La Nuova Direttiva Macchine 2006/42 CE. Inquadramento Generale, la Valutazione. dei Rischie il Fascicolo Tecnico

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La Nuova Direttiva Macchine 2006/42 CE. Inquadramento Generale, la Valutazione. dei Rischie il Fascicolo Tecnico"

Transcript

1 AZIENDA SPECIALE CISE Forlì 13 Ottobre 2010 La Nuova Direttiva Macchine 2006/42 CE Inquadramento Generale, la Valutazione dei Rischie il Fascicolo Tecnico Ing. Enrico IPPOLITO 1 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - La filosofia del testo di revisione - Le novità nei campi di applicazione - Il Fascicolo Tecnico - Gli articoli: le principali modifiche - Le modifiche nelle future Dichiarazioni, CE di Conformità e di incorporazione - Collegamento tra Testo Unico e le Macchine. 2 1

2 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE La Direttiva Macchine 98/37/CE è stata revisionata. Il testo è stato pubblicato il giorno 9 maggio LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Si possono vendere nel 2010, macchine che sono a magazzino, conformi alla vecchia 98/37/CE? A magazzino di chi? Dalla linea guida alla applicazione delle direttive Nuovo Approccio: In mancanza di una disposizione esplicita nella direttiva concernente le scorte, la presenza del prodotto nei magazzini del fabbricante o dell'importatore non costituisce immissione sul mercato. 4 2

3 Art. 1 CAMPO APPLICAZIONE a) Macchina b) Attrezzatura intercambiabile c) Componenti di sicurezza d) Accessori di sollevamento e) Catene, funi e cinghie f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica g) Quasi- macchine 5 Art. 1 CAMPO APPLICAZIONE ESCLUSIONI a) Componenti di sicurezza destinati ad essere usati come pezzi di ricambio b) Attrezzature per parchi divertimento g) Macchine progettate per uso temporaneo nei laboratori k) Prodotti elettrici e elettronici - elettrodomestici - apparecchiature informatiche - macchine da ufficio - disgiuntori e interruttori l) Apparecchiature ad alta tensione - apparecchiature di collegamento e di comando - trasformatori 6 3

4 Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (1) i) Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; ii) insieme di cui al punto i), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento 7 Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (1) Mescolatore interno Privo di motore/motoriduttore È comunque macchina 8 4

5 Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (2) iii) insieme di cui ai punti i) o ii), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; Es. BETONIERA, CARROPONTE 9 Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (3) iv) insiemi di macchine di cui ai punti i), ii) o iii), o di quasi-macchine di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; Es. LINEE di MACCHINE 10 5

6 Art. 2 - DEFINIZIONI b) Attrezzatura intercambiabile dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile; Es. Benna, perforatore, ecc. 11 Art. 2 - DEFINIZIONI c) Componente di sicurezza componente - destinato ad espletare una funzione di sicurezza, e - immesso sul mercato separatamente, e - il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e - che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri (vedi testo inglese: normal components ) componenti. L'allegato V contiene un elenco indicativo (non esaustivo a differenza dell allegato IV) dei componenti di sicurezza, che può essere aggiornato 12 6

7 Art. 2 - DEFINIZIONI g) Quasi-macchine insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasimacchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva; Esempio azionamento meccanico, riduttore, frizioni, robot, centralina oleodinamica. 13 AL CLIENTE / UTILIZZATORE Conformità alla Direttiva Macchine: a) Macchina Completa MARCATURA CE Dichiarazione CE di Conformità ALL.II A Manuale d Istruzione b) Macchina NON Completa Quasi Macchina SENZA MARCATURA CE Dichiarazione del fabbricante ALL.II B Manuale d Istruzione 14 7

8 Art. 2 - DEFINIZIONI i) Fabbricante Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva. 15 Art. 5 Immissione sul mercato e messa in servizio (1) 1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, sezione A (macchine complete), sia disponibile; Il termine disponibile significa che si ha a disposizione, che si può utilizzare. Ciò vuol dire che il Fascicolo Tecnico deve esistere prima dell immissione sul mercato. 16 8

9 Art. 5 Immissione sul mercato e messa in servizio (2) MACCHINA, Componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, funi, cinghie, catene, ecc. 1. Soddisfa ai R.E.S. pertinenti (Allegato I) 2. Realizza il Fascicolo Tecnico (allegato VII A) 3. Realizza le Istruzioni per l Uso (R.E.S ) 4. Completa le procedure di valutazione di conformità (art. 12) 5. Redige la Dichiarazione CE di Conformità (Allegato II, 1 A) 6. Appone la Marcatura CE (Art. 16) 17 Allegato VII Macchine Fascicolo Tecnico - dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, nel caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina, - dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, - da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, 18 9

10 Art. 12 Procedure di valutazione di conformità (1) 1. Macchina non da Allegato IV Il Fabbricante o il suo Mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con Controllo interno della fabbricazione secondo L Allegato VIII Modulo A 19 Allegato VIII Controllo interno della fabbricazione 1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva. 2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A. 3. Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A e ai requisiti della presente direttiva

11 Allegato II A Dichiarazione CE di Conformità Oltre a quanto già previsto nella Direttiva 98/37/CE: 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire (COMPILARE) il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina. 21 Art. 5 Immissione sul mercato e messa in servizio (3) QUASI-MACCHINE Procedura Art Prepara la Documentazione Tecnica (allegato VII B) 2. Prepara le Istruzioni per l assemblaggio (Allegato VI) 3. Redige la Dichiarazione di Incorporazione (Allegato II, 1B) NON appone la marcatura CE (Art. 17) E marcatura non conforme l apposizione della marcatura a titolo della Direttiva presente su prodotti non oggetto della medesima 22 11

12 Allegato II B Dichiarazione di Incorporazione Quasi-macchine (1) Oltre a quanto già previsto nella Direttiva 98/37/CE: 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire (COMPILARE) la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della direttiva sono rispettati e che la documentazione tecnica è stata compilata in conformitàdell'allegato VII B. 5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi- macchine. 23 Allegato II B Dichiarazione di Incorporazione Quasi-macchine (2) Oltre a quanto già previsto nella Direttiva 98/37/CE: identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Il fabbricante della quasi- macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi- macchina

13 MARCATURA CE Macchine /CdS Quasi - Macchine Valutazione dei Rischi Valutazione dei Rischi Fascicolo Tecnico Documentazione Tecnica Istruzioni per l Uso Istruzioni per l Incorporazione Dichiarazione CE di Conformità Dichiarazione di Incorporazione Marcatura CE NON Marcatura CE Marcatura CE significa non solo aver soddisfatto la Direttiva Macchine ma significa OBBLIGATORIAMENTE dover soddisfare tutte le direttive applicabili alla macchina. 25 Art. 9 - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, la Commissione ritiene che una misura adottata da uno Stato membro è giustificata, la stessa può, conformemente al paragrafo 3, adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine che presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni. Questo articolo serve per eliminare i casi in cui i fabbricanti denominavano le macchine a loro piacimento per evitare la limitazione o il blocco delle macchine in funzione. Ciò vuol dire che il Rischio specifico ad essere sanzionato, e non solo la famiglia di macchine in oggetto

14 Grazie per la vostra cortese attenzione! I.D.E.E. S.R.L. Via Saffi 44/c Parma Tel Fax mail: