in % del patrimonio) 15,90% Italia 45.86% Duration media 3,17 Altri Paesi dell'unione Europea 48.73% Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 30,26% Altri Paesi Ocse 4.99% Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0.05 Altri Paesi non OCSE 0.42% Titoli di capitale 100% Italia 2,37% Altri Paesi dell'unione Europea 54,85% Altri Paesi Ocse 42,07% Altri Paesi non OCSE 0,71% ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati di CBA Orizzonte 60 in confronto con il relativo benchmark. Nell esaminare i dati sui rendimenti ricordati che: i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull Aderente; il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti. +-$$%""$$&"+" #&'

45 Tav. B.1 Rendimenti annui Tavola B.2 Rendimento medio annuo Composto Periodo Linea Benchmark 3 anni ( ) 3,20% 4,54% 5 anni ( ) 6,17% 6,91% 10 anni ( ) 2,03% 2,74% Benchmark 2 : 40% JP Morgan EMU 1-3 years, 35% Dow Jones Eurostoxx 50, 25% Standard & Poor s 500. Tavola B.3 Volatilità storica Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI Periodo Linea Benchmark 3 anni ( ) 10,13% 9,81% 5 anni ( ) 9,37% 9,,17% 10 anni ( ) 10,91% 11,74% Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti. Tavola B.4 TER TER Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Oneri di gestione finanziaria 2,00% 1,82% 1,96% Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,04% 0,06% 0,00% TOTALE PARZIALE 2,04% 1,88% 1,96% ONERI DIRETTAMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI 0,02% 0,01% 0,01% TOTALE GENERALE 2,06% 1,89% 1,97% N.B.: Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. 2 Il benchmark indicato, utilizzato per il confronto, con i rendimenti del fondo interno, è quello adottato fino al Dal è quello indicato alla sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare paragrafo L investimento e i rischi connessi al punto Fondo Interno CBA ORIZZONTE $$%""$$&"+" #&

46 Glossario dei termini tecnici utilizzati: Benchmark: Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Fondo comune d investimento: Fondo d investimento, costituito da una società di gestione del risparmio, che gestisce patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consente in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari). OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio. Possono assumere la forma di Fondo Comune d Investimento o di SICAV. Quota: Ciascuna delle unità di uguale valore in cui il fondo interno è suddiviso, e nell acquisto delle quali vengono impiegati i contributi, al netto dei relativi costi, versati dall Aderente. Rating: Indice di solvibilità e di credito attribuito ad una Società. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody s, Standard&Poor s, Fitch, ecc.. SICAV: Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria. Società di gestione del risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti. Strumenti derivati: Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari. Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia riconosce in via anticipata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato. Volatilità: Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo..$++ #&

47 . SEZIONE IV - Soggetti coinvolti nell attività della forma pensionistica complementare (aggiornato al 30/03/2018) IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL PIP Il PIP è stato istituito dalla compagnia CBA Vita S.p.A. Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A.; a partire dal 29/06/2017 HDI Assicurazioni S.p.A. esercita l attività di gestione del PIP. HDI Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni, con sede legale e uffici amministrativi in via Abruzzi Roma. La Compagnia è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa diretta sulla vita con D.M.I.C.A. n dell 08/06/1993 ed è iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese Assicurative al n La durata è fino al 31 dicembre La Compagnia è la Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 ed esercita attività di direzione e coordinamento. La Compagnia è autorizzata all esercizio delle attività ricomprese nei Rami Vita, Danni e Cauzioni di cui all art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n Il capitale sottoscritto è di Euro ,00 ed è interamente versato. L unico azionista è Talanx International A.G.. La Compagnia fa parte del Gruppo HDI Assicurazioni iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi al n. 015 ed è soggetta all attività di Direzione e Coordinamento di HDI Assicurazioni S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio , è così composto: Massimo Pabis Ticci - Presidente nato a Castellina in Chianti il 29/06/1944 Presidente di HDI Assicurazioni S.p.A. Torsten Leue Vice Presidente nato a Berlino (Germania) il 07/06/1966 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Talanx International AG Wolf-Dieter Baumgartl - Consigliere nato a Karlsbad (Repubblica Ceca) il 17/08/1943 Presidente Collegio di Sorveglianza di Talanx AG. Luciano Conti - Consigliere nato a Cortona (AR) il 02/07/1951 Non-Executive Director di InChiaro Life DAC, Dublino (Irlanda) Aleramo Ceva Grimaldi Pisanelli di Pietracatella - Consigliere nato a Vibo Valentia (VV) il 26/08/1952 Direttore Generale Fondazione Nazionale delle Comunicazioni (ex Fondazione BNC) /&&" $"$$0"$$#"++ #$""" #&

48 Roberto Mosca - Consigliere nato a Roma il 19/11/1961 Amministratore delegato e Direttore Generale di HDI Assicurazioni S.p.A. Oliver Willi Schmid Consigliere nato a Mannheim (Germania) il 10/10/1964 Membro del Consiglio di Amministrazione di Talanx International AG Cesare Vento Consigliere nato a Roma il 16/09/1954 Avvocato Sven Fokkema Consigliere nato a Meiringen-Langenthal (Svizzera) il 26/12/1968 Membro del Consiglio di Amministrazione di Talanx International AG Il Collegio Sindacale, in carica per il triennio , è così costituito: Alberto Bigliardi Presidente nato a Curtatone (MN) il 03/11/1944 Avvocato Sergio Beretta Sindaco effettivo nato a Roma il 20/03/1968 Dottore Commercialista Luigi Rizzi Sindaco effettivo nato a Roma il 22/4/1967 Dottore Commercialista Federico Capatti Sindaco supplente nato a Roma (RM) il 02/03/1961 Dottore Commercialista IL RESPONSABILE DEL PIP Il Responsabile di CBA PREVIDENZA, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 30/06/2019, è Antonello D Amato, nato a Roma il 24/05/1969. I GESTORI DELLE RISORSE Alla data di redazione della presente Nota informativa, la Compagnia ha deciso di affidare a Sella Gestioni SGR S.p.A. la gestione delle risorse dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE 30 e CBA ORIZZONTE 60, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio dalla stessa predefiniti e ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo Interno nei confronti degli Aderenti. Sella Gestioni SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Banca Sella, con sede in Via Filippo Sassetti 32/ Milano. L EROGAZIONE DELLE RENDITE L erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata direttamente dalla Compagnia. LA REVISIONE CONTABILE La revisione contabile della Gestione CBA APPRODO e dei Fondi interni CBA ORIZZONTE 30 e CBA ORIZZONTE 60 è affidata alla società KPMG S.p.A., con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani, 27. /&&" $"$$0"$$#"++ #$""" #&

49 LA RACCOLTA DELLE ADESIONI La raccolta delle adesioni avviene mediante i seguenti soggetti: Banca Sella S.p.A. Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. /&&" $"$$0"$$#"++ #$""" #&

50 -$"+" #&) F A C S I M I L E

51 -$"+" #&) F A C S I M I L E

52 -$"+" #&) F A C S I M I L E

53 QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA Cognome e Nome Data di nascita 1. Conoscenza dei fondi pensione Ne so poco Sono in grado di distinguere, per grandi liee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo Ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni 2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione Non ne sono al corrente So che le somme versate non sono liberamente disponibili So che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge 3. A che età prevede di andare in pensione? 4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)? 5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la busta arancione (cosiddetta La mia pensione )? Si No 6. Ha verificato il documento La mia pensione complementare, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? Si No CONGRUITA DELLA SCELTA PREVIDENZIALE Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8, e 9 7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR) Risparmio medio annuo fino a Euro (punteggio 1) Risparmio medio annuo oltre e fino a Euro (punteggio 2) Risparmio medio annuo oltre Euro (punteggio 3) Non so/non rispondo (punteggio 1) F A C S I M I L E 8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? 2 anni (punteggio 1) 5 anni (punteggio 2) 7 anni (punteggio 3) 10 anni (punteggio 4) 20 anni (punteggio 5) Oltre 20 anni (punteggio 6) 9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale? Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1) Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2) Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell ottica di perseguire nel tempo la Massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) Mod. AUTOV Pag. 1 di 2 -$"+" #&()

54 QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento PUNTEGGIO OTTENUTO Il punteggio è riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione GRIGLIA DI VALUTAZIONE Categoria del comparto Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 - Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto - Obbligazionario misto - Bilanciato - Bilanciato - Azionario In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta L Aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto. L Aderente, nell attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell opzione di investimento. F A C S I M I L E Firma dell Aderente Firma del collocatore Mod. AUTOV Pag. 2 di 2 -$"+" #&))

55 HDI ASSICURAZIONI S.p.A. SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO HDI ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL N. 015!""# ALLEGATO Pagina 1 di 4

56 Supplemento alla Nota informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la COVIP il 29 Marzo 2018) Data di efficacia: 26 Aprile 2018 Con il presente supplemento alla Nota Informativa le informazioni contenute nella sezione Soggetti coinvolti nell attività della forma pensionistica complementare si intendono modificate e aggiornate come sotto riportato. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL PIP Il PIP è stato istituito dalla compagnia CBA Vita S.p.A. Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A.; a partire dal 29/06/2017 HDI Assicurazioni S.p.A. esercita l attività di gestione del PIP. HDI Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni, con sede legale e uffici amministrativi in via Abruzzi Roma. La Compagnia è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa diretta sulla vita con D.M.I.C.A. n dell 08/06/1993 ed è iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese Assicurative al n La durata è fino al 31 dicembre La Compagnia è la Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 ed esercita attività di direzione e coordinamento. La Compagnia è autorizzata all esercizio delle attività ricomprese nei Rami Vita, Danni e Cauzioni di cui all art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n Il capitale sottoscritto è di Euro ,00 ed è interamente versato. L unico azionista è Talanx International A.G.. La Compagnia fa parte del Gruppo HDI Assicurazioni iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi al n. 015 ed è soggetta all attività di Direzione e Coordinamento di HDI Assicurazioni S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio , è così composto: Massimo Pabis Ticci - Presidente nato a Castellina in Chianti il 29/06/1944 Presidente di HDI Assicurazioni S.p.A. Sven Fokkema Vice Presidente nato a Meiringen-Langenthal (Svizzera) il 26/12/1968 Membro del Consiglio di Amministrazione di Talanx International AG Wolf-Dieter Baumgartl - Consigliere nato a Karlsbad (Repubblica Ceca) il 17/08/1943 Presidente Collegio di Sorveglianza di Talanx AG Attilio Cupido Consigliere nato a Francavilla a Mare (CH) il 10/05/1965 Attuario Roberto Mosca - Consigliere nato a Roma il 19/11/1961 Amministratore delegato e Direttore Generale di HDI Assicurazioni S.p.A. Oliver Willi Schmid Consigliere nato a Mannheim (Germania) il 10/10/1964 Membro del Consiglio di Amministrazione di Talanx International AG Gianni Spulcioni - Consigliere nato a Cervia (RA) il 07/09/1959 Consigliere di HDI Assicurazioni S.p.A. Cesare Vento Consigliere nato a Roma il 16/09/1954 Avvocato Il Collegio Sindacale, in carica per il triennio , è così costituito: Pagina 2 di 4

57 Alberto Bigliardi Presidente nato a Curtatone (MN) il 03/11/1944 Avvocato Sergio Beretta Sindaco effettivo nato a Roma il 20/03/1968 Dottore Commercialista Luigi Rizzi Sindaco effettivo nato a Roma il 22/4/1967 Dottore Commercialista Federico Capatti Sindaco supplente nato a Roma (RM) il 02/03/1961 Dottore Commercialista Giuseppe Mansueti Sindaco supplente Nato a Roma il 12/09/1960 Dottore Commercialista IL RESPONSABILE DEL PIP Il Responsabile di CBA PREVIDENZA, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 30/06/2019, è Antonello D Amato, nato a Roma il 24/05/1969. I GESTORI DELLE RISORSE Alla data di redazione della presente Nota informativa, la Compagnia ha deciso di affidare a Sella Gestioni SGR S.p.A. la gestione delle risorse dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE 30 e CBA ORIZZONTE 60, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio dalla stessa predefiniti e ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo Interno nei confronti degli Aderenti. Sella Gestioni SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Banca Sella, con sede in Via Filippo Sassetti 32/ Milano. L EROGAZIONE DELLE RENDITE L erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata direttamente dalla Compagnia. LA REVISIONE CONTABILE La revisione contabile della Gestione CBA APPRODO e dei Fondi interni CBA ORIZZONTE 30 e CBA ORIZZONTE 60 è affidata alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Via Monte Rosa, Milano. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI La raccolta delle adesioni avviene mediante i seguenti soggetti: Banca Sella S.p.A. Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. Pagina 3 di 4

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59 CBA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n Condizioni generali di contratto CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto Mod. Cgc 21PR-0318

60 Premessa CBA Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione è una forma pensionistica individuale istituita ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito Decreto ). Il contratto è, quindi, finalizzato alla costituzione di una pensione complementare e prevede: un primo periodo, definito fase di accumulo, durante il quale avviene il versamento dei contributi e si costituisce la posizione individuale dell Aderente; la fase di accumulo termina, su esplicita richiesta dell Aderente, a condizione che siano maturati i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica stabiliti dal Decreto; un secondo periodo, definito fase di erogazione, durante il quale avviene l erogazione da parte della Compagnia della prestazione pensionistica derivante dalla conversione in rendita del capitale costituitosi al termine della fase di accumulo. Art. 1 - Prestazioni assicurate A fronte dei contributi versati, con il presente contratto la Compagnia si impegna a corrispondere all Aderente, se in vita al termine della fase di accumulo, una prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia immediata, il cui importo viene determinato mediante la conversione, con le modalità indicate all art. 17, della posizione individuale maturata dall Aderente al termine della fase di accumulo. Nei casi e con i limiti stabiliti dal Decreto, l Aderente può chiedere che la prestazione pensionistica venga erogata anche in forma di capitale. In caso di morte dell Aderente durante la fase di accumulo, ovvero nel corso dell erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall Aderente stesso; il valore di riscatto, determinato con le modalità indicate all art. 14, viene maggiorato, a titolo di prestazione accessoria, di una percentuale che varia in base all età dell Aderente al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella: Età al momento del decesso Percentuale Fino a 55 anni 1,00% Oltre 55 anni 0,20% La posizione individuale dell Aderente si determina, in un qualsiasi momento, come indicato al successivo art. 9. Art. 2 Contributi Le prestazioni del contratto vengono assicurate a fronte del pagamento, da parte dell Aderente, di contributi periodici di ammontare costante. L ammontare annuo del contributo e la periodicità di versamento sono stabiliti liberamente dall Aderente all atto dell adesione, ferma restando la sua facoltà: di modificare, ad ogni scadenza di pagamento pattuita, l importo dei contributi periodici successivi; di sospendere, in ogni momento, il versamento dei contributi periodici mantenendo le prestazioni acquisite con i contributi già versati; di riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei contributi periodici da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento; di effettuare, ad ogni ricorrenza mensile dal contratto, il versamento di contributi aggiuntivi. L Aderente ha inoltre facoltà di modificare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la periodicità di versamento dei contributi. L Aderente, qualora sia un lavoratore dipendente, all atto dell adesione indica inoltre se la contribuzione avviene anche, o in alternativa, mediante il conferimento dei flussi di TFR in maturazione; CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 1 di 24

61 se e in che modo verrà effettuato sul contratto il versamento di contributi, cui l Aderente abbia diritto, da parte del datore di lavoro. Il versamento dei contributi è ammesso fino il termine della fase di accumulo. I mezzi di pagamento consentiti sono quelli indicati nel modulo di adesione. Art. 3 Trasferimento da altre forme previdenziali L Aderente può trasferire alla forma individuale pensionistica di cui al presente contratto la posizione individuale maturata presso altra forma previdenziale prevista dal Decreto. In tal caso, l Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell effettiva acquisizione da parte della Compagnia della posizione individuale di provenienza. Art. 4 Scelte d investimento L Aderente, all atto dell adesione, stabilisce la percentuale di ciascun contributo che verrà versato da destinare alla Gestione Separata CBA APPRODO e a ciascuno dei Fondi Interni disponibili per l investimento. I Fondi Interni attualmente disponibili sono CBA ORIZZONTE 30 e CBA ORIZZONTE 60. La Compagnia si riserva in futuro la possibilità di ampliare la gamma dei Fondi Interni della linea CBA ORIZZONTE disponibili per l investimento, dandone tempestiva comunicazione all Aderente. L Aderente ha facoltà, in ogni momento, di modificare le percentuali di destinazione per i contributi successivi, facendone richiesta alla Compagnia con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla successiva scadenza di pagamento del contributo. Nel rispetto del periodo minimo di un anno dall adesione ovvero dall ultima riallocazione effettuata, l Aderente può chiedere la riallocazione della sua posizione individuale, con le modalità descritte all art. 11. La Gestione Separata CBA APPRODO ed i Fondi Interni CBA ORIZZONTE sono disciplinati dai relativi Regolamenti che costituiscono parte integrante del contratto. Art. 5 Conclusione del contratto ed entrata in vigore delle garanzie Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l Aderente, a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, riceve dalla Compagnia la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l accettazione, da parte della Compagnia, dell adesione e la data in cui la stessa si è realizzata. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il primo contributo, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento del primo contributo sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento. Art. 6 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio L inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell Aderente, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 7 - Spese direttamente a carico dell Aderente Costo copertura accessoria in caso di decesso dell Aderente - Importo netto da investire Dal primo contributo versato, la Compagnia trattiene, a titolo di spese di adesione, l importo fisso di 25. Su ciascun importo versato, a titolo di contributo o di importo trasferito, viene trattenuto il costo della copertura accessoria in caso di decesso dell Aderente pari allo 0,10% dell importo versato al netto delle eventuali spese di adesione. L importo versato, diminuito delle suddette spese e del costo per la copertura accessoria in caso di decesso dell Aderente, costituisce il corrispondente importo netto da investire. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 2 di 24

62 Art. 8 Investimento nei Fondi Interni CBA ORIZZONTE ed attribuzione delle relative quote Capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO I contributi corrisposti, al netto delle spese e del costo della garanzia accessoria indicati al precedente art. 7, saranno investiti nei Fondi Interni CBA ORIZZONTE e/o nella Gestione Separata CBA APPRODO secondo le percentuali di destinazioni indicate dall Aderente ai sensi dell art. 4. La data dell investimento è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data in cui il contributo si è reso disponibile per data valuta alla Compagnia. A fronte della componente del contributo investita nei Fondi Interni CBA ORIZZONTE, sarà attribuito al contratto un numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni prescelti ottenuto dividendo la componente del suddetto contributo netto destinata dall Aderente al Fondo Interno per il valore unitario della relativa quota, di cui all art. 10, riferito alla data dell investimento. Per la componente destinata alla Gestione Separata CBA APPRODO, il capitale investito, a fronte di ciascun contributo versato, è pari al contributo netto destinato dall Aderente alla Gestione stessa. Il tasso di interesse minimo garantito sui capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO a fronte di ciascun contributo versato è quello in vigore a tale data ai sensi della Clausola di Indicizzazione CBA APPRODO. Art. 9 Posizione individuale dell Aderente La posizione individuale dell Aderente si determina, in ogni momento, come somma dei seguenti importi: il controvalore delle quote dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE disponibili sul contratto; il valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO. In relazione agli eventuali contributi versati che non avessero ancora dato luogo a investimento, la posizione individuale dell Aderente viene aumentata del corrispondente importo netto da investire. Il controvalore delle quote si ottiene moltiplicando il numero delle quote disponibili per ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario, di cui all art. 10, alla data di valutazione della posizione. Il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata CBA APPRODO si determina, alla data di valutazione, come indicato nella Clausola di Indicizzazione CBA APPRODO, che costituisce parte integrante del contratto. Art Valore unitario delle quote dei Fondo Interni CBA ORIZZONTE e date di loro valorizzazione Il valore complessivo netto di ogni Fondo Interno CBA ORIZZONTE è suddiviso in quote - tutte di uguale valore - e viene aggiornato a seguito della variazione del loro numero, conseguente ad ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote del Fondo stesso. Il valore unitario delle suddette quote viene determinato alle date di valorizzazione e con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno CBA ORIZZONTE, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa. Al fine di consentire la valorizzazione della posizione individuale alla fine di ciascun mese, la Compagnia determina e pubblica sul proprio sito internet il valore unitario della quota anche con riferimento all ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; tale valore ha finalità meramente informative e non viene utilizzato per la trasformazione in quote dei contributi versati, per le riallocazioni o per la determinazione del controvalore delle quote a seguito di richiesta di liquidazione da parte dell Aderente. Art Riallocazione della posizione individuale Nel rispetto del periodo minimo di un anno dall adesione, ovvero dall ultima riallocazione, l Aderente può modificare le percentuali di allocazione della propria posizione individuale fra la Gestione Separata CBA CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 3 di 24

63 APPRODO ed i diversi Fondi Interni CBA ORIZZONTE, facendone richiesta alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Linea Cba Via Abruzzi, Roma, telefono , fax , LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, con indicazione delle nuove percentuali di allocazione. La data della riallocazione è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta. In caso di riallocazione parziale del capitale investito nella Gestione Separata CBA APPRODO, il disinvestimento, per ciascun livello di tasso di interesse garantito, avviene in proporzione. A seguito della richiesta viene determinato: il controvalore delle quote dei Fondi Interni oggetto di disinvestimento, moltiplicando il numero delle rispettive quote per ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario alla data della riallocazione; il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata CBA APPRODO oggetto di disinvestimento, applicando le modalità indicate al punto 3. della Clausola di Indicizzazione con riferimento alla data della riallocazione. La somma dei suddetti importi da disinvestire, diminuita di 25 a titolo di spese, viene reinvestita, secondo le nuove percentuali di allocazione indicate dall Aderente nei Fondi Interni prescelti, con attribuzione di un nuovo numero di quote determinato, per ogni Fondo, sulla base del valore unitario della relativa quota alla data della riallocazione; e/o nella Gestione Separata. Il tasso di interesse minimo garantito sui capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO a seguito della riallocazione, è quello in vigore a tale data ai sensi della Clausola di Indicizzazione CBA APPRODO. Art Diritto di recesso L Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Linea Cba Via Abruzzi, Roma, telefono , fax , e- mail: LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o del ricevimento della . Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborsa all Aderente i contributi già versati, diminuiti di 25 a fronte delle spese sostenute. Detto importo viene, inoltre, diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote dei Fondi Interni attribuite al contratto tra la data della loro attribuzione e la data di recesso. La data di recesso è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che segue di almeno 3 giorni lavorativi il ricevimento da parte della Società della richiesta di recesso. Art Trasferimento verso altre forme previdenziali Prima dell accesso alla prestazione pensionistica, l Aderente può chiedere alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla Sede della stessa, oppure inviando una a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, il trasferimento dell intera posizione maturata ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto. La richiesta può essere effettuata dopo un periodo minimo di due anni dall adesione. Il suddetto limite non opera in caso di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare alla quale l Aderente acceda in relazione alla sua nuova attività lavorativa. In tal caso, la Compagnia provvede, nei termini stabiliti dal Decreto, a trasferire l intera posizione individuale maturata dall Aderente alla data di trasferimento, diminuita di 25 a titolo di spese. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 4 di 24

64 La data di trasferimento è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta, corredata di tutta la documentazione prevista per la liquidazione. Il trasferimento determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Art 14. Riscatto totale o parziale Prima dell accesso alla prestazione pensionistica, il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, nei soli casi previsti dal Decreto. La richiesta deve essere presentata alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla Sede della stessa oppure inviando una a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Il valore liquidato (al lordo delle imposte e tasse previste dalla normativa in vigore) è pari alla quota richiesta dell intera posizione individuale maturata dall Aderente alla data di riscatto, diminuita di 25 a titolo di spese. Le suddette spese non saranno applicate in caso di riscatto totale a seguito di decesso dell Aderente. La data di riscatto è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta, corredata di tutta la documentazione prevista per la liquidazione. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Il riscatto parziale determina una corrispondente riduzione della posizione individuale maturata dall Aderente con effetto dalle ore 24 della data di riscatto. Art 15. Anticipazioni Prima dell accesso alla prestazione pensionistica, l Aderente può chiedere alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla Sede della stessa, oppure inviando una a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, un anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento. La richiesta può essere effettuata alle condizioni, nelle misure e con i limiti previsti dal Decreto. Il valore liquidato (al lordo delle imposte e tasse previste dalla normativa in vigore) è pari alla quota richiesta dell intera posizione individuale maturata dall Aderente alla data alla data di anticipazione, diminuita di 25 a titolo di spese. La data di anticipazione è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta, corredata di tutta la documentazione prevista per la liquidazione. L anticipazione determina una corrispondente riduzione della posizione individuale maturata dall Aderente con effetto dalle ore 24 della data dell anticipazione. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall Aderente in qualsiasi momento. Art. 16 Accesso alla prestazione pensionistica La prestazione pensionistica viene erogata a seguito di esplicita richiesta dell Aderente da effettuarsi, con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla data di pensionamento, mediante invio per raccomandata A.R. dell apposito modulo di cui all art. 23 oppure inviando una a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Art. 17 Pensione complementare - Conversione in rendita della posizione individuale dell Aderente Alla data di pensionamento, la posizione individuale maturata dall Aderente a quel momento viene convertita in una rendita vitalizia. A seconda dell opzione scelta dall Aderente - da comunicare alla Compagnia in occasione dell invio della richiesta di cui all art la rendita annua viene corrisposta, in via posticipata e nella rateazione pattuita, con una delle seguenti modalità: CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 5 di 24

65 Opzione A: Opzione B: Opzione C: Opzione D: all Aderente, finché è in vita; all Aderente, finché è in vita, ovvero alle persone da lui designate - fino al quinto anniversario della data di pensionamento - se si verifica il decesso dell Aderente prima di tale anniversario; all Aderente, finché è in vita, ovvero alle persone da lui designate - fino al decimo anniversario della data di pensionamento - se si verifica il decesso dell Aderente prima di tale anniversario; all Aderente, finché lo stesso e la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente - nella misura, totale o parziale, prestabilita all assicurato superstite finché è in vita. La conversione in rendita viene effettuata dividendo la posizione individuale maturata alla data di pensionamento per l apposito coefficiente di conversione in rendita relativo all opzione prescelta, quale risulta in vigore a quel momento, individuato in base all età dell Aderente ed alla rateazione prescelta. La posizione individuale maturata alla data di pensionamento viene determinata con le modalità indicate all art. 9 assumendo come data di valutazione il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che precede di almeno 3 giorni lavorativi la data di pensionamento. Nelle tabelle A, B e C allegate sono indicati i coefficienti per le opzione A, B e C in vigore alla conclusione del contratto. A richiesta dell Aderente vengono comunicati anche i corrispondenti coefficienti per l opzione D, appositamente determinati in funzione dell età del secondo Assicurato nonché della misura di reversibilità richiesta. I coefficienti di cui sopra tengono conto delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all 1,25% della rendita stessa. I coefficienti sono calcolati utilizzando le ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Aderenti (base demografica) indicate nelle suddette tabelle e non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico adottato è pari a zero), ferma restando la facoltà di cui all art. 19. Esclusivamente durante la fase di accumulo, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare i suddetti coefficienti di conversione in rendita, utilizzando diverse basi demografiche di calcolo, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi. Nell ipotesi di attuazione di quanto sopra, la Compagnia si impegna a comunicare all Aderente, con almeno 120 giorni di preavviso, le variazioni che intende apportare ed i relativi effetti, allegando le nuove tabelle dei coefficienti. Nel caso di modifiche che abbiano un effetto peggiorativo sulle prestazioni, l Aderente avrà un termine di almeno 90 giorni per chiedere il trasferimento della posizione individuale, che verrà effettuato dalla Compagnia senza l applicazione di alcun onere amministrativo. Art. 18 Rivalutazione della rendita Durante il periodo di erogazione, la rendita si rivaluta annualmente come indicato nella Clausola di rivalutazione della rendita in erogazione, che costituisce parte integrante del presente contratto. La misura annua minima di rivalutazione garantita per il periodo di corresponsione della rendita, viene comunicata all Aderente alla data di accesso alla prestazione pensionistica e non può essere inferiore a quella minima garantita dalla Compagnia, in quel momento, per il periodo di accumulo. Art. 19 Facoltà di conversione in una rendita di maggiore importo iniziale L Aderente può chiedere contestualmente alla scelta della modalità di corresponsione della rendita ai sensi dell art che la misura annua minima di rivalutazione garantibile durante il periodo di erogazione della rendita venga convertita in tasso tecnico di interesse riconosciuto, in via anticipata, in aumento dell importo iniziale della rendita. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 6 di 24

66 In tal caso, in luogo della misura di rivalutazione prevista al punto c.1. della Clausola di rivalutazione della rendita in erogazione, si applica la minor misura prevista al punto c.2. della medesima clausola. Art. 20 Facoltà di riscossione di un capitale L Aderente può chiedere contestualmente alla scelta della modalità di corresponsione della rendita di cui al precedente art che la prestazione pensionistica gli venga erogata, anziché interamente in forma di rendita vitalizia, anche in forma di capitale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal Decreto. Nei casi previsti dal Decreto, la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale. Art. 21 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) E facoltà dell Aderente di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) secondo quanto previsto dal Decreto e riportato all art. 10 del Regolamento. Nel corso dell erogazione della RITA è possibile richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell erogazione delle rate residue. Nel caso in cui non venga utilizzata l intera posizione individuale a titolo di RITA, è possibile richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l anticipazione o la prestazione pensionistica. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l intera posizione individuale. La Compagnia, a seguito dell accertamento dei requisiti e della conseguente accettazione della richiesta, determina: - il numero complessivo delle rate da erogare dalla data di decorrenza (inclusa) fino alla data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia certificata dall INPS (esclusa); - l importo della prima rata di rendita, che è calcolato rapportando il montante al suddetto numero complessivo delle rate da erogare. Ad ogni rata verrà disinvestito un numero di quote pari al numero totale delle quote oggetto dell ammontare della RITA diviso per il numero totale delle rate spettanti. Il controvalore lordo della rata sarà pari al numero delle quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota della valorizzazione di riferimento. La parte di montante oggetto di erogazione della RITA continua ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. In quest ottica consigliamo di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo. Salvo diversa indicazione fornita dall Aderente, il montante destinato all erogazione della suddetta rendita, a decorrere dall accettazione della richiesta, è investito, se non lo è già, nella Gestione separata CBA Approdo, ovvero la linea di investimento più prudente del Fondo. Durante l erogazione della rendita è possibile cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, secondo le modalità previste dal Fondo. Avvertenza: L importo della rata può subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell andamento dei mercati finanziari ed è quindi consigliabile scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo. Art Estratto conto La Compagnia si impegna a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, l estratto conto annuale della posizione individuale dell Aderente. Art. 22- Comunicazioni alla Compagnia L Aderente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto. L Aderente deve comunicare annualmente alla Compagnia l importo dei contributi versati nell anno eventualmente non dedotti. La comunicazione deve essere resa entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento; nel caso di accesso alla prestazione pensionistica prima di tale data, la comunicazione deve essere resa a quel momento e deve avere ad oggetto l importo del premio o dei premi che non sono stati dedotti o di quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 7 di 24

67 Art Pagamenti della Compagnia Tutti i pagamenti dovuti dalla Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Compagnia dell apposito modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla tipologia del pagamento richiesto. Per i pagamenti conseguenti all esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, è inoltre necessario esibire un documento valido comprovante l esistenza in vita dell Aderente. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l ulteriore documentazione necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato dalla Compagnia mediante accredito su conto corrente bancario intestato all avente diritto, che, a tal fine, dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie per l accredito degli importi ed ogni loro eventuale successiva variazione. In casi particolari, resta facoltà della Compagnia provvedere al pagamento tramite i soggetti da essa abilitati o mediante rimessa diretta di vaglia bancario non trasferibile intestato all avente diritto. Art Giurisdizione e foro competente Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione esclusivamente le Corti italiane ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Aderente o Beneficiari). Art Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 8 di 24

68 Clausola di indicizzazione CBA APPRODO 1. Indici di rivalutazione I contributi destinati alla Gestione Separata CBA APPRODO si rivalutano periodicamente in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa, con un rendimento minimo garantito. A tal fine, la Società determina mensilmente l Indice di rivalutazione che esprime il valore rivalutato a tale data di 1 euro di capitale investito nella Gestione Separata ad un tempo base. Il tasso di interesse minimo garantito dalla Compagnia alla stipulazione del contratto è pari allo 0,5% annuo. La Compagnia, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall ISVAP, si riserva la facoltà di modificare il rendimento minimo garantito con riferimento ai nuovi contratti conclusi, ai contributi versati ed alle riallocazioni effettuate successivamente alla modifica, di cui sarà data comunicazione all Aderente con preavviso di almeno 120 giorni. Il rendimento minimo garantito, alla data di modifica, non potrà essere inferiore al tasso massimo garantibile, fissato da ISVAP, diminuito di un punto percentuale. Nel caso di modifiche peggiorative, l Aderente avrà un termine di almeno 90 giorni per chiedere il trasferimento della posizione individuale, che verrà effettuato dalla Compagnia senza l applicazione di alcun onere amministrativo. Tenuto conto che l Indice di rivalutazione, determinato con le modalità di seguito illustrate, è anche funzione del tasso minimo garantito, ad ogni modificazione di tale minimo, verrà calcolato un nuovo Indice di rivalutazione contrassegnato da una specifica denominazione e con tempo base la data di modifica applicabile ai capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO successivamente alla data di modifica stessa. La denominazione CBA APPRODO 0,5% identifica l Indice di rivalutazione con tempo base 08/2015 e tasso minimo garantito 0,5%. Il valore degli indici di rivalutazione applicabili ai capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa. 2. Calcolo degli indici di rivalutazione Ciascun Indice di rivalutazione viene calcolato nell ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire dal tempo base, con le seguenti modalità: per i primi 11 mesi, capitalizzando, per il numero di mesi trascorsi, a capitalizzazione composta, il suo valore iniziale pari a 1 al tasso annuo di interesse sotto definito, in seguito, capitalizzando per un anno, sempre al tasso annuo di interesse sotto definito, il valore dell indice nel corrispondente mese dell anno precedente. In ogni caso, il valore dell Indice di rivalutazione calcolato per un certo mese non può risultare inferiore a quello calcolato per il mese precedente. Il tasso annuo di interesse è pari al maggiore fra: il rendimento della Gestione Separata CBA APPRODO, di cui al punto 4 del relativo Regolamento, realizzato nei dodici mesi che precedono l inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la data di valorizzazione considerata, diminuito di una commissione di gestione pari a 1,20 punti percentuali; il tasso annuo di interesse minimo garantito caratteristico dell Indice di rivalutazione di cui si tratti. 3. Rivalutazione dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO Il valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO si determina, in ogni momento, moltiplicando ciascun capitale investito nella Gestione stessa per il rapporto tra il valore raggiunto a quel momento dall Indice di rivalutazione ad esso applicabile ed il valore dell indice stesso all epoca del suo investimento e sommando i risultati così ottenuti. L Indice di rivalutazione applicabile è quello calcolato in funzione del tasso di interesse minimo garantito su ciascun capitale investito. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 9 di 24

69 4. Capitali di riferimento Al fine di facilitare la conoscenza da parte dell Aderente del valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO in qualsiasi momento, la Compagnia comunica all Aderente, in occasione dell invio delle informative riguardanti il contratto, l importo dei c.d. capitali di riferimento all epoca del versamento (nel seguito indicato in breve come capitali di riferimento ). Il capitale di riferimento corrispondente a ciascun capitale investito nella Gestione Separata è calcolato dividendo l importo del capitale investito stesso per il valore raggiunto, alla data di investimento, dall Indice di rivalutazione ad esso applicabile in funzione del tasso di interesse minimo garantito su di esso garantito. Il valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO di cui al precedente punto 3. può quindi essere determinato, in ogni momento, moltiplicando la somma dei capitali di riferimento corrispondenti a ciascun Indice di rivalutazione applicato sul contratto per il valore raggiunto a quel momento dall indice stesso e sommando i risultati ottenuti. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 10 di 24

70 Regolamento della Gestione Separata CBA APPRODO 1 Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata. Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata A fronte degli impegni assunti dalla Compagnia a seguito della sottoscrizione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione di cui all art. 13, comma 1 lett. B) del decreto 252/2005 (di seguito definiti PIP ), viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome CBA APPRODO (di seguito Gestione Separata ), i cui attivi costituiscono patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale sono destinati, con gli effetti di cui all art del codice civile. CBA APPRODO è gestita con le modalità stabilite dal presente Regolamento, che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Gestione Separata è denominata in euro. Il valore delle attività gestite della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa. 2 Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa. La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro: Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'unione Europea o appartenenti all'ocse, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri; Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'unione Europea o appartenenti all'ocse, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; Quote di OICR; Azioni negoziate in un mercato regolamentato; In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%. L investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 10% del patrimonio della Gestione Separata. L investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 10% del patrimonio della Gestione Separata. L investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di elevata qualità creditizia sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata. L investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di buona qualità creditizia sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata. Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di buona qualità creditizia se hanno ricevuto l assegnazione di un rating almeno pari ad A- da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di elevata qualità creditizia se il rating assegnato è almeno pari a AA-. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 11 di 24

71 In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa. Nell ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da società controparti di HDI Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione. 3 - Spese a carico della Gestione Separata Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse degli aderenti, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa disposizione della Compagnia. 4 - Rendimento della Gestione Separata 4.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al precedente punto 3. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. 4.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione. Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 4.a), rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo. 5 Certificazione della Gestione Separata La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell apposito registro previsto dalla normativa vigente. 6 - Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia. Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti. La Compagnia si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 12 di 24

72 investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 13 di 24

73 Regolamento del Fondo Interno CBA ORIZZONTE 30 Il presente Regolamento è composto dai seguenti articoli - specifici per il Fondo Interno CBA ORIZZONTE 30 - e dall Allegato al Regolamento del Fondo Interno. 1 - Denominazione del Fondo Interno Il Fondo Interno è denominato "CBA ORIZZONTE 30". 2 Scopo del Fondo Interno Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti - a seguito della conclusione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione collegati al Fondo Interno stesso - mediante una gestione professionale degli investimenti. 3 - Profilo di rischio del Fondo Interno Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno è medio. 4 - Obiettivi e limiti di investimento del Fondo Interno Gli investimenti - finalizzati all'incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di medio periodo - sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario, denominate in Euro o, per un peso comunque non superiore al 30%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen. Gli investimenti in strumenti di mercato monetario possono pesare fino al 10%; tali strumenti non includono i depositi bancari in conto corrente. La ripartizione tra le diverse tipologie di investimento, espressa in percentuale del valore complessivo netto del Comparto, è evidenziata nella seguente tabella: Tipologia di investimento Limite minimo Limite massimo AZIONARIO 20% 50% OBBLIGAZIONARIO/LIQUIDITA 50% 80% Fermi restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico in funzione delle aspettative sull andamento dei mercati finanziari. Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i paesi dell'ocse. La valuta di denominazione del Comparto è l'euro. 5 Parametro di riferimento (benchmark) del Fondo Interno Per la politica di investimento del Fondo Interno, la Compagnia si ispira al parametro di riferimento (benchmark) di seguito indicato, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti. Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i criteri di investimento del Fondo Interno ed al quale possono essere commisurati i risultati della gestione dello stesso. Il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi. Il benchmark di riferimento del Fondo Interno è così composto: 70% JP Morgan EMU 1-3 years 1, 20% Eurostoxx 50 Net Return Index 2, 10% Standard & Poor s 500 Net Total Return Index 3 6 Spese a carico del Fondo Interno La commissione di gestione del Fondo Interno è pari all 1,8% su base annua. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all Allegato. 1 JP Morgan EMU 1-3 years è un indice rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'unione Europea. E composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi dagli Stati membri dell'emu, con vita residua compresa tra 12 e 36 mesi. 2 Eurostoxx 50 Net Return Index è un indice, comprensivo di cedole e dividendi, elaborato dalla Stoxx Ltd, rappresentativo dei 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione quotati nei principali mercati regolamentati dei paesi dell'area Euro. 3 Standard & Poor s 500 Net Total Return Index è un indice realizzato da Standard & Poor's comprensivo di cedole e dividendi ed espresso in euro, che segue l andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 14 di 24

74 Regolamento del Fondo Interno CBA ORIZZONTE 60 Il presente Regolamento è composto dai seguenti articoli - specifici per il Fondo Interno CBA ORIZZONTE 60 - e dall Allegato al Regolamento del Fondo Interno. 1 - Denominazione del Fondo Interno Il Fondo Interno è denominato "CBA ORIZZONTE 60". 2 Scopo del Fondo Interno Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti - a seguito della conclusione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione collegati al Fondo Interno stesso - mediante una gestione professionale degli investimenti. 3 - Profilo di rischio del Fondo Interno Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno è medio/alto. 4 - Obiettivi e limiti di investimento del Fondo Interno Gli investimenti - finalizzati all'incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo - sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario, denominate in Euro o, per un peso comunque non superiore al 50%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen. Gli investimenti in strumenti di mercato monetario possono pesare fino al 10%; tali strumenti non includono i depositi bancari in conto corrente. La ripartizione tra le diverse tipologie di investimento, espressa in percentuale del valore complessivo netto del Comparto, è evidenziata nella seguente tabella: Tipologia di investimento Limite minimo Limite massimo AZIONARIO 40% 75% OBBLIGAZIONARIO/LIQUIDITA 25% 60% Fermi restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico in funzione delle aspettative sull andamento dei mercati finanziari. Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i paesi dell'ocse. La valuta di denominazione del Comparto è l'euro. 5 Parametro di riferimento (benchmark) del Fondo Interno Per la politica di investimento del Fondo Interno, la Compagnia si ispira al parametro di riferimento (benchmark) di seguito indicato, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti. Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i criteri di investimento del Fondo Interno ed al quale possono essere commisurati i risultati della gestione dello stesso. Il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi. Il benchmark di riferimento del Fondo Interno è così composto: 40% JP Morgan EMU 1-3 years 1, 35% Eurostoxx 50 Net Return Index 2, 25% Standard & Poor s 500 Net Total Return Index 3 6 Spese a carico del Fondo Interno La commissione di gestione del Fondo Interno è pari al 2% su base annua. Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all Allegato. 1 JP Morgan EMU 1-3 years è un indice rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'unione Europea. E composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi dagli Stati membri dell'emu, con vita residua compresa tra 12 e 36 mesi. 2 Eurostoxx 50 Net Return Index è un indice, comprensivo di cedole e dividendi, elaborato dalla Stoxx Ltd, rappresentativo dei 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione quotati nei principali mercati regolamentati dei paesi dell'area Euro. 3 Standard & Poor s 500 Net Total Return Index è un indice realizzato da Standard & Poor's comprensivo di cedole e dividendi ed espresso in euro che segue l andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 15 di 24

75 Allegato al Regolamento del Fondo Interno a. Istituzione del Fondo Interno A fronte degli impegni assunti dalla Compagnia a seguito della sottoscrizione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione di cui all art. 13, comma 1 lett. B) del decreto 252/2005 (di seguito definiti PIP ), la Compagnia ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie, che costituisce patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato, con gli effetti di cui all art del codice civile. b. Criteri di investimento del Fondo Interno Gli investimenti del Fondo Interno sono rappresentati, fino all 80% del valore del suo patrimonio, da quote o azioni di OICR sia di diritto italiano che di diritto comunitario rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni. In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo Interno, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari quotati su mercati regolamentati e da titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati, di emittenti che, al momento della loro acquisizione, sono classificati di buona qualità creditizia sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, nonché, fino al 10%, da strumenti di mercato monetario (che non includono i depositi bancari in conto corrente). È sempre ammesso l investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di elevata qualità creditizia sulla base del suddetto sistema interno di valutazione. E ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio. Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di buona qualità creditizia se hanno ricevuto l assegnazione di un rating almeno pari ad A- da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di elevata qualità creditizia se il rating assegnato è almeno pari a AA-. Nell ambito della politica di investimento del fondo interno, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da società controparti di HDI Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio Per assicurare la tutela degli Aderenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale. La Compagnia può affidare ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio dalla stessa predefiniti e ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo Interno nei confronti degli Aderenti di PIP collegati al Fondo Interno stesso. c. Spese ed oneri a carico del Fondo Interno Sono a carico del Fondo Interno: - la commissione di gestione, pari alla percentuale annua indicata all art. 6 del Regolamento del Fondo Interno; la suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo Interno ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo; - gli oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento; - il contributo di vigilanza ed i compensi per il ruolo di responsabile di PIP - contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione le spese legali e giudiziarie, eventuali imposte e tasse. Le spese e gli oneri sopra indicati vengono prelevati dal Fondo Interno, nel giorno di effettiva erogazione dei relativi importi (fermo restando quanto precisato per la commissione di gestione), se sono direttamente ed esclusivamente imputabili al Fondo stesso, altrimenti in proporzione al rispettivo patrimonio da tutti i Fondi Interni a cui sono imputabili. Sul patrimonio del Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 16 di 24

76 d. Valore complessivo netto del Fondo Interno Il valore complessivo netto del Fondo Interno è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferite allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. Il valore delle attività viene determinato come segue: - all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR; - all ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, la Compagnia tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo; - al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati; - al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti. Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Fondo Interno sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato. Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Fondo Interno, viene determinato al valore nominale. e. Valore unitario delle quote e date di valorizzazione Il valore complessivo netto del Fondo Interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore. La Compagnia determina il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote ad esso riferibili in ciascuna data di valorizzazione. La data di valorizzazione è il secondo giorno lavorativo di ogni settimana. Se la regolare valorizzazione, come prevista al precedente punto d., è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Compagnia (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Compagnia), la Compagnia sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni. Il valore unitario delle quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Compagnia e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa. In caso di cambiamento del quotidiano, la Compagnia provvede a darne tempestiva comunicazione agli Aderenti. Il valore unitario del Fondo Interno, alla data della sua costituzione, viene convenzionalmente fissato in 10. L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito e, rispettivamente, addebito al Fondo Interno del valore corrispondente. f. Rendiconto annuale della gestione e certificazione Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno. Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e il valore unitario delle quote del Fondo Interno alla fine dell'esercizio. g. Liquidazione del Fondo Interno. Incorporazione o fusione con altri Fondi Interni. Modifiche al Regolamento. La Compagnia può: - liquidare il Fondo Interno, qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o qualora, a seguito di una riduzione delle masse gestite, possa risultarne limitata l efficienza; - coinvolgere il Fondo Interno in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi Interni della Compagnia, aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee, nonché le stesse specificità indicate al precedente punto a., qualora ne ravvisasse l opportunità, in un ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale delle masse gestite, al fine di perseguire l'interesse degli Aderenti e senza alcun onere o spesa per gli Aderenti stessi. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti di PIP la cui posizione individuale sia direttamente collegata al Fondo Interno, fornendo i dettagli dell'operazione stessa. Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Compagnia a fronte di mutati CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 17 di 24

77 criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Aderenti sono comunicate a ciascun Aderente in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale, ferma restando la suddetta comunicazione di preavviso agli Aderenti i cui contratti siano immediatamente interessati dall'operazione stessa. In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo Interno, gli Aderenti di PIP la cui posizione individuale sia direttamente collegata al Fondo stesso hanno la facoltà di chiedere alla Compagnia, mediante raccomandata A.R., oppure inviando una a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il trasferimento oppure la riallocazione, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste per le ordinarie richieste di trasferimento e riallocazione. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 18 di 24

78 Tabella A Tavola demografica: A62I(F=60%;M=40%) Tasso tecnico: 0,00% Coefficienti per la conversione della posizione individuale in una RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE - OPZIONE A Rateazione della rendita Età assicurativa (*) annuali semestrali trimestrali mensili 50 40, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (*) L'età assicurativa è pari all'età raggiunta dall'aderente al pensionamento: - aumentata di 7 anni per i nati prima del aumentata di 6 anni per i nati tra il 1908 ed il aumentata di 5 anni per i nati tra il 1918 ed il aumentata di 4 anni per i nati tra il 1923 ed il aumentata di 3 anni per i nati tra il 1928 ed il aumentata di 2 anni per i nati tra il 1940 ed il aumentata di 1 anno per i nati tra il 1949 ed il senza alcuna correzione per i nati tra il 1958 ed il diminuita di 1 anno per i nati tra il 1967 ed il diminuita di 2 anni per i nati tra il 1978 ed il diminuita di 3 anni per i nati tra il 1989 ed il diminuita di 4 anni per i nati tra il 2001 ed il diminuita di 5 anni per i nati tra il 2014 ed il diminuita di 6 anni per i nati dal 2021 in poi L'età raggiunta dall'aderente al pensionamento si calcola in anni interi, approssimandola all'età intera più prossima. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 19 di 24

79 Tabella B Tavola demografica: A62I(F=60%;M=40%) Tasso tecnico: 0,00% Coefficienti per la conversione della posizione individuale in una RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 5 ANNI (OPZIONE B) Rateazione della rendita Età assicurativa (*) annuali semestrali trimestrali mensili 50 40, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (*) L'età assicurativa è pari all'età raggiunta dall'aderente al pensionamento: - aumentata di 7 anni per i nati prima del aumentata di 6 anni per i nati tra il 1908 ed il aumentata di 5 anni per i nati tra il 1918 ed il aumentata di 4 anni per i nati tra il 1923 ed il aumentata di 3 anni per i nati tra il 1928 ed il aumentata di 2 anni per i nati tra il 1940 ed il aumentata di 1 anno per i nati tra il 1949 ed il senza alcuna correzione per i nati tra il 1958 ed il diminuita di 1 anno per i nati tra il 1967 ed il diminuita di 2 anni per i nati tra il 1978 ed il diminuita di 3 anni per i nati tra il 1989 ed il diminuita di 4 anni per i nati tra il 2001 ed il diminuita di 5 anni per i nati tra il 2014 ed il diminuita di 6 anni per i nati dal 2021 in poi L'età raggiunta dall'aderente al pensionamento si calcola in anni interi, approssimandola all'età intera più prossima. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 20 di 24

80 Tabella C Tavola demografica: A62I(F=60%;M=40%) Tasso tecnico: 0,00% Coefficienti per la conversione della posizione individuale in una RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 10 ANNI (OPZIONE C) Rateazione della rendita Età assicurativa (*) annuali semestrali trimestrali mensili 50 40, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (*) L'età assicurativa è pari all'età raggiunta dall'aderente al pensionamento: - aumentata di 7 anni per i nati prima del aumentata di 6 anni per i nati tra il 1908 ed il aumentata di 5 anni per i nati tra il 1918 ed il aumentata di 4 anni per i nati tra il 1923 ed il aumentata di 3 anni per i nati tra il 1928 ed il aumentata di 2 anni per i nati tra il 1940 ed il aumentata di 1 anno per i nati tra il 1949 ed il senza alcuna correzione per i nati tra il 1958 ed il diminuita di 1 anno per i nati tra il 1967 ed il diminuita di 2 anni per i nati tra il 1978 ed il diminuita di 3 anni per i nati tra il 1989 ed il diminuita di 4 anni per i nati tra il 2001 ed il diminuita di 5 anni per i nati tra il 2014 ed il diminuita di 6 anni per i nati dal 2021 in poi L'età raggiunta dall'aderente al pensionamento si calcola in anni interi, approssimandola all'età intera più prossima. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 21 di 24

81 Clausola di rivalutazione della rendita in erogazione Durante il periodo di sua erogazione, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della rendita alle condizioni di seguito indicate. A) Gestione Separata Durante la fase di erogazione della rendita, il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata ALFIERE, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto. B) Rendimento attribuito La Società determina, ad ogni anniversario della data di pensionamento, il rendimento annuo da attribuire al contratto, che è pari al rendimento annuo dalla Gestione Separata ALFIERE, calcolato con le modalità indicate all articolo 3 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata, diminuito di una commissione annua di gestione pari ad un punto percentuale. C) Misura della rivalutazione C.1. La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione comunicata all Aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, ai sensi dell art. 18. C.2. Qualora sia stata esercitata dall Aderente l opzione di cui all art. 19, in luogo di quanto previsto al paragrafo precedente, la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico di interesse già precontato nel calcolo dell importo iniziale della rendita, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico. D) Rivalutazione della rendita Ad ogni anniversario della data di pensionamento, la rendita da corrispondere nell anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto C). CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 22 di 24

82 Regolamento della Gestione Separata ALFIERE Articolo 1 Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata. Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito Gestione Separata ). Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Gestione Separata è denominata in euro. Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa. Articolo 2 Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa. La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro: Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'unione Europea o appartenenti all'ocse, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri; Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'unione Europea o appartenenti all'ocse, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; Quote di OICR Azioni negoziate in un mercato regolamentato; In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%. L investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata. L investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata. L investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di elevata qualità creditizia sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata. L investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di buona qualità creditizia sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata. Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di buona qualità creditizia se hanno ricevuto l assegnazione di un rating almeno pari ad A- da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di elevata qualità creditizia se il rating assegnato è almeno pari a AA-. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 23 di 24

83 l utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa. Nell ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di HDI Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione. Articolo 3 - Rendimento della Gestione Separata 3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. 3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione. Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo. Articolo 4 - Spese a carico della Gestione Separata Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Articolo 5 Certificazione della Gestione Separata La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell apposito registro previsto dalla normativa vigente. Articolo 6 - Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia. Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti. La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa. CBA PREVIDENZA Condizioni generali di contratto pag 24 di 24

84 CODICE AGENZIA AGENZIA CODICE PRODUTTORE PRODUTTORE CBA PREVIDENZA - MODULO DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE PER Anticipazione / Riscatto totale / Riscatto parziale (Sezione I) Maturazione dei requisiti per l accesso alla prestazione pensionistica (Sezione II) Trasferimento ad altra forma pensionistica (Sezione III) Decesso dell Aderente presentata dal Sig./ dalla Sig.ra Aderente o Beneficiario della polizza N. Codice Fiscale nato/a a Prov. il / / residente in via C.A.P. Città Prov. I) ANTICIPAZIONE / RISCATTO TOTALE / RISCATTO PARZIALE Riscatto totale Riscatto parziale di Anticipazione di II) MATURAZIONE DEI REQUISITI PER L ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA Data di pensionamento: 01 / / 15 / / Percentuale del capitale da erogare in unica soluzione % Modalità di erogazione e tipologia della rendita, al netto della eventuale quota da erogare in forma di capitale: annuale semestrale trimestrale mensile OPZIONE A: Rendita vitalizia OPZIONE B: Rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia OPZIONE C: Rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia OPZIONE D: Rendita reversibile per una quota del % su un secondo assicurato Beneficiari caso morte (per OPZIONE B/C): Secondo Assicurato (per OPZIONE D) Cognome Nome Sesso: Nato/a a Prov. il / / residente in via C.A.P. Città Prov. Codice Fiscale chiede di esercitare la facoltà di conversione in una rendita di maggior importo iniziale di cui all art. 19 delle Condizioni generali di contratto III) TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA denominata e istituita da Il Sottoscritto prende atto che, in relazione ai documenti allegati ed indicati nella pagina che segue, la Società ha comunque diritto in considerazione di particolari esigenze istruttorie a richiedere ulteriore documentazione necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto. Luogo e data Il Richiedente L Incaricato DENUNCIA DEI PREMI NON DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI Il sottoscritto dichiara di non aver dedotto o che non dedurrà in sede di dichiarazione i seguenti contributi versati Anno Codice Fiscale del Dichiarante Anno Firma del Dichiarante CBA PREVIDENZA Modulo richiesta liquidazione pag 1 di 3

85 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA In ogni caso di liquidazione totale del contratto che ne comporti la risoluzione o originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi Anticipazione: Spese sanitarie o attestazione delle competenti strutture sanitarie pubbliche sulla necessità della terapia o dell intervento (anche nel caso in cui la l intervento sia sostenuto privatamente) o fatture attestanti le spese sostenute o preventivo di spesa rilasciato dalla struttura prescelta per la terapia/intervento (vistato dalla ASL) o certificato di stato di famiglia che attesti il rapporto di parentela (nel caso in cui le spese si riferiscano al coniuge o ai figli) Acquisto prima casa per sé o per i figli o copia dell atto notarile o dell atto preliminare di compromesso (in caso di acquisto da terzi), copia della certificazione idonea ad attestare il possesso della quota (in caso di acquisto in cooperativa), copia della concessione edilizia e del titolo di proprietà del terreno (in caso di costruzione in proprio) o dichiarazione attestante la destinazione a prima casa dell abitazione o certificato di stato di famiglia che attesti il rapporto di parentela (nel caso in cui l acquisto si riferisca a figli) Nell eventualità in cui sia stato consegnato l atto preliminare di compromesso, entro 6 mesi dall anticipazione dovrà essere presentato l atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione Realizzazione di interventi di recupero del patrimonio o dichiarazione che attesti la proprietà dell immobile a titolo di prima casa di abitazione o comunicazione concernente la data di inizio i lavori e contenente i dati catastali dell immobile (in mancanza dei dati catastali è sufficiente la fotocopia della domanda di accatastamento) o le abilitazioni amministrative richieste in base alla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. In caso di manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, e' sufficiente inoltrare la delibera assembleare o la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, e' necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese Ulteriori esigenze dell Aderente o nessuna documentazione Riscatto per invalidità permanente o attestazione invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo rilasciata da strutture sanitarie pubbliche Riscatto (totale o parziale) per cessazione dell attività lavorativa Lavoratore dipendente: o Copia della lettera del datore di lavoro di risoluzione del rapporto di lavoro; Lavoratore autonomo o libero professionista: o documentazione attestante la cessazione dell attività lavorativa (es. copia della ricevuta della chiusura della partita IVA, cancellazione dall albo professionale, certificato di chiusura fornito dalla Camera di Commercio) Socio lavoratore di cooperativa: o Dichiarazione attestante l uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (es. copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa) o, in alternativa, o Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l impiego; o, in alternativa o atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l'avvenuta cessazione dell attività lavorativa; in ogni caso: autocertificazione dell'aderente di non svolgimento di alcuna attività lavorativa all epoca della richiesta. Riscatto per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria o Copia della comunicazione del datore di lavoro al lavoratore di ricorso a procedure di mobilità/cassa integrazione Riscatto per decesso dell Aderente o Certificato di morte dell Aderente in carta semplice; o Copia di un documento d identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto; CBA PREVIDENZA Modulo richiesta liquidazione pag 2 di 3

86 o Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti se l Aderente abbia lasciato o meno disposizioni testamentarie valide e non impugnate, tendenti a variare la clausola beneficiaria della polizza (in tal caso dovrà essere rimessa copia autentica dell'atto testamentario); o Nel caso di Beneficiari gli eredi legittimi: Stato di famiglia dell Aderente con i dati anagrafici e domiciliari di ogni componente. o Nel caso di Beneficiari minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà o il tutore dei beneficiari minori a riscuotere per loro conto l'importo spettante. Maturazione dei requisiti per l accesso alle prestazione pensionistica Titolari di reddito da lavoro o di impresa o Copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall Ente di Previdenza Obbligatoria Non titolari di reddito da lavoro o di impresa o Autocertificazione attestante il raggiungimento dei requisiti di legge o Eventuale documentazione attestante l iscrizione ad una forma di previdenza complementare alla data del 28/04/1993 (vecchio iscritto) CBA PREVIDENZA Modulo richiesta liquidazione pag 3 di 3

87 CBA PREVIDENZA - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Regime fiscale dei contributi Documento sul regime fiscale (in vigore dal 30/03/2018) I contributi versati dall aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1 gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57. Se l aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite annuo di 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l importo da esse non dedotto. L aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all atto dell erogazione della prestazione finale. Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF. Le somme versate dall aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d imposta pari all imposta pagata all atto della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato (non dedotto). Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile ( ,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57, pari alla differenza positiva fra ,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 annui. Regime fiscale dei risultati maturati nella fase di accumulo Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, il risultato netto maturato in ciascun anno solare è tassato nella misura del 20%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato o equiparati, che restano assoggettati a tassazione con un aliquota del 12,5%. Il risultato netto, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti effettuati nell anno e degli eventuali importi trasferiti da altre forme pensionistiche complementari e incrementato delle eventuali anticipazioni richieste nell anno, il valore attuale della rendita all inizio dell anno. L imposta può essere ridotta per effetto del riconoscimento di un credito d imposta pari al 9% del risultato netto maturato, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato sia investito in attività di Documento sul regime fiscale pag 1 di 4 Mod. Ref 21PR-0318

88 carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze; il credito d imposta effettivamente erogabile è però condizionato dalle risorse pubbliche tempo per tempo stanziate a coperture di questo onere. L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza. Regime fiscale delle prestazioni Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all imposta sostitutiva, in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma di previdenza, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, a prescindere dall effettivo versamento dei contributi. Rilevano, pertanto, tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. A tal fine, rilevano anche gli anni di iscrizione antecedenti al 1 gennaio 2007 fino ad un massimo di 15. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita corrisposta costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che, a decorrere dal 1 luglio 2014 è fissata nella misura del 26% (anziché 20% in essere fino al 30 giugno 2014), limitatamente alla plusvalenza realizzata (differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita) diminuita del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell articolo 168-bis del DPR 917/1986. La quota della prestazione eventualmente già maturata dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall assoggettamento ad IRPEF dell ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. La quota della prestazione in capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 sconta la tassazione IRPEF con modalità diverse in funzione delle varie tipologie di iscritti. In particolare, per i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 28 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (c.d. vecchi iscritti ) la prestazione imponibile è tassata con l aliquota calcolata dal datore di lavoro per la tassazione del TFR. Per gli altri lavoratori dipendenti è applicata la tassazione separata, analogamente a quanto descritto per il periodo fino al 31 dicembre Le prestazioni imponibili dei lavoratori autonomi sono anch esse soggette a tassazione separata ma scontano una ritenuta a titolo di acconto del 20%. La prestazione imponibile maturata fino al 31 dicembre 2000 ed erogata in rendita è soggetta alla tassazione progressiva limitatamente all 87,5% di ciascuna rata. Per quanto riguarda vecchi iscritti essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1 gennaio 2007 o mantenere la distinzione tra maturato prima e dopo l entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e al secondo il nuovo regime. Le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335. In quest ultimo caso la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale. Documento sul regime fiscale pag 2 di 4 Mod. Ref 21PR-0318

89 Somme corrisposte in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) La parte imponibile delle somme corrisposte in forma di rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d imposta con l'aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della suddetta tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio Anticipazioni, riscatti e trasferimenti Le anticipazioni e i riscatti, per la parte maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007, sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. Tuttavia, vi sono alcune importanti eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull ammontare imponibile, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione: - anticipazioni richieste dall aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli, - riscatti parziali determinati dalla cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione, - riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per oltre 4 anni, - riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell aderente. Le anticipazioni, per la parte di prestazione imponibile maturata fino al 31 dicembre 2006, sono assoggettate ad IRPEF secondo il regime della tassazione separata. Le somme erogate agli eredi in caso di morte dell Aderente sono escluse dall applicazione dell imposta di successione (ripristinata con effetto dell art. 6 del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall art. 1, commi 77,78, 79 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Le ritenute a titolo di imposta nella misura del 23% o del 15% si applicano sulle somme erogate a titolo di riscatto o anticipazione al netto della componente finanziaria che ha già scontato l imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari. Viene prelevata la sola imposta sostitutiva sui rendimenti eventualmente maturati dall ultima tassazione. Prosecuzione volontaria I rendimenti riconosciuti all Aderente per l eventuale periodo di prosecuzione volontaria alla forma pensionistica, oltre al raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, sono considerati come parte integrante della prestazione previdenziale e, dunque, fruiscono della tassazione agevolata. Disciplina transitoria Ai sensi dell Art. 48, comma 13-bis, del decreto legge n. 189/2016, in ragione degli eventi sismici che hanno colpito gli aderenti ai fondi pensione residenti nei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (i comuni sono richiamati dall Art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Legge Documento sul regime fiscale pag 3 di 4 Mod. Ref 21PR-0318

90 189/ ) è riconosciuta la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per cause diverse, prescindendo dal decorso del requisito di legge degli 8 anni di iscrizione. Gli aderenti interessati possono accedere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016, alle anticipazioni di cui all Art. 11, comma 7, lett. b) e c) secondo le seguenti modalità: - ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica; - restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal D. Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale; - alle anticipazioni in oggetto si applica la medesima tassazione delle spese sanitarie. 1 Allegato 1 al D.L. 189/ Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1) REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG). Allegato 2 al D.L. 189/2016- Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1) REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG). Allegato 2-bis al D.L. 189/ Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1) REGIONE ABRUZZO: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE). Altri comuni interessati dall Art. 1, comma 1, secondo periodo del D.L. 189/2016 Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Altri comuni richiamati dall Art. 1, comma 2 del D.L. 189/2016 Altri comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo diversi da quelli riportati negli allegati al D.L. 189/2016. Documento sul regime fiscale pag 4 di 4 Mod. Ref 21PR-0318

91 CBA PREVIDENZA - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle anticipazioni (in vigore dal 29/06/2017) Condizioni per ottenere l anticipazione Le anticipazioni sulla posizione individuale possono essere richieste dall Aderente esclusivamente nei seguenti casi: a) in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l Aderente, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche 1 ; b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari e per un importo non superiore al 75%: - per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli 2 ; - per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n ; c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari e per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli Aderenti, senza necessità di presentare alcuna documentazione giustificativa. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l Aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Importo dell anticipazione L importo dell anticipazione, nel rispetto delle percentuali sopraindicate, è calcolato sull ammontare della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, risultante alla data di erogazione. L ammontare delle somme corrisposte a titolo di Anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati. L anticipazione può essere richiesta dall Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. L ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali. 1 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per spese accessorie connesse alla terapia o all intervento, comprese le spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell Anticipazione, purché debitamente documentate. L attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche, non preclude all Aderente la possibilità di scegliere la struttura sanitaria anche privata italiana od estera presso la quale effettuare la terapia o l intervento. L Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall effettuazione della spesa, ovvero, per la quota eccedente i rimborsi percepiti da parte di forme assicurative pubbliche o private, allegando la relativa documentazione. 2 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all acquisto purché debitamente documentate. Si considera prima casa di abitazione l immobile presso cui l iscritto o i figli stabiliscono la propria residenza intesa come dimora abituale ovvero centro di interessi delle attività. Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa e costruzione in proprio. L Anticipazione può essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell acquisto o dall assegnazione relativamente agli acquisti in cooperativa. 3 L anticipazione è concessa per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui all art. 3,comma 1, lett. a), b), c), d) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380/2001 e successive modifiche. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell aderente o dei figli. Si considera prima casa di abitazione l immobile presso cui l iscritto o i figli stabiliscono la propria residenza intesa come dimora abituale ovvero centro di interessi delle attività. Documento sulle Anticipazioni pag 1 di 2 Mod. Ant 21PR-0617

92 Modalità di richiesta delle anticipazioni L anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall Aderente. Per maggiore semplicità, l Aderente può utilizzare l apposito modulo, allegato alle Condizioni generali di contratto (mod. Liq 21PR-0107) e disponibile presso l intermediario, ed inviarlo, unitamente alla documentazione indicata nel modulo stesso, a: HDI Assicurazioni S.p.A. Via Abruzzi, Roma. Disciplina transitoria Ai sensi dell Art. 48, comma 13-bis, del decreto legge n. 189/2016, in ragione degli eventi sismici che hanno colpito gli aderenti ai fondi pensione residenti nei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (i comuni sono richiamati dall Art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Legge 189/ ) è riconosciuta la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per cause diverse, prescindendo dal decorso del requisito di legge degli 8 anni di iscrizione. Gli aderenti interessati possono accedere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016, alle anticipazioni di cui all Art. 11, comma 7, lett. b) e c) secondo le seguenti modalità: - ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica; - restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal D. Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale; - alle anticipazioni in oggetto si applica la medesima tassazione delle spese sanitarie. 4 Allegato 1 al D.L. 189/ Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1) REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG). Allegato 2 al D.L. 189/2016- Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1) REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG). Allegato 2-bis al D.L. 189/ Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1) REGIONE ABRUZZO: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE). Altri comuni interessati dall Art. 1, comma 1, secondo periodo del D.L. 189/2016 Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Altri comuni richiamati dall Art. 1, comma 2 del D.L. 189/2016 Altri comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo diversi da quelli riportati negli allegati al D.L. 189/2016. Documento sulle Anticipazioni pag 2 di 2 Mod. Ant 21PR-0617

93 CBA PREVIDENZA - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle rendite (in vigore dal 29/06/2017) A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. L Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta all Aderente, finché è in vita, ovvero alle persone da lui designate - fino al quinto anniversario della data di pensionamento - se si verifica il decesso dell Aderente prima di tale anniversario; rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta all Aderente, finché è in vita, ovvero alle persone da lui designate - fino al decimo anniversario della data di pensionamento - se si verifica il decesso dell Aderente prima di tale anniversario; rendita vitalizia reversibile: la rendita viene corrisposta all Aderente, finché lo stesso e la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente - nella misura, totale o parziale, prestabilita all assicurato superstite finché è in vita. Determinazione dell ammontare della rendita L importo della rendita vitalizia si ottiene dividendo la posizione individuale maturata alla data di pensionamento, diminuita della parte di prestazione eventualmente da erogare sotto forma di capitale, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di accesso alla prestazione, relativo al tipo di rendita ed alla rateazione prescelte. I coefficienti di conversione attualmente in vigore sono riportati nelle Tabelle A, B e C all interno delle condizioni generali di contratto. A richiesta dell Aderente vengono comunicati anche i coefficienti per la conversione in una rendita vitalizia reversibile, appositamente determinati in funzione dell età del secondo Assicurato nonché della misura di reversibilità richiesta. I coefficienti di conversione del capitale in rendita determinano l importo della rendita annua assicurata iniziale. Erogazione della rendita La rendita è erogata in via posticipata, secondo la rateazione prescelta dall Aderente (mensile, trimestrale, semestrale, annuale). Il pagamento della rendita viene effettuato dalla Compagnia mediante accredito su conto corrente bancario intestato all avente diritto, alla scadenza delle rate convenute. Rivalutazione della rendita Durante il periodo di erogazione, la rendita si rivaluta annualmente come di seguito indicato. La misura annua minima di rivalutazione garantita per il periodo di corresponsione della rendita, viene comunicata all Aderente alla data di accesso alla prestazione pensionistica e non può essere inferiore a quella minima garantita dalla Compagnia, in quel momento, per il periodo di accumulo. A. Gestione Separata Durante la fase di erogazione della rendita, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata sulla base del rendimento di una specifica gestione patrimoniale, denominata ALFIERE, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento riportato nelle condizioni generali di contratto. Documento sulle rendite pag 1 di 2 Mod. Rend 21PR-0617

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