Piano di. delle. legge di stabilità. (art. 1

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1 Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societariee direttamente o indirettamente possedutee (art. 1 commi 611 e ss. della L. 190/2014 legge di stabilità per il 2015)

2 Premessa Il comma 612 dell art. 1 della citata Legge dispone che gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni indicate al comma 611, tra le quali rientrano le Camere di commercio, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonchè l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Obiettivo del presente documento In attuazione della disposizione sopra citata, obiettivo del presente documento è quello di definire in modo organico la pianificazione degli interventi di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell ente, così come richiesto dal comma 612 dell art. 1 della legge 190/2014. Inquadramento normativo In materia di società partecipate da Pubbliche Amministrazioni si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo ripensamento da parte del legislatore dell iniziale favor per lo strumento societario, percorso di revisione indubitabilmente originato da imprescindibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica. Il ricorso da parte delle P.A. allo strumento societario è stato infatti dapprima considerato una valida modalità gestionale alternativa a quelle tradizionali utilizzate dalla Pubblica Amministrazione in quanto

3 suscettibile di assicurare maggiori livelli di efficienza dell azione amministrativa; nel corso degli ultimi anni il legislatore si è tuttavia preoccupato del fatto che lo schermo societario, con un vistoso sviamento della sua specifica finalità, potesse essere utilizzato in modo elusivo di regole poste a tutela della concorrenza e del mercato oppure in settori estranei alle missioni istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni. L azione legislativa e l interpretazione giurisprudenziale e della dottrina si sono sviluppate nel tempo lungo tre direttrici: a) evitare che le società pubbliche, supportate in forma diretta o mediata da risorse pubbliche, fruiscano di un indebito vantaggio concorrenziale se operano sul mercato in competizione con privati; b) evitare che le società pubbliche possano rappresentare un aggravamento dei costi delle istituzioni pubbliche; c) evitare che lo schermo privatistico possa comportare l elusione di disposizioni proprie degli Enti pubblici. In proposito possono essere richiamate le seguenti disposizioni: art. 13 del D.L. 223/2006, il quale stabiliva che le società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali (quindi anche le Camere di commercio) per la produzione di beni e servizi strumentali all attività di tali enti devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti; legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria per il 2008), all art. 3, commi 27, 28 e 29: tali norme stabiliscono, per la parte che qui rileva, che le P.A. non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E invece ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale o di centrali di committenza a livello

4 regionale. Le partecipazioni societarie che non risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali devono essere cedute, mediante procedure ad evidenza pubblica. Il termine indicato al comma 29, originariamente fissato al 30/6/2009, è stato posticipato al 31/12/2010 con legge n. 69/2009 (si veda oltre per gli sviluppi successivi); l art. 4 del D.L. 95/2012, peraltro più volte rimaneggiato, con il quale il legislatore nazionale ha voluto tenere distinti i due diversi fenomeni delle società partecipate da P.A. che operano come una quasi amministrazione dalle società, pure a partecipazione pubblica, che agiscono invece quali operatori del mercato; si stabilisce chiaramente che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nazionali, le P.A. acquisiscono sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006); l art. 1 comma 569 della legge 147/2013 (stabilità per il 2014) che, nel riaprire il termine per l effettuazione della ricognizione prevista dall art. 3 commi della legge 244/2007, spostandolo ulteriormente al 31/12/2014, ha introdotto in via innovativa rispetto alla stesura originaria della norma, la previsione che, decorso il termine anzidetto, la partecipazione (che non ha i requisiti per essere mantenuta e non sia stata alienata) cessa ad ogni effetto con il conseguente obbligo della società partecipata di procedere alla liquidazione in denaro del valore della partecipazione a favore del socio cessato; i criteri elaborati dalla giurisprudenza, con particolare riferimento a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 148/2009 e n. 229/2013: la prima da un lato consente l esercizio dell attività amministrativa in forma privatistica da parte di società che operano per una P.A. con carattere di strumentalità, in quanto si configurano come mere modalità organizzative per l esercizio di competenze tipiche dell Ente pubblico, mentre dall altro limita l esercizio

5 dell attività di impresa da parte degli enti pubblici, allo scopo di evitare che tali attività possano essere svolte beneficiando di privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione; la seconda, se ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del Dl 95/2013 nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario, ne ha tuttavia confermato la validità per gli altri soggetti pubblici. Precedenti decisioni La Camera di commercio di Parma ha già effettuato puntuali ricognizioni delle partecipazioni in atto, che qui si riepilogano: deliberazione n. 194/2010 dal titolo Ricognizione delle partecipazioni camerali ai sensi dell art. 3 commi della legge 244/2007 (finanziaria per il 2008), con la quale la Giunta, sulla base delle indicazioni fornite dall Unioncamere e tenendo conto della giurisprudenza creatasi nel frattempo, diede atto che le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Parma rispondevano ai requisiti richiesti dalle disposizioni recate dai commi dell art. 3 della legge finanziaria per il 2008, in quanto strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente e ne autorizzò il mantenimento per le motivazioni ivi dettagliatamente esposte; deliberazione n. 130/2012, dal titolo Partecipazioni della Camera di commercio di Parma: ricognizione ai fini dell applicabilità dell art. 4 comma 1 del decreto legge 95/2012 (spending review) ; con tale atto la Giunta camerale, sempre in linea con il lavoro di approfondimento e interpretazione delle disposizioni svolto dall Unione Italiana con l apporto di Universitas Mercatorum, dava atto che le partecipazioni detenute dall Ente non presentavano le caratteristiche che rendevano obbligatorio, in modo alternativo, lo

6 scioglimento delle società partecipate o l alienazione delle relative partecipazioni; deliberazione n. 175/2014, dal titolo Valutazioni in merito alle partecipazioni dell Ente : avute presenti le indicazioni prevenute dall Unioncamere Italiana con il documento approvato dal Comitato esecutivo dell Unione nella seduta del 30 ottobre 2014, documento avente ad oggetto criteri e indici per la valutazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell art. 1 comma 569 della legge di stabilità per l anno 2014, la Giunta camerale, nel confermare che le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Parma rispondevano ai requisiti richiesti dalle disposizioni recate dai commi dell art. 3 della legge finanziaria per il 2008, ne autorizzò il mantenimento sulla base delle valutazioni e dei criteri ivi esposti. Metodologia seguita per la stesura del piano Anche in questo caso l Unioncamere italiana ha fornito linee guida sul tema, con nota del 17 marzo L impostazione suggerita è quella di dar vita a documenti agili e privi di ridondanze, focalizzando l esposizione degli elementi essenziali sia della situazione di fatto sia delle valutazioni espresse sulle singole realtà societarie. In questa prospettiva al piano viene assegnata una funzione ricognitiva ed esplicativa delle scelte operate; tale documento deve infatti, per espressa disposizione normativa, essere affiancato da una relazione tecnica avente il compito di spiegare il percorso tecnico giuridico e al tempo stesso sostanziale (ovvero riferito alle caratteristiche della partecipazione detenuta) sul quale sono state fondate tali scelte. Per comodità di rappresentazione, gli allegati A e B intendono offrire il quadro completo sia della situazione esistente, che dell impatto

7 esercitato su di essa dalle scelte di revisione compiute e che si intendono, appunto realizzare. Più precisamente: l allegato A espone il riepilogo della situazione esistente, comprensivo delle scelte che nel frattempo sono già state compiute dall ente al riguardo, nonché delle principali informazioni sulle singole società ritenute utili a comporre gli elementi di giudizio sui quali fondare le decisioni da assumere; in tale documento sono inoltre rappresentati gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole società e le motivazioni delle scelte operate; l allegato B espone la rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dalla società partecipate direttamente dalla Camera di commercio di Parma (partecipate indirette di secondo livello dell Ente); tale documento riguarda i soli casi in cui esistano partecipate indirette. La pianificazione degli interventi di razionalizzazione Alla data di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di commercio di Parma le seguenti tipologie di partecipazione societaria, delle quali è data opportuna evidenza nell allegato A, come di seguito descritto: a) n. 1 società la cui partecipazione alla compagine sociale delle Camere di commercio è oggetto di espressa previsione normativa (evidenziata nell All. A con colore giallo); b) n. 7 società ex art. 2 co. 4 Legge n. 580/1993 e s.m.i., strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale (evidenziate nell All. A con colore rosa chiaro)

8 c) n. 10 società in house del sistema camerale (evidenziate nell All. A con colore azzurro) d) n. 10 società che costituiscono espressione della mission dell Ente con riferimento alla cura degli interessi generali delle imprese, attuata attraverso il supporto e la promozione dello sviluppo economico della circoscrizione territoriale di competenza (nell All. A con colore bianco). Rispetto ad esse, sono già in corso di liquidazione n. 3 società, mentre per una di esse è stato omologato il concordato preventivo con cessione di tutti i beni (liquidatorio) così suddivise: tipologia c): n. 1 tipologia d): n. 3 Detti casi sono riportati in rosso nella parte finale dell All. A. Riguardo alle partecipazioni sopra indicate, sono state confermate le seguenti: o n. 1 società la cui partecipazione alla compagine sociale delle Camere di commercio è oggetto di espressa previsione normativa o n 6 società che svolgono servizi di interesse economico generale ex art. 2 comma 4 Legge n. 580/1993 e s.m.i.; o n 9 società in house per le quali non è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato all ingresso nel capitale sociale; o n 5 società il cui mantenimento della partecipazione è stato deciso sulla base della motivazione associati ad ognuna di esse. Le partecipazioni per le quali si è stabilito di addivenire alla cessione sono: n. 3 società per le quali, pur essendo ammissibile la partecipazione ad esse, è stata decisa la cessione della quota per le motivazioni a fianco di ciascuna riportate: Autocamionale della Cisa Spa, CRPA Centro Ricerche Produzione Animali Spa, Tecno Holding Spa.

9 Risparmi attesi L allegato A evidenzia per ciascuna partecipata i risparmi attesi nel corso del 2015, intesi sia come riduzione di oneri per l Ente che come razionalizzazioni operate dalle società con riguardo ai costi esposti nei rispettivi bilanci. In questa sezione è stata data particolare evidenza alle società ricadenti nelle categorie a), c) e d) come sopra individuate, in considerazione del fatto che le società comprese nella categoria b) infrastrutture a servizio del territorio, nella gran parte dei casi non comportano oneri a carico del bilancio dell Ente. Indirizzi e direttive per assicurare il contenimento dei costi sono già stati formulati nei riguardi delle 2 società controllate: Alma srl e Parma Alimentare Srl, mentre sono in corso di formalizzazione nei riguardi delle società Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, Parma Turismi srl, Tecnoborsa Scpa e Unioncamere Emilia Romagna Servizi srl. Le altre società oggetto di valutazione nel presente piano gestiscono infrastrutture che non comportano oneri per il bilancio camerale (la società di gestione dell Aeroporto di Parma ha lanciato un aumento di capitale finalizzato alla ricerca di ulteriori soci privati con lo scopo di perseguire il raggiungimento dell equilibrio gestionale), ovvero sono società in house del sistema camerale che hanno già posto in essere o avviato azioni mirate al contenimento dei costi oppure, infine, ne è stata decisa la dismissione. Modalità e tempi di attuazione Le modalità indicate per addivenire agli esiti esposti nel piano sono state individuate sulla base della normativa contenuta nel codice civile e degli statuti delle società interessate; i tempi previsti risultano da una stima

10 del presumibile assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi in cui si articolano le opzioni prescelte. A margine si segnala, infine, che è in corso di valutazione la possibile costituzione di una nuova società mista, pubblico privata, con il fine di consentire la partecipazione del territorio di Parma e Piacenza ai finanziamenti offerti dalla Regione nell ambito del proprio Programma di Sviluppo Rurale e in particolare nel quadro dello strumento Leader, previsto dalle norme comunitarie e destinato a finanziare azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo per promuovere la crescita economico sociale di territori specifici in modo integrato e multisettoriale. Il documento di "relazione sui risultati conseguiti", di cui all'art. 1 c. 612, renderà conto degli esiti di tale valutazione.

11 ALLEGATO A AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

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18 ALLEGATO B AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: PARTECIPATE INDIRETTE DI II LIVELLO (le società indicate nell Allegato A e titolari di partecipazioni, sono riportate in ordine alfabetico)

19 AEROPORTO GUGLIEMO MARCONI DI BOLOGNA SPA

20 AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA

21 CEPIM SPA

22 C.R.P.A. SPA

23 DINTEC CONSORZIO PER L INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL

24 ECOCERVED SCRL

25 FIERE DI PARMA SPA

26 IC OUTSOURCING SCRL

27 INFOCAMERE SCPA

28 ISNART SCPA

29 RETECAMERE SCRL (in liquidazione)

30 SAPIR SPA

31 SOPRIP SPA (in concordato preventivo con cessione dei beni -liquidatorio)

32 TECNO HOLDING SPA

33 TECNOSERVICECAMERE SCPA

34 Relazione tecnica a corredo del piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell ente Premessa Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire l iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell art. 1 della Legge 190/2014. Più in particolare, il documento intendee rappresentare le ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative postee dall entee a base delle decisioni presenti nel piano medesimo. Si ritiene opportuno,, in premessa, chiarire che all attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire: a) comporre, in chiavee di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione;

35 b) considerare la redazione del piano un occasione per compiere una riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie ricadenti nella sfera di interesse della Camera di commercio; c) valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento, in ragione del prevedibile intervento che il ddl n 1577/AS, in corso di approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società pubbliche, con possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operati; d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia, delineando le condotte da assumere in modo effettivo e realistico; e) in tale ultima prospettiva, presentazione delle decisioni in ordine alla cessione delle quote societarie detenute ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione. Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l alberatura logica, per così dire, seguita dall ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale. Il metodo seguito Nel procedere alla verifica una volta ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel piano medesimo in allegato sub A) la sequenza dei passaggi valutativi è stata la seguente:

36 1. considerazione, quale norma cardine di riferimento, dell art. 3, comma 27, della Legge n 244/2007 e s.m.i., integrata dai criteri elaborati dalla giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale (cfr. per tutte, sentenze nn. 148/2009 e 229/2013); 2. richiamo delle deliberazioni già assunte sul tema (deliberazione n. 194/2010 e n. 175/2014), che hanno individuato le fattispecie societarie che non contrastano con il divieto legislativo contenuto in tale norma; 3. conseguente individuazione delle seguenti tipologie di partecipate: società per le quali la partecipazione alla compagine sociale delle Camere di commercio è oggetto di espressa previsione normativa; società rispetto alle quali la legittimità della partecipazione è assorbita dal legislatore medesimo, il quale ammette (cfr. art. 2 co. 4 Legge n. 580/1993 e s.m.i.), che le Camere di commercio, per il raggiungimento dei propri scopi (quindi, in evidente nesso di strumentalità), possono promuovere e realizzare strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Si tratta, per quanto qui rileva, di aeroporti, porti, interporti, autostrade, fiere, mercati agro alimentari all ingrosso. Il concetto di servizi di interesse economico generale è infatti riconducibile a quei servizi di natura economica che la Camera (anche da sola ma, di norma, con il concorso di soggetti terzi, in particolare enti locali e/o territoriali) identifica essere di particolare importanza per le imprese (criterio dell'interesse generale) e che, con ogni probabilità non sarebbero realizzati o, al più,

37 sarebbero realizzati a condizioni diverse, in mancanza dell'intervento pubblico che si è posto in essere; società fondate dal sistema camerale, operanti secondo il modulo di derivazione comunitaria c.d. in house, il cui oggetto sociale si risolve nell esercizio in forma privatistica e con carattere di strumentalità di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali non solo dell Ente ma dell intero sistema camerale; società che costituiscono espressione della mission dell Ente con riferimento alla promozione degli interessi generali delle imprese, attuata attraverso il supporto e la promozione dello sviluppo economico della circoscrizione territoriale di competenza; 4. valutazione delle società sub 3, in termini di conferma della relativa partecipazione ovvero di cessione della stessa sulla base di criteri quali: quelli risultanti dal combinato disposto delle disposizioni succedutesi nel tempo in materia (quindi, comma 611 dell art. 1 della Legge n. 190/2014, ma non solo), da utilizzare (tenuto conto della loro qualificazione ad opera della legge, che per essi adotta la formulazione anche tenendo conto, connotandoli, quindi, non in termini di vincolatività assoluta) in chiave non di meri automatismi, ma modulando le scelte secondo le fattispecie e le motivazioni conseguenti; valutazioni legate all effettivo utilizzo dei servizi resi o offerti dalle società considerate, anche in termini di rapporto costi/benefici sulla base non solo di considerazioni di tipo economico, ma anche amministrativo/procedurale, ovvero alla possibilità concreta che la quota detenuta perda il suo valore (anche in sede di realizzo, quindi) proprio per effetto della fuoriuscita del socio Camera di commercio;

38 l osservanza del principio di coerenza con le decisioni assunte sulle medesime entità societarie in applicazione di disposizioni normative precedenti l entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, intervenendo se del caso su quelle che si era deciso di mantenere, modificando la precedente opzione in presenza di fatti o circostanze idonee a far ritenere opportuno un cambio di prospettiva; 5. per quanto concerne le partecipazioni indirette (c.d. di secondo livello), tenuto conto del fatto che decisioni del tipo di quelle richieste dalla legge devono essere adottate dagli organi societari, l Ente ha ritenuto opportuno non intervenire in questa sede, in considerazione del fatto che non esistono controllate indirette: infatti le due società controllate dall Ente non detengono partecipazioni, mentre nelle partecipate dirette che posseggono a loro volta delle partecipazioni le quote detenute dall Ente sono di scarso rilievo e non hanno un peso determinante ai fini che qui rilevano. Inoltre, due delle società partecipate direttamente dall Ente che detengono a loro volta partecipazioni, sono avviate alla fase liquidatoria (Retecamere e Soprip). Delle partecipazioni indirette (nel caso in cui esistano in relazione alle partecipate dirette detenute dall Ente) è fornita per semplicità la rappresentazione grafica nell allegato B. Per completezza vengono indicate anche le società per le quali è già in corso la procedura volta alla liquidazione delle stesse.

39 Gli esiti applicativi I risultati dell applicazione di tali criteri sono esposti nel prospetto allegato A.

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