Guida al PIANO CASA della Regione BASILICATA

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1 Guida al PIANO CASA della Regione BASILICATA (aggiornata a novembre 2015)

2 SOMMARIO INTRODUZIONE... pag. 3 IL PIANO CASA IN BASILICATA... pag. 4 AMPLIAMENTO VOLUMETRICO......pag. 6 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE......pag. 9 INTERVENTI DI RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE...pag.11 EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA pag.11 ESCLUSIONI... pag. 13 COME APPLICARE IL PIANO CASA. pag. 14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... pag. 15 2

3 INTRODUZIONE Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l edilizia privata. In un primo momento, infatti, con la denominazione Piano Casa si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. A marzo 2009 l Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l aumento delle cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell edilizia. I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l occupazione e le attività del comparto edile. È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico. Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. 3

4 IL PIANO CASA IN BASILICATA La Legge Regionale n.25 del 7 agosto 2009, Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.34 del 7 agosto La Regione promuove misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l utilizzo di fonti di energia rinnovabile, nonché a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente. La norma prevede infatti interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sugli edifici, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell edilizia, la disposizione predisposta dalla Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l ingrandimento o la riqualificazione delle abitazioni. Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico e di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo con un investimento minore rispetto all acquisto di una nuova casa. L obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia, Denuncia di inizio attività. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato. Alla legge è riconosciuto carattere straordinario e a termine. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali in contrasto con essa. 4

5 Il Piano Casa della Basilicata in sintesi Edifici Ampliamento Demolizione e ricostruzione Residenziali 20% 25% con risparmio energetico 30% 35% con risparmio energetico Titolo abilitativo Dia/Scia Riduzione oneri concessori A discrezione dei Comuni Esclusioni -centri storici -edifici abusivi -edifici storici Termine per le istanze Non residenziali 40% con bioedilizia e fotovoltaico 15% 30% Dia/Scia -edifici vincolati -aree inedificabili -aree di interesse pubblico 31 dicembre aree intrasformabili -aree a rischio idrogeologico 5

6 AMPLIAMENTO VOLUMETRICO Aumenti di cubatura previsti dalla legge L aumento volumetrico di un edificio a destinazione residenziale esistente, legittimamente realizzato o condonato, o di un immobile in fase di ultimazione in base a un titolo abilitativo in corso di validità, può essere effettuato in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti. Sugli edifici monofamiliari isolati, di superficie complessiva pari a 200 metri quadri, possono essere effettuati ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente. Le abitazioni bifamiliari isolate o plurifamiliari, di superficie complessiva fino a 400 metri quadri possono essere ampliate del 20%. In base al DM 801/1977, la superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr). Gli ampliamenti possono essere effettuati anche i condomini, a patto che l ampliamento sia eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica. Sugli edifici a destinazione diversa da quella residenziale di superficie non superiore a 250 metri quadri, legittimamente realizzati o condonati o con titolo abilitativo in corso di validità, sono ammessi ampliamenti fino al 15% della superficie coperta. Premi volumetrici aggiuntivi abbinati al risparmio energetico La percentuale di premio volumetrico può salire al 25% se si realizza almeno uno degli interventi per il risparmio energetico previsti dalla Legge Regionale 28/2007. Si ha miglioramento della prestazione energetica quando si assicura una riduzione, non inferiore al 20%, del fabbisogno di energia dell intero edificio o dell intera unità immobiliare oggetto di ampliamento. Il miglioramento deve essere provato da un professionista abilitato. In fase di ultimazione dei lavori deve essere presentata l attestazione di qualificazione energetica. Per ottenere l extrabonus gli edifici possono dotarsi, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a servizio delle relative unità immobiliari, di moduli solari termici posti sull involucro esterno dell edificio, impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali. Un altro modo per innalzare il premio volumetrico al 25% negli edifici non condominiali consiste nell utilizzare impianti fotovoltaici integrati nell involucro esterno, con potenza nominale complessiva tale da realizzare l autoproduzione, soddisfacendo almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica. Possibile anche l installazione di impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali. A beneficiare il premio aggiuntivo sono anche gli edifici che dispongono di sistemi di captazione, 6

7 filtro ed accumulo delle acque meteoriche, con relativa rete di adduzione e distribuzione per l alimentazione di cassette di scarico dei WC, prese per lavaggio auto e pavimenti, annaffiatura giardini e usi tecnologici. Il bonus aggiuntivo si applica anche agli edifici che dispongono di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino o pavimentate con elementi filtranti in misura inferiore al 60% delle stesse superfici. Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi Gli interventi devono sempre rispettare la normativa per le costruzioni in zona sismica ed essere svolti in conformità alle norme previdenziali e a quelle per la sicurezza sul lavoro. Gli ampliamenti non possono cumularsi con altri bonus previsti da altre norme o strumenti urbanistici comunali. Nel caso di edifici bifamiliari e plurifamiliari l ampliamento non può essere superiore a 40 metri quadri di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare. Gli interventi di aumento delle cubature devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall edificio esistente e devono rispettare i limiti per le distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti. In base alla L.R. 28/2007 lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore a 30 centimetri nelle nuove costruzioni, non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi per la sola parte eccedente i 30 centimetri, fino a un massimo di 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Non formano cubatura aggiuntiva neanche lo spessore maggiore dei solai e gli altri volumi necessari per migliorare i livelli di isolamento termico e acustico. Le stesse considerazioni si applicano al calcolo delle altezze massime e delle distanze minime tra edifici, a meno che gli interventi non comportino l ombreggiamento delle facciate e delle strade. Gli edifici residenziali esistenti, a seguito degli interventi di ampliamento possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a 45 metri quadri. Le nuove unità immobiliari non possono però mutare la destinazione d uso residenziale per 10 anni. Con l approvazione della L.R. 11/2010 gli ampliamenti sono ammessi per gli edifici ubicati nelle aree di interesse pubblico ai sensi dell articolo 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Titoli abilitativi Per l avvio dei lavori è necessaria la presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività, entro il 31 dicembre La legge regionale prescrive anche la redazione di un attestato di qualificazione energetica che provi il miglioramento delle prestazioni dell edificio. La Dia è un autocertificazione, presentata da un professionista iscritto agli albi degli architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, periti edili, che si assume la responsabilità del rispetto delle norme urbanistiche. Ha il carattere di atto privato che viene protocollato dal Comune La realizzazione delle opere in difformità dalla Dia presentata dà luogo alle sanzioni previste dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell Edilizia, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi. Se l immobile sul quale vengono 7

8 effettuati i lavori ricade in una zona vincolata o posta sotto tutela può anche essere richiesto il ripristino della situazione preesistente. La legge regionale prevede inoltre controlli a campione sugli interventi realizzati. Per l effettuazione dei lavori sono dovuti i contributi di costruzione. I Comuni possono deliberare autonomamente una riduzione degli oneri. 8

9 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Ampliamenti previsti dalla legge Il Piano Casa consente la demolizione e successiva ricostruzione degli edifici realizzati dopo il 1942, non adeguati alle norme tecniche per la protezione antisismica e ai livelli moderni di prestazione energetica. Gli immobili devono essere legittimamente realizzati o condonati. Gli interventi sono possibili anche sui fabbricati in fase di realizzazione secondo un titolo abilitativo in corso di validità. La sostituzione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione può essere realizzata con un ampliamento fino al 30% della superficie esistente complessiva Premi volumetrici aggiuntivi abbinati al risparmio energetico Il bonus può essere aumentato al 35% della superficie esistente complessiva nel coso in cui vengano realizzati gli interventi previsti dalla L.R. 28/2007. Gli edifici possono dotarsi, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a servizio delle relative unità immobiliari, di moduli solari termici posti sull involucro esterno dell edificio, impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali. Un altro modo per innalzare il premio volumetrico al 35% negli edifici non condominiali consiste nell utilizzare impianti fotovoltaici integrati nell involucro esterno, con potenza nominale complessiva tale da realizzare l autoproduzione, soddisfacendo almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica. Possibile anche l installazione di impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali. A beneficiare il premio aggiuntivo sono anche gli edifici che dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche, con relativa rete di adduzione e distribuzione per l alimentazione di cassette di scarico dei WC, prese per lavaggio auto e pavimenti, annaffiatura giardini e usi tecnologici. Il bonus aggiuntivo si applica anche agli edifici che dispongono di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino o pavimentate con elementi filtranti in misura inferiore al 60% delle stesse superfici. L ampliamento raggiunge il 40% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia e gli impianti fotovoltaici, ma anche se si incrementa fino al 60% la dotazione di verde privato sul lotto esistente. Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati a una riduzione del fabbisogno energetico non inferiore al 30%. È previsto il rispetto delle distanze minime tra gli edifici, mentre le altezze massime possono essere superate di 3 metri. 9

10 Gli ampliamenti non possono cumularsi con altri bonus previsti da altre norme o strumenti urbanistici comunali. Per l approvazione dei lavori è necessario anche il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica. Con l approvazione della L.R. 11/2010 le sostituzioni edilizie sono ammesse per gli edifici ubicati nelle aree di interesse pubblico ai sensi dell articolo 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Titoli abilitativi Per l avvio dei lavori è necessaria la presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività, entro il 31 dicembre La legge regionale prescrive anche la redazione di un attestato di qualificazione energetica che provi il miglioramento delle prestazioni dell edificio. La realizzazione delle opere in difformità dalla Dia presentata dà luogo alle sanzioni previste dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell Edilizia, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi. Se l immobile sul quale vengono effettuati i lavori ricade in una zona vincolata o posta sotto tutela può anche essere richiesto il ripristino della situazione preesistente. La legge regionale prevede inoltre controlli a campione sugli interventi realizzati. Per l effettuazione dei lavori sono dovuti i contributi di costruzione. I Comuni possono deliberare autonomamente una riduzione degli oneri. 10

11 INTERVENTI DI RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi per il riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte o libere dei piani terra degli edifici esistenti da destinare a parcheggi pertinenziali per singole unità immobiliari, alloggi sociali, abitazioni per portatori di handicap e nuove unità immobiliari di superficie non inferiore ai 45 metri quadri. ALLOGGIO SOCIALE Ai sensi del DM 22 aprile 2008 si definisce alloggio sociale l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, riducendo il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, contribuendo così al soddisfacimento delle esigenze primarie. È inoltre possibile il cambiamento di destinazione d uso, non connesso a trasformazioni fisiche, tra residenze, residenze collettive e temporanee, residenze turistico-alberghiere, se non soggette a vincolo derivante dai finanziamenti pubblici. I mutamenti sono condizionati dalla presenza di spazi per la realizzazione di parcheggi, ai sensi del DM 1444/1968 e della Legge 122/1989. Con l approvazione della L.R. 11/2010 il riutilizzo del patrimonio esistente è ammesso per gli edifici ubicati nelle aree di interesse pubblico ai sensi dell articolo 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 11

12 EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA Il Piano Casa promuove programmi integrati di edilizia sociale e riqualificazione urbana nei comuni ad alta tensione abitativa e in quelli con più di 10 mila abitanti. La Regione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, valuta le proposte per la realizzazione o il recupero di alloggi sociali in misura non inferiore al 40% della volumetria destinata a residenza. Per gli alloggi sociali destinati alla locazione permanente il canone è definito dalla Regione in collaborazione con l Anci in modo da coprire i costi fiscali, di gestione e manutenzione ordinaria. Le abitazioni destinate a locazione temporanea, un periodo minimo di 8 anni, devono essere affittate a un canone inferiore o uguale a quello stabilito in sede di accordi locali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei maggiori conduttori. Nel caso di alloggi in locazione con promessa di vendita, la durata del contratto non può essere inferiore ai 10 anni. Al termine del periodo di affitto agevolato le abitazioni potranno essere alienate secondo modalità e prezzi di cessione fissate dalla Giunta regionale. Gli interventi di nuova costruzione e recupero edilizio devono rispettare la normativa tecnica per la sicurezza antisismica e comportare un miglioramento dello standard energetico, potendo ricorrere anche alle tecniche della bioedilizia e all installazione di pannelli fotovoltaici. Secondo la legge sul Piano Casa si ha miglioramento della prestazione energetica quando si assicura una riduzione, non inferiore al 20%, del fabbisogno di energia dell intero edificio o dell intera unità immobiliare oggetto di ampliamento. Il miglioramento deve essere provato da un professionista abilitato. In fase di ultimazione dei lavori deve essere presentata l attestazione di qualificazione energetica. 12

13 ESCLUSIONI Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Sono infatti esclusi dall applicazione della legge : - Gli edifici situati nei centri storici e nei nuclei urbani di antica formazione, classificati come zona A dal DM 1444/1968; - Gli immobili di riconosciuto valore storico, culturale e architettonico non vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti in aree riconducibili alle zone territoriali omogenee B sature; - I fabbricati ubicati in aree sottoposte a vincolo di in edificabilità assoluta; - Gli edifici definiti beni culturali ai sensi del d.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio; - Gli immobili situati in aree di notevole interesse pubblico; - Gli edifici ricadenti nelle aree indicate dall articolo 142 del d.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, come zone costiere, montagne, laghi, fiumi, torrenti, ghiacciai, parchi, riserve, foreste, boschi, zone umide, vulcani e aree di interesse archeologico; - I fabbricati situati nelle aree di rischio idrogeologico. Un ulteriore possibilità riconosciuta ai Comuni per piccole parti di territorio, consiste invece nel non far valere le esclusioni previste dalla legge regionale. In questo modo si rendono possibili gli interventi nei centri storici e nelle aree vincolate. Prima di progettare un ampliamento volumetrico o di superficie, nonché un intervento di demolizione e ricostruzione, è quindi necessaria una verifica presso l ufficio tecnico del Comune in cui ricade l immobile da sottoporre ai lavori, al quale deve essere successivamente presentata la Dia. (vedi cap. Come applicare il Piano Casa ) 13

14 COME APPLICARE IL PIANO CASA Per l avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento burocratico promosso dalla normativa. È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR 25/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.34 del 7 agosto Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di presentare l istanza all Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente emanata dal Comune nel quale è situato l edificio da ampliare o sostituire. Per passare all applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è necessario contattare un progettista abilitato. I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e dell asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell Edilizia, nel caso di intervento su un immobile vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell autorità competente. Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2016 si può presentare la Dia all Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza. In base al Testo Unico dell Edilizia, Dpr 380/2001, la Dia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. L Amministrazione comunale entro 60 giorni può controllare il progetto, sospendere i lavori, chiedere modifiche o il ripristino della situazione preesistente. Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. 14

15 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 25/2009 per il rilancio del settore edilizio Legge Regionale n.25 del 7 agosto 2009, Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente Art. 1 Finalità 1. La Regione Basilicata promuove misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l utilizzo di fonti di energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente. Art. 2 Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente 1. Per le finalità di cui all art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all art. 44 della L.R. 11 agosto 1999 n. 23, gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati e/o condonati, nonché gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono essere ampliati entro il limite max del 20%. 2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all art. 2 del DM 10 maggio 1977, n Nel caso di edifici residenziali bifamiliari e plurifamiliari di cui al precedente comma 1, l ampliamento di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare. 4. Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell edificio. 5. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale dell edificio quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 20%, del fabbisogno di energia dell intero edificio o dell intera unità immobiliare oggetto di ampliamento. 6. Il limite del 20% indicato al comma 1. è ulteriormente incrementato fino al 25% se si realizzano, almeno uno, degli interventi specificati all art. 11 comma 9. a), c), e), f) della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28; 7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall edificio esistente e devono rispettare i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall art. 11 comma 1 e 2 della L. R. 28 dicembre 2007 n Gli edifici residenziali esistenti, a seguito degli interventi di ampliamento ai sensi del comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq Le nuove unità immobiliari non possono mutare la destinazione residenziale per un periodo di anni 10. Art. 3 Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 1. La Regione Basilicata promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti e/o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di Demolizione e Ricostruzione di edifici residenziali, legittimamente realizzati e/o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%. 2. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione di edifici residenziali con aumento di superficie complessiva entro il limite max del 30% sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. 3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa. 4. Il limite del 30% indicato al comma 1. è ulteriormente incrementato fino al 35% se si realizzano gli interventi specificati all art. 11 comma 9. a), c), e), f) della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28; è incrementato fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%. 15

16 5. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione con incremento della superficie complessiva devono rispettare i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, possono, invece, prevedere il superamento di 3,00 mt dell h max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. Art. 4 Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana 1. La Regione Basilicata promuove la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla D.G.R. n. 322 del 25/02/2003 e nei Comuni con popolazione superiore ai abitanti. A tal fine la Regione, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta ai fini dell ammissibilità, proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza. Le proposte di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana possono essere presentate alla Regione anche dai privati senza ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi natura. Nella selezione sarà data priorità alle proposte che prevedono la riqualificazione urbana e il riuso del patrimonio edilizio esistente. 2. Per l attuazione degli interventi di cui al comma 1, se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la Regione promuove conferenze di servizi finalizzate a definire accordi di programma ai sensi dell art. 34 del D.L.vo 18/08/2009 n Gli alloggi sociali, di cui all art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, realizzati o recuperati nell ambito dei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, destinati alla locazione permanente e quelli destinati alla locazione temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, andranno locati ad un canone non superiore a quello definito rispettivamente dall art. 2, secondo comma, e art. 2, terzo comma, dello stesso D.M. 22/04/2008. Nel caso di alloggi in locazione con promessa di vendita, la durata della locazione non può essere inferiore ai 10 anni ed il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi dell art. 2, terzo comma, del D.M.22/04/2008. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo modalità e prezzi di cessione che la Giunta regionale dovrà definire. 4. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio previsti nei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana di cui al comma 1 devono rispettare le vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e prevedere il miglioramento della prestazione energetica dell edificio calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di miglioramento della prestazione resta fermo quanto stabilito al comma 3 dell art. 3 della presente legge. 5. Gli interventi di cui al comma precedente devono altresì utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia nonché gli impianti fotovoltaici e rispettare le modalità previste dall art. 11 comma 9 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28. Art. 5 Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente 1. La Regione Basilicata promuove iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti, per le seguenti destinazioni d uso: a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989; b) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008; c) alloggi per persone handicappate di cui alla L. 104/1992; d) nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica degli edifici. 3. Sono consentiti i mutamenti d uso di immobili o di loro parti, non connessi a trasformazioni fisiche, tra i seguenti usi: residenze, residenze collettive e temporanee, residenze turistico-alberghiere, se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico. Il mutamento d uso è subordinato alla esistenza degli spazi da destinare a parcheggi ai sensi del D.M. 1444/1968 e ai sensi dell art. 2 della L. 122/1989. Art. 6 Divieti 1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono consentiti su edifici residenziali che risultino: a) ubicati all interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrali negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee A del D.M. 1444/1968; b) ubicati all interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee B sature del DM 1444/1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D.L.vo 42/ I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di cui all art. 3 comma 1, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico. 3. I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con 16

17 motivata deliberazione, possono individuare limitate parti del territorio nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e il limite temporale indicato all art. 3 comma 1, non trovano applicazione. Inoltre, sempre nel termine di 90 giorni, i Comuni con motivata deliberazione possono derogare alle previsioni di cui all art. 2 comma 1, 2 e 3 e di cui all art. 3 della presente legge, fermo restando le finalità di cui all art. 1 della stessa. In tali ipotesi, la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla Regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. L inutile decorso di detto termine vale come silenzio-assenso. 4. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono, altresì, consentiti su edifici residenziali che risultino: a) realizzati in assenza di titolo abilitativo; b) ubicati in aree a vincolo di in edificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; c) definiti beni culturali ai sensi dell art. 10 del D.L.vo 42/2004; d) ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell art. 136 del D.L.vo 42/2004; e) ricadenti nelle aree indicate all art. 142 comma 1. lettera a), b), g), m) del D.L.vo n. 42/2004; f) ricadenti nelle aree indicate all art. 142 comma 1. lettera f) del D.L.vo n. 42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali; g) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale. Art. 7 Divieto di cumulo 1. Gli ampliamenti previsti agli art. 2 e 3 comma 1 non sono cumulabili con eventuali bonus urbanistici previsti da altre leggi e dagli strumenti urbanistici comunali. Art. 8 Titoli abilitativi 1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 sono realizzabili tramite DIA (Dichiarazione di inizio attività), fermo restando quanto stabilito dall art. 22 comma 3 del DPR 380/ Il miglioramento della prestazione energetica dell edificio, come indicato all art. 2 comma 3 e art. 3 comma 3, deve essere provato documentalmente dal professionista abilitato. Ai fini del presente comma, la prova documentale consiste nel progetto redatto, con riferimento allo stato di fatto dell edificio per interventi di cui all art. 2 comma 4 e alla normativa vigente art. 3 comma In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare l attestazione di qualificazione energetica ai sensi della normativa vigente; è altresì fatto obbligo di istituire un fascicolo del fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito con apposito regolamento da emanare entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Il Regolamento indicherà, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso. 4. I Comuni, attraverso le strutture tecniche dei propri uffici, disporranno verifiche a campione sugli interventi di miglioramento della prestazione energetica che hanno determinato l accesso agli incrementi di cui all art. 2 comma 3 e art. 3 comma La mancata rispondenza a quanto previsto nel progetto e ai documenti depositati e asseverati con la DIA rende difformi le opere realizzate. Per le opere realizzate in difformità al progetto asseverato, accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001. Art. 9 Oneri di costruzione 1. Per gli interventi di cui all art. 2 comma 1, all art. 3 comma 1 e all art. 5 comma 1 e 3 è dovuto il contributo di costruzione. 2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni riduzioni del contributo di costruzione. Art. 10 Validità temporale 1. La presente disciplina ha una validità temporale di mesi 24 dall entrata in vigore della presente legge. Art. 11 Obblighi generali 1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli art. 2, 3 e 5 della presente legge devono essere attuati nel pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri. Art. 12 Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 7 agosto DE FILIPPO 17

18 Ulteriore documentazione Legge regionale 27 gennaio 2015 n. 4 Collegato alla legge di stabilità regionale 2015 Legge regionale 03 dicembre 2012 n. 25 Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, Governo ed Uso del Territorio), alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali), alla Legge Regionale 27 Luglio 1979, n. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione dell'art. 5 comma 9 del Decreto Legge , n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 Legge regionale del 5 febbraio 2010 n. 11 Modifica alla l.r , n misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea Legge regionale del 28 dicembre 2007 n. 28 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2008 (Art. 11 'Volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l utilizzo delle fonti rinnovabili') Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Legge regionale dell 11 agosto 1999 n. 23 Tutela, governo e uso del territorio Legge dello Stato del 24 marzo 1989 n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale. (c.d. Legge Tognoli) Decreto Ministeriale del 10 maggio 1977 n. 801 Ministero dei lavori pubblici - Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n

19 Per aggiornamenti in tempo reale consulta: Speciale Piano Casa Basilicata La presente guida è frutto di una elaborazione della legge regionale curata dalla redazione di Edilportale.com Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti 19