Gazzetta ufficiale dell'unione europea

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1 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 3 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 6 gennaio 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale ( 1 )... 1 Regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale ( 1 )... 3 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 ( 1 )... 5 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/10 della Commissione, del 5 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE (segue) Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2 DIRETTIVE Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 1 ) Rettifiche Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-p, alossifop-p, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti (GU L 302 del ) ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE

3 L 3/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2016/4 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito denominata la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici di tale allegato. (2) I volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l'introduzione di nuove norme acustiche. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 216/2008. (4) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall'agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 11-B del volume II e nell'emendamento 8 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 1 o gennaio 2015, fatte salve le appendici dell'allegato 16.» ( 1 ) GU L 79 del , pag. 1.

4 L 3/ Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

5 L 3/3 REGOLAMENTO (UE) 2016/5 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito denominata la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici di tale allegato. Tali requisiti sono stati attuati nel diritto dell'unione mediante il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ( 2 ). (2) I volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l'introduzione di nuove norme acustiche. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n 748/2012. (4) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall'agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato I (parte 21) del regolamento (CE) n. 748/2012, il testo della lettera a) del punto 21.A.18 è sostituito dal seguente: «a) I requisiti acustici di riferimento per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili sono quelli prescritti ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 dell'allegato 16, volume 1, parte 2 della Convenzione di Chicago e: 1. per i velivoli subsonici a reazione, nel volume I, parte II, capitoli 2, 3, 4 e 14, secondo i casi; 2. per i velivoli ad elica, nel volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, secondo i casi; 3. per gli elicotteri, nel volume I, parte II, capitoli 8 e 11, secondo i casi; ( 1 ) GU L 79 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del , pag. 1).

6 L 3/ per i velivoli supersonici, nel volume I, parte II, capitolo 12, secondo i casi. nonché 5. per gli aeromobili a rotore basculante, nel volume I, parte II, capitolo 13, secondo i casi.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

7 L 3/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), considerando quanto segue: (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'unione per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. (2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione ( 2 ). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 ( 3 ), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 ( 4 ). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 ( 5 ), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 ( 6 ). (3) Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 31 marzo 2015, e al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2014, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 e adottare un nuovo regolamento. (4) Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quarto periodo vegetativo successivo all'incidente. (5) Le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208 non sono più esplicitamente escluse dal campo di applicazione poiché gli obblighi di campionamento e analisi e di dichiarazione si applicano a un elenco definito di alimenti per animali e prodotti alimentari. (6) I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Aomori e Saitama per accertare la presenza di radioattività. ( 1 ) GU L 31 dell' , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del , pag. 5). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del , pag. 10). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del , pag. 16). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del , pag. 31). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del , pag. 1).

8 L 3/ (7) Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, l'assenza di casi di non conformità riscontrati dalle autorità giapponesi per due anni consecutivi (2013 e 2014) è stata utilizzata, ai fini dell'attuale riesame, come criterio per revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'unione per tali alimenti per animali e prodotti alimentari. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'unione. (8) Al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno formularne le disposizioni raggruppando insieme le prefetture per le quali esiste l'obbligo, prima dell'esportazione nell'unione, di campionamento e analisi degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari. (9) Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'unione, di funghi, prodotti della pesca, riso, semi di soia, grano saraceno e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Lo stesso obbligo si applica ai prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % questi prodotti. I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che per molti di tali alimenti per animali e prodotti alimentari non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'unione. (10) Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che per una delle piante selvatiche commestibili non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'unione. Poiché sono stati invece riscontrati casi di non conformità in una pianta selvatica commestibile, è opportuno imporre il campionamento e l'analisi di tale pianta selvatica commestibile originaria delle prefetture indicate. (11) I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'unione dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata. Poiché sono stati riscontrati casi di non conformità in una pianta selvatica commestibile, è opportuno imporre il campionamento e l'analisi di tale pianta selvatica commestibile originaria delle prefetture indicate. (12) I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di tre anni. È pertanto opportuno mantenere la bassa frequenza dei controlli all'importazione e abrogare l'obbligo per gli Stati membri di informare ogni tre mesi la Commissione di tutti i risultati delle analisi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). (13) Le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 non sono più rilevanti per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari attualmente importati dal Giappone e non dovrebbero pertanto essere più contemplate dal presente regolamento. (14) È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del presente regolamento quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi intesi ad accertare la presenza di radioattività in alimenti per animali e prodotti alimentari del quinto periodo vegetativo (2015) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno I criteri del riesame saranno determinati al momento del riesame. (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio ( 1 ) («i prodotti») originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi: a) i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011; ( 1 ) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del , pag. 11).

9 L 3/7 b) le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione ( 1 ); c) le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine non animale, a carattere non commerciale e destinate a una persona fisica unicamente per uso e consumo personale. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario dei prodotti. Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende: Articolo 2 Definizione per i prodotti per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 5, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, della stessa classe o descrizione, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura del Giappone, per gli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente da una o più prefetture del Giappone, nei limiti della dichiarazione di cui all'articolo 5. Articolo 3 Importazione nell'unione Possono essere importati nell'unione solo i prodotti conformi al presente regolamento. Articolo 4 Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137 I prodotti rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato I. Articolo 5 Dichiarazione per taluni prodotti 1. Ogni partita di funghi, pesce e prodotti della pesca ad eccezione dei pettinidi, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o di prodotti da essi derivati o di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell'articolo La dichiarazione di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone. 3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che: a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o b) il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II ( 2 ) per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, né proveniente da una di esse; o ( 1 ) Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del , pag. 1). ( 2 ) L'elenco di prodotti figurante all'allegato II lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del , pag. 1).

10 L 3/ c) il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito; o d) il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o e) se non è nota l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti in misura superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. 4. Il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco. Articolo 6 Redazione e firma della dichiarazione 1. La dichiarazione di cui all'articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato III. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall'autorità giapponese competente sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità giapponese competente. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere d) ed e), e all'articolo 5, paragrafo 4, la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. Articolo 7 Identificazione Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, nel documento comune di entrata o nel documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e nel certificato sanitario che accompagna la partita. Articolo 8 Posti d'ispezione frontalieri e punto di entrata designato 1. Le partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono immesse nell'unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ( 1 ) («punto di entrata designato»). 2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 2 ). Tali partite sono immesse nell'unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale direttiva. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del , pag. 11). ( 2 ) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del , pag. 9).

11 L 3/9 Articolo 9 Notifica preventiva 1. Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti compilano: a) per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II di detto regolamento. Ai fini del presente regolamento, la casella I.13 del DCE può contenere più di un codice di prodotto; b) per il pesce e i prodotti della pesca: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 1 ). Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto d'ispezione frontaliero almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita. Articolo 10 Controlli ufficiali 1. Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano i seguenti controlli sui prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1: a) controlli documentali su tutte le partite; b) controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi. 2. Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione di cui all'articolo 5 sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento. Articolo 11 Spese Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari. Articolo 12 Immissione in libera pratica 1. L'immissione in libera pratica di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e sia firmata nella casella II.21 del DCE. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE. L'immissione in libera pratica di tali partite è soggetta al regolamento (CE) n. 136/2004. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del , pag. 11).

12 L 3/ Articolo 13 Prodotti non conformi I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati in Giappone. Articolo 14 Riesame Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è abrogato. Articolo 15 Abrogazione Articolo 16 Disposizione transitoria In deroga all'articolo 3, possono essere importati nell'unione: a) i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; e b) i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1 o febbraio 2016 e che sono accompagnati da una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 17 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

13 L 3/11 ALLEGATO I Livelli massimi per i prodotti alimentari ( 1 ) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia Latte e bevande a base di latte Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate Altri prodotti alimentari Somma di cesio-134 e cesio ( 2 ) 50 ( 2 ) 10 ( 2 ) 100 ( 2 ) ( 1 ) Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo. Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5. Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg. ( 2 ) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87. Livelli massimi per gli alimenti per animali ( 1 ) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese Alimenti destinati a bovini ed equini Alimenti destinati ai suini Alimenti destinati al pollame Alimenti destinati ai pesci ( 3 ) Somma di cesio-134 e cesio ( 2 ) 80 ( 2 ) 160 ( 2 ) 40 ( 2 ) ( 1 ) Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %. ( 2 ) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del , pag. 78). ( 3 ) Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.

14 L 3/ ALLEGATO II Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'unione a) Prodotti originari della prefettura di Fukushima: funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , , , , , , , , e ; pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, , , 1604 e 1605, ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC , e ; riso e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1006, , , , , , , , , , , 1901, , , e ; semi di soia e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , e 1507; farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (Petasites japonicus) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , e ; felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , e ; b) prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate: funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , , , , , , , , e ; pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, , , 1604 e 1605, ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC , e ; Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , e ; felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ;

15 L 3/13 felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; c) prodotti originari delle prefetture di Akita, Yamagata o Nagano: funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , , , , , , , , e ; Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , e ; felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; d) prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata: funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , , , , , , , , e ; koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; e) prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a d) del presente allegato.

16 L 3/ ALLEGATO III Dichiarazione per l'importazione nell'unione di... (prodotto e paese di origine) Codice identificativo del lotto... Numero della dichiarazione... A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,... [rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6] DICHIARA che [prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6] della presente partita così composta: (descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo) imbarcata a... (luogo di imbarco) il... (data di imbarco) da... (identificazione del trasportatore) diretta a... (località e paese di destinazione) proveniente dallo stabilimento (denominazione e indirizzo dello stabilimento) è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137. DICHIARA che la partita contiene: funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011; funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che non sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, né provenienti da una di esse; funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono provenienti da una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, ma non sono originari di una di esse né sono stati esposti a radioattività durante il transito; funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti e che sono stati campionati il... (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il... (data) presso... (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi;

17 L 3/15 funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura di origine sconosciuta o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti quali ingredienti di origine sconosciuta, che sono stati campionati il... (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il... (data) presso... (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi. Fatto a... il... Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cuiall'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6

18 L 3/ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( 2 ), in particolare l'articolo 80, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni. (2) Il DGUE dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali sono tenuti, nell'applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE, a seguire le identiche modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (3) Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e dell'eventuale presentazione di offerte. (4) Il DGUE dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico. (5) Il trattamento e lo scambio di dati in relazione al DGUE dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), in particolare in conformità alle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva. (6) È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il miglioramento della funzionalità del DGUE con l'obiettivo di aumentare le possibilità di ( 1 ) GU L 94 del , pag. 65. ( 2 ) GU L 94 del , pag ( 3 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31).

19 L 3/17 partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 2014/24/UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

20 L 3/ ALLEGATO 1 Istruzioni Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A ( 1 ), quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica. Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III ( 2 ) in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento ( 3 ). Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE ( ( 4 )) che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l'offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione ( 5 ). Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati. Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») ( 6 ). Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE ( 7 ). ( 1 ) Ad esempio specificare che gli operatori economici condannati per i reati di cui agli articoli x, y, e z del codice penale nazionale devono indicarlo quando compilano le informazioni relative alle condanne penali per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio dei proventi di attività criminose ( 2 ) Informazioni sui motivi di esclusione. ( 3 ) Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE. ( 4 ) Si riporta il link alla versione preliminare ancora in lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o reso altrimenti disponibile appena questa sarà pronta. ( 5 ) La situazione è più complessa nel caso delle procedure negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le norme citate si applicano a realtà molto diverse. La richiesta di un DGUE costituirebbe un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1) quando può esservi un solo partecipante già noto (per le due direttive si vedano, rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di urgenza (rispettivamente, articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e articolo 50, lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle caratteristiche peculiari della transazione relativa a forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo 32, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE). Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) e j), della direttiva 2014/25/UE. ( 6 ) Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE. ( 7 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti di concessione (GU L 94 del , pag. 1).

Campo di applicazione Definizioni «misure transitorie previste dalla legislazione giapponese» «partita» Importazione nell Unione

Campo di applicazione Definizioni «misure transitorie previste dalla legislazione giapponese» «partita» Importazione nell Unione REGOLAMENTO (UE) n. 322/2014 del 28 marzo 2014 che impone condizioni speciali per l importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell

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