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1 Norme per la Certificazione CE delle Imbarcazioni da Diporto e relativi Componenti, delle Moto d Acqua, delle Emissioni Sonore delle Imbarcazioni e dei Gas di Scarico dei Motori di Propulsione In vigore dal 1 Luglio 2014 RINA Services S.p.A. Via Corsica, Genova - Italy Tel Fax: info@rina.org - WEB

2 INDICE 1 CAMPO DI APPLICAZIONE CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI CRITERI DI ADOZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA Generalità Componenti DOMANDA Generalità Documentazione tecnica fornita dal fabbricante PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA Controllo di fabbricazione interno (Modulo A) Imbarcazioni Moto d acqua Controllo di fabbricazione interno e prove (Modulo Aa) Imbarcazioni Emissioni sonore Esame CE del tipo (Modulo B) Imbarcazioni Emissioni allo scarico dei motori Conformità al tipo (Modulo C) Garanzia qualità produzione (Modulo D) Generalità Sistema qualità Sorveglianza Garanzia di qualità prodotto (modulo E) Generalità Sistema qualità Sorveglianza Verifica su prodotto (Modulo F) Generalità Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto Verifica statistica Verifica di unico prodotto (Modulo G) Garanzia qualità totale (Modulo H) Generalità Sistema qualità Sorveglianza Accertamento successivo alla costruzione MARCATURA CE REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RISERVATEZZA CONDIZIONI CONTRATTUALI... 9 I

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4 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti norme si applicano alla certificazione CE di imbarcazioni da diporto in accordo alla Direttiva 94/25/CE del 16/06/1994 come emendata dalla Direttiva 2003/44/CE del 16/06/2003, di seguito denominata Direttiva, e alle disposizioni indicate nelle RSG Guidelines emesse dal Recreational Craft Sectoral Group. Per imbarcazione da diporto si intende qualsiasi imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere dai suoi mezzi di propulsione, avente uno scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati e che viene usata con finalità sportive e ricreative. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per il noleggio oppure per l'insegnamento della navigazione da diporto non osta alla sua inclusione nel campo d'applicazione della Direttiva se viene immessa in commercio per finalità ricreative. Le presenti norme si applicano inoltre: ai componenti elencati nell'annesso II della Direttiva ai gas di scarico dei motori (Annesso I B) all emissione sonora delle imbarcazioni e dei motori entro-fuoribordo provvisti di sistema di scarico dei gas nel piede poppiero e dei motori fuoribordo (Annesso I C) alle moto d acqua (personal water craft). 2 CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI Le imbarcazioni da diporto sono suddivise nelle categorie di progettazione di seguito definite (ved. Tab.1) e devono essere progettate e costruite conformemente ai parametri indicati per quanto riguarda la stabilità, il galleggiamento e gli altri requisiti essenziali applicabili indicati nell'allegato I della Direttiva; devono inoltre essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità. Valgono le seguenti definizioni: A IN ALTO MARE: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m (escludendo condizioni anormali); imbarcazioni ampiamente autosufficienti. B AL LARGO: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m. C IN PROSSIMITA' DELLA COSTA: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m. D IN ACQUE PROTETTE: progettate per crociere in acque costiere protette, su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 m. 3 CRITERI DI ADOZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA 3.1 Generalità In Tab 2 sono indicati i criteri di adozione delle procedure di valutazione della conformità per imbarcazioni da diporto e relativi componenti, moto d acqua, emissioni sonore e emissione gas dei motori; per le imbarcazioni da diporto i criteri sono riportati in funzione della categoria di progettazione dell'imbarcazione e della sua lunghezza. I criteri indicati in Tab 2 rappresentano le prescrizioni della Direttiva per la certificazione e la sorveglianza dei prodotti considerati; il fabbricante tuttavia, può accedere a procedure di certificazione che richiedano l'intervento del RINA anche nei casi in cui la certificazione da parte di un organismo notificato non sia prescritta. Categoria di progettazione A - "IN ALTO MARE" Tabella 1: Categorie di progettazione Forza del vento (Scala Beaufort) Altezza significativa delle onde da prendere in considerazione (H 1/3, metri) > 8 > 4 B - "AL LARGO" 8 4 C - "IN PROSSIMITA' DELLA COSTA" D - "IN ACQUE PROTETTE" 3.2 Componenti ,3 Ai fini della valutazione dei componenti può essere scelta una della seguenti procedure: Esame CE del tipo seguito da conformità al tipo (moduli B + C) Esame CE del tipo e garanzia qualità produzione (moduli B + D) Esame CE del tipo e verifica su prodotto (moduli B + F) Verifica di unico prodotto (modulo G) Garanzia qualità totale (modulo H). 1

5 4 DOMANDA 4.1 Generalità Il Fabbricante presenta al RINA una domanda di certificazione, dichiarando di non aver presentato simile richiesta ad altro Organismo Notificato, in cui sono precisati i seguenti dati : il nome e l'indirizzo del Fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; Tabella 2: Procedure di valutazione della conformità le caratteristiche principali dell unità o del componente; la procedura di valutazione della conformità che intende adottare. Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica di cui in [4.2]. Categ. progettazione Lunghezza (m) Procedure di valutazione della conformità (moduli di valutazione) A e B L < 12 A a, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H A e B 12 L 24 B + C, B + D, B + E, B + F, G, H C L<12 In caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell Allegato I della Direttiva: A, A a, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H In caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell Allegato I della Direttiva: A a, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H C 12 L 24 B + C, B + D, B + E, B + F, G, H D 2,5<L<24 A, A a, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H Moto d acqua L 4 A, A a, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H Componenti - B + C, B + D, B + E, B + F, G, H Emissione gas scarico dei motori per imbarcazioni da diporto B + C, B + D, B + E, B + F, G, H Emissione sonora Verifica con prove Metodo imbarcazione di riferimento Metodo F n + P/D Motori fuoribordo, moto d acqua, motori entrofuoribordo con sistema di scarico integrato Imbarcazioni con motori entrobordo o motori entrofuoribordo con sistema di scarico non integrato al piede poppiero A a, G, H - - A a, G, H A, A a, G, H A, A a, G, H 2

6 4.2 Documentazione tecnica fornita dal fabbricante La documentazione tecnica deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal fabbricante per garantire che l'imbarcazione o i componenti o le moto d acqua siano conformi ai requisiti essenziali elencati nell Allegato I della Direttiva. A tal fine il fabbricante si impegna anche ad adottare i criteri e i requisiti indicati nelle RSG Guidelines applicabili per la progettazione, costruzione e commercializzazione della imbarcazione e dei relativi componenti. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili. La documentazione deve comprendere in generale, quanto segue, per quanto applicabile al tipo di imbarcazione o di componente da valutare: - una descrizione generale del tipo; - disegni con i dimensionamenti, le sistemazioni e i dettagli delle strutture principali dello scafo, della coperta e delle sovrastrutture; - piano generale schematico dell'eventuale apparato motore e degli impianti per servizi ausiliari; - disegno dello schema generale dell'impianto elettrico; - schema relativo ai dispositivi di protezione contro gli incendi; - descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; - riferimento alle norme armonizzate applicate (interamente o parzialmente) nella costruzione dell'imbarcazione o del componente, nonché delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali della Direttiva qualora non siano state applicate tali norme armonizzate; - elenco degli altri riferimenti normativi applicati nella costruzione dell'imbarcazione o del componente; - risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati; - risultati delle prove e dei calcoli di stabilità e di galleggiabilità, in accordo agli specifici requisiti essenziali; - risultati delle prove (rapporto di prova) relativo alle emissioni dei gas di scarico dei motori (e copia della dichiarazione di conformità), in accordo ai specifici requisiti essenziali; - risultati delle prove (rapporto di prova) relativi alle emissioni sonore (e copia della dichiarazione di conformità) in accordo ai specifici requisiti di conformità. Ai fini della verifica delle emissioni sonore, la documentazione tecnica deve comprendere: - copia della dichiarazione di potenza dei motori; - disegno schematico e descrizione del sistema di scarico. Ai fini della certificazione dei gas di scarico dei motori la documentazione tecnica deve comprendere: - descrizione generale del tipo di motore; - viste di assieme del motore; - lista dei componenti che il fabbricante ritiene abbiano influenza sulle emissioni allo scarico; - disegni con i dimensionamenti, le sistemazioni e i dettagli di tutti i componenti che influenzano il processo di combustione e la composizione dei gas di scarico; - descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; - i principali parametri di funzionamento del motore con il riferimento alle norme armonizzate applicate (es.: ISO 8665 per la definizione della potenza del motore), e i valori limite degli stessi che consentono il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili, elencati nell'annesso I della Direttiva 94/25/EC come emendata; - manuale del proprietario. 5 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA 5.1 Controllo di fabbricazione interno (Modulo A) Imbarcazioni Nell'ambito di questa procedura il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti soddisfino i requisiti essenziali ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una Dichiarazione di conformità, in accordo all Allegato XV della Direttiva. Il fabbricante deve preparare la documentazione tecnica descritta in [4.2] e la deve tenere a disposizione delle Autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto; conserva inoltre, insieme con tale documentazione, copia della Dichiarazione di conformità. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica suddetta e ai requisiti essenziali applicabili Moto d acqua Nell ambito di questa procedura, in aggiunta a quanto indicato in [5.1.1], il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza in relazione alla Norma applicabile (EN ISO 13590). Nel caso che il fabbricante intenda richiedere al RINA la verifica e la certificazione in accordo alle procedure previste per moduli di valutazione 3

7 superiori, il RINA provvederà ad effettuare gli accertamenti in accordo alla Norma EN ISO Controllo di fabbricazione interno e prove (Modulo Aa) Imbarcazioni Nell'ambito di questa procedura, il fabbricante, in aggiunta a quanto indicato in [5.1], deve far effettuare dal RINA, su uno o più modelli di imbarcazioni rappresentativi della produzione, le seguenti prove : - prova di stabilità, in conformità al requisito essenziale 3.2 della Direttiva; - prova di galleggiabilità, in conformità al requisito essenziale 3.3 della Direttiva. Se i risultati delle prove sono favorevoli il RINA rilascia al fabbricante il rapporto di prova Emissioni sonore Nell ambito di questa procedura, i fabbricanti di imbarcazioni con motore entrobordo o entrofuoribordo con sistema di scarico non integrato al piede poppiero, i fabbricanti di moto d acqua, i fabbricanti di motori entrofuoribordo con sistema di scarico integrato e di motori fuoribordo, devono fare effettuare dal RINA su uno o più modelli di imbarcazioni o motori come sopra descritti, le prove previste dalla Norma EN ISO I valori rilevati non dovranno superare i limiti indicati nella Tab 3. Tabella 3 Potenza in kw (motore singolo) Livello max pressione sonora (in db) P n < P n P n > Per imbarcazioni munite di due o più motori, è prevista una maggiorazione di 3 db rispetto ai valori indicati nella Tab 3. Per l effettuazione delle prove, dovranno essere utilizzati i seguenti strumenti: Un fonometro avente le caratteristiche indicate al in [7.1] della Norma EN ISO di Tipo 1, come specificato nella Norma IEC e tarato in accordo alla Norma IEC Un anemometro (tolleranza ammessa ± 10%) Un tachimetro per velocità motore (tolleranza ammessa ± 50 giri/min). Se i risultati delle prove sono favorevoli, il RINA rilascia al fabbricante il rapporto di prova. 5.3 Esame CE del tipo (Modulo B) Imbarcazioni Nell'ambito di questa procedura il fabbricante presenta al RINA, per ogni modello di imbarcazione o componente, domanda di esame CE del tipo secondo le modalità di cui in [4] e mette a disposizione uno o più esemplari rappresentativi della produzione, di seguito denominato "tipo". Il RINA effettua una visita agli stabilimenti di produzione per verificare che il fabbricante abbia i mezzi, l'organizzazione ed i metodi di controllo interno sulla produzione, adeguati ad assicurare la costanza ed il livello di qualità della produzione e la conseguente conformità della stessa al prototipo. Il RINA effettua i seguenti accertamenti: - collaudo di idoneità alla realizzazione degli scafi in plastica rinforzata (qualora tale collaudo non sia già stato eseguito dal RINA per precedenti accertamenti presso il fabbricante) - esame della documentazione tecnica - verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente ai documenti sottoposti, con individuazione sia degli elementi progettati in conformità alle norme armonizzate, sia degli elementi progettati in conformità agli altri riferimenti normativi - esami appropriati per verificare il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili elencati nell'annesso I della Direttiva. Il luogo di effettuazione degli esami e delle prove è concordato fra il RINA ed il fabbricante. Se i risultati degli accertamenti e delle prove sono favorevoli il RINA rilascia al fabbricante il Certificato di esame CE del tipo contenente il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del Certificato ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Nel caso in cui il fabbricante, a cui il RINA abbia rilasciato un Certificato di esame CE del tipo, apporti al prodotto approvato delle modifiche che possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali applicabili o alle modalità di uso prescritte, tali modifiche dovranno essere oggetto di un'ulteriore valutazione. Il fabbricante o il suo mandatario dovranno conservare, insieme con la documentazione tecnica, copia dei Certificati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto Emissioni allo scarico dei motori Nell'ambito di questa procedura il fabbricante presenta la domanda di esame CE del tipo secondo le modalità di cui al para 4 e mette a disposizione uno o più esemplari rappresentativi della produzione, di seguito denominato "tipo". Il RINA effettua una visita agli stabilimenti di produzione per verificare che il fabbricante abbia i 4

8 mezzi, l'organizzazione ed i metodi di controllo interno sulla produzione, adeguati ad assicurare la costanza ed il livello di qualità della produzione e la conseguente conformità della stessa al prototipo. Il RINA effettua i seguenti accertamenti: esame della documentazione tecnica verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente ai documenti sottoposti misure appropriate a verificare il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili elencati nell'annesso I della Direttiva mediante utilizzo di strumentazione e metodi stabiliti dalla norma armonizzata EN-ISO ; a tale fine il RINA può avvalersi di propria strumentazione, eseguendo direttamente le prove con proprio personale qualificato, ovvero puo decidere di avvalersi di laboratori terzi. Nel secondo caso, se il laboratorio e accreditato secondo la norma ISO/IEC per le specifiche norme e metodi di prova, le misure possono essere eseguite direttamente a cura del laboratorio, su incarico del RINA; se il laboratorio non e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025, lo stesso può essere accettato quando questo sia stato certificato o valutato dal RINA in accordo alle Norme per il riconoscimento dei laboratori di prova a condizione che il RINA presenzia alle prove. Il luogo di effettuazione degli esami e delle misure è concordato fra il RINA ed il fabbricante. Se i risultati delle prove sono favorevoli il RINA rilascia al fabbricante il Certificato di esame CE del tipo contenente il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del Certificato ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. L approvazione di tipo di motori in accordo con i requisiti della fase II di cui al punto [4.2.3] dell Allegato I della Direttiva 97/68/EC o con la Direttiva 88/77/EC è ritenuta idonea a certificare il soddisfacimento dei requisiti essenziali della Direttiva 94/25/EC come emendata, in alternativa al Modulo B. Nel caso in cui il fabbricante, al quale il RINA abbia rilasciato un Certificato di esame CE del tipo, apporti al prodotto approvato delle modifiche che possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali applicabili, tali modifiche dovranno essere oggetto di un'ulteriore valutazione. Il fabbricante o il suo mandatario dovranno conservare, insieme con la documentazione tecnica, copia dei Certificati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 5.4 Conformità al tipo (Modulo C) Nell'ambito di questa procedura il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo oggetto del Certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una Dichiarazione di conformità in accordo all Allegato XV della Direttiva. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto del Certificato di esame CE del tipo e ai requisiti essenziali applicabili. Il fabbricante conserva copia della Dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione del prodotto. 5.5 Garanzia qualità produzione (Modulo D) Generalità Nell'ambito di questa procedura il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo oggetto del Certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun prodotto con l indicazione del numero identificativo del RINA e redige una Dichiarazione di conformità in accordo all Allegato XV della Direttiva. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità per la produzione, l'ispezione e le prove sul prodotto finito. Tale sistema deve essere assoggettato a sorveglianza da parte dell Organismo Notificato Sistema qualità Il fabbricante presenta al RINA domanda di certificazione del proprio sistema qualità per i prodotti interessati. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità; - se richiesta, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del Certificato di esame CE del tipo. Il sistema qualità dovrà garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto del Certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità. La documentazione sul sistema qualità deve comprendere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri in materia di qualità dei prodotti; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; - degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con l indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; 5

9 - della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità. Il RINA valuta il sistema qualità in accordo con il Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità. La decisione viene notificata al fabbricante. Essa conterrà le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace Sorveglianza L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità certificato. La sorveglianza del sistema qualità viene effettuata dal RINA in accordo alle disposizioni contenute nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità. Nell'ambito delle visite, il fabbricante fornisce al RINA la seguente documentazione: - rapporti ispettivi interni; - rapporti di prove effettuate sui prodotti fabbricati; - certificati di taratura delle apparecchiature di prova. Nel corso delle visite possono essere eseguite prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: - la documentazione relativa al sistema qualità; - la documentazione relativa ad eventuali adeguamenti del sistema qualità; - la documentazione relativa alle visite ispettive di sorveglianza. 5.6 Garanzia di qualità prodotto (modulo E) Generalità Nell'ambito di questa procedura il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo oggetto del Certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun prodotto con l indicazione del numero identificativo del RINA e redige una Dichiarazione di conformità in accordo all Allegato XV della Direttiva. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità per l'ispezione e le prove sul prodotto finito. Tale sistema deve essere assoggettato a sorveglianza da parte dell Organismo Notificato Sistema qualità Il fabbricante presenta al RINA domanda di certificazione del proprio sistema qualità per i prodotti interessati. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità; - se richiesta, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del Certificato di esame CE del tipo. Il sistema qualità dovrà prevedere l esame dei prodotti e l effettuazione di prove previste dalle Norme applicabili, o equivalenti, ai fini di assicurare la conformità ai requisiti essenziali applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità. La documentazione sul sistema qualità deve comprendere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri in materia di qualità dei prodotti; - degli esami e delle prove effettuati dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità. Il RINA valuta il sistema qualità in accordo con il Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità. La decisione viene notificata al fabbricante. Essa conterrà le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace Sorveglianza L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità certificato. La sorveglianza del sistema qualità viene effettuata dal RINA in accordo alle disposizioni contenute nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità. Nell'ambito delle visite, il fabbricante fornisce al RINA la seguente documentazione: - la documentazione relativa al sistema di qualità, rapporti ispettivi interni, documentazione tecnica del prodotto; 6

10 - rapporti di prove effettuate sui prodotti fabbricati; - certificati di taratura delle apparecchiature di prova. Nel corso delle visite possono essere eseguite prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dl prodotto: - la documentazione relativa al sistema qualità; - la documentazione relativa ad eventuali adeguamenti del sistema qualità; - la documentazione relativa alle visite ispettive di sorveglianza. 5.7 Verifica su prodotto (Modulo F) Generalità Nell'ambito di questa procedura il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti, che sono stati sottoposti ad esami e prove singolarmente o a campione, sono conformi al tipo oggetto del Certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun prodotto con l'indicazione del numero identificativo del RINA e redige una Dichiarazione di conformità, in accordo all Allegato XV della Direttiva. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto del Certificato di esame CE del tipo e ai requisiti essenziali applicabili. La verifica del prodotto può essere effettuata o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto come specificato al punto [5.7.2] o mediante verifica statistica come descritto al punto [5.7.3] Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi il RINA effettua i seguenti accertamenti: - verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente ai documenti sottoposti, con individuazione sia degli elementi progettati in conformità alle norme armonizzate, sia degli elementi progettati in conformità agli altri riferimenti normativi; - effettuazione degli esami appropriati per verificare il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili elencati nell'annesso I della Direttiva. Se i risultati degli accertamenti e delle prove sono favorevoli il RINA rilascia un Attestato di conformità inerente alle prove effettuate Verifica statistica Il fabbricante deve presentare i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso su cui il RINA effettua i seguenti accertamenti atti a verificarne la corrispondenza ai requisiti essenziali applicabili : - verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente ai documenti sottoposti, con individuazione sia degli elementi progettati in conformità alle norme armonizzate, sia degli elementi progettati in conformità agli altri riferimenti normativi; - effettuazione degli esami appropriati per verificare il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili elencati nell'annesso I della Direttiva. Se i risultati degli accertamenti e delle prove sono favorevoli il RINA rilascia un Attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Nel caso in cui gli accertamenti sul campione non diano esito favorevole, questi devono essere estesi al lotto, ai fini della sua accettazione. Per i lotti accettati, tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli riscontrati non conformi. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, il RINA può decidere di sospendere la verifica statistica. 5.8 Verifica di unico prodotto (Modulo G) Nell'ambito di questa procedura il fabbricante presenta al RINA domanda di verifica di un unico prodotto secondo le modalità di cui al punto 4 e mette a disposizione il prodotto considerato. Il RINA effettua i seguenti accertamenti: - esame della documentazione tecnica - verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente ai documenti sottoposti, con individuazione sia degli elementi progettati in conformità alle norme armonizzate, sia degli elementi progettati in conformità agli altri riferimenti normativi; - effettuazione degli esami appropriati per verificare il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili. Il luogo di effettuazione degli esami e delle prove sarà concordato fra il RINA ed il fabbricante. Se i risultati degli accertamenti e delle prove sono favorevoli il RINA rilascia al fabbricante il Certificato di conformità (verifica CE di unico prodotto) relativo alle prove effettuate contenente il nome e l'indirizzo del fabbricante, gli esiti delle prove effettuate, le condizioni di validità del Certificato ed i dati necessari per l'identificazione del prodotto approvato. 7

11 5.9 Garanzia qualità totale (Modulo H) Generalità Nell'ambito di questa procedura il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti essenziali applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una Dichiarazione di conformità, in accordo all Allegato XV della Direttiva. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità per la progettazione, la produzione, l'ispezione e le prove sul prodotto finito conforme alla norma ISO 9001:2000. Tale sistema deve essere assoggettato alla sorveglianza Sistema qualità Il fabbricante presenta al RINA domanda di certificazione del proprio sistema qualità per i prodotti interessati. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità. La documentazione sul sistema qualità deve comprendere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità del personale e dei loro poteri in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti; - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme armonizzate, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire il rispetto dei requisiti essenziali applicabili; - dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; - degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità. Il RINA valuta il sistema qualità in accordo con il Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità. La decisione viene notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace Sorveglianza L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità certificato. La sorveglianza del sistema qualità viene effettuata dal RINA in accordo alle disposizioni contenute nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità. Nell'ambito delle visite il fabbricante fornisce al RINA quanto segue: - documentazione relativa al sistema qualità; - documentazione prevista dalla sezione "Progettazione" del sistema di garanzia della qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove; - documentazione prevista dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale. Nel corso delle visite possono essere eseguite prove sui prodotti atte a verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: - la documentazione relativa al sistema qualità; - la documentazione relativa ad eventuali adeguamenti del sistema qualità; - la documentazione relativa alle visite ispettive di sorveglianza Accertamento successivo alla costruzione Per le unità da diporto, in caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione, se nè il costruttore nè il mandatario stabilito nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto alla Direttiva, questa può essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tale caso la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una domanda al RINA ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve fornire al RINA tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. 8

12 Il RINA esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della Direttiva. In tale caso la targhetta del costruttore, deve contenere la dizione «certificazione successiva alla costruzione». Il RINA redige la dichiarazione di conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige la dichiarazione di conformità e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del RINA. 6 MARCATURA CE La marcatura CE è costituita dalla sigla "CE", come specificato nella Direttiva. La marcatura CE è seguita anche dal numero 0474 (contrassegno numerico del RINA), nel caso siano state adottate le seguenti procedure di certificazione: - Garanzia qualità produzione (modulo D) - Verifica su prodotto (modulo F) - Verifica di unico prodotto (modulo G) - Garanzia qualità totale (modulo H) - Accertamento successivo alla costruzione. 8 RISERVATEZZA Il RINA assicura di proteggere la riservatezza di tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza durante i suoi rapporti con il fabbricante e di tutte le comunicazioni fra il RINA ed il fabbricante stesso. 9 CONDIZIONI CONTRATTUALI Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nella edizione in vigore. 7 REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE La validità della certificazione può essere revocata dal RINA se vengono rilevate inadempienze gravi del fabbricante, quali ad esempio: - rilevante non conformità dei prodotti fabbricati o in fabbricazione, rispetto alla documentazione tecnica sottoposta al RINA; - significative modifiche apportate ai prodotti senza informare il RINA. La validità della certificazione può anche essere revocata nel caso che siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili ai prodotti ed il fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi. 9