COMUNE DI CORNO GIOVINE Provincia di LODI
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- Alessio Battaglia
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1 COPIA COMUNE DI CORNO GIOVINE Provincia di LODI CODICE ENTE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA STRAORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DELIBERAZIONE N. 1del Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI. L anno duemilatredici addì quindici del mese di gennaio alle ore convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori: Presente Assente 1) BELLONI PAOLO SI 2) CONTARDI ANNA MARIA SI 3) GALLUZZI GIANMARIO SI 4) RANCATI CARLO GIUSEPPE SI 5) SCOLARI PAOLO SI 6) BADIINI ROBERTO SI 7) BONVICINI BARBARA SI 8) BOTTI GIUSEPPINA SI 9) CHIAPPA GIOVANNI SI 10) SUBITONI ROBERTO SI 11) MUTTI MARCO SI 12) CECCONI UGO SI 13) SALVINI SIMONA SI TOTALE 9 4 Partecipa il Segretario Comunale dott. Dario VERDESCA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Dott. Paolo BELLONI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell adunanza, invita i convenuti a deliberare sull oggetto sopra indicato. 1
2 DELIBERAZIONE N.1 del IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - l articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, che sostituisce l art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con i nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, ha innovato l intero sistema dei controlli interni degli enti locali; lo stesso oggi, alla luce delle nuove disposizioni, risulta costituito dalle seguenti tipologie di controllo: a) regolarità amministrativa e contabile; b) di gestione; c) di controllo sugli equilibri finanziari; d) controllo strategico; e) controllo sulle società partecipate non quotate ed f) sulla qualità dei servizi erogati; - la attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento assai importante per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, della attività amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e il rispetto della legalità; - il quarto comma del novellato articolo 147 prevede testualmente: Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. ; - la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari deve, per esplicita previsione legislativa, essere contenuta nel regolamento di contabilità; RILEVATA l opportunità che la disciplina del sistema dei controlli interni, al fine di dare alla stessa un assetto organico, sia contenuta in un regolamento unitario, con il quale si va a modificare, sostituire ed integrare le disposizioni in materia riportate nei vigenti regolamenti di questo Ente; VISTA la bozza di regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, predisposta dal Segretario Comunale sottoposta all esame di questo consesso; VISTO lo Statuto comunale; ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 del D. Lgs , n. 267/2000 e che si allega al presente atto; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO lo Statuto di questo Comune; VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 2
3 Con il seguente esito della votazione, espressa nei modi di legge - favorevoli: n. 9, contrari:: nessuno, astenuti: nessuno; DELIBERA 1) di approvare il Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, costituito da ventitre (23) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 2) di demandare al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore di provvedere, all Organo di revisione dei conti ed all Organo di valutazione di procedere a tutti gli adempimenti conseguenziali per dare esecuzione al predetto regolamento; 3) di inviare copia del predetto regolamento a sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Lodi, alla Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore e/o Servizi, all Organo di revisione dei conti ed al Organo di valutazione; 4) di pubblicare il predetto regolamento sul sito web istituzionale di questo Comune. VISTO l'art. 7 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; RILEVATA l urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento precedentemente approvato; Con il seguente esito della votazione, espressa nei modi di legge - favorevoli: n. 9, contrari:: nessuno, astenuti: nessuno; DELIBERA di dichiarare la su riportata deliberazione immediatamente esecutiva. 3
4 Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to dott. Paolo Belloni IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Dario Verdesca **************************************************************************** RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, ai sensi dell art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all albo pretorio per 15 giorni consecutivi Corno Giovine, lì IL RESPONSABILE DELL UFFICIO DI SEGRETERIA f.to Clara Burattini **************************************************************************** CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D. Lgs , n Lì IL RESP. DELL UFFICIO DI SEGRETERIA Clara Burattini **************************************************************************** Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Lì IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Dario Verdesca 4
5 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 IN DATA AVENTE AD OGGETTO ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI. PARERE DI COMPETENZA Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del Corno Giovine, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Burattini Clara 5
6 COMUNE DI CORNO GIOVINE (Provincia di Lodi) REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del
7 TITOLO I PRINCIPI Art. 1 FINALITÀ Il presente regolamento disciplina il sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'ente secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione ai sensi dell art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n 267 e ss.mm.ii.. Il sistema integrato dei controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell organizzazione, è finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell attività amministrativa. Art. 2 ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO Il Comune di Corno Giovine, al fine di svolgere la propria attività in base a criteri di razionalità ed efficacia, efficienza ed economicità, in accordo con la normativa vigente, applica il sistema di programmazione e controllo, così come disciplinato nei successivi articoli, i cui report sono pubblicati sul sito internet dell ente e gli esiti sono utilizzati ai fini della valutazione dei responsabili di Settore. Ai fini dell attuazione del sistema dei controlli interni si prevede che lo stesso possa essere condiviso con i Comuni limitrofi, con possibilità di istituire uffici unici tra gli stessi previa stipula di apposita convenzione che ne disciplini le modalità di funzionamento e costituzione. Art. 3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO Il Comune di Corno Giovine, nell ambito della sua autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativo-contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. Il sistema di controllo interno e' diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi gestionali esterni dell'ente; e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 7
8 Il sistema dei controlli interni si articola come di seguito: a) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; b) valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa: finalizzato a valutare le prestazioni del personale con incarico di posizione organizzativa e le loro competenze organizzative e gestionali. c) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e risultati; d) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonchè finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio; e) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a monitorare l andamento economico-finanziario dell Ente nell ottica del miglior impiego delle risorse pubbliche. Le fasi di controllo, verifica e valutazione prevedono la predisposizione e l utilizzo, nelle forme previste dalle norme vigenti e dai regolamenti dell Ente, dei seguenti strumenti: - documenti di referto sulla valutazione della performance, rapportati ai contenuti del piano dettagliato degli obiettivi, su base annuale, elaborato secondo le procedure di cui al vigente regolamento interno per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; - documenti di referto del controllo di gestione, rapportati al PEG, ove adottato, su base annuale. I documenti di referto di cui sopra sono valutati in modo coordinato con il rendiconto e con gli altri documenti di verifica finanziaria. I contenuti degli strumenti di programmazione di tipo operativo devono essere logicamente collegati e integrati con i contenuti degli strumenti di programmazione di natura strategica. Annualmente, prima dell approvazione dello schema della relazione previsionale e programmatica da parte della Giunta Comunale, il Sindaco convoca una conferenza di consultazione con la partecipazione dei componenti della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio. La conferenza provvede a: - compiere una ricognizione dello stato del Comune e del grado di raggiungimento degli obiettivi generali dell Amministrazione, sulla base dell analisi della situazione comunale e dei documenti di referto prodotti in fase di verifica e controllo, al fine di valutare quali siano le politiche da mettere in atto ed individuare le esigenze da soddisfare mediante la prestazione dei servizi; - formulare indirizzi in merito agli obiettivi strategici su base annuale e triennale; - formulare indirizzi in merito all allocazione delle risorse necessarie al conseguimento di detti obiettivi. Sono garantite le modalità di raccordo ed integrazione tra le tipologie di controllo di cui sopra e gli strumenti di attuazione del ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance e alla relazione sulla performance. Il Piano esecutivo di gestione, infatti, qualora adottato, è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con la relazione revisionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale nell Ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (art. 108 comma 1 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) e il Piano delle Performance (art. 10 del dlgs 150/2009) sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione. 8
9 Articolo 4 OGGETTO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. 2. Il controllo di regolarità amministrativa è espletato sulla base dei seguenti criteri: a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; b) correttezza e regolarità della procedura; c) correttezza formale nella redazione dell atto. 3. Il controllo di regolarità contabile, in particolare, verifica: a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione; b) l esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell obbligazione; c) l esistenza dell impegno di spesa regolarmente assunto; d) la conformità alle norme fiscali; e) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell Ente; f) il rispetto dell ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del regolamento di contabilità; g) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità; h) l accertamento dell entrata; i) la copertura nel bilancio pluriennale; l) la regolarità della documentazione; m) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 4. Per effettuare i controlli di regolarità amministrativa e contabile, questo Ente ed altri enti locali possono istituire unico ufficio mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. Articolo 5 CONNESSIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO INTERNO CON ALTRE ATTIVITA AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO 1. I risultati delle attività del sistema del controllo interno costituiscono: a) necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell Ente e delle massime strutture organizzative nonché della performance individuale del Segretario Comunale e dei responsabili di settore; b) strumenti di supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell illegalità. 2. Le modalità di connessione del sistema del controllo interno con l attività di valutazione della performance e con l attività di contrasto alla corruzione ed all illegalità sono definite con i rispettivi piani di cui al d.lgs. n. 150/2009 ed alla legge n. 190/ Nel piano anticorruzione può essere previsto che i responsabili dei settori e/o servizi le cui attività sono individuate a maggior rischio di corruzione inviino informazioni specifiche aggiuntive al controllo interno. 4. Gli organi di governo e di gestione dell Ente sono tenuti ad adeguare le attività di rispettiva competenza agli esiti del controllo interno, salvo motivata divergenza. Articolo 6 SOGGETTI PARTECIPANTI ALL ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO INTERNO 1. Partecipano all organizzazione del sistema del controllo interno il Segretario Comunale, i responsabili di settore e/o dei servizi, l organo di valutazione e l organo di revisione dei conti. 9
10 2. Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Comunale il quale, allo scopo, si avvale di una apposita struttura interna, posta sotto la propria direzione, costituita da un dipendente per ogni settore di categoria non inferiore alla C, scelti e nominati dallo stesso Segretario Comunale in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività. Tale struttura, qualora il Segretario lo ritenga opportuno, può essere costituita anche da più dipendenti non inferiore alla categoria C in grado di espletare tali funzioni per tutti i Settori. 3. Gli esiti di tutte le tipologie dei controlli interni sono inviati: al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ove nominato, e agli assessori comunali; agli organi di cui al comma 1, ed ossia ai responsabili dei settore e/o dei servizi, all organo di valutazione e all organo di revisione dei conti; agli organi esterni per i quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l invio. Articolo 7 IL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è espletato su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo attraverso i seguenti pareri da richiedere obbligatoriamente da parte del soggetto proponente e da inserire nella deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa: a) parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore cui appartiene il servizio interessato; tale parere attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; b) parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economicofinanziario sulle proposte che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente. 2. I predetti pareri non vincolano la Giunta o il Consiglio, i quali qualora non intendano conformarsi agli stessi pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa su ogni determinazione dirigenziale e su ogni altro atto avente natura provvedimentale è espletato dal responsabile del settore competente che la adotta e si sostanzia nel parere di regolarità tecnica dallo stesso espresso, riportato nella determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. 4. Ogni determinazione dirigenziale che comporti impegno di spesa e ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, anche qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, è trasmesso al responsabile del settore economico- finanziario ai fini del controllo successivo di regolarità contabile che si sostanzia nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato nella determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. Tale parere costituisce condizione per l esecutività del provvedimento. 5. I predetti pareri sono espressi per iscritto e la firma autografa o digitale del sottoscrittore è preceduta dalla sua qualifica e dalla data di rilascio. La motivazione scritta è espressa sia in caso di parere contrario sia in caso di astensione per incompetenza. 6. Nell ipotesi che il responsabile del settore dichiari di astenersi dall esprimere il parere di regolarità tecnica per incompetenza, il segretario comunale stabilisce quale sia il responsabile competente. 7. In caso di assenza o di astensione obbligatoria del soggetto deputato ad esprimere il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile, il rispettivo parere è espresso dal soggetto designato a sostituirlo secondo le norme regolamentari ovvero il provvedimento di affidamento della responsabilità del servizio. 10
11 8. Qualora l ente sia privo, anche temporaneamente, del responsabile del servizio ovvero nel caso di assenza o di astensione obbligatoria anche del soggetto competente a sostituire il responsabile del settore, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile è espresso dal segretario comunale ovvero, pure in caso di assenza o di astensione obbligatoria del segretario comunale, da colui che lo sostituisce. Articolo 8 IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA 1. Sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa, da espletarsi secondo principi generali di revisione aziendale, le determinazioni dirigenziali a contrarre, le determinazioni che comportino impegno di spesa, i contratti qualunque sia la loro forma scritta, i provvedimenti afferenti ad espropri e gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell ente, quali: concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento delle entrate e di liquidazione della spesa, transazioni, etc.. 2. Compete al segretario comunale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilendo, con apposito provvedimento, in relazione alle determinazioni comportanti impegno di spesa, ai contratti diversi da quelli rogati dallo stesso nella forma pubblica-amministrativa ed agli altri atti amministrativi, a) le loro tipologie, da determinare anche con riferimento alla natura o al valore o alla struttura o ad altro elemento; b) il periodo temporale entro cui sono stati adottati; c) la loro quantità percentuale in rapporto al totale di ciascuna tipologia; d) il metodo di campionamento per la loro scelta casuale. 3. Ai fini dell espletamento del controllo, il Segretario Comunale si avvale, oltre che del personale della segreteria comunale, anche del personale di cui al comma 2 del precedente articolo I responsabili dei settori, a cui sono trasmessi i provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, hanno l obbligo di prestare la massima collaborazione e di mettere a disposizione i documenti oggetto della verifica ed il personale delle rispettive strutture. 5. Per ogni determinazione, contratto e atto verificato è redatta una apposita scheda in cui sono indicati: gli elementi identificativi, il controllo espletato e le relative risultanze, queste ultime da motivare se negative. 6. Al termine della verifica di ciascuna tipologia di atti esaminati è redatto un apposito report dal quali risulti: a) il numero, per ciascuna tipologia, dei provvedimenti, dei contratti e degli altri atti amministrativi esaminati; b) i rilievi e le eventuali osservazioni formulati sull atto oggetto di verifica; 7. I predetti reports, con periodicità trimestrale, sono trasmessi, a cura del segretario comunale: ai responsabili dei settori interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, utili quali documenti per la valutazione dei rispettivi dipendenti; all organo di revisione dei conti; all organo di valutazione quali elementi utili per la loro valutazione; al Sindaco o al presidente del consiglio comunale al fine di darne conoscenza allo stesso consesso nella prima seduta utile; ed al sindaco al fine anche di darne conoscenza agli assessori comunali. Articolo 9 IL CONTROLLO DI GESTIONE 1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'ente, del livello di efficienza, efficacia ed 11
12 economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi: a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati. c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi. 2. L esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di settore, con il supporto dell ufficio del Controllo di Gestione di cui al successivo articolo 11, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di competenza di ciascun centro di costo, sulla base degli obiettivi e degli indicatori del P.E.G., qualora adottato. 3. Le sue fasi operative sono integrate con la pianificazione strategica ed unificate con quelle previste nel ciclo delle performance di cui al d.lgs. n. 150/ Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate anche dall organo di valutazione ai fini della performance individuale dei responsabili di settore. Articolo 10 MODALITA E REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 1. Il controllo di gestione è svolto con periodicità semestrale, secondo le modalità e redigendo il referto di cui agli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n Articolo 11 STRUTTURA OPERATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE 1. La struttura operativa cui è demandato l espletamento del controllo di gestione è denominata Ufficio del Controllo di Gestione (di seguito: UCG), in posizione di staff. 2. L ufficio è gestito e coordinato dal responsabile del settore economico-finanziario e dai Responsabili di Settore. 3. Ogni Responsabile di Settore può individuare un dipendente di categoria non inferiore alla C a cui demandare l istruttoria del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici della propria struttura rilevanti ai fini del controllo di gestione. 4. Il supporto dell UCG, per l esercizio del controllo di gestione, si esplica attraverso il coordinamento dei responsabili Settore e attraverso l implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dalle massime strutture e delle istituzioni dell Ente. Articolo 12 MODALITA APPLICATIVE DEL CONTROLLO DI GESTIONE 1. Il controllo di gestione è svolto sull attività amministrativa dell apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi. 2. L applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative: a) sentito il segretario comunale e il responsabile del settore economico-finanziario, si procede alla definizione degli obiettivi gestionali (P.E.G.); b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; 12
13 c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l efficienza, l efficacia ed il grado di economicità dell azione intrapresa. Articolo 13 SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati. 2. A tal fine la Giunta, sentito il Segretario Comunale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), provvede a definire: a) il Piano dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO), in misura non inferiore a tre per ciascuna massima struttura ed istituzione ed i relativi responsabili; b) le unità organizzative per le quali si intende misurare l efficacia, l efficienza ed economicità dell azione amministrativa; c) i risultati e le finalità dell azione amministrativa con riferimento all intera amministrazione o a singole unità organizzative; d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità; f) la frequenza di rilevazione delle informazioni. Articolo 14 REFERTI PERIODICI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 1. I Responsabili di settore, con periodicità semestrale, riferiscono all Ufficio di Controllo di Gestione sui risultati dell attività mediante l inoltro di report gestionali, nei quali sono evidenziati le cause di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato. 2. Il Segretario Comunale provvederà ad inoltrare al Sindaco ed agli Assessori, all Organo di Valutazione, all Organo di revisione dei conti ed agli altri organi previsti da norme legislative e regolamentari il reporting che sarà accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati. 3. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il Segretario Comunale concorda con i Responsabili di settore i necessari interventi correttivi, eventualmente da sottoporre all esame della Giunta per apportare le opportune modifiche al PEG ed al PDO. Articolo 15 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto costantemente sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del settore finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario comunale e dei dirigenti/responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili approvati dall Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell Interno, delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 13
14 3. Con cadenza trimestrale il responsabile del servizio finanziario formalizza l attività di controllo attraverso un verbale con cui attesta lo stato degli equilibri finanziari, trasmesso al Sindaco, agli Assessori Comunali, al Segretario Comunale ed all organo di revisione dei conti. 4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Articolo 16 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 1. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti nella Parte II del d.lgs. 18/8/2000, n In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui: a) equilibrio tra entrate e spese complessive; b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; c) equilibrio tra entrate straordinarie afferenti ai titoli IV e V e spese in conto capitale; d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; g) equilibrio obiettivo del patto di stabilità interno. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell ente in relazione all andamento economico finanziario degli eventuali organismi gestionali esterni. Articolo 17 FASI DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, a norma dell art. 223 del d.lgs. 267/2000, il responsabile dei servizi finanziari formalizza il controllo sugli equilibri finanziari. 2. Il responsabile dei servizi finanziari descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un verbale, trasmesso al segretario comunale ed all organo di revisione che lo assevera. 3. Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità di cui al comma Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall organo di revisione ed il resoconto delle verifica di cassa sono trasmessi ai responsabili delle massime strutture ed alla Giunta Comunale affinché, con propria deliberazione, ne prenda atto. Articolo 18 ESITO NEGATIVO DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FIANZIARI 1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate e delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile dei servizi finanziari procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie di cui all articlo 153 del d.lgs. n. 267/
15 Articolo 19 FINALITA DEL CONTROLLO SULLA QUALITA DEI SERVIZI EROGATI 1. L Amministrazione svolge il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, utilizzando metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni dell ente. 2. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al superamento dell autoreferenzialità, a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. 3. La qualità del servizio, come percepita dall utente, è il grado di soddisfazione delle aspettative dell utente stesso. Articolo 20 METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI ESTERNI 1. L Amministrazione può utilizzare per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni sia metodologie indirette, quali quelle dell analisi dei reclami pervenuti, sia dirette, quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini-utenti. In ogni caso, per ciascuna struttura organizzativa apicale occorre effettuare almeno una somministrazione di questionari all anno. 2. L analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l affidabilità, la capacità di risposta, la capacità di rassicurazione, l empatia. 3. Le definizioni operative delle dimensioni ritenute essenziali sono le seguenti: - per aspetti tangibili si intende l aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature, del personale e degli strumenti di comunicazione; - per l affidabilità si intende la capacità di prestare il servizio in modo affidabile e preciso; - per la capacità di risposta si intende la volontà di aiutare il cittadino-utente e di fornire prontamente il servizio; - per la capacità di rassicurazione si intende la competenza e la cortesia del personale e la loro capacità di ispirare fiducia e sicurezza; - per l empatia si intende l assistenza premurosa e individualizzata che l Ente presta ai cittadini-utenti. 4. Per ciascuna dimensione essenziale saranno individuati uno o più fattori che possano fornire informazioni distintive e tali da rendere esplicita la qualità percepita dall utente esterno. 5. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa. Articolo 21 RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, oltre che il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, occorre redigere una relazione di inizio e fine mandato. Entrambe sono predisposte dal responsabile del servizio finanziario con la collaborazione del segretario comunale, secondo i termini e modalità previsti dalla normativa vigente di riferimento. 15
16 Articolo 22 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEI CONTROLLI INTERNI Il presente regolamento e gli esiti dei controlli previsti dal presente regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale di questo Ente e reso accessibile ed utilizzabile da chiunque vi abbia interesse. Articolo 23 ENTRATA in vigore Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato. 16
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