LE REGOLE PRINCIPALI DEL D.I.U. ATTUALE

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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO LEZIONE III PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO UMANITARIO PROF. CASTRENZE DI GANGI

2 Indice 1 LE REGOLE PRINCIPALI DEL D.I.U. ATTUALE SEGNI DISTINTIVI REGOLE D.I.U SOGGETTI VINCOLATI DAL DIU CHI SONO I SOGGETTI VINCOLATI FIRMA, RATIFICA, ADESIONE, RISERVE E SUCCESSIONE CHI HA IL DOVERE DI DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE CONVENZIONI E DEI PROTOCOLLI APPLICABILITÀ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NELLE OPERAZIONI PER IL MANTENIMENTO O L IMPOSIZIONE DELLA PACE CONDOTTE DALLE NAZIONI UNITE O SOTTO LA LORO EGIDA IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA MOVIMENTO DI CROCE ROSSA DIFFERENZA TRA CICR E FEDERAZIONE NATURA GIURIDICA DEL CICR NELL AMBITO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DIRITTO DI INIZIATIVA UMANITARIA POSIZIONE DEL CICR DI FRONTE ALLE VIOLAZIONI AGENZIA CENTRALE DI RICERCHE DEL CICR DIZIONARIO DEI TERMINI PIÙ IMPORTANTI DEL DIU ELENCO DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI DI D.I.U di 25

3 1 Le regole principali del D.I.U. attuale Le persone che non prendono parte, o non possono più prendere parte alle ostilità hanno diritto al rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. Queste persone devono essere protette e trattate con umanità in qualsiasi circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. E assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che non può più prendere parte al combattimento. I feriti e i malati devono essere raccolti e curati dalla Parte in conflitto che li detiene in proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzature sanitarie devono essere rispettati e protetti Segni distintivi Esistono dei segno distintivi per indicare la protezione dovuta agli operatori, ai materiali e strutture dove operano. Questi segni sono: - un quadrato rosso poggiato su uno degli angoli collocato su un fondo bianco (chiamato Cristallo Rosso). Accanto ad esso deve essere indicato uno degli altri simboli riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra: La Croce Rossa su campo bianco La mezzaluna Rossa su campo Bianco 3 di 25

4 Altri simboli distinti delle società nazionali aderenti al Movimento e Federazione della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: Leone rosso con spada e sole, stella di David Rossa ecc. Sono riconosciute altri segni distintivi di protezione riferiti a: 1 segno distintivo della Convenzione dell Aja per la tutela dei Beni Culturali (Con. Aja 1954). Il simbolo obbliga a rispettare e proteggere i luoghi o le costruzioni che costituiscono patrimonio culturale dei popoli: 2 Segno distintivo della Protezione Civile. Contrassegna il personale i mezzi e le strutture che assolvono a compiti umanitari finalizzati a proteggere la popolazione civile dagli effetti delle ostilità o calamità, e ad aiutarla a superare gli effetti immediati e ad assicurarle le condizioni necessarie alla sopravvivenza. 4 di 25

5 3 Il segno distintivo serve ad indicare opere e installazioni che racchiudono forze pericolose (dighe, centrali nucleari) che non possono essere oggetto di attacco, poiché possono sprigionare forze distruttive incontrollabili ai danni della popolazione civile o loro beni di sopravvivenza. 5 di 25

6 2 Regole D.I.U. I Combattenti che sono catturati e i civili che si trovano sotto l autorità della parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro opinioni (politiche, religiose, ecc.). Devono essere protetti contro ogni forma di violenza e di rappresaglia. Hanno diritto a scambiarsi notizie con le proprie famiglie e a ricevere aiuti materiali. Tutti devono godere delle garanzie giuridiche fondamentali e nessuno può essere ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottoposto a torture fisiche e mentali, a punizioni corporali o degradanti o ad altri trattamenti simili. - Né le parti in conflitto né i membri delle loro forze armate hanno diritto illimitato nella scelta dei metodi e dei mezzi di combattimento. - E proibito usare armi o metodi di combattimento che possono causare perdite inutili o sofferenze eccessive. - Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento tra civili e combattenti in modo da risparmiare la popolazione ed i beni civili. - Né la popolazione civile nel suo insieme, né le singole persone che la compongono possono essere oggetto d attacco. - Gli attacchi devono essere diretti solo contro obiettivi militari. 6 di 25

7 3 Soggetti vincolati dal DIU 2.1 Chi sono i soggetti vincolati Stati. I soggetti vincolati dalle regole codificate del Diritto Internazionale Umanitario sono gli Questi Stati hanno espresso la loro volontà di applicare le regole attraverso l adesione alle Convenzioni o ai trattati internazionali. Le persone fisiche, agenti in nome e per conto dello stato devono agire in adesione ai dettami delle Convenzioni. Quasi tutte le Nazioni del mondo hanno aderito alle Convenzioni di Ginevra (al 2001 risultavano n.189 Stati ). Il fatto che questi trattati siano fra quelli accettati dal maggior numero di Stati testimonia della loro universalità. Per quanto riguarda i Protocolli aggiunti del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, alla stessa data risultava l adesione di n.150 Paesi del I Protocollo e 142 del II Protocollo. 2.2 Firma, ratifica, adesione, riserve e successione I trattati multilaterali tra Stati, come le Convenzioni di Ginevra ed i Protocolli aggiuntivi richiedono due procedure separate: a la firma seguita dalla ratifica. La firma non vincola lo Stato, ma lo obbliga a comportarsi correttamente in modo da non privare di significato il suo impegno ulteriore quando, con la ratifica, dichiara solennemente di voler rispettare il trattato; b l Adesione. E l atto con cui lo Stato, che non ha firmato il testo al momento dell adozione, esprime il suo consenso a esservi vincolato. L adesione ha lo stesso valore della ratifica. Uno Stato indipendente appena costituito può, per mezzo della dichiarazione di successione, esprimere il desiderio di rimanere vincolato dai trattati applicabili sul suo territorio prima della sua 7 di 25

8 indipendenza. Può anche fare una dichiarazione di applicazione provvisoria di tali trattati per il tempo in cui li esamina prima dell adesione o della successione. Nel contesto di queste procedure e a certe condizioni, uno Stato può apporre delle riserve al fine di escludere o modificare l effetto giuridico di alcuni articoli del trattato. La condizione più importante è che queste riserve non siano contrarie a elementi essenziali del trattato. I movimenti di liberazione nazionale citati nel I Protocollo possono impegnarsi ad applicare le Convenzioni ed i Protocolli seguendo la particolare procedura stabilita dal I Protocollo. 2.3 Chi ha il dovere di diffondere la conoscenza delle convenzioni e dei protocolli Gli Stati hanno l obbligo giuridico di far conoscere i trattati internazionali ai quali aderiscono. Infatti, le Convenzioni stesse contengono degli articoli che obbligano gli Stati a diffondere nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, i testi delle Convenzioni. Inoltre hanno l obbligo di includere tale materia negli studi previsti per l istruzione militare e, se possibile, civile, affinchè i principi siano conosciuti dalla popolazione, ma in particolare dagli appartenenti alle forze armate, personale sanitario e cappellani militari. 2.4 Applicabilità del diritto internazionale umanitario nelle operazioni per il mantenimento o l imposizione della pace condotte dalle nazioni unite o sotto la loro egida. Il Diritto Umanitario è applicabile allorché contingenti di forze armate che intervengono sotto l autorità delle Nazioni Unite, o con loro autorizzazione, utilizzano la forza contro forze armate organizzate. L accordo relativo alle operazioni di mantenimento della pace che le Nazioni Unite concludono con ciascuno Stato membro chiamato a fornire contingenti militari, dispone che i principi e lo spirito delle Convenzioni internazionali di DIU devono essere osservati. Gli Stati che forniscono le truppe per tali operazioni devono assicurarsi che i militari appartenenti ai loro contingenti conoscano tali Convenzioni. La Legislazione nazionale e le disposizioni di attuazione di tali trattati sono ugualmente applicabili. Inoltre, i Caschi Blu sono tenuti a rispettare le 8 di 25

9 Convenzioni di Diritto Umanitario che impegnano i rispettivi paesi di origine, secondo la legislazione nazionale. Pertanto in caso di violazione ne risponderanno davanti ai tribunali penali dei rispettivi paesi. E stata diramata una circolare del Segretario delle Nazioni Unite, nel 1999, che contiene i principi fondamentali e le regole di DIU applicabili alle Forze delle Nazioni Unite quando queste, in situazioni di conflitto armato, sono attivamente coinvolte come forza combattente sia in azione coercitiva (Peace Enforcement), sia in azione di mantenimento della pace (Peace Keeping), quando l uso della forza è permesso in autodifesa. 9 di 25

10 4 Il comitato internazionale della croce rossa 3.1. Come già accennato le origine risalgono al 1863, quando Henry Dunant fonda, a Ginevra, il Comitato Internazionale di soccorso ai Feriti. Il Comitato Internazionale di Croce Rossa, come venne chiamato successivamente e come si chiama attualmente, oltre all attività pratica di raccolta ed assistenza delle vittime della guerra, si prefiggeva quale intento fondamentale, di farsi riconoscere dagli Stati il diritto di affiancarsi ai servizi sanitari nei campi di battaglia. Col passare degli anni, le finalità del CICR non sono cambiate, anzi si sono ampliate, affermandosi in tutto il mondo come rappresentante un ente imparziale che ha come fine primario quello di ridurre le sofferenze, soprattutto fisiche, delle persone coinvolte in conflitti internazionali ed interni. Inoltre, la funzione di protezione e di soccorso delle vittime si completa, poi, con un intensa attività di promozione e diffusione del D.I.U.. Il CICR è un ente autonomo di diritto svizzero che fa parte del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 10 di 25

11 5 Movimento di croce rossa Il Movimento di C.R., nato nel 1928, raggruppa tutte le società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rosse (operanti a livello nazionale nel settore umanitario), il CICR e la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il suo compito è quello di coordinare tali enti che però mantengono la propria autonomia, pur obbedendo a dei principi comuni. S. Il Movimento della Croce Rossa opera nel campo dell'aiuto umanitario sulla base di sette principi fondamentali comuni, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa svoltasi a Vienna nel 1965, che costituiscono lo spirito e l'etica della Croce Rossa e della quale sono garanti e guida. Essi sintetizzano i fini del Movimento ed i mezzi con cui realizzarli. UMANITÀ "Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli". NEUTRALITÀ "Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e filosofico". IMPARZIALITÀ "La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la precedenza agli interventi più urgenti". INDIPENDENZA "La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però conservare un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce Rossa". 11 di 25

12 VOLONTARIATO "La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata". UNITÀ "In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio". UNIVERSALITÀ "La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente". Il Movimento, in adesione alle finalità di divulgazione, organizza periodiche conferenze ai quali partecipano i rappresentanti di tutti gli stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra. La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha la funzione di coordinare le attività delle Società Nazionali di CR, aiutando la collaborazione ed il sostegno reciproco tra di loro. 12 di 25

13 6 Differenza tra cicr e federazione Il CICR mantiene in esclusiva la competenza di intervento in caso di conflitti armati; il contributo della Federazione al soccorso delle vittime di tali conflitti è subordinata all accordo con il CICR. La Federazione invece dirige e coordina gli aiuti in caso di catastrofi naturali ed in situazioni di emergenza sanitaria, disponendo delle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Le Società Nazionali sono costituite in base al diritto dello Stato di appartenenza, devono essere accreditate dal CICR per far parte del Movimento. Funzioni e competenze sono determinate da leggi interne, ispirandosi comunque ai principi internazionali del Movimento. Il CICR ha sede a Ginevra; si compone di un massimo di 25 membri scelti per cooptazione, in modo pressoché esclusivo, tra cittadini svizzeri. Ciò al fine di rafforzare il carattere di neutralità. Si compone di 5 organi: Assemblea, Consiglio dell Assemblea,Presidenza, Direzione e Controllo di Gestione. 13 di 25

14 7 Natura giuridica del cicr nell ambito del diritto internazionale Il CICR è un soggetto privato sottoposto al diritto civile svizzero. Tuttavia, ha un apparato istituzionale proprio, in grado di agire in autonomia e la sua attività è regolata da norme pattizie, quali sono le Convenzioni di Ginevra, che sembrano conferirgli una personalità giuridica internazionale. Il CICR ripudia qualsiasi identificazione con qualsiasi stato, quindi, si potrebbe affermare che la natura giuridica è riconducibile a quella delle Organizzazioni Non Governative (ONG). Si tratta di organizzazioni che non hanno personalità giuridica internazionale in quanto composte da persone fisiche o giuridiche di diritto interno e costituite in base all ordinamento di uno stato, anche quando agiscono a livello internazionale. La giurisprudenza internazionale, in particolare la Camera di Prima Istanza del Tribunale per la Ex-Jugoslavia ha rilevato che il CICR è una organizzazione umanitaria indipendente, che si giova di uno speciale status del diritto internazionale, basato su di mandato conferito dalla comunità internazionale Il ruolo assunto nelle relazioni internazionali ed il mandato assegnato dalle Convenzioni di Ginevra ne fanno una ONG particolare, l unica che gode dello status di osservatore permanente dell Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L Articolo 3, par.2, comune alle 4 Convenzioni di Ginevra, cita il CICR come esempio di ente umanitario imparziale autorizzato ad offrire aiuto alle Parti in un conflitto armato non internazionale, per raccogliere e curare i feriti e i malati. Nei conflitti armati internazionali, particolarmente è rilevante la norma che prevede la possibilità per il CICR di assumere le funzioni di Potenza protettrice, come previsto nelle Convenzioni, quando cessi o non venga esercitata tale funzione dalla Potenza designata. Le Convenzioni di Ginevra sanciscono l obbligo a carico delle Potenze protettrice di richiedere l intervento di un ente umanitario o di accettare l offerta di servigi di tale ente. 14 di 25

15 Il CICR nella funzione di potenza protettrice svolge quindi il compito di controllo sul trattamento delle persone protette, prestare i suoi uffici per risolvere eventuali controversie sull applicazione e sull interpretazione delle disposizioni delle Convenzioni. Il CICR ha funzioni, poteri e compiti diversi. Ha la possibilità di visitare i prigionieri, che non possono essere limitate se non per imperiose necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. Possono presenziare ai trasferimenti dei prigionieri, ha facoltà di parlare con i prigionieri senza testimoni. 15 di 25

16 8 Diritto di iniziativa umanitaria 4.1.Una norma comune a tutte e quattro le Convenzioni, impegna gli stati a non ostacolare le attività umanitarie del CICR o altro ente umanitario imparziale, in favore dei feriti e malati, nonché del personale sanitario e religioso, e prestare loro soccorso con il consenso delle Parti in conflitto, per la tutela dei naufraghi, prigionieri e civili. La Prassi internazionale dimostra che l azione del CICR continua ad essere subordinata all autorizzazione dello Stato interessato. L Intervento del CICR è, dunque, sottoposto all accordo con il governo o con qualsiasi forza che ha in potere le persone protette dalle Convenzioni. L attribuzione al CICR di un diritto di iniziativa umanitaria, al di fuori delle Convenzioni, non ha riscontro nella prassi. La capacità del CICR di agire in situazioni di emergenza è, invece, il risultato di negoziazioni con parti spesso non vincolate al rispetto di tali convenzioni ed è frutto del prestigio e della neutralità che il CICR ha assunto nella comunità internazionale. In particolare, in casi di disordini interni, è una funzione che il CICR non riceve e non ha fonti internazionali ma è prevista dal suo statuto interno. 16 di 25

17 9 Posizione del cicr di fronte alle violazioni 5.1. La posizione del CICR rimane sempre di imparzialità e neutralità, che gli permettono di mantenere rapporti con regimi non riconosciuti o che sono additati quali trasgressori di principi del diritto. Ciò fa differenziare il CICR dagli altri enti appartenenti alle Nazioni Unite che invece sono espressione dell Assemblea o di azione propositiva di alcuni membri o stati Si cerca di trovare il limite tra la neutralità e l obbligo di denuncia di violazioni. Lo statuto, a fronte di violazioni, indica che il compito è quello di accogliere tutti le denunce e di impegnarsi nelle funzioni che gli sono attribuite dalle Convenzioni di Ginevra. La constatazione delle violazioni può essere indirizzata allo stato detentore, nell ambito del rapporto confidenziale instaurato, e contiene una sollecitazione a porre rimedio alle violazioni. Questo compito si configura come un obbligo del CICR nel caso in cui esso agisce come sostituto della Potenza Protettrice, quando ha il dovere di controllare l applicazione del DIU attribuito tramite accordo. Esiste inoltre la possibilità per il CICR di promuovere una commissione d inchiesta, prevista dalla II Convezione sui prigionieri di guerra e dall art.90 del I Protocollo Aggiuntivo Nel caso di conflitti interni (conflitti tra le etnie), il CICR ha più margine di autonomia nella iniziativa, che lo porta anche ad attivarsi per coinvolgere la comunità internazionale per reprimere le violenze ed i crimini o a lavorare a fianco di una delle parti in conflitto pur di alleviare le sofferenze delle vittime. La decisione di rendere pubblica la violazione è determinata dalla consapevolezza dell inutilità di ulteriori azioni riservate e confidenziali Un problema particolarmente complesso è, però, la cooperazione tra il CICR ed i tribunali penali internazionali che giudicano i crimini internazionali, ricorrendo le violazioni verso altre etnie della stesso stato e i crimini di guerra trattati dalle Convenzioni. Tuttavia, vige il principio dell assoluta neutralità, applicando la regola che il fine del CICR è quello di prestare soccorso e non quello di giudicare chi lo detiene; quindi, controlla il modo in cui la vittima è trattata. Questa posizione viene rispettata dalla Corte Penale Internazionale. Infatti nel regolamento di procedura si ammette il diritto del CICR di mantenere la riservatezza su tutte le informazioni in suo possesso. Pertanto, gli è riconosciuto il diritto di non testimoniare qualora ritenga che ciò comprometta il rispetto dei propri principi. 17 di 25

18 10 Agenzia centrale di ricerche del cicr E un organismo creato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. Esso ha il compito di concentrare tutte le informazioni concernenti i prigionieri di guerra, ricevute in via ufficiale o privata, e di trasmetterle al paese di origine o alla potenza dalla quale i prigionieri dipendono. L Agenzia svolge la stessa opera nei confronti delle persone civili protette, specie se soggette ad internamento. In tali casi l agenzia agisce trasmettendo le informazioni raccolte al paese di origine o di residenza degli interessati, salvo il caso in cui la trasmissione possa nuocere alle persone cui le informazioni si riferiscono o alle loro famiglie. Ciascuna delle parti, in caso di conflitto armato internazionale, deve costituire un organo (Ufficio Informazioni)che abbia il compito di raccogliere le informazioni sui prigionieri di guerra, che si trovano in suo potere, e trasmetterle alle potenze interessate, per il tramite, da un lato, delle potenze protettrici, dall altro, dell Agenzia centrale Informazioni del CICR. Analogamente agiscono le potenze neutrali e non belligeranti che accolgono sul loro territorio persone aventi titolo allo status di prigioniero di guerra. L Ufficio Informazioni si occupa anche degli oggetti personali di valore, del denaro e dei documenti di particolare importanza, abbandonati dai prigionieri di guerra al momento della liberazione, evasione o morte. Le stesse attività l Ufficio le svolge nei confronti delle persone civili protette che si trovano in potere della parte in conflitto che lo ha costituito, compreso il caso di occupazione (III Conv. Ginevra artt. Da 122 a 124, e IV Conv. Ginevra artt. Da 136 a 141). 18 di 25

19 11 Dizionario dei termini più importanti del diu 6.1.POTENZA DETENTRICE: stato in potere del quale si trovano, durante un conflitto armato internazionale, feriti e malati, naufraghi, personale sanitario e religioso, internati civili, prigionieri di guerra, appartenenti alla parte avversaria. 6.2.POTENZA OCCUPANTE: stato che, durante un conflitto armato internazionale, avendo occupato un territorio appartenente alla parte avversaria, via ha stabilito una autorità di fatto, che è in grado di esercitare. 6.3.POTENZE PROTETTRICI: sono potenze neutrali incaricate di salvaguardare gli interessi delle parti in conflitto, specialmente per quanto riguarda l applicazione delle regole internazionali dei conflitti armati. Norme apposite regolano sia la scelta che l attività di tali potenze. 6.4.BENI CULTURALI Il Diritto Internazionale indica i beni mobili e immobili che, costituendo il patrimonio culturale dell intera umanità, alla cui formazione contribuisce ogni popolo, hanno una grande importanza per tutti i popoli del mondo. Per questo motivo il Diritto internazionale ne vuole assicurare la protezione in caso di conflitto armato. Beni culturali secondo questa nozione, sono certamente i monumenti storici, le opere d arte, gli edifici e luoghi di culto, i siti archeologici, i musei, le biblioteche, gli archivi, le collezioni scientifiche ecc. Tali beni sono protetti dal Diritto internazionale e devono essere rispettati e salvaguardati contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, non essere utilizzati per scopi che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento, non essere oggetto di atti di ostilità e di vandalismo, di furto, saccheggio o sottrazione. La protezione, che si estende ai trasporti di beni culturali mobili, può essere speciale (beni di altissima importanza) o semplice. Agli obblighi di protezione si può derogare soltanto nel caso che lo esiga una necessità militare: imperativa (protezione semplice); ineluttabile (Protezione speciale), ma in questo caso la decisione al comandante di unità pari o superiore alla divisione. 19 di 25

20 Sono vietate le rappresaglie contro i beni culturali. Un apposito segno distintivo di protezione deve essere applicato sui beni culturali (Conv.Aja. 1954; I.Prot. agg. 1977, ART 53; II Prot. Agg., art. 16) BENI DI CARATTERE CIVILE. Sono i beni che non costituiscono obiettivi militari. Non debbono essere oggetto di attacchi né di rappresaglie (I. Prot.Agg. art.52) BENI INDISPENSABILI ALLA SOPRAVVIVENZA DELLA POPOLAZIONE CIVILE: comprendono le derrate alimentari e le zone agricole per la produzione, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve d acqua potabile e le opere di irrigazione. E vietato attaccarle, distruggerle, asportarle, o metterle fuori uso, con la deliberata intenzione di privarne la popolazione civile o per qualunque altro scopo perseguito (far soffrire la fame, di provocarne lo spostamento o altro scopo). Dal divieto sono esclusi i beni utilizzati per la sussistenza dei soli membri delle FF.AA. o per fini diversi dalla sussistenza della popolazione civile. Non possono essere oggetto di rappresaglia. Deroghe a detti divieti sono consentite se lo esigono necessità militari imperiose, tenendo in considerazione le esigenze vitali di ciascuna parte in conflitto per la difesa del proprio territorio (I.Prot. agg. 1977, ART 54; II Prot. Agg., art. 14) CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE: è un conflitto armato fra due entità statali; in tal caso si identifica con la guerra (nel significato classico del termine). Sono considerati conflitti armati internazionali anche le guerre di liberazione nazionale nelle quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale, la occupazione straniera o un regime razzista, e in generale quelle che possono avvenire quando popoli vogliono esercitare il diritto di disporre di sé stessi. In sostanza, i conflitti armati internazionali possono essere interstatali, cioè fra stati (e si possono anche chiamare guerre nel significato classico del termine), oppure non interstatali, ma con determinate caratteristiche (le 4 Conv. Ginevra art.2; I.Prot. agg art.1; carta Naz. Unite 1945; Nazioni unite 1970). 20 di 25

21 6.8. CONFLITTO ARMATO INTERNO O NON INTERNAZIONALE: è un conflitto armato che, chiamato anche guerra civile ( non rientra quindi nella categoria dei conflitti armati internazionali), si svolge sul territorio di uno stato fra le forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il diritto internazionale stabilito per tali tipi di conflitto. Non sono considerati conflitti armati le situazioni di tensioni interne, di disordini interni (sommosse, atti isolati e sporadici di violenza). Può essere considerato con tale tipo di identificazione anche il conflitto armato tra due etnie di uno stesso stato, sempre che il conflitto presenti appropriate caratteristiche di intensità, durata e partecipazione. (II.Prot. agg art.1; le 4 Conv. Ginevra art.3) CONSUETUDINE: è la ripetizione generale, uniforme e prolungata nel tempo di un certo comportamento, con la convinzione che l osservanza di esso sia obbligatoria. Nel diritto dei conflitti armati, la consuetudine precede spesso la norma scritta CRIMINI DI GUERRA: sulla base degli statuti e delle sentenze emesse dai tribunali militari internazionali di Norimberga e Tokio e delle Nazioni Unite 1950, sono considerati crimini di guerra le seguenti violazioni di leggi ed usi di guerra: 1. omicidio volontario, maltrattamento, deportazione di popolazione civile e costrizione a lavori forzati; 2. omicidio volontario, maltrattamento di prigionieri di guerra e costrizione a lavori forzati; 3. persa di ostaggi 4. saccheggio di beni pubblici e privati 5. distruzione senza motivo di abitati 6. devastazioni non giustificate da necessità militari. Sono altresì giudicati crimini di guerra le infrazioni gravi alle norme delle Convenzioni di Ginevra ed ai Protocolli aggiuntivi. 21 di 25

22 I crimini di guerra non si prescrivono mai, ed è stabilita la cooperazione internazionale in materia di ricerca, arresto, estradizione e punizione delle persone colpevoli di crimini di guerra STATO DI GUERRA: situazione giuridica che sorge: in conseguenza di una dichiarazione di guerra, con la quale un soggetto di diritto internazionale manifesta unilateralmente la volontà di essere in guerra con altro soggetto di diritto internazionale ed alla quale normalmente seguono ostilità attive; oppure con l inizio improvviso delle ostilità generalizzate, nelle quali si identifica, in tal caso, l atto volontario di far sorgere lo stato di guerra. Lo stato di guerra produce degli effetti giuridici nell ordinamento internazionale e negli ordinamenti interni degli stati belligeranti e di quelli neutrali. Infatti rende operante una serie di norme che trovano applicazione proprio nello stato di guerra quale il diritto internazionale pubblico. Lo stato di guerra cessa soltanto con la conclusione della pace fra i belligeranti. 22 di 25

23 12 Elenco delle principali convenzioni di D.I.U I Convenzione di Ginevra, sul miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna Dichiarazione di San Pietroburgo, relativa al divieto di utilizzo di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 gr Convenzioni dell Aja sul rispetto delle leggi e consuetudini della guerra terrestre II Dichiarazione dell Aja: sul divieto dell impiego di proiettili aventi lo scopo di diffondere gas asfissianti 1899 III Dichiarazione dell Aja: sul divieto dell impiego di pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano II Convenzione di Ginevra, sull adattamento alla guerra marina dei principi della I Convenzione di Ginevra del revisione e sviluppo della Convenzione di Ginevra del Revisione delle Convenzioni dell Aja del 1899 IV Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre V Convenzione dell Aja relativa ai diritti e doveri delle potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre IX Convenzione dell Aja relativa al bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra le leggi e agli usi della guerra terrestre Protocollo di Ginevra realtivo al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi batteriologici Trattato di Parigi (Patto Briand-Kellog) rinuncia alla Guerra come strumento di politica internazionale III Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, e revisione delle due precedenti Convenzioni di Ginevra IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra - revisione delle precedenti 3 Convenzioni di Ginevra: 23 di 25

24 I per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna II per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare III relativa al trattamento dei prigionieri di Guerra Convenzione dell Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologice o a base di tossine due Protocolli aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (I Protocollo) e non internazionali (II Protocollo) Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati. Comprende Protocollo I relativo alle schegge non localizzabili Protocollo II sul divieto o sulla limitazione dell impiego di mine, trappole e altri dispositivi Protocollo III sul divieto o sulla limitazione dell impiego di armi incendiarie Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione Protocollo sull uso di armi laser accecanti (IV Protocollo alla Convenzione del 1980) revisione del Protocollo sul divieto o sulla restrizione dell impiego di mine,trappole esplosive e altri dispositivi (emendamento al II Protocollo Convenzione del 1980) Convenzione (sulla dichiarazione di Ottawa) sul divieto d impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione Statuto della Corte Penale Internazionale II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell Aja per la protezione rafforzata dei Beni Culturali (1954) 24 di 25

25 III Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo all adozione di un emblema distintivo addizionale. 25 di 25