AMMINISTRARE NEL VOLONTARIATO. di Luisa Angela Vallese dottore commercialista in Occhiobello (RO) Corso di formazione

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1 AMMINISTRARE NEL VOLONTARIATO di Luisa Angela Vallese dottore commercialista in Occhiobello (RO) Corso di formazione Le basi necessarie per la gestione amministrativa e fiscale di una o.d.v. 3 Incontro del 31 ottobre 2009 CSV Treviso

2 Argomenti da trattare oggi 1. Rendiconto o bilancio. 2. La redazione del rendiconto e allegati. 3. Gli adempimenti e le scadenze fiscali per le OdV

3 Bilancio legge 266/91 Spesso rendiconto annuale e bilancio vengono usati erroneamente con lo stesso significato. La legge 266/91, istitutiva delle o.d.v., si limita ad indicare all art. 3 l obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, ma non prevede alcuna forma specifica di bilancio o di contabilità. Le organizzazioni di volontariato non hanno l obbligo di seguire lo schema contabile e di bilancio introdotto dalla IV direttiva CEE ed evidenziati dagli artt e segg. del codice civile.

4 Cosa intende il legislatore per bilancio? Per le o.d.v. parla di bilancio e intende: 1) sia il rendiconto finanziario (costi/uscite o proventi/entrate); 2) sia il bilancio composto di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

5 Bilancio o rendiconto D.Lgs. 460/97 Alcuni anni dopo, a pena di decadenza delle agevolazioni fiscali, il decreto legislativo 460/97 stabilisce per tutte le ONLUS l obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con indiretto richiamo alla tecnica contabile. Dal canto suo l art. 10, co. 8, del decreto 460/97, mentre riconosce alle organizzazioni di volontariato la qualifica di ONLUS e quindi la possibilità di utilizzare i benefici fiscali del decreto, concede alle stesse di mantenere le previsioni di maggior favore espresse dalla Legge 266/91 e quindi ribadisce loro l obbligo di redigere un rendiconto o bilancio e non detta particolari indicazioni sulla tecnica contabile.

6 Più dai meno versi Art. 14 della Legge 80/2005 Anche la legge Più dai meno versi, relativa alla deducibilità delle donazioni erogate a favore di ONLUS e altri soggetti del Terzo Settore, prevede, come le leggi precedenti, sia redatto un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell ente beneficiario. Per la prima volta tale legge prevede inoltre che le organizzazioni di volontariato tengano le scritture contabili in modo che le stesse possano rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione.

7 Definizione di rendiconto E uno schema, a sezioni divise o riunite, di norma adottato da organismi che non si prefiggono un utile, ma focalizzano i loro interessi su altri valori. Esso è in sostanza una serie ordinata di valori in dare (costi/uscite) e in avere (proventi/entrate). La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto a saldo da definirsi AVANZO, DISAVANZO O PAREGGIO e da riportare nel rendiconto dell'anno successivo, da utilizzare esclusivamente ai fini etico - sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative, non tassabile.

8 Definizione di bilancio Può essere definito come il documento contabile attraverso il quale vengono rappresentati i risultati economico patrimoniali di una associazione. Esso è un documento unitario composto formalmente da due parti: 1) stato patrimoniale; 2) conto economico o rendiconto; al quale ultimamente si ritiene utile allegare una relazione di missione. Esso raccoglie nello stato patrimoniale la situazione del patrimonio e quella finanziaria dell'ente e nel rendiconto la somma di tutti i costi e proventi dell'anno. Da quest'ultimo prospetto, per differenza algebrica, si ottiene il risultato dell'esercizio, risultato che deve essere inserito nello stato patrimoniale. La relazione di missione consiste nel comunicare la propria mission, nel rendicontare i risultati conseguiti e le azioni poste in essere per raggiungerli e nel dimostrare coerenza tra mission e risultati. La redazione di tale documento rappresenta la grande sfida del volontariato nei prossimi anni.

9 Finalità e oggetto del bilancio Il bilancio d esercizio è il rendiconto delle operazioni di gestione relative ad un determinato periodo amministrativo che ha di norma durata annuale FINALITA Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della associazione. Fornire informazioni sui risultati delle attività sociali dell associazione utili per le decisioni future. Valutare l operato dei manager i quali rendono conto dei risultati della loro gestione

10 Prevalenza della sostanza sulla forma Per le società LIBRO V del c.c.: DELLE SOCIETA Art. 2423: Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio Art. 2217: il bilancio deve dimostrare con [ ] verità gli utili conseguiti e le perdite subite Anche le associazioni devono rispettare il dettato di tali articoli e redigere il bilancio con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economicofinanziaria e patrimoniale dell'associazione oltre al risultato d'esercizio (avanzo, disavanzo e pareggio). La sostanza delle operazioni e degli altri eventi di gestione non è sempre coerente con ciò che appare dalla rispettiva forma legale. Per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta, la sostanza deve prevalere sulla forma, cioè si deve redigere il bilancio che illustri il più possibile la reale situazione gestionale.

11 Modalità di Approvazione del Bilancio da parte dell Assemblea Codice civile: Nell art. 20, comma 1, si prescrive che l assemblea delle associazioni deve essere convocata almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio. Ma non si prescrive il termine massimo per la convocazione. Non si parla dei rendiconti delle fondazioni né di quelli dei comitati (che possono essere O.n.l.u.s.). D.lgs. 460/97: Nell art. 10, comma 1, lettera g), si prescrive che nell atto costitutivo (o nello statuto) deve essere contenuto l obbligo di redazione del bilancio o rendiconto annuale. Nell art. 25, comma 1, si introduce l art. 20-bis, D.P.R. 600/73, inserendo la norma per la quale le operazioni di gestione devono essere rappresentate adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione.

12 Iter approvazione bilancio Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale: 1) Convocare il Consiglio direttivo con all'o.d.g.: discussione e approvazione del bilancio. Individuare nel corso della riunione la data utile per l'assemblea. Redigere verbale. 2) Mettere a disposizione del Collegio dei Revisori, se organo previsto nello statuto, la bozza di bilancio. Il collegio procede a verifica e redige verbale con parere favorevole, sfavorevole o favorevole con riserva motivata. 3) Convocare l Assemblea con ora, data, luogo e o.d.g. della prima e della seconda convocazione. Si deve redigere verbale sia della prima che della seconda riunione.

13 Approvazione bilancio Il bilancio quindi va approvato dall Assemblea nei tempi previsti dallo Statuto, firmato dal legale rappresentante e tenuto all interno dell associazione fra i documenti obbligatori. Si nota inoltre come, sulla scorta degli orientamenti recenti, sia opportuno accompagnare il bilancio o rendiconto economico con una relazione o rendicontazione sociale. Numerose previsioni normative, quali ad esempio, gli obblighi di rendicontazione dell utilizzo dei fondi del cinque per mille, riportano la rendicontazione sociale necessaria ad affiancare ed integrare il rendiconto economico.

14 Termine più o meno lungo per approvazione bilancio Il termine individuato dal D.Lgs. 460/97 per l'approvazione del bilancio è entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' possibile tuttavia prevedere nello statuto un termine più breve per l approvazione del bilancio. La legge permette di prevedere nello statuto una proroga di altri due mesi oltre il termine massimo di 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, da utilizzarsi in casi di particolari situazioni critiche. Se lo statuto non lo prevede, la proroga non può essere utilizzata.

15 Legame tra contabilità e bilancio Sembra evidente che il bilancio o rendiconto è sempre frutto di una contabilità ed è fuori di dubbio che la contabilità ed il bilancio siano strettamente legati tra loro. Nell art. 25 del D.Lgs n. 460/97 (con riferimento all articolo 20-bis, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600) si trovano delle regole specifiche da seguire nella gestione contabile delle ONLUS e viene specificato che: Le organizzazioni di volontariato iscritte (onlus) possono limitarsi a tenere un rendiconto annuale delle entrate e delle spese, tenendo separate le operazioni statutarie da quelle connesse. Oltre a tale tipo di rendiconto, l associazione deve redigere un conto del patrimonio da cui far risultare:. 1) i beni di proprietà dell associazione; 2) i crediti e debiti; 3) la cassa e la banca; 4) il proprio patrimonio netto.

16 Scritture contabili delle ONLUS L ONLUS deve tenere delle scritture contabili cronologiche, ossia ordinate nel tempo, e sistematiche, ossia ordinate e organizzate per il raggiungimento di un fine contabile quale, ad esempio, l'evidenziazione dell'avanzo, disavanzo o pareggio della gestione. Nello specifico: Le scritture della Organizzazione devono essere tese a rappresentare in un rendiconto la: Situazione patrimoniale e finanziaria: ossia la consistenza del patrimonio dell organizzazione composto dalle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) nonché dall ammontare dei crediti, dei debiti e delle disponibilità liquide della stessa Situazione economica: ossia l ammontare dei costi e dei ricavi afferenti la gestione dell organizzazione. DEROGA: Per le ONLUS che nell esercizio della propria attività istituzionale abbiano conseguito in un periodo di gestione proventi sino a ,69 prevede che possano, in alternativa alle disposizioni di cui sopra, redigere un rendiconto delle entrate e delle uscite complessive, utilizzando la contabilità finanziaria di cassa

17 Scritture contabili per una o.d.v. Tuttavia una o.d.v. può scegliere: ai sensi della Legge 266/91, di tenere la forma contabile che ritenga più idonea al fine di adempiere gli obblighi di bilancio previsti; ai sensi del decreto legislativo 460/97, tenere la contabilità prevista per le ONLUS (vedi slide precedente).

18 Rendiconto raccolta pubblica di fondi obbligo di bilancio specifico Ulteriore obbligo: L'art. 8 del DLgs. 460/97 prevede l'obbligo di rendicontare singolarmente e separatamente, in un apposito e separato rendiconto le operazioni finanziarie connesse con l'attività svolta in occasione di raccolta pubblica di fondi. In tal caso, trattandosi di un semplice rendiconto, è da ritenersi che vi sia la più ampia libertà circa i contenuti, la struttura e la forma del documento stesso. Anche se il documento non ha valenza fiscale, in quanto la raccolta pubblica di fondi viene considerata una operazione non imponibile dall'art. 2 del D.Lgs. 460/97, appare chiaro l'intento del legislatore di favorire la massima trasparenza nella gestione di tali fondi.

19 Nessuna vidimazione I libri che si possono porre in campo sono: 1) contabilità ordinaria: libro giornale e dell inventario; 2) contabilità semplificata: prima nota. Per tali registri, necessari per la tenuta della contabilità di una odv che svolga attività istituzionale e attività commerciale produttiva marginale, non è richiesta la vidimazione.

20 Schema di bilancio delle odv e nota introduttiva Giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 605 del 10/03/2009 La Regione Veneto, con il contributo dei CSV provinciali e tenuto conto degli schemi emanati dall Agenzia delle Onlus per i soggetti non profit e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha elaborato un Modello di Bilancio specifico per le OdV e redatto una nota introduttiva particolarmente interessante.

21 Impianto contabile Diverse forme di contabilità Come già detto, la scelta dell'impianto contabile deve tenere conto delle dimensioni della o.d.v. e deve permettere di redigere un bilancio o rendiconto attendibile. La o.d.v. può scegliere pertanto di tenere la forma contabile semplificata che ritiene più idonea, al fine di adempiere gli obblighi di rendiconto/bilancio previsti. Varie forme di contabilità: 1) elementare; 2) finanziaria di cassa; 3) ordinaria in partita doppia.

22 Contabilità elementare Definizione Sono registri, strumenti quotidiani, che una associazione di volontariato deve mettere in atto per esigenze di buona gestione. Sono: Cassa, banca, prima nota, raccolta dati, scadenziari, inventari.

23 Contabilità elementare (1) II registro (o libro) di cassa ha lo scopo di seguire quotidianamente il flusso di denaro in entrata e in uscita dall associazione e di determinarne il saldo giornaliero, che dovrà trovare corrispondenza con l effettiva consistenza di denaro giacente presso le casse dell organizzazione di volontariato. Il registro (o quaderno) di banca è lo strumento essenziale per poter annotare cronologicamente tutti i movimenti bancari. La tenuta di questo strumento contabile permette di: conoscere in ogni momento la consistenza delle disponibilità bancarie (saldo); verificare la corretta corrispondenza dei movimenti evidenziati dall estratto conto rilasciato dall istituto bancario. Il registro di prima nota è da tenersi quale brogliaccio nel quale evidenziare i vari fatti contabili man mano che si verificano al fine di poterli successivamente riportare in bilancio. Questo registro assume importanza quando la contabilità viene redatta periodicamente o con supporti informatici. Essenzialmente in questo registro andranno indicati i dati derivanti da entrate o da uscite, tenendo opportunamente separate le voci che si riferiscono alla cassa da quelle che si riferiscono alla banca.

24 Contabilità elementare (2) Scadenziario: E' opportuno dotarsi di uno scadenziario attivo e di uno scadenziario passivo nel quale indicare la data di scadenza dei crediti e dei debiti. Inventario Con il termine inventario siamo soliti indicare la ricognizione fisica di elementi significativi all interno dell organizzazione di volontariato. Questa operazione viene di solito effettuata alla chiusura del periodo di gestione (usualmente 31/12). L'inventario potrà quindi essere riferito a: cespiti (Immobilizzazioni); giacenze merci in magazzino.

25 Contabilità elementare (conclusione) Difetto: La redazione del bilancio richiede una impegnativa elaborazione. Tuttavia: Le associazioni di piccole dimensioni possono utilizzare tale metodo, in quanto permette comunque di rispondere alle richieste di legge.

26 Contabilità finanziaria di cassa Si valuta solo l'aspetto finanziario della gestione. Necessita di un ordine e di una classificazione di entrata e spesa. Si può utilizzare un libro cassa dove, oltre che annotare i fatti amministrativi dal punto di vista finanziario, si può mettere nella descrizione i costi e i ricavi, per ognuno dei quali poi si può adottare delle schede contabili e annotarvi i valori già registrati nel libro cassa. Ciò permette di redigere più agevolmente il rendiconto annuale.

27 Contabilità finanziaria di cassa Conclusione Alcuni difetti di tale metodo: Non rileva e tiene sotto controllo i fatti economico-patrimoniali, anche importanti, che si manifestano nell'anno. Non rileva crediti non incassati o debiti da pagare. Si ottiene un bilancio finanziario che dimentica alcuni costi e ricavi di competenza.

28 Contabilità ordinaria in partita doppia Obblighi Le odv non hanno l obbligo di tenere la contabilità in partita doppia. E tuttavia consigliabile, per le associazioni di medie/grandi dimensioni utilizzarla. Per le ONLUS tuttavia, con entrate superiori ai ,00, la questione è regolata dall articolo 25 del D. Lgs. 460/97, che ha introdotto l articolo 20 bis al DPR 600/1973 e tale norma tende ad obbligare, pur non facendolo in maniera tassativa, alla tenuta della contabilità in partita doppia. Per la odv, di fondamentale importanza, comunque, è la distinzione tra attività istituzionali e attività direttamente connesse, necessaria per verificare il permanere della qualifica di ONLUS. (E infatti necessario, come noto, che le attività istituzionali debbano prevalere su quelle direttamente connesse).

29 Partita doppia (Pd) ITER per la registrazione Piano dei conti registrazione in: prima nota giornale in PD Mastri Si ottiene: situazione contabile bilancio d'esercizio La partita doppia può essere tenuta secondo: 1) il principio di cassa; 2) il principio di competenza.

30 Regola principale della partita doppia Si deve dar luogo contemporaneamente ad almeno due annotazioni che bilancino (dare e avere) e in modo che il totale dei valori registrati in dare sia uguale al totale dei valori registrati in avere.

31 Tipologia di entrate Entrate di natura istituzionale quote associative corrispettivi specifici versati dai soci contributi pubblici erogazioni liberali proventi da raccolta pubblica di fondi attività varie Entrate connesse alle attività istituzionali attività istituzionali rivolte a soggetti non svantaggiati Entrate da attività commerciali e produttive marginali attività indicate dal D M. 25 maggio 1995

32 Tipologie di uscite Uscite per attività istituzionali: elargizioni liberali beneficenza iscrizione ad associazioni nazionali compensi ai lavoratori rimborso spese soci costi gestione specifici costi amministrativi ecc. Uscite per attività connesse alle istituzionali (vedi entrate) Uscite per attività commerciali e produttive (vedi entrate)

33 Gli Adempimenti e le Scadenze Fiscali per le Odv Adempimento n. 1: UNICO - Dichiarazione dei redditi pagamento in varie date, invio al 30 settembre. Le Onlus di cui al noto decreto legislativo n. 460/97 e quindi anche le o.d.v. iscritte ai registri regionali di cui alla legge n. 266/91, possono essere interessate alle scadenze fiscali ed in particolare alla presentazione della dichiarazione dei redditi che per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare è scaduta lo scorso 30 settembre. Sono in ogni caso interessate alla presentazione del modello UNICO, le organizzazioni che nell'anno precedente hanno svolto attività di natura commerciale anche se in perdita. Ogni associazione deve valutare con attenzione la propria reale posizione dal punto di vista fiscale.

34 Sostituto di imposta: Modello 770 Adempimento n. 2: Modello Dichiarazione sostituti di imposta 31 luglio La presentazione, esclusivamente in via telematica, riguarda quelle associazioni che nel periodo di imposta precedente hanno pagato compensi per redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente, per prestazioni di lavoro autonomo o per prestazioni occasionali. In pratica, se l'associazione - anche nello svolgimento di attività non commerciali - ha pagato ad un professionista o ad altro collaboratore un compenso soggetto a ritenuta di acconto, è obbligata alla presentazione della dichiarazione sopra indicata.

35 Irap Adempimento n. 3: dichiarazione IRAP. Scadenze varie e invio all'agenzia delle entrate entro il 30 settembre. Un altro tributo che può interessare le Onlus e le stesse organizzazioni di volontariato è l'imposta Regionale sulle Attività Produttive (Dlgs. n. 446/1997 e s.m.). Tale imposta e la relativa dichiarazione (che per la prima volta quest'anno sarà inviata singolarmente) può riguardare anche le associazioni che nell'esercizio precedente non hanno svolto attività di natura commerciale, ma solo attività di natura istituzionale. Sono colpite dal tributo quelle associazioni che, pur non svolgendo attività commerciale, hanno pagato nell'anno precedente compensi per: - prestazioni di lavoro dipendente; - prestazioni assimilate al lavoro dipendente come le collaborazioni a progetto; - lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

36 Amministrare nel volontariato Grazie per l'attenzione e buon lavoro. Luisa Vallese