DDL S Senato della Repubblica XVII Legislatura Testo DDL 313

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1 DDL S Senato della Repubblica XVII Legislatura Testo DDL 313 Art. 1.- (Oggetto e finalità) DISEGNO DI LEGGE 1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'unesco ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita. 2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare e di vita, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso. 3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea. Art. 2.- (Definizioni ed obiettivi) 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio agrario e naturale, all'alimentazione, includendo le colture, soprattutto quelle connesse alle specie tradizionali e alla loro biodiversità varietale, le modalità di raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza, di identità e di continuità per le popolazioni coinvolte; b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3; c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo La presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione primaria delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari, sia su base nazionale che internazionale, relativi agli effetti e alle relazioni tra

2 la dieta mediterranea e la salute pubblica, anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non-trasmissibili (MCNT) e nel tutelare e valorizzare l agrobiodiversità italiana; b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione individuale e collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche e ospedaliere; c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale; d) predisporre attività educative, formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado e istituti impegnati nella promozione e valorizzazione della dieta mediterranea, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi temi; e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti; f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi, nonché la cultura enogastronomica tradizionale; g) incentivare lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti, con particolare riferimento all olivo, alle specie cerealicole, alle leguminose, alle specie ortofrutticole e alle verdure spontanee e coltivate; 3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo. Art. 3.- (Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità) 1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità. 2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un

3 esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'unesco, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica e da un rappresentante dell Istituto IDiMed (Istituto Dieta Mediterranea) di Palermo.Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcuni tipo. 4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, del relativo marchio, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compito di: a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale; b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali, di biodiversità alimentare e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea; c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art (Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità) 1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità» di seguito denominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. Se la giornata cade in un giorno feriale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale. 2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale. 3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato, ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essa riferiti. Art. 5.- (Promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica) 1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto per

4 l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori e mense universitarie, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture contrassegnati dal marchio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alle mense ospedaliere, alla ristorazione sanitaria e alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui al comma 1 e 2; 3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2, devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea, anche attraverso materiali elaborati dal Comitato. 4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'ordinamento dell'unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica. Art. 6. (Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità») 1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali con la relativa biodiversità che preservano e valorizzano. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio. 2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari, per i quali è stato concesso, ottenuti secondo quanto previsto da specifici disciplinari di produzione e di filiera; b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia; c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate. 3. Il Comitato valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione

5 della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti. 5. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato. 6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. Art (Istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità) 1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2013, 2014, 2015 sono stanziati, per il suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Alla copertura del suddetto Fondo si provvede, per il triennio, mediante corrispondente riduzione, per un valore di 3 milioni di euro, delle somme presenti sul bilancio dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora erogate ma assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007 n Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Ai fini della presente legge, all'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-ter) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia dell'unesco». 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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