REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

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1 RDA 2008_SA pag. 1/39 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO Riferimenti normativi INDICE PARTE I TITOLO I - Strutture didattiche e corsi di studio Art. 1 - Strutture didattiche Art. 2 - Commissioni didattiche paritetiche Art. 3 - Corsi di studio Art. 4 - Obiettivi formativi dei corsi di studio Art. 5- Titoli Art. 6 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio Art. 7 - Regolamenti didattici dei corsi di studio Art. 8 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio Art. 9 - Crediti formativi universitari Art Corsi di laurea Art Corsi di laurea magistrale Art Corsi di specializzazione Art Corsi di dottorato di ricerca Art Master universitari TITOLO II - Regolamentazione delle attività didattiche Art Manifesto degli studi Art Calendario delle attività didattiche Art Insegnamenti Art Esami o valutazioni finali del profitto Art Commissioni di esame o valutazione finale del profitto Art Prove finali TITOLO III - Carriera studentesca Art Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio Art Frequenza dei corsi Art Studenti regolari, ripetenti e fuori corso Art Studenti a tempo parziale Art Rinuncia agli studi. Decadenza Art Riconoscimento di studi compiuti all'estero Art Iscrizione a corsi singoli Art Istanze. Certificazioni TITOLO IV - Attività integrative. Docenti Art Attività didattiche speciali e integrative Art Attività di collaborazione part-time Art Orientamento e tutorato Art Doveri didattici dei docenti Art Incentivazione dell'impegno didattico dei docenti TITOLO V - Norme finali e transitorie Art Approvazione del regolamento Art Modifica del regolamento Art Norme transitorie PARTE II - Elenco delle strutture didattiche Art Elenco delle facoltà Art Elenco delle scuole di specializzazione dotate di autonomia didattica Art Elenco delle scuole di dottorato Art Elenco delle strutture didattiche speciali ST - Statuto RD - Regolamento didattico 2001 DM - Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (G. U n. 266) LT - Decreto sulle classi di laurea (D.M G.U. 155 del ) LM - Decreto sulle classi di laurea magistrale (D.M G.U. 157 del ) LG - Linee guida ministeriali (D.M n. 386) RM - Requisiti minimi (Documento CNVSU 7/07) SA - Linee guida senato accademico (seduta del )

2 RDA 2008_SA pag. 2/39 PARTE III - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea Art Elenco dei corsi di laurea istituiti PARTE IV - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale Art Elenco dei corsi di laurea magistrale istituiti ALLEGATO 1 - Ordinamenti dei corsi di laurea ALLEGATO 2 - Ordinamenti dei corsi di laurea magistrale PARTE I TITOLO I - Strutture didattiche e corsi di studio Art. 1 Strutture didattiche 1. Al fine di organizzare e gestire le attività didattiche, l'ateneo si articola in strutture didattiche, organismi caratterizzati da collegialità funzionale all'esercizio dell'autonomia didattica. Sono strutture didattiche dell'università di Catania: a) le facoltà; b) le scuole di specializzazione dotate di autonomia didattica; c) le scuole di dottorato, ove istituite; d) le strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento. I docenti di ruolo sono incardinati esclusivamente presso le facoltà. 2. Il funzionamento di ciascuna struttura didattica è disciplinato da un apposito regolamento, approvato dal senato accademico. ST - Art L'attività didattica dell'ateneo è organizzata e gestita mediante: a) Facoltà e loro articolazioni in Corsi di laurea e di diploma; b) Scuole di specializzazione; c) Dottorati di ricerca; d) Servizi didattici integrativi; e) Strutture didattiche speciali. RD - Art Sono strutture didattiche dell'università di Catania: a) le Facoltà, con le loro articolazioni in Corsi di laurea e laurea specialistica; b) le Scuole di specializzazione; c) le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza. 3. Ciascuna struttura didattica è retta da un consiglio, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento. 4. Presso l'università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nella parte II del presente regolamento. 5. L'istituzione di una struttura didattica, nel rispetto della legislazione vigente, è subordinata all'attivazione di almeno un corso di studio ad essa afferente. Art. 2 Commissioni didattiche paritetiche 1. Presso l'ateneo è istituita la commissione didattica di ateneo, organo paritetico di docenti e studenti. La commissione ha competenze programmatiche, istruttorie e di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti. La commissione opera sulla base di criteri individuati dal senato accademico. 2. La commissione è composta dai presidenti delle commissioni didattiche di facoltà di cui al comma 5 e da un rappresentante

3 RDA 2008_SA pag. 3/39 della componente studentesca all'interno di ciascuna delle predette commissioni. Alle sedute della commissione partecipano il delegato del rettore alla didattica e il dirigente dell'area della didattica. 3. Presso ogni struttura didattica è istituita una commissione didattica paritetica di docenti e studenti. 4. La commissione didattica di facoltà è presieduta dal preside o da un suo delegato. La sua composizione, determinata dal regolamento della facoltà, deve garantire la presenza del responsabile della segreteria studenti della facoltà e quella di un numero paritetico di docenti e studenti, eletti dal consiglio di facoltà tra i propri componenti. ST - Art Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica presieduta dal Preside, o da un suo delegato. 2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà, tenendo conto dei vari Corsi di Studio. 5. La commissione di cui al comma precedente a) effettua verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica; b) vigila sull'andamento delle attività didattiche, sul loro effettivo coordinamento, sulla qualità dell'offerta formativa, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all'obiettivo di favorire una maggiore corrispondenza tra durata normale e durata effettiva dei corsi di studio; c) propone al consiglio della struttura didattica ogni iniziativa atta a migliorare l organizzazione della didattica; d) esprime pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti formativi universitari assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 6. Presso ogni facoltà, per ciascun corso di studio attivato è istituita una commissione didattica presieduta dal presidente del consiglio di corso di studio o da un suo delegato. La sua composizione, determinata dal regolamento della facoltà, deve garantire la presenza di un numero paritetico di docenti e studenti, eletti dal consiglio di corso di studio tra i propri componenti. Art. 3 Corsi di studio 1. Presso le facoltà sono istituiti i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale elencati nella parte III e nella parte IV del presente regolamento, conformemente agli ordinamenti di cui agli allegati 1 e 2. Presso le facoltà sono istituiti anche master universitari di primo e di secondo livello. I corsi di studio attivati annualmente vengono elencati nel manifesto degli studi di cui all'art Presso le scuole di specializzazione sono istituiti i corsi di specializzazione di cui ad un apposito bando emanato annualmente. Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituiti i corsi di specializzazione dell'area medica di cui ad un apposito bando emanato annualmente.

4 RDA 2008_SA pag. 4/39 apposito bando emanato annualmente. 3. Presso le scuole di dottorato sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca di cui ad un apposito bando emanato annualmente. 4. Presso le strutture didattiche speciali sono istituiti corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, la cui attivazione viene resa nota attraverso apposito bando. 5. Ciascun corso di studio è retto da un consiglio che esercita le prerogative previste dallo statuto e quelle demandategli dal regolamento della struttura didattica a cui afferisce. Il consiglio può proporre al consiglio della struttura didattica le modifiche all'ordinamento didattico e al regolamento didattico del corso di studio. Il consiglio delibera sulle istanze degli studenti. 6. I regolamenti della facoltà possono prevedere che più corsi di studio, caratterizzati da obiettivi qualificanti affini e da analoghi supporti scientifici, si costituiscano, per autonoma determinazione, in una struttura retta da un unico consiglio, cui restano demandate le funzioni attribuite dal presente regolamento ai consigli di corso di studio, fatto salvo quanto espressamente attribuito alla competenza dei consigli dei singoli corsi di studio dalle norme vigenti in merito ai diritti degli studenti. 7. Su proposta di una o più strutture didattiche possono essere istituiti e attivati corsi di studio interateneo il cui funzionamento è disciplinato da apposite convenzioni. 8. I corsi di studio sono sottoposti annualmente ad un sistema di autovalutazione e di valutazione interna delle attività didattiche, svolta dal nucleo di valutazione di ateneo. RD - Art L'Università di Catania persegue l'accreditamento dei suoi Corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione di Ateneo", disciplinato dallo Statuto dell'università. Art. 4 Obiettivi formativi dei corsi di studio 1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali. 2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 3. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea. DM - Art Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea.

5 RDA 2008_SA pag. 5/39 4. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. 5. Il master universitario è un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivo al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Art. 5 Titoli 1. L'ateneo rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di ricerca; e) master universitario di primo livello; f) master universitario di secondo livello. 2. I titoli di cui al comma 1 sono conseguiti, rispettivamente, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master attivati presso l'ateneo. 3. Il titolo di laurea e di laurea magistrale ha la denominazione del corso di studio e l'indicazione della classe di appartenenza ed è corredato dal supplemento al diploma di cui al comma 4 dell'art. 28. I titoli conseguiti in corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. 4. Il conseguimento del titolo avviene, nel rispetto delle norme in vigore, secondo le modalità di cui all'art Sulla base di apposite convenzioni, l'ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. DM - Art Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. LT - Art Le università rilasciano... i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea... DM - Art I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma... DM - Art Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Art. 6 Istituzione e attivazione dei corsi di studio 1. L'ateneo assume ogni iniziativa utile ad adeguare la propria offerta formativa, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale, nonché delle esigenze sociali e della richiesta di qualificazione professionale del territorio in cui opera. A tal fine, il senato accademico provvede con regolare periodicità, previo parere del nucleo di valutazione di ateneo, in base al sistema di valutazione interna delle attività didattiche di cui al comma 7 dell'art. 3, alla verifica del conseguimento degli obiettivi di ciascun corso di studio ed al conseguente aggiornamento dell'offerta formativa, acquisito il parere di un comitato

6 RDA 2008_SA pag. 6/39 dell'offerta formativa, acquisito il parere di un comitato consultivo permanente, rappresentativo delle realtà del territorio, nominato dal senato accademico. 2. L'istituzione di un corso di studio avviene su proposta di una struttura didattica. La proposta è corredata dal relativo ordinamento didattico, definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Le modalità della consultazione sono definite dal senato accademico. Per i corsi di studio che danno accesso all'esercizio di professioni regolate da ordini professionali, sono necessariamente sentiti i consigli degli ordini presenti nel territorio. 3. L'ordinamento didattico del corso di studio determina, in particolare: a) la denominazione del corso di studio, gli obiettivi formativi e la classe di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti formativi universitari assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività relative alla formazione di base e quelle caratterizzanti la classe, ad uno o più settori scientificodisciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 4. La proposta di istituzione del corso di studio viene comunicata alle altre strutture didattiche e, quindi, sottoposta all'approvazione del senato accademico, che delibera sentiti il nucleo di valutazione di ateneo e il consiglio di amministrazione. Il senato accademico approva previa motivata constatazione della sussistenza dei presupposti di fattibilità di cui al comma seguente. Il corso di studio approvato ed il relativo ordinamento vengono inseriti nel presente regolamento didattico di ateneo che viene, quindi, sottoposto all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca. Il decreto rettorale di emanazione del regolamento indica la data di entrata in vigore dell'ordinamento didattico. 5. Sono presupposti di fattibilità di un corso di studio: a) la rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socioeconomiche, considerate anche dal punto di vista territoriale; b) la sussistenza, anche in via di ipotesi, di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative; c) la compatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei corsi di DM - Art Le determinazioni di cui al comma 3 (ordinamento didattico), sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. LG Per quel che riguarda la fase di istituzione (ordinamenti), ai NVA sarà richiesto di esprimersi sulla congruità e sull efficacia delle risorse complessive, di docenza e strutturali, destinate dagli atenei ai corsi di studio attivati secondo la vecchia normativa e di cui si progetta la trasformazione, commisurando le suddette risorse alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione: pronunciandosi, conseguentemente, sulla loro adeguatezza o parziale inadeguatezza in questa prospettiva. I NVA procederanno in maniera analoga con riguardo alle proposte di corsi di nuova istituzione, indicando se, in via di ipotesi, sussistono oppure no tutte le risorse necessarie. I pareri dei NVA, ove richiesti, sono trasmessi ai Comitati regionali universitari per i passaggi di loro competenza, relativamente ai soli corsi di nuova istituzione. DM - Art. 9

7 RDA 2008_SA pag. 7/39 dell'offerta formativa e con la organizzazione dei corsi di studio già attivati nell'ateneo. 6. Il corso di studio è attivato su proposta della struttura didattica competente con apposita deliberazione del senato accademico, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati dal ministero, previa relazione favorevole del nucleo di valutazione di ateneo. L'attivazione del corso di studio é subordinata al suo inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del ministero. L'attivazione è effettuata per un ciclo completo. 7. Nel caso di corsi di studio attivati a seguito di accordi di collaborazione tra più strutture didattiche o con altro ateneo, il regolamento didattico del corso di studio, di cui all'art. 7, determina le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento e attribuisce ad una delle strutture didattiche interessate o ad uno degli atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del corso, secondo quanto previsto dagli accordi o dalle convenzioni. 8. Qualora un corso di studio non venga più attivato, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di cui al precedente comma 5, l'ateneo assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. La struttura didattica a cui il corso afferisce disciplina la facoltà degli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti. 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università L'attivazione dei corsi di studio... é subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale. DM - Art Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. Art. 7 Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. Ciascun corso di studio è disciplinato da un regolamento didattico, deliberato dal consiglio della struttura didattica a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. 2. Il regolamento didattico del corso di studio specifica in particolare: a) gli obiettivi formativi specifici, il quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e, ove possibile, i profili professionali di riferimento; b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; c) i crediti formativi universitari assegnati ad ogni insegnamento ed a ogni altra attività formativa e le eventuali propedeuticità; d) la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità di verifica della preparazione; DM - Art il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. LG i regolamenti didattici dei corsi di studio debbono indicare con chiarezza: a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento; b) l elenco degli insegnamenti con l indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l eventuale articolazione in moduli; c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità; d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione; e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;

8 RDA 2008_SA pag. 8/39 verifica della preparazione; e) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti; f) le altre attività formative previste e i relativi crediti; g) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e i relativi crediti; h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti; i) le modalità di verifica dei risultati di stages, tirocini e periodi di studio all'estero e i relativi crediti; j) i crediti previsti per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova; k) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; l) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza; m) le disposizioni su eventuali altri obblighi degli studenti; n) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica; o) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio. 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai consigli delle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole delle rispettive commissioni didattiche. Il parere é reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione é adottata prescindendosi dal parere. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione é assunta dal senato accademico, sentita la commissione didattica di ateneo. 4. I consigli delle competenti strutture didattiche assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU; h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU; i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all estero e i relativi CFU; l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale; m) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali; n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti; o) gli eventuali requisiti per l ammissione e le modalità di verifica; p) le modalità per l eventuale trasferimento da altri corsi di studio;... DM - Art Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione é assunta dal senato accademico. Il parere é reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione é adottata prescindendosi dal parere. 4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. Art. 8 Requisiti di ammissione ai corsi di studio 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. La verifica, che tiene conto anche dei risultati conseguiti dallo studente negli ultimi tre anni del suo percorso scolastico, è effettuata mediante test finalizzati all'accertamento delle conoscenze di base in non più di quattro aree disciplinari. Le modalità di verifica e i test possono essere differenziati anche in funzione del tipo di diploma conseguito. Il regolamento può prevedere specifiche attività formative propedeutiche alla verifica, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal senato DM - Art Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una

9 RDA 2008_SA pag. 9/39 sulla base di apposite convenzioni approvate dal senato accademico. Se la verifica non é positiva, lo studente deve soddisfare nel primo anno di corso gli specifici obblighi formativi aggiuntivi indicati nel regolamento didattico del corso di laurea. I regolamenti didattici dei corsi di laurea ad accesso programmato indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi che debbono essere soddisfatti nel primo anno di corso dagli studenti ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale regolato da normative dell'unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello ovvero ai corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali basta essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Per i corsi di laurea magistrale per i quali dalla normativa vigente non sia previsto il numero programmato, il regolamento didattico del corso di studio stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari nonché l'adeguatezza della preparazione. A tal fine, il regolamento indica le modalità di verifica della stessa. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, il regolamento didattico del corso di studio può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione. 3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito. 4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 5. Per essere ammessi ad un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master. 6. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master. ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. DM - Art Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. LG - 3.f... al fine di consentire l accesso al secondo livello anche a laureati con elevata preparazione provenienti anche da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere per tali laureati un diverso iniziale percorso di ingresso nella laurea di secondo livello, e/o specifiche prove di ammissione. DM - Art Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito. 5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Art. 9

10 RDA 2008_SA pag. 10/39 Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno é convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 4. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono rientrare: a) almeno 6 e non più di 9 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale; b) almeno 12 e non più di 18 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale; c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio; d) 25 ore di tirocinio. 5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. 6. Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 7. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. DM - Art Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno é convenzionalmente fissata in 60 crediti. LT - Art I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. DM - Art I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto... LT - Art i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientificodisciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui... DM - Art. 5

11 RDA 2008_SA pag. 11/39 sensi della normativa vigente. 8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati negli studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale. 9. Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato nel regolamento didattico del corso di studio e non può, comunque, essere superiore a 60 per i corsi di laurea e a 40 per i corsi di laurea magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea. 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. 7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. LT - Art Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60. LM - Art Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell ambito di corsi di laurea magistrale. Art. 10 Corsi di laurea 1. Nell'ambito di una classe di laurea, di norma, è istituito un solo corso di laurea, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un'ampia base comune e omogeneità culturale, differenziandosi per non più di sessanta crediti e non prima del secondo anno di corso. 2. Corsi di laurea afferenti alla stessa classe sono istituiti qualora, soprattutto in presenza di una domanda studentesca particolarmente elevata, vi sia l'esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l'ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti attribuiti a ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea e tutti i curricula dell'altro. 3. In assenza di specifica indicazione, tutti i corsi di laurea afferenti alla medesima classe sono considerati affini. Ove siano previsti gruppi di affinità distinti, ne viene data specifica indicazione negli ordinamenti dei rispettivi corsi di laurea. Gli studenti iscritti a corsi di laurea affini condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. LG accertarsi che all articolazione in curricula corrisponda un ampia base comune, garantendo omogeneità e coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una medesima classe... LT - Art Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti. LG La differenziazione tra due corsi di studio della medesima classe sarà calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell altro. DM - Art. 11, c i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti LT - Art Qualora l ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo

12 RDA 2008_SA pag. 12/39 4. Corsi di laurea appartenenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l'ordinamento del corso di laurea soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell'immatricolazione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al terzo anno 5. Annualmente, per ogni corso di laurea, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea competente, indica nel manifesto degli studi: a) i docenti del corso di laurea con la specifica indicazione dei professori o ricercatori, di ruolo nei relativi settori scientifico-disciplinari presso l'ateneo o presso atenei con i quali sia stata stipulata specifica convenzione, che assicurano la copertura di insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti, nonché l'indicazione dei docenti, di ruolo nei relativi settori, che coprono almeno il 50% dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti; b) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il corso di laurea; c) i risultati raggiunti in termini di occupabilità con riferimento alla situazione del mercato del lavoro nel settore; d) il numero di iscritti per ciascun anno e le previsioni sull'utenza sostenibile; e) le procedure di valutazione messe in atto; f) le strutture e i servizi a disposizione del corso e dei suoi studenti; g) i supporti e i servizi a disposizione degli studenti diversamente abili; h) l'organizzazione dell'attività didattica; i) i servizi di orientamento e tutorato; j) i programmi degli insegnamenti e gli orari delle varie attività. 6. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. 7. Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è il livello A2 della classificazione del CEF (Common European Framework). La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo studente. Le strutture didattiche organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova. appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell iscrizione al terzo anno. LG dovrà essere evidenziato, negli obiettivi formativi specifici, come l appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare il corso in posizione bilanciata tra le classi stesse. LG i regolamenti didattici dei corsi di studio debbono indicare con chiarezza:... p) le modalità per l eventuale trasferimento da altri corsi di studio; q) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti di cui all art. 1, comma 9 dei D.M. sulle classi di laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate; r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio. Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso le stesse modalità. D.M. - Art Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. 8. Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del

13 RDA 2008_SA pag. 13/39 una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'ateneo. In tal caso, il livello minimo di conoscenza richiesto è il B1. Lo studente può conseguire la certificazione presso l'ateneo, limitatamente alle lingue per le quali è "testing point", e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione. In tal caso, conseguita la certificazione, può ottenere il rimborso del costo della stessa e di parte del costo dell'eventuale iscrizione al corso di preparazione, nelle forme e nella misura massima deliberata annualmente. 9. Per conseguire la laurea lo studente deve superare non più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine, gli esami o le valutazioni finali relative alle attività autonomamente scelte dallo studente, indipendentemente dal numero di crediti corrispondenti, vengono conteggiati come unico esame. Non possono essere considerate in tale conteggio la prova finale per il conseguimento del titolo di studio, la verifica della conoscenza della lingua straniera, le eventuali verifiche relative all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, o di abilità informatiche e telematiche, o relative a eventuali stages e tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali. 10. Allo scopo di evitare la parcellizzazione delle attività formative e, nel contempo, insegnamenti eccessivamente onerosi, a ciascun insegnamento è attribuito un numeri di crediti non inferiore a sei e non superiore a dodici, eccezionalmente elevabile a quindici per non più di due insegnamenti. Corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati sono previsti solo nei casi in cui l'approccio multidisciplinare (cioè di discipline afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi) sia palesemente indispensabile o quando, nel caso di corsi di almeno 9 crediti, siano presenti insegnamenti o moduli coordinati dello stesso settore scientifico-disciplinare con parti a contenuto fortemente specialistico. 11. Nel caso di corsi integrati, a ciascun docente è affidato un insegnamento o un numero di moduli corrispondenti ad almeno 3 crediti, riducibili a 2 nei corsi di studio della facoltà di medicina e chirurgia. Tra i docenti titolari dei singoli insegnamenti o moduli coordinati, la facoltà indica un coordinatore del corso con il compito di garantire la massima integrazione tra i vari insegnamenti o moduli coordinati e di presiedere la commissione, composta da tutti i docenti del corso integrato, a cui spetta la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. 12. Gli studenti che acquisiscono i 180 crediti previsti dall'ordinamento conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. 13. Il titolo di laurea rilasciato reca la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, senza alcun riferimento agli LT - Art In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto... LG - 2 Ai fini del conteggio dei 20 esami... si ritiene che gli esami o valutazioni finali relativi (alle attività autonomamente scelte dallo studente) possano essere conteggiati a tal fine nel numero di 1. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio. LT - Art Le università garantiscono l attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. SA Vanno, pertanto, evitati i 'corsi integrati' di più insegnamenti o moduli coordinati, limitandone l'introduzione solo a quei casi in cui l'approccio multidisciplinare (discipline afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi) sia indispensabile, purché a ciascun docente sia affidato un insegnamento o moduli corrispondenti ad almeno 3 crediti (2 per i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia) e venga indicato un docente coordinatore del corso. LT - Art i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente... LT - Art Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all università. LT - Art Le università rilasciano... i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del

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