REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE INTERVENTI DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO

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1 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE INTERVENTI DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELL ATTIVITÀ EDILIZIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 Si assegna il numero 50 della serie delle leggi regionali dell anno 2018

2 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

3 Art. 1 (Modifiche agli articoli 4, 6 e 9 ter l.r. 21/2010) 1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 sono soppresse le parole: ", subordinato, in ogni caso al rilascio del permesso di costruire"; b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010, sono soppresse le parole: ", ed è subordinato, in ogni caso, al rilascio del permesso di costruire". 2. All'articolo 6 della l.r. 21/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell'articolo 6 della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: "(Ulteriori interventi, condizioni generali, ammissibilità degli interventi e modalità di applicazione)"; b) al comma 1 dell'articolo 6, le parole "e 5 possono essere realizzati su immobili, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria)" sono sostituite dalle parole: ", 5, nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti, per come definiti tali dal Capitolo 8 delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), alla data del 31 dicembre 2018"; c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 6 è così sostituita: "d)per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, sono fatti salvi il rispetto delle dotazioni minime degli spazi da destinare a parcheggi, in conformità alle prescrizioni della legge 17 agosto 1942, n s.m.i. ed in conformità alla legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)"; d) al comma 9 dell'articolo 6, la parola: "2018" è sostituita dalla parola: "2020"; e) al comma 10 dell'articolo 6 le parole: ", fatta eccezione degli interventi di ampliamento su edifici plurifamiliari e condomini," sono soppresse; f) al comma 12 dell'articolo 6, le parole: "a partire dal 1 gennaio 2017 ed entro il termine del 31 dicembre 2018" sono sostituite con le parole: "fino al 31 dicembre 2020". 3. Al comma 1, dell'articolo 9 ter della l.r. 21/2010 le parole: "purché non abbiano avviato l'intervento, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando un nuovo progetto." sono sostituire dalle seguenti: "purché non sia stata inoltrata comunicazione di ultimazione dei lavori, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando istanza di variante al progetto ai sensi del d.p.r. 380/2001.". Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

4 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 28/12/2018 RUSSO

5 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 9 (INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELL ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA TRASPARENZA) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 Si assegna il numero 51 della serie delle leggi regionali dell anno 2018

6 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

7 Art. 1 (Modifiche all articolo 4 della l.r. 9/2018) 1. All inizio dell alinea del comma 1 dell articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ndrangheta e per la promozione della legalità, dell economia responsabile e della trasparenza), l inciso:, sentita la Consulta regionale per la legalità di cui all articolo 2, è soppresso. Art. 2 (Modifiche all articolo 8 della l.r. 9/2018) 1. Alla lettera d) del comma 2 dell articolo 8 della l.r. 9/2018, le parole: Giunta regionale sono sostituite dalla seguente: Regione. Art. 3 (Modifiche all articolo 10 della l.r. 9/2018) 1. Nella rubrica dell'articolo 10 della l.r.9/2018, il periodo: "Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa." è sostituito dal seguente: "Protocollo d'intesa con ANAC, Ministero dell'interno e enti locali per prevenire infiltrazioni mafiose negli enti locali.". 2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/2018 è sostituito dal seguente: "2. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di un protocollo d'intesa con l'anac, il Ministero dell'interno e gli enti locali per favorire attività di prevenzione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate e mirate azioni di sostegno.". Art. 4 (Modifiche all articolo 15 della l.r. 9/2018) 1. L articolo 15 della l.r. 9/2018 è così modificato: a) nell alinea del comma 1, le parole: la Giunta regionale sono sostituite dalle seguenti: il dipartimento regionale competente e le parole: prevedendo un massimale sono sostituite dalle seguenti: fino a un massimo ; b) nel comma 3, le parole: la Giunta regionale è autorizzata sono sostituite dalle seguenti: il dipartimento regionale competente è autorizzato, e l inciso:, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, è soppresso. Art. 5 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2018) 1. All'articolo 16 della l.r. 9/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, la parola: "non", ricorrente nelle espressioni "non inferiore a trecento metri " e "non inferiore a cinquecento metri", è soppressa; b) i commi 6 e 7 sono abrogati; c) al comma 8, le parole "commi 2, 3, 4, 6 e 7," sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 4,"; d) al comma 13, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro". Art. 6 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 9/2018) 1. All'articolo 21 della l.r. 9/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 1, il periodo: "e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati" è soppresso; b) la lettera c) del comma 2 è abrogata.

8 1. L'articolo 22 della l.r. 9/2018 è abrogato. Art. 7 (Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 9/2018) Art. 8 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 9/2018) 1. L'articolo 23 della l.r. 9/2018 è così modificato: a) al comma 2, l'ultimo capoverso è soppresso; b) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati. Art. 9 (Modifiche all'articolo 41 della l.r. 9/2018) 1. All'articolo 41 della 1.r. 9/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'inizio dei commi 1 e 3, le parole: "sessanta giorni dalla data delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla proclamazione"; b) alla fine del comma 6, la parola: "sessanta giorni" è sostituita dalla seguente: "tre mesi". Art. 10 (Modifiche all'articolo 42 della l.r. 9/2018) 1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 9/2018, le parole: "sessanta giorni dall'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla proclamazione". Art. 11 (Modifiche all'articolo 43 della l.r. 9/2018) 1. Il comma 3 dell articolo 43 della l.r. 9/2018 è abrogato. Art. 12 (Modifiche all'articolo 44 della l.r. 9/2018) 1. L'articolo 44 della l.r. 9/2018 è così modificato: a) al comma 1, le parole iniziali: Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni sono sostituite dalle seguenti: Entro tre mesi dalla proclamazione, e dopo le parole: propria appartenenza sono aggiunte le seguenti: o non appartenenza ; b) al comma 2, le parole: "sessanta giorni dall'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla proclamazione"; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3 bis. Resta salva l applicazione dell articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).. Art. 13 (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 9/2018) 1. L'articolo 46 della l.r. 9/2018 è così modificato: a) al comma 1: 1) all'inizio dell'alinea, le parole: "Entro tre mesi dall'elezione" sono soppresse; 2) alla lettera c), le parole: ", gettoni di presenza" sono soppresse; 3) alla lettera 1), le parole: "e gli allegati" sono soppresse; 4) la lettera m) è abrogata; b) al comma 2, le parole: "l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della spesa e" sono soppresse; c) al comma 4, le parole: "alla lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h) e i)";

9 alla". d) alla fine del comma 5, le parole: "ed al momento della" sono sostituite dalle seguenti: "e fino Art. 14 (Modifiche all'articolo 47 della l.r. 9/2018) 1. All'inizio dell'alinea del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 9/2018, le parole: "dall'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla proclamazione". Art. 15 (Modifiche all'articolo 48 della l.r. 9/2018) 1. L'articolo 48 della l.r. 9/2018, è così modificato: a) all'inizio del comma 2, le parole: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2," sono soppresse; b) alla fine del comma 3, le parole: "e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44" sono soppresse. Art. 16 (Modifiche all'articolo 49 della l.r. 9/2018) 1. L'articolo 49 della l.r. 9/2018 è così modificato: a) all'inizio del comma 1, le parole: "Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi," sono sostituite dalle seguenti: "Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica"; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati per tre anni successivi alla cessazione dall'incarico nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 41, comma 3; decorsi detti termini, sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato.". Art. 17 (Modifiche all'articolo 50 della l.r. 9/2018) 1. L'articolo 50 della l.r. 9/2018 è così modificato: a) al comma 3, le parole: "articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47"; b) all'inizio del comma 4, le parole: "e contestata" sono soppresse; c) al comma 5, le parole "è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "è contestata e applicata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti"; d) al comma 6 le parole: "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5". Art. 18 (Abrogazione dell'articolo 51 e sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo IV della l.r. 9/2018) 1. L'articolo 51 della l.r. 9/2018 è abrogato. 2. La rubrica del Capo III del Titolo IV della l.r. 9/2018 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive". Art. 19 (Modifiche all'articolo 52 della l.r. 9/2018) 1. L'articolo 52 della l.r. 9/2018 è così modificato:

10 a) alla fine dell'alinea del comma 1, le parole: "i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "i seguenti soggetti"; b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente: "d) altri titolari di cariche istituzionali di garanzia.". Art. 20 (Modifiche all'articolo 53 della l.r. 9/2018) 1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 9/2018, dopo le parole: "lettere a) e b)," sono inserite le seguenti: "all'articolo 44". e"; Art. 21 (Modifiche al Titolo V della l.r. 9/2018) 1. Il Titolo V della l.r. 9/2018 è così modificato: a) nella rubrica del Titolo V, dopo la parola "Disposizioni" sono inserite le seguenti: "transitorie b) dopo la rubrica del Titolo V, è inserito il seguente articolo: "Art. 53 bis (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni di cui al Titolo IV si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella in corso. 2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano nel rispetto della normativa in materia di privacy.". Art. 22 (Modifiche all articolo 59 della l.r. 9/2018) 1. Dopo il comma 3 dell articolo 59 della l.r. 9/2018, è aggiunto il seguente: 3 bis. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il pieno impiego delle risorse e il rispetto dei vincoli di bilancio, si prescinde dall approvazione del PSLA di cui all articolo 4.. Art. 23 (Norma finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 24 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

11 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 28/12/2018 RUSSO

12 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2001, N. 5 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 Si assegna il numero 52 della serie delle leggi regionali dell anno 2018

13 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

14 Art. 1 (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2001) 1. All'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'azienda fornisce il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane.» Art. 2 (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 5/2001) 1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 5/2001, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell alinea, dopo la parola AZIENDA sono inserite le seguenti: al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 20, ; b) alla lettera a), dopo la parola «determinata» sono inserite le seguenti:, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ; c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: d bis) trasferimento delle risorse destinate, dal bilancio regionale e dalle leggi finanziarie, alle finalità di cui alla legge regionale 14 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilenvanza sociale dell endometriosi e istituzionale del Registro regionale). Art. 3 (Norma Finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in ,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 15, programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive all'annualità 2021, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione. Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

15 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 28/12/2018 RUSSO

16 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE INTERVENTI SULLE LEGGI REGIONALI 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018 Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 Si assegna il numero 53 della serie delle leggi regionali dell anno 2018

17 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

18 Art. 1 (Modifiche all articolo 5 della l.r. 24/2013) 1. Nel comma 5 bis dell articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), inserito dall articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10, le parole: e dei vincoli connessi, che si intendono rinnovati sono soppresse. Art. 2 (Modifiche alla l.r. 37/2015) 1.La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), come modificata dalla legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, è così modificata: a) all inizio del comma 2 dell articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 2bis, ogni modifica strutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica"; b) il comma 2 bis dell articolo 4 è abrogato; c) nella lettera b) del comma 3 ter dell'articolo 6, dopo le parole: «tenerne conto» sono aggiunte le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r.380/2001». Art. 3 (Abrogazione dell'articolo 1 bis della l.r. 21/2016) 1. L'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018) è abrogato. Art. 4 (Modifica all articolo 6 della l.r. 11/2017) 1. Al comma 1 dell articolo 6 della legge regionale 5 maggio 2017, n. 11 (Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta), la parola: sei è sostituita dalla seguente: nove. Art. 5 (Modifiche all articolo 2 della l.r. 1/2018) 1. Al comma 2 dell articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), sono soppressi i periodi seguenti: a) negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni ; b) ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle. 2. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell articolo 6 del decreto del Ministro dell Interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio..

19 Art. 6 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/2018) 1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), le parole: "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi". Art. 7 (Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 5/2018) 1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato) è abrogato. Art. 8 (Modifiche all articolo 6 della l.r. 12/2018) 1. Il comma 2 dell articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 16 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell invecchiamento attivo) è così modificato: a) alla lettera a), le parole: sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle sono sostituite dalle seguenti: attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le ; b) alla fine della lettera b), le parole: sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici sono sostituitedalle seguenti: attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali. Art. 9 (Modifiche alla l.r. 15/2018) 1. Alla legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell articolo 2: 1) alla fine dell alinea, dopo le parole: dalla l. r. 5/2007 sono aggiunte le seguenti: e nel rispettodelle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 ; 2) all inizio della lettera c), le parole: di programma quadro sono soppresse; b) al comma 2 dell articolo 2: 1) all inizio dell alinea, dopo la parola: Regione sono inserite le seguenti:, nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1, ; 2) alla lettera d), dopo le parole: modulistica unica sono inserite le seguenti: per le forze di polizia locale, ; c) all articolo 3: 1) alla fine della lettera b) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell articolo 5 del d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017 ; 2) alla fine della lettera c), le parole: e in generale all'attività di controllo del territorio sono soppresse; d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell articolo 4, è aggiunto il seguente periodo: con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell articolo 5 del d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017 ; e) al comma 1 dell articolo 10, dopo la parola: competenze sono inserite le seguenti: ed entro i limiti dell esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all articolo 3 della l. 65/1986 ; f) alla fine del comma 1 dell articolo 12, è aggiunto il seguente periodo: e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.

20 Art. 10 (Integrazioni alla l.r. 28/2018) 1. Alla fine del comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell endometriosi e istituzione del Registro regionale), è aggiunto il seguente periodo: in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie). Art. 11 (Abrogazione della l.r. 31/2018) 1. La legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40) è abrogata. Art. 12 (Clausola d invarianza finanziaria) 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 13 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

21 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 28/12/2018 RUSSO

22 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ISTITUZIONE DELL OSSERVATORIO UNIVERSITÁ E MONDO DEL LAVORO Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 Si assegna il numero 54 della serie delle leggi regionali dell anno 2018

23 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

24 Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge reca disposizioni volte a potenziare le attività di collocamento attraverso un approccio integrato di informazione, orientamento e supporto a favore di studenti e laureati, docenti e imprese, al fine di scoraggiare il fenomeno dell emigrazione giovanile e stimolare l occupazione, superando il divario tra le attese di coloro che entrano nel mercato del lavoro e le diverse esigenzedel sistema produttivo. Art. 2 (Osservatorio Università e mondo del lavoro) 1. La Regione, per favorire un dialogo costante tra le imprese e le Università calabresi, partendo dalle esigenze di professionalità maggiormente spendibili nel mercato del lavoro, istituisce l Osservatorio Università e mondo del lavoro, di seguito denominato "Osservatorio". 2. L Osservatorio rappresenta il punto di riferimento territoriale per associazioni, enti pubblici, aziende che intendono: a) collaborare con le Università nell'orientamento al mondo del lavoro e alle scelte di carriera, offrendo ai giovani l opportunità di acquisire gli strumenti di primo contatto con il mercato del lavoro per la ricerca di un'occupazione che risponda alle attitudini e alle aspettative personali; b) entrare in contatto diretto con gli studenti e i laureati delle Università per promuovere la cultura aziendale e la crescita professionale; c) ricercare, attraverso il canale universitario, le risorse con le competenze più rispondenti ai propri bisogni di reclutamento. 3. Per le finalità di cui all articolo 1, l Osservatorio svolge funzioni consultive, propositive e informative e propone alla Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali utili al perseguimento degli obiettivi della presente legge. 4. L Osservatorio è composto: a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato; b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali e dal sindaco metropolitano o da loro delegati; c) dai rettori degli atenei calabresi o da loro delegati; d) da un rappresentante degli studenti per ogni ateneo, designato dal Consiglio degli studenti; e) da un rappresentante regionale per ogni associazione produttiva di categoria; f) dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura calabresi, o dai loro delegati; g) da un rappresentante per ogni Centro per l impiego; h) dal direttore generale di Azienda Calabria Lavoro o da un suo delegato. 5. Alle riunioni dell Osservatorio possono essere invitati a partecipare il dirigente del dipartimento regionale competente in materia di lavoro, esperti e rappresentanti di aziende, enti, associazioni interessati a vario titolo alle finalità perseguite dalla presente legge. 6. L Osservatorio, che dura in carica per cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 7. L Osservatorio adotta il proprio regolamento di funzionamento, che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale. 8. L Osservatorio ha sede a Cosenza presso gli uffici distaccati della Regione Calabria o presso altri uffici concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni. 9. La partecipazione all Osservatorio è a titolo gratuito. È escluso a favore dei componenti ognitipo di rimborso spese comunque denominato. 10. La nomina dei soggetti di cui al comma 4 estranei all amministrazione regionale avviene previa intesa con l amministrazione di appartenenza. Art. 3 (Funzioni) 1. L Osservatorio, nel perseguire le finalità di cui all articolo 1, può, senza oneri a carico del bilancio regionale:

25 a) coinvolgere e contattare gli studenti dei singoli atenei nei modi dagli stessi indicati; b) divulgare bandi e incentivi all occupazione promossi dalle istituzioni europee, regionali, locali; c) proporre agli atenei l istituzione di nuovi corsi di studi, tenendo presente le richieste del mercato; d) divulgare l organizzazione di eventi concernenti innovazioni e dinamiche del mondo del lavoro. 2. L Osservatorio assume le sue decisioni in modo collegiale, a maggioranza semplice, con voto capitario, non ponderato. 3. L Osservatorio elegge al suo interno un presidente, che nomina due vicepresidenti, dei quali uno con funzioni vicarie. 4. I compiti di segreteria sono svolti da personale appartenente al competente settore regionale. La Giunta regionale, prima di procedere all istituzione dell Osservatorio, individua le risorse uname e strumentali necessarie per il suo funzionamento nell ambito del dipartimento competente, senza ulteriori oneri e con le risorse disponibili a legislazione vigente. Art. 4 (Clausola di neutralità finanziaria) 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

26 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 28/12/2018 RUSSO

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