REGOLAMENTO COSAP IN VIGORE DA APPROVATO CON DELIBERA C.C. 33 DEL 27/11/2003 Modificato con delibera C.C. 14 del 31 gennaio 2008

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1 Comune di Sarezzo Provincia di Brescia REGOLAMENTO COSAP IN VIGORE DA APPROVATO CON DELIBERA C.C. 33 DEL 27/11/2003 Modificato con delibera C.C. 14 del 31 gennaio 2008 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE Ambito e finalità del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni. 2. Con il termine suolo pubblico e spazio pubblico nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. 3. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 30 novembre Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione di occupazione 1. E fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal responsabile del servizio competente, su richiesta dell interessato. 2. Tale concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento. Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all anno che comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee tutte le occupazioni di durata inferiore all anno, anche se ricorrenti. 2. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, anche se temporaneamente, deve inoltrare domanda al responsabile del servizio

2 interessato. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni: a) difformi alle disposizioni dell atto di concessione; b) che si protraggono oltre il termine della scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall estinzione della concessione medesima. 3. Gli uffici competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni all occupazione di spazi ed aree pubbliche sono i seguenti: Ufficio Tributi per: a) occupazione permanente per chioschi, edicole, casotti e simili; occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile; b) occupazione permanente per esercizi pubblici, bar, negozi ecc.; c) distributori di carburante, serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento; d) passi e accessi carrabili; e) occupazione temporanea per ponteggi, steccati, recinzioni per cantieri edili e ogni altra forma di occupazione per lavori stradali, sosta veicoli da lavoro, deposito terra di scavo e materiali di scarto derivanti da esecuzioni di lavori edili. Ufficio Edilizia Privata per: a) occupazione per pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi, pali ed aste di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunzi o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro; rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari; b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale, tagli e manomissioni del suolo pubblico; c) occupazione soprassuolo e sottosuolo con condutture e cavi e altre occupazioni. Ufficio Commercio per: a) occupazione per mercato settimanale 1 ; b) occupazione temporanea per chioschi e simili, banchi di vendita all aperto e parti sporgenti delle tende poste a loro copertura; veicoli, mostre, capannoni, stand pubblicitari; c) occupazione con tende e tendoni per il periodo di esposizione; esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all interno di mercati; d) fiere, parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane; e) occupazioni per organizzazione di eventi con finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sindacali, ecc.; f) occupazioni temporanee con tavoli, sedie, portalampade, recinti di piante ornamentali od altro all esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali; g) occupazione con mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico. 4. Per quanto riguarda le concessioni relative alle occupazioni di carattere permanente rilasciate dall ufficio Edilizia privata e/o dall ufficio Commercio, questi devono trasmettere copia dell atto di concessione all ufficio Tributi, al fine della riscossione del canone annuo. 5. Ogni domanda di concessione/autorizzazione deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si 1 v. Regolamento comunale del mercato, approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 19 dicembre1997. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 2

3 desidera occupare, le esatte misure e durata dell occupazione, il tipo di attività e le modalità dell uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l Amministrazione comunale intendesse prescrive in ordine alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 6. Qualora l occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l opera stessa. 7. L Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal responsabile del servizio competente al rilascio della concessione o autorizzazione. 8. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il responsabile del servizio richiederà ai fini dell esame e della decisione sull istanza. 9. Qualora l occupazione riguardi casi particolari il responsabile del servizio, entro cinque giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant altro necessario ai fini dell esame e della decisione sull istanza. 10. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci giorni prima della data di richiesta di occupazione. Art. 3 Denuncia occupazioni permanenti 1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l ufficio competente del comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio della concessione medesima. 2. L obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione. Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. 2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un ora e in ogni caso tra un punto e l altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Art. 5 Procedimento di rilascio della concessione o dell autorizzazione 1. Una volta ricevuta l istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio della concessione o autorizzazione dovrà trasmettere entro tre giorni copia dell istanza alla Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 3

4 Polizia Municipale e/o all Edilizia Privata, per l esame e il rilascio del relativo parere. 2. Entro cinque giorni i predetti uffici devono trasmettere il richiesto parere affinché l ufficio competente possa adottare il provvedimento di concessione o di autorizzazione dell occupazione. Nel caso di autorizzazione rilasciata dall ufficio Edilizia Privata il parere è inserito nel provvedimento stesso o nel diniego. 3. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso. 4. Il responsabile del servizio competente al rilascio procede alla emissione della concessione e/o autorizzazione indicando le eventuali prescrizioni richieste dall ufficio di Polizia municipale e/o dall ufficio Edilizia Privata, ovvero alla emissione del motivato provvedimento di diniego entro i seguenti termini: a) dieci giorni dalla domanda, o dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 9 dell art. 2 del presente regolamento, per le occupazioni permanenti; b) cinque giorni dalla domanda per le occupazioni temporanee. 5. Relativamente ai termini temporali per l autorizzazione dei posteggi del mercato, questi sono stabiliti dallo specifico regolamento sul procedimento amministrativo. Art. 6 Concessione e/o autorizzazione 1 Nell atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal responsabile del servizio competente, individuato ai sensi del precedente art. 2, devono essere indicati: a) il destinatario o i destinatari utilizzatori del suolo o spazio pubblico, b) la durata dell occupazione, c) l uso a cui è destinata l occupazione e la misura esatta dello spazio concesso, d) la misura dell eventuale deposito cauzionale, e) la misura del canone di occupazione, f) le modalità e i termini di pagamento del canone, g) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o alla revoca della medesima. 2. La concessione deve inoltre contenere l espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell occupazione. 3. E fatta salva in ogni caso l obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 4. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. 5. Il Comune, a mezzo contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione. Art. 7 Obblighi del concessionario 1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 4

5 2. Il concessionario ha l obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. 3. E pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti. 4. Qualora dall occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Art. 8 Occupazioni a seguito concessione edilizia 1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l occupazione dovrà autonomamente presentare l istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all ufficio Edilizia privata, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. 2. In questo caso i termini temporali del presente regolamento restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia. Art. 9 Esposizione merci 1. L esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione comunale. 2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale o stradale. Art. 10 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico 1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei, è necessario ottenere la concessione comunale. 2. L ufficio competente al rilascio della concessione, individuato dall art. 2 del presente regolamento, detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture con riguardo al tracciato delle condutture, all altezza dei fili dal suolo, al tipo dei loro sostegni, alla qualità dei conduttori, isolatori ecc, e prescrive tutti gli eventuali altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l estetica delle strade e la sicurezza di persone e cose. 3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc. 4. E facoltà dell Amministrazione comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 5

6 Art. 11 Autorizzazione ai lavori 1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell autorizzazione ai lavori. Art. 12 Occupazione con ponti, scale ecc. 1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Art. 13 Occupazione con tende e tendoni 1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l ingresso di negozi, botteghe e pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza l autorizzazione comunale. 2. Per motivi di estetica e decoro l ufficio competente al rilascio della concessione, sulla base del parere reso dall ufficio Edilizia privata, può ordinare la sostituzione o la rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Art. 14 Occupazioni d urgenza 1. Per far fronte a situazioni d emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l occupazione può essere effettuata dall interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. 2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l interessato ha l obbligo di dare immediata comunicazione dell occupazione al responsabile dell ufficio competente via fax, posta elettronica o con telegramma. L ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d urgenza. 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio al quanto disposto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Art. 15 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l autorizzazione all occupazione ai sensi dell art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo. 3. Per le occupazioni temporanee il concessionari deve presentare, almeno tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga all ufficio competente, indicando la durata e i motivi per i quali viene chiesta la proroga. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 6

7 4. La richiesta di rinnovo o proroga deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dal presente regolamento, deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone. Art. 16 Decadenza della concessione e/o autorizzazione 1. Sono causa di decadenza della concessione e/o dell autorizzazione: a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell atto di rilascio; b) le violazioni delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli; c) l uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione; d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell atto nel caso di occupazione permanente, e nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; e) il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito. Art. 17 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni 1. Il responsabile del servizio che ha rilasciato l autorizzazione o la concessione può revocarla in ogni e qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. 2. In caso di occupazione di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alla quale siano stati applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7, 10, 12 della legge 47/1985 2, l emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell autorizzazione o concessione per l occupazione. 3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all interessato ai sensi dell art. 7 della legge n. 241/1990 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. 4. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio della concessione e/o autorizzazione. 5. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte del canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l occupazione. 6. Il rimborso deve avvenire a cura del responsabile dell ufficio che dispone la revoca stessa. 2 L. n. 47/1985 avente per oggetto Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 7

8 Art. 18 Sospensione delle autorizzazioni e concessioni 1. Ove le ragioni di interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il responsabile dell ufficio competente può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata della stessa. 2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca. Art. 19 Rinuncia alla concessione o autorizzazione 1. Il concessionario può rinunciare all occupazione con apposita comunicazione all ufficio competente di cui all art. 2 del presente regolamento. 2. Nel caso in cui l occupazione non sia ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale se previsto. 3. Nel caso in cui l occupazione sia già iniziata, il concessionario può chiedere il rimborso del canone eventualmente corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. 4. Non sono comunque rimborsabili gli oneri sostenuti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Art. 20 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive 1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il responsabile del servizio competente, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese nonché di quelle di custodia. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 8

9 CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TARIFFARIA 1. Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo la disciplina e i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. Art. 21 Oggetto del canone 1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2. Sono parimenti soggette al canone: a) le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualsiasi genere, fatte salve le esenzioni di seguito disciplinate; b) le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, fatte salve le esenzioni di seguito disciplinate; 3. Il canone si applica altresì alle occupazioni di aree private sulle quali risulti costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. Art. 22 Suddivisione del territorio in categorie 1. Ai fini dell applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del territorio di questo Comune sono classificate in due categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità del traffico pedonale e veicolare, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente regolamento (allegato A ). Per le occupazioni ricadenti nella categoria n. 1 la tariffa del canone è stabilita nella misura intera del 100%; per le occupazioni ricadenti nella categoria n. 2 si applicano le tariffe del canone nella misura del 70%. 2. Nel caso in cui l occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Art. 23 Soggetti passivi 1. Il canone è dovuto dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 9

10 Art. 24 Criteri di applicazione del canone 1. Ai fini dell applicazione del canone le occupazioni sono permanenti o temporanee in base ai criteri stabiliti dall art. 2 comma 1 del presente regolamento. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di applicazione sono dettagliate nell apposito allegato al presente regolamento (allegato B ), il quale tiene conto anche della suddivisione in categorie prevista dall art Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, in base alla superficie occupata, per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione patrimoniale autonoma. Il canone è indipendente dalla data di inizio dell occupazione e non è soggetto ad alcun frazionamento. 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di tariffa riportate nell allegato di cui al comma 1 del presente articolo (allegato B ), a giorno e in base alla superficie occupata. Tale allegato comprende anche le tariffe particolari di cui all art. 32. Le frazioni inferiori alla giornata sono computati come giorni interi. Art. 25 Misura dello spazio occupato 1. Salvo i casi particolari disciplinati dai successivi articoli, il canone è commisurato all effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. 2. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 29, le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore. 4. Per occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo la superficie assoggettabile al canone à quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Art. 26 Autovetture per trasporto pubblico 1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò eventualmente destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati. 2. Il canone complessivamente dovuto per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolto da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi. Art. 27 Distributori di carburante 1. Il canone stabilito per i distributori di carburante va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni litri o frazione di litri. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 10

11 2. E ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni litri o frazione di litri degli altri serbatoi. 4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. 5. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell acqua e dell aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione permanente ordinario previsto dal presente regolamento. Art. 28 Apparecchi per la distribuzione automatica 1. Per l impianti e l esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica quali, ad esempio, i distributori di bevande, parafarmaci e simili, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico, è dovuto un canone annuale, come da tariffa indicata nell allegato elenco previsto dall art. 24 comma 1 del presente regolamento (allegato B ). Art. 29 Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari 1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone di occupazione è determinato sulla base dei criteri stabiliti dall art. 63, comma 2, lett. f) 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. 2. Il canone è versato in un unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale - Cosap -, riportando quale causale, l indicazione dell art. 63 del d. lgs. 446/97. Art. 30 Maggiorazioni del canone 1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%. 3 L art. 63 comma 2 lett. f) del d. lgs. 446/97 prevede, per i Comuni fino a abitanti, un canone determinato forfetariamente in 0,77 da moltiplicare per il numero complessivo delle relative utenze. In ogni caso l ammontare complessivo dei canoni annui dovuti al comune non può essere inferiore a 516,46. L importo di 0,77 viene rivalutato annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell anno precedente. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 11

12 Art. 31 Tariffe per le occupazioni temporanee 1. Per le occupazioni temporanee la misura della tariffa base a giorno, per metro quadrato o lineare, riferita alla prima categoria, è pari a 2,33, salvo quanto disposto per le tariffe particolari previste dal successivo articolo 32. Art. 32 Tariffe particolari 1. Il posteggio per il mercato settimanale è soggetto al canone annuo di occupazione pari a 7,10 per metro quadrato. 2. Il posteggio per il mercato stagionale è soggetto, dal secondo anno dalla sua istituzione, al canone fisso di 0,14 al metro quadrato per ogni giornata di posteggio. 3. L occupazione giornaliera del mercato settimanale da parte degli spuntisti è soggetta al canone fisso di 9,30 per giorno di posteggio. I produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, e che sono inseriti nel mercato settimanale, godono della riduzione prevista dall art. 33 comma L occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli ambulanti giornalieri, compresi i produttori agricoli, è soggetta ad un canone fisso pari a 9,30 al giorno, per un occupazione massima di 60 metri quadrati. 5. L occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli ambulanti in occasione della fiera patronale, è soggetta ad un canone fisso pari a 34,00 al giorno. 6. L occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli artigiani e dei produttori locali in occasione della fiera patronale, è soggetta ad un canone fisso pari a 12,00 al giorno. 7. Le occupazione temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ad esclusione delle carovane adibite ad uso abitativo, sono soggette ad un canone regressivo calcolato in base a scaglioni di metrature 4 : per i primi 20 mq. di occupazione 0,40 al metro quadrato al giorno; successivi 30 mq. (da 21 a 50 mq.) 0,28 al metro quadrato al giorno; successivi 50 mq. (da 51 a 100 mq.) 0,25 al metro quadrato al giorno; oltre i 100 mq. di occupazione 0,20 al metro quadrato al giorno. Le occupazioni con chiosco per lo zucchero filato o per le frittelle, a completamento delle attrazioni sopra indicate, sono soggette al canone fisso di 9,30 al giorno. Art. 33 Riduzione del canone per occupazioni permanenti e temporanee 1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 29, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sottostanti e sovrastanti il suolo, le tariffe del canone sono ridotte al 35% rispetto alla tariffa ordinaria. 2. Per l occupazione permanente con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo il canone è ridotto al 30% della tariffa ordinaria. Per le occupazioni temporanee con tende e simili, la 4 Nell ipotesi di una attrazione che occupi 110 mq. il canone sarà così calcolato: (20 mq x 0,40) + (30 mq x 0,28) + (50 mq. x 0,25) + (10 mq x 0,20) = 30,9 da moltiplicare per il numero dei giorni di occupazione. Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 12

13 riduzione al 30% si calcola sulla tariffa prevista dall art. 32, comma 1 del presente regolamento e quando siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza. 3. Per le occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa del canone ridotta al 50% della tariffa di cui all art. 32 comma Per le occupazioni realizzate per l esercizio dell attività edilizia le tariffe del canone sono ridotte al 50% della tariffa ordinaria. 5. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e simili, la tariffa del canone è ridotta al 20% della tariffa base, salvo i casi di esclusione previsti dal successivo art. 34, comma 1, lett. g) e lett. h). 6. Le superfici eccedenti i metri quadrati, relative ad occupazioni permanenti o temporanee, sono calcolate in ragione del 10%. Art. 34 Esenzione del canone 1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni: a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all art. 87, comma 1 lett. c) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, le occupazioni con carovane adibite ad abitazione nei periodi di svolgimento di fiere, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici o di pubblica utilità nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni di tutti i passi carrabili; g) le occupazioni effettuate dalle Onlus di cui al d. lgs. n. 460/1997; h) le occupazioni effettuate, da parte di associazioni senza scopo di lucro, da associazioni di carattere umanitario, da associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive religiose e simili; i) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono iniziative e raccolta firme a carattere politico e/o sindacale, purché l area occupata non ecceda i 10 metri quadrati e non si protragga per più di 10 giorni. 2. Sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; b) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per le soste fino a 60 minuti; c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 13

14 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui la vigente regolamento di polizia urbana; d) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, ecc. di durata non superiore alla giornata; e) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in contenitori facilmente movibili; f) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore. Art. 35 Versamento del canone di occupazione 1. Per le occupazioni permanenti, con esclusione di quanto previsto all art. 29, il canone deve essere corrisposto, in un unica soluzione, secondo le seguenti modalità: a) il versamento relativo alla prima annualità va eseguito tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale Cosap, entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio; b) per gli anni successivi a quello di rilascio il canone deve essere versato entro il 31 maggio di ogni anno tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale Cosap. 2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere corrisposto con le seguenti modalità: a) per le occupazioni temporanee ricorrenti del mercato settimanale il versamento è effettuato entro il 30 settembre di ogni anno, tramite apposito conto corrente postale intestato alla Tesorieria Comunale Occupazioni Temporanee. b) per tutte le altre occupazioni temporanee il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di autorizzazione, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. 3. In caso di versamenti tardivi, sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorano in cui sono divenuti esigibili. 4. Il pagamento dell importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all euro, per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 0,49 centesimi di euro, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 centesimi di euro. Il canone non è dovuto per importi inferiori a 5,00. Art. 36 Sanzioni 1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate le sanzioni amministrative previste dall art. 63, comma 2, lett. g) e lett. g-bis) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n art. 63 comma 2 lett g): applicazione alle occupazioni abusive di un indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; art. 63 comma 2 lett. g-bis): previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all ammontare della somma di cui alla lett. g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall art. 20, commi 4 e 5, del d. lgs. 30 aprile 1992, n Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 14

15 Art. 37 Ruoli coattivi 1. La riscossione coattiva del canone di occupazione si effettua secondo le modalità previste dal decreto legislativo 26 febbraio n. 46 e successive modificazioni. Art. 38 Rimborsi 1. I contribuenti possono richiedere al responsabile del servizio competente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi maturati giorno per giorno al tasso legale decorrenti dall avvenuto versamento. 3. Non si procede ad alcun rimborso quando l importo risulta inferiore a 5,00 Art. 39 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 30/11/1998, viene pubblicato per 15 giorni all albo pretorio ed entra in vigore dal primo gennaio Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione del relativo canone 15

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