COMUNE DI GONZAGA. Provincia di Mantova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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1 COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Testo approvato con delibere del Consiglio Comunale: n. 11 del 23 gennaio 2012 Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale: n. 55 del 29/10/2012 n. 27 del 22/04/2013 n. 17 del 8/4/2014
2 ARTICOLO 1 Anticipazione sperimentale dell imposta municipale propria 1. L istituzione dell Imposta Municipale propria è anticipata in via sperimentale, così come previsto dall art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, a decorrere dal , è applicata in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all art. 2 del Decreto Legge n. 102/2013 convertito nella Legge n. 124/2013 e all art. 1 delle Legge 147/2013, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. ARTICOLO 2 Definizione di fabbricati e aree 1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dello articolo 36 del D.L. 223/06 convertito dalla legge 248/06 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. I fabbricati che risultano censiti catastalmente in categoria F02 Unità collabenti sono soggetti all imposta in base al valore dell area edificabile. c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. ARTICOLO 3 Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3 ARTICOLO 4 Soggetto attivo 1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. 2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 3. E riservata allo Stato il gettito dell Imposta Municipale Propria di cui all art. 13 del DL n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato al aliquota standard dello 0,76 per cento. Per l accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. ARTICOLO 5 Base imponibile 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
4 coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1, 50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. ARTICOLO 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta L organo competente delibera annualmente le aliquote e le detrazioni per l abitazione principale, nonché altre agevolazioni, stabilendo i criteri per la loro applicazione. ARTICOLO 7 Pagamenti rateali Il Funzionario Responsabile, a richiesta del contribuente, concede la dilazione di pagamento delle somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed
5 interessi, in rate non superiori a 24 (ventiquattro) e di durata non superiore ad anni due. Quando il debito supera la cifra di Euro 5.164,00 viene chiesta apposita polizza fidejussoria e comunque vengono applicati gli interessi al tasso legale. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo dell ingiunzione fiscale, il Funzionario Responsabile, dietro richiesta scritta e motivata del contribuente, può concedere la dilazione di pagamento dell atto di ingiunzione fiscale in rate mensili non superiori a 12. Quando il debito supera la cifra di Euro 5.164,00 deve essere presentata apposita polizza fidejussoria. In entrambi i casi la rateazione comporta l applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data della presentazione dell istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo. Nel caso di mancato pagamento di una o più rate: 1. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 2. L intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un unica soluzione; 3. L importo non può più essere rateizzato; 4. Le sanzioni vengono applicate per intero (non si applica l eventuale riduzione per accertamento con adesione). ARTICOLO 8 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. ARTICOLO 9 Rimborso spese di notifica Oltre alle sanzioni, al maggior tributo ed agli interessi quando dovuti contestualmente all atto impositivo vengono addebitate al contribuente le spese sostenute per la notifica dell atto stesso così come previsto dal D.M. 12/9/2012. ARTICOLO 10 Rinvio 1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all Imposta Municipale Propria. 2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
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