REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

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1 Deliberazione n.169/2014/par Comune di Montebuono REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO Nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2014 composta dai magistrati Anna Maria CARBONE PROSPERETTI Maria Luisa ROMANO dott.ssa Carmela MIRABELLA dott.ssa Rosalba DI GIULIO dott.ssa Rosalba DI GIULIO dott.ssa Donatella SCANDURRA dott.ssa Elena PAPA Presidente; Referendario, relatore. VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR/2000, contenente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della 1

2 Corte dei conti e ss.mm.ii.; VISTA la nota acquisita al prot. n del 12 giugno 2014 con la quale il Sindaco del Comune di Montebuono (RI) ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere ai sensi dell art. 7, comma 8, legge n. 131/2003; VISTA l ordinanza n. 26/2014 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per il giorno 6 ottobre 2014; UDITO nella Camera di consiglio il magistrato relatore, Referendario Elena Papa; FATTO Il Sindaco del comune di Montebuono (RI) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere in materia di uso del mezzo proprio da parte del sindaco per lo svolgimento di funzioni o incarichi istituzionali in contesti di assenza di servizi di trasporto pubblico adeguati. In particolare, chiede di conoscere quale criterio debba essere adottato per il ristoro dell eventuale utilizzo del mezzo e, in particolare, se sia legittimo, qualora non sia in concreto disponibile il mezzo pubblico e l amministratore sia costretto ad utilizzare il mezzo proprio, provvedere a rimborsare l indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina ovvero altra modalità di ristoro coerente con gli obblighi di contenimento della spesa pubblica previsti dalla vigente normativa. AMMISSIBILITÀ La richiesta di parere è soggettivamente e oggettivamente ammissibile. Quanto al profilo di ammissibilità soggettiva si osserva che l art. 7, 2

3 comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce, tra gli altri, anche ai Comuni, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, ovvero in via diretta, sempreché la richiesta sia sottoscritta dal rappresentante legale dell Ente. Nel caso di specie la richiesta di parere è presentata dal Comune in via diretta e reca la sottoscrizione del Sindaco, suo rappresentante legale ai sensi dell art. 50 del T.U.E.L., pertanto è soggettivamente ammissibile. Tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare che nella Regione Lazio il CAL è stato istituito ed esercita le sue funzioni quale organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli Enti locali, avente lo scopo, tra gli altri, di favorire l intervento diretto degli Enti locali nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali. Come già evidenziato la norma istitutiva della funzione consultiva della Corte dei conti nei confronti di Regione ed Enti locali ai fini interpretativi delle norme in materia di contabilità pubblica, prevede che le richieste di parere siano trasmesse tramite il CAL, qualora istituito. Pertanto per il futuro invita il Comune a provvedere alla trasmissione per detto tramite. La richiesta di parere è anche oggettivamente ammissibile. Quanto al profilo di ammissibilità oggettiva, il parametro cui fare riferimento è, innanzitutto, quello dell attinenza delle questioni interpretative sottoposte ad esame alla materia della contabilità pubblica. Per tale si deve intendere il sistema di principi e norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici interpretato in senso evolutivo, 3

4 in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Si devono, quindi, ritenere compresi nella materia anche i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche che richiedano l interpretazione di norme aventi ad oggetto il contenimento della spesa e, per ciò solo, in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell ente e sugli equilibri di bilancio (cfr. Deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010). Deve, altresì, aversi riguardo alla necessità di escludere sovrapposizioni dell attività consultiva della Corte con il potere gestionale dell amministrazione evitando che si realizzino forme di co-gestione, e deve, infine, constatarsi l assenza di interferenze con l esercizio di funzioni giurisdizionali in qualunque sede (sia essa contabile, civile, penale o amministrativa). Nel caso di specie può senz altro affermarsi che la materia oggetto della richiesta di parere rientra nell alveo della contabilità pubblica. Infatti la richiesta di parere, cui si risponderà in astratto, è volta all interpretazione di norme volte a disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche in uno specifico ambito di spesa. MERITO Come accennato, la richiesta di parere è volta a conoscere l interpretazione da dare alle norme di contabilità pubblica che regolano l uso del mezzo proprio per spostamenti dovuti ad attività istituzionali da parte del sindaco in contesti territoriali ove manchino mezzi pubblici, con specifico riferimento alla possibilità di applicare la regola del quinto del valore del 4

5 prezzo di un litro di benzina per chilometro percorso, ovvero altro criterio coerente con gli obblighi di contenimento della spesa pubblica vigenti. ******* Invero, l indennità chilometrica del quinto del prezzo di un litro di benzina super, un tempo riconosciuta per le missioni dei pubblici dipendenti, prevista dal combinato disposto dell art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, non è più applicabile agli amministratori degli enti locali. Infatti, per effetto dell art. 6, comma 12, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, è intervenuta la disapplicazione delle disposizioni succitate e di eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi a favore del personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del La disapplicazione delle disposizioni opera anche nei confronti degli amministratori degli Enti locali che, come avviene nel caso in esame, si recano in missione fuori dal Comune nel quale esercitano la loro funzione per ragioni del loro mandato, in quanto equiparati a detto personale ai sensi dell art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, attuativo dell art. 84 del TUEL. E nel senso suddetto l interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute più volte nel corso del 2011 a dirimere i dubbi rappresentati dalle Sezioni regionali nella materia delle spese di missione. Più specificamente, le Sezioni Riunite hanno osservato che il dipendente (si legge anche amministratore ) può ancora (anche dopo l entrata in vigore del d.l. n. 78/2010) essere autorizzato all uso del mezzo proprio, ma solo al fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta per legge, e non a quello di ottenere il rimborso delle spese sostenute nella 5

6 misura fissata dall art. 8 della legge n. 417/1978, anche nell ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell interesse pubblico (nello stesso senso cfr. circolare Ragioneria generale dello Stato 22 ottobre 2010, n. 36). Infatti, osservano le Sezioni Riunite, diversamente opinando, la disposizione contenuta all art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 verrebbe svuotata della sua ratio giustificativa, individuata nella riduzione della spesa pubblica, dato che anche nel sistema previgente l uso del mezzo proprio era ammesso tenuto conto dei benefici che ne sarebbero derivati all Ente (cfr. SS.RR. Corte dei conti n. 8/CONTR/11 e n. 9/CONTR/11 del 7 febbraio 2011). Peraltro, innanzi alle Sezioni riunite è stata sollevata anche la diversa questione dell ingiustificato arricchimento che deriverebbe all Ente nei confronti del dipendente autorizzato (si legga anche amministratore ) in caso di completa assenza di rimborso delle spese di missione, e della conseguente necessità di quantificare una forma di rimborso che rimanesse coerente con le disposizioni di contenimento della spesa pubblica sopra richiamate (cfr. Corte conti, sez. Liguria, del. n. 119 del 3 dicembre 2010). Sul punto le Sezioni riunite hanno precisato che l Amministrazione può adottare regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui il ricorso al mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l Amministrazione, forme di ristoro del dipendente (si legga anche amministratore ) dalle spese sostenute. Tuttavia, nel predisporre una simile regolamentazione, l Amministrazione deve tenere in considerazione sia il principio di contenimento della spesa pubblica al cui perseguimento è volto il d.l. del 2010 succitato, sia gli oneri che in concreto l Ente avrebbe sostenuto 6

7 per le spese di trasporto in caso di utilizzo di mezzi pubblici, non potendosi ritenere ammissibile la reintroduzione dell indennità chilometrica di cui all art. 8 della legge n. 417/1978 con il mezzo del regolamento interno, che costituirebbe con ogni evidenza una elusione del dettato e della ratio del citato art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 (cfr. SS.RR. Corte dei conti n. 21/CONTR/11 del 5 aprile 2011). I principi sin qui esposti, ben adattabili al caso di specie, sono stati ripresi in modo uniforme dalla giurisprudenza della Corte dei conti in sede consultiva successiva al 2011, ivi compresa quella della Sezione regionale di controllo per il Lazio (cfr. Corte conti, Sez. Lazio, del. n. 4/2014/PAR; ma anche, ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 390/2013/SRCPIE/PAR e n. 400/2013/SRCPIE/PAR; Sez. Emilia Romagna, del. n. 208/2013/PAR; Sez. Basilicata, del. n. 61/2013/PAR). Da tali principi la Sezione non ha ragione di discostarsi. Pertanto, a questi si riporta, evidenziando che l uso del mezzo proprio deve essere autorizzato ai fini assicurativi e che è rimessa alla libera determinazione dell Ente la definizione in concreto, in un atto regolamentare, dei criteri di quantificazione del ristoro da riconoscere all amministratore per l utilizzo del mezzo proprio, e che tale atto regolamentare deve essere adottato in modo tale da non realizzare una surrettizia reintroduzione dell indennità chilometrica abrogata dal d.l. n. 78/2010 e tenendo conto della ratio della medesima norma, di contenimento della spesa pubblica, nonché degli oneri che l ente avrebbe sostenuto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. 7

8 P.Q.M. nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, all Amministrazione che ne ha fatto richiesta e al Consiglio delle Autonomie Locali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 ottobre Il Magistrato Relatore Il Presidente f.to Elena Papa f.to Anna Maria Carbone Prosperetti Depositata in Segreteria l ottobre 2014 Il Direttore del Servizio di Supporto f.to dott.ssa Chiara Samarelli 8

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