LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI"

Transcript

1 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17. Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111; Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense in data 26 maggio 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 22 giugno 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 dicembre 2017; A DOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n Ai fini del presente regolamento: a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all articolo 43 della legge professionale. Art. 2. Organizzazione dei corsi di formazione 1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato. 3. L interessato presenta istanza di accreditamento contenente: a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze; c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all avvertimento. 4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma I consigli dell ordine provvedono di regola all organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale. 6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell articolo 40 della legge professionale. 7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell avvocatura, ed i consigli dell ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un area dedicata del proprio sito istituzionale l elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma. 1

2 Art. 3. Contenuti del corso di formazione 1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell attività professionale e all espletamento delle prove previste dall esame di Stato per l abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei princìpi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. 2. I corsi prevedono, in conformità all articolo 41, comma 1, all articolo 43, comma 2, lettera b), e all articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell ambito delle seguenti materie: a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense; d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. 3. Al fine di garantire l omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense. Art. 4. Docenti 1. I soggetti di cui all articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell avvocato. 2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all attività di formatore. 3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all avvertimento. Art. 5. Durata del corso 1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi. 2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L ordine di provenienza, all atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento. Art. 6. Costi dei corsi di formazione e borse di studio 1. I soggetti di cui all articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. 2. Le linee guida di cui all articolo 3, comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualità e l omogeneità dell offerta formativa. 3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Dall attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 7. Partecipazione ai corsi 1. I soggetti di cui all articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l effettività della formazione e dell offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformità a quanto previsto all articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limi- 2

3 trofi. A tal fine i consigli dell ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l effettività della formazione. 2. Il tirocinante è esonerato dall obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell Unione europea ai sensi dell articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale nel limite massimo di sei mesi. Art. 8. Verifiche intermedie e verifica finale 1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all articolo 2 del presente regolamento. 2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all articolo 9 del presente regolamento. 3. L accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. 4. L accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica. Art. 9. Commissione nazionale per la tenuta della banca dati 1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all articolo 8 del presente regolamento. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l articolazione in sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L incarico di membro della commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché con l eventuale attività di docente di cui all articolo 4 del presente regolamento. 2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalità indicate nel presente articolo. 3. La commissione elabora, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da: a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all articolo 3; b) curarne l aggiornamento ogni 6 mesi. 4. Le linee guida di cui all articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi. 5. I soggetti di cui all articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformità all articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che svolge i compiti previsti dall articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l esercizio delle proprie funzioni. 6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge. Art. 10. Decorrenza degli effetti 1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. 3

4 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 2018 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO Il Ministro: ORLANDO Registrato alla Corte dei conti l 8 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 395 AVVERTENZA: N O T E Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ) : Art. 17. Regolamenti. (Omissis ). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis ).. Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, 15, 40, 41, 43, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ( Nuova disciplina dell ordinamento della professione forense ): Art. 1. Disciplina dell ordinamento forense. (Omissis ). 3. All attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. (Omissis ). Art. 15. Albi, elenchi e registri. 1. Presso ciascun consiglio dell ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; e) l elenco degli avvocati sospesi dall esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g) ; i) la sezione speciale dell albo degli avvocati stabiliti, di cui all articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; l) l elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) l elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell articolo 7; n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l aggiornamento dell albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 3. L albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell ordine, l elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell anno precedente. 6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF. Art. 40. Accordi tra università e ordini forensi. 1. I consigli dell ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci. 2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo. Art. 41. Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio. 1. Il tirocinio professionale consiste nell addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il consiglio dell ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 3. Per l iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall articolo Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. 5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l iscrizione nel regi- 4

5 stro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 6. Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all albo non inferiore a cinque anni; b) presso l Avvocatura dello Stato o presso l ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi; c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all esercizio della professione; d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall articolo In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all ordine o presso l Avvocatura dello Stato. 8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. 10. L avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell ordine previa valutazione dell attività professionale del richiedente e dell organizzazione del suo studio. 11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un indennità o un compenso per l attività svolta per conto dello studio, commisurati all effettivo apporto professionale dato nell esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l iscrizione nel registro. 13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell ordine; b) le ipotesi che giustificano l interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell Unione europea. 14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. Art. 43. Corsi di formazione per l accesso alla professione di avvocato. 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. Art. 44. Frequenza di uffici giudiziari. 1. L attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. Art. 45. Certificato di compiuto tirocinio. 1. Il consiglio dell ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. 2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. Art. 46. Esame di Stato. 1. L esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. 2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) a redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario. 4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. 5

6 5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all ora fissata dal Ministro della giustizia. 8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari. 9. Qualora siano fatti pervenire nell aula, ove si svolgono le prove dell esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall esame, ai sensi del comma Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza. 11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. 13. Agli oneri per l espletamento delle procedure dell esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all Erario della tassa di cui all articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre bis. Le spese per la sessione d esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. 13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13 -bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.. Si riporta il testo dell articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ( Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia ): Art. 73. Formazione presso gli uffici giudiziari. 1. I laureati in giurisprudenza all esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all articolo 42 -ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. 3. Per l accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell attività di assistenza e ausilio. L attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L attività di magistrato formatore espletata nell ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell attività formativa. 5. L attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 5-bis. L attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché 6

7 con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. 8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8 - ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l ammontare delle risorse destinate all attuazione degli interventi di cui al comma 8 -bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8 -bis, sulla base dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l indipendenza e l imparzialità dell ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l immagine e il prestigio dell ordine giudiziario. 10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l accesso alla professione forense non impedisce all avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l attività professionale innanzi al magistrato formatore. 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell ufficio. 11-bis. L esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l esito positivo del tirocinio Per l accesso alla professione di avvocato e di notaio l esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d esame di cui all articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n L esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall amministrazione della giustizia, dall amministrazione della giustizia amministrativa e dall Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito. 15. L esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. 16. All articolo 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «2 -bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.». 17. Al fine di favorire l accesso allo stage è in ogni caso consentito l apporto finanziario di terzi, anche mediante l istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma L esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.. Si riporta il testo dell articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ) : Art. 37. Disposizioni per l efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa. 2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell ufficio giudiziario, viene dato atto dell avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell incarico direttivo ai sensi dell articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l ammissione all esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento 7

8 delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l ammissione all esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell ufficio giudiziario redige una relazione sull attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario ; b) all articolo 9: 1) al comma 1, dopo le parole: volontaria giurisdizione, sopprimere la parola: e, dopo le parole: processo amministrativo sono aggiunte le seguenti: e nel processo tributario ; 2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1 -bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito, risultante dall ultima dichiarazione, superiore a tre volte l importo previsto dall articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all articolo 13, comma 1.»; c) all articolo 10, comma 1, le parole: «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; d) all articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile»; e) all articolo 10, al comma 6 -bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; f) all articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall articolo 9, comma 1 -bis, per i procedimenti di cui all articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898;»; g) all articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»; h) all articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; i) all articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; l) all articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; m) all articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; n) all articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; o) all articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.»; p) all articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall articolo 9, comma 1 -bis»; q) all articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1 -bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. ; r) all articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»; s) all articolo 13, il comma 6 -bis è sostituito dal seguente: 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull accesso del pubblico all informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800; d) per i ricorsi di cui all articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro ; per quelle di importo compreso tra euro e il contributo dovuto è di euro mentre per quelle di valore superiore a di euro è pari ad euro Se manca la dichiarazione di cui al comma 3 -bis dell articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ; t) all articolo 13, dopo il comma 6 -ter, è aggiunto il seguente: 6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro e fino a euro ; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro e fino a euro ; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro e fino a euro ; f) euro per controversie di valore superiore a euro ; u) all articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell ipotesi di prenotazione a debito. ; v) all articolo 18, comma 1, secondo periodo: 1) dopo le parole: volontaria giurisdizione, è soppressa la seguente: e ; 2) dopo le parole: processo amministrativo sono inserite le seguenti: e nel processo tributario ; z) all articolo 131, comma 2: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario»; 2) alla lettera b), le parole: e tributario sono soppresse; 8

9 aa) all articolo 158, comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario»; 2) alla lettera b), le parole: e tributario sono soppresse; bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente: Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario ; cc) l articolo 260 è abrogato. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. All articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo:, fatto salvo quanto previsto dall articolo 9, comma 1 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n All articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4 -quinquiesdecies è abrogato. 10. Il maggior gettito derivante dall applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r), 7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, è versato all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il maggior gettito derivante dall applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall anno 2015 e fino all anno 2017, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all articolo 9, comma 2 -bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A decorrere dall anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell orario d obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l autorizzazione al prolungamento dell orario d obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 25 per cento all incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura e di quello amministrativo di cui all articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati, l elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1. Relativamente ai giudici tributari, l incremento della quota variabile del compenso di cui all articolo 12, comma 3 -ter, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento. 13. L organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11 -bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo. 14. A decorrere dal 1 gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall applicazione dell articolo 13, comma 6 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo. Conseguentemente, il comma 6 - ter dell articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato. 15. Nelle more dell emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate. 16. A decorrere dall anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente. 17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, è disposto l incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l integrale copertura delle spese dell anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento. 18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma le parole:, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e sono soppresse; 2) al quarto comma le parole:, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia sono soppresse; 9

10 b) all articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: e in due giornali indicati nella sentenza stessa sono sostituite dalle seguenti: e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. 19. Una quota dei risparmi ottenuti dall applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l altro designato dal Ministro dell economia e delle finanze, ai sensi dell articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro annui a decorrere dal Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all articolo 9 -bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all articolo 3 -bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n Note all art. 1: Per l articolo 43 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse. Note all art. 2: Si riporta il testo dell articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ( Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ): Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni legali. 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell attuazione della autonomia didattica di cui all articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all assunzione dell impiego di magistrato ordinario o all esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l ordinamento didattico previgente all entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 -bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall anno accademico , con regolamento del Ministro dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.. Si riporta il testo dell articolo 29, comma 1, lettera c), della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: Art. 29. Compiti e prerogative del consiglio. 1. Il consiglio: a) (Omissis ). b) (Omissis ). c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; (Omissis ).. Note all art. 3: Per gli articoli 41, 43 e 46 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse. Note all art. 7: Per gli articoli 40 e 41 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse. 18G

Il Ministro della Giustizia

Il Ministro della Giustizia Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l accesso alla professione di avvocato ai sensi dell articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Il Ministro della Giustizia

Dettagli

Scuola di Diritto Avanzato

Scuola di Diritto Avanzato Scuola di Diritto Avanzato Direttore scientifico: Luigi VIOLA www.scuoladirittoavanzato.com 17.3.2018 Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato: ecco il decreto pubblicato in Gazzetta

Dettagli

Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei

Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter,

Dettagli

Decreto legge 14 giugno 2014 n. 90. Art. 50. Ufficio per il processo. 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

Decreto legge 14 giugno 2014 n. 90. Art. 50. Ufficio per il processo. 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con Decreto legge 14 giugno 2014 n. 90 Art. 50 Ufficio per il processo 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art. 16-septies

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17. Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; Visto l'articolo 17, comma

Dettagli

Praticanti avvocati: il regolamento del praticantato presso gli uffici giudiziari

Praticanti avvocati: il regolamento del praticantato presso gli uffici giudiziari Praticanti avvocati: il regolamento del praticantato presso gli uffici giudiziari MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 17 marzo 2016, n. 58 Regolamento recante disciplina dell'attivita' di praticantato del

Dettagli

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, AI SENSI DELL ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013,

Dettagli

P R O C U R A G E N E R A L E

P R O C U R A G E N E R A L E P R O C U R A G E N E R A L E della Corte di cassazione IL PROCURATORE GENERALE Bando di selezione per 10 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione Ai sensi dell art. 73 del

Dettagli

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.437 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi

Dettagli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO SERIE GENERALE. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 marzo 2018 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO SERIE GENERALE. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 marzo 2018 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 159 - Numero 63 UFFICIALE DELLA

Dettagli

Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)

Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari) Testo in vigore dal: 22-6-2013 al: 20-8-2013 Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari) 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO Ex art. 43 comma 2 L. 31 dicembre 2102 n.

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO Ex art. 43 comma 2 L. 31 dicembre 2102 n. REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO Ex art. 43 comma 2 L. 31 dicembre 2102 n. 247 OGGETTO DEL REGOLAMENTO le modalità e le condizioni di

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE Si informa che presso questo Ufficio Giudiziario sono ammessi

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGOLAMENTO 20 novembre 2015, n. 1 Regolamento ai sensi dell art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l iscrizione all Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE Si informa che presso questo Ufficio Giudiziario sono ammessi

Dettagli

CONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI TRA

CONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI TRA CONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI TRA la Corte d Appello di Milano, in persona del suo Presidente Marina Anna Tavassi il Tribunale Ordinario di Milano, in persona del suo

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO LA PRATICA FORENSE AGGIORNAMENTO AL 30.06.2016 Fonti normative e regolamentari: - art.41 della legge 247/2012 che disciplina i contenuti e le modalità di

Dettagli

della Corte di cassazione IL PROCURATORE GENERALE Bando di selezione per 24 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione

della Corte di cassazione IL PROCURATORE GENERALE Bando di selezione per 24 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione Ministero della Giustizia Procura generale della Corte di cassazione USCITA- 15/05/201812:55:13-0013-'77 t 5fs- PROCURA GENERALE della Corte di cassazione IL PROCURATORE GENERALE Bando di selezione per

Dettagli

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Regolamento n. 5 del 16 luglio 2014 Regolamento ai sensi dell art. 22 L. n. 247/12 sui corsi per l iscrizione all Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori IL CONSIGLIO NAZIONALE

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia IL PRESIDENTE BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO- PRATICA, AI SENSI DELL ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013 N.

Dettagli

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) Vigente al: 24-7-2018 Titolo IV ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE Capo I Tirocinio Professionale Art.

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57 Processo civile: le comunicazioni e le notificazioni per via telematica (Ministero della Giustizia, Decreto 26.5.2009 n. 57) Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 marzo 2016, n. 70. Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l accesso alla professione forense ai sensi

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 luglio 2016, n. 156 Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA presidenza

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA presidenza TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA presidenza DOCUMENTO INFORMATIVO sul TIROCINIO presso il Tribunale di Venezia ex art. 73 D.L. n. 69/2013, come modo dalla L. n. 98/2013 Il presidente del Tribunale, Viste

Dettagli

CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE. tra

CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE. tra CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Trieste, con sede in Foro Ulpiano 1, Trieste, C.F. 80020580322

Dettagli

della Corte di cassazione

della Corte di cassazione PROCURA GENERALE della Corte di cassazione SEGRET~TO GENERALE Roma, t ~ lo~ JZOI 5 Oggetto: Bando per la selezione di lo tirocinanti presso la Procura generale della Corte di Cassazione (art. 73 d.1. n.

Dettagli

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Regolamento n. 5 del 16 luglio 2014 Regolamento ai sensi dell art. 22 L. n. 247/12 sui corsi per l iscrizione all Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori IL CONSIGLIO NAZIONALE

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE Si informa che presso questo Ufficio Giudiziario sono ammessi tirocini formativi in affiancamento

Dettagli

Il Presidente. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive

Il Presidente. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive T. A. R. S a r d e g n a Il Presidente Bando di selezione per 4 tirocini formativi presso il T.A.R. per la Sardegna Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013

Dettagli

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA prot.. 8c>(i J -6 FEB. 2MB AVVISO PER AMMISSIONE DI N. 67 LAUREATI IN GIURISPRUDENZA A PERIODI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA EX ART. 73 LEGGE 9-8- 2013 N. 98. Si comunica

Dettagli

Art. 3 Organi della Scuola. Art. 4 I tutor.

Art. 3 Organi della Scuola. Art. 4 I tutor. Regolamento della Scuola Forense di Verona ai sensi dell articolo 43 della legge 31 dicembre 2012 n 247 e del Decreto del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018 n 17 Premessa La Scuola Forense dell

Dettagli

DECRETO 10 marzo 2004, n. 120

DECRETO 10 marzo 2004, n. 120 DECRETO 10 marzo 2004, n. 120 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2004 ) MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 1999,

Dettagli

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (art. 73 decreto legge D.l. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)1 AI Sig. Presidente del [Ufficio giudiziario:

Dettagli

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law) ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA Piazza dell Ateneo Nuovo 1

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law) ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA Piazza dell Ateneo Nuovo 1 CONVENZIONE TRA ORDINE DEGLI AVVOCATI VERBANIA, con sede in Verbania, Corso Europa, 3, CF 84003280033, in persona del Presidente Avv. Liana Guarducci autorizzato alla firma della convenzione con delibera

Dettagli

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE Viale De Pietro s.n Lecce Italia- Fax 0832/334976;

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE Viale De Pietro s.n Lecce Italia- Fax 0832/334976; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE Viale De Pietro s.n. 73100 Lecce Italia- Fax 0832/334976;e-mail: procura.lecce@giustizia.it N.: Lecce, 13 dicembre 2017 OGGETTO: Bando per la presentazione

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria Il Dirigente Prot. n.468/2018/uscita Reggio Calabria, 25 giugno 2018 UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA amministrazione@pec.unirc.it UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO protocollo@cert.unicz.it

Dettagli

'M. ~~llljìllol6 2iD 'S ~C,S\,()i;;' (,01 6

'M. ~~llljìllol6 2iD 'S ~C,S\,()i;;' (,01 6 'M. ~~llljìllol6 2iD 'S ~C,S\,()i;;' (,01 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE Si informa che

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Testo aggiornato al 23 settembre 2013 Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,

Dettagli

convengono quanto segue:

convengono quanto segue: CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA

Dettagli

CONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna

CONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG Scuola di Giurisprudenza Consiglio dell Ordine degli avvocati di Bologna. CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE

Dettagli

Regolamento della Scuola Forense dell Ordine degli Avvocati di Teramo. Sulla base della normativa vigente ed in particolare seguendo le direttive

Regolamento della Scuola Forense dell Ordine degli Avvocati di Teramo. Sulla base della normativa vigente ed in particolare seguendo le direttive Regolamento della Scuola Forense dell Ordine degli Avvocati di Teramo Sulla base della normativa vigente ed in particolare seguendo le direttive dell art.41 della L.31.12.2012 n.247 Il tirocinio professionale

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 19 maggio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 19 maggio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 116 UFFICIALE DELLA

Dettagli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO PARTE PRIMA SERIE GENERALE. Roma - Giovedì, 19 maggio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO PARTE PRIMA SERIE GENERALE. Roma - Giovedì, 19 maggio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 116 UFFICIALE DELLA

Dettagli

Regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

Regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato Regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato A.G. 437 Nota di verifica n. 589 17 ottobre 2017 Informazioni sugli atti di riferimento Natura atto: Schema

Dettagli

Tribunale di Barcellona P.G.

Tribunale di Barcellona P.G. ca Tribunale di Barcellona P.G. Presidenza TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PRESIDENZA! n...} 5.4. b... protocollo Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina Al Sig. Presidente

Dettagli

Articolo 1. Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 (1).

Articolo 1. Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 (1). AVVOCATI E PROCURATORI DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112, (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 117). - Decreto convertito, con modificazioni, in L. 18 luglio 2003, n. 180, (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 167).

Dettagli

Scuola di Diritto Avanzato

Scuola di Diritto Avanzato Scuola di Diritto Avanzato Direttore scientifico: Luigi VIOLA www.scuoladirittoavanzato.com 22.11.2016 DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112 Convertito con legge n. 180/2003 Modifiche urgenti alla disciplina

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 marzo 2016, n. 58. Regolamento recante disciplina dell attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 marzo 2018 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 marzo 2018 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 159 - Numero 63 UFFICIALE DELLA

Dettagli

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Ufficio del Procuratore

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Ufficio del Procuratore PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Ufficio del Procuratore DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICA-PRATICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO (art. 73

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA PRESIDENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA PRESIDENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA PRESIDENZA OGGETTO: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di ì 8 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale ex art.

Dettagli

CONVENZIONE TRA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA in persona del Presidente Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli E

CONVENZIONE TRA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA in persona del Presidente Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli E CONVENZIONE TRA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA in persona del Presidente Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli E UNICUSANO UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA in persona del Presidente

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Salerno

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Salerno DECRETO N. 20/2019 IL PRESIDENTE Visto l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, recante Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività

Dettagli

Riforma delle professioni, il testo del regolamento: DPR 7 agosto 2012 n. 137

Riforma delle professioni, il testo del regolamento: DPR 7 agosto 2012 n. 137 Riforma delle professioni, il testo del regolamento: DPR 7 agosto 2012 n. 137 In vigore dal 15 agosto 2012 Sommario Art. 1 Definizione e ambito di applicazione Art. 2 Accesso ed esercizio dell attivita

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Prot. 325 del 15/02/2018 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Il Presidente BANDO DI SELEZIONE PER 5 TIROCINI FORMATIVI PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTARTIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Ai sensi

Dettagli

Schema di decreto ministeriale concernente: Regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema

Schema di decreto ministeriale concernente: Regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema Schema di decreto ministeriale concernente: Regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell articolo 10, comma 10, della

Dettagli

AZ46. Tribunale di Barcellona P.G. Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina

AZ46. Tribunale di Barcellona P.G. Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina a Tribunale di Barcellona P.G. Presidenza TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PRESIDENZA AZ46 n.... protocollo Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina Al Sig. Presidente del Consiglio

Dettagli

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO Giurisprudenza SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO Art. 1 L Università di Bari istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge

Dettagli

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali A. A. 2019/2020 Finalità

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali A. A. 2019/2020 Finalità ALLEGATO 1 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali A. A. 2019/2020 Finalità La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita ai sensi dell art. 16,

Dettagli

ilp:~um h.1 Tribunale di Barcellona P.G. (GiO\'~'COu.. "\ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina

ilp:~um h.1 Tribunale di Barcellona P.G. (GiO\'~'COu.. \ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina G Tribunale di Barcellona P.G. Presidenza TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PRESIDENZA n....2..2>1.~... protocollo Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina Al Sig. Presidente del

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE tbr. ~IIAflIz.c.t+ 1)]). ALl.. to J.. TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE Si informa che presso

Dettagli

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA FACOLTA DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO DIDATTICO SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI Articolo 1 L Università di Lecce istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli

Dettagli

CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE TRA. IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, con sede legale in

CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE TRA. IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, con sede legale in CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N.247 TRA IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, con sede legale in Catania Piazza Giovanni Verga Presso il Palazzo

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Catanzaro Il Presidente

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Catanzaro Il Presidente Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Catanzaro Il Presidente BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL ART. 73, D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ; Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».

Dettagli

FONDAZIONE DELL ORDINE FORENSE DI TRANI REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE DI TRANI SEZIONE PRIMA STRUTTURA

FONDAZIONE DELL ORDINE FORENSE DI TRANI REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE DI TRANI SEZIONE PRIMA STRUTTURA FONDAZIONE DELL ORDINE FORENSE DI TRANI REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE DI TRANI SEZIONE PRIMA STRUTTURA 1. Natura La Scuola Forense della Fondazione dell Ordine Forense di Trani (d ora innanzi, per brevità

Dettagli

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato Atto del Governo 437

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato Atto del Governo 437 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato Atto del Governo 437 Informazioni sugli atti di riferimento Atto del Governo: 437 Titolo: Schema di

Dettagli

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239 DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239 Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Vigente

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 1 di 5 01/03/2016 18:19 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 3 febbraio 2016, n. 22 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale per l Abruzzo Sezione staccata di Pescara

Tribunale Amministrativo Regionale per l Abruzzo Sezione staccata di Pescara Tribunale Amministrativo Regionale per l Abruzzo Sezione staccata di Pescara Il Presidente del Tribunale Amministrativo regionale per l Abruzzo Sezione staccata di Pescara BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE

Dettagli

Scuola superiore della magistratura

Scuola superiore della magistratura Scuola superiore della magistratura N. 129/2012 ID SSM del 30.10.2012 Statuto della Scuola superiore della magistratura (adottato dal Comitato direttivo in data 6 febbraio 2012; modificato dal Comitato

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLE UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY E TUSCIA DI VITERBO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Dettagli

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA L articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L.

Dettagli

SCUOLA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

SCUOLA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA SCUOLA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA STATUTO ARTICOLO 1 ISTITUZIONE E FINALITA Con delibera 15.5.18 il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Mantova (di seguito, per brevità, denominato

Dettagli

Ordinanza esame Dottore Commercialista

Ordinanza esame Dottore Commercialista Ordinanza esame Dottore Commercialista 09/03/2017 Pubblicato il DM 136 dell 8.3.2017 per le sessioni di esame da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017 n. 136 Esami

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte BANDO PER n. 4 TIROCINI DI FORMAZIONE (c.d. stage) TEORICO-PRATICA, AI SENSI DELL ART. 73 DEL D.L. 69/2013, PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Dettagli

Ministero della Giustizia, decreto 2 ottobre Il Ministro della Giustizia

Ministero della Giustizia, decreto 2 ottobre Il Ministro della Giustizia Ufficio del processo: il decreto del ministro della Giustizia Uno staff al fianco del giudice per migliorare il servizio Pubblicato il 07/10/2015 Ministero della Giustizia, Sala Livatino. Oltre 17 milioni

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria Il Presidente

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria Il Presidente Prot.n. 460/2019 BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL ART. 73, D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Visto

Dettagli

Tribunale di Barcellona P.G.

Tribunale di Barcellona P.G. Q Tribunale di Barcellona P.G. Presidenza TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PRESIDENZA n...;{1~... protocollo Al Sig. Presidente del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. Al Sig. Direttore

Dettagli

Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) 1 Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, - visto l articolo 6

Dettagli

PAT Professioni Area Tecnica

PAT Professioni Area Tecnica Professioni Area Tecnica Schema Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13

Dettagli

Scuola superiore della magistratura;

Scuola superiore della magistratura; Scuola superiore della magistratura Il Comitato Direttivo visti gli artt. 1, terzo comma, 2, terzo comma, 3, secondo comma, e 5, secondo comma, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti l autonomia gestionale

Dettagli

Decreto del Ministro dell interno

Decreto del Ministro dell interno Decreto del Ministro dell interno Regolamento recante Modalità di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

Dettagli

G ~ . - l PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA

G ~ . - l PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA . - l G ~ " PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA OGGETTO: bando di concorso per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica

Dettagli

Regolamentazione svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n.

Regolamentazione svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. Regolamentazione svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) 1 Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, - visto

Dettagli

SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO TRAPANI

SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO TRAPANI SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO TRAPANI STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE In adempimento di quanto previsto all art. 8, comma secondo, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n.

Dettagli

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115)

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2014, n. 103 Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115) (GU n.167 del 21-7-2014) Vigente

Dettagli