COMUNE DI FIESSO D ARTICO
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1 ALLEGATO 2) COMUNE DI FIESSO D ARTICO Provincia di Venezia ***************************************************************************** REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ****************************************************************************** Approvato con delibera di C.C. n. 38 del Modificato con delibera di C.C. n. 4 del Modificato con delibera di C.C. n. 8 del Modificato con delibera di C.C. n. 8 del Modificato con delibera di C.C. n. 12 del Modificato con delibera di C.C. n. 7 del Modificato con delibera di C.C. n. 04 del
2 S O M M A R I O CAPO I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 1 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche; Art. 2 - Oggetto della tassa - beni suscettibili di occupazione; Art. 3 - Definizione di occupazione; Art. 4 - Soggetti attivi e passivi; Art. 5 - Classificazione delle aree; Art. 6 - Autorizzazione e concessione di occupazione; Art. 7 - Occupazione d'urgenza; Art. 8 - Esposizione di merce; Art. 9 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici; Art.10 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante; Art.11 - Esecuzione di lavori ed opere; Art.12 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo; Art.13 - Autorizzazione ai lavori; Art.14 - Occupazione con ponti e steccati; Art.15 - Occupazione con tende e tendoni; Art.16 - Concessione di suolo pubblico per esercizio di commercio; Art.17 - Canoni domenicali; CAPO II DOMANDA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE Art.18 - Domanda di occupazione; Art.19 - Pronuncia sulla domanda; Art.20 - Rilascio atto di concessione/autorizzazione: suo contenuto e condizioni generali; Art.21 - Autorizzazioni e concessioni: tenuta del registro; Art.22 - Durata dell'occupazione; Art.23 - Obblighi del concessionario; Art.24 - Decadenza concessione e autorizzazione; Art.25 - Revoca concessione e autorizzazione; Art.26 - Rinnovo; Art.27 - Divieto temporaneo di occupazione; Art.28 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive; CAPO III TARIFFE Art.29 - Disciplina delle tariffe; Art.30 - Superficie tassabile; Art.31 - Misurazione dell'area; Art.32 - Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata;
3 Art.33 - Riduzione della tassa; Art.34 - Esenzione della tassa; Art.35 - Sanzioni; Art.36 - Accertamenti - rimborsi e riscossione coattiva; Art.37 - Entrata in vigore. ALLEGATI: A) Classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. 507/1993;
4 CAPO I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 1 (Occupazioni di spazi ed aree pubbliche) 1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Fiesso d'artico si osservano le norme del presente Regolamento. 2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico e spazio pubblico, si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini ecc... Art. 2 (Oggetto della tassa - beni suscettibili di occupazione) 1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli. 2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto i beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni. 3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa non rilevano le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, fintanto che la popolazione rimane al di sotto dei diecimila abitanti. Art. 3 (Definizione di occupazione) 1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo a disposizione dell'occupante e non più disponibile per l'uso collettivo.
5 Art. 4 (Soggetti attivi e passivi) 1. La tassa è dovuta al Comune di Fiesso d'artico dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Art. 5 (Classificazione delle aree) 1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate nelle categorie allegate alla presente. 2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria. 3 Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore. Art. 6 (Autorizzazione e concessione di occupazione) 1 E' fatto divieto di occupare suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità competente su richiesta dell'interessato. 2 Le occupazione permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione. 3 Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione. Art. 7 (Occupazioni d'urgenza) 1 A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste dall'art. 38 del presente Regolamento.
6 Art. 8 (Esposizione di merce) 1 L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale. Art. 9 (Mestieri girovaghi e mestieri artistici) 1 Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. 2 La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso. Art. 10 (Commercio su aree pubbliche in forma itinerante) 1 Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. 2 La sosta non può prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta devono intercorrere almeno cinquecento metri. Art. 11 (Esecuzione di lavori e di opere) 1 Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico. Art. 12 (Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico) 1 Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale. 2 L'autorità competente detta prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità di conduttori, ecc..
7 Art. 13 (Autorizzazione ai lavori) 1 Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori. Art. 14 (Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.) 1 Le occupazioni con pali, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 37, lett. d) del presente Regolamento. Art. 15 (Occupazione con tende e tendoni) 1 Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. 2 Per ragioni di arredo urbano l'autorità può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Art. 16 (Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio) 1 Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28/03/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/ Il Sindaco con la propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante. 3 E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione. Art. 17 (Canoni dominicali) 1 Per le occupazioni dei beni pubblici di cui all'art. 1, oltre alla tassa disciplinata dal presente Regolamento il Comune ha il potere di imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.
8 CAPO II DOMANDA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE Art. 18 (Domanda di occupazione) 1 Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune. 2 La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'ufficio Protocollo e indirizzata all'ufficio competente. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. 3 La domanda deve contenere: a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura; c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso; d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento; e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria. L'Amministrazione Comunale a garanzia del rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione. 4 La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente e tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dello esame della domanda, anche su richiesta dell'amministrazione Comunale. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio al Regolamento stesso. 5 Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro. 6 L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso cui l'occupazione sia esente da tassa. 7 Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre
9 la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce, e in ordine di preferenza: - invalidi del lavoro; - ciechi e sordomuti; - categorie economiche. Art. 19 (Pronuncia sulla domanda) 1 A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, gli uffici competenti compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale. 2 L'Amministrazione Comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla formale richiesta di parere. 3 Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione. 4 Tutte le occupazioni lungo le strade, di qualsiasi tipo siano, dovranno essere conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sul Codice della Strada e Regolamento di esecuzione. Art. 20 (Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione: suo contenuto e condizioni generali) 1 Il Responsabile del Settore preposto, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico. 2 In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Inoltre potrà contenere i riferimenti al pagamento del rateo della tassa fino al 31 dicembre dell'anno a cui è riferito. 3 Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni. 4 La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata: a) fino a revoca per ragioni di pubblico interesse, per quanto concerne la concessione e fino al termine stabilito relativamente all'autorizzazione; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; d) con facoltà da parte dell'amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di revocarle a proprio insindacabile giudizio; e) a carattere personale e non può essere ceduta.
10 5 Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. In ogni caso il concessionario deve: a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate; b) rilasciare l'area e lo spazio entro il termine di scadenza oppure presentare in anticipo rispetto alla scadenza, domanda per il rinnovo della concessione; c) custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata; d) versare la tassa dovuta ed eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento (più il 20% in caso di periodo superiore alla concessione); 6 Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'amministrazione Comunale. 7 Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Art. 21 (Autorizzazioni e concessioni - tenuta del registro) 1 Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dalla Amministrazione Comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme da osservare nel corso dell'occupazione. 2 Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date inizio e termine dell'occupazione. 3 Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'ufficio tributi. 4 Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa. Art. 22 (Durata dell'occupazione) 1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
11 b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Ai soli fini dell'occupazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. Art. 23 (Obblighi del concessionario) 1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione. 2 Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 3 E' pure fatto obbligo al concessionario mantenere in condizione, ordine e pulizia il suolo che occupa e quello immediatamente adiacente, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti. 4 Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Art. 24 (Decadenza della concessione o dell'autorizzazione) 1 Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione: - le reiterate violazioni, per almeno 3 volte, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste; - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni di suoli; - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti; - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; - mancato o ritardato pagamento, per almeno 3 volte, della tassa di occupazione di suolo pubblico. Art. 25 (Revoca della concessione o dell'autorizzazione) A) La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. 2 La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
12 Art. 26 (Rinnovo) 1 I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. 2 Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. 3 Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo. Art. 27 (Divieto temporaneo di occupazione) 1 Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità. Art. 28 (Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive) 1 Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
13 CAPO III TARIFFE Art. 29 (Disciplina delle tariffe) 1 Le tariffe della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono fissate entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune e in rapporto alle categorie allegate al presente regolamento. 2 Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di adozione della deliberazione di cui al comma precedente, approvata nei termini di approvazione del bilancio di previsione. 3 In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore. 4 Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 5 Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie e in rapporto alla durata delle occupazioni. 6 Quando la tassa complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad euro 3,00, i versamenti non devono essere eseguiti. Art. 30 (Superficie tassabile) 1 Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento. 2 Per le occupazioni permanenti la tassa è annua, per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere. 3 La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area in cui insiste l'occupazione. 4 A tale scopo il territorio comunale è classificato in 2 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione. 5 In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
14 6 La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. 7 La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione. Art. 31 (Misurazione dell'area) 1 Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione. 2 Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione sul suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti. 3 Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile. 4 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Art. 32 (Tassa per le occupazioni temporanee: sua graduazione in rapporto alla durata) 1 Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.L. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sempre in rapporto alle categorie: DURATA DI OCCUPAZIONE MISURE DI RIFERIMENTO - fino alle ore tariffa ridotta al 50% - dalle ore tariffa ridotta al 50% RIDUZIONI - per i primi 14 giorni si applica la tariffa intera - oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%. Art. 33 (Riduzione della tassa) 1 Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa: a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia; b) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta del 50%;
15 c) per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta ad un terzo. 2 In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni. Art. 34 (Esenzione dalla tassa) 1 Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l area occupata non ecceda i 10 metri quadrati; b) occupazioni effettuate per manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti; d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni; e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore; f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali allo esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore; h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative da associazioni, enti, movimenti non aventi scopo di lucro, anche consistenti in attività commerciali purché strumentali per il raggiungimento di scopi sociali, umanitari, di ricerca scientifica per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere filantropico, purché di durata non superiore a 24 ore; i) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative da associazioni, enti, movimenti non aventi scopo di lucro, patrocinate ed organizzate in collaborazione con il Comune. Art. 35 (Sanzioni ed interessi) 1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L. 507/93. 2 Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite con la sanzione pecuniaria minima da 51,00 a 516,00, fatto salvo il caso di oblazione ridotta, se non previsto espressamente da atto normativo e nel rispetto della legge 24/11/1981 n. 689.
16 3 La misura annua degli interessi è pari al 5%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito versamento. Art. 36 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa) 1. Il Comune o il concessionario procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs , n.472 e successive modificazioni. 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere redatti con le modalità stabilite dal comma 162 della Legge n.296 del Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, o il concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Non si effettua il relativo rimborso quando l importo complessivo risulta pari o inferiore ad euro 5, Nel caso di riscossione coattiva della tassa, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. Art. 37 (Entrata in vigore) Il presente Regolamento entra in vigore dal
17 ALLEGATO A) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 3, D.L. 507/93 (Art. 33, comma 2 del Regolamento) - I Categoria: Piazza G. Marconi; Via Riviera del Brenta (tratto compreso tra via C. Colombo e Via Milano); - II Categoria: tutte le altre strade, spazi e altre aree pubbliche non comprese nella I Categoria. NOTA: la Commissione Edilizia comunale nella seduta del al punto n. 155 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla suddetta classificazione.
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