POLIZZA KASKO + RISCHI DIVERSI SEZIONE I DIPENDENTI

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1 POLIZZA KASKO + RISCHI DIVERSI SEZIONE I DIPENDENTI INDICE Definizioni e precisazioni Condizioni che regolano l'assicurazione in generale Condizioni che regolano le garanzie per i danni al veicolo Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri. Gestione delle vertenze Condizioni aggiuntive Deroghe. 1

2 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI. Nel testo che segue si intendono per: COMPAGNIA/SOCIETÀ: l Impresa di Assicurazione aggiudicataria; OGGETTO: copertura assicurativa dei danni materiali e diretti riportati dai veicoli dei dipendenti regionali o ai loro coniugi/familiari conviventi e altre garanzie accessorie; CONDUCENTE: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo; CONTRAENTE : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto: Regione Autonoma Valle d Aosta C.F ; ASSICURATO: il soggetto a favore del quale è prestata l assicurazione dipendenti della Regione Autonoma Valle d Aosta; FRANCHIGIA : la parte del danno, espressa in cifra fissa, o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell'assicurato; MASSIMALE : la somma fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia; LEGGE : le leggi sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni ed integrazioni: D.lgs 209/2005, L. 102/2006, L. 990/1969 e D.lgs. 254/2006 disciplina dell indennizzo diretto; PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società; SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso; VEICOLO : uno qualunque dei veicoli o mezzi identificati ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. ed i.; VALORE COMMERCIALE: il valore attribuito al veicolo in base all anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni Eurotax dell ultima edizione antecedente il momento del sinistro. 2

3 2.00 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE. art Premessa. Oggetto della garanzia assicurativa sono i danni materiali e diretti riportati dai veicoli intestati al P.R.A. ai dipendenti, o ai loro coniugi/familiari conviventi, in seguito a collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada derivanti dalla circolazione stradale, anche se derivanti da colpa grave dell assicurato garanzia guasti integrale e guasti parziale. La garanzia è operante solamente nel caso in cui i veicoli siano utilizzati in occasione di missioni per adempimento di servizio, limitatamente al tempo e al percorso strettamente necessario all esecuzione della prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. La trasferta deve avvenire secondo le disposizioni vigenti per il personale della Regione Autonoma Valle d'aosta. La copertura assicurativa è operante anche per le seguenti garanzie aggiuntive, con l eventuale applicazione delle franchigie di cui all art. 3.02: a. Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio) e scoppio - anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi; b. furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all interno dello stesso - beni trasportati -, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso; Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli; c. atti vandalici: atti di vandalismo intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio; d. calamità naturali: trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, voragini, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali; e. cristalli: rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) del veicolo. La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi sino alla concorrenza di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) con l applicazione di una franchigia pari ad euro 100,00 (cento/00); f. ripristino airbag: l assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag del veicolo assicurato nel caso di sinistro avvenuto indennizzabile ai sensi di una delle garanzie soprariportate. Il pagamento dell indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, con il limite massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro; 3

4 g. soccorso stradale: la Società rimborsa le spese sostenute dall assicurato, sino ad un massimo di euro 300,00 (trecento/00), per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro nelle garanzie di cui ai precedenti commi; h. autovettura in sostituzione: la garanzia interviene a rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un autovettura in sostituzione di quella indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie soprariportate con il limite di euro 500,00 (cinquecento/00). Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta. art art art art Decorrenza - Durata del contratto - Proroga Recesso. Il contratto avrà decorrenza dalle ore del giorno 30/04/2016 e cesserà alle ore del giorno 30/04/2020, data in cui lo stesso si intenderà cessato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Dietro semplice richiesta della Contraente, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a differire, dietro pagamento del relativo rateo di premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), al fine di consentire l espletamento delle procedure per l affidamento del nuovo contratto. Alla Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data. E' fatta salva la facoltà delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo; l eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno quattro mesi prima della scadenza anniversaria. Massimale. La Compagnia dovrà rispondere fino alla concorrenza di euro ,00 (venticinquemila/00) per veicolo/mezzo. Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti (Compagnia e Contraente) possono recedere dall assicurazione con preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso le parti saranno comunque tenute all adempimento delle norme contenute nell articolo 2.05 relativo alla regolazione premio relativo al periodo compreso fra il giorno di cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso. Pagamento del premio - Regolazione premio. Il pagamento del premio, rappresentato dal premio minimo garantito dalla Contraente, oltre le relative imposte, è effettuato in via anticipata e versato entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto e così per ogni annualità successiva. Per premio minimo si intende il premio annuo imponibile, oltre le relative imposte, offerto in sede di gara. Nel caso in cui la Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia ha effetto dalle ore della data di decorrenza del contratto indicata al punto 2.02; nel caso in cui la Contraente, invece, non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia avrà effetto dalle ore del giorno di pagamento del premio. Le regolazioni del premio, attive, calcolate dall applicazione del premio per km offerto in sede di gara (parametro base sul quale effettuare l offerta km. 4

5 ), al n. dei km effettivamente percorsi dovranno essere versate, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti della Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce. art art art art art Aggiornamento dei prezzi. A decorrere dal secondo anno il corrispettivo stabilito per il presente servizio è soggetto a revisione ai sensi dell art. 115 del d.lgs 12 aprile 2006, n Qualora le determinazioni di cui all art. 7, co. 4 lett. c), e 5 del d.lgs 163/2006 non fossero pubblicate o rapportabili al presente servizio, l adeguamento avverrà in misura corrispondente alla media annuale delle variazioni percentuali dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevata dall ISTAT dell anno precedente. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente (o dell assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia l omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell art C.C., sia durante il corso di validità della presente polizza che all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Il Contraente è comunque esonerato dall obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verifichino per fatto altrui. Controversie e foro competente. Il foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente, ovvero il foro di Aosta. Oneri Fiscali. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni convenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi. Le norme del presente capitolato prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale. L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in particolare e in generale e le norme del codice civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o assicurati. 5

6 art art art art Servizio di liquidazione. In caso di sinistro, la Compagnia/Società dovrà garantire il servizio di liquidazione dei sinistri in Aosta per almeno due giorni al mese, non consecutivi. Legittimazione. Si da atto che il contratto assicurativo viene stipulato dalla Regione Autonoma Valle d Aosta a favore degli assicurati indicati nelle Definizioni. La Regione Autonoma Valle d Aosta assume, pertanto, la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall assicurazione stessa ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati che s intende espressamente acquisito e prestato anche in sede di promozione e stipula del presente contratto, anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato. Interpretazione del contratto. In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato, nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato. Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L Appaltatore/Società, ai sensi dell articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all Amministrazione, entro sette giorni dall accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare. 2. L Appaltatore/Società è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. L Appaltatore/Società è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L Appaltatore/Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla struttura regionale competente in merito all esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari. 6

7 CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO. art art Delimitazione del rischio. Non sono indennizzabili i danni: 1. determinati da dolo della Contraente o del conducente; 2. avvenuti durante la partecipazione attiva del dipendente-conducente ad eventi socio-politici; 3. causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; 4. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada; 5. originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni; 6. agli accessori, alle apparecchiature, alle attrezzature, alle apparecchiatture fonoaudiovisive, fornite da un ente diverso dalla casa costruttrice o non di serie, se non stabilmente installati al veicolo; 7. subiti dalle cose che eventualmente si trovino sul veicolo, fatto salvo quanto previsto all art lett. b). Massimale, franchigia o scoperto. In caso di sinistro verranno applicate le franchigie e/o scoperti indicati nello schema seguente: Garanzie art Guasti integrale e guasti parziale art lettere a), b), c), d) art lettera b) beni trasportati limite di indennizzo somma assicurata euro ,00 somma assicurata euro ,00 scoperto e/o franchigia euro 400,00 euro 400,00 euro 2.500,00 euro 100,00 art lettera e) euro 750,00 euro 100,00 art lettera f) euro 1.500, art lettera g) euro 300, art lettera h) euro 500, art Esclusione e rivalsa. La Compagnia, dopo aver risarcito il danno, darà corso all azione di rivalsa per il recupero della somma pagata nei casi sottoelencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare l art. 144 della Legge: a) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio 7

8 (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro; b) quando l'autobus e/o l'autosnodato, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 ( Nuovo codice della strada e s.m. ed i.); c) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 ( Nuovo codice della strada ) e s.m. ed i.; d) quando i terzi trasportati su autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori e quadricicli leggeri a motore, al momento del sinistro subiscono un danno ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. art Estensione territoriale. L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI - GESTIONE DELLE VERTENZE. art Modalità per la denuncia e gestione dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati dalla Contraente entro 30 giorni dalla data in cui il competente Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro, redatta dal dipendente regionale su apposita modulistica messa a disposizione dalla Contraente, e formalmente trasmessa dallo stesso dipendente all Ufficio Assicurazioni, dovrà contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze e dell entità, almeno approssimativa, del danno, la data, il luogo e le cause del sinistro, la dichiarazione di almeno un testimone presente al momento dell incidente e l autorizzazione alla trasferta, ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale della Regione Autonoma Valle d'aosta. Nel solo caso eccezionale in cui non sia oggettivamente possibile la produzione della dichiarazione testimoniale dovrà essere presentato uno dei seguenti documenti: verbale d intervento di un Pubblico ufficiale; modulo di constatazione amichevole debitamente compilato e firmato tra le Parti; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità. In caso di perdita totale dell autovettura, il dipendente dovrà trasmettere alla Compagnia di assicurazione, per il tramite della Contraente, l atto di 8

9 demolizione e l estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico o ente equipollente. Prima di effettuare il pagamento dell indennizzo all assicurato, il Contraente della polizza deve autorizzare tale operazione mediante la sottoscrizione dell atto di quietanza. Tale sottoscrizione costituisce l autorizzazione al pagamento dell indennizzo. art art Riparazioni e ammontare del danno. Danno parziale: In caso di danno parziale, la Società deve rimborsare le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte del veicolo senza tenere conto del degrado d uso e vetustà, fino alla concorrenza del massimale al netto della franchigia prevista all art Guasti interale e guasti parziale. Sono escluse, in ogni caso, dall indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, l Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia di assicurazione. Danno totale: In caso di danno totale - distruzione del veicolo la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia prevista all art Guasti interale e guasti parziale. Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo previsti, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all assicurato: il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione; il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 12 mesi. Liquidazione del danno e pagamento dell indennizzo. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a favore dell intestatario del libretto di circolazione previa sottoscrizione della quietanza da parte della Contraente. Per i danni verificatisi all estero, la liquidazione viene effettuata in Italia. La liquidazione del danno e pagamento dell indennizzo avviene nei termini seguenti: a) La Società è tenuta alla gestione dei sinistri anche nel caso in cui l importo del danno sia inferiore all importo della franchigia di cui all art. 3.02; b) La liquidazione del danno, al netto dell importo della franchigia, ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, in caso di disaccordo, mediante periti nominati uno per ciascuno, con apposito atto. Ove i periti non si mettano d accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni prese a maggioranza, saranno vincolanti per le parti, salvo dolo, vizio contrattuale ed errore materiale. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, la scelta, su domanda della parte più diligente, viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. 9

10 I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo, per metà a carico della Contraente, potrà essere compensata con l indennizzo; c) Nel caso in cui, la Contraente non intenda avvalersi di quanto disposto alla lettera b), il danneggiato potrà egli stesso esercitare tale diritto. art Obbligo di salvataggio e di conservazione. Salvo le riparazioni di prima urgenza, l assicurato non deve provvedere alla riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società. L Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l art del C.C. L Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce del danno stesso senza avere in nessun caso, per tale obbligo, diritto a qualsivoglia indennità. Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 15 giorni dalla data della denuncia del sinistro effettuata dalla Contraente, l assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente CONDIZIONI AGGIUNTIVE. art Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l andamento del rischio. La Società è tenuta a fornire al Contraente le statistiche dei sinistri, entro 30 giorni dalla richiesta del Contraente, cosi suddivisi: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell importo posto a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di: data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante; data di apertura della pratica presso la Società; data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. 10

11 DEROGHE. art Deroghe. In deroga all articolo 4.01 Modalità per la denuncia e gestione dei sinistri, le comunicazioni della Contraente e/o Assicurato alla Direzione della Società delegataria, oppure all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, potranno essere eseguite anche a mezzo fax; 11

12 Scheda storico sinistri Lotto 2 Polizza kasko (Sezione I Dipendenti) - Periodo 30/04/ /04/2012 Sinistro Data Evento Ramo Agenzia Ente Tecnico Polizza Gestore Contraente Esito Totale Liq /00 26/05/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 700, /208935/00 26/05/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.380, /208846/00 26/05/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 290, /201379/00 26/05/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 456, /198593/00 26/05/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.080, /272234/00 08/06/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 332, /201421/00 16/06/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.630, /257378/00 29/06/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 700, /231634/00 02/07/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 640, /250589/00 10/07/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 230, /231832/00 14/07/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.990, /256563/00 15/07/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 950, /240521/00 21/07/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 350, /250953/00 22/07/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 500, /259139/00 04/08/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /265936/00 17/08/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 280, /339202/00 18/08/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /331106/00 14/09/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.565, /282845/00 15/09/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 660, /314691/00 18/09/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /300867/00 18/09/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.450, /302524/00 23/09/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 300, /374314/00 25/09/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 304, /314815/00 29/09/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 500, /334177/00 20/10/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 950, /369993/00 06/11/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 370, /369981/00 09/11/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 516, /374295/00 02/12/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 420, /6533/00 04/12/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 630, /15833/00 09/12/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 460, /32348/00 15/12/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /375608/00 21/12/2009 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 296, /95276/00 01/03/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 130, /146534/00 16/04/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 4.050,00 1

13 Sinistro Data Evento Ramo Agenzia Ente Tecnico Polizza Gestore Contraente Esito Totale Liq. 2010/158294/00 05/05/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 213, /268963/00 03/06/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 378, /270394/00 16/06/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /270567/00 02/07/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /268907/00 02/07/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 15, /269010/00 09/07/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 456, /286921/00 05/08/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 670, /269054/00 09/08/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 130, /269120/00 10/08/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 700, /284199/00 16/08/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 2.110, /284285/00 23/08/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /287048/00 25/08/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /269098/00 26/08/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 717, /270483/00 30/08/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /297345/00 20/09/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 260, /320923/00 05/10/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 740, /354059/00 19/10/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /341504/00 25/10/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /358229/00 27/10/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /346490/00 15/11/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 500, /358274/00 09/12/2010 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.590, /34375/00 19/01/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.300, /55357/00 28/01/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 440, /34452/00 01/02/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 660, /55457/00 07/02/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.230, /66963/00 18/02/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 2.960, /125619/00 28/03/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 780, /105307/00 28/03/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 3.380, /125565/00 08/04/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 890, /120488/00 12/04/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 900, /112073/00 20/04/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 400, /153856/00 13/05/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 540, /184061/00 08/06/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 800, /281345/00 25/08/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 5, /262392/00 29/08/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 450, /326405/00 31/10/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 230, /335481/00 21/11/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 480, /335542/00 13/12/2011 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.900,00 2

14 Sinistro Data Evento Ramo Agenzia Ente Tecnico Polizza Gestore Contraente Esito Totale Liq. 2012/100142/00 14/03/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 270, /105705/00 19/03/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 780, /128548/00 30/03/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 170,00 Nota: dati forniti dalla Società Reale Mutua Assicurazioni Tot ,30 3

15 Scheda storico sinistri Lotto 2 Polizza kasko (Sezione I Dipendenti) - Periodo 30/04/ /07/2015 Sinistro Data Evento Ramo Tecnico Agenzia Polizza Ente Gestore Contraente Esito Totale Liquidato 2012/155229/00 24/05/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.200, /161046/00 06/06/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.160, /195897/00 18/06/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.070, /16036/00 22/08/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /251759/00 29/08/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 198, /276449/00 01/10/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 816, /319059/00 16/10/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 180, /20581/00 14/11/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 500, /327035/00 07/12/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 2.400, /326982/00 10/12/2012 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 305, /20651/00 14/01/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 390, /122476/00 25/03/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 840, /102327/00 28/03/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 850, /113320/00 03/04/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 950, /242140/00 10/07/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 230, /319929/00 12/09/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 480, /300672/00 13/09/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 3.700, /344062/00 09/10/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 580, /340860/00 16/10/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 350, /372651/00 19/10/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 3.800, /394735/00 14/11/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 307, /34276/00 23/12/2013 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 2.530, /186205/00 10/03/2014 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 350, /294389/00 09/04/2014 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /324544/00 14/05/2014 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 445, /298249/00 22/05/2014 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 390, /575918/00 30/10/2014 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 750,00 1

16 Sinistro Data Evento Ramo Tecnico Agenzia Polizza Ente Gestore Contraente Esito Totale Liquidato 2015/7113/00 26/11/2014 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 400, /63841/00 15/01/2015 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 1.988, /115499/00 09/02/2015 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 300, /115478/00 26/02/2015 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA CHIUSO 390, /199457/00 06/03/2015 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /334538/00 08/07/2015 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA SENZA SEGUITO 0, /292943/00 08/07/2015 A.R.D AMM.NE-REG. VALLE D'AOSTA APERTO 0,00 Tot ,27 Nota: dati forniti dalla Società Reale Mutua Assicurazioni 2

17 Scheda storico premi Lotto 2 POLIZZA KASKO (Sezione I Dipendenti) 30/04/ /04/2012 (Polizza stipulata con la Società Reale Mutua Assicurazioni) Annualità 30/04/ /04/2010 Importo premio lordo ,00 Importo regolazione premio lordo 5.917,84 Tot ,84 Annualità 30/04/ /04/2011 Importo premio lordo ,15 Importo regolazione premio lordo 0,00 Tot ,15 Annualità 30/04/ /04/2012 Importo premio lordo ,48 Importo regolazione premio lordo 0,00 Tot ,48 POLIZZA KASKO (Sezione I Dipendenti) 30/04/ /04/2016 (Polizza stipulata con la Società Reale Mutua Assicurazioni) Annualità 30/04/ /04/2013 Importo premio lordo ,00 Importo regolazione premio lordo 0,00 Tot ,00 Annualità 30/04/ /04/2014 Importo premio lordo ,02 Importo regolazione premio lordo 0,00 Tot ,02 Annualità 30/04/ /04/2015 Importo premio lordo ,68 Importo regolazione premio lordo 0,00 Tot ,68 Annualità 30/04/ /04/2016 Importo premio lordo ,27 Importo regolazione premio lordo da effettuarsi Tot ,27 1

18 POLIZZA KASKO + RISCHI DIVERSI SEZIONE II Amministratori e componenti degli organi interni del Consiglio regionale della Valle d Aosta: Presidente del Co.re.com. e Difensore civico. INDICE Definizioni e precisazioni Condizioni che regolano l'assicurazione in generale Condizioni che regolano le garanzie per i danni al veicolo Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri. Gestione delle vertenze Condizioni aggiuntive Deroghe. 1

19 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI. Nel testo che segue si intendono per: COMPAGNIA/SOCIETÀ: l Impresa di Assicurazione aggiudicataria; OGGETTO: copertura assicurativa dei danni materiali e diretti riportati dai veicoli degli Amministratori e ai componenti degli organi interni del Consiglio regionale della Valle d Aosta: Presidente del Co.re.com. e Difensore civico o ai loro coniugi/familiari conviventi e altre garanzie accessorie; CONDUCENTE: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo; CONTRAENTE : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto: Consiglio regionale della Valle d Aosta C.F ; ASSICURATO: il soggetto a favore del quale è prestata l assicurazione Amministratori e ai componenti degli organi interni del Consiglio regionale della Valle d Aosta: Presidente del Co.re.com. e Difensore civico; FRANCHIGIA : la parte del danno, espressa in cifra fissa, o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato; MASSIMALE : la somma fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia; LEGGE : le leggi sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni ed integrazioni: D.lgs 209/2005, L. 102/2006, L. 990/1969 e D.lgs. 254/2006 disciplina dell indennizzo diretto; PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società; SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso; VEICOLO : uno qualunque dei veicoli o mezzi identificati ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. ed i.; VALORE COMMERCIALE: il valore attribuito al veicolo in base all anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni Eurotax dell ultima edizione antecedente il momento del sinistro. 2

20 2.00 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE. art Premessa. Oggetto della garanzia assicurativa sono i danni materiali e diretti riportati dai veicoli intestati al P.R.A. agli Amministratori e ai componenti degli organi interni del Consiglio regionale della Valle d Aosta, Presidente del Co.re.com. e Difensore civico o ai loro coniugi/familiari conviventi, in seguito a collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada derivanti dalla circolazione stradale, anche se derivanti da colpa grave dell assicurato garanzia guasti integrale e guasti parziale. La garanzia è operante solamente nel caso in cui i veicoli siano utilizzati in occasione di missioni per adempimento di servizio, limitatamente al tempo e al percorso strettamente necessario all esecuzione della prestazione del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. Le missioni dei Consiglieri regionali e dei componenti degli organi interni del Consiglio regionale della Valle d Aosta: Presidente del Co.re.com. e Difensore civico dovranno risultare da apposita dichiarazione degli stessi soggetti interessati da inviare preventivamente alla Presidenza del Consiglio regionale. Le missioni dei Presidenti o Assessori (inclusi gli Assessori tecnici) dovranno risultare in apposito registro tenuto dalle rispettive segreterie. La copertura assicurativa è operante anche per le seguenti garanzie aggiuntive, con l eventuale applicazione delle franchigie di cui all art. 3.02: a. Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio) e scoppio - anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi; b. furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all interno dello stesso - beni trasportati -, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso; Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli; c. atti vandalici: atti di vandalismo intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio; d. calamità naturali: trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, voragini, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali; e. cristalli: rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) del veicolo. La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi sino alla concorrenza di euro 3

21 750,00 (settecentocinquanta/00) con l applicazione di una franchigia pari ad euro 100,00 (cento/00); f. ripristino airbag: l assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag del veicolo assicurato nel caso di sinistro avvenuto indennizzabile ai sensi di una delle garanzie soprariportate. Il pagamento dell indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, con il limite massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro; g. soccorso stradale: la Società rimborsa le spese sostenute dall assicurato, sino ad un massimo di euro 300,00 (trecento/00), per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro nelle garanzie di cui ai precedenti commi; h. autovettura in sostituzione: la garanzia interviene a rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un autovettura in sostituzione di quella indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie soprariportate con il limite di euro 500,00 (cinquecento/00). Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta. art art art art Decorrenza - Durata del contratto - Proroga Recesso. Il contratto avrà decorrenza dalle ore del giorno 30/04/2016 e cesserà alle ore del giorno 30/04/2020, data in cui lo stesso si intenderà cessato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Dietro semplice richiesta della Contraente, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a differire, dietro pagamento del relativo rateo di premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), al fine di consentire l espletamento delle procedure per l affidamento del nuovo contratto. Alla Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data. E' fatta salva la facoltà delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo; l eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno quattro mesi prima della scadenza anniversaria. Massimale. La Compagnia dovrà rispondere fino alla concorrenza di euro ,00 (venticinquemila/00) per veicolo/mezzo. Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti (Compagnia e Contraente) possono recedere dall assicurazione con preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso le parti saranno comunque tenute all adempimento delle norme contenute nell articolo 2.05 relativo alla regolazione premio relativo al periodo compreso fra il giorno di cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso. Pagamento del premio - Regolazione premio. Il pagamento del premio, rappresentato dal premio minimo garantito dalla Contraente, oltre le relative imposte, è effettuato in via anticipata e versato entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto e così per ogni annualità successiva. Per premio minimo si intende il premio annuo imponibile, oltre le relative imposte, offerto in sede di gara. 4

22 Nel caso in cui la Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia ha effetto dalle ore della data di decorrenza del contratto indicata al punto 2.02; nel caso in cui la Contraente, invece, non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia avrà effetto dalle ore del giorno di pagamento del premio. Le regolazioni del premio, attive, calcolate dall applicazione del premio per km offerto in sede di gara (parametro base sul quale effettuare l offerta km ), al n. dei km effettivamente percorsi dovranno essere versate, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti della Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce. art art art art art Aggiornamento dei prezzi. A decorrere dal secondo anno il corrispettivo stabilito per il presente servizio è soggetto a revisione ai sensi dell art. 115 del d.lgs 12 aprile 2006, n Qualora le determinazioni di cui all art. 7, co. 4 lett. c), e 5 del d.lgs 163/2006 non fossero pubblicate o rapportabili al presente servizio, l adeguamento avverrà in misura corrispondente alla media annuale delle variazioni percentuali dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevata dall ISTAT dell anno precedente. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente (o dell assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia l omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell art C.C., sia durante il corso di validità della presente polizza che all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Il Contraente è comunque esonerato dall obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verifichino per fatto altrui. Controversie e foro competente. Il foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente, ovvero il foro di Aosta. Oneri Fiscali. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni convenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi. Le 5

23 norme del presente capitolato prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale. L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in particolare e in generale e le norme del codice civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o assicurati. art art art art Servizio di liquidazione. In caso di sinistro, la Compagnia/Società dovrà garantire il servizio di liquidazione dei sinistri in Aosta per almeno due giorni al mese, non consecutivi. Legittimazione. Si da atto che il contratto assicurativo viene stipulato dal Consiglio regionale della Valle d Aosta a favore degli assicurati indicati nelle Definizioni. Il Consiglio regionale della Valle d Aosta assume, pertanto, la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall assicurazione stessa ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati che s intende espressamente acquisito e prestato anche in sede di promozione e stipula del presente contratto, anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato. Interpretazione del contratto. In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato, nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato. Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L Appaltatore/Società, ai sensi dell articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all Amministrazione, entro sette giorni dall accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare. 2. L Appaltatore/Società è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. L Appaltatore/Società è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L Appaltatore/Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla struttura regionale competente in merito all esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari. 6

24 CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO. art art Delimitazione del rischio. Non sono indennizzabili i danni: 1. determinati da dolo della Contraente o del conducente; 2. avvenuti durante la partecipazione attiva del dipendente-conducente ad eventi socio-politici; 3. causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; 4. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada; 5. originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni; 6. agli accessori, alle apparecchiature, alle attrezzature, alle apparecchiatture fonoaudiovisive, fornite da un ente diverso dalla casa costruttrice o non di serie, se non stabilmente installati al veicolo; 7. subiti dalle cose che eventualmente si trovino sul veicolo, fatto salvo quanto previsto all art lett. b). Massimale, franchigia o scoperto. In caso di sinistro verranno applicate le franchigie e/o scoperti indicati nello schema seguente: Garanzie art Guasti integrale e guasti parziale art lettere a), b), c), d) art lettera b) beni trasportati limite di indennizzo somma assicurata euro ,00 somma assicurata euro ,00 scoperto e/o franchigia euro 400,00 euro 400,00 euro 2.500,00 euro 100,00 art lettera e) euro 750,00 euro 100,00 art lettera f) euro 1.500, art lettera g) euro 300, art lettera h) euro 500, art Esclusione e rivalsa. La Compagnia, dopo aver risarcito il danno, darà corso all azione di rivalsa per il recupero della somma pagata nei casi sottoelencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare l art. 144 della Legge: a) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio 7

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