IRREGOLARITA E FRODI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FESR NELLE REGIONI OBIETTIVO 1

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1 CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali RELAZIONE SPECIALE 1/2007 IRREGOLARITA E FRODI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FESR NELLE REGIONI OBIETTIVO 1

2 Magistrato istruttore: Cons. Maria Teresa Polito Hanno collaborato: Maria Laura IORIO, Francesca APICELLA, Vincenza CUSMAI, Fabrizio GRASSETTI, Anna Maria Labonia; Domenico TOLOMEI.

3 DELIBERA

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5 LA SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI Delibera n.2/2007 Composta dai magistrati: Dott. Giulio LUCENTE Presidente della Sezione Dott. Giorgio CLEMENTE Presidente di Sezione Dott. Ivan DE MUSSO Consigliere Dott. Ennio COLASANTI Consigliere Dott.ssa Maria Teresa POLITO Consigliere nell adunanza del 20 febbraio 2007; visto l art. 3,comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n.20; visto l art. 10 del regolamento istitutivo della Sezione approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n.14 in data 16 giugno 2000, l art. 248 del trattato CE, nonché i regolamenti comunitari di settore; viste la deliberazioni n.1/2004, 3/2004 e 3/2005 di questa Sezione con le quali è stato approvato il programma dell attività di controllo per gli anni 2004, 2005 e 2006 concernente l indagine di controllo sulle Irregolarità e frodi in materia di Fondi strutturali con particolare riguardo al FESR nelle Regioni dell Obiettivo 1 ; viste le note n.180 del , n.173 del , n.182 del n.123 del , n.64 del , con cui la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa rispettivamente al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Calabria, alla Regione Puglia e alla Regione Basilicata; viste le note di risposta n.3812 del ; n.9639 del ; n.4100 del ; n del ; n.116 del ; n.882 dell , rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Basilicata, della Regione Calabria e della Regione Puglia; udito nell adunanza odierna il relatore consigliere Maria Teresa Polito;

6 DELIBERA Di approvare la relazione allegata alla presente deliberazione che ne forma parte integrante concernente Irregolarità e frodi in materia di Fondi strutturali con particolare riguardo al FESR nelle Regioni Obiettivo 1. ORDINA La trasmissione della deliberazione stessa al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica nonchè alle Amministrazioni interessate. Dispone, ai sensi dell art. 3 comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n.20, integrato dall art. 1 comma 172 della legge 23 dicembre 2005 n.266, che le Amministrazioni interessate diano comunicazione in ordine alle misure conseguenziali adottate o da adottare. Il Presidente (f.to Giulio LUCENTE) IL RELATORE (f.to Maria Teresa Polito) Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2007 IL DIRIGENTE (f.to Maria Laura Iorio)

7 INDICE INTRODUZIONE 11 OBIETTIVI E METODOLOGIA DELL INDAGINE 11 CONSIDERAZIONI DI SINTESI SUL CONTROLLO ESEGUITO 14 PARTE I 21 DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IRREGOLARITÀ 21 LA COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ 23 LE IRREGOLARITÀ COMUNICATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 25 I RECUPERI 27 PROBLEMATICA DELLO STORNO DELLE SPESE IRREGOLARI 29 IL FONDO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 32 I PROGRAMMI COMUNITARI NAZIONALI E REGIONALI 33 PARTE II 38 IL RUOLO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 38 IL PROGRAMMA OPERATIVO MULTIFONDO (POM) INDUSTRIA E SERVIZI E IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREPOSTA ALLA GESTIONE E AI CONTROLLI 39 LA GESTIONE ATTRAVERSO CONCESSIONARI 41 LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ 43 L ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI NATURA CAUTELARE. LE REVOCHE ED I RECUPERI 47 LE IRREGOLARITÀ SEGNALATE E LA LORO TIPOLOGIA 51 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 57 ALTRI ENTI ATTUATORI DI PROGRAMMI COMUNITARI PER I QUALI SONO STATE COMUNICATE IRREGOLARITÀ 61 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NELLA REGIONE BASILICATA 64 IL POP AMBITO FINANZIARIO E LIVELLO DI REALIZZAZIONE 64 IL POR AMBITO FINANZIARIO E LIVELLO DI REALIZZAZIONE 66 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE PREPOSTA ALLA GESTIONE ED AL CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI 69 LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ 73 L ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI NATURA CAUTELARE. LE REVOCHE ED I RECUPERI 75 LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE E LA LORO TIPOLOGIA 77 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 78 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NELLA REGIONE CALABRIA 80 IL POP AMBITO FINANZIARIO E LIVELLO DI REALIZZAZIONE 80 IL POR AMBITO FINANZIARIO E LIVELLO DI REALIZZAZIONE 81 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE PREPOSTA ALLA GESTIONE ED AL CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI 82 LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ 92 L ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI NATURA CAUTELARE. LE REVOCHE ED I RECUPERI 93 LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE E LA LORO TIPOLOGIA 95 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 97 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NELLA REGIONE PUGLIA 100 IL POP AMBITO FINANZIARIO E LIVELLO DI REALIZZAZIONE 100 IL POR AMBITO FINANZIARIO E LIVELLO DI REALIZZAZIONE 102 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE PREPOSTA ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI 104 LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ 108 L ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI NATURA CAUTELARE. LE REVOCHE ED I RECUPERI 109

8 LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE E LA LORO TIPOLOGIA 110 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 114 SINTESI DELLA RELAZIONE APPROVATA DALLA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 117 IL FONDO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 117 IL POP IL POR AMBITO FINANZIARIO E LIVELLO DI REALIZZAZIONE 119 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE PREPOSTA ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI 124 LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ 129 L ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI NATURA CAUTELARE. LE REVOCHE ED I RECUPERI 131 LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE 132 LE TIPOLOGIE DELLE IRREGOLARITÀ 135 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 136 SINTESI DELLA RELAZIONE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE MOLISE 138 FONDI STRUTTURALI COMUNITARI. OBIETTIVO FRODI ED IRREGOLARITÀ NELL UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI FESR. ESITO DI RICOGNIZIONE DATI 138 SINTESI DELLA RELAZIONE APPROVATA DALLA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA SARDEGNA 145 LA PROBLEMATICA RELATIVA ALLE FRODI E ALLE IRREGOLARITÀ 145 PREMESSA 145 LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ. ORGANI. PROCEDURE. TIPOLOGIA. MANUALE OPERATIVO 146 LE IRREGOLARITÀ E LE FRODI NEL POP LE IRREGOLARITÀ E LE FRODI NEL POR LE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE 151 CONCLUSIONI 155 SINTESI DELLA RELAZIONE APPROVATA DALLA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA SICILIA 158 I FONDI STRUTTURALI IN SICILIA: BREVI CENNI 158 IL POP IL POR IL FESR 159 L ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI CONTROLLO NELLA REGIONE SICILIA 160 LE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE 169 I RECUPERI 176 SINTESI DELLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA SEZIONE 179 ALLEGATI 181 ALLEGATO I 183 ALLEGATO II 228 ALLEGATO III 231 ALLEGATO IV 245 APPENDICE 262

9 RELAZIONE

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11 INTRODUZIONE Obiettivi e metodologia dell indagine Il referto speciale sulle irregolarità e frodi sul Fondo di sviluppo regionale (FESR) nelle Regioni dell Obiettivo 1, inserito nel programma di controllo della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali per il , può considerarsi una logica conseguenza dell attenzione che la Sezione, fin dall anno 2002, ha riservato al fenomeno delle irregolarità e delle frodi anche nell ambito dell annuale referto finanziario 2. Il progressivo incremento delle risorse a carattere strutturale coinvolte nel fenomeno, in maggior misura con riguardo al FESR e alle Regioni meridionali, ha indotto la Sezione a circoscrivere il campo di una prima indagine a tale Fondo e a tali ambiti territoriali, riservando a successivi referti l analisi gestionale degli altri Fondi 3. L attività di controllo si è prefissata l obiettivo di valutare quali strumenti organizzativi le Amministrazioni sia centrali che regionali, competenti della gestione di risorse comunitarie, utilizzano per il monitoraggio delle irregolarità, come siano strutturate le funzioni di gestione, pagamento e controllo, quali siano le fasi procedimentali più coinvolte dal fenomeno, quali le azioni intraprese successivamente agli eventi, i tempi per gli accertamenti, gli organi preposti a tale funzione, i controlli sistemici conseguenti, le azioni cautelari avviate, la gestione dei recuperi delle somme indebitamente corrisposte. Se, infatti, è necessario che venga implementata la velocità di utilizzazione delle risorse, altrettanta importanza riveste il profilo della corretta utilizzazione delle medesime, garantendo che i contributi vengano indirizzati alle finalità cui sono destinati. D altronde, mentre il problema del mancato o ridotto utilizzo dei Fondi comunitari riceve una costante considerazione, anche a causa del rischio di disimpegno automatico 4 da parte della Commissione, la questione delle irregolarità e frodi riveste un rilievo minore, poiché solo occasionalmente può comportare la perdita definitiva del finanziamento. 1 L indagine è stata approvata dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali con deliberazione n. 1 del 2004 e reiterata con le deliberazioni nn.3/2004 e 3/ Si rammenta che la Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali sul tema delle irregolarità ha approvato nel 2002 due relazioni di controllo, una con deliberazione n.2/2002 sulle irregolarità e frodi nell utilizzo del FSE e un altra, con deliberazione n.4/2002 sullo stato di applicazione in Italia del Reg.(CE) 1681/ Nel programma di controllo per l anno 2007 è stata inserita la prosecuzione dell indagine con riguardo alle irregolarità sul Fondo sociale europeo (FSE). 4 Meccanismo attraverso il quale la quota di impegno per cui non è stata presentata domanda di pagamento dopo due anni dalla scadenza viene automaticamente disimpegnata dalla Commissione. 11

12 Tuttavia, la Commissione europea ha prestato negli ultimi anni un crescente interesse al tema in esame, perfezionando la disciplina giuridica di riferimento e attuando controlli anche diretti delle amministrazioni nazionali 5. Inoltre, ai sensi dell art. 39.1, Reg.(CE)1260/99 6 il contributo assegnato può essere ridotto, sospeso o soppresso, in conseguenza di irregolarità. Come appare evidente la norma ha un fine cautelare e sanzionatorio a seguito della constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento. Va poi rilevato che l art. 23 del citato Regolamento e l art. 5, par.2, del Reg.(CE)1681/1994, cosi come modificato dal Reg.(CE)2035/2005, prevedono una responsabilità sussidiaria dello Stato membro per il rimborso delle somme indebitamente versate a meno che non si dimostri di aver posto tutte le cautele e le azioni necessarie per evitare l evento. L indagine ha interessato non solo alcune Amministrazioni centrali ma a livello territoriale, le sette Regioni inserite nell Obiettivo 1. L attività di controllo è stata svolta con la collaborazione di quattro Sezioni regionali: Campania, Sicilia, Sardegna e Molise; le prime tre, infatti, hanno inserito l indagine nel loro programma annuale, seppure con diversa estensione, (la Campania ha predisposto uno specifico capitolo nella relazione annuale sul rendiconto regionale; la Sardegna ha esaminato il fenomeno nel referto sui Fondi strutturali; la Sicilia ha, invece, svolto analoga indagine) e limitatamente all ambito territoriale di loro competenza, mentre la Sezione di controllo per il Molise ha fornito comunque la propria collaborazione a questa Sezione senza predisporre un autonomo referto. Questa Sezione, alla luce di quanto disposto dal Regolamento di organizzazione delle funzioni della Corte (art. 10, delib.14/2000 delle Sezioni Riunite), ha curato l istruttoria nei confronti sia delle Amministrazioni centrali interessate (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e di altri Enti coinvolti per le singole annualità) che delle altre Regioni inserite nell Obiettivo1: Basilicata, Calabria e Puglia. 5 Ad esempio, nel corso del 2004 è stato effettuato un audit da parte della Corte dei conti europea sulle attività di controllo poste in essere dagli Stati membri. I risultati dell attività si possono leggere nella Relazione annuale per il 2004 adottata nella riunione del 28 settembre I programmi verificati per l Italia sono stati il FSE per la Sicilia e il FEAOG per la Puglia. Le osservazioni mosse sui programmi italiani controllati possono essere riassunte in: un insufficiente approfondimento dei controlli con riguardo soprattutto all ammissibilità delle spese; un incompleta analisi dei rischi su cui si fondano i sistemi di campionamento; la mancanza di verifiche supplementari effettuate dall Autorità di pagamento che si basa, invece, sui controlli svolti dall Autorità di gestione. Tali osservazioni, pur se riferite ad altri fondi, individuano problemi che risultano significativi anche per le risorse FESR analizzate nella presente indagine. 6 La norma citata ha recepito il disposto dell art. 24 del Reg.(CEE)4253/88, così come modificato dal Reg.(CEE)2082/93. 12

13 L indagine ha avuto carattere comparativo utilizzando una metodologia espressamente prevista come modalità di controllo dalla deliberazione n.4/2004 di questa Sezione, con la consapevolezza che il raffronto fra i modelli organizzativi ed i moduli procedimentali seguiti nelle diverse realtà amministrative potesse offrire elementi di valutazione e di approfondimento complessivi, indirizzati sia a stimolare le amministrazioni ad interventi correttivi che a valorizzare le buone pratiche evidenziate. In tal modo l istruttoria per l acquisizione dei dati e la successiva elaborazione è stata effettuata, oltre che da questa Sezione, anche dalle Sezioni regionali di controllo menzionate. Presso la Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali è stato costituito un gruppo di lavoro composto da magistrati sia della Sezione centrale che delle Sezioni regionali di controllo per la Campania, la Sardegna, la Sicilia, il Molise, relatori dei referti di rispettiva competenza. Il gruppo ha individuato gli obiettivi, ha ricercato gli indicatori, ha definito, pur con le particolarità che ogni situazione territoriale riveste, gli elementi conoscitivi sui quali indirizzare l istruttoria, ha predisposto un questionario con domande a risposta multipla e anche di tipo descrittivo, trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate. Nelle Sezioni regionali citate il controllo è stato oggetto di referto ai Consigli regionali, approvato con le Deliberazioni: n.7/2006 ( ) per la Sezione Campania; n.13/2006 ( ) per la Sezione Sicilia; n.50/2007 ( ) per la Sezione Sardegna. Per tali Regioni il presente referto riporta una sintesi degli elementi significativi delle relazioni approvate dalle singole Sezioni, predisposta dai magistrati relatori. La relazione nella prima parte, dopo un breve cenno sulla disciplina giuridica delle irregolarità e delle frodi e sulle relative modalità di comunicazione, definite in Italia, in attuazione dei Regg.(CE)1681/1994 e 2035/2005, analizza in sintesi le problematiche emerse e i risultati conseguiti, sia con riguardo alle modalità di monitoraggio delle irregolarità e ai relativi controlli che alle azioni cautelari e di recupero. Nella seconda parte si passa ad esaminare i diversi aspetti del fenomeno presso le amministrazioni centrali e presso le realtà regionali evidenziando per ognuna di esse, nelle conclusioni, particolarità e problematiche emerse con spunti critici di valutazione. 13

14 Considerazioni di sintesi sul controllo eseguito I principali problemi emersi sono di seguito indicati. L indagine si è presentata subito particolarmente complessa anche al fine di ricostruire le diverse competenze previste per l attuazione dei programmi a carico del FESR e per l individuazione degli organi su cui ricade l obbligo della comunicazione delle irregolarità. La base informativa di partenza è stata costituita dai dati sulle irregolarità in materia di Fondi strutturali, presenti nella banca dati del Dipartimento per le politiche comunitarie, struttura preposta dalla legge a ricevere da tutte le Amministrazioni italiane, le comunicazioni, previste dal Reg.(CE)1681/1994, per il successivo invio alla Commissione-Ufficio dell OLAF 7. Gli elementi conoscitivi sono stati arricchiti dalle attività istruttorie svolte presso le amministrazioni e, per il Ministero dello sviluppo economico (MSE), anche da riunioni informative con funzionari della Direzione Generale del coordinamento degli incentivi alle imprese (DGCCII). Il difficile decollo della nuova cultura dei controlli ha reso lungo e complesso il processo di riorganizzazione delle strutture, in particolare di quelle regionali, che, concretamente, solo a partire dal , hanno iniziato ad adottare le modalità operative previste dai Regg.1260/1999 e 438/2001. Tali strutture, seppure rispondono attualmente ad una definizione più articolata delle competenze, volte a sancire la separazione dei ruoli, sono spesso carenti di risorse umane, con il rischio conseguente di vanificare la stessa funzione di controllo e di non garantire l attuazione del principio della sana gestione finanziaria. L esame delle situazioni concrete ha fatto registrare molti ritardi nelle segnalazioni delle irregolarità e ciò, oltre agli evidenti riflessi in ordine alla possibile adozione di più generali iniziative preventive a livello regionale, nazionale, e comunitario, rischia di compromettere le possibilità di effettivo recupero delle somme indebitamente erogate e, per ciò, il corretto utilizzo delle risorse per finalità di coesione e sviluppo. Le irregolarità segnalate (ricollegabili sia alla programmazione che a quella ) nel periodo (I semestre) pari a 295 casi, si presentano mediamente di notevole rilevanza, sia per gli importi interessati e per il loro numero, che per le modalità di realizzazione. Sono spesso realizzati nel corso della fase istruttoria. In particolare, i momenti procedimentali più esposti appaiono quello del vaglio preventivo delle domande di partecipazione ai bandi e dei relativi 7 L OLAF, istituito nel 1999, è l Ufficio europeo per la lotta antifrode ed ha come compito quello di proteggere gli interessi finanziari dell Unione europea nella lotta contro la frode, la corruzione ed ogni altra forma di attività illegale, comprese quelle perpetrate in seno alle istituzioni europee. 8 In alcuni casi anche successivamente, come può evincersi per la Sicilia e per la Calabria. Per la Regione Basilicata invece si rinvengono atti di rilievo organizzativo in tale settore anche nel Si rinvia alla II Parte della relazione allo specifico paragrafo. 14

15 requisiti e quello antecedente alla erogazione degli importi a titolo di contributi. A tali fasi, in termine di valutazione dei rischi, sarebbe opportuno dedicare maggiore attenzione prevedendo controlli mirati anche al fine di contrastare più efficacemente le pratiche fraudolente. Particolarmente rischioso si è rivelato il ricorso all autocertificazione che dovrebbe essere limitata ai casi in cui la dichiarazione riguardi requisiti essenziali degli interessati, al fine di evitare che l aiuto più che a finanziare lo sviluppo di attività imprenditoriali, con il connesso incremento di occupazione e risorse, serva a fornire mezzi di sostentamento agli imprenditori richiedenti, tutt altro che solidi e qualificati. Uguale attenzione meriterebbero le autocertificazioni relative al possesso di immobili o di diritti su di essi, visto che i beni costituiscono strumenti propedeutici per lo svolgimento dell attività imprenditoriale da ammettere alle agevolazioni. Per quanto attiene alla tipologia delle irregolarità, si manifesta presso tutte le amministrazioni una sostanziale uniformità di pratiche. Sono prevalenti, fra i casi segnalati, le ipotesi di frode rispetto alle irregolarità, spesso poste in essere con modalità truffaldine, realizzate, in alcuni casi, con il concorso di soggetti che avrebbero dovuto controllare l istruttoria (funzionario dell azienda di credito, collaudatori). Le descritte prassi destano allarme e sottolineano l esigenza non solo di dare attuazione a misure di autotutela incisive, indirizzate alla revoca totale dell agevolazione, in linea con il disposto dell art. 4 Reg.(CE, Euratom) del 18 dicembre 1995 n.2988, ma, suggeriscono, con finalità di prevenzione, di escludere i soggetti che si sono resi colpevoli di pratiche irregolari, in conformità a quanto previsto dal Regolamento finanziario del Consiglio 1605/2002. Al riguardo potrebbe rivelarsi utile indicare già nei relativi bandi questa particolare ipotesi di esclusione e, altresì, predisporre una sorta di lista degli imprenditori inaffidabili 9, da diffondere fra le autorità nazionali e regionali che gestiscono Fondi comunitari. Ciò potrebbe contribuire a rafforzare la cultura della legalità e indurre a pratiche dissuasive. La creazione di un sistema informativo delle graduatorie dei soggetti ammessi alle agevolazioni e la diffusione delle relative informazioni potrebbe ulteriormente ridurre l eventualità di doppi finanziamenti ed escludere soggetti già coinvolti in casi di irregolarità. In particolare, una maggiore certezza, condivisione ed affidabilità dei dati disponibili può contribuire efficacemente a contrastare la duplicità di finanziamento, pratica presente in diverse irregolarità accertate. 9 In sede di contraddittorio la Regione Basilicata ha già dimostrato la disponibilità, nel sistema informatico di monitoraggio, a dare attuazione ad un anagrafe di tali soggetti. Si veda nella II parte della Relazione il capitolo dedicato alla Basilicata. 15

16 Una valutazione più attenta delle modalità di realizzazione farebbe evidenziare l elemento sistemico di alcune irregolarità al fine di una ponderata ed approfondita analisi dei rischi. Con riguardo alla gestione delle iniziative per mezzo di organismi intermedi, in particolare tramite gli istituti di credito, procedura applicata in via esclusiva per l attuazione dei programmi di competenza del MSE, l esame delle modalità operative ha evidenziato specifici profili di criticità dovute a carenze di approfondimento nelle fasi dell istruttoria, delle domande di aiuto o dei pagamenti degli stati di avanzamento. In linea di principio, dunque, la responsabilità anche del concessionario che gestisce l istruttoria dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione poichè molte irregolarità si realizzano proprio mediante documenti falsi consegnati all atto della presentazione della domanda o al momento dei pagamenti degli stati di avanzamento. Occorrerebbe, probabilmente, esplicitare in modo più accurato i tipi di controllo che l istituto di credito deve porre in essere, soprattutto ove si ritenga opportuno che gli stessi vadano eseguiti su tutte le aziende che risultano assegnatarie dei finanziamenti o a campione. Sul punto, invece, la convenzione è generica. Tale finalità potrebbe essere realizzata anche attraverso allegati tecnici, integranti la convenzione, per fornire maggiore dettaglio, ad esempio in materia di controlli da effettuarsi in corso di istruttoria o sul soggetto vincitore, assegnando effettivo significato a clausole come quella concernente la responsabilità dell istituto di credito che, altrimenti, rischiano di rimanere meramente di stile. Si rileva al riguardo che nonostante l alta percentuale di irregolarità riguardanti la presentazione di falsi documenti prodotti, unitamente alla domanda di finanziamento, non risulta che siano state attivate le penali previste. Occorre, inoltre, evidenziare che il concessionario può trovarsi in una posizione di conflitto di interesse, rispetto all eventuale individuazione di una irregolarità. Infatti, in molti casi, l erogazione dell anticipazione del contributo viene garantita con il rilascio di fideiussioni proprio dal sistema creditizio, che si può trovare esposto direttamente al rischio di una revoca del finanziamento. Una particolare attenzione è stata riservata alla convenzione con alcuni Organismi intermedi 10 che ha suscitato perplessità con riguardo sia alle modalità di definizione dei rapporti con la Regione, sia ai ritardi negli iter di attuazione di revoche e di recuperi di competenza dell ente convenzionato, sia alle modalità di definizione del compenso, previsto in una percentuale commisurata all ammontare delle risorse pubbliche erogate nel precedente esercizio. Quest ultima clausola, rendendo remunerativa la quantità di spesa autorizzata, dà minori garanzie di 10 Si rinvia alla Parte II, ai capitoli dedicati alle Regioni Puglia e Calabria e al Ministero dello sviluppo economico. 16

17 indirizzare l istruttoria verso corrette forme di finanziamento. Ciò è tanto più grave se si pensa che la convenzione è carente proprio in ordine alla responsabilità del concessionario. Nonostante la sistematica presenza di garanzie accessorie, quali la fidejussione, a copertura di eventuali crediti delle amministrazioni finanziatrici, esse non vengono immediatamente escusse in occasione del verificarsi di irregolarità, ovvero, a causa del notevole ritardo con cui alcune irregolarità emergono, le fideiussioni risultano già restituite o non più attive. Le forme di garanzia in esame, quindi, non sembrano uno strumento totalmente utile per la tutela dell amministrazione erogante. Pertanto, anche sotto tale profilo, appare opportuno un intervento volto a migliorare le caratteristiche contrattuali con la previsione dell irrevocabilità di esse e della possibilità per l amministrazione interessata di poterle escutere a semplice prima richiesta. In alternativa, si potrebbe pensare ad altre forme di garanzia a carattere reale, come ad esempio l ipoteca sui beni del beneficiario, analogamente a quanto richiesto dall istituto bancario per l accensione di un mutuo. Nel corso dell istruttoria è emerso che, pur essendo stato avviato dalle amministrazioni un processo di riorganizzazione interno funzionale al miglioramento delle attività preposte all attuazione della programmazione comunitaria, tuttavia, particolarmente critico si è rivelato il settore concernente gli adempimenti connessi con il recupero di somme. Si tratta di uno dei compiti di maggior rilievo ma, presumibilmente sottovalutato nelle sue oggettive difficoltà attuative. Infatti, al pari dell ordinaria attività di recupero dei crediti in via amministrativa - che, appunto, registra forti criticità nell ambito della PA - anche quello derivante dal pagamento indebito di risorse comunitarie non sembra avviato verso risultati positivi, bensì destinato a rimanere inefficace. Del resto, tale attività richiede specifica professionalità tecnico-giuridica e idonee strutture organizzative: ma le iniziative intraprese in tale settore non sembrano produrre risultati di rilievo, visto che sia l ufficio del contenzioso, nelle amministrazioni centrali, sia i responsabili di misura nell ambito regionale, non si dedicano a tale attività in modo esclusivo. Pertanto, a fronte di una diffusa mancata attuazione di tali compiti e di gravi ritardi nello svolgimento delle relative procedure, anche a causa della loro complessità, sarebbero auspicabili nuove iniziative idonee ad assicurare l effettività e la tempestività del recupero delle risorse comunitarie indebitamente erogate. Dall istruttoria è emersa una pressoché diffusa inerzia da parte delle amministrazioni, che non attivano procedure amministrative di autotutela o azioni cautelari fino alla conclusione dei contenziosi, mentre i ritardi nei procedimenti 17

18 intesi al recupero possono causare pregiudizio alla reintegra del danno subito, essendo risultati frequenti i casi di provvedimenti di recupero emessi dopo della intervenuta dichiarazione di fallimento delle imprese beneficiarie. Si rammenta, in particolare, che i crediti derivanti da revoca di agevolazioni concesse per lo sviluppo delle attività produttive è assistito, ai sensi dell art. 9 del D.lgs.123/1998, da privilegio. E perciò auspicabile porre in essere in modo più tempestivo, in conformità a quanto disposto dall art. 9, co.1 del D.lgs123 del , i provvedimenti di autotutela nei casi in cui, pur in pendenza di procedimento penale, la mancanza di requisiti essenziali o, più in generale, la tipologia delle violazioni accertate, rendono incompatibile l iniziativa con l avvenuta concessione del contributo e ciò, anche nei casi in cui la gestione degli interventi è affidata ad organismi intermedi. In alcune relazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata rilevata l esigenza di individuare specifiche strutture e risorse destinate all attività di recupero degli importi indebitamente erogati. Inoltre, si deve richiamare l attenzione sulla opportunità di censire tutti i casi di rettifica e di storno contabile, modalità utilizzate sia dal MSE che dalla Regione Sardegna 11. Tale accorgimento procedurale riduce in maniera consistente il numero delle situazioni di irregolarità formalmente sanzionabili dalla Commissione, evitando l aggravio di ulteriori incombenze amministrative. Ma si tratta pur sempre di sintomatiche situazioni di inidoneità o inefficienza programmatoria e, conseguentemente, attuativa, le quali meriterebbero maggior approfondimento e trasparenza nell analisi delle cause generatrici e nei rimedi da apportare per il futuro, visto che minano la coerenza ed i complessivi risultati delle politiche di coesione e sviluppo. Oltretutto tale modalità trasferisce l onere del mancato recupero esclusivamente sullo Stato italiano, destinando risorse nazionali ad interventi diversi da quelli programmati. Con riferimento alla prevista dichiarazione di non recuperabilità, che conclude, seppur in negativo, il procedimento concernente una irregolarità riscontrata e segnalata, è necessario che l Autorità di gestione proceda ad individuare parametri e linee guida volte alla definizione dei presupposti di tale dichiarazione, in modo da non lasciare le competenti strutture sprovviste di precisi punti di riferimento in materia. Vanno altresì evidenziati i risultati conseguiti. Un primo risultato può individuarsi nell aver fornito alle diverse amministrazioni un quadro unitario del fenomeno, ricomponendo sia il sistema delle 11 Si vedano i relativi paragrafi nella II Parte, nei capitoli dedicati a tali Amministrazioni. 18

19 competenze che il quadro delle informazioni, assunte anche con la collaborazione del Dipartimento delle politiche comunitarie che ha messo a disposizione la propria banca dati, ciò ha consentito un coordinamento ragionato e critico degli elementi informativi e delle notizie inserite nel richiamato supporto informatico. Ha fatto seguito un contraddittorio reiterato con le diverse amministrazioni che non solo ha fornito all istruttoria elementi conoscitivi ma ha rinvigorito anche l interesse generale rivolto alla cultura della sana gestione e della legalità dell azione amministrativa. Il contrasto alle irregolarità non è solo inteso alla tutela degli interessi finanziari nazionali e comunitari, ma difende il principio di una amministrazione che esalta la correttezza e l efficacia della propria azione a servizio dei cittadini contribuenti. La conoscenza, così acquisita, ha altresì dimostrato un effetto di particolare rilievo nell analisi dei rischi ai fini della selezione del campione da sottoporre a controllo. L interesse conoscitivo si è accompagnato presso alcune amministrazioni con iniziative concrete, come l istituzione di una struttura preposta al monitoraggio o di un sistema di ricognizione informatico delle fattispecie a servizio di vari uffici 12. Un secondo risultato sta nell aver richiamato l interesse per i controlli quale strumento di prevenzione. Ma è necessario il ripristino di controlli effettivi, svolti nelle fasi salienti dei procedimenti di concessione delle agevolazioni, controlli effettuati da personale adeguato sia in termini di qualificazione che di numero, in posizione di effettiva indipendenza. La separazione delle funzioni, in diversi casi, avrebbe garantito non solo un più corretto svolgimento delle operazioni di controllo, ma anche una più elevata probabilità di rilevazione delle irregolarità. Ed invero, l esigenza di accelerare i processi di spesa può indurre i responsabili della gestione a sottostimare i tempi tecnici e le esigenze di approfondimento richiesti ai fini dell esercizio della funzione di controllo, per non parlare di possibili collusioni o devianze (corruzioni, concussioni, ecc.) che trovano in strutture di controllo interno approssimative e disorganiche il loro terreno più fertile. Sotto tale ultimo profilo particolarmente critica si presenta l accentuata esternalizzazione delle funzioni di controllo (sotto forma di assistenza tecnica), fenomeno destinato, per altro, con la nuova programmazione ad aumentare, in considerazione sia di una maggiore garanzia di obiettività nella selezione del campione che delle oggettive modalità di svolgimento, ciò con il rischio che una eccessiva standardizzazione e formalizzazione delle procedure sopravaluti gli aspetti esteriori a danno della sostanza dei comportamenti, con gravi conseguenze sull efficacia dei controlli e sulla loro effettività. 12 La prima di tali ipotesi è stata segnalata dalla Regione Sardegna e l altra dalla Regione Calabria. 19

20 In terzo luogo l indagine ha posto l attenzione sulla centralità della funzione di recupero dei crediti e di reintegrazione del Bilancio comunitario e nazionale, facendo leva sull esigenza di monitorare costantemente il fenomeno, di attivare le azioni cautelari possibili sia prima che dopo le erogazioni, rendendo così più operose le amministrazioni che in alcuni casi hanno attivato o riattivato procedimenti amministrativi di autotutela solo successivamente all azione di controllo della Corte 13. Anche il profilo della pubblicità dei casi di storno dei pagamenti irregolari 14, attraverso l inserimento in un registro delle operazioni effettuate, sembra un ulteriore contributo al ripristino di comportamenti corretti e trasparenti perché evidenziabili dal controllo in qualunque momento. 13 Si rinvia alla Parte II nei capitoli dedicati alle Regioni Puglia, Sardegna e Calabria (sebbene in minima parte). 14 Si veda al riguardo nella II parte le osservazioni indirizzate al Ministero dello sviluppo economico e quelle indirizzate dalla Sezione regionale alla Regione Sardegna. 20

21 PARTE I Disciplina giuridica delle irregolarità Sul piano normativo, in tale materia, tappe importanti sono rappresentate dall art. 280 TCE 15 - nella versione modificata dal Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore il 1 maggio dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari (PIF) 16 del 26 luglio 1995, dal Reg.2988/95 del Consiglio del 19 dicembre 1995, dal Reg.2185/96 del Consiglio dell 11 novembre L art. 280 non dà alcuna definizione di frode. In tal senso ha provveduto la Convenzione PIF del 26 luglio 1995 relativa alla protezione degli interessi finanziari comunitari. Essa, nell introdurre un obbligo per tutti gli Stati membri di perseguire i comportamenti fraudolenti ai danni degli interessi finanziari comunitari con sanzioni penali, effettive, proporzionate e dissuasive fornisce una definizione armonizzata di frode sia sul fronte delle spese che delle entrate. In virtù di essa costituisce frode, lesiva degli interessi finanziari della Comunità, qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione di fondi (con riguardo alle spese) o la diminuzione illegittima (con riguardo alle entrate) di risorse del bilancio generale delle Comunità europee ; o alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico o alla distrazione di tali fondi per fini diversi per cui sono stati concessi o di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegue lo stesso effetto (art. 1.1). Nei casi di frodi gravi, gli Stati devono punire le condotte con sanzioni penali. E frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo che in ciascuno Stato membro non può essere superiore a euro. E invece frode di lieve entità quella il cui importo sia inferiore ai 4000 euro; nei casi in cui essa non presenti aspetti di gravità, gli Stati possono prevedere sanzioni diverse da quelle penali. Al riguardo va segnalato che nel sistema italiano l art. 4 legge 29 settembre 2000 n.300, nell introdurre nel codice penale il reato di cui all art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni concesse dallo Stato, Enti pubblici, Comunità europea, a danno dello Stato), ha previsto, nel caso di somme indebitamente percepite pari o inferiori a 3.999,96 euro, l applicazione della sola sanzione amministrativa con il 15 L art. 280 TCE, introduce anche il principio di efficacia della sanzione, già noto fin dal 1988 nella giurisprudenza della Corte di giustizia. In base ad esso gli Stati membri devono adottare misure dissuasive tali da permettere una protezione efficace nei confronti delle frodi. La norma stabilisce che il Consiglio adotta, secondo le procedure previste dall art. 251, le misure necessarie per la prevenzione e la lotta contro le frodi, misure che devono essere equivalenti in tutti gli Stati membri. 16 Convenzione elaborata in base all art. K3, del Trattato dell Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea - GUCE C 316 del

22 pagamento di una somma di denaro da euro a Tale sanzione non può superare il triplo del beneficio conseguito. La definizione della nozione di irregolarità, invece, si ritrova nel Regolamento del Consiglio 2988/1995 del 18 dicembre 1995 che, relativamente alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, per la prima volta detta una normativa generale sui controlli omogenei e sulle misure e sanzioni amministrative in materia di irregolarità. Irregolarità è qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio comunitario attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità o a causa di una spesa indebita. Le norme del diritto comunitario che tutelano gli interessi finanziari della Comunità si fondano, quindi, su due cardini: a) la violazione di una norma comunitaria; b) l esistenza anche solo potenziale di un danno finanziario. L atto lesivo degli interessi finanziari della Comunità è innanzitutto una irregolarità nell ambito della quale è ricompreso anche l esito di una condotta fraudolenta che altro non è che una irregolarità qualificata dall intenzionalità dell azione od omissione e dalle modalità di esecuzione. Nel caso di semplici irregolarità si applicano solo misure amministrative, nel caso di irregolarità intenzionali (frodi) sanzioni amministrative, nel caso di frodi gravi, lo Stato membro è tenuto a prevedere sanzioni penali. Il Regolamento del Consiglio 2185/1996 completa il quadro, disciplinando i controlli e le verifiche in loco della Commissione per la protezione degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e le altre irregolarità. Il Reg.2035/2005 dà una definizione di irregolarità, in linea con l art. 1, par.2, del Regolamento (CE, Euratom) 2988/1995, nel senso che irregolarità è qualunque violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall azione o omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l effetto di arrecare un pregiudizio al Bilancio generale delle Comunità europee attraverso l imputazione al Bilancio comunitario di una spesa indebita. La definizione ribadisce anche il concetto di pericolo di danno, importante ai fini della segnalazione tempestiva dei fenomeni accertati, ma presenta aspetti sui quali è necessario effettuare degli approfondimenti sotto il profilo della gestione delle comunicazioni e delle relative variazioni. Vanno altresì approfondite le implicazioni connesse con l applicazione del concetto di sospetta frode 17, definizione che, nel considerare 17 Irregolarità che da luogo, a livello nazionale, all avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario, volto a determinare l esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi 22

23 rilevante la pericolosità della condotta, offre nuovi spunti all analisi dei rischi. Ugualmente problematica appare la definizione di operatore economico 18. La comunicazione delle irregolarità Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, oltre alle frodi, ogni altra irregolarità che abbia un effetto sul bilancio superiore ai euro per i Fondi strutturali (art Reg.2035/2005 che ha modificato ed integrato il Reg.1681/1994), per le risorse proprie (art. 6.3 del Regolamento del Consiglio1552/1989) nonchè per il Fondo di coesione (art. 12 Reg.2168 del ), e superiore ai euro per i Fondi in agricoltura (art. 12 Reg.595/1991). Il limite di valore già indicato dal Reg.1681/1994 è stato ridefinito dall art. 1.10, Regolamento 2035 del 12 dicembre 2005, per tutti i Fondi strutturali, compresi i PIC (Programmi iniziativa comunitaria). Tale atto normativo, nel modificare il Reg.1681/ , ha individuato l obbligo di comunicazione alla Commissione, a partire dal 28 febbraio 2006, solo per le irregolarità superiori ai euro, mentre per quelle segnalate prima di tale data e per importi inferiori continua ad applicarsi l art. 5 del Regolamento 1681/1994. Nel Reg.2035/2005 sono altresì evidenziati i casi per i quali è consentita la deroga alle comunicazioni 20. Di estrema utilità, ai fini della tempestività delle segnalazioni, appare la possibilità di trasmettere alla Commissione le informazioni in via telematica, seppure attraverso una connessione protetta (art. 6 bis). L obbligo di comunicazione è previsto nei due mesi successivi alla fine di ogni trimestre e si riferisce a quelle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario 21. Tale accertamento va inteso come la prima manifestazione, anche interna, di una autorità amministrativa o giudiziaria, che sulla scorta di fatti concreti, constati l esistenza di una irregolarità. Ciò non osta a che le autorità amministrative o giudiziarie possano successivamente dell art. 1, par.1, lett.a), della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 1bis n.4). 18 Il regolamento 2035/2005 definisce operatore economico : qualsiasi soggetto che partecipa alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico. 19 Si è così concluso quel processo di revisione iniziato dalla Commissione a partire dal 2001 di cui sono state fornite notizie nella Relazione sul controllo finanziario dell anno 2003 di questa Sezione approvata con delibera n.1/2005 pag Le ipotesi previste sono tre: in caso di errore sulla finanziabilità quando il contributo pubblico non è stato versato; i casi segnalati all amministrazione pubblica dal beneficiario, spontaneamente, prima che l autorità li scopra, prima o dopo la concessione del contributo pubblico; i casi in cui l irregolarità consista nella mancata esecuzione di una operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario, mentre quelle rilevate prima vanno segnalate (art. 3.1). 21 Si rammenta che nel settore delle risorse proprie l obbligo sussiste dal momento in cui vengono individuate ai sensi dell art. 6, par.5 del Reg.1150/

24 revocare o correggere questo primo accertamento,in funzione degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario 22. In ambito nazionale, grazie alla presenza di numerosi organismi di controllo sia amministrativo che di polizia giudiziaria, vi è stata una attenta azione volta all individuazione dei casi di irregolarità e frode da comunicare alla Commissione, ai sensi del Reg.1681/1994 e del Reg.595/1991. In proposito va ricordato che l art. 30 della legge n.526 del attribuisce alla Guardia di finanza, per la tutela degli interessi finanziari della Comunità, gli stessi poteri di indagine previsti per l accertamento dell imposta sul valore aggiunto e sul reddito. Il D.lgs.68 del 2001 ha rafforzato e ridefinito le competenze della Guardia di finanza, indicata come forza di polizia nelle materie economiche e finanziarie. Da ultimo, l assetto organizzativo dei reparti speciali è stato ridefinito dal Comando generale della Guardia di finanza con due circolari (nn /317 del 19 maggio 2005 e /317 del 22 ottobre 2004) con la costituzione, nell ambito del Comando tutela della finanza pubblica, di un nucleo speciale spesa pubblica e repressione delle frodi comunitarie. Presso il Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera un nucleo della Guardia di finanza, istituito con il DPCM , con il compito di supportare il Comitato interministeriale per la lotta alle frodi comunitarie. Le competenze del Nucleo della Guardia di finanza sono state confermate dal DPCM 2317/2002, art. 10.2, ma il menzionato Comitato da anni non è stato più convocato. Nel settore agricolo e agroalimentare, il 5 dicembre 1994, è stato istituito un Reparto specializzato dell Arma dei Carabinieri Comando Carabinieri Politiche Agricole. Il DM 20 agosto 2001, oltre a potenziarne l organico, ha istituito tre Nuclei Antifrode Carabinieri (NAC) a Parma, Roma e Salerno, che svolgono la loro attività rispettivamente nel Nord, nel Centro e nel Sud del territorio nazionale. Il Comando svolge controlli straordinari per la prevenzione e la repressione dei reati in violazione di norme comunitarie nel settore agricolo nonché agroalimentare e concorre all esecuzione di controlli sugli aiuti alimentari dei Paesi in via di sviluppo. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Guardia di finanza hanno definito una Convenzione quadro per la stipula di protocolli d intesa, fra le Amministrazioni regionali e i Comandi regionali della Guardia di finanza, allo scopo di coordinare tutti i controlli e gli scambi di informazioni nel settore degli aiuti per finalità strutturali. Fra il 2003 e il 2004 la Guardia di finanza 22 In tal senso si esprime il documento di lavoro del Comitato di coordinamento lotta alle frodi (CoCoLaF) dell ,

25 ha stipulato 19 protocolli con le Regioni e 2 con le Province autonome. Recentemente, anche in materia di FEAOG-garanzia, la Guardia di finanza ha siglato 2 analoghi protocolli d intesa con le Regioni Toscana e Lombardia. I Fondi strutturali hanno, inoltre, formato oggetto di monitoraggio da parte di un Comitato centrale e di 20 Comitati regionali di coordinamento finanziario, costituiti dai rappresentanti della Guardia di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e dell Agenzia delle entrate. Le irregolarità comunicate nel periodo di riferimento Per una cognizione complessiva del fenomeno delle irregolarità nelle diverse annualità considerate, si rinvia alle Relazioni annuali della Sezione del controllo affari comunitari ed internazionali 23 e, per la relativa individuazione finanziaria, all appendice di questa Relazione. Con particolare riguardo al Fondo di sviluppo regionale, si precisa che fin dal 2003 l incidenza delle irregolarità, nelle Regioni dell Obiettivo 1, si è presentata di notevole rilievo rappresentando una media percentuale, nei quattro anni considerati, del 62% rispetto all importo complessivo delle irregolarità. Come può evincersi dal grafico che segue, l annualità che presenta l incidenza percentuale più elevata è il 2006 il cui valore, peraltro, è rapportato soltanto al primo semestre. grafico - confronto delle irregolarità e frodi tra il totale dei fondi strutturali (+FEAOG-G) e il Fesr Ob FESR OB.1 NAZIONALE L esame delle irregolarità nel FESR, nelle Regioni dell Obiettivo 1, pone in evidenza, come può rilevarsi dal prospetto che segue, un incremento progressivo delle irregolarità comunicate e presenti nella banca dati del Dipartimento delle politiche comunitarie, sia con riguardo al numero dei casi che agli importi da 23 Relazioni annuali della Sezione di controllo affari comunitari ed internazionali I rapporti finanziari con l Unione europea e l utilizzazione dei Fondi comunitari per gli esercizi finanziari

26 recuperare raggiungendo il livello più elevato nel Di esse il 62% circa riguarda Programmi attuati da Autorità nazionali, seppure destinati ad ambiti territoriali relativi a Regioni dell Obiettivo 1 ed il 38% circa a Programmi regionali. Prospetto - FESR ENTI n. Andamento delle irregolarità per anno di comunicazione semestre 2006 (euro) importo da recuperare n. importo da recuperare n. importo da recuperare n. importo da recuperare totale n. totale MOLISE 0 0,00 0 0, ,00 0 0, ,00 CAMPANIA , , , ,50 BASILICATA , , , ,00 PUGLIA* , , , ,00 CALABRIA** 0 0, , , ,28 SICILIA , , , ,94 SARDEGNA*** , , ,00 0 0,00 MAP**** , , , ,90 IPI ,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 S.F.C. 0 0, ,54 0 0,00 0 0, , , , , , , , , , ,6 Totale , , , ,7 4 Fonte: dati del Dipartimento delle politiche comunitarie *i dati sono forniti dalla Regione; nel 2003 sono stati inseriti n. 2 casi provenienti da anni antecedenti la comunicazione suddetta. ** i dati sono forniti dalla Regione. *** i dati differiscono da quelli della Relazione della Sezione di controllo della Regione Sardegna che ha fornito dati aggiornati. **** i dati sono relativi alle sole Regioni dell Obiettivo 1, Sviluppo Italia e Mef. Le irregolarità segnalate si riferiscono a diversi periodi di programmazione, in particolare n.5 hanno ad oggetto interventi della programmazione , n.187 della programmazione , e n.103 della programmazione , per un numero complessivo di irregolarità segnalate di n.295. I Programmi gestiti dalle Amministrazioni centrali, per le diverse annualità, si riferiscono prevalentemente ad interventi attuati dal Ministero dello sviluppo economico, sia in modo diretto che attraverso Organismi intermedi. In particolare i Programmi interessati sono stati sia il POM Industria e artigianato ( ) e il PON Sviluppo imprenditoria locale ( ), che alcune Sovvenzioni globali e Programmi di iniziativa comunitaria (PIC). Dall esame dei Programmi regionali, come può evincersi dal grafico che segue, si evidenzia che l incidenza maggiore di tali fenomeni è rappresentato, con riguardo agli importi da recuperare, dalla Regione Calabria con circa il 20% delle irregolarità rispetto agli importi da recuperare complessivamente nelle Regioni dell Obiettivo 1, seguita dalla Regione Puglia con il 7% e dalle Regioni Campania e Sicilia con il 4%. In alcune Regioni (Sicilia, Campania e Calabria) le irregolarità riscontrate hanno riguardato con maggiore frequenza gli interventi nel settore turistico (Sottoprogramma 3 Misure 3.1, 3.2 POM ) e, per alcune Regioni (Puglia, 26