Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 19 luglio 2010, ARG/gas 108/10 e 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11.

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1 Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 19 luglio 2010, ARG/gas 108/10 e 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11. Deliberazione 7 luglio ARG/gas 92/08 Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alle deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 7 luglio 2008 Visti: la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02); la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04); la legge 18 aprile 2005, n. 62; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99); la deliberazione dell Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01); la deliberazione dell Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01; la deliberazione dell Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02); la deliberazione dell Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03); la deliberazione dell Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05); la deliberazione dell Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05); la deliberazione dell Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05); la deliberazione dell Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione n. 168/06); la deliberazione dell Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 11/07); 1

2 la deliberazione dell Autorità 14 settembre 2007, n. 222/07; la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07; la memoria presentata dall Autorità alla X Commissione delle Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati il 3 ottobre 2007, in materia di Problematiche relative all autosufficienza ed alla sicurezza del sistema gas naturale in Italia ; il documento per la consultazione Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di Gnl per il terzo periodo di regolazione del 13 marzo 2008, DCO 7/08 (di seguito: documento per la consultazione 13 marzo 2008); il documento per la consultazione Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione Orientamenti finali del 18 giugno 2008, DCO 20/08 (di seguito: documento per la consultazione 18 giugno 2008). Considerato che: in prossimità della scadenza del secondo periodo regolatorio, continuano a permanere le criticità, più volte evidenziate, del sistema nazionale di approvvigionamento del gas naturale sia con riferimento al rapporto tra domanda e offerta, sia con riferimento alla sicurezza delle forniture, nonostante i potenziamenti in corso dei gasdotti di interconnessione con l estero e nonostante l entrata in servizio del nuovo terminale della società Terminale GNL Adriatico s.r.l. prevista nel corso dell anno termico ; il terminale di rigassificazione di gas naturale liquido (di seguito: Gnl) rappresenta un efficace componente del sistema nazionale di trasporto, tale da garantire che la rete nazionale di trasporto sia alimentata anche da gas allo stato liquido e, conseguentemente, tale da concorrere ad assicurare la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento; in virtù di tali considerazioni, con la deliberazione n. 178/05, l Autorità aveva ritenuto necessario favorire lo sviluppo di nuovi terminali oltre che con il differenziale sul capitale investito anche garantendo il ritorno dei costi di capitale, anche in caso di mancato utilizzo dell impianto, precisando che tale garanzia avrebbe coperto l 80% dei ricavi di riferimento attribuiti alla capacità di rigassificazione per una durata pari a 20 anni; in particolare, l Autorità aveva previsto che, a tal fine, con effetto dall anno termico di entrata in esercizio di un nuovo terminale di Gnl, sarebbe stato introdotto un fattore di garanzia per la cui copertura sarebbe stata definita una apposita componente tariffaria a carico degli utenti del servizio di trasporto; le modalità attuative della predetta disciplina sono state rinviate dall Autorità a un successivo provvedimento; e che tale provvedimento non è stato adottato nel precedente periodo di regolazione in quanto l entrata in esercizio del primo terminale di Gnl è prevista per l anno termico ; ai fini della determinazione della nuova disciplina tariffaria per il terzo periodo di regolazione e in coerenza sia con le esigenze di cui ai precedenti considerati, sia con i criteri definiti nel precedente periodo regolatorio, l Autorità nel documento di consultazione 13 marzo 2008, ha prospettato tra l altro la necessità di: 2

3 a. assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione, anche per garantire un offerta di capacità che assicuri adeguati margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno, confermando la disciplina incentivante relativa ai nuovi investimenti adottata nel secondo periodo di regolazione; b. applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del profit sharing, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, una quota parte dei maggiori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 178/05; c. applicare il recupero di produttività alle sole componenti del vincolo dei ricavi relative ai costi operativi; d. sottoporre la quota parte dei ricavi riconducibile alla remunerazione del capitale investito netto ad aggiornamento mediante l applicazione della variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi, ed aggiornare la quota parte dei ricavi riconducibile agli ammortamenti in coerenza con i meccanismi adottati per l aggiornamento del capitale investito riconosciuto; e. applicare una ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e commodity in linea con il precedente periodo regolatorio; f. prevedere che nella determinazione della tariffa confluiscano tutti i costi riconosciuti per l erogazione del servizio di rigassificazione offerto dall impresa; e che, per eventuali ulteriori servizi, le tariffe siano determinate dall Autorità sulla base dell analisi dei costi sottostanti, in modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei recuperi di efficienza; g. prevedere che: i. il dimensionamento dei corrispettivi unitari avvenga sulla base della capacità massima di rigassificazione del terminale; ii. il corrispettivo di entrata alla rete nazionale di gasdotti sia dimensionato sulla base della capacità massima di rigassificazione del terminale; iii. venga applicata anche ai punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl la disciplina che prevede conferimenti su base infrannuale e relativi corrispettivi riproporzionati sulla base di opportuni coefficienti moltiplicativi; h. confermare la previsione di adottare forme di garanzia che favoriscano la realizzazione di terminali di rigassificazione anche in mancanza dell esenzione dal regime di accesso regolato a terzi ai sensi dell articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04; i. attuare le previsioni in tema di fattore di garanzia di cui alla deliberazione n. 178/05 prevedendo, in particolare: i. un limite di capacità di rigassificazione complessiva nazionale entro il quale il fattore di garanzia debba operare; ii. l applicazione del fattore di garanzia anche ai terminali oggetto di esenzione per la quota parte di capacità non esentata, complementare all esenzione medesima nel limite dell 80% dei ricavi di capacità; 3

4 iii. l introduzione, nell ambito della tariffa di trasporto, di un corrispettivo unitario addizionale da applicare al corrispettivo variabile, ovvero di una maggiorazione da applicare ai corrispettivi di capacità; iv. l attribuzione alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del ruolo di soggetto compensatore responsabile della gestione del gettito derivante dall applicazione del corrispettivo di cui al precedente numero iii. Considerato inoltre che nell ambito della consultazione le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti esigenze: prevedere l introduzione di nuove categorie di cespiti, con particolare riferimento ai terminali di Gnl caratterizzati da tecnologie fortemente innovative, per i quali è necessario prevedere una vita utile tariffaria pari a 20 anni; non applicare nel caso di nuovi terminali, almeno per un congruo periodo di tempo, il recupero di produttività, in quanto nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture con le più recenti tecnologie disponibili non è possibile prevedere margini di efficientamento; prevedere una ripartizione dei ricavi tale per cui nella componente di ricavo capacity confluiscano i costi di capitale e i costi fissi operativi, mentre nella componente commodity confluiscano unicamente i costi operativi variabili; o, in alternativa, prevedere una ripartizione tale per cui le componenti di ricavo di capacity e commodity siano rispettivamente pari al 90% e al 10% dei ricavi complessivi riconosciuti all impresa di rigassificazione; prevedere la determinazione di corrispettivi nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl sulla base della capacità di trasporto prevista in conferimento; confermare criteri di rivalutazione del capitale investito riconosciuto coerenti con quelli del precedente periodo regolatorio, al fine di consentire una rivalutazione monetaria congruente con gli investimenti storici effettuati e con le modalità di determinazione dei costi operativi; in merito ai servizi marittimi di traghettamento verso i terminali offshore sono emerse posizioni divergenti, in particolare: a. alcuni operatori hanno manifestato l esigenza che tali servizi non siano soggetti a tariffe regolamentate; b. altri, al contrario, ne hanno richiesto l inclusione nei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione; riconoscere i costi per il ripristino del sito alle condizioni originarie al termine dell attività di rigassificazione attraverso una quota di ammortamento; non introdurre meccanismi di efficientamento di consumi e perdite del terminale, in quanto generati da fattori esogeni; prevedere corrispettivi infrannuali nei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl al fine di permettere l avviamento di un nuovo terminale di Gnl; nell ambito della consultazione, in merito al fattore di garanzia, sono emerse posizioni divergenti, in quanto: 4

5 a. alcuni operatori ne hanno contestato la previsione sostenendo che tale meccanismo: i. introdurrebbe sussidi incrociati tra diverse attività, alterando le dinamiche competitive dei settori e distorcendo i segnali di prezzo per gli utenti dei servizi di rigassificazione e di trasporto; ii. limiterebbe il livello di rischio correlato all investimento in modo tale da pregiudicare le esigenze dei soggetti investitori in nuovi terminali che hanno ottenuto un esenzione dall accesso di terzi ai sensi dell articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04; b. altri operatori, invece, condividendo la necessità di dare attuazione al fattore di garanzia, hanno evidenziato: i. la necessità di definire criteri e procedure che consentano di individuare in modo certo e tempestivo i terminali che beneficeranno del fattore di garanzia; ii. l esigenza che il fattore di garanzia sia applicabile anche ai terminali per i quali sia stata riconosciuta un esenzione dal diritto di accesso di terzi di cui all articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04. Considerato infine che, in parallele consultazioni finalizzate alla definizione dei nuovi sistemi tariffari in altre attività del settore gas, l Autorità ha proposto: l adozione di criteri parametrici per la determinazione del capitale circolante netto riferiti al valore lordo delle immobilizzazioni, anziché al valore netto, in modo da garantire un riconoscimento costante nel tempo e non dipendente dal valore residuo del capitale investito riconosciuto; la modifica delle vite utili di alcuni cespiti, accogliendo le richieste degli operatori in tal senso; la variazione di alcuni parametri che determinano la remunerazione del capitale investito, per tener conto delle mutate prospettive inflazionistiche e della mutata normativa fiscale. Ritenuto che sia necessario: ripristinare una durata del periodo di regolazione tariffaria pari a quattro anni; assumere il punto di vista del terminale come componente integrato a valle nella rete di trasporto nazionale al fine di favorire la uniforme gestione dei meccanismi di incentivazione finalizzati a predisporre una struttura di ricezione del gas di provenienza estera, favorendo la possibilità di diversificazione delle fonti di approvvigionamento; confermare una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente e per durate superiori al periodo di regolazione; applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del profit sharing, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati; prevedere per i nuovi terminali l applicazione di un recupero di produttività nullo e, per i terminali esistenti, commisurare il recupero di produttività al 5

6 riassobimento del profit sharing riconosciuto alle imprese in un periodo di 8 anni; modificare, in analogia con quanto indicato nel documento per la consultazione 18 giugno 2008, alcune categorie di cespiti per adeguarle alla durata tecnica effettiva; aggiornare le quote parti dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e all ammortamento secondo i criteri adottati per la regolazione del settore elettrico; prevedere una ripartizione dei ricavi tale per cui nella componente commodity confluisca la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi e nella componente capacity confluiscano le quote di ricavo riconducibili al capitale, prevedendo che detta componente non possa assumere una percentuale inferiore al 90% dei ricavi riconosciuti; determinare il capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni; rimandare, a valle di successivi approfondimenti, la definizione della disciplina relativa al riconoscimento dei costi di ripristino del sito alle condizioni originarie al fine di procedere ai necessari approfondimenti e l individuazione delle vite utili dei nuovi cespiti afferenti tecnologie fortemente innovative per i quali, ad oggi, non sono state fornite adeguate evidenze; prevedere che nella determinazione della tariffa confluiscano tutti i costi riconosciuti per l erogazione del servizio di rigassificazione offerto dall impresa, e che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi siano approvate dall Autorità sulla base dell analisi dei costi sottostanti; introdurre conferimenti e corrispettivi di capacità di trasporto infrannuale nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl; prevedere la definizione di un corrispettivo di capacità di trasporto nel punto di entrata interconnesso con terminali di Gnl con riferimento all intera capacità del terminale; prevedere altresì, al fine di permettere le operazioni di avviamento di un nuovo terminale di Gnl, l introduzione di un corrispettivo di capacità infrannuale in uscita dalla rete nazionale di gasdotti; disporre una deroga alla disciplina relativa alla separazione funzionale di cui alla deliberazione n. 11/07, prevedendo che un impresa verticalmente integrata possa gestire congiuntamente le attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto e del trasporto di gas naturale. Ritenuto inoltre che: il fattore di garanzia si pone in linea di continuità con il fattore correttivo previsto dalla regolazione tariffaria dell Autorità per i servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, mirando ad assicurare una parziale copertura dei ricavi relativi all impegno di capacità in caso di mancato conferimento della capacità del terminale; e che pertanto: a) in un contesto caratterizzato da una pluralità di terminali, la decisione di porre tale copertura a carico dei soli utenti del terminale stesso disincentiverebbe l esito dei successivi conferimenti; 6

7 b) il fattore di garanzia (come il fattore correttivo) non è idoneo a determinare una riduzione del livello di rischio nella realizzazione di nuovi terminali tale da pregiudicare le esigenze dei titolari di un esenzione, oppure da incentivare una indiscriminata realizzazione di nuovi terminali incoerente con le effettive esigenze del mercato; poiché la capacità oggetto di esenzione, essendo nella piena disponibilità del titolare dell esenzione stessa, risulta già impegnata ai fini del conferimento a terzi, il terminale che beneficia dell esenzione ha titolo di beneficiare anche del fattore di garanzia nella misura in cui la quota di capacità oggetto di esenzione scenda al di sotto della quota di capacità coperta dal fattore di garanzia; sia necessario confermare altresì, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi terminali, le misure relative al fattore di garanzia introdotte dalla deliberazione n. 178/05 prevedendo che detto fattore di garanzia operi nei limiti previsti dalla deliberazione n. 178/05, riproporzionati per tener conto della diversa ripartizione del ricavo di riferimento; sia necessario dare attuazione alle previsioni in materia di fattore di garanzia definite dalla deliberazione n. 178/05, prevedendo in particolare: a) la definizione di una soglia di capacità tecnica di rigassificazione complessiva del sistema nazionale del gas pari a 95 milioni Smc/giorno entro la quale operi il suddetto fattore di garanzia in modo tale da assicurare la realizzazione degli interventi strutturali necessari per la risoluzione delle problematiche relative all autosufficienza ed alla sicurezza del sistema gas nazionale; b) l istituzione di un corrispettivo unitario variabile CV FG da applicare come maggiorazione del corrispettivo variabile del trasporto al fine di riscuotere l ammontare necessario alla copertura del fattore di garanzia; c) che il corrispettivo unitario variabile di cui alla precedente lettera b) possa essere aggiornato anche nel corso dell anno termico, a scadenze prefissate e che tali scadenze possano essere individuate con l ultimo giorno di ciascun trimestre, anche in analogia con quanto è previsto nella regolazione tariffaria del servizio elettrico; d) che la nuova disciplina decorra dall anno termico , accordando di diritto la titolarità del fattore di garanzia al terminale esistente, e nel contempo superare il meccanismo di garanzia dei ricavi attualmente vigente DELIBERA TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell Articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00, le definizioni di cui alle deliberazioni dell Autorità n. 137/02, n. 166/05, n. 167/05, n. 168/06 e n. 11/07 e le seguenti definizioni: 7

8 a) attività di utilizzo dei terminali di Gnl è il servizio di rigassificazione, che comprende le attività di ricezione delle navi metaniere, scarico, stoccaggio, vaporizzazione del Gnl e riconsegna presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, ivi compresi i servizi (accessori ed opzionali) strumentali all effettuazione delle suddette attività; b) costi compensativi sono i costi compensativi esogeni al servizio conseguenti a normative nazionali e locali; c) esenzione è l esenzione dal diritto di accesso di terzi riconosciuto ai sensi dell Articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04, ovvero il diritto di allocazione di cui all Articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02; d) gas di riempimento è il gas utilizzato ai seguenti fini: - riempimento iniziale della condotta che collega il terminale sino al punto fisico di consegna del gas alla rete nazionale di gasdotti; - costituzione del livello minimo di Gnl nei serbatoi necessario a garantire l operatività del terminale (heel gas); e) gas di raffreddamento è il gas utilizzato nelle operazioni preliminari di raffreddamento dei serbatoi (cool down) durante la fase di avviamento di un nuovo terminale di Gnl; f) impresa di rigassificazione è l impresa che eroga il servizio di rigassificazione; g) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra l 1 ottobre 2008 e il 30 settembre 2012; h) RL è il ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione; i) RL E è la componente dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita all energia associata ai volumi rigassificati; j) RL C è la componente dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita alla capacità di rigassificazione del terminale; k) RLNI è il ricavo riconducibile alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti; l) RL capitale è la quota di ricavo del terminale di Gnl riconducibile alla remunerazione del capitale investito riconosciuto, ivi comprese le maggiori remunerazioni riconosciute ai nuovi investimenti sostenuti nel secondo periodo di regolazione; m) RL amm è la quota di ricavo del terminale di Gnl riconducibile agli ammortamenti; n) RL co è la quota di ricavo del terminale di Gnl riconducibile ai costi operativi riconosciuti; o) RL è la quota parte dei ricavi C co RL co eccedente il 10% dei ricavi riconosciuti RL; p) RL A è la componente dei ricavi relativa all attività di ricezione e scarico delle navi metaniere, pari al 10% di RL C ; q) RL Q è la componente dei ricavi relativa all impegno di rigassificazione del volume annuo di Gnl, pari al 90% di RL C ; r) RL U è la componente dei ricavi relativa al trattamento dei consumi e delle perdite del terminale; s) RSC L sono i ricavi derivanti dall applicazione di corrispettivi di scostamento previsti nel codice di rigassificazione, nonché dalla deliberazione n. 167/05; 8

9 t) terminale esistente è il terminale di rigassificazione di Gnl che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento eroga il servizio di rigassificazione; u) nuovo terminale è il terminale di rigassificazione di Gnl che avvia l erogazione del servizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Articolo 2 Ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese che svolgono l attività di rigassificazione mediante terminali di Gnl che: a) appartengono al sistema nazionale del gas come definito all Articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo n. 164/00; b) sono sottoposti alla disciplina generale di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione secondo le disposizioni contenute nella deliberazione n. 167/05, ivi inclusi i terminali cui sia stata riconosciuta un esenzione. 2.2 Nei terminali di Gnl di cui al precedente comma 2.1 sono ricomprese anche le unità galleggianti di rigassificazione purché costituiscano una infrastruttura fissa, ovvero siano ancorate in maniera permanente al fondo marino, e siano in grado di erogare il servizio di rigassificazione su base continuativa per un periodo uguale o superiore a venti anni. 2.3 La tariffa per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: tariffa di Gnl), determinata sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento, è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti. TITOLO II DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE Articolo 3 Ricavi di riferimento per terminali di rigassificazione esistenti 3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui all Articolo 20, l impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge il servizio di rigassificazione, calcola per ciascun terminale di Gnl i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all Articolo 6 per l anno termico , secondo le modalità definite nei commi successivi. 3.2 Il ricavo di riferimento RL viene calcolato dall impresa sommando le seguenti quote di ricavo: a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 7,6 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del successivo comma 3.3; b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti sostenuti durante il secondo periodo di regolazione, calcolata ai sensi del successivo comma 3.5; 9

10 c) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, calcolati ai sensi del successivo comma 3.6; d) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi del successivo comma Il capitale investito netto riconosciuto è pari alla somma dell attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari allo 0,8% dell attivo immobilizzato lordo di cui al medesimo comma 3.4 lettera c), deducendo il fondo trattamento di fine rapporto. 3.4 Ai fini della determinazione del valore dell attivo immobilizzato netto l impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione: a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall anno 1965 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2007, raggruppate nelle categorie di cui alla Tabella 1, lettera c), per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d opera (IPCO) maturati successivamente all avviamento dell erogazione del servizio di rigassificazione e considerando i terreni e il gas di riempimento; b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2; c) calcola l attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b); d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera c) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente; e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula: 2004 AIP 3 PD max ;0 min DCI DC II 2007 ; DC AIP II dove AIP è l anno dell incremento patrimoniale e DC I e DC II rappresentano la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuate rispettivamente nella Tabella 1, lettera a), e nella Tabella 1, lettera b); i terreni e il gas di riempimento non sono oggetto di ammortamento; f) calcola in relazione ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari per la realizzazione delle infrastrutture, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e); g) calcola l attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f); h) aggiorna i valori di cui alla precedente lettera g), applicando una variazione pari al 2,6 per cento. 10

11 3.5 Ai fini del calcolo della quota parte dei ricavi riconducibile agli investimenti sostenuti durante il secondo periodo di regolazione di cui al comma 3.2, lettera b), le imprese: a) determinano il valore del capitale investito netto riconosciuto relativo agli investimenti sostenuti nel secondo periodo di regolazione secondo i criteri di cui al comma 3.4; b) applicano al valore di cui alla lettera a) gli incrementi del tasso di remunerazione di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 178/ Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione: a) determina gli ammortamenti annui dividendo l attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui al precedente comma 3.4, lettera c), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2007, per la durata convenzionale riportata nella Tabella 1, lettera c); i terreni ed il gas di riempimento non sono oggetto di ammortamento; b) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera a), relativi alle diverse categorie; c) aggiorna i valori di cui alla precedente lettera b), applicando una variazione pari al 2,6 per cento. 3.7 I costi operativi, proposti dall impresa e sottoposti a verifica dell Autorità, sono calcolati con la seguente formula: COR COE 0,5 max COR COE ;0 1 I X I X dove: - COR 2009 è il livello dei costi operativi riconosciuto per l anno termico ; - COE 2007 è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell esercizio 2007 e risultanti dai bilanci d esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di rigassificazione; - COR 2007 è il livello dei costi operativi riconosciuto per l anno termico ; - I 2008 è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l anno termico , pari al 2,1%; - I 2009 è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l anno termico pari a 2%; - X è l obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari a 1,5%; - X è l obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel terzo periodo di regolazione, pari a 0,5%. 3.8 I costi operativi 2007 COE comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili al servizio di rigassificazione effettivamente sostenute nell esercizio 2007 e risultanti dai bilanci d esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi 11

12 della deliberazione n. 11/07. I costi operativi sono calcolati al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare le seguenti voci, di cui dovrà essere fornita distinta evidenza: a) il costo del personale; b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo; c) i costi per servizi e prestazioni esterne; d) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi derivanti da contenziosi; e) i costi afferenti l attività di misura, come definita ai sensi del comma 4.17 della deliberazione n. 11/ Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.8, neppure attraverso l attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprietà di altre imprese, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attività finanziarie, gli oneri straordinari e gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l impresa sia soccombente L impresa di rigassificazione che svolge il servizio di rigassificazione mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare ai fini del calcolo dell attivo immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di rigassificazione presenti nel bilancio di soggetti diversi dall impresa stessa. Articolo 4 Ricavi di riferimento per i nuovi terminali di rigassificazione 4.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi terminali e ai terminali esistenti in seguito ad un potenziamento della loro capacità maggiore del 30% ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all Articolo 6 per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione. 4.2 Le imprese calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti economico tecnici secondo i criteri indicati al comma 3.2, lettere a), b) e c), sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell esercizio precedente l anno termico cui si riferisce il calcolo, tenuto conto: a) del deflatore degli investimenti fissi lordi riferito all anno solare precedente la presentazione della proposta tariffaria, ai fini della rivalutazione di cui al comma 3.4, lettera b); b) della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi riferita agli ultimi 4 trimestri disponibili, ai fini dell aggiornamento di cui al comma 3.4 lettera h); c) dell incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell Articolo Ai fini della determinazione del valore dell attivo immobilizzato netto di cui al comma 3.4, i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del gas di riempimento sono riconosciuti pari al: a) valore di acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale; 12

13 b) valore medio del QE dell anno di iscrizione nel bilancio di esercizio, come definito ai sensi della deliberazione n. 52/ Ai fini della determinazione dell attivo immobilizzato netto, le imprese che realizzano nuovi terminali includono nel cespite Impianti di Gnl il costo relativo all acquisto del gas di raffreddamento determinato sulla base dei criteri di cui al precedente comma La quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell Autorità; tale proposta deve includere un confronto con realtà similari o l evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri. 4.6 Nel caso in cui un terminale di Gnl entri in esercizio in corso d anno termico, il valore del vincolo sui ricavi è riproporzionato in ragione dei mesi in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile. 4.7 Per i nuovi terminali, relativamente ai quali è stata riconosciuta un esenzione, i ricavi di riferimento sono calcolati ai sensi del presente articolo indipendentemente dall esenzione. Articolo 5 Articolazione dei ricavi di riferimento 5.1 I ricavi di riferimento RL calcolati secondo i criteri di cui agli Articoli 3 e 4 sono suddivisi nelle seguenti componenti: a) RL C, pari alla somma delle quote parti di ricavi RL capitale e RL amm, e comunque non inferiore al 90% del ricavo di riferimento RL del servizio di rigassificazione; b) RL E, pari alla differenza tra il valore del ricavo di riferimento RL e la componente RL C di cui alla precedente lettera a). TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI Articolo 6 Tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo 6.1 La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo su base annuale TL, per l utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati al punto di entrata interconnesso con la rete nazionale di gasdotti, è data dalla seguente formula: TL = Cqs * QS + Cna * NA + (CVL + CVL P + CVL U ) * E dove: - Cqs è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno; - QS sono le quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell anno, espresse in metri cubi di Gnl liquido/anno; - Cna è il corrispettivo unitario associato agli approdi previsti in conferimento, espresso in euro/approdo; - NA è il numero annuo di approdi previsti in conferimento; 13

14 - CVL è il corrispettivo unitario variabile per l'energia associata ai volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule; - CVL P è il corrispettivo unitario variabile integrativo per l'energia associata ai volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule di cui al comma 8.7; - CVL U è il corrispettivo unitario variabile relativo al trattamento di consumi e perdite del terminale di cui al comma 14.5 e vale zero per gli anni termici e E è la quantità di energia associata ai volumi di Gnl rigassificati (al netto dei consumi e perdite), espressa in gigajoule/anno. 6.2 Il corrispettivo di impegno Cqs non è dovuto dall utente del servizio continuativo per la capacità di rigassificazione non utilizzata, resa disponibile e conferita dall impresa di rigassificazione ai sensi dell Articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione n. 167/ Per i nuovi terminali, relativamente ai quali è stata riconosciuta un esenzione, le tariffe sono calcolate ai sensi del presente articolo indipendentemente dall esenzione ed applicate alla capacità non oggetto di esenzione. Articolo 7 Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot 7.1 La tariffa per il servizio di rigassificazione spot, TLspot, è data dalla seguente formula: TLspot = Cqs * QS + Cna * NA + (CVL + CVL P + CVL U ) * E dove è un coefficiente che per il terzo periodo di regolazione è pari a 0,7. Articolo 8 Corrispettivi unitari di rigassificazione 8.1 I corrispettivi unitari Cqs e Cna e i corrispettivi unitari variabili CVL e CVL P sono calcolati secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi. 8.2 Il corrispettivo unitario Cqs, è calcolato annualmente in modo che il prodotto di tale corrispettivo moltiplicato per la capacità di Gnl consegnabile nell anno al terminale non sia superiore ai ricavi di riferimento RL Q t. 8.3 Il corrispettivo unitario Cna è calcolato annualmente come rapporto tra il valore della componente di ricavo RL A e il numero medio di approdi annui effettuabili presso il terminale, stimato dall impresa di rigassificazione ma sottoposto a verifica da parte dell Autorità sulla base dei valori storici e dei limiti fisici di approdo o, nel caso di nuovi terminali, sulla base di una stima previsionale supportata da opportune evidenze relative alle caratteristiche del periodo di avviamento del terminale e alle flessibilità dei relativi contratti di approvvigionamento di Gnl. 8.4 Il corrispettivo unitario CVL è calcolato come rapporto tra il valore della componente di riferimento RL E ed il 90% dell energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili nell anno dall impianto. 14

15 8.5 Ai fini del calcolo dell energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili di cui al precedente comma 8.4, relativamente ai terminali esistenti, si considera il potere calorifico superiore medio del Gnl consegnato al terminale nell anno solare Ai fini del calcolo dell energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili di cui al precedente comma 8.4, relativamente ai nuovi terminali, si considera: a) nei primi due anni di attività, una stima del potere calorifico superiore medio del Gnl consegnabile al terminale nel corso dell anno termico; b) a partire dal terzo anno di attività, il potere calorifico superiore medio del Gnl consegnato al terminale nell anno solare precedente la presentazione delle proposte tariffarie. 8.7 Il corrispettivo unitario variabile integrativo, CVL P, riconosciuto ai sensi della deliberazione n. 120/01 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall entrata in servizio delle opere relative. Articolo 9 Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi di rigassificazione 9.1 L impresa di rigassificazione ha facoltà di offrire in maniera non discriminatoria eventuali ulteriori servizi (servizi aggiuntivi) rispetto a quelli di cui all Articolo 6 e all Articolo L impresa di rigassificazione presenta all Autorità una proposta recante le condizioni tecniche ed economiche per l offerta dei servizi di cui al comma 9.1 ai fini della loro approvazione. 9.3 Le condizioni economiche di cui al precedente comma 9.2 devono essere determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto, enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già compresi nei costi operativi di cui al precedente comma L impresa di rigassificazione pubblica le condizioni tecniche ed economiche per l erogazione dei servizi aggiuntivi ed offre il relativo servizio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti. TITOLO IV - AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI Articolo 10 Aggiornamento delle quote di ricavo 10.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile al capitale investito riconosciuto nell anno termico t-1 RL capitale, t 1 è aggiornata considerando: a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall Istat; b) gli investimenti netti realizzati nel corso dell esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria; c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti; d) l incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali di cui in Tabella 1, lettera c); 15

16 e) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle per il completamento della vita utile standard dei cespiti Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile agli ammortamenti nell anno termico t-1 RL amm, t 1, è aggiornata considerando: a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall Istat; b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, esclusi i lavori in corso, tenuto conto per ogni categoria di cespite, della durata convenzionale riportata nella Tabella 1, lettera c); nel valore sono inclusi gli investimenti per i quali siano stati erogati contributi in conto capitale pari al valore lordo dell immobilizzazione; c) la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle per il completamento della vita utile standard dei cespiti Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la componente C RL, è soggetta ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula: co t RL C C co, t RLco, t Y 1( 1 I t 1 X dove: - I t-1 è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall Istat; - l X-factor è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, pari a: o 0,5% per i terminali esistenti; o 0% per i nuovi terminali; - Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo. Con successivi provvedimenti l Autorità definisce il parametro Y. Fino all emanazione di tali provvedimenti il parametro Y è pari a zero Negli anni termici successivi all inizio dell erogazione del servizio dei nuovi terminali, la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi ) RL, si determina secondo le seguenti modalità: a) per il secondo anno termico secondo i medesimi criteri indicati nel comma 4.5; b) per il terzo anno termico a partire dal bilancio dell esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 11/ L Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall 1 ottobre 2012, riconoscendo alle imprese una quota parte, non superiore al 50%, degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento. co t 16

17 Articolo 11 Ricavi relativi alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti 11.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità Dall anno termico , con riferimento agli investimenti di cui al comma 22.4, realizzati nell esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di rigassificazione calcolano RLNI t come segue: RLNI t 3 G 1 NI t 1, G r NI G RLNI t 1 dove: - NI t-1, G è il valore degli investimenti della tipologia G di cui al successivo comma 11.3, realizzati nell esercizio t-1, e calcolati con la seguente formula: NI t-1,g = NI bil,g CONTR cap,g dove: o NI bil,g è il valore degli investimenti della tipologia G, realizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile; o CONTR cap,g è il valore dei contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari per la realizzazione delle infrastrutture, riferibili agli investimenti NI bil,g, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile; NI - r G è l incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il terzo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia G, di cui al successivo comma 11.3; RLNI è il valore aggiornato ai sensi del successivo comma 11.6 dei ricavi - t 1 relativi alle maggiori remunerazioni riconosciute sui nuovi investimenti realizzati fino all anno solare precedente la presentazione delle proposte tariffarie, ivi inclusi i ricavi riferiti alle maggiori remunerazioni riconosciute ai sensi del comma A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto r per le relative durate: a) G=1: investimenti di sostituzione e derivanti da obblighi normativi, inclusi gli investimenti destinati alla sicurezza: 0%; b) G=2: investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale senza richiedere potenziamenti, o investimenti destinati ad un NI G 17

18 potenziamento delle capacità di rigassificazione dei terminali esistenti inferiore al 30%: 2% per 8 anni; c) G=3: investimenti destinati ad un potenziamento delle capacità di rigassificazione dei terminali esistenti maggiore del 30% o alla realizzazione di nuovi terminali: 3% per 16 anni Il riconoscimento del trattamento incentivante di cui al comma 11.3, lettera b) decorre dall anno in cui le nuove capacità sono offerte in conferimento In deroga a quanto disposto al comma 11.3, per gli investimenti realizzati a partire dal 2009, nel caso in cui il valore di investimenti rientranti nelle categorie G=2 e G=3 includa costi compensativi C comp esogeni al servizio superiori al 3% dei costi infrastrutturali pertinenti all investimento specifico, nella misura e ove questi siano previsti da normative nazionali e locali, la maggiore remunerazione (MR) sul capitale investito relativa allo specifico investimento è calcolata secondo la seguente formula: MR = r ridotto r base essendo: - r base è il tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito determinato come indicato al comma 3.2, lettera a); - r ridotto è il tasso calcolato come segue: r ridotto eff comp eff C *(1 ) C C rbase rpremium * K D * eff comp C eff * comp C C C dove: - r premium è la remunerazione incrementale riconosciuta agli investimenti di sviluppo in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11.3; - la componente C comp rappresenta i costi compensativi; - la componente C eff rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti all investimento specifico, al netto dei costi compensativi; - è fissato ad un valore pari a 0,03; - D rappresenta il tasso nominale di rendimento del capitale di debito riconosciuto ai fini tariffari, pari al 5% A partire dall anno termico , l impresa di rigassificazione, ai fini della determinazione della quota t 1 RLNI di cui al comma 11.2, aggiorna il valore della quota di ricavi relativa ai nuovi investimenti realizzati negli esercizi precedenti, considerando: a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall Istat; b) l incremento del fondo di ammortamento relativo allo specifico investimento; c) la fine del periodo di riconoscimento della maggiore remunerazione dei cespiti L Autorità verifica, anche mediante controlli a campione: a) l effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 22.4, lettera a), con i costi effettivamente sostenuti; 18

19 b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 11.2, con quelli risultanti dai bilanci certificati; c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte. Articolo 12 Aggiornamento del ricavo di riferimento 12.1 Ogni anno la componente di ricavo RL C è calcolata a partire dal valore aggiornato C di RL capitale, RL amm, RLNI e RL co ai sensi dell Articolo 10 e dell Articolo 11 e suddivisa nelle componenti di ricavi RL A e RL Q Per i primi tre anni di attività la ripartizione dei ricavi relativi alle imprese che realizzano nuovi terminali avviene secondo i criteri di cui al comma I corrispettivi Cqs e Cna sono calcolati a partire dal valore aggiornato delle componenti di ricavo RL A e RL Q secondo i criteri di cui ai commi 8.2 e 8.3. Articolo 13 Aggiornamento dei corrispettivi 13.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di rigassificazione CVL associato all energia rigassificata è soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula: CVL t CVL ( 1 I 1 X t 1 t Y ) dove i parametri assumono i valori indicati al comma Negli anni termici successivi all inizio dell erogazione del servizio dei nuovi terminali il corrispettivo unitario variabile di rigassificazione CVL associato all energia rigassificata è aggiornato: a) per il secondo e terzo anno termico di funzionamento, sulla base delle disposizioni di cui al comma 8.4 e tenendo conto degli aggiornamenti di cui al comma 10.4; b) per gli anni termici successivi, sulla base dei criteri di cui al comma 13.1 del presente articolo Il corrispettivo unitario variabile di rigassificazione U CVL t è calcolato secondo le disposizioni di cui all Articolo 14 e vale zero per gli anni termici e Articolo 14 Trattamento di consumi e perdite del terminale 14.1 L impresa di rigassificazione definisce annualmente, con riferimento alle condizioni operative di funzionamento del terminale, sulla base dei dati storici e previa approvazione dell Autorità, la quota percentuale del gas a copertura di consumi e perdite della catena della rigassificazione Q CP che è corrisposta 19

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