GUIDA OPERATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA

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1 GUIDA OPERATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA In conformità a quanto disposto dall art. 16 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, l Università Iuav di Venezia ha emanato, nell esercizio della propria autonomia normativa, il regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti dell Università Iuav di Venezia (emanato con decreto rettorale 15 novembre 2012, n.891), i cui articoli 54 e 55, in particolare, costituiscono la normativa applicabile in materia, integrata dal d.r , con il quale è stata nominata la Commissione di disciplina presso lo Iuav. Doveri di comportamento degli studenti e illeciti disciplinari. In ordine ai doveri comportamentali degli studenti sono indicati nell art. 54 del regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti dell Università Iuav di Venezia. Il suddetto articolo, dal titolo deontologia studentesca testualmente recita: 1. Durante il corso dei loro studi gli studenti dell'ateneo sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi delle norme di legge, statutarie e regolamentari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l insegnamento e la ricerca. Sono altresì tenuti ad astenersi da comportamenti lesivi dell immagine e del decoro dell istituzione universitaria, anche al di fuori delle strutture universitarie. 2. Gli studenti iscritti all Università Iuav di Venezia sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti. 3. E dovere dello studente restituire nei termini previsti i libri presi in prestito dalle Biblioteche dell ateneo, pena il blocco delle certificazioni oltre ad eventuali sanzioni previste dai regolamenti delle Biblioteche che disciplinano l'accesso al prestito. Solo i comportamenti indicati nel comma 1 dell art. 54 possono dar luogo a responsabilità disciplinare, così come previsto dal primo comma del successivo articolo 55. Le sanzioni sono inflitte per atti compiuti dallo studente nei locali dell università, ovvero, al di fuori di detti locali, per atti comunque attinenti alla qualità di studente universitario. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive e ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione (art. 55, comma 12). Giurisdizione disciplinare e Come previsto dal comma 5 dell art. 55, la giurisdizione disciplinare sullo studente è esercitata, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dal Rettore e dal Senato Accademico, che applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge e del regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti dell Università Iuav di Venezia. 1

2 Per le competenze attribuite dalla legge e dal citato regolamento Iuav al Senato Accademico, questo nomina, su proposta del Rettore, una che, a seguito della trasmissione degli atti da parte del Rettore, avvia l esame dei fatti, procede all istruttoria e ne trasmette i risultati, a seconda dei casi, al o al senato accademico, con relativa proposta di sanzione o di archiviazione del procedimento. Di detta commissione è membro di diritto il Presidente del Senato degli Studenti, o suo delegato 1. La Commissione perdura in carica finché motivi di opportunità e/o di necessità non richiedano una nuova nomina (ad esempio per impedimento o trasferimento di uno dei suoi componenti o per scadenza dal mandato del Presidente del Senato degli Studenti). In ottemperanza al principio della terzietà dell organo giudicante, qualora lo studente cui sia contestata la violazione di un dovere comportamentale sia legato da rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità fino al IV grado con un membro della Commissione, o sussistano altre gravi ragioni di convenienza, il membro della Commissione dovrà dichiarare la propria incompatibilità ed essere sostituito (con le stesse modalità previste per la sua nomina). Sanzioni e procedimento disciplinare Le sanzioni disciplinari applicabili, salva ogni diversa previsione legislativa, sono le seguenti (art. 55, comma 7): a) ammonizione scritta; b) interdizione temporanea da una o più attività formative; c) sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo determinato; d) esclusione temporanea o definitiva dalla possibilità di ottenere benefici economici dall'ateneo o l assegnazione di collaborazioni part-time; e) esclusione temporanea dall'università fino a un massimo di un anno, con inibizione di qualsiasi atto di carriera, compreso il trasferimento ad altra sede o ad altro corso di studio. La comminazione dell ammonizione scritta spetta al, mentre la comminazione delle altre sanzioni spetta al senato accademico. In ogni caso l istruttoria deve essere compiuta dalla. L azione disciplinare (art. 55, comma 6) è esercitata secondo i principi del giusto procedimento. I suddetti principi comprendono, tra l altro: il diritto di partecipazione al procedimento del soggetto interessato; l'identificazione preventiva dell'ufficio e del responsabile del procedimento; il diritto di accesso dell interessato ai documenti; 1 L attuale Commissione di disciplina presso lo Iuav è stata nominata con decreto rettorale rep. n , prot. n. 572 del 18 gennaio 2012, ratificato dal Senato accademico con delibera n. 2 del 31 gennaio 2012, con la seguente composizione: - prof. Piercarlo Romagnoni, in qualità di presidente - prof. Francesco Guerra, in qualità di componente - sig. Alessandro Carollo, Presidente del Senato degli Studenti, in qualità di componente (quest ultimo, o un suo delegato, è membro di diritto della Commissione ai sensi dell art. 5 del regolamento). 2

3 il dovere di concludere il procedimento stesso con provvedimento espresso entro un termine certo. Il procedimento disciplinare inizia una volta che al pervenga notizia di un comportamento che può integrare illecito disciplinare. Pertanto, chiunque abbia notizia della condotta di uno o più studenti che possa costituire illecito disciplinare è tenuto a segnalarla tempestivamente per iscritto al. In tal caso il trasmette tempestivamente gli atti alla. E importante che tale trasmissione sia operata con la massima sollecitudine, poiché è dal momento in cui la notizia dei fatti perviene al che decorre il termine di 30 giorni entro cui deve essere effettuata la contestazione degli addebiti all interessato. La effettua la comunicazione di avvio del procedimento all interessato. Quindi, eseguita una preliminare istruttoria, procede senza indugio alla contestazione in forma chiara e precisa dei fatti addebitati all interessato, da notificare formalmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dallo studente (vista l incertezza nel recapito dell ordinaria raccomandata a.r., sarà opportuno inviare la contestazione con raccomandata1 con avviso di ricevimento) ovvero mediante consegna a mano allo studente con sottoscrizione di una ricevuta da parte dello stesso. La contestazione deve essere notificata non oltre trenta giorni da quando la notizia dei fatti pervenga al e deve contenere: la descrizione dei fatti, la convocazione dello studente, con la concessione di un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della convocazione affinché lo stesso possa predisporre le proprie difese, l avviso che in sede di convocazione egli potrà farsi assistere da un avvocato o da una persona di fiducia, la tipologia dei doveri violati, l indicazione del responsabile del procedimento istruttorio, la comunicazione allo studente che, nel corso del procedimento, potrà avere pieno accesso a tutti i documenti che lo riguardano. All interessato deve altresì essere comunicato che, se non intende presentarsi entro il termine fissato per la convocazione, potrà inviare una memoria scritta; in ogni caso la Commissione procederà ad espletare le proprie funzioni. Se l interessato, nel termine indicato, non si presenta, non produce memorie scritte e non chiede un motivato rinvio, ciò comporterà la decadenza dello studente dall esercizio del diritto di difesa. La può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria per verificare la notizia di illecito disciplinare. La commissione deve redigere verbale di ogni seduta. Ogni verbale deve essere sottoscritto da ciascun intervenuto e quindi, in sede di convocazione a difesa, devono firmare, oltre ai componenti della commissione, lo studente interessato, il suo eventuale difensore e l eventuale segretario verbalizzante. 3

4 Nelle ipotesi in cui la commissione ritenga, in fase istruttoria, di disporre l audizione di eventuali testimoni o esperti in relazione ai fatti contestati, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere da essi sottoscritto. Al termine dell istruttoria, con deliberazione assunta a maggioranza, la commissione di disciplina, qualora ritenga che per il fatto contestato debba applicarsi la sanzione dell ammonizione scritta, trasmette gli atti al affinché questi vi provveda. Per le restanti sanzioni, la trasmette gli atti al senato accademico, proponendo la comminazione di una sanzione disciplinare o l archiviazione del procedimento. Il senato accademico, nella sua prima riunione, si pronuncia in ordine alla proposta della commissione deliberando l applicazione di una sanzione disciplinare di cui al comma 7, lettere b), c), d), e) ovvero l archiviazione del procedimento. Qualora ritenga di discostarsi dalla proposta della, il senato deve motivare adeguatamente la propria deliberazione. A tutela della riservatezza dell interessato, si ritiene opportuno che il senato accademico disponga che del proprio verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo dell interessato. Il provvedimento finale sarà adottato con decreto rettorale e comunicato all interessato entro sessanta giorni dall avvenuta contestazione. La comunicazione all interessato anche in questo caso dovrà, avvenire ove possibile, tramite la consegna in mani proprie con la firma di una ricevuta ovvero con l invio di raccomandata1 con avviso di ricevimento. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione in relazione alla gravità dell'illecito amministrativo commesso, allo svolgimento dei fatti, alla loro eventuale reiterazione e alla valutazione degli elementi di prova. Nella valutazione dei fatti sanzionabili si tiene conto dell elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nonché delle circostanze dei fatti stessi (art. 55, comma 9). In conformità alla normativa sul diritto allo studio può essere inoltre applicata, sentite le difese dello studente, per le ipotesi di falsità nelle dichiarazioni, la sanzione amministrativa della decadenza dalle provvidenze e del pagamento di una somma pari al doppio di quella percepita (art. 55, comma 10). Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera universitaria dello studente e conseguentemente riportati anche nell'eventuale foglio di congedo una volta esauriti gli eventuali ricorsi (art. 55, comma 11). A tal fine il di amministrativo, con proprio atto, dispone che la sanzione applicata sia comunicata alle strutture amministrative competenti per l adozione dei provvedimenti conseguenti. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge, cioè avanti il Tar competente entro 60 giorni dalla comunicazione all interessato. 4

5 Il provvedimento finale di irrogazione della sanzione dovrà contenere la seguente dicitura: avverso il presente procedimento è ammesso ricorso al Tar Veneto, da proporsi entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso. Resta salva l'adozione da parte dell'ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti degli studenti possano configurare illecito civile e/o penale (art. 55, comma 2). Pertanto, quando nel corso dell attività istruttoria la commissione accerti fatti costituenti reato ne dà immediatamente comunicazione con separato atto al, il quale ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica. L'ateneo potrà inoltre agire in sede civile e penale anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti costituenti illecito disciplinare (art. 55, comma 3). Tutela della riservatezza dell interessato Allo scopo di tutelare la riservatezza dell interessato, sarà buona norma che tutte le comunicazioni relative al procedimento, sia in partenza che in arrivo, siano registrate con la forma del protocollo particolare, senza la scansione del documento su Titulus. Come sopra detto, per quanto riguarda la pubblicazione sul sito web dell ateneo della delibera del senato accademico relativa all applicazione della sanzione, si suggerisce che siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo dell interessato. Fermi i diritti dell interessato ad accedere in qualsiasi momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i soggetti cui compete l esercizio della potestà disciplinare nonché gli uffici amministrativi che operano a loro supporto sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti comunque a conoscenza. Garanzia della ricezione delle comunicazioni A garanzia del rispetto dei termini procedurali, si ritiene opportuno trasmettere ogni comunicazione all interessato con raccomandata1 (consegna in giornata) con ricevuta di ritorno. I rapporti con il codice etico dell Università Iuav di Venezia Il codice etico dell Università Iuav di Venezia si applica anche agli studenti, in quanto membri della comunità universitaria. Il codice non si sovrappone né sostituisce alla disciplina vigente in materia di diritti, doveri e obblighi degli studenti universitari, ma ne costituisce ulteriore complemento. Laddove la violazione del codice etico costituisca anche violazione di una norma disciplinare, si applicano le norme che regolano i procedimenti disciplinari. Nell ipotesi in cui, invece, la violazione del codice etico non costituisca anche infrazione disciplinare, nel principio del contraddittorio, l accertamento della violazione e la decisione in merito all irrogazione della sanzione spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore, che potrà essere coadiuvato, nel relativo procedimento, dalla commissione di garanzia di cui all art. 18 del codice etico, nominata dal Senato Accademico. 5

6 SCHEMA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVI TERMINI PER L APPLICAZIONE DELL AMMONIZIONE SCRITTA DI CUI ALL ART.55, COMMA 7, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CARRIERE AMMINISTRATIVE DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA. ORGANO ADEMPIMENTI TERMINE trasmissione degli atti alla comunicazione avvio del procedimento all interessato e svolgimento istruttoria preliminare contestazione e convocazione dello studente con assegnazione allo stesso di un termine a difesa di almeno 10 giorni dal ricevimento della convocazione non appena ricevuta la notizia del fatto non appena ricevuti gli atti entro 30 giorni da quando al pervenga la notizia dei fatti audizione dell interessato nel termine indicato nella convocazione a difesa, dopo almeno 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell interessato di amministrativo eventuale acquisizione altre prove chiusura istruttoria e trasmissione atti al decreto rettorale di irrogazione ammonizione scritta o di archiviazione comunicazione all interessato dell irrogazione della sanzione o dell archiviazione comunicazione dell eventuale sanzione alle strutture amministrative competenti per adozione provvedimenti conseguenti se possibile, contestualmente all audizione dell interessato 6

7 SCHEMA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVI TERMINI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL ART.55, COMMA 7, LETTERE B), C), D), E) DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CARRIERE AMMINISTRATIVE DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA. ORGANO ADEMPIMENTI TERMINE trasmissione degli atti alla comunicazione avvio del procedimento all interessato e svolgimento istruttoria preliminare contestazione e convocazione dello studente con assegnazione allo stesso di un termine a difesa di almeno 10 giorni dal ricevimento della convocazione non appena ricevuta la notizia del fatto non appena ricevuti gli atti entro 30 giorni da quando al pervenga la notizia dei fatti audizione dell interessato nel termine indicato nella convocazione a difesa, dopo almeno 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell interessato senato accademico di amministrativo eventuale acquisizione altre prove chiusura istruttoria e trasmissione atti al senato accademico con proposta di comminazione di una sanzione disciplinare o l archiviazione del procedimento deliberazione di applicazione di una sanzione disciplinare di cui al comma 7, lettere b), c), d), e) ovvero di archiviazione del procedimento decreto rettorale di irrogazione sanzione o di archiviazione comunicazione all interessato dell irrogazione della sanzione o dell archiviazione comunicazione eventuale sanzione alle strutture amministrative competenti per adozione provvedimenti conseguenti se possibile, contestualmente all audizione dell interessato sua prima riunione 7