Ai Sigg. Clienti Loro Uffici Amministrativi. Milano, lì 18/11/2018. Circolare n. 06/2018

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1 20121 Milano via San Primo 4, Italia t f Giuseppe Chiaravalli RAGIONIERE COMMERCIALISTA Andrea Chiaravalli David Reali Alessandro Maruffi Tina Berardi Nadia Brambillasca Marco Curti Paola Cassaro Livio Catrenuolo Fabio Mainardi RAGIONERE COMMERCIALISTA Giovanni Parisio Matteo Torselli Milano, lì 18/11/2018 Circolare n. 06/2018 Ai Sigg. Clienti Loro Uffici Amministrativi OGGETTO: DL n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato ) - Definizione agevolata liti fiscali, cartelle e dichiarazione integrativa PREMESSA Con il DL n. 119, pubblicato sulla G.U n. 247, è stato emanato il c.d. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio Il DL è entrato in vigore in data , il giorno successivo alla sua pubblicazione. In particolare il suddetto decreto introduce importanti novità sotto il profilo fiscale, relativamente alla cosiddetta pace fiscale. Nella presente circolare verranno esaminate alcune disposizioni meritevoli di attenzione, quali: - Definizione agevolata dei carichi affidati all agenzia della riscossione (c.d. Rottamazione ter); - Definizione agevolata delle controversie tributarie (c.d. Definizione delle liti pendenti); - Disposizione in materia di dichiarazione integrativa speciale 1. MEMEBER OF EUROPE AMERICA AFRICA 1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL AGENZIA DELLA RISCOSSIONE L articolo 3 del DL numero 119 introduce una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, ovvero avvisi di addebito, che comporta per chi ne fruisce lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. 1 Vedi nota 2. 1

2 Per poter usufruire dai benefici previsti dalla definizione agevolata dei carichi affidati all Agenzia della Riscossione, è necessario che ricorrono le seguenti condizioni: i carichi devono essere stati affidati all Agenzia delle Entrate-Riscossione dall' al ; i debitori con carichi affidati dal 2000 al 2016 che, non avendo presentato la domanda entro il , sono stati riammessi dal DL 148/2017 previa domanda presentata entro il ed hanno pagato entro il le rate scadute al relative a pregressi piani di rateazione; i debitori con incarichi affidati dall' al che hanno presentato la domanda entro il senza pagare tutte o alcune rate, per poter beneficiare della presente definizione devono pagare tutte le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il ; se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice, dietro presentazione della domanda sospende il giudizio. Inoltre, possono usufruire della rottamazione in oggetto senza condizione particolari i debitori che, in riferimento al DL 193/2016 o al DL 148/2017, non hanno mai presentato istanza di rottamazione, presentando domanda entro il Per definire la rottamazione è necessario la presentazione della domanda all'agente della Riscossione (il cui termine scade il ), con cui il debitore indica anche se pagare ratealmente, impegnandosi a rinunciare ai contenziosi in corso. Successivamente, l Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle scadenze. Non è quindi prevista l'autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente. Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata ( ), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (art. 3 co. 10 del DL 119/2018). 2

3 I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale. In quest ultimo caso sono previste dieci rate con scadenza 31.7 e (per ogni anno) di pari importo a partire dal Il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro il Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi: in misura pari al 2% annuo per i ruoli definiti a decorrere dall' ; in misura pari allo 0,3% annuo calcolati a partire dall' , per i contribuenti tenuti al pagamento delle rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 che effettuano i versamenti entro il (requisito per accedere alla rottamazione e per ridilazionare il debito). Sono escluse dalla rottamazione le seguenti fattispecie: somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/7/2015; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o ai premi dovuti agli enti previdenziali; sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (art. 3 co. 17 del DL 119/2018). Per queste ultime violazioni, la norma precisa che la definizione è possibile limitatamente agli interessi ex art. 27 co. 6 della L. 689/81 (in sostanza le sanzioni rimangono dovute). 2. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (C.D. DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI) L'articolo 6 del DL n. 119 prevede una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso di primo grado sia avvenuta entro il In particolare rientrano nella definizione di liti pendenti, tutte le liti fiscali in cui la controparte è l Agenzia delle Entrate. I benefici concernente la definizione delle liti pendenti, possono riguardare vantaggi diverse a seconda il grado di giudizio in cui versa la stessa, in particolare: se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 50% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; 3

4 se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 20% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi; se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio o sono pendenti i termini per la riassunzione in rinvio, oppure c è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni e interessi). Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate al tributo, si paga: il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado); il 40% negli altri casi. Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il , mediante modello che verrà approvato dall'agenzia delle Entrate. Entro la medesima data del bisogna corrispondere tutte le somme dovute o la prima rata. È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dall' Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma. Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del comma 10 del citato articolo, le controversie definibili non sono sospese, quindi, il contribuente, per fruire della sospensione del processo, può farne richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso: il processo rimane sospeso sino al ; se, entro il , il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, la sospensione permane sino al

5 Il diniego di definizione, atto impugnabile dal contribuente, va notificato entro il Invece, i termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per le riassunzioni sono sospesi per nove mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra il e il DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE 2 Con l'art. 9 del DL n. 119 è prevista la possibilità per il contribuente di correggere errori od omissioni integrando le dichiarazioni fiscali presentate entro il ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'irap e dell'iva. Tale istituto è ammesso per ogni tipologia di contribuente, sia esso una persona fisica o giuridica, inclusi i sostituti d'imposta. Si prevede che l'integrativa possa essere utilizzata per integrare gli imponibili di uno o più periodi d'imposta per i quali al non siano decorsi i termini per l'accertamento previsto ai fini delle imposte sui redditi, dell'iva, nonché il termine dell'art. 20 del DLgs. 472/97, relativo all'irrogazione delle sanzioni. Dunque, possono essere integrate le dichiarazioni per le annualità dal 2013 al Rimangono esclusi i contribuenti che, anche solo per uno degli anni dal 2013 al 2016, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali, così come coloro i quali hanno notizia di controlli fiscali o indagini penali nei loro confronti. L'integrazione degli imponibili è ammessa a condizione che venga rispettato un doppio limite: euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma". 2 Alla data di stesura della presente circolare il Governo pare aver accolto un emendamento che stralcerà dal decreto in sede di conversione la dichiarazione integrativa; il Governo riferisce, peraltro esprimendosi in modo tutt altro che chiaro, che sarà possibile regolarizzare solo il dichiarato. 5

6 Solo nel caso di dichiarazione con imponibile originario entro i euro o in caso di perdita conseguita o riportata è ammessa l'integrazione fino a euro. Sul maggior imponibile integrato e per ogni anno d'imposta si applica: un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile integrato ai fini IRES o IRPEF un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali e dell'irap; un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20%; un'aliquota media per l'iva o, se questa non è determinabile, l'aliquota ordinaria. Fermo il pagamento di tali imposte sostitutive, non si applicano sanzioni, interessi e altri oneri accessori. Per integrare gli imponibili il contribuente dovrà: inviare entro il una dichiarazione integrativa per uno o più periodi d'imposta per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento; pagare le imposte sostitutive in unica soluzione entro il , o in dieci rate semestrali di pari importo con pagamento della prima rata entro il Il pagamento non può essere effettuato tramite compensazione con crediti disponibili ex art. 17 del DLgs. 241/97. Nella dichiarazione integrativa, eventuali perdite pregresse non possono essere scomputate dai maggiori imponibili dichiarati. Inoltre, l'integrativa non è titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti di imposta non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni precedentemente non richieste, conseguentemente, non sembra possibile sanare, tramite integrativa, la mancata indicazione, nel quadro RU, dei crediti d'imposta istituiti dalla legislazione speciale. Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti. CHIARAVALLI, REALI E ASSOCIATI 6

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