Società di comodo nel Modello Unico SC 2012

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1 nel Modello Unico SC 2012 Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha inciso sulla disciplina delle società di comodo in senso «peggiorativo» per i contribuenti prevedendo l aumento di 10,5 punti percentuali dell Ires e l estensione della normativa sulle società non operative anche alle società che presentano, in determinate situazioni, dichiarazioni in perdita fiscale. di Giorgio Gavelli e Alessandro Versari STUDIO SIRRI GAVELLI ZAVATTA & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI IN FORLÌ DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE E PUBBLICISTA IN RIMINI Anche quest anno, i soggetti destinatari della normativa sulle società di comodo devono cimentarsi con la compilazione del prospetto «Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi» del Quadro RF, debitamente aggiornato per tener conto delle importanti modifiche alla previgente disciplina, che si analizzeranno più nel dettaglio nel prosieguo. Prima di procedere all illustrazione delle modalità di compilazione del prospetto, riprendiamo in estrema sintesi la norma di cui all art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 [CFF 5555] la cui ratio è quella di disincentivare l utilizzo di società che non intendono svolgere un effettiva attività di impresa e che sono costituite prevalentemente al fine di gestire patrimoni personali. SOCIETÀ NON OPERATIVE: DISCIPLINA I soggetti che ricadono nel perimetro della normativa sono: le società in nome collettivo e in accomandita semplice; le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; gli enti di ogni tipo non residenti, ma con stabile L Ires dovuta dalle società considerate «di comodo» aumenta di 10,5 punti percentuali organizzazione nel territorio dello Stato. L ultimo periodo del co. 1, art. 30 in esame prevede una serie di esimenti che, in determinate circostanze, escludono di diritto alcuni soggetti dalle disposizioni in materia di società non operative. Inoltre, il provvedimento direttoriale 14 febbraio 2008, così come previsto dall art. 30, co. 4-ter), ha stabilito ulteriori cause di disapplicazione automatica della disciplina. Al termine di ogni esercizio, le società e gli enti che non risultano esclusi dall applicazione dell art. 30 devono sottoporsi al cosiddetto «test di operatività», per verificare se rientrano o meno fra le società «di comodo», status al quale si ricollegano una serie di conseguenze penalizzanti in termini di imposte sui redditi, Irap e Iva. Detto test prevede che si debba confrontare la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, conseguiti dalla società nell esercizio e nei due precedenti, con la media (riferita allo stesso arco temporale) dei ricavi minimi figurativi, determinati applicando dei coefficienti di redditività presunta a determinati componenti patrimoniali assets della società stessa. Gli assets in questione, elencati alle lett. a), b) e c), co. 1, art. 30, L. 724/1994 sono suddivisibili, secondo la tassonomia proposta dalla C.M. 4 maggio IL SOLE 24 ORE 21

2 2007, n. 25/E in: titoli e assimilati; immobili; altre immobilizzazioni. I coefficienti da applicare ad ogni comparto sono pari: al 2% per i titoli e assimilati; al 5% per i fabbricati di categoria A10; al 4% per i fabbricati a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell esercizio o nei due precedenti; al 6% per gli altri immobili; al 15% per le altre immobilizzazioni; all 1% per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a abitanti. Se la media triennale dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari imputati a conto economico è inferiore alla media dei ricavi figurativi, la società che ha effettuato il test è fiscalmente considerata «di comodo». Nell esercizio in cui il «test di operatività» non è superato, ai fini delle imposte dirette Irpef ed Ires: il reddito della società è determinato in misura non inferiore ad un reddito minimo, calcolabile sommando gli importi derivanti dall applicazione di coefficienti prestabiliti agli assets (1) presi in considerazione per il precedente calcolo dei ricavi figurativi. Se il reddito effettivo della società è inferiore a quello minimo, per evitare l accertamento è necessario adeguarlo, in dichiarazione, per l importo della differenza. I coefficienti si applicano nella misura: dell 1,5% per i titoli e assimilati; del 4,75% per i fabbricati di categoria A10; del 3% per i fabbricati a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell esercizio o nei due precedenti; del 4,75 % per gli altri immobili; del 12% per le altre immobilizzazioni; dello 0,9% per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a abitanti; per i soggetti considerati di comodo, inoltre, le perdite di esercizi precedenti possono essere utilizzate solo in compensazione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto; a questo proposito, in occasione di Telefisco 2012 sono stati richiesti all Amministrazione finanziaria chiarimenti su come applicare detta norma alla luce delle novità in materia di utilizzo delle perdite apportate dal D.L. 98/2011, già da applicarsi in Unico La risposta, che deve ancora essere formalizzata in documenti di prassi ufficiali, è che le perdite relative ai precedenti periodi d imposta delle società non operative (2) possono essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile con due limitazioni: le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l 80% del reddito imponibile ai sensi dell art. 84, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF 5184]; le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate come al punto precedente, possono essere computate in diminuzione della sola parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto. In buona sostanza i limiti non si cumulano ma sono alternativi, nel senso che rispettando il maggiore dei due, automaticamente si evita di violare l altro. Esempio 1 Si consideri una società di capitali non operativa per il periodo d imposta 2011 con perdite pregresse riportabili (non dei primi tre periodi d imposta) di 1.000, reddito complessivo di 700 e reddito minimo di 300. Il reddito astrattamente compensabile con le perdite pregresse è pari ad 560 pari all 80% di 700, nei limiti del reddito minimo di 300 (limite cd effettivo). La società abbatte la differenza fra il reddito complessivo e quello minimo, pari a = 400, utilizzando le perdite pregresse, senza violare lo «zoccolo duro» del 20% del reddito di periodo (ossia 140). Essa dichiarerà un reddito imponibile di 300, con una perdita residua riportabile a nuovo per 600 ossia 1.000, perdita originaria, meno le perdite utilizzate in compensazione per 400, su un totale ipoteticamente disponibile di 560. Esempio 2 Si ipotizzi una situazione con reddito complessivo pari a 2.000, perdite pregresse (non dei primi tre periodi d imposta) di pari importo ed un reddito minimo pari a 300. In questo caso, il reddito 1) Si precisa che per l effettuazione del test di redditività, il valore degli assets da considerare è quello del periodo d imposta oggetto di dichiarazione, non più la media triennale utilizzata per il precedente test di operatività. 2) Maturate nei periodi d imposta di operatività. 22 IL SOLE 24 ORE

3 astrattamente compensabile con le perdite è pari ad (80% di 2.000), ma nei limiti del reddito minimo di 300. La società non può abbattere integralmente la differenza fra il reddito complessivo e quello minimo, pari a = 1.700, utilizzando le perdite pregresse, perché l utilizzo è limitato ad (80% reddito di periodo) La società dichiarerà un reddito imponibile di 400, con una perdita residua riportabile a nuovo per 400 ossia 2.000, perdita originaria, meno le perdite utilizzate in compensazione per (rispettando così anche la tassazione del reddito minimo, pari a 300). In sede di Telefisco 2012, l Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che, con l eliminazione del limite quinquennale al riporto della perdita e l introduzione di una riportabilità senza limiti di tempo, anche le società non operative possono «congelare» ad libitum le perdite realizzate in periodi d imposta in cui erano operative per utilizzarle in periodi d imposta in cui torneranno ad essere operative o, nel caso rimangano non operative, in abbattimento del reddito imponibile superiore a quello minimo presunto (nei limiti sopra descritti). Nell esercizio in cui il «test di operatività» non è superato per quanto concerne l Iva, esistono delle limitazioni all utilizzo del credito derivante dalla dichiarazione annuale. Nello specifico: l eccedenza di credito risultante ai fini della dichiarazione Iva non può essere compensata ai sensi dell art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 [CFF 7418], non è ammessa a rimborso né può essere ceduta ai sensi dell art. 5, co. 4-ter), D.L. 14 marzo 1988, n. 70, conv. con modif. con L. 13 maggio 1988, n. 154 [CFF 1033]; inoltre, se per tre periodi d imposta consecutivi la società non effettua operazioni rilevanti a fini Iva per un importo almeno pari ai ricavi figurativi di cui al «test di operatività», l eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell Iva a debito relativa ai periodi d imposta successivi. Nell esercizio in cui il «test di operatività» non è superato, a fini Irap, la società deve dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori, dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo e degli interessi passivi. : mancato superamento del «test» di operatività Ires Reddito della società determinato in misura non inferiore ad un reddito minimo Perdite di esercizi precedenti utilizzabili solo in compensazione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto Iva a credito Divieto di compensazione Esclusa la possibilità Non cedibilità a terzi del credito di rimborso Perdita del credito Iva se operazioni rilevanti Iva inferiori ai ricavi figurativi per tre periodi di imposta consecutivi Irap Obbligo di dichiarare un valore della produzione minimo Il contribuente non deve necessariamente sottostare a tali stringenti conseguenze fiscali. È possibile, infatti, richiedere la disapplicazione della presunzione di «non operatività» tramite presentazione di apposita istanza di interpello antielusivo, ai sensi del co. 8, art 37-bis), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF 6337a]. La disapplicazione viene concessa dall Amministrazione finanziaria in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi e/o del reddito minimo o operazioni rilevanti a fini Iva di ammontare superiore ai ricavi minimi. Il procedimento per la compilazione e l inoltro delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva è contenuto nel D.M. 19 giugno 1998, n. 259 [CFF 7040]. NOVITÀ del D.L. 138/2011 Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. con L. 14 settembre 2011, n.148 ha inciso sensibilmente sulla disciplina in esame. IL SOLE 24 ORE 23

4 Le novità sono contenute nell art. 2, co. da 36-quinquies a 36-duodecies. Se ne tratteggiano, in sintesi, gli aspetti salienti (3). Le modifiche principali alla normativa sono peggiorative per i contribuenti e riguardano: a) l aumento di 10,5 punti percentuali dell Ires dovuta dalle società fiscalmente considerate «di comodo» (co. 36-quinquies). L aliquota, per tali contribuenti, diventa quindi pari, complessivamente, al 38%; b) l estensione della normativa sulle società non operative anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita (fiscale): per tre periodi d imposta consecutivi oppure; per due periodi d imposta se nel terzo viene dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. Maggiorazione Ires La prima considerazione da fare sulla maggiorazione è che essa, essendo specificamente riferita all imposta sul reddito delle società, dunque l Ires, non si applica alle società di comodo costituite in forma di società di persone. La maggiorazione si applica, in particolare: ai soggetti Ires che non superano il cosiddetto «test di operatività», cioè quelli il cui ammontare complessivo (medio triennale) dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) risultanti dal conto economico è inferiore a quello dei «ricavi figurativi» determinati mediante l applicazione dei coefficienti previsti dalla norma al valore di determinati beni; a prescindere dal test di operatività, alle società considerate non operative perché in perdita sistematica ai sensi del co. 36-decies, art. 2, D.L. 138/2011, fattispecie che si commenterà tra breve. La maggiorazione si applica sul reddito complessivo non su quello minimo, con la conseguenza che se il reddito effettivo è superiore al reddito minimo, sarà il primo ad essere assoggettato per intero all aliquota del 38%. E viceversa, se esistono perdite fiscali pregresse, la maggiorazione dovrebbe applicarsi al reddito complessivo al netto delle stesse, pur non potendo determinare l utilizzo delle stesse un reddito inferiore a quello minimo previsto ex lege. Si ricorda, altresì, che si dovrà tener conto, nell utilizzo delle perdite, del nuovo limite dell 80% stabilito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. con L. 15 luglio 2011, n Alcuni casi particolari (società di capitali che partecipa a società di persone non operativa; società di capitali in regime di trasparenza fiscale o di consolidato) sono trattati espressamente dal Legislatore. La decorrenza delle disposizioni in commento è fissata, dal co. 36-nonies dell art. 2 in esame, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 settembre 2011), dunque, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, dal Il medesimo co. 36-nonies introduce, tuttavia, una specifica disposizione in materia di acconti Ires secondo la quale: «Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies». Aliquota Ires 3) Le novità normative sono state commentate dalla circolare 31 ottobre 2011, n. 25/IR dell Istituto di ricerca del dottori commercialisti e degli esperti contabili. 24 IL SOLE 24 ORE

5 In sostanza, i soggetti di «comodo» nel 2011 (tali perché non hanno superato il test di operatività dei ricavi), sono tenuti a versare, oltre l Ires e l Irap, anche l addizionale Ires del 10,5% sugli acconti 2012 (4) (l addizionale andrà quindi indicata nel Quadro RQ di Unico SC 2013). Ciò applicando il metodo storico. Se, invece, i medesimi soggetti scegliessero di determinare l acconto con il metodo previsionale, dovrebbero fare delle valutazioni per verificare se ricorrono i requisiti per disapplicare ex lege o previo interpello le norme sulle società di comodo nel In caso positivo, possono ragionevolmente pensare di evitare la maggiorazione del 10,5%. Nuova ipotesi di non operatività: società in perdita sistematica La seconda importante novità del D.L. 138/2011 in materia di società di comodo riguarda l ampliamento dell ambito applicativo della normativa. Esso è stato esteso alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi oppure per due periodi d imposta se nel terzo viene dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. Se si verifica questa condizione, stabilisce il co. 36-decies, art. 2 della norma in esame, esse sono considerate di comodo indipendentemente dal superamento del test di operatività sui ricavi a decorrere dal successivo quarto periodo d imposta in cui detta condizione si è verificata. Vale, anche in tale ipotesi, la maggiorazione del 10,5% dell Ires. Società in perdita sistematica/1 Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, la normativa entra a regime dall esercizio 2012, anno in cui il contribuente che ha dichiarato in tutto il triennio perdite fiscali (o perdite per due periodi d imposta e reddito inferiore a quello minimo per un terzo periodo), dovrà dichiarare il reddito minimo stabilito dalla disciplina sulle società di comodo. Le società costituitesi nel 2010 e nel 2011 dovrebbero, invece, considerarsi escluse, non essendovi ancora un triennio completo da monitorare. Si veda, in proposito, il seguente schema: Società in perdita sistematica/2 4) Si veda L. Gaiani, «, il labirinto-acconti», ne Il Sole 24 Ore del 23 febbraio IL SOLE 24 ORE 25

6 In assenza di chiarimenti ufficiali rimane da definire se nel computo del triennio in oggetto vadano considerati o meno i periodi d imposta con cause di esclusione (5). Il comma 36-decies, art. 2 in esame stabilisce, altresì, che restano ferme le cause di disapplicazione della disciplina di cui all art. 30, L. 724/1994. Si tratta cioè: a) delle esimenti di cui all art. 30, co. 1, ultimo periodo, b) delle cause di disapplicazione automatica stabilite dal provvedimento direttoriale 14 febbraio 2008, senza necessità di presentare apposita istanza di disapplicazione: c) dell interpello antielusivo ai sensi del co. 8, art 37-bis), D.P.R. 600/1973. In quest ultima circostanza, il co. 4-bis, art. 30, L. 724/1994 stabilisce che la disapplicazione viene concessa dall Amministrazione finanziaria in presenza di «oggettive situazioni» che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi e/o del reddito minimo o operazioni rilevanti a fini Iva di ammontare superiore ai ricavi minimi. Dal momento che le società in perdita sistematica sono di comodo indipendentemente dal superamento del test di operatività, il contenuto dell interpello dovrà basarsi su altre motivazioni, quali ad esempio l economicità del comportamento imprenditoriale o l evidenziazione di eventuali situazioni che abbiano cagionato i risultati economici negativi (6). Riguardo alle cause di esclusione, esse dovrebbero essere individuate ed avere efficacia salvo diversa indicazione nell anno in cui si verifica la non operatività (e quindi, in sede di prima applicazione, nel solo 2012). La circolare 25/IR/2011 sostiene che le perdite conseguite nei periodi d imposta in cui opera la presunzione di non operatività in dipendenza di perdite sistematiche non possano essere considerate riportabili. Il co. 36-duodecies, art. 2, D.L. 138/2011 [CFF 6242] detta infine le regole in materia di determinazione degli acconti per il periodo d imposta di prima applicazione della norma in esame, stabilendo che è necessario assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni sopradescritte, in materia di società di comodo in perdita sistematica. In altre parole, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare si devono considerare già operanti nel 2011 le regole in esame, ai soli fini del calcolo dell acconto Sembra (7), quindi, necessario verificare se, nel triennio 2008/2010, si sono verificate le condizioni per essere considerati non operativi nel successivo quarto periodo e, in caso positivo, determinare una base imponibile ipotetica del 2011 e utilizzare la stessa come base storica per il versamento degli acconti 2012 (che per i soggetti Ires dovranno altresì essere maggiorati del 10,5%). Rimane comunque ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsionale, laddove si ritenga di poter essere «operativi» nel 2012 o comunque estranei all applicazione della normativa per via dell interpello disapplicativo o per cause di esclusione previste ex lege. Immaginando una società non di comodo nel 2011 in quanto supera il test di operatività per i ricavi ma che sarebbe di comodo, in base alla nuova normativa a regime, per via di perdite fiscali nel triennio 2008/2010, essa dovrebbe rideterminare l acconto 2012 basandosi sul reddito minimo (o sull effettivo maggior reddito conseguito) nel 2011, maggiorando l imposta del 10,5% se è un soggetto Ires. Diversamente, può determinare l acconto su base previsionale. Se pensa di superare sia la verifica del test dei ricavi che di quello delle perdite sul triennio 2009/2011 può puntare al calcolo dell acconto sulla base della stima del reddito effettivo ipotizzabile nel 2012 (e senza effettuare la maggiorazione del 10,5%). Stesso discorso se pensa di non superare i predetti test di operatività ma confida nella possibilità di avvalersi di cause di esclusione. SOCIETÀ di COMODO in UNICO SC 2012 Quadro RF Il prospetto del Mod. Unico SC deputato ad acco- 5) La citata circolare 25/IR/2011, sostiene che non dovrebbero assumere rilevanza la presenza di cause di esclusione ai fini del triennio in esame. 6) Sembra in via di emanazione un provvedimento dell Agenzia delle Entrate che individui, similmente al provvedimento direttoriale 14 febbraio 2008, determinate fattispecie nelle quali le perdite saranno considerate non penalizzanti ai fini dello status di comodo. Cfr. M. Bellinazzo, M. Caprino, «In arrivo il decreto taglia interpelli», ne Il Sole 24 Ore del 17 febbraio ) Sul punto si attende di conoscere il pensiero dell Agenzia delle Entrate. 26 IL SOLE 24 ORE

7 gliere i conteggi del test di operatività e conseguente determinazione del reddito imponibile minimo è contenuto nel Quadro RF ed è di seguito riprodotto. Esso è stato aggiornato per tener conto della nuova Unico 2012 SC, Quadro RF (stralcio) Novità unico SC 2012 ipotesi in cui è possibile considerare «di comodo» una società prescindendo dal test di operatività dei ricavi. È il caso, regolato dal co. 36-decies, art. 2, D.L. 138/2011, in cui vengano presentate dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi oppure per due periodi d imposta se nel terzo viene dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. In tale circostanza è necessario barrare l apposita casella «Soggetto in perdita sistematica» e procedere alla determinazione del reddito imponibile minimo senza effettuare il test dei ricavi. In linea generale, la casella in commento non riguarda i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, per i quali detta causa di non operatività vale dal Per il 2011 essi saranno solo tenuti all eventuale ricalcolo dell acconto secondo le regole esaminate nei precedenti paragrafi. L aggiornamento del prospetto, pertanto, riguarda i soggetti che si trovano a dichiarare un periodo d imposta iniziato successivamente al 17 settembre Si propongono di seguito alcuni esempi. Esempio 3 L amministratore della società Gamma S.r.l., costituitasi il 1 febbraio 2011, il cui primo esercizio termina in data 31 dicembre 2011, si accinge a compilare il Mod. Unico SC 2012, prospetto «Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi». Dal momento che ai soggetti che si trovano nel primo periodo d imposta la normativa sulle società non operative non si applica e detta causa di disapplicazione è contraddistinta dal codice 2), egli indica detto numero nella casella «Esclusione/disapplicazione» e non procede alla compilazione del resto del prospetto in esame. Unico 2012 SC, Quadro RF (esempio 3) 2 IL SOLE 24 ORE 27

8 Esempio 4 L amministratore della società Alfa S.r.l., per la quale non valgono cause di esclusione né di disapplicazione, si appresta alla compilazione del prospetto «Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi». Egli effettua, innanzitutto, il cosiddetto «test di operatività», per verificare se la Alfa S.r.l. è considerata o meno «di comodo». A tal fine è necessario confrontare la media triennale dei ricavi minimi presunti, con la medesima media dei ricavi effettivi Egli compila quindi i righi da RF75 a RF80 indicando il valore medio (relativo all esercizio 2011 e ai due precedenti) dei beni interessati che di seguito si riepilogano: immobili A/10: media triennale ; altre immobilizzazioni: media triennale Applica, quindi, le percentuali di legge riepilogate a margine della col. 1 dei righi da RF75 a RF80, pari al 5% per gli immobili di categoria A/10 e del 15% per le altre immobilizzazioni: * 5% = ; * 15% = In totale i ricavi presunti sono pari ad L amministratore determina quindi la media dei ricavi effettivamente conseguiti dalla società nel triennio di riferimento Essi risultano pari ad Dal momento che gli stessi sono superiori ai ricavi presunti, la società è considerata «non di comodo». Il prospetto si compila come indicato di seguito: Unico 2012 SC, Quadro RF (esempio 4) Si pone l attenzione sull ipotesi in cui il test di operatività non venga superato e la società debba determinare anche un reddito minimo su cui calcolare l Ires. Detto reddito minimo deve essere confrontato con quello effettivo, determinato apportando al risultato di conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione in applicazione delle norme fiscali. Se il primo risulta inferiore, allora le imposte sui redditi si applicheranno sul reddito effettivo e viceversa nel caso contrario. Tale confronto si effettua nel rigo RN6 di Unico SC 2012, che riproponiamo di seguito. Rigo RN 6 (stralcio) Esempio 5 Si riprendano i dati dell esempio 4 ma con il dato «ricavi effettivi», col. 3 del rigo RF81 pari a In questa circostanza, la società Alfa S.r.l. non supera il test di operatività. In assenza di cause di esclusione e disapplicazione, nonché nell ipotesi di risposta negativa all interpello disapplicativo, ciò significa che la società soggiace alle conseguenze negative che tale status comporta sul piano fiscale, primo fra tutti l obbligo di confrontare il reddito effettivo dell anno con il reddito minimo che si dovrà determinare ed evidenziare in Unico SC 2012 proseguendo con la compilazione del prospetto «Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non 28 IL SOLE 24 ORE

9 operativi», nelle parti che nell esempio precedente si erano tralasciate per via del superamento del test di operatività. In particolare, l apporto alla determinazione dato dagli immobili di categoria A10 è pari al 4% del valore degli stessi, dunque * 4% = , mentre quello delle altre immobilizzazioni è pari al 12% quindi * 12% = (8). Il reddito minimo è pari a = Il prospetto in esame si compila come indicato di seguito: Unico 2012 SC, Quadro RF (esempio 5) Terminata la compilazione del prospetto si deve riportare l importo del reddito imponibile minimo indicato al rigo RF83 in col. 1 del rigo RN6. Supponiamo che il reddito effettivo 2011 della società Alfa S.r.l. sia pari a In questo caso, il reddito da assoggettare ad Ires è quest ultimo. La compilazione del rigo RN avviene come indicato di seguito: Rigo RN 6 (esempio di compilazione) Supponendo, invece, che il reddito effettivo 2011 della società Alfa S.r.l. sia pari a , in questo caso, il reddito da assoggettare ad Ires è quello minimo presunto sulla base dell applicazione della normativa sulle società di comodo. La compilazione del rigo RN avviene come indicato di seguito: Rigo RN 6 (esempio di compilazione) Le conseguenze che lo status di non operatività comporta non si limitano, come illustrato, all obbligo di dichiarare un reddito minimo da assoggettare ad Ires, ma comportano limitazioni nell utilizzo di perdite pregresse, nell utilizzo del credito Iva, nonché nell obbligo di determinare l Irap su un valore della produzione minimo presunto. Si deve altresì ricordare che le nuove norme in materia di società di comodo introdotte dal D.L. 138/2011 stabiliscono l obbligo di determinare l ac- 8) Il calcolo per determinare il reddito minimo è effettuato sul valore degli asset dell esercizio considerato (2011) e non sulla media triennale. Per semplicità, nell esempio si è ipotizzato che il valore del 2011 coincidesse con la media triennale utilizzata per il test di operatività. IL SOLE 24 ORE 29

10 conto Ires sulla base del reddito 2011 maggiorato di 10,5 punti percentuali. Se la società ipotizza di non essere «di comodo» nel 2012, può però valutare di non adempiere a tale obbligo. Quadro RQ Anche il Quadro RQ del Mod. Unico SC è stato debitamente modificato per tener conto delle novità di cui al D.L. 138/2011 in materia di società di comodo e, in particolare, della necessità di determinare un addizionale Ires nel caso di soggetti non operativi. È stata a tale proposito aggiunta una nuova sezione, la n. XX, deputata alla liquidazione di tale maggiore imposta del 10,5% e intitolata, per l appunto, «Sezione XX Maggiorazione Ires per i soggetti c.d. non operativi (decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)». Si ricorda, comunque, che l obbligo di maggiorazione, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, vale dal Per il 2011, i soggetti non operativi sono solo tenuti all eventuale ricalcolo dell acconto (a valere sul 2012) secondo le regole esaminate nei precedenti paragrafi. Dell acconto maggiorato daranno eventuale conto nell apposita colonna 12 del rigo RQ64 di Unico 2013, che servirà a diminuire l imposta a debito dovuta a saldo. Unico 2012 SC, Quadro RQ (nuova sezione XX) Quadro RX Per i soggetti che dovessero trovarsi a credito per la maggiorazione Ires del 10,5%, ad esempio perché gli acconti sono risultati più alti rispetto alla maggiorazione Ires effettivamente dovuta, è possibile il recupero della stessa previa indicazione nel nuovo rigo RX32 di Unico SC In particolare, in detto rigo si dovrà indicare l importo a credito di cui al rigo RQ64, colonna IL SOLE 24 ORE