Allegato alla deliberazione n 56 del 12 febbraio 2004 composto da n 6 fogli
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1 Allegato alla deliberazione n 56 del 12 febbraio 2004 composto da n 6 fogli AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative ( ai sensi della legge 24 novembre 1981 n 689) PARTE I Principi generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi e di irrogazione delle relative sanzioni nell esercizio delle funzioni di vigilanza nelle materie di competenza dell Azienda Sanitaria Locale. Art. 2 Principio di legalità 1. Nessuno può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerate. 3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione sia già divenuto definitivo. Art. 3 Elemento soggettivo 1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ai sensi del presente regolamento ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l agente non è responsabile quando l errore non è determinato da sua colpa. Art. 4 Concorso di persone 1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Art. 5 Solidarietà 1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 1
2 3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l ente o l imprenditore è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Art. 6 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Art. 7 Criteri di determinazione della sanzione 1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo: - alla gravità della violazione; - all opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa; - alla personalità del trasgressore; - alle condizioni economiche del trasgressore. PARTE II Applicazione Art. 8 Agenti accertatori 1. Il personale addetto al controllo dell osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa viene individuato negli operatori la cui qualifica od assegnazione ad un Servizio comporta lo svolgimento di funzioni di vigilanza. 2. Laddove necessario il Direttore Generale, con proprio provvedimento, determina altresì, per ciascun settore di attività interessato, le professionalità coinvolte nei relativi procedimenti. Art. 9 Atti di accertamento 1. Gli agenti accertatori possono, per l accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge. Art. 10 Contestazione e notificazione della violazione amministrativa 1. Quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutti o per alcuni dei soggetti interessati, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine di 90 giorni a coloro che risiedono nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 giorni ai residenti all estero. I predetti termini decorrono dall accertamento, eccettuata l ipotesi in cui gli atti relativi alla violazione siano trasmessi all Azienda da altra Autorità, nel qual caso decorrono dalla ricezione da parte dell Azienda stessa. 2
3 2. L atto di contestazione deve contenere, oltre agli estremi dell accertamento ( fatti attribuiti al trasgressore, elementi probatori, norme applicate ), le seguenti indicazioni: - l espressa avvertenza della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta mediante versamento dell importo stabilito sul conto corrente postale intestato all Azienda entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa è mancata, dalla notificazione degli estremi della violazione; - l espressa avvertenza della possibilità di presentare scritti difensivi e documenti in carta libera entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, se questa è mancata, dalla notificazione degli estremi della violazione; - l espressa avvertenza della possibilità di chiedere, sempre entro il termine di 30 giorni di cui sopra, di essere sentiti dal Direttore Generale dell Azienda o da un suo delegato. 3. Quando la violazione è contestata immediatamente, una copia dell atto contenente gli estremi dell accertamento deve essere consegnata al trasgressore che sottoscrive per ricevuta. Dell eventuale rifiuto di firmare opposto dall interessato sarà dato conto con apposita annotazione in calce all atto stesso. 4. Laddove si debba procedere alla notificazione, questa è di norma effettuata a mezzo posta mediante R.A.R. ( raccomandata con avviso di ricevimento ) notifica atti giudiziari. Nello stesso modo si procede anche in caso di rifiuto opposto dal trasgressore nell ipotesi di contestazione immediata. 5. Qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, l atto da notificare viene fatto sottoscrivere, per presa visione, dal responsabile della struttura ASL competente per materia. Art. 11 Pagamento in misura ridotta 1. E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito anche il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa è mancata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Al fine di verificare se il soggetto sanzionato abbia fruito di tale definizione agevolata, l agente accertatore trasmette al responsabile della U.O. Economico Finanziaria le seguenti informazioni necessarie all identificazione del pagamento: - Servizio che ha emesso il verbale; - Numero e data del verbale; - Importo della sanzione comminata; - Dati anagrafici e indirizzo del trasgressore; - Dati anagrafici e indirizzo degli obbligati in solido; - Data della notifica; - Data di scadenza del termine stabilito per il pagamento. Gli stessi dati dovranno essere indicati sul verbale di accertamento. Sul retro del bollettino di conto corrente postale da consegnare al trasgressore sarà apposto il timbro riportante i dati necessari ad identificare il pagamento. Il pagamento potrà avvenire anche a mezzo accredito bancario; a tal fine saranno comunicate al trasgressore anche le relative coordinate. L U.O. Economico Finanziaria comunica all accertatore, entro 30 giorni dalla scadenza del termine, l avvenuto pagamento della sanzione comminata. 3. Nel caso di avvenuto pagamento in misura ridotta, l accertatore dispone l archiviazione degli atti di accertamento dell illecito, dandone informazione al responsabile della struttura interessata. 3
4 Art. 12 Obbligo del rapporto 1. Qualora il trasgressore o gli obbligati in solido non abbiano provveduto al pagamento in misura ridotta, l accertatore redige il rapporto amministrativo di competenza allegando allo stesso il verbale con la prova delle notificazioni eseguite ed eventuale altra documentazione ritenuta indispensabile per la valutazione della pratica. In detto rapporto, da trasmettere al responsabile della struttura competente, dovrà essere proposta l entità della sanzione da comminare. Art. 13 Audizione personale e scritti difensivi 1. Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione ovvero dalla notificazione, il trasgressore può chiedere, con istanza presentata per iscritto ed in carta semplice, di essere ascoltato dal Direttore Generale o da un suo delegato indicato nel verbale di accertamento. 2. Il trasgressore è convocato per l audizione a mezzo fax, telegramma o lettera raccomandata prima che sia scaduto il termine per il pagamento in misura ridotta. In esito all audizione personale viene redatto verbale sottoscritto dal dichiarante e dai funzionari che vi hanno assistito. 3. Entro lo stesso termine di 30 giorni il trasgressore può avvalersi della facoltà di presentare scritti difensivi al Direttore Generale o ad un suo delegato. Art. 14 Conclusione dell istruttoria 1. L esame dei documenti e degli argomenti esposti in sede di audizione personale e/o negli scritti difensivi avviene in fase istruttoria a cura del responsabile della struttura competente per materia, eventualmente coadiuvato da un funzionario amministrativo e/o da esperti in relazione alla natura della pratica trattata. 2. La proposta di ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione dovrà essere inviata per l adozione al Direttore Generale ovvero ad un suo delegato a tal fine individuato. Art. 15 Ordinanza ingiunzione di pagamento ed ordinanza di archiviazione 1. L ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione è emessa dal Direttore Generale o da un suo delegato. 2. Il provvedimento deve contenere le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione assunta, nonché gli elementi presi a riferimento per la determinazione dell entità della sanzione in relazione alla gravità della violazione, alla eventuale reiterazione della stessa, all opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. 3. In particolare, l ordinanza ingiunzione deve contenere almeno i seguenti elementi: - l indicazione dell Autorità dalla quale proviene; - l indicazione della violazione accertata in fatto ( data, luogo, circostanze) e in diritto (norme violate); - l indicazione del trasgressore; - l indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie; - l indicazione della somma che costituisce la sanzione e dell importo richiesto a titolo di spese; - l indicazione delle modalità di pagamento; - l indicazione dell Autorità ( Giudice di Pace o Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione ) avanti alla quale è possibile proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento; 4
5 - la sottoscrizione del legale rappresentante dell Azienda o di suo delegato; - il luogo di emissione e la data. 4. L ordinanza ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione è notificata nelle stesse forme previste per l atto di contestazione all autore della violazione nonché agli obbligati in solido. L esito della pratica è comunicato altresì all agente accertatore anche quando questi appartenga ad un Amministrazione diversa dall Azienda. 5. A seguito della notifica, la struttura competente cura la trasmissione al responsabile della U.O. Economico Finanziaria delle seguenti informazioni necessarie all identificazione del pagamento: - Servizio che ha emesso l ordinanza; - Numero e data dell ordinanza; - Importo della sanzione comminata; - Dati anagrafici e indirizzo del trasgressore; - Dati anagrafici e indirizzo degli obbligati in solido; - Data della notifica; - Data di scadenza del termine stabilito per il pagamento. Gli stessi dati dovranno essere indicati sull ordinanza ingiunzione, mentre sul retro del bollettino di conto corrente postale inviato al trasgressore sarà apposto il timbro riportante i dati necessari ad identificare il pagamento. Il pagamento potrà avvenire anche a mezzo accredito bancario; a tal fine saranno comunicate al trasgressore anche le relative coordinate. L U.O. Economico Finanziaria comunica, entro 30 giorni dalla scadenza del termine, l avvenuto pagamento della sanzione comminata. 6. Nel caso di avvenuto pagamento, si dispone per l archiviazione degli atti di accertamento dell illecito. Nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell ordinanza ingiunzione, viene dato avvio alla procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo. A tale fine, gli estremi degli atti relativi devono essere trasmessi alla U.O. Affari Generali e Legali per l inoltro al Concessionario per la Riscossione Tributi Art. 16 Pagamento in forma rateale 1. Il Direttore Generale od il suo delegato all emissione dell ordinanza ingiunzione può disporre, su richiesta dell interessato che si trovi in comprovate condizioni economiche disagiate, l ammissione al pagamento della sanzione in forma rateale da un minimo di tre fino ad un massimo di trenta rate a cadenza mensile, ciascuna di importo non inferiore ad Euro da corrispondere entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento. 2. In qualunque momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine stabilito per il pagamento, l obbligato è tenuto al pagamento dell ammontare residuo della sanzione in un unica soluzione. Art. 17 Spese di procedimento 1. Le spese relative all accertamento degli illeciti amministrativi ed all irrogazione delle relative sanzioni vengono determinate nella somma onnicomprensiva di Euro 30,00 qualora il procedimento sanzionatorio comporti l invio di un numero di raccomandate fino a due. In caso di più comunicazioni raccomandate all importo suddetto andrà aggiunto il costo effettivo delle medesime 5
6 Art. 18 Opposizione all ordinanza ingiunzione 1. Qualora il trasgressore proponga opposizione avanti all autorità giudiziaria Giudice di Pace o Tribunale individuati secondo le norme generali sulla competenza il relativo procedimento sarà gestito dalla U.O. Affari Generali e Legali, che si avvarrà a tal fine della collaborazione della struttura competente per materia e, se necessario, dei funzionari verbalizzanti. Art. 19 Adempimenti amministrativi 1. Ciascuna struttura cura, per le materie di propria competenza, la registrazione dei verbali di infrazione e degli atti conseguenti, nonché delle ordinanze emesse, assicurandone l annotazione in apposito registro dal quale dovrà risultare: a) per i verbali di accertamento: - data e numero del verbale; - dati anagrafici del trasgressore e del responsabile in solido; - data di notifica; - importo della sanzione; - data di scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta. b) per le ordinanze ingiunzione o di archiviazione - data e numero dell ordinanza; - dati anagrafici del trasgressore e del responsabile in solido; - importo della sanzione; - ufficio accertatore, data e numero del verbale di riferimento; - importo della sanzione; - data di notifica; - data di scadenza del termine per il pagamento; - data dell avvenuto pagamento. Art. 20 Norma finale 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n
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