SICOM SERVIZI TRIBUTARI SRL NOTIZIARIO FATTURA ELETTRONICA

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1 SICOM SERVIZI TRIBUTARI SRL CIRCOLARE GENNAIO - FEBBRAIO 2019 NOTIZIARIO A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI FATTURA ELETTRONICA Nuove modalità per assolvere l imposta di bollo sulla fattura elettronica Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambiano le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 dal Ministro dell economia e delle finanze, Giovanni Tria, per facilitare l adempimento da parte del contribuente, prevede che al termine di ogni trimestre sia l Agenzia delle entrate a rendere noto l ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall Agenzia delle entrate stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio ANTIRICICLAGGIO Obbligo di estinzione per i libretti al portatore entro il 31 dicembre 2018 Devono essere stati estinti entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico. L obbligo di estinzione è previsto dall articolo 49, D.Lgs. 231/2007 concernente misure di contrasto al riciclaggio. Qualora l estinzione non sia avvenuta, gli istituti di credito non potranno dar seguito a movimentazioni sui predetti libretti, fermo restando l obbligo di liquidazione del libretto a favore del portatore. Sono 175 gli indicatori sintetici di affidabilità approvati per il periodo di imposta 2018 ISA Il decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 ha approvato 106 nuovi ISA, che si aggiungono ai 69 approvati dal decreto del 23 marzo Il successivo provvedimento n dell Agenzia delle entrate ha approvato le istruzioni e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare per il periodo di imposta I modelli che sono approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi (Agenzia delle entrate, provvedimento n , 30/01/2019) DIRITTO CCIAA Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2019 Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l anno 2019 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi stabiliti per le annualità 2017 e 2018 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

2 PRASSI REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI FISCALI Dal 1 gennaio sono utilizzabili i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all anno precedente. Le compensazioni orizzontali (ossia tra tributi diversi) sono però soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano i crediti Iva, ma sono stati introdotte limitazioni riguardanti anche le altre imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti. Le regole per i crediti Iva In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all anno 2018 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2019, occorre ricordare che l utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia dei euro: può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge ed è obbligatorio effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell apposizione del Visto di conformità. Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell ordinario limite di euro, uno speciale e più favorevole limite di euro. Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni orizzontali (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle Iva da Iva, anche se superano le soglie sopra indicate. Ai sensi dell articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a euro. La compensazione dei crediti fiscali (pertanto, anche dei crediti annuali Iva di qualsiasi importo essi siano) torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo Ruol istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011. Compensazione libera per i crediti Iva annuali non superiori a euro Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2018 per importi non superiori a euro può presentare il modello F24: a partire dal 1 gennaio 2019; senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva. Tali compensazioni per importi non superiori a euro sono possibili indipendentemente dall ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i primi euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010: non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell anno 2018 risultante dalla dichiarazione Iva 2019 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2019); devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2018 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell anno 2018 risultante dalla dichiarazione Iva 2019).

3 Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a euro Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Il contribuente non dovrà più attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale per importi superiori a euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Esempio Stante l attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1 febbraio 2019), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 7 febbraio 2019, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a euro, già a partire dal successivo 18 febbraio 2019 (il 17 febbraio 2019 cade di domenica). Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine mobile che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale. Residuo credito Iva annuale relativo all anno 2017 Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che: il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2017, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2019 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019 relativa all anno 2018, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato 2017 come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2017 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2018 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate; al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2017 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti rigenerato nella dichiarazione Iva 2019 come credito Iva relativo all anno 2018 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte. Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione orizzontale del credito Iva relativo all anno 2018 o del residuo credito Iva relativo all anno Le regole per gli altri crediti I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap per importi superiori a euro annui devono richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997. Diversamente da quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Fin dal 1 gennaio 2019, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli. Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l utilizzo degli stessi deve essere fatto con una certa cautela.

4 Limite massimo alla compensazione In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite di euro per ciascun anno solare. Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d affari relativo all anno precedente costituito almeno per l 80% da prestazioni rese nell ambito di contratti d appalto) è fissato in euro. Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica: cumulativamente, a tutti i crediti d imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione orizzontale nel modello F24; a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall anno della sua formazione. Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali. MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE Con il Decreto datato 12 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2018, il Ministero dell economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,8% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio Di conseguenza a far data dallo scorso 1 gennaio 2019 il tasso di interesse legale passa dallo 0,3% allo 0,8%. Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura. Ravvedimento operoso L incremento del tasso di interesse legale comporta l aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis: 0,5 %, dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015; 0,2%, dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; 0,1%, dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017; 0,3% dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 0,8% dal 1 gennaio 2019 al giorno di versamento compreso. Nel caso quindi di scadenza a cavallo d anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2018, al 10 marzo 2019) si dovrà applicare dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 il tasso dello 0,3% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,8%. Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso: accertamento con adesione, ai sensi dell articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell atto di adesione);

5 acquiescenza ordinaria all accertamento, ai sensi dell articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio). Si ricorda che con l introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1 gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell invito al contraddittorio e l acquiescenza rafforzata. N.B. In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 ( 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all anno in cui viene perfezionato l atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Misura degli interessi non computati per iscritto La misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d impresa (articolo 89, comma 5, Tuir). Adeguamento dei coefficienti dell usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 il Decreto con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1 gennaio 2019 per il calcolo del valore dell usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,8%. Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,8% dal 1 gennaio 2019, in caso di: oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull esistenza dell obbligo contributivo; fatto doloso di terzi, denunciato all Autorità giudiziaria; crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore; aziende agricole colpite da eventi eccezionali; aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro. Rateizzazione dell imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale. INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2019 Anche per il 2019 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

6 Si ricorda in proposito che i contributi all'enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone Le aliquote della contribuzione previste per l anno 2019 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta: Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell agente dovrà essere detratta -per il la percentuale del 8,25%. Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l addebito di provvigioni dal 2019: Provvigioni relative a gennaio 2019, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 5 gennaio 2019 Imponibile 1.000,00 Iva 22% 220,00 Totale fattura 1.220,00 Ritenuta Enasarco 8,25% su 1.000,00-82,50 Ritenuta Irpef 23% su 500,00-115,00 Netto a pagare 1.022,50 L importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a 423 euro per i plurimandatari e 846 euro per i monomandatari. L aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2019 sono attestati nella seguente misura: Plurimandatario ,00 Monomandatario ,00 Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione. Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

7 Scaglioni provvigionali Aliquota contributiva 2019 Quota preponente Quota agente Fino a euro 4% 3% 1% Da euro a euro 2% 1,50% 0,50% Da euro a euro 1% 0,75% 0,25% Da euro 0,50% 0,30% 0,20% Termini di versamento Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti: Trimestre Scadenza di versamento 1 trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2019) 20 maggio trimestre (aprile-maggio-giugno 2019) 20 agosto trimestre (luglio-agosto-settembre 2019) 20 novembre trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2019) 20 febbraio 2020 LA GESTIONE DELL INVIO DELLE LETTERE DI INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI Gli esportatori abituali possono beneficiare dell acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare. Vengono definiti esportatori abituali i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare dal 1 gennaio 2019 beni e/o servizi senza l applicazione dell Iva nel limite di un importo definito plafond, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti). La procedura Gli esportatori abituali tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 stanno trasmettendo telematicamente il modello per la dichiarazione di intento dapprima all Agenzia delle entrate e successivamente ai propri fornitori, indicando l importo dell operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l applicazione dell Iva. Gli esportatori abituali non devono preoccuparsi di suddividere il plafond disponibile tra i diversi fornitori (evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva del medesimo), bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l intero plafond disponibile. L esportatore abituale può compilare: il campo 1 del modello, se la dichiarazione di intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo; il campo 2 del modello, se la dichiarazione di intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell importo ivi indicato. Qualora l esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di plafond parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all invio di una nuova lettera di intento. Come precisato dapprima dalla risoluzione n. 120/E/2016 e poi dalla recente risposta a istanza di interpello n. 126/2018 nel secondo invio va indicata una quota di plafond che non deve comprendere l importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza, ma solamente il nuovo importo fino a concorrenza del quale l esportatore abituale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

8 Modalità libere per le rettifiche in diminuzione L Agenzia delle entrate ha, invece, chiarito nella nota n.954-6/2018 dell 11 luglio 2018 che se l esportatore abituale intende rettificare in diminuzione l ammontare del plafond già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l applicazione dell imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell emissione della fattura del fornitore o anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell Iva addebitata e nell esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l espressione di una volontà concludente. Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare ad emettere le fatture applicando il regime di non imponibilità Iva solo dopo che gli è stato comunicato da parte del proprio cliente l invio della lettera di intento. La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in due modalità alternative ma equivalenti: 1. accedendo al sito dell Agenzia delle entrate al link Verifica ricevuta dichiarazione di intento ( laddove, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo ed il numero progressivo della lettera di intento, l anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l indicazione del destinatario, è possibile effettuare il riscontro dell avvenuta presentazione; 2. per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet dell Agenzia delle entrate. In capo ai fornitori è fatto obbligo di tenere l apposito registro delle lettere di intento ricevute, in cui le stesse vanno numerate progressivamente ed annotate entro 15 giorni dalla ricezione. In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull apposito registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell imposta (Non imponibilità Iva ai sensi dell articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972). L anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute. Le sanzioni La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell articolo 7, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica: Fattispecie Sanzione prevista Riferimento Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai sensi in misura proporzionale dell articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento dal 100% al 200% dell imposta Comma 3 Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei in misura proporzionale presupposti di legge (non risponde mai il fornitore) dal 100% al 200% dell imposta Comma 4 Cessionario/committente che emette lettera intento in misura in misura proporzionale superiore al plafond disponibile (c.d. splafonamento ) dal 100% al 200% dell imposta Comma 4 Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai sensi in misura fissa dell articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera tra 250 euro e euro di intento Comma 4-bis

9 È in ogni caso fatto salvo il ricorso all istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell articolo 13, D.Lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa. LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019 L Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2019, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2019, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2018, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro. La CU 2019, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all estero assicurati in Italia. Termini La CU 2019 si articola in due diverse certificazioni: il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 1 aprile (essendo il 31 marzo domenica); il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all Agenzia delle entrate: Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate: qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all Agenzia delle entrate è fissata al 7 marzo; per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento). Composizione della certificazione Il modello ordinario da inviare all Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri: frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all impegno alla presentazione telematica; quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello resi disponibili dall Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello resi disponibili dall Agenzia delle entrate e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente; certificazione Unica 2019, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti: dati anagrafici, per l indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi; certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;

10 certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 RINVIATO IL TERMINE PER IL PRIMO VERSAMENTO Con la circolare dello scorso 11 gennaio 2019 l Inail ha reso noto che la scadenza del prossimo 16 febbraio, entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l anno precedente (regolazione) e anticipo per l anno in corso (rata), è stata spostata al 16 maggio 2019 al fine di consentire l applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125). Attraverso l autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all Inail le retribuzioni effettivamente corrisposte nell anno precedente ai lavoratori e agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni). In virtù dello slittamento di date previsto dalla Legge di Bilancio 2019 il versamento e la presentazione del modello 1031 (da presentarsi in via telematica) avranno, per il 2019, la medesima scadenza (prima differenti), ma modificata rispetto al passato, i nuovi termini sono stabiliti come segue: Adempimento Scadenza 2019 Scadenza anni precedenti Versamento premio Inail 16 maggio 16 febbraio Presentazione modello maggio 28 febbraio Il premio può essere versato in un unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali usualmente scadente il 16 febbraio, l Inail è intervenuta anche in relazione alla scadenza delle rate stabilendo, nella circolare citata, che in caso di pagamento in unica soluzione la data di versamento risulterà slittata al 16 maggio e, in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 saranno unificati al 16 maggio Le rate successive, come di abitudine, scadranno il giorno 16 dei mesi di agosto (scadenza che per effetto della proroga di ferragosto confluirà al 20 agosto) e novembre (per il 2019 tale data corrisponderà al 18 del mese di novembre essendo il 16 un sabato) maggiorate degli interessi, da calcolare in base a un tasso annuo comunicato dall Inail stessa. Scadenze novellate valide per il 2019 I rata o rata unica 16 maggio 2019 II rata 16 maggio 2019 III rata 20 agosto 2019 IV rata 18 novembre 2019 VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica quotidiana e, per

11 conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare. Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l uso del veicolo può essere: per uso esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit; per uso promiscuo aziendale e privato. Si concede l uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci; per uso esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale. Auto per utilizzo esclusivamente aziendale Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie. In definitiva: il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi euro; il costo di acquisto e di impego si deduce nella misura indicata dall articolo 164, Tuir (normalmente 20%); l Iva risulta detraibile nella misura del 40%. I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio): i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6); le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7). Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito ad eventuali violazioni al codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda custode dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni. Auto per uso promiscuo aziendale e privato La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede di alcune cautele che sarà bene rispettare: l uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente; l assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione; l assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il

12 medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento. A seguire, si riporta un fac simile di lettera di assegnazione che in duplice copia dovrà accompagnare la concessione del veicolo. Non risulta necessaria alcuna annotazione sul libretto dell auto. INTESTAZIONE AZIENDA INTESTAZIONE DIPENDENTE OGGETTO: assegnazione autovettura aziendale in uso promiscuo Con la presente confermiamo che, come da accordi intercorsi e ad integrazione del contratto di lavoro già in corso, Le viene assegnata in uso promiscuo l autovettura di proprietà dell azienda modello targa. L uso del veicolo, pertanto, sarà effettuato sia per l espletamento delle mansioni aziendali che per esigenze proprie dell assegnatario. La concessione dell auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo insindacabile revoca della scrivente. Nell utilizzo della suddetta autovettura: è considerato custode della medesima e, come tale, deve seguire tutte le regole che il codice civile prevede; le è fatto divieto di concedere l utilizzo del veicolo a terzi soggetti, anche se familiari; le è fatto divieto di modificare o manomettere qualsiasi apparecchiatura o dotazione del veicolo, salva autorizzazione scritta; le è fatto obbligo di sottoporre il veicolo ad ogni prescritta manutenzione e/o riparazione prevista dal manuale di uso e istruzioni; le verranno rimborsate le spese di impiego, se debitamente documentate secondo la normativa vigente; le saranno addebitate le multe per infrazioni al Codice della strada, se imputabili al conducente, qualora notificate alla scrivente società. Ai fini fiscali e previdenziali, il beneficio per la concessione dell auto ad uso promiscuo viene calcolata assoggettando forfettariamente a Inps e a Irpef il 30% del costo a tariffa Aci, per una percorrenza annua convenzionale di Km. Eventuali somme da lei corrisposte saranno decurtate dal valore di cui sopra. La sottoscrizione della presente, da parte sua, rappresenta accettazione e conferma di quanto sopra esposto. Data. /.. /. Firma del dipendente per accettazione Firma del Legale Rappresentante

13 L attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del benefit in misura forfettaria, facendolo pari al 30% del valore Tariffa Aci corrispondente alla percorrenza convenzionale di chilometri (a prescindere dall effettiva percorrenza) relativo alla specifica vettura, ovvero in mancanza a quella più similare e con pari caratteristiche. Nel caso in cui l assegnazione avvenga in corso d anno, tale valore va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica: il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo; il costo di acquisto e di impego si deduce nella misura del 70%; l Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell emissione di regolare fattura da parte del concedente, l Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo. I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio): i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6); le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7). Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a euro, la quota deducibile risulterà pari a euro, mentre l eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi. Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi. Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l intero valore del benefit, ovvero una parte di esso, accade che: il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le Tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo); nel caso in cui si scelga di addebitare il costo al dipendente (senza benefit in busta paga) e si scelga un corrispettivo inferiore a quello della Tariffa Aci, l eccedenza di Iva andrà assolta con autofattura da parte dell azienda; il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso; il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiere, come già affermato, si rammenta che l Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile. Si rammenta che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell elaborazione delle Tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro. Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio benefit aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati. Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta

14 ricompreso nei costi considerati dall Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore. Auto per uso esclusivamente privato L ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura. Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il benefit andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all eventuale minor periodo di utilizzo. Non mutano le regole di deduzione in capo all azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%. Auto data in uso al collaboratore/amministratore Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal dipendente, l Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo. Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica. In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il benefit per l uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell amministratore; pertanto, vi dovrà essere un apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l assenza dell assemblea che determina il compenso comporti l indeducibilità dello stesso. A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l unica remunerazione dell amministratore sia l uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata. Sul versante fiscale, inoltre, la società: individua gli interi costi riferibili al veicolo; considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all amministratore; considera deducibile l eccedenza con gli usuali limiti dell articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%). Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell anno A livello contabile, l imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2019 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7 D.L. n.70/11.

15 SCADENZE FISSE Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamenti Iva trimestrali speciali Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l applicazione degli interessi dell 1%), tra i quali: i distributori di carburanti; gli autotrasportatori di merci conto terzi; gli esercenti attività di servizi al pubblico; il termine per il versamento dell iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. 18 febbraio Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr

16 Scade oggi il versamento a saldo dell imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell acconto del 16 dicembre dell anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 gennaio. 19 febbraio 20 febbraio 25 febbraio Invio ENEA Scade oggi il termine per la trasmissione all Enea della comunicazione interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico effettuati dal 1 gennaio al 21 novembre Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Contributi Enasarco Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV trimestre Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio. 28 febbraio Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione Scade oggi il termine per l invio telematico all'anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni Iva del 4 trimestre 2018 Scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente. Versamento bollo virtuale

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