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1 Gennaio Info IVA 13 concernente il settore Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

2 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane art. articolo cpv. capoverso IVA Imposta sul valore aggiunto lett. lettera LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) n. numero N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVA OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) operatore/i operatore/i di servizi di telecomunicazioni e/o in materia d informatica RS Raccolta sistematica del diritto federale SRG SSR Società svizzera di radiotelevisione UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni Aliquote d imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %. Aliquote d imposta valevoli dal 1 gennaio 2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %. Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Luglio 2010

3 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull OIVA, entrambe entrate in vigore il 1 gennaio 2010, ed è valevole da tale data. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre La presente info IVA dà informazioni rilevanti concernenti la prassi alle imprese che eseguono prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica e dispongono di una rete di telefonia mobile o fissa. Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA. Le informazioni contenute nella presente info IVA devono essere considerate come spiegazioni dell AFC riguardanti la LIVA e l OIVA. La pubblicazione dovrebbe permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA. 3

4 Info IVA 13 concernente il settore 4

5 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica Indice delle materie 1 Scopo dell info IVA concernente il settore Definizione e principio Definizione Luogo della prestazione di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica stabilimenti d impresa Esempi di prestazioni di servizi di telecomunicazioni, in materia d informatica e d altro genere, nonché di forniture Prestazioni di servizi di telecomunicazioni Prestazioni di servizi in materia d informatica Prestazioni di servizi d altro genere Forniture Assoggettamento di operatori con sede all estero Prestazioni specifiche del settore Carte prepagate, ricariche del credito, carte SIM Carte prepagate, ricariche del credito Vendita da parte degli operatori Vendita da parte degli intermediari Carte SIM Vendita da parte degli operatori Carte SIM postpagate (abbonamenti) Carte SIM prepagate con credito di conversazione già incluso Vendita da parte degli intermediari Vendita di cellulari comprendenti una carta SIM (senza stipulazione di un abbonamento) Vendita di carte telefoniche usate o con una durata di validità scaduta Vendita di beni nel quadro della stipulazione di un abbonamento Forniture e prestazioni di servizi che un operatore fattura in nome e per conto di terzi Linee affittate (trasmissione di dati) Diritti d accesso a reti (canoni d abbonamento) Concessione di diritti Prestazioni in materia di internet Prestazioni di servizi di telecomunicazioni Prestazioni di servizi in materia d informatica Prestazioni di servizi d altro genere Installazione di allacciamenti telefonici

6 Info IVA 13 concernente il settore 4.9 Servizi supplementari Procedura tecnica di trasmissione dei dati Messa a disposizione di informazioni e concessione di diritti Locazione di linee di trasmissione Radio e televisione Proventi dei canoni di ricezione Prestazioni dei gestori di reti via cavo Finestra pubblicitaria

7 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica 1 Scopo dell info IVA concernente il settore Scopo della presente pubblicazione è informare sia le aziende che dispongono di una rete di telefonia fissa e mobile, sia quelle che eseguono prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica (di seguito: operatori), sia gli intermediari di tali prestazioni. La pubblicazione illustra le differenze che sussistono tra le varie categorie di prestazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle prestazioni di servizi in materia d informatica. Le distinzioni sono indispensabili segnatamente per determinare il luogo della prestazione e per accertare l assoggettamento degli operatori, in particolare di quelli che eseguono le loro prestazioni in territorio svizzero ma hanno sede all estero. 2 Definizione e principio 2.1 Definizione Sono considerati prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica segnatamente (art. 10 cpv. 1 OIVA): le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi (che rendono tecnicamente possibili la trasmissione, l emissione o la ricezione di segnali, testi, immagini e suoni); il procurare diritti d accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d informazione; la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati; la messa a disposizione di siti internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; la messa a disposizione per via elettronica di software (incl. i relativi aggiornamenti), immagini, testi, informazioni, banche dati, musica, film e giochi, compresi giochi d azzardo e lotterie. Non sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica (art. 10 cpv. 2 OIVA): la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo (p. es. comunicazione di informazioni giuridiche che un avvocato esegue telefonicamente a titolo oneroso al suo cliente); le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; 7

8 Info IVA 13 concernente il settore la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati. 2.2 Luogo della prestazione di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica stabilimenti d impresa È considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale (principio del luogo del destinatario; art. 8 cpv. 1 LIVA). Per stabilimento d impresa s intende una sede fissa d affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l attività di un impresa (art. 5 cpv. 1 OIVA). La sede di un server può essere considerata uno stabilimento d impresa se il contribuente ha il potere di disporre del server (non dev esserne il proprietario, può anche prenderlo a noleggio e gestirlo autonomamente) e se quest ultimo non è destinato esclusivamente ad attività preparatorie o ausiliarie. Il semplice web hosting (messa a disposizione di capacità di memoria e di trasmissione nel quadro di un contratto con il provider senza l attribuzione di un preciso server) non è sufficiente per la qualifica di stabilimento d impresa. I requisiti di stabilimento d impresa sono verificati caso per caso. Determinante non è la designazione nel contratto ma la prestazione effettiva. Ai fini della determinazione del luogo della prestazione di servizi si raccomanda di addurre, oltre alla prova della contabilizzazione, altri documenti, quali ad esempio fatture, giustificativi di pagamento, contratti, mandati, conteggi di provvigioni, documenti d esportazione, corrispondenza. Per comprovare che una prestazione è stata eseguita all estero e quindi non soggiace all imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, sono necessari i seguenti dati: cognome e nome o ragione sociale; indirizzo e domicilio o sede del destinatario della prestazione; e informazioni dettagliate sulla categoria della prestazione eseguita. Ad esempio, i conteggi di aziende che gestiscono carte di credito o di società che eseguono transazioni finanziarie tramite Internet non bastano a comprovare che una prestazione è stata eseguita all estero, poiché non indicano chiaramente la prestazione effettiva né il destinatario della medesima. 8

9 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica 2.3 Esempi di prestazioni di servizi di telecomunicazioni, in materia d informatica e d altro genere, nonché di forniture Riguardo alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica si opera una distinzione fra varie categorie di prestazioni, indispensabile per determinare il luogo della prestazione e per accertare l assoggettamento dell operatore. Di seguito sono riportati alcuni esempi (elenco non esaustivo) di tali categorie di prestazioni Prestazioni di servizi di telecomunicazioni La trasmissione vocale (servizi telefonici, conferenze telefoniche, telefonia mobile), di testi (servizi di telefax, telegrafo, telex e di posta elettronica), immagini, suoni, o altre trasmissioni, a condizione che la trasmissione sia l elemento principale; le semplici prestazioni di trasmissione eseguite a emittenti radiofoniche e televisive (F cifra ); le prestazioni di trasmissione su mandato di altri operatori (p. es. prestazioni di roaming) nonché la garanzia di capacità di trasmissione di dati tramite linee affittate o per via satellitare (F cifra 4.4); l accesso a internet o ad altre reti d informazione (F cifra 4.7.1); i tributi, ad esempio canoni d abbonamento, per il procurare i diritti d accesso a reti o prestazioni d interconnessione (F cifra 4.5); le prestazioni una tantum per l allacciamento di un impianto di telecomunicazioni a titolo di prestazioni accessorie al procurare i diritti d acceso a una rete (F cifra 4.5); il procurare i diritti d accesso a televisioni via cavo o satellitari, ad esempio nel quadro di abbonamenti con gestori di reti via cavo (F cifra ) Prestazioni di servizi in materia d informatica La messa a disposizione di siti internet, di hosting, la manutenzione in rete di programmi e apparecchiature; la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti tramite internet; la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni (p. es. quotazioni di borsa, previsioni meteorologiche, orari dei trasporti pubblici) nonché la messa a disposizione di banche dati (F cifra 4.7.2); la messa a disposizione per via elettronica di musica (scaricamento di brani), film e giochi, compresi giochi d azzardo e lotterie (F cifra 4.7.2). 9

10 Info IVA 13 concernente il settore Prestazioni di servizi d altro genere Forniture La concessione dei diritti di passaggio per una linea di trasmissione di dati aerea o sotterranea su un fondo o il diritto di installare e gestire un impianto di telecomunicazione (p. es. Publifon, cabine telefoniche pubbliche o antenne di telefonia mobile) (F cifra 4.6); i servizi d informazione (p. es. servizi a valore aggiunto tramite SMS), anche qualora comprendano la prestazione di trasmissione (F cifra 4.9.2); i ricavi dai canoni per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi (UFCOM; F cifra ); il prestito di personale. La semplice messa a disposizione per l uso e il godimento d impianti destinati alla trasmissione, emissione o ricezione di segnali, testi, immagini, suoni o informazioni di qualsivoglia genere, qualora i segnali non siano trasmessi dal locatore stesso; la locazione, anche trasfrontaliera, di linee di trasmissione (p. es. cavi in fibra ottica) per il godimento esclusivo del locatario (F cifra ); la locazione o la vendita di apparecchi (p. es. telefoni, fax, modem, segreterie telefoniche o componenti ISDN); le forniture in generale, a prescindere dalla modalità di ordinazione (p. es. per telefono o tramite internet); riparazioni (p. es. hardware, impianti). 3 Assoggettamento di operatori con sede all estero Secondo l articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA, un impresa con sede all estero che esegue in territorio svizzero prestazioni di servizi di telecomunicazioni o in materia d informatica a destinatari non contribuenti è assoggettata all imposta qualora realizzi una cifra d affari superiore a franchi annui. Sino a concorrenza di questo limite, l impresa è esentata dall assoggettamento ma può rinunciare a questa esenzione (F info IVA Assoggettamento ). Per determinare l assoggettamento vanno presi in considerazione soltanto i ricavi provenienti da prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica eseguite in territorio svizzero a clienti non iscritti nel registro dei contribuenti IVA (F cifra 2.3). Se è assoggettato all imposta, l operatore deve imporre all aliquota d imposta corrispondente 10

11 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica tutte le prestazioni imponibili eseguite in territorio svizzero. Tra queste ultime rientrano anche le prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica eseguite a contribuenti, la messa a disposizione d informazioni o altre prestazioni. L operatore contribuente che non ha il domicilio né la sede sociale in territorio svizzero, designa, per l adempimento dei propri obblighi procedurali, un rappresentante con il domicilio o la sede sociale in territorio svizzero (rappresentante fiscale). Per poter accertare se adempie le condizioni d assoggettamento, l operatore con sede all estero che esegue prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d informatica a clienti con domicilio o sede sociale in territorio svizzero deve operare una ripartizione fra prestazioni a clienti contribuenti e quelle a clienti non contribuenti. 4 Prestazioni specifiche del settore 4.1 Carte prepagate, ricariche del credito, carte SIM Carte prepagate, ricariche del credito L utente può fruire per telefono non soltanto di prestazioni di servizi di telecomunicazioni ma anche di altre prestazioni (p. es. ottenere informazioni, partecipare a giochi o concorsi, versare contributi a organizzazioni di beneficenza, scaricare loghi, suonerie o musica e pagare parcheggi). Può anche pagare beni (p. es. acquisto di merci in distributori automatici). Le carte prepagate e le relative ricariche sono quindi multiuso e non destinate esclusivamente all acquisto di prestazioni di servizi di telecomunicazioni. Per questa ragione, il conteggio della controprestazione va effettuato soltanto all atto d acquisto della prestazione in concomitanza del quale sorge anche il credito fiscale. Nel settore delle telecomunicazioni, le carte prepagate e le ricariche del credito rientrano in una filiera di distribuzione che va dall operatore al consumatore finale passando da uno o più rivenditori (intermediari). I prodotti sono designati differentemente secondo l operatore e le possibilità di utilizzo Vendita da parte degli operatori Se sono vendute dall operatore, le carte prepagate e le ricariche del credito non sono ancora imponibili al momento della vendita e di regola sono contabilizzate in un conto transitorio. Non comportano una correzione della deduzione dell imposta precedente. Gli operatori devono versare l IVA soltanto sulle prestazioni che loro stessi eseguono al cliente finale. Il valore trattenuto 11

12 Info IVA 13 concernente il settore sul credito della carta costituisce la controprestazione (compresa l imposta) per la prestazione eseguita. Se il credito non è utilizzato per pagare prestazioni di servizi di telecomunicazioni ma altri servizi o forniture (F cifra 4.1.1), l IVA gravante su questi ultimi non è dovuta dall operatore, salvo qualora abbia eseguito lui stesso tali servizi e forniture. L IVA è dovuta dai prestatori effettivi. L operatore deve imporre le prestazioni d incasso e altre sue eventuali prestazioni, qualora siano considerate eseguite in territorio svizzero. È irrilevante che abbia fatturato separatamente le prestazioni d incasso o le abbia trattenute sugli importi pagabili all effettivo prestatore. In virtù dell articolo 28 LIVA, il prestatore effettivo ha diritto, dal canto suo, di dedurre l imposta precedente sulle prestazioni d incasso. I crediti che il cliente finale non utilizza durante la validità della carta e che l operatore rivendica per sé sono considerati non controprestazioni. Tali crediti conseguiti nell ambito dell attività imprenditoriale non comportano una correzione della deduzione dell imposta precedente. Riguardo alle carte d accesso senza fili (wireless) basate su una durata di validità prestabilita e non sulla frequenza e sul volume di utilizzo, il credito fiscale sorge per l operatore al momento della prima attivazione della carta. È considerato controprestazione il valore stampato sulla carta Vendita da parte degli intermediari Gli intermediari (p. es. commercianti all ingrosso o al minuto) non devono imporre (prestazioni non rilevanti ai fini dell IVA) i ricavi realizzati vendendo carte prepagate e le ricariche di credito di operatori aventi la loro sede in territorio svizzero. Questi ricavi sono contabilizzati su un conto transitorio. Gli intermediari impongono all aliquota normale la provvigione (differenza fra l importo prelevato al cliente finale e quello dovuto all operatore). Le provvigioni accordate da operatori con sede all estero sono esenti dall IVA (art. 8 cpv. 1 LIVA). L offerta di carte gratuite (p. es. nel quadro della vendita di un ingente quantità di carte) è considerata provvigione supplementare in ragione dell importo stampato sulla carta Carte SIM Vendita da parte degli operatori Carte SIM postpagate (abbonamenti) La semplice vendita di una carta SIM o di una carta supplementare (senza credito di conversazione) è considerata una prestazione di servizi di telecomunicazioni poiché procura il diritto d accesso a una rete di telefonia mobile. Se questa prestazione è eseguita in territorio svizzero, l operatore deve conteggiare la controprestazione all aliquota normale. 12

13 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica Carte SIM prepagate con credito di conversazione già incluso A volte la vendita di una carta SIM con credito di conversazione già incluso comporta una controprestazione inferiore o tutt al più pari al credito di conversazione già incluso. In questo caso la carta SIM è considerata un mezzo di pagamento, sebbene procuri il diritto d accesso alla rete mobile, e la sua vendita va quindi conteggiata all aliquota normale soltanto al momento dell utilizzo effettivo della carta, essendo quest ultima di fatto consegnata gratuitamente. Se supera il credito di conversazione già incluso nella carta, la controprestazione corrisponde alla controprestazione per la carta SIM ed è imponibile all aliquota normale, se la prestazione è considerata eseguita in territorio svizzero Vendita da parte degli intermediari Gli intermediari (p. es. commercianti all ingrosso o al minuto) non devono imporre (rappresentanza diretta) i ricavi provenienti dalla vendita di carte SIM (con o senza credito di conversazione) che essi hanno venduto per conto di un operatore. Di regola questi ricavi sono contabilizzati su un conto transitorio. Gli intermediari impongono all aliquota normale la provvigione (differenza fra l importo prelevato al cliente finale e quello dovuto all operatore con sede in territorio svizzero). Le provvigioni accordate da operatori con sede all estero sono esenti dall imposta. Gli operatori devono imporre all aliquota normale la controprestazione per la carta SIM (senza credito di conversazione), se la prestazione è considerata eseguita in territorio svizzero Vendita di cellulari comprendenti una carta SIM (senza stipulazione di un abbonamento) La vendita a un prezzo forfetario (pacchetti prepagati o bundle) di un cellulare abbinato a una carta SIM con credito di conversazione incluso è considerata una fornitura imponibile all aliquota normale. Essendo il credito di conversazione imponibile solo al momento del suo utilizzo (F cifra ), l operatore può rettificare (partita di storno) alla fine del medesimo trimestre l IVA conteggiata sul credito di conversazione. Nella fattura al cliente non è ammessa l indicazione dell imposta sul credito di conversazione. 13

14 Info IVA 13 concernente il settore Esempio Vendita al prezzo forfetario di 200 franchi di un pacchetto comprendente un cellulare, una carta SIM e un credito di conversazione di 20 franchi. L operatore deve imporre 180 franchi al momento in cui vende il pacchetto e 20 franchi quando contabilizza l utilizzo del credito di conversazione. Nella fattura al cliente è ammessa l indicazione dell imposta unicamente in ragione di franchi (7,6 % di 180 franchi [107,6 %]) Vendita di carte telefoniche usate o con una durata di validità scaduta La vendita di carte telefoniche usate o con una durata di validità scaduta (p. es. carte con un valore di collezione) è considerata una fornitura imponibile all aliquota normale. 4.2 Vendita di beni nel quadro della stipulazione di un abbonamento La vendita di un bene (p. es. di un cellulare) a un prezzo ridotto, subordinata alla condizione che l acquirente stipuli con l operatore un abbonamento di una durata contrattuale minima prestabilita, è considerata una fornitura. La controprestazione fatturata al cliente è imponibile all aliquota normale. È imponibile all aliquota normale anche la provvigione che l intermediario riceve per la stipulazione dell abbonamento. In virtù dell articolo 28 LIVA l operatore ha diritto di dedurre l imposta precedente. 4.3 Forniture e prestazioni di servizi che un operatore fattura in nome e per conto di terzi Le forniture e prestazioni di servizi che un operatore fattura in nome e per conto di terzi, quali ad esempio la messa a disposizione d informazioni, la partecipazione a giochi o concorsi, versamenti a organizzazioni di beneficenza, scaricamento di loghi, di suonerie e musica, l acquisto di merci in distributori automatici, sono considerate eseguite dal prestatore effettivo (F cifra ). Affinché sia riconosciuto, il rapporto di rappresentanza deve risultare dalle circostanze (art. 20 LIVA) oppure essere espressamente comunicato dall operatore al destinatario della prestazione (l operatore indica p. es. sulla propria fattura l ordine d incasso precisando per ogni prestazione il nome del prestatore effettivo). In caso contrario, le prestazioni sono considerate eseguite dall operatore. In virtù dell articolo 28 LIVA il destinatario della prestazione può far valere la deduzione dell imposta precedente per le prestazioni che l operatore ha indicato sulla fattura. L operatore deve imporre all aliquota normale l eventuale controprestazione che richiede per la prestazione d incasso. Deve applicare l aliquota normale anche per eventuali prestazioni di servizi di telecomunicazioni che esegue lui stesso in territorio svizzero. 14

15 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica È irrilevante che abbia fatturato separatamente le prestazioni d incasso o le abbia trattenute sugli importi pagabili all effettivo prestatore. In virtù dell articolo 28 LIVA il prestatore effettivo ha diritto di dedurre l imposta precedente. 4.4 Linee affittate (trasmissione di dati) Sono considerate linee affittate le capacità di trasmissione tra due o più punti. In questo caso vi è una prestazione di servizi di telecomunicazioni. Se sono messe a disposizione capacità di trasmissione di dati ai sensi dell articolo 10 capoverso 1 lettera c OIVA, la trasmissione del messaggio è effettuata dal locatore della linea e non dal destinatario della prestazione. Per contro, la semplice messa a disposizione di cavi di trasmissione per l uso o il godimento esclusivi del locatario è considerata una fornitura (F cifra 4.9.3). 4.5 Diritti d accesso a reti (canoni d abbonamento) Il procurare diritti d accesso a reti di telefonia fissa e mobile, alla telecomunicazione satellitare, alla televisione via cavo, a internet e ad altre reti d informazione (anche senza fili, quali p. es. GSM, GPRS, UMTS o WLAN) costituisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni. Si tratta di tributi ricorrenti per il procurare i diritti d accesso a reti (p. es. canoni d abbonamento o canoni per prestazioni d interconnessione). Le prestazioni una tantum per l allacciamento di un impianto di telecomunicazione sono considerate accessorie al procurare diritti d accesso a una rete. È irrilevante che il destinatario della prestazione sia proprietario o locatario dell impianto di telecomunicazione. Sono imponbili all aliquota normale i canoni d abbonamento che un operatore contribuente in territorio svizzero addebita ad abbonati che hanno il domicilio o la sede sociale in territorio svizzero. I canoni sono invece considerati eseguiti all estero e non soggiacciono all imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, se l abbonato ha comprovatamente il domicilio o la sede sociale all estero. 4.6 Concessione di diritti La concessione dei diritti di passaggio per una linea di trasmissione di dati aerea o sotterranea su un fondo o del diritto di installare e gestire un impianto di telecomunicazione (p. es. Publifon, cabine telefoniche pubbliche, antenne di telefonia mobile, canali, reti via cavo) rientra nella categoria delle prestazioni di servizi d altro genere e non di quelle di telecomunicazioni. Alle prestazioni di servizi d altro genere si applica il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). 15

16 Info IVA 13 concernente il settore I suddetti diritti, se iscritti nel Registro fondiario, sono considerati diritti reali inerenti al fondo e quindi esclusi dall imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA). A tali prestazioni di servizi si applica il principio del luogo del fondo (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA). Se in relazione a un tale diritto è messo a disposizione per il godimento esclusivo un locale sempre accessibile che ospita le attrezzature necessarie alla gestione di un antenna di telefonia mobile, vi è parimenti una prestazione esclusa dall imposta (locazione di una parte di un edificio). 4.7 Prestazioni in materia di internet Prestazioni di servizi di telecomunicazioni Sono considerati prestazioni di servizi di telecomunicazioni segnatamente: l accesso a internet (modem analogico, ISDN, ADSL, WLAN, PWLAN); la telefonia tramite internet; le teleconferenze tramite internet; la televisione tramite internet (F cifra ). A queste prestazioni di servizi si applica il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA) Prestazioni di servizi in materia d informatica Lo scaricamento di musica, film e podcast; lo scaricamento di programmi, giochi (incl. giochi d azzardo e lotterie) e altre applicazioni; lo scaricamento di grafici, testi, informazioni ecc.; la messa a disposizione di capacità di memoria in internet (hosting di pagine internet o server ecc.); la messa a disposizione di banche dati; la manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature. A queste prestazioni di servizi si applica il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA) Prestazioni di servizi d altro genere La messa a disposizione di nomi di dominio (p. es..ch,.com,.org); i loghi e le inserzioni; i link (considerati prestazioni pubblicitarie). A queste prestazioni di servizi si applica il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). 16

17 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica 4.8 Installazione di allacciamenti telefonici L installazione di allacciamenti telefonici comprende segnatamente le seguenti prestazioni: la posa di linee; la programmazione dell allacciamento nell impianto di commutazione per utenti; l inserimento di estremità di cavi in posti di collegamento liberi; l installazione e regolazione tecniche d impianti (p. es. impianto di commutazione per utenti all interno dell impresa). Le precitate prestazioni sono considerate forniture. Se un allacciamento telefonico è installato in territorio svizzero, la relativa controprestazione è imponibile all aliquota normale. Gli eventuali costi fatturati all abbonato per il materiale utilizzato (p. es. spese aggiuntive per linee posate su richiesta dell abbonato) sono parti integranti di questa controprestazione. Riguardo alle prestazioni una tantum inerenti all allacciamento di un impianto di telecomunicazioni, che sono considerate accessorie al procurare i diritti d accesso alla rete, si veda la cifra Servizi supplementari Per le varie prestazioni supplementari eseguite nell ambito delle telecomunicazioni e in relazione a prestazioni di servizi in materia d informatica occorre operare una distinzione conformemente alle seguenti cifre Procedura tecnica di trasmissione dei dati Nell ambito della trasmissione di dati la prestazione principale è la procedura tecnica di trasmissione e non il contenuto del messaggio trasmesso. La trasmissione di dati è quindi considerata una prestazione di servizi di telecomunicazioni. Esempi Deviazione delle chiamate, funzione non disturbare, blocco delle chiamate in uscita, rifiuto delle telefonate anonime; voicebox (segreteria telefonica personale). 17

18 Info IVA 13 concernente il settore Messa a disposizione di informazioni e concessione di diritti In questo caso la prestazione principale non è la trasmissione ma il contenuto del messaggio o dei dati trasmessi e il contenuto non è considerato una prestazione di servizi di telecomunicazioni. Vi è una prestazione di servizi in materia d informatica solamente se le informazioni sono messe a disposizione per via elettronica. Altrimenti la prestazione è considerata una generica messa a disposizione d informazioni o concessione di diritti. A queste prestazioni di servizi si applica il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Esempi I servizi a valore aggiunto SMS e MMS volti a comunicare informazioni (p. es. orari FFS, dati borsistici, risultati sportivi, previsioni del tempo); gli altri servizi a valore aggiunto quali business number 0900, 0901 e 0906; la messa a disposizione di nomi di dominio (p. es..ch,.com,.org) Locazione di linee di trasmissione La semplice messa a disposizione di linee per l uso e il godimento esclusivi del locatario è considerata una fornitura (art. 3 cpv. d LIVA). Se una parte di una linea di trasmissione si trova in territorio svizzero e una parte all estero, quest ultima non soggiace all imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, poiché il luogo della fornitura è all estero. La suddivisione in tratte situate in territorio svizzero e quelle all estero va effettuata secondo criteri oggettivi e comprovabili (p. es. in chilometri) Radio e televisione Proventi dei canoni di ricezione I proventi dei canoni di ricezione per i programmi radiotelevisivi, che l UFCOM ripartisce fra la SRG SSR e le altre emittenti locali e regionali, sono imponibili all aliquota ridotta (art. 25 cpv. 2 lett. b LIVA). Non si tratta di una prestazione di servizi di telecomunicazioni ma della concessione di un diritto (art. 3 lett. e n. 1 LIVA). A questa prestazione di servizi si applica il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). 18

19 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica Prestazioni dei gestori di reti via cavo La trasmissione di programmi radiofonici e televisivi via cavo o la loro diffusione tramite antenna o satellite nonché l offerta dei medesimi (p. es. film, programmi e programmi a richiesta) sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni o prestazioni di servizi in materia d informatica. È irrilevante che questi programmi siano offerti simultaneamente mediante internet o tramite una o più altre reti. A queste prestazioni si applica il principio del luogo del destinatario di cui all articolo 8 capoverso 1 LIVA (F cifra 2.2). Tutte le prestazioni fatturate agli abbonati sono imponibili all aliquota normale. È irrilevante che le singole prestazioni siano fatturate separatamente oppure no (p. es. diritti d autore e canoni) Finestra pubblicitaria La diffusione di finestre pubblicitarie speciali per il mercato svizzero da parte di emittenti televisive con sede all estero è considerata una prestazione pubblicitaria. A questa prestazione di servizi si applica il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Per il destinatario della prestazione in territorio svizzero si tratta di un acquisto di prestazioni di imprese con sede all estero. Sono imponibili all aliquota normale le provvigioni ottenute per la semplice intermediazione (p. es. agenzie pubblicitarie) di finestre pubblicitarie effettuata espressamente in nome e per conto di terzi (p. es. emittenti televisive), qualora la prestazione oggetto della mediazione non sia esente dall imposta in virtù dell articolo 23 capoverso 2 numero 9 LIVA oppure sia considerata eseguita esclusivamente all estero. 19

20 Competenze L Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per la riscossione dell imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; la riscossione dell imposta sull acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all estero. L Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per la riscossione dell imposta sull importazione di beni. Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti. Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue: per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse Berna per fax: per mwst.webteam@estv.admin.ch Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA. Le pubblicazioni dell AFC riguardanti l IVA sono ottenibili: in forma elettronica tramite internet: (Webcode: d_03525_it) in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna I