Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Deliberazione originale del Consiglio Comunale"

Transcript

1 Deliberazione originale del Consiglio Comunale N. 31 del Reg. Data 27 novembre 2014 OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina del noleggio con conducente L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze del Comune, convocato a norma di legge in seduta straordinaria, si é riunito il Consiglio Comunale. All' appello nominale risultano: 1. DE CRESCENTIIS Antonio P 2. CIANFAGLIONE Costantino P 3. PETRELLA Fabrizio P 4. DI BACCO Dino Franco P 5. FABRIZI Fabrizio P 6. ANTONUCCI Salvatore P 7. PALOMBIZIO Danesa Merinda P 8. DI NINO Antonio P 9. LEONE Antony P 10. IACOBUCCI Marco P 11. TOMASSILLI Alessandra P Presiede il dott. Antonio De Crescentiis nella sua qualità di Sindaco; Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Di Cristofano; Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. La seduta è pubblica. IL CONSIGLIO COMUNALE Relaziona il Sindaco, che fa presente la necessità di approvare un nuovo regolamento conforme alle norme vigenti. Inoltre, evidenzia la possibilità di aumentare il numero delle licenze con conseguente incremento di qualche posto di lavoro. Interviene Tomassilli: noto in questo regolamento come la Giunta Comunale avrà ampio mandato circa il numero delle autorizzazioni da rilasciare e l individuazione dei criteri per l ammissione al bando di cui all art.6. Vorrei sottoporre alla maggioranza l introduzione di alcune modifiche, condivise anche dal collega Iacobucci, al Regolamento in

2 argomento, nello specifico agli artt. 10 comma II nel quale inserire la seguente precisazione: l autorizzazione comunale di cui al comma I ; all art.12 comma II, dopo le parole Tale documentazione dovrà essere tenuta al bordo del veicolo per un periodo di due settimane inserire le seguente frase : e successivamente custodito nella rimessa per un periodo non inferiore ad un anno. Tale termine decorre dalla prima data apposta sui fogli di ci alla lettera a) ed infine all art.14 comma I dopo la lettera i) inserire un ulteriore punto: l)l aver accertato la non presenza del veicolo all interno dell idonea rimessa di cui alla lettera h) dell art.5 del presente regolamento nel periodo di non servizio per almeno due volte nel bimestre (termine decorrente dall inizio dell effettivo servizio. Tali modifiche, alcune delle quali costituiscono semplici precisazioni, in linea con la normativa vigente in materia, sono valide ad una maggiore garanzia circa la circolazione delle autorizzazioni concesse. Il Sindaco propone di votare la sospensione del CC per un quarto d ora. Il CC è sospeso con voti unanimi favorevoli alle ore Riprende il CC alle ore Il Segretario ripete l appello. Tutti risultano presenti. Sindaco: dopo una discussione su una serie di punti, riteniamo che le modifiche o integrazioni richieste già sono previste dalla legge e dal regolamento. In ogni caso condividiamo una preoccupazione che abbiamo anche noi e da tempo, e cioè la necessità di garantire che effettivamente la licenza sia rilasciata in favore di chi ha una rimessa a Pratola e lavora qui e non a Roma o Milano. Comunque la rimessa nel Comune è uno specifico obbligo di legge e noi dobbiamo garantire che la Polizia Locale faccia solo i necessari controlli. Leone: il problema sollevato da Alessandra è reale, occorre fare in modo che la licenza non sia rilasciata in favore di chi lavora in altri Comuni. Una volta accertato che l auto non è nella rimessa a Pratola gli strumenti sanzionatori esistono. Bisogna avere la consapevolezza del problema ed evitare quello che tutti sappiamo. Rilevo comunque la necessità di normare questo settore e, inoltre, vedo delle opportunità di lavoro che, peraltro, spero vadano nella direzione che noi tutti ci auspichiamo Richiamata la deliberazione di C.C. n. 21 del 30/03/1998, avente per oggetto Approvazione schema tipo di regolamento comunale per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente con la quale è stato recepito il Regolamento comunale per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39/7 del 05/03/1992, pubblicato sul B.U.R.A. n. 16 in data 20/05/1992; Vista la successiva deliberazione di C.C. n. 3 del 25/02/2002 avente per oggetto: Modifiche al Regolamento comunale per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/1998 ; Vista la Legge n. 21 del 15/01/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); Viste, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 21. cit, di particolare interesse: 3. Servizio di noleggio con conducente. 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l autorizzazione. 5. Competenze comunali. 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

3 a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo. 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo. 7. Figure giuridiche. 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

4 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. 8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per poter conseguire e mantenere l autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l autorizzazione. 4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 9. Trasferibilità delle licenze. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

5 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell utenza, esclusivamente all interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l arrivo a destinazione dell utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. 5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri. 11-bis. Sanzioni. 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita: a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all articolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui all articolo 6 alla quarta inosservanza Vista la nota prot. n. 2000/DE2 del 05/03/2009 della Regione Abruzzo Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti avente ad oggetto: Autorizzazione comunale per l attività di noleggio di autovetture con conducente. Comunicazione modifica L. 21/92 con la quale si illustrano tutte le modifiche normative intervenute, contenute nella medesima legge, in materia di autoveicoli con conducente e si invitano i Comuni ad adeguarsi alla medesima normativa;

6 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 573/c del avente per oggetto L. 21/1992 e s.m.i. Approvazione nuovo Schema Tipo di Regolamento Comunale per l attività di noleggio autoveicoli con conducente, aggiornato secondo la normativa vigente (Proposta al Consiglio Regionale) ; Rilevato come, in virtù di quanto sopra, occorre provvedere all approvazione del nuovo Regolamento per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente, al fine di consentire le attività connesse alla luce della vigente normativa; Visto il Regolamento comunale per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente allegato al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell Area di Polizia Locale, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000; Presenti e votanti n. 11 consiglieri; Con: 2 voti contrari (Tomassilli e Iacobucci) e 9 favorevoli DELIBERA - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; - Di approvare, per tutte le motivazioni evidenziate in narrativa che devono intendersi integralmente riportate nel presente deliberato, l allegato Regolamento Comunale per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente che si allega al presente provvedimento per costituirvi parte integrante e sostanziale. - Di inviare copia del presente deliberato alla Direzione Regionale Servizio Pianificazione Territoriale ed organizzazione dei Trasporti - per tutti gli adempimenti consequenziali. Successivamente Vista l urgenza di provvedere in merito - Presenti e votanti n. 11 consiglieri - Con l unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA Di dichiarare il presente atto, con separata, palese ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 34, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000.

7 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE INDICE Art. 1 - Disciplina del servizio. Art. 2 Competenze comunali Art. 3 Servizio di noleggio con conducente. Art. 4 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio. Art. 5 Domanda per esercitare il servizio. Art. 6 Bando di pubblico concorso. Art. 7 - Cause di impedimento al rilascio della autorizzazione. Art. 8 - Assegnazione della autorizzazione. Art. 9 - Rilascio della autorizzazione. Art Trasferibilità della autorizzazione. Art Inizio del servizio. Art. 12 Modalità di svolgimento del servizio. Art Sanzioni. Art Revoca della autorizzazione. Art Decadenza della autorizzazione. Art Tariffe. Art Responsabilità nell'esercizio. Art Stazionamento su aree pubbliche. Art Obblighi dei conducenti degli autoveicoli. Art Divieti per i conducenti degli autoveicoli. Art Contravvenzioni. Art Sindacato regionale sui Regolamenti Comunali. Art Disposizioni finali.

8 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE Art. 1 (Disciplina del servizio) Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle seguenti disposizioni: a) Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ( Nuovo Codice della Strada); b) DPR n. 495 ( Regolamento di Attuazione del Codice della Strada); c) DPR 24 Luglio 1977 n. 616; d) Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 così come modificata dalla Legge n. 14 del ; e) L.R. 7 novembre 1998 n. 124; f) D.Lgs. n. 267 del ( T.U. Enti Locali); g) D.Lgs n. 395; h) D.M ; i) Delibera del Consiglio Regionale n. 39/7 del con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale e Delibera di Giunta Regionale n. 573/c del ; j) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale; Art.2 (Competenze comunali) I Comuni stabiliscono, conformemente alla vigente normativa, come disposto dall art. 5 della Legge n. 21 : 1) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente 2) le modalità per lo svolgimento del servizio 3) i requisiti e le condizioni per il rilascio della autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all interno delle rimesse. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del Comune di Pratola Peligna. Art.4 (Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio) 1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti parametri: - l entità della popolazione residente nel territorio comunale; - la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria; - l entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;

9 - le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe. 2. L aumento del numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è soggetto ad approvazione ai sensi dell art.21 del presente Regolamento e deve essere stabilito in proporzione al variare dei parametri di cui al comma 1) del presente articolo. Art. 5 (Domanda per esercitare il servizio) Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, che si ottiene al termine della procedura di espletamento del bando di pubblico concorso. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore rispetto a quello determinato ai sensi dell art. 4 del presente regolamento. Il rilascio dell autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente avviene in base a quanto previsto dall art. 8, comma 1 della L. 21/1992 e succ. integr., attraverso bando di pubblico concorso. Pertanto chi intende ottenere l autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell emanazione di apposito bando di pubblico concorso. Espletato il bando, le autorizzazioni saranno assegnate a seguito di graduatoria. Per poter conseguire l autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situata nel territorio del Comune di Pratola Peligna. L autorizzazione per l'esercizio dell attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all art. 7 della L. 21/92, ovvero a persone fisiche. Nella domanda il titolare della ditta deve specificare il tipo e le caratteristiche dell autoveicolo che intende adibire al servizio, la sede legale e l ubicazione della rimessa che deve obbligatoriamente trovarsi all interno del territorio del Comune di Pratola Peligna. Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti : a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l attività di trasporto di persone ed eventuale iscrizione all albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni; b) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.; c) conformità alla normativa antimafia, assenza di impedimenti soggettivi all espletamento del servizio per condanne penali ; d) impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; e) assenza di malattie incompatibili con l esercizio del servizio. f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) per la guida degli autoveicoli; g) iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;" h) disponibilità di idonea rimessa e indicazione della relativa ubicazione; i) disponibilità di un veicolo idoneo all espletamento del servizio con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per i portatori di handicap. Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente. Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti: a) Statuto ed atto costitutivo; b) Certificato di iscrizione all Albo Prefettizio; c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese; d) Certificato di iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); e) Elenco soci; f) C.A.P. (certificato di abilitazione professione) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;

10 g) Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l esercizio delle attività. Art. 6 (Bando di pubblico concorso ) Le autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture sono rilasciate attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. Nel bando di pubblico concorso il Comune dovrà indicare i titoli preferenziali dallo stesso Comune individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione nonché della normativa di settore e generale. Art. 7 (Cause di impedimento al rilascio della autorizzazione ) Costituiscono motivo d impedimento al rilascio della autorizzazione comunale per l esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente: a) l aver esercitato in modo continuativo e sistematico l attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo; b) l essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale; c) l essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni. Art. 8 (Assegnazione della autorizzazione ) Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della autorizzazione comunale d esercizio, che è rilasciata dall autorità competente a ciò preposta secondo la normativa prevista dal T.U. degli Enti Pubblici ( D.Lgs n. 267) sulla base della graduatoria predisposta a seguito di bando pubblico di concorso e della determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Art. 9 (Rilascio della autorizzazione ) L autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dall Autorità competente a ciò preposta, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) dell autoveicolo da immatricolare per il servizio. Per poter conseguire o mantenere l autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situata nel territorio del Comune di Pratola Peligna. Art. 10 (Trasferibilità della autorizzazione ) L autorizzazione comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso dell autorità competente a ciò preposta secondo la normativa prevista dal T.U. degli Enti Pubblici (D.Lgs n. 267 ), e nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall art. 9 della L n. 21. L autorizzazione comunale non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

11 In caso di morte del titolare della medesima, la voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5. Il nuovo titolare deve iniziare l attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza. Art. 11 (Inizio del servizio) L assegnatario della nuova autorizzazione comunale di esercizio ha l obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della autorizzazione stessa. Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell autoveicolo per causa a lui non imputabile. Art. 12 (Modalità di svolgimento del servizio) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune di Pratola Peligna, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l arrivo a destinazione dell utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell azienda titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l indicazione di: 1. targa veicolo; 2. nome del conducente; 3. data, luogo e km di partenza e arrivo; 4. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5. dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo. Nel corso del periodo di durata dell autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato con nulla osta del Responsabile del competente settore comunale, previa espressa richiesta, ai fini della immatricolazione dello stesso ad uso autoservizio pubblico non di linea alla sostituzione dell autovettura in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell attività di noleggio. Art. 13 (Sanzioni) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l inosservanza, da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente,di quanto disposto dagli articoli 3 e 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita: con un mese di sospensione dal ruolo di cui all art. 6 alla prima inosservanza; con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all art.6 alla seconda inosservanza; con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all art.6 alla terza inosservanza; con la cancellazione dal ruolo di cui all art.6 alla quarta inosservanza. Il provvedimento di sospensione viene adottato dall autorità competente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

12 Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale. Art. 14 (Revoca della autorizzazione ) L autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dall autorità competente, a ciò preposta, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi: a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l esercizio; b) quando l attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante; c) quando l autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se su gli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati; d) quando l attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l esercizio stesso; e) quando il titolare della autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l evasione delle leggi tributarie e sanitarie; f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale; g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento; h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio; i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l esercizio del servizio. Il provvedimento della revoca della autorizzazione comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore e 30 (trenta) giorni l una dall altra. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza. Art. 15 (Decadenza della autorizzazione ) L autorizzazione comunale d esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo dell Autorità competente di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell evento: a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento; b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa; c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore; d) fallimento del soggetto titolare della licenza; e) cessione della proprietà dell autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni; f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall ultimo comma dell art.9. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza. Art. 16 (Tariffe) I titolari del servizio hanno l obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

13 Si applicano le disposizioni previste dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21. Art. 17 (Responsabilità nell esercizio) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all esercizio della autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge. Art. 18 (Stazionamento su aree pubbliche) I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell utenza, esclusivamente all interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. Art. 19 (Obblighi dei conducenti degli autoveicoli) I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, buona fede, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento civile e decoroso. In particolare essi hanno l obbligo di: a) conservare nell autoveicolo tutti i documenti inerenti all attività dell esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale; b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell interesse dell ordine e della sicurezza dei cittadini. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 12 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della autorizzazione, l adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro. Art. 20 (Divieti per i conducenti degli autoveicoli) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di: a) far salire sull autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta; b) portare animali propri sull autoveicolo; c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all atto della definizione del servizio; d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell autoveicolo; e) fermare l autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. Art. 21 (Contravvenzioni)

14 Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( Codice della Strada), sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e dell art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del Art. 22 (Sindacato regionale sulle Deliberazioni Comunali) Le Deliberazioni approvate dall Amministrazione comunale debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo circa la conformità delle stesse alla normativa vigente, nonché alla congruità del numero, secondo i criteri individuati nell art. 4 del presente regolamento,del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente. Art. 23 (Disposizioni finali) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

15 COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (Prov. di L Aquila) Delib. C.C. 31 del 27/11/2014 Approvazione regolamento per la disciplina del noleggio con conducente PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto con parere: Favorevole Pratola Peligna lì, 27/11/2014 Il Responsabile Polizia Locale f.to dott.ssa Rossella Marasco

16 Il presente verbale, salva l ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE Il Sindaco f.to Dott. Antonio De Crescentiis Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano Il Consigliere Anziano f.to sig. Costantino Cianfaglione Prot. N Lì, 11/12/2014 Della suestesa deliberazione: o Viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi; Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: il giorno. decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione (art. 134 co 3 del T.U. 267/2000); X in data 27/11/2014 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. Dalla residenza comunale, lì Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano