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1 Tutte le novità articolo per articolo di Pietro Racca Decreto-legge 18 ottobre 2012, n Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, Supplemento ordinario n. 194) (Entrata in vigore del provvedimento: 20 ottobre 2012) Sezione I Agenda e identità digitale Articolo Oggetto Cosa riguarda 1 Attuazione dell'agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'istat 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente 3 Censimento continuo della popolazione e L articolo 1 esprime l intendimento di procedere nel percorso di attuazione dell Agenda italiana, già avviato dall articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 con l istituzione della Cabina di regia e dal decreto legge n. 83 del 2012 con l istituzione dell Agenzia per l Italia digitale. In particolare l articolo 1 impegna il Governo a presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012 finalizzato alla modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare la banda larga, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Affida a un decreto del Presidente del consiglio dei ministri il compito di semplificare il processo di unificazione sullo stesso supporto della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria. Integra la copertura finanziaria già prevista con ulteriori stanziamenti (60 milioni per il 2013 e 82 milioni a decorrere dal 2014) per consentire il rilascio gratuito del documento unificato. Autorizza dal 2013 la spesa di 18 milioni per lo svolgimento delle attività istituzionali dell Istat, con particolare riferimento a quelle derivanti dall attuazione degli obblighi comunitari. Incrementa per il 2013 di 22 milioni il Fondo per interventi strutturali di politica economica. L articolo 2 istituisce presso il ministero dell'interno l'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), da organizzare secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati, che subentra all'indice nazionale delle anagrafi (Ina) e alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai Comuni. Prevede che l Anpr subentri gradualmente alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all estero secondo un piano da completare entro il 31 dicembre 2014 da definirsi con decreto attuativo. Precisa che, fino alla completa attuazione di detto piano, l Anpr acquisirà automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi comunali garantendo la univocità dei dati stessi. Stabilisce che l'anpr assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati, consentendo esclusivamente ai Comuni la certificazione di tali dati. Affida a uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri il compito di stabilire i tempi e le modalità di attuazione e di disciplinare le modalità di integrazione nell'anpr dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni. Dispone che l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato per inumazione o tumulazione vanno inviati ai Comuni da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo, esclusivamente in via telematica. Integra l'articolo 32 del testo unico degli Enti locali che disciplina le Unioni dei comuni, stabilendo che attraverso apposita convenzione i sindaci dei Comuni facenti parte dell'unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'unione stessa o dei singoli Comuni associati. Autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dal L'articolo 3 affida a un decreto del Presidente del consiglio dei ministri il compito di stabilire:

2 delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni che va effettuato dall'istat con cadenza annuale; i contenuti dell'archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (Ansc), realizzato e aggiornato dall'istat e dall'agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari tenuti dai singoli Comuni e i criteri per l'interoperabilità dell'ansc con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale. Affida inoltre al Governo il compito di emanare un regolamento per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto di definiti principi e criteri direttivi. Istituisce la Commissione per la garanzia della qualità dell informazione statistica individuandone i principali compiti e definendone la composizione e il funzionamento. 4 Domicilio digitale del cittadino 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti Per facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, l articolo 4 prevede la possibilità per il cittadino di dichiarare la sua casella di posta elettronica certificata quale proprio domicilio digitale, da inserire nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Affida a un decreto del ministro dell'interno il compito di definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale e le modalità di consultazione dell'anpr da parte dei gestori e esercenti di pubblici servizi. Dispone che dal 1 gennaio 2013 le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale. L'articolo 5 estende alle imprese individuali l obbligo di attivazione della Posta elettronica certificata (Pec) già imposto alle società. Prevede che entro sei mesi sia istituito, presso il ministero per lo Sviluppo, l Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti, per favorire la presentazione telematica di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti. Sezione II Amministrazione digitale e dati di tipo aperto 6 Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 7 Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico 8 Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto L articolo 6 prevede la responsabilità dirigenziale e disciplinare nel caso di mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra privati e pubbliche amministrazioni o di mancato avvio del procedimento, da parte del titolare dell ufficio, qualora sia prevista la trasmissione di atti e istanze per via telematica. Stabilisce che dal 1 gennaio 2013 gli accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune vanno sottoscritti con firma digitale a pena di nullità e che i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vanno stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico o con modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Consente da subito ai notai di redigere gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 110, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi nell apposita struttura istituita presso il Consiglio nazionale del notariato in attesa dell adozione dei decreti attuativi di cui all articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 introdotto con il medesimo decreto legislativo 110/2010. L articolo 7 semplifica gli adempimenti a carico dei lavoratori e dei medici, uniformando la procedura relativa alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia attualmente utilizzata da tutti i dipendenti del settore privato e da tutti i dipendenti pubblici ricompresi nel decreto legislativo n. 165 del 2001 ed estendendola anche alle categorie attualmente non ricomprese in tale decreto. Precisa che i medici appartenenti alle forze armate e ai corpi armati dello Stato rimangono comunque esclusi dall obbligo di rilascio telematico delle certificazioni di malattia. L articolo 8 stabilisce che le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. Affida a un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero

3 per l Innovazione tecnologica il compito di adottare le regole tecniche necessarie al fine di attuare anche gradualmente quanto previsto dalla norma. Dà impulso ai sistemi di trasporto intelligenti (Its) per consentire la diffusione di nuovi servizi informativi su traffico e viabilità, sulla prenotazione di aree di parcheggio sicure, sui servizi di emergenza su strada. 9 Dati di tipo aperto e inclusione digitale L articolo 9 intende razionalizzare il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale, introducendo l obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto e identificando un organismo responsabile che vigili sulla corretta attuazione delle disposizioni di legge. Sezione III Agenda digitale per l'istruzione 10 Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica 11 Libri e centri scolastici digitali L articolo 10 stabilisce che, dall'anno accademico , le università istituiscono il fascicolo elettronico dello studente che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati attinenti alla carriera e che la mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente. L articolo 11 impone al collegio dei docenti l obbligo di adottare, dall'anno scolastico , esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Precisa che per le scuole del primo ciclo l obbligo decorre dall'anno scolastico Stabilisce che dall anno scolastico le Regioni e gli Enti locali possono stipulare convenzioni con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento. È finalizzato a consentire la piena e tempestiva realizzazione delle azioni previste dall Agenda digitale italiana, anche attraverso la trasformazione degli spazi educativi e la rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico. Sezione IV Sanità digitale 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario 13 Prescrizione medica e cartella clinica digitale L articolo 12 istituisce il fascicolo sanitario elettronico (Fse), quale insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riferibili all assistito. Stabilisce che il fascicolo sanitario, istituito dalle Regioni e dalle Province autonome, è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l assistito nell ambito del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio sanitari regionali nonché su richiesta del cittadino con i dati medici in suo possesso. L articolo 13 affida alle Regioni e alle Province autonome il compito di sostituire gradualmente le prescrizioni cartacee con quelle elettroniche. Sezione V Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica 14 Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali L articolo 14 conferma l obiettivo di azzerare il divario digitale, portando la connessione ad almeno 2 mbps nelle zone non ancora coperte e nelle aree a fallimento d impresa. Alle risorse rese già disponibili per il Mezzogiorno (circa 600 milioni) aggiunge ulteriori 150 milioni di euro per finanziare gli interventi nel Centro- Nord. Semplifica alcune procedure e adempimenti burocratici per favorire la diffusione della banda ultralarga, anche tramite wireless, e delle nuove tecnologie di connessione. Dispone l esenzione della tassa per l occupazione del suolo e del sottosuolo per effettuare gli scavi e la posa della fibra ottica. Prevede che, per le operazioni di cablatura, l operatore possa accedere alle parti comuni degli edifici al fine di installare e mantenere reti, cavi, fili privi di emissioni elettroniche.

4 15 Pagamenti elettronici L articolo 15 impone alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di servizi pubblici di accettare pagamenti elettronici e di pubblicare i codici IBAN nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento. Dispone che, dal 1 gennaio 2014, chi effettua attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, è tenuto ad accettare pagamenti con carta di debito (ad esempio, bancomat). Affida a decreti ministeriali il compito di disciplinare gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall attuazione della disposizione, e di estendere le modalità di pagamento elettronico anche attraverso tecnologie mobili. Sezione VI Giustizia digitale 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 17 Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 L articolo 16 introduce misure per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese. In particolare, stabilisce che nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari sono effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. Adotta la stessa procedura per le notificazioni a persona diversa dall imputato, nell ambito dei processi penali. L articolo 17 è teso a favorire e a velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e a contenerne i costi attraverso l uso della tecnologia telematica, per quanto essenzialmente attiene: alla notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento; all obbligo per il curatore (e per gli organi delle altre procedure concorsuali) di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica e correlativo obbligo dei creditori di indicare al curatore il loro indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), affinché le comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa) siano effettuate ricorrendo alla posta elettronica certificata; all obbligo per i creditori (e per i titolari di diritti su beni) di presentare per via telematica la domanda di insinuazione al passivo. L articolo 18 modifica l impianto della legge 27 gennaio 2012 n. 3 recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento, con l obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa. In particolare sono apportate modificazioni al capo II, che detta un organica disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento di soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali. Tali modificazioni investono il presupposto soggettivo per l apertura del procedimento, individuando un procedimento destinato specificamente al consumatore, e la natura del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento, prevedendo che i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non siano definibili quali creditori estranei e come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente ma siano vincolati dall accordo. Sezione VII Ricerca, innovazione e comunità intelligenti 19 Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali In linea con il programma europeo Horizon2020, l articolo 19 promuove la definizione di grandi progetti di ricerca e innovazione su temi strategici, in modo da sviluppare soluzioni industriali innovative non ancora presenti sul mercato e che rispondono alle esigenze espresse da pubbliche amministrazioni.

5 20 Comunità intelligenti L articolo 20 ha lo scopo di realizzare un sistema informativo aperto per le comunità intelligenti italiane, attraverso la definizione di un quadro normativo e un modello di governance specifici, in grado di supportarne la crescita. Sezione VIII Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario 21 Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative 22 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo 23 Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso 24 Disposizioni attuative del regolamento (Ue) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 L articolo 21 affida all Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Ivass) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Affida inoltre all Ivass il compito di realizzare un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi. L articolo 22 riporta da due a dieci anni il termine di prescrizione delle polizze vita dormienti, ridotto nel 2008 a soli due anni. Affida a un decreto del ministro dello Sviluppo economico il compito di definire uno schema di contratto base di assicurazione contro la responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell adempimento di assicurazione obbligatoria. Obbliga le compagnie assicurative a sottoporre al pubblico detto contratto base, anche attraverso internet, e a definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi. Prevede anche l introduzione di una disciplina che imponga alle compagnie di assicurazione di predisporre sui propri siti aree riservate per consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio. Consente agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario. In attesa di una riforma organica della disciplina delle società di mutuo soccorso risalente al 1886, l articolo 23 risolve una questione interpretativa, prescrivendo la necessità di previa iscrizione delle società di mutuo soccorso al registro delle imprese e rendendo automatica l iscrizione presso l albo nazionale delle società cooperative, in una apposita sezione da istituire. Rende possibile a una società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio a un altra analoga società, a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso, in modo da consentire alle società di mutuo soccorso di minori dimensioni di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario. L articolo 24 detta disposizioni attuative del regolamento (Ue) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), applicabile negli Stati membri a decorrere dal 1 novembre 2012, individuando quali autorità competenti ad applicarle il Ministero dell economia e delle finanze, la Banca d Italia e la Consob ripartendo le funzioni tra tali soggetti in base alle rispettive competenze. Autorizza la partecipazione italiana all aumento generale e all aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Sezione IX Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative 25 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità L articolo 25 stabilisce che le disposizioni dettate nella presente sezione sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (Def) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei ministri dell'unione europea. Precisa che le disposizioni della presente sezione intendono

6 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato 28 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in startup innovative 29 Incentivi all'investimento in start-up innovative contestualmente contribuire a sviluppare nuova cultura imprenditoriale, a creare un ecosistema favorevole all'innovazione, a promuovere mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero. Definisce l'impresa start-up innovativa e ne specifica i requisiti. Definisce anche l incubatore certificato di imprese start-up innovative. Istituisce un apposita sezione del Registro delle Imprese con l iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza. Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di società a responsabilità limitata, l articolo 2 consente tutta una serie di deroghe al diritto societario e riduce gli oneri per l'avvio attraverso l esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l iscrizione al Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. L articolo 27 introduce un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. L articolo 28 introduce misure volte a favorire l assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione delle dette società. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l articolo 29 consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese start-up innovative. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative 31 Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo 32 Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure L articolo 30 disciplina la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online (cosiddetto crowdfunding), introducendo una modalità innovativa di raccolta di capitale, volta ad agevolare l investimento in tali società. Prevede che, per quanto riguarda l accesso al credito, le start-up possono usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. Include le imprese start-up innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall Agenzia Ice per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia. L articolo 31 disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle imprese start-up innovative tenendo conto dell elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. L articolo 32 affida: al ministero dell Istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del consiglio dei ministri e il ministero dello Sviluppo economico il compito di promuovere una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all innovazione e alle materie disciplinate dal decreto; all'istat il compito di raccogliere e aggiornare i dati necessari per compiere una valutazione dell impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative; al ministro dello Sviluppo economico il compito di presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start-up innovative, mettendo in rilievo soprattutto l impatto di tali norme sulla crescita e sull occupazione. Sezione X Ulteriori misure per la crescita del paese

7 33 Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture 34 Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i Comuni L articolo 33 riconosce un credito di imposta a valere sull Ires e sull Irap direttamente generate dalla costruzione e gestione dell opera, nel limite del 50% del costo dell investimento, a favore del soggetto realizzatore in partenariato pubblico privato di nuove opere pubbliche infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia acclarata la non sostenibilità del piano economico finanziario. L articolo 34 proroga il termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis. Apporta modifiche all articolo 3, comma 19-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 con il quale è stato previsto il trasferimento al Comune di Venezia della proprietà del compendio immobiliare dell Arsenale di Venezia, fatto salvo che per le porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa per i propri compiti istituzionali. Detta disposizioni in materia di fabbisogno di risorse umane per Enac, con particolare riferimento all assunzione di ispettori di volo. Introduce disposizioni volte a consentire l effettiva operatività del trasferimento delle funzioni di concedente della rete stradale e autostradale di interesse nazionale da parte di Anas e a fronteggiare le difficoltà finanziarie di Anas, al fine di ridurre l esposizione debitoria nei confronti delle imprese. Circa i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l articolo 34 mira ad assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e a garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento. A tal fine stabilisce che l'affidamento del servizio va effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Per affidamenti in essere, precisa che detta relazione va pubblicata entro la data del 31 dicembre Dispone che, per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti provvedono a inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento stesso al 31 dicembre Stabilisce che gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Precisa che gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre Prescrive che le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Stabilisce che le suddette disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, al servizio di distribuzione di energia elettrica e alla gestione delle farmacie comunali. L articolo 34 detta inoltre norme per dare una maggiore autonomia gestionale al museo dedicato a Giuseppe Garibaldi nell isola di Caprera e a quello dedicato a Vittorio Emanuele II a Roma. L articolo 34 prevede infine una riduzione, di complessivi 120 milioni per il 2012, delle somme da recuperare al bilancio dello Stato, in conseguenza del disposto del comma 17 dell articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, laddove prevede che il maggior gettito Imu comunale rispetto al gettito della preesistente Ici è acquisito al bilancio statale attraverso la corrispondente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. 35 Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri 36 Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa L articolo 35 affida a un decreto del Presidente del consiglio dei ministri il compito di istituire il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, che farà capo al Ministero dello sviluppo economico e coordinerà tutti gli altri soggetti che operano nel settore, avvalendosi anche del supporto di personale proveniente dall Ice e dall Agenzia Invitalia. L articolo 36 è volto a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno all accesso al credito delle piccole e medie imprese. Riconosce ai confidi la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti. Introduce misure per rendere

8 più facilmente applicabile il nuovo regime a supporto dell accesso al mercato dei capitali da parte di società non quotate. 37 Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'obiettivo Convergenza Nell ambito della riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, l articolo 37 contempla la possibilità di destinare parte delle risorse attivate al finanziamento delle tipologie di agevolazioni fiscali e contributive di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell Irap, dell imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente). Rinvia a un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni, ivi inclusa l individuazione dei termini di decorrenza e di durata delle medesime agevolazioni. 38 Disposizioni finanziarie L articolo 38 contiene disposizioni per la copertura finanziaria del decreto-legge. 39 Entrata in vigore L articolo 39 stabilisce che il decreto è in vigore dal 20 ottobre 2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre, Supplemento ordinario n. 194.

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