C O M U N E D I SABBIO CHIESE. Determinazione repertorio dei provvedimenti n. 152 /registro affari generali servizio segreteria 15 dicembre 2014.

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1 C O M U N E D I SABBIO CHIESE P R O V I N C I A D I B R E S C I A via Caduti 1, SABBIO CHIESE (BS) AREA UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - serviiziio patriimoniio e benii comunallii Determinazione repertorio dei provvedimenti n. 152 /registro affari generali servizio segreteria 15 dicembre OGGETTO: affidamento a Coop. Ser. Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio gestione del verde pubblico pulizia e manutenzione strade e del servizio di pulizia generica stabili ed edifici comunali e gestione archivio con inserimenti lavorativi anno IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO segretario comunale INTESTAZIONE PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi a sensi dell art. 50 comma 10, dell art. 107 e 97 comma 4 lettera d) ( vedi TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 4 maggio 2005, n. 715 e TAR Liguria, sez. II, 4 febbraio 2005 n. 157 e TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 9 maggio 2005, n, 779 e TAR Puglia Bari, sez. II, 18 marzo 2005 m- 1200) del tuel D. lgs. n. 267/2000. PREAMBOLO. Considerato che vi è la necessità di provvedere all affidamento del servizio gestione del verde pubblico pulizia e manutenzione strade, del servizio di pulizia generica stabili ed edifici comunali e della gestione dell'archivio comunale per l'anno Vista la disponibilità in tal senso manifestata dalla Cooperativa SER, società cooperativa sociale O.N.L.U.S. servizio manutenzione strade e verde pubblico per l anno CONSIDERAZIONI DI DIRITTO Possono essere affidati senza gara, ai sensi dell art. 5 della legge , n. 381, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, a cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore a quello preso in considerazione dalle direttive comunitarie in materia di appalti in favore dell amministrazione richiedente ( vedi Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza 11 maggio 2010, n. 2829, vedi anche T.A.R. Puglia Bari Sez. I, , n. 2265). La deroga alle norme in materia di contratti della pubblica amministrazione, è volta allo scopo di creare opportunità di lavoro da parte di cooperative sociali per persone svantaggiate (cfr. in senso conforme ord. Cons. Stato, sez. VI, , n. 3729). La Cooperativa sociale d'inserimento lavorativo di cui all' art. 1, comma 1, lett. b), della L , n. 381 è una peculiare tipologia d'impresa che ha lo scopo di realizzare la piena integrazione delle persone in difficoltà mediante "lo svolgimento d'attività diverse - Pagina 1 di 8 integrazione affidamento a Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio pulizia 1

2 agricole, industriali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Lo sviluppo delle Cooperative sociali d'inserimento lavorativo è stato favorito da una serie di vantaggi previsti da varie di fonti normative ( L , n. 381, D.Lgs , n. 460, L , n. 68) e pattizie nonché dallo stesso inquadramento legislativo operato dalla L , n La funzione fondamentale della Cooperativa sociale di tipo B può essere ravvisata nella capacità della stessa di dare una risposta permanente alla necessità lavorativa delle persone svantaggiate, nell'ottica di una loro ricollocazione sul mercato del lavoro ordinario a conclusione di un percorso lavorativo e di crescita personale. A tale scopo, quindi, ha previsto un peculiare regime, consentendo, tra l'altro, che gli Enti Pubblici possano affidare a queste Cooperative sociali la fornitura di alcuni beni e servizi tramite un regime agevolato. Tale possibilità di ricorrere ad imprese sociali per soddisfare le finalità pubblicistiche senza significativi costi economici sta alla base della disposizione di cui all' art. 5 della L , n. 381 ai sensi della quale, gli Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con le Cooperative sociali d'inserimento lavorativo iscritte all'albo Regionale o al Registro delle Cooperative di Trento e Bolzano, sezione "Cooperative sociali", "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione" (comma1) per importi inferiori alla soglie comunitarie. La previsione, tesa alla promozione ed all integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità. E da rimarcare, altresì, come gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B si collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento all integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica. La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni del 25 ottobre 2011, «Iniziativa per l'imprenditoria sociale - Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale», che, come parte della Strategia Europa 2020 e delle diverse iniziative correlate, definisce le imprese sociali come quelle per le quali l obiettivo sociale o socio-culturale di interesse comune è la ragion d essere dell azione commerciale ed i cui utili sono principalmente reinvestiti nel perseguimento di tale obiettivo. Il Codice dei contratti prevede, al riguardo, che il principio di economicità possa essere subordinato, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (art. 2, comma 2). Le Cooperative sociali e i loro Consorzi, per poter beneficiare delle convenzioni suddette devono essere iscritte all'albo Regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, il quale aggiunge che gli organismi aventi sede nella Comunità Europea devono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e risultare iscritti nelle apposite liste regionali "ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi". Visto l art. 111-septies disp. Att. C.C. che considera le cooperative sociali, indipendentemente dai requisiti di cui all art. 2513, cooperative a mutualità prevalente. Sono società che, come anzidetto, hanno lo scopo di perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi rivolti all inserimento lavorativo di persone svantaggiate ( art. 1) legge 8 novembre 1991 n L oggetto delle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B è definito dall art. 5, comma 1, della legge n. 389/1991, secondo cui le stesse possono essere stipulate per la «fornitura di beni e servizi diversi da Pagina 2 di 8 integrazione affidamento a Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio pulizia 2

3 quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all' articolo 4, comma 1». Le forniture di beni e servizi oggetto della convenzione rientrano nella più generale fattispecie di contratto di appalto (cfr., sul punto, determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Tuttavia, l oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per gli appalti sotto soglia. Occorre, pertanto, che il profilo del reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello stesso in termini quantitativi e qualitativi, sia posto al centro della convenzione e, a monte, della determina a contrarre adottata dalla stazione appaltante ex art. 11, comma 2, del Codice dei contratti. Vista la D. Dirett. reg. 13/07/2011, n Lombardia, Schema di convenzione tra ente pubblico e cooperativa sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali in attuazione della Delib.G.R. n. 9/1353 del 2011 Pubblicato nel B.U. Lombardia 21 luglio 2011, n. 29. Vista la Det. 01/08/2012, n. 3 dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991. (Determinazione n. 3) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 2012, n Dato atto che il rinvio alle soglie comunitarie operato dalla legge n. 381/1991 ha natura dinamica e, pertanto, è attualmente riferito alle soglie previste dal Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 ( attualmente euro a sensi dell art. 28 comma 1) lettera b) D. Lgs. n. 163/20106, sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2012, con « euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE ). Agli affidamenti in parola si applica il metodo comunitario di calcolo del valore stimato dell appalto, come recepito dall art. 29 (il comma 1 prevede che Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'iva, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. del Codice dei contratti ). Dato atto che occorre appunto assumere il solo impegno di spesa conseguente al suddetto affidamento, a sensi degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000. MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA. La realizzazione del fine pubblico viene affidato, nei sistemi democratici, agli organi elettivi (con compiti di rappresentanza diretta degli elettori), mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è di competenza degli apparati organizzativi (tecnostruttura). La Corte Costituzionale, con la sentenza n.453 del 15 ottobre 1990, soffermando sul principio costituzionale stabilito dall articolo 97 secondo comma della Costituzione («Nell ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari») ebbe a precisare che la distinzione di ruoli - tra la sfera politica e quella gestionale va individuato nell imparzialità dell amministrazione, uno dei principi essenziali cui deve uniformarsi l organizzazione dei pubblici uffici ponendo le basi giuridiche per argomentare la distinzione tra politica e amministrazione, successivamente, recepita dal Legislatore con il Decreto legislativo n.29 del L impostazione organizzativa, con la riforma del pubblico impiego del 93 (cfr. d.lgs. n. 29/1993) passa da un modello gerarchico alla costruzione di modello direttivo contraddistinto dalla ridefinizione dei ruoli tra politica e amministrazione. A livello locale è la legge n. 127/1997 e successivamente la legge n. 265/1999 che ha fissato il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali. Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l inderogabilità del principio della separazione ad opera dello statuto o della legge solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n del 24 ottobre 2011). Si tratta di una Pagina 3 di 8 integrazione affidamento a Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio pulizia 3

4 riserva di competenza che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità in via esclusiva dell attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, , n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l altro titolare di un potere tecnico gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. In dipendenza di ciò, in base al principio di separazione tra politica ed amministrazione negli enti locali, una responsabilità dell organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche condizioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo: e, cioè, quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire (in primis, dallo stesso funzionario preposto, il quale abbia segnalato difficoltà od ostacoli di natura economico-finanziaria che solo gli organi politici potrebbero affrontare e risolvere), ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell apparato competente, e abbia ciò nondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio ( Cass. civ., sez. I, , n ). A mente dell art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a sensi dell art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell art. 4 II comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell art. 6 1 comma della legge delega n. 15/2009 e dell art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l amministrazione verso l esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Vedi PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI 2009 punto 1 Quadro giuridico di riferimento nel quale è detto che Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali( ) e, più oltre al punto 7 7. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio( ). e copiosa giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre, da ultimo: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n ; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 ( laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, , n (laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010);TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216, TAR Campania, Napoli, sez. V Sentenza 14 marzo 2013, n Tali norme sono immediatamente precettive senza la necessità di alcun atto normativo, statutario o regolamentare poiché in base alla ripartizione delle competenze negli enti locali delineata dal combinato disposto degli artt. 48, 50, 107 e 109, comma 2, t.u. enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo (sindaco e giunta), mentre gli atti di gestione che impegnano l amministrazione verso l esterno, tra i quali quelli relativi alle procedure d appalto ed alla stipulazione dei contratti (art. 107, comma 3, lett. b) e c)), competono ai dirigenti dell ente, e va disapplicata la disposizione contenuta nel regolamento dei contratti di un comune che assegna alla giunta il compito di pronunciare la decadenza dall aggiudicazione, essendo tale disposizione insanabilmente contrastante con le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di gestione che, siccome immediatamente precettive, tollerano solo una disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte primaria e coperte da riserva di legge, ma non anche una diversa ripartizione delle stesse tra gli organi dell ente Cons. Stato, sez. V, , n In questo senso, Cons. Stato, sez. V, n. 3717; Cons. Stato, sez. IV, , n. 102; sez. V, , n e , n. 64. L'art. 107, comma 5, del dlgs n. 267/2000 prevede che «le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III, (consiglio, giunta e sindaco) l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54» dello stesso decreto legislativo. Il principio di separazione e la disposizione dell esclusiva responsabilità dei risultati della gestione escludono qualsiasi rapporto gerarchico tra organi di governo e dirigenti/responsabili di servizi. Essi, nell attuare i programmi politico amministrativi sono soli, hanno la responsabilità di conseguire gli obiettivi fissati dagli organi di governo, che costituiscono i binari, ma il mezzo per raggiungere la meta lo conducono i dirigenti esclusivamente, senza intromissioni di nessuno. Non possono cedere nemmeno per un attimo la conduzione ad altri o condizionare le scelte operative a decisioni politiche. (Corte dei conti, I Sezione giurisdizionale centrale d appello, con la sentenza 14 gennaio 2013, n. 29). Le deliberazioni con cui le giunte individuano i contraenti, anche se fatte nella forma della direttiva, sono illegittime in quanto violano il principio della distinzione delle competenze tra organi di governo e dirigenti (Consiglio di stato n marzo 2013) Atteso che la Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304 ha ribadito che. Nell ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). con il rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante. Visti: l art. 107 I comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale ( vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); l art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l organizzazione degli uffici in base, tra Pagina 4 di 8 integrazione affidamento a Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio pulizia 4

5 l altro a criteri di ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ; l art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato L art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a ( ) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza( ). l art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall art. 34 decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale Nell ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all articolo 2, comma 1, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ( ). Rientrano, in particolare, nell esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l organizzazione del lavoro nell ambito degli uffici. La predetta norma primaria, relativa ad attività di micro e macroorganizzazione a sensi dell articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, ha carattere imperativo ed è inderogabile.( vedi, ad esempio, Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata sez. I 8/10/2010 n. 766 Gestione del personale - Competenza Dirigenza Un atto concernente la gestione del personale, quale l assegnazione della ricorrente all ufficio tecnico, disposta a causa della carenza del personale di tale ufficio, deve essere adottato dalla dirigenza. E viziato di incompetenza l atto di gestione del personale adottato dalla Giunta comunale, in base al principio della separazione dell attività di gestione amministrativa da quella di indirizzo politico.) L articolo 45 del d.lgs. 80/1998 stabilì, ben 11 anni fa, che A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. L art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a sensi del quale ( ) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all articolo 4, comma 2, del presente decreto, s intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. L art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n ; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., , n (rv ) M.Z. c. I.N.P.S. Cons. Stato Sez. VI, , n M.P. s.a.s. e altri c. S.I.A.E. e altri. La norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993) demanda, in via generale, ai dirigenti pubblici / responsabili dei servizi l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (ex art. 51 della L. n. 142/1990, a suo tempo modificato dall'art. 6 della L. n. 127/1997), nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. ( vedi anche, inter coetera T.A.R. Campania Napoli Sez. I, , n L. s.n.c. c. Azienda Sanitaria Locale omissis e altri T.A.R. Campania Napoli Sez. I, , n S. S.p.A. c. Comune di Cellule T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, , n. 651 S.M. e altri c. Comune di Alife). gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali in ordine all assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio. gli articoli 183 IX comma, l art. 107 III comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti determinazioni nonché l art. 4 II comma e l art. 17 I comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi. A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, impegni di spesa. Ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a), del D.L , n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate dall amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed l art. 107 Atteso pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati. Considerato che: La competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione ( punto 48 Principio contabile n. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI 2009 ); 2. i dirigenti, ovvero i responsabili dei servizi ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono con le procedure fissate dalle disposizioni normative in precedenza citate i seguenti atti: a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento; b) di impegni di spesa sugli esercizi successivi; Pagina 5 di 8 integrazione affidamento a Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio pulizia 5

6 c) degli altri impegni di spesa; 3. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l ufficio di ragioneria prontamente annota, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento. 4. Ai sensi dell art. 183, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il responsabile dei servizi finanziari, dopo l approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvede alla registrazione degli impegni sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese: Spese correnti: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute nell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge; d) per spese correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge. Spese in conto capitale ove sono finanziate: a) con l assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l ammontare dell avanzo di amministrazione accertato; c) con l emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l ammontare del prestito sottoscritto; d) con entrate proprie in corrispondenza e per l ammontare delle entrate accertate; e) con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge. Considerato che l'adozione delle determinazioni di spesa dei responsabili di servizi rappresenta la prima fase di realizzazione della spesa e si concretizza in un accantonamento di somme necessarie per l'assunzione dell'impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio. Con l'impegno, infatti, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare e il soggetto creditore, è individuata la ragione del debito, è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata dal responsabile del servizio finanziario. Possono essere assunti impegni di spesa anche sugli esercizi successivi, purché compresi nel bilancio pluriennale e nel limite delle previsioni nello stesso contenute. Tutto ciò premesso, Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti ( o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo ( spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all adozione degli atti gestionali di micro organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile. Atteso pertanto che i dirigenti con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati. Tutto ciò premesso, Tutto ciò premesso, DETERMINA 1. Di affidare, per le ragioni tutte esposte in premessa e che qui s intendono richiamate, alla Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede in ROE VOLCIANO via G.Rossini, 24 Reg. Trib. BS 3906/93 C.C.I.A.A. BS per l anno 2015 il servizio di gestione del verde pubblico pulizia e manutenzione strade e del servizio di pulizia generica stabili ed edifici comunali e la gestione dell'archivio comunale con assunzione del relativo impegno di spesa a tenore degli articoli 183 e 191 del TUEL enti locali D. lgs. n. 267/ Di approvare n. 3 accordi di inserimento lavorativo relativi ai servizi di gestione del verde pubblico pulizia e manutenzione strade e del servizio di pulizia generica stabili ed edifici comunali e gestione dell'archivio tra il comune di sabbio Chiese e la SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE COOP.SER., iscritta alla sezione B al n. 107 dell albo regionale cooperative, nel testo di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente atto, (escluso noleggio di eventuali attrezzature speciali). 3. Di imputare la spesa come segue: a) Inserimento lavorativo da 1 gennaio al 31 dicembre 2015 relativo al servizio di gestione del verde pubblico pulizia e manutenzione strade per un totale di spesa di ,00, oltre ad IVA al 22%, con imputazione al capitolo del bilancio 2015, regolarmente approvato, che verrà istituito nel bilancio 2015 con impegno inserito nel pluriennale a sensi dell art. 183 comma 6 e 171 comma 4, in considerazione del carattere autorizzatorio del bilancio medesimo. b) Inserimento lavorativo da 1 gennaio al 31 dicembre 2015 relativo al servizio di servizio di pulizia generica stabili ed edifici comunali per un totale di spesa di ,00, IVA al 22% inclusa, con imputazione ai capitoli , e del bilancio 2015, regolarmente approvato, che verranno istituiti nel bilancio 2015 con impegno inserito nel Pagina 6 di 8 integrazione affidamento a Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio pulizia 6

7 pluriennale a sensi dell art. 183 comma 6 e 171 comma 4, in considerazione del carattere autorizzatorio del bilancio medesimo. c) Inserimento lavorativo da 1 gennaio al 30 giugno 2015 relativo al servizio di gestione dell'archivio comunale per un totale di spesa di 8.700,00, oltre ad IVA al 22%, con imputazione al capitolo del bilancio 2015, regolarmente approvato, che verrà istituito nel bilancio 2015 con impegno inserito nel pluriennale a sensi dell art. 183 comma 6 e 171 comma 4, in considerazione del carattere autorizzatorio del bilancio medesimo. 4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 6. Di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo, una volta acquisito il visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio a sensi dell art. 151 comma 4 d. lgs. N. 267/2000 e che diventi efficace dalla data della relativa sottoscrizione. 7. di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il segretario comunale avv. ALBERTO LORENZI 8. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a sensi dell art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 213 con decorrenza dal è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. La presente determinazione che comporta impegno di spesa è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per divenire diverrà esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a sensi dell art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a sensi del punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale l atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47). Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito informatico comunale mediante pubblicazione all albo pretorio on line e che con la pubblicazione nella pagina delibere e determine del sito web suddetto s intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dall art. 32 comma 1 della lege n. 69/2009 e dall art. 23 comma 1 lettera b) D.Lgs n. 33 Si comunichi il presente provvedimento: - al responsabile del servizio finanziario; -all ufficio segreteria. AVVERTE Che, ai sensi del quarto comma dell articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l impugnazione dal giorno della pubblicazione all albo pretorio del Pagina 7 di 8 integrazione affidamento a Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio pulizia 7

8 presente provvedimento per estratto, a sensi dell art. 1 legge n. 205 del 2 luglio (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all organo che ha emesso l atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell articolo 8 del D.P.R , n Il responsabile del servizio Il segretario comunale f.to avv. Alberto Lorenzi Attestazione a sensi dell art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2. Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a sensi dell art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica. Lì 15 dicembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Rag. Franca Cadenelli Pagina 8 di 8 integrazione affidamento a Coop. Ser.Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. servizio pulizia 8