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1 Reg. (CE) n. 1783/2003 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270. Entrato in vigore il 28 ottobre Reg. (CE) n. 1783/2003 del 29 settembre Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Il Consiglio dell'unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo 2, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3, visto il parere del Comitato delle regioni 4, considerando quanto segue: (1) Allo scopo di realizzare le finalità della politica agricola comune, quali definite all'articolo 33 del trattato, è opportuno rafforzare la politica di sviluppo rurale ampliando la gamma di misure di accompagnamento previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999. (2) Poiché i giovani agricoltori rappresentano un elemento essenziale nello sviluppo delle zone rurali, un sostegno a tale categoria di agricoltori dovrebbe essere considerato una priorità. È necessario rafforzare il sostegno specifico già accordato, in modo da facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori e l'adattamento strutturale delle loro aziende. (3) Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme. (4) In seguito all'introduzione della misura relativa al rispetto delle norme, l'aiuto a favore degli agricoltori attualmente autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 per le limitazioni che interessano le zone sottoposte a vincolo ambientale dovrebbe d'ora in poi riguardare le limitazioni 1 Pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270. Entrato in vigore il 28 ottobre Parere reso il 5 giugno Pubblicato nella G.U.U.E. 3 settembre 2003, n. C Parere reso il 2 luglio 2003

2 derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Corrispettivamente, si potrà proporre un maggiore grado di sostegno in determinate circostanze e la limitazione del 10% applicata alle suddette zone sarà ristretta alla misura relativa a zone con specifici svantaggi. (5) I sistemi di consulenza aziendale di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori sono diretti a individuare e proporre miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali. È opportuno concedere agli agricoltori un aiuto a contribuzione dei costi di tali servizi di consulenza. (6) Gli agricoltori dovrebbero essere incoraggiati ad applicare norme rigorose in materia di benessere degli animali. Occorre ampliare la portata del capitolo sulle misure agroambientali del regolamento (CE) n. 1257/1999 al fine di sostenere gli agricoltori che si impegnano ad applicare norme inerenti al settore zootecnico che superano i requisiti minimi regolamentari. (7) L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale. (8) Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto temporaneo. (9) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale. (10) L'introduzione di nuove misure di accompagnamento rende necessario chiarificare talune disposizioni vigenti. Le chiarificazioni riguardano principalmente gli investimenti nelle aziende agricole e le disposizioni finanziarie. (11) Vista l'importanza di promuovere l'innovazione nel settore alimentare, è necessario estendere il campo di applicazione dell'attuale capo del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di fornire un sostegno allo sviluppo di approcci innovativi nel settore alimentare. (12) Tale capo stabilisce le condizioni di ammissibilità per il sostegno agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, incluso il requisito in base al quale le imprese che ricevono tale sostegno devono già conformarsi alle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Poiché le piccole unità di trasformazione possono talvolta incontrare difficoltà nel conformarsi a tali norme, gli Stati membri dovrebbero poter accordare una proroga per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità agli investimenti realizzati in piccole unità di trasformazione allo scopo di conformarsi alle nuove norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

3 (13) Si pone la necessità di incrementare il valore ecologico e sociale delle foreste demaniali; dovrebbe essere previsto un sostegno agli investimenti in tal senso, escludendo invece il sostegno a misure che migliorano lo sfruttamento economico di tali foreste. (14) Dall'esperienza finora acquisita nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo è emersa l'esigenza di chiarire e semplificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999 e di adottare taluni livelli di aiuto. Tali chiarificazioni e adattamenti riguardano principalmente la portata e il contenuto del sostegno destinato alle zone meno favorite e alle zone con restrizioni di carattere ambientale, alla formazione, alla silvicoltura e alla promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali. (15) È pertanto necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1257/1999, ha adottato il presente regolamento: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è modificato come segue. 1) All'articolo 5 il testo esistente diviene il paragrafo 1 e sono aggiunti i seguenti paragrafi: 5. 2) L'articolo 7 è modificato come segue: a) All'articolo 7 il secondo comma è sostituito dal seguente: 6. b) È aggiunto il seguente comma: 7. 3) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: 8. 4) All'articolo 9, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente: 9. 5) All'articolo 15, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/1999.

4 6) L'articolo 16 è modificato come segue: a) L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: 11. b) L'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 12. 7) Nell'articolo 20, il testo esistente diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: 13. 8) L'articolo 21 è soppresso. 9) Il seguente Capo è inserito dopo il Capo V del Titolo II: ) Il Capo VI è sostituito dal seguente: ) Il seguente Capo è aggiunto dopo il Capo VI del Titolo II: ) All'articolo 25, paragrafo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente: ) All'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: ) L'articolo 29, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: ) L'articolo 29, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: 10 Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/1999 ed è stato poi rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/1999.

5 20. 16) All'articolo 30, paragrafo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente: ) L'articolo 31 è così modificato: a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal seguente: 22. b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 23. c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente: ) All'articolo 33, il secondo comma è modificato come segue: a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti: 25. b) è aggiunto il trattino seguente: ) All'articolo 34, i due trattini seguenti sono aggiunti al secondo comma: ) Il testo dell'articolo è sostituito dal testo seguente: ) All'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente: Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Così in G.U.U.E. Nella versione francese è indicato l'articolo 35, paragrafo 1 29 Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/1999.

6 22) Nell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente: ) All'articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo: ) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno Allegato Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/ Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1257/1999.

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