Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 21

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 21"

Transcript

1 Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 21 Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora. LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2014, n. 21 Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.52 del 30 ottobre Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione prom ulga la seguente legge Capo I Disposizioni generali Art. 1 Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora 1. La Regione autonom a della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Tepilora. 2. Il Parco naturale regionale di Tepilora com prende le aree di Tepilora e Crastazza nel Com une di Bitti, Sant'Anna nel Com une di Lodè, Usinavà nel Com une di Torpè e il Rio Posada, che attraversa tutti i com uni e sfocia nel Com une di Posada, ed è ubicato in un'area di alto valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, connotata anche dalla presenza di attività antropiche. 3. Il parco assicura la gestione unitaria del com plesso di ecosistem i presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali, am bientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la prom ozione e lo svolgim ento di attività scientifiche e di didattica am bientale, l'esercizio di attività produttive com patibili e la riqualificazione di opere e m anufatti esistenti. 4. Il parco ha l'obiettivo della salvaguardia, della qualificazione, della valorizzazione e del rafforzam ento delle attività agro silvo-pastorali, prom uove ed incentiva l'adozione di tecniche colturali a basso im patto am bientale, al fine di ottenere produzioni biologiche e di qualità. 5. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Tepilora sono: a) tutelare il patrim onio am bientale del territorio attraverso la realizzazione di interventi di: 1) ripristino e rinaturalizzazione del paesaggio fluviale, delle zone um ide, degli am bienti costieri e riparali, ove degradati, anche al fine di ridurre i fenom eni di fram m entazione degli habitat; 2) recupero e salvaguardia delle funzionalità generali del sistem a idrologico, nella salvaguardia degli equilibri idraulici ed idrogeologici e nell'attuazione di interventi di m iglioram ento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica; 3) contrasto al fenom eno di arretram ento della foce del fium e e della linea di costa, attraverso la regolam entazione delle attività che com portano la dim inuzione del trasporto solido, quali la realizzazione di nuovi sbarram enti artificiali; b) prom uovere attività di ricerca scientifica, di m onitoraggio am bientale e di form azione, finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla protezione della risorsa idrica e fluviale quali: 1) m onitoraggio delle com ponenti am bientali del territorio e delle pressioni che incidono negativam ente sulla biodiversità (m onitoraggio dell'inquinam ento e dello stato degli indicatori biologici degli ecosistem i fluviali, um idi, costieri e boschivi); 2) organizzazione, anche d'intesa con la Regione e la provincia com petente, di speciali corsi di form azione per le diverse attività di interesse del parco, com presa quella delle guide turistiche, am bientali-escursionistiche, accom pagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, riservati prioritariam ente a cittadini residenti nell'am bito 1/9

2 territoriale del parco; c) prom uovere un m odello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'am biente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività econom iche in form e com patibili con le finalità della presente legge, anche al fine di m igliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la: 1) prom ozione dell'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, che incentiva form e di riuso della stessa e una gestione degli invasi com patibile con gli am bienti naturali connessi; 2) prom ozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tram ite l'adozione di tecniche colturali biologiche e a basso im patto am bientale; 3) regolam entazione della pesca tradizionale, sportiva e professionale; 4) valorizzazione delle aree ripariali del fium e e dell'intero com pendio boschivo anche m ediante la prom ozione di form e di fruizione com patibile con gli am bienti naturali; 5) allestim ento di infrastrutture ed incentivazione di iniziative per la m obilità lenta; 6) prom ozione di attività culturali per il tem po libero, nella salvaguardia degli am bienti fluviali e boschivi e nella garanzia della m anutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono; 7) agevolazione, anche in form a di cooperativa, di attività produttive com patibili, con particolare riferim ento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale; 8) prom ozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione am bientale ed alla valorizzazione del rapporto uom o-natura; 9) individuazione di form e di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione; 10) valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità; d) tutelare, recuperare e valorizzare il patrim onio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la prom ozione di azioni di sensibilizzazione delle com unità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrim onio naturale e culturale. 6. Il parco contribuisce all'arm onico sviluppo econom ico dell'intero territorio. 7. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonom ia patrim oniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Art. 2 Delim itazione del parco 1. Il Parco naturale regionale di Tepilora, di seguito denom inato parco, si estende nei territori dei Com uni di Bitti, Lodè, Posada, Torpè, secondo la delim itazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1: di cui all'allegato A, che interessa una superficie com plessiva pari a 7.877,81 ettari (ha) di territorio di cui rispettivam ente: Bitti ha; Lodè 1.107,82 ha; Posada 841,42 ha; Torpè 1.149,57 ha. 2. La delim itazione di cui al com m a 1 può essere m odificata in sede di approvazione del piano del parco di cui all'articolo La perim etrazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A costituisce la base di riferim ento per il successivo reperim ento di aree da includere nel parco, anche in previsione dell'adesione di com uni lim itrofi, che conferiscono per le finalità del parco loro territori, a condizione che sia m antenuta la contiguità delle aree e la continuità del perim etro. 4. I confini del parco sono resi visibili sul terreno m ediante l'apposizione, sul perim etro esterno e lungo le strade d'accesso al parco, di apposite tabelle. Capo II Organizzazione del parco Art. 3 Organi del parco 1. L'ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e am m inistrativa nel Com une di Bitti. 2. Sono organi dell'ente: a) l'assem blea del parco; b) il presidente dell'assem blea; c) il collegio dei revisori dei conti. 3. Le com petenze e le m odalità di funzionam ento degli organi del parco sono disciplinate dalla presente legge e dallo statuto dell'ente. 4. I m em bri dell'assem blea e il presidente svolgono i com piti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito. Art. 4 Statuto 1. Lo statuto dell'ente, in conform ità alla presente legge, stabilisce i criteri generali in m ateria di organizzazione interna 2/9

3 e di gestione del parco. 2. Lo statuto prevede la costituzione e le m odalità di funzionam ento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in m ateria am bientale e delle categorie sociali ed econom iche locali. 3. Lo statuto è predisposto dall'assem blea entro sei m esi dalla data d'insediam ento, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'am biente. Nel caso di m ancata approvazione, da parte degli organi del parco, dello statuto nel term ine prescritto, l'assessore della difesa dell'am biente attiva la procedura per i controlli sostitutivi per gli enti locali. Art. 5 Assem blea del parco 1. L'assem blea è costituita a) dal presidente della Provincia di Nuoro o dal legale rappresentante dell'ente interm edio che, al term ine del processo com plessivo di riform a del sistem a degli enti locali in atto, succede nell'esercizio delle cessate funzioni provinciali o da un suo delegato; b) dai sindaci dei com uni nei cui territori sono ricom prese le aree del parco; c) dal presidente dell'ente foreste della Sardegna o da un suo delegato; d) dall'assessore regionale della difesa dell'am biente o da un suo delegato. 2. L'assem blea per il prim o insediam ento è nom inata con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'am biente, i com ponenti e i loro rappresentanti decadono allo scadere del m andato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti. 3. L'assem blea elegge, a m aggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, che assum e il ruolo di presidente del parco. Il presidente provvede a convocarla alm eno tre volte l'anno e quando richiesto dai rappresentanti di alm eno un terzo delle quote di partecipazione. La convocazione per il prim o insediam ento dell'assem blea è effettuata dall'assessore regionale della difesa dell'am biente. 4. L'assem blea può eleggere, al proprio interno, un vice presidente secondo le m odalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco. 5. All'assem blea com pete: a) form ulare gli indirizzi relativam ente all'attività tecnica-am m inistrativa dell'ente parco; b) predisporre e approvare la proposta di statuto; c) predisporre il piano del parco, il program m a di sviluppo econom ico e sociale ed il regolam ento, tutti da sottoporre all'approvazione finale della Regione; d) predisporre ed approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo; e) nom inare il direttore del parco; f) approvare la dotazione organica e il regolam ento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente; g) designare i revisori dei conti. 6. La direzione del parco fornisce all'assem blea il necessario servizio di segreteria tecnico-am m inistrativa. I com ponenti dell'assem blea durano in carica per un periodo corrispondente al m andato elettivo nell'ente di provenienza. 7. Alle riunioni dell'assem blea partecipa, senza diritto di voto, il direttore del parco. 8. Ai fini dell'assunzione degli atti di com petenza dell'assem blea le quote di partecipazione attribuite a ciascun com ponente sono così determ inate: a) 10 per cento alla Regione; b) 5 per cento alla Provincia di Nuoro o all'ente interm edio di cui al com m a 1, lettera a); c) 5 per cento all'ente foreste della Sardegna; d) la restante quota risulta così suddivisa: al Com une di Bitti il 26 per cento, al Com une di Lodè il 18 per cento, al Com une di Torpè il 18 per cento e al Com une di Posada il 18 per cento. 9. Per la validità delle deliberazioni dell'assem blea è necessaria la partecipazione dei com ponenti che rappresentano la m aggioranza delle quote di partecipazione. In caso di parità prevale il voto del presidente. Art. 6 Presidente del parco 1. Il presidente del parco eletto ai sensi dell'articolo 5, è nom inato con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'am biente e dura in carica tre anni, e com unque non oltre il m andato nell'ente di provenienza. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla presente legge. Art. 7 Collegio dei revisori dei conti 1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre com ponenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti annuali e dei conti consolidati), designati dall'assem blea. 2. Il collegio dei revisori dei conti è nom inato con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'am biente. 3. I revisori durano in carica tre anni, possono essere riconferm ati per una sola volta e non sono revocabili salvo che 3/9

4 per gravi inadem pienze, per violazioni di legge e delle norm e dello statuto. 4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le m odalità previste dalla norm ativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolam enti dell'ente parco. 5. I revisori operano a titolo onorifico. Possono essere esclusivam ente rim borsate le spese sostenute. Art. 8 Direttore del parco 1. Il direttore del parco, di seguito denom inato direttore, è nom inato dall'assem blea del parco a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diplom a di laurea, di com provata professionalità ed esperienza alm eno quinquennale nella gestione e nel coordinam ento di strutture organizzative com plesse, presso organism i privati o enti pubblici, possibilm ente con esperienze m aturate nella gestione di progetti finanziati con risorse com unitarie; per la nom ina del prim o direttore del parco le procedure di selezione sono gestite dal com une in cui ha sede legale il parco; successivam ente provvede il direttore del parco. 2. Il direttore è incaricato per un periodo m assim o di cinque anni, allo scadere dei quali decade autom aticam ente. Egli può partecipare alla successiva selezione, m a non ricevere l'incarico più di due volte e com unque per non oltre dieci anni com plessivam ente. 3. Al direttore spetta il trattam ento econom ico stabilito per i dirigenti degli enti locali. 4. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza am m inistrativa e dell'efficienza. 5 Il parere di legittim ità del direttore è obbligatorio ed è form alm ente e m otivatam ente espresso per tutti gli atti di gestione e su quelli che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale. Art. 9 Servizi e personale del parco 1. Il parco si dota di una propria struttura tecnico-am m inistrativa. La struttura è posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolam ento. 2. Il parco può avvalersi sia di personale proprio, sia di personale com andato dalla Regione o da altri enti pubblici. 3. Il regolam ento del personale, com prensivo della relativa pianta organica, è sottoposto al parere della Regione. Esso deve uniform arsi, salvo gli adattam enti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti degli enti locali. 4. Il personale dell'ente foreste della Sardegna, che opera nel territorio del parco, svolge la propria attività al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'ente foreste della Sardegna. 5. Per la gestione dei servizi e delle attività econom iche del parco, con esclusione della vigilanza, l'ente parco può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici. Capo III Program m azione e gestione delle attività del parco Art. 10 Strum enti di pianificazione e program m azione 1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strum enti di pianificazione e program m azione: a) il piano del parco; b) il program m a di sviluppo econom ico e sociale; c) il regolam ento del parco. Art. 11 Piano del parco: finalità e contenuti 1. Il piano del parco, di seguito denom inato piano, è lo strum ento di tutela dei valori naturali, am bientali, storico culturali e dem o-antropologici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi com patibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione. 2. Il piano dispone in particolare: a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree, con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti, in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e am bientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norm e applicative; b) i sistem i di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversam ente abili e agli anziani; c) le tipologie costruttive e i m ateriali consentiti, le m odalità di conservazione, ristrutturazione e m anutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le m odalità di esercizio delle attività produttive e com patibili con il parco. 3. Il piano, sulla base di form ali intese tra l'ente parco e i com uni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle m edesim e ai sensi dell'articolo 32, della legge 6 dicem bre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 4/9

5 4. Il piano può individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferim ento a titolo oneroso del bene. Art. 12 Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica 1. Il piano è predisposto dall'assem blea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei m esi. Il piano è reso esecutivo con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'am biente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonom a della Sardegna (Buras). 2. Al fine di garantire la più am pia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati, il piano è sottoposto alla procedura di valutazione am bientale strategica secondo le disposizioni vigenti. 3. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornam enti con frequenza non superiore a cinque anni. 4. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai com m i 1, 2 e Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 6. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati, che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso. Art. 13 Program m a di sviluppo econom ico e sociale 1. Il program m a di sviluppo econom ico e sociale, di seguito denom inato program m a, nel rispetto delle previsioni del piano, individua le m odalità per la prom ozione e la valorizzazione delle attività produttive com patibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo econom ico e sociale sostenibile del parco. 2. Il program m a è finalizzato a correlare l'obiettivo fondam entale di tutela e conservazione delle risorse naturali e am bientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di prom ozione dello sviluppo econom ico, anche al fine dell'auto finanziam ento. 3. Per le finalità di cui al com m a 1, l'ente parco identifica e tutela a term ini di legge un m archio tipico di qualità da concedere, attraverso specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco. 4. Il program m a ha validità triennale e può essere annualm ente aggiornato. 5. Il program m a è predisposto ed adottato dall'assem blea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato in via definitiva entro sei m esi dall'assessore regionale della difesa dell'am biente. Art. 14 Regolam ento del parco 1. Il regolam ento del parco, di seguito denom inato regolam ento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualm ente all'approvazione del piano, e com unque entro e non oltre sei m esi dall'approvazione del m edesim o. 2. Il regolam ento disciplina in particolare: a) la tipologia e le m odalità di costruzione di opere e m anufatti; b) lo svolgim ento delle attività artigianali, com m erciali, di servizi e agro-pastorali; c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi m ezzo di trasporto; d) lo svolgim ento di attività sportive, ricreative ed educative; e) lo svolgim ento di attività di ricerca scientifica; f) i lim iti delle em issioni sonore, lum inose o di altro genere, nell'am bito della legislazione in m ateria; g) lo svolgim ento delle attività, da affidare a interventi di occupazione giovanile di volontariato, con particolare riferim ento alle com unità terapeutiche e al servizio civile; h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani. 3. Nel parco le aree agricole sono spazi a valenza produttiva e paesaggistica, caratterizzati dalla presenza di attività agricole. L'ente parco prom uove l'esercizio di tali attività e riconosce tali aree anche com e spazi vocati alla fruizione e conoscenza del parco e dei suoi elem enti caratteristici. Per le aree agricole, il regolam ento persegue in particolare le seguenti finalità: a) garantire la sostenibilità dello sviluppo econom ico del settore rurale; b) incentivare gli interventi di riqualificazione am bientale e paesaggistica del territorio rurale; c) favorire il recupero e la riqualificazione edilizia funzionale, attraverso l'adeguam ento tecnologico degli edifici esistenti e delle loro pertinenze, anche al fine dell'insediam ento di attività di carattere turistico, della creazione di una rete dell'ospitalità diffusa all'interno del parco, e della prom ozione dell'attività rurale, per favorire la conoscenza del parco stesso; d) prom uovere attività agricole, che garantiscano la conservazione dei paesaggi agrari storici e la continuità ecosistem ica, le pratiche agricole tradizionali, le produzioni tipiche di qualità; 5/9

6 e) garantire, nella realizzazione di nuovi fabbricati abitativi e agricolo-produttivi, ove consentiti, il loro arm onico inserim ento nel paesaggio agrario. 4. Nel parco sono vietate le attività e le opere che com prom ettono la salvaguardia del paesaggio e degli elem enti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiam ento, il disturbo delle specie anim ali; il danneggiam ento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-pastorali; nonché l'introduzione di specie estranee, anim ali o vegetali; l'apertura e l'esercizio di cave, di m iniere e di discariche, nonché l'asportazione di m inerali; b) la m odificazione del regim e delle acque. 5. È consentita e regolam entata la raccolta delle specie vegetali di interesse tradizionale. 6. È consentito l'esercizio delle attività di pesca tradizionale, professionale e sportiva disciplinata dal regolam ento. 7. È consentita la realizzazione di opere e m anufatti a sostegno della pesca e dell'agricoltura, purché consentite dalle norm e del PPR e del PAI. 8. Sono com unque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali. 9. Il regolam ento stabilisce, altresì, le eventuali deroghe ai divieti di cui al com m a 3, in particolare per quanto riguarda la lettera a) esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattim enti selettivi, necessari per ricom porre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. I prelievi e gli abbattim enti devono avvenire per l'iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente parco. 10. Il regolam ento è predisposto ed adottato dall'assem blea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato con decreto dell'assessore della difesa dell'am biente entro quaranta giorni dalla richiesta e pubblicato sul Buras. Art. 15 Accordi di program m a 1. Il Presidente della Regione prom uove, per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinam ento degli enti locali), accordi di program m a tra Regione, ente parco ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'im piego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del program m a di sviluppo econom ico e sociale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi m edesim i. 2. La Giunta regionale può prom uovere l'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 31 (Norm e per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei m onum enti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e am bientale), in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa, m ediante l'attribuzione di prem ialità o priorità nei contributi e negli incentivi, già previsti dalla legislazione vigente, nei settori indicati dal citato articolo 6 della legge regionale n. 31 del Art. 16 Ente foreste della Sardegna 1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, nei lim iti delle proprie com petenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del piano del parco e del program m a di sviluppo econom ico e sociale, nei quali si tiene conto delle attività di program m azione, valorizzazione e gestione del patrim onio forestale di cui l'ente foreste è titolare. 2. Tutti gli atti di program m azione e di gestione, che incidono sul patrim onio forestale ricom preso nel territorio del parco, sono preventivam ente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente parco, in coerenza con il piano del parco. Art. 17 Poteri di autotutela dell'ente parco 1. Il direttore del parco, qualora sia esercitata un'attività in difform ità dal piano, dal regolam ento o dai nulla osta rilasciati, dispone l'im m ediata sospensione dell'attività m edesim a ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o anim ali, a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del com m ittente, del titolare dell'im presa e del direttore dei lavori, in caso di costruzione o trasform azione di opere. 2. In caso di inottem peranza, il direttore del parco, entro un congruo term ine, provvede all'esecuzione, in danno degli obbligati, secondo la procedura di legge, al fine di recuperare le relative spese. Art. 18 Nulla osta 1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgim ento di determ inate attività indicate dal piano e dal regolam ento, il preventivo nulla osta. Esso è rilasciato dal direttore, a richiesta dell'interessato. 2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di im patto am bientale, il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. Per gli interventi, gli im pianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente parco o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente parco, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore, entro sessanta giorni dalla richiesta, con 6/9

7 com unicazione scritta al richiedente, può chiedere integrazioni per una volta sola, e rinviare di ulteriori trenta giorni dal ricevim ento delle stesse i term ini di rilascio del nulla osta. 4. L'ente parco pubblica, nelle form e previste dalla legge, l'elenco dei nulla osta rilasciati. Art. 19 Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale 1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'am biente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglim ento dell'assem blea ed alla revoca del presidente e nom ina un com m issario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco. 2. Per m ancata ottem peranza degli specifici adem pim enti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'am biente e previa deliberazione della Giunta regionale, nom ina un com m issario ad acta. 3. In caso di grave pericolo di danno am bientale nel territorio del parco e constatata l'inadem pienza degli organi del parco, l'assessore regionale della difesa dell'am biente em ana ordinanze contingibili ed urgenti e può attivare le procedure dei com m i 1 e 2. Capo IV Disposizioni in m ateria di patrim onio Art. 20 Entrate del parco 1. Le entrate del parco sono costituite da: a) contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) contributi dell'unione europea; c) contributi della Regione; d) contributi degli altri soggetti partecipanti all'ente parco; e) contributi e finanziam enti di specifici progetti; f) lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrim oniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni e da attività econom iche, nonché dai proventi delle sanzioni, ed ogni altro finanziam ento acquisito in conform ità alle disposizioni vigenti. 2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente con un contributo annuale. 3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'ente parco è determ inata dallo statuto. 4. L'ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio. Capo V Norm e di salvaguardia, tutela e sanzioni Art. 21 Norm e di salvaguardia provvisorie 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolam enti, ferm i restando eventuali vincoli m aggiorm ente restrittivi, sono vietate le seguenti attività: a) effettuare dicioccam enti, dissodam enti, decespugliam enti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e com unque l'esportazione di m assa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatam ente il suolo; b) raccogliere fossili, m inerali e concrezioni, anche in grotta; c) effettuare nuovi interventi che m odificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono am m esse le opere in alveo e gli interventi idraulici di m essa in sicurezza per la m itigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, program m i e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle norm ative vigenti, in m ateria di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e m antenim ento della varietà e m olteplicità delle biocenosi fluviali e riparie; d) creare ogni form a di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e program m i regionali; e) realizzare nuovi insediam enti, che diano luogo ad im m issioni in atm osfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e program m i regionali. 2. Previo nulla osta della Giunta regionale sono com unque consentite le opere funzionali alla realizzazione di im pianti per la produzione di energie alternative. 3. Nelle aree perim etrate dal PAI si fa riferim ento alle Norm e tecniche di attuazione dello stesso. 4. Per quanto riguarda il patrim onio edilizio, valgono le prescrizioni degli strum enti urbanistici dei com uni interessati. Art. 22 Gestione faunistica 7/9

8 1. All'interno del parco è vietata l'attività venatoria. 2. Il parco esegue i censim enti e il m onitoraggio della fauna selvatica. Gli interventi di gestione della fauna selvatica sono definiti e regolam entati nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in m ateria. A tale riguardo, l'ente parco si dota di un apposito regolam ento faunistico. 3. Il parco soccorre la fauna selvatica ferita o in difficoltà e la conferisce al Centro recupero anim ali selvatici com petente per territorio. 4. Il parco prom uove attività di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione, anche volte alla riduzione dei fenom eni di avvelenam ento con esche e bocconi, in ossequio all'ordinanza m inisteriale 10 febbraio 2012 (Norm e sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) e alla norm ativa vigente in m ateria. Art. 23 Vigilanza e com petenza sull'irrogazione delle sanzioni 1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in m ateria di tutela dell'am biente naturale nel territorio del parco e la com petenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza am bientale di cui alla legge regionale 5 novem bre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza am bientale della Regione sarda). Art. 24 Sanzioni 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, com m a 8, della legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni am m inistrative previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del Capo VI Disposizioni transitorie e finali Art. 25 Norm a di rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rim anda alla legge regionale n. 31 del 1989 e alla legge n. 394 del Art. 26 Norm a finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, com m a 2, sono valutati in euro per l'anno 2014 ed in euro per l'anno 2015 e successivi. 2. Agli stessi oneri si provvede: a) per l'anno 2014 m ediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 5, com m a 10, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), iscritte in conto dell'upb S del bilancio regionale per lo stesso anno; b) agli oneri per l'anno 2015 e successivi m ediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2, com m a 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norm e in m ateria di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori m isure di contenim ento della spesa pubblica), iscritte in conto dell'upb S del bilancio regionale per gli anni 2015 e 2016 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi. 3. Nel bilancio della Regione per gli anni , sono introdotte le seguenti variazioni: SPESA In dim inuzione STRATEGIA 04 UPB S Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - investim enti 2014 euro UPB S Valorizzazione e salvaguardia delle zone um ide dei laghi salsi - parte corrente 2015 euro euro In aum ento UPB S Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti 2014 euro /9

9 2015 euro euro Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata UPB S del bilancio regionale per gli anni e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. Art. 28 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare com e legge della Regione. Data a Cagliari, addì 24 ottobre 2014 Pigliaru Ultim o aggiornam ento: Regione Autonom a della Sardegna 9/9

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA Atti consiliari - XV Legislatura - Documenti - Progetti di legge e relazioni CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DISEGNO DI LEGGE N. 376 presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale

Dettagli

SEZIONE STRATEGICA (SeS) SeS - Analisi delle condizioni esterne

SEZIONE STRATEGICA (SeS) SeS - Analisi delle condizioni esterne SEZIONE STRATEGICA (SeS) La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti

Dettagli

Parco naturale regionale di Tepilora. Statuto

Parco naturale regionale di Tepilora. Statuto Parco naturale regionale di Tepilora Statuto Comuni di Bitti, Lodè, Posada, Torpè, Amministrazione Provinciale di Nuoro, EnteForeste-Nuoro R.A.S. Assessorato Difesa dell Ambiente 1/9 TITOLO I Principi

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 24

LEGGE REGIONALE N. 24 VII LEGISLATURA ATTI: 012808 LEGGE REGIONALE N. 24 ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELL'ALTO GARDA BRESCIANO Approvata nella seduta del 18 novembre 2003 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 49 del 5 dicembre

Dettagli

Bollettino Giuridico Ambientale n. 25

Bollettino Giuridico Ambientale n. 25 LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 5 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento

Dettagli

per la solidariet a e la cooperazione civile

per la solidariet a e la cooperazione civile Statuto dell'associazione di Volontariato ONLUS per la solidariet a e la cooperazione civile TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 ( Denominazione e sede ) 1. L'Associazione di Volontariato ONLUS denom

Dettagli

'(//$ &200,66,21( 3(5 /( 3$5, ,7$ )5$ 8202 ( '211$ $, 6(16,

'(//$ &200,66,21( 3(5 /( 3$5, ,7$ )5$ 8202 ( '211$ $, 6(16, 5(*2/$0(172 5(&$17( 1250( 3(5 / 25*$1,==$=,21( (',/ )81=,21$0(172 '(//$ &200,66,21( 3(5 /( 3$5, 23325781,7$ )5$ 8202 ( '211$ $, 6(16, '(// $57,&2/2&200$'(/'(&5(72/(*,6/$7,92/8*/,21 I l Ministro per le

Dettagli

Il Parco Nazionale: obiettivi strumenti e attività

Il Parco Nazionale: obiettivi strumenti e attività Il Parco Nazionale: obiettivi strumenti e attività Sistema dei Parchi italiani Rete Natura 2000 Le premesse Arte e cultura dei giardini e dei parchi architettati; La conoscenza scientifica della natura

Dettagli

1. Ai sensi dell articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa.

1. Ai sensi dell articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa. LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 23-12-2002 REGIONE PUGLIA "Istituzione del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 164 del 30 dicembre 2002

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA STATUTO DELL AGENZIA CONSERVATORIA DELLECOSTE DELLA SARDEGNA. Art. 1 Natura giuridica e sede legale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA STATUTO DELL AGENZIA CONSERVATORIA DELLECOSTE DELLA SARDEGNA. Art. 1 Natura giuridica e sede legale Allegato alla Delib.G.R. n. 13/ 24 del 4.3.2008 STATUTO DELL AGENZIA CONSERVATORIA DELLECOSTE DELLA SARDEGNA Art. 1 Natura giuridica e sede legale 1. L Agenzia regionale Conservatoria delle coste della

Dettagli

SOMMARIO PREAMBOLO. Il Consiglio regionale

SOMMARIO PREAMBOLO. Il Consiglio regionale Allegato A "Modifiche alla legge regionale 88/1998 in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni

Dettagli

Art. 2 Statuto (37) Art. 3 Organi (37) Art. 4 Incompatibilità (37) Art. 4 bis Rinvio (37) Art. 5 Presidente (37) Art. 6 Consiglio direttivo (37)

Art. 2 Statuto (37) Art. 3 Organi (37) Art. 4 Incompatibilità (37) Art. 4 bis Rinvio (37) Art. 5 Presidente (37) Art. 6 Consiglio direttivo (37) l.r. 65/1997 1 Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio. (Bollettino Ufficiale n. 33, parte

Dettagli

CAPO I (TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI) Art. 1. Finalità

CAPO I (TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI) Art. 1. Finalità Disegno di legge concernente Norme per la tutela delle aree protette naturali regionali. CAPO I (TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI) Art. 1 Finalità 1. La Regione, nell ambito delle proprie

Dettagli

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18. (GU n.38 del )

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18. (GU n.38 del ) REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18 Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque,

Dettagli

Bollettino Giuridico Ambientale 2004

Bollettino Giuridico Ambientale 2004 LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 32 Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale

Dettagli

MILANO - VENERDÌ, 5 DICEMBRE Sommario. [5.3.1] Istituzione del Parco naturale dell Adamello... 2 Legge regionale 1 dicembre n.

MILANO - VENERDÌ, 5 DICEMBRE Sommario. [5.3.1] Istituzione del Parco naturale dell Adamello... 2 Legge regionale 1 dicembre n. REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - VENERDÌ, 5 DICEMBRE 2003 1º SUPPLEMENTO ORDINARIO Sommario Anno XXXIII - N. 286 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b

Dettagli

Regolamento Regionale 23 marzo 2016, n. 4

Regolamento Regionale 23 marzo 2016, n. 4 Regolamento Regionale 23 marzo 2016, n. 4 (1) (1) In B.U.R.L. 24 marzo 2016, n. 24 Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 25 "Disposizioni per la tutela e la regolamentazione

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 1 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA ADEGUATE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO, N.122/2 IN DATA 30 DICEMBRE 2008, DI APPROVAZIONE DEL PIANO TITOLO I DISPOSIZIONI

Dettagli

Buras n. 26. Parte prima

Buras n. 26. Parte prima Buras n. 26 Data di pubblicazione: 22 maggio 2014 Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente. Parte prima

Dettagli

Riserva Naturale Regionale Orientata Dune di Campomarino. Aspetti normativi

Riserva Naturale Regionale Orientata Dune di Campomarino. Aspetti normativi Riserva Naturale Regionale Orientata Dune di Campomarino Aspetti normativi Il quadro normativo Le Aree Protette Beni paesaggistici Politiche e strumenti di sostegno dell UE Le Direttive CEE Il quadro normativo

Dettagli

Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d Agri Lagonegrese DIREZIONE GENERALE Area Tecnica e L.L. e Pianificazione Ufficio n. 4

Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d Agri Lagonegrese DIREZIONE GENERALE Area Tecnica e L.L. e Pianificazione Ufficio n. 4 NULLA OSTA del 30 ottobre 2015 Parere Favorevole con prescrizioni R. d. A. n. 235/2015 Oggetto: PSR Basilicata 2007-2013. Bando Misura 227 Lavori di realizzazione investimenti volti a migliorare la fruizione

Dettagli

L.R. 21 aprile 2008, n. 11 (1) Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini" (2). Il Consiglio regionale ha approvato

L.R. 21 aprile 2008, n. 11 (1) Istituzione del Parco Marino Regionale Costa dei Gelsomini (2). Il Consiglio regionale ha approvato Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini" (2). (1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2008, n. 8, suppl. straord. 29 aprile 2008, n. 2. (2) Il presente provvedimento è stato abrogato

Dettagli

PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI. ORDINANZA N. 1 del 23/01/2006

PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI. ORDINANZA N. 1 del 23/01/2006 PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI ORDINANZA N. 1 del 23/01/2006 ORDINANZA PER L'USO DI FUOCHI ALL'APERTO NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI Art. 1 FINALITA La presente ordinanza - emanata

Dettagli

Proposta di legge Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r.

Proposta di legge Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. ALLEGATO A Proposta di legge Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 Sommario Preambolo Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PARCO Parco Naturale Regionale di Tepilora. art.14 della L.R. 24/ott/2014 N 21

REGOLAMENTO DEL PARCO Parco Naturale Regionale di Tepilora. art.14 della L.R. 24/ott/2014 N 21 REGOLAMENTO DEL PARCO Parco Naturale Regionale di Tepilora art.14 della L.R. 24/ott/2014 N 21 TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA CAPO I Articolo 1 Raccolta delle specie vegetali,

Dettagli

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 La Regione Emilia-Romagna con la

Dettagli

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 25

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 25 12804 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del 30-12-2002 LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 25 Istituzione del Parco naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio. IL CONSIGLIO REGIONALE

Dettagli

Articolo 1 (Oggetto) Articolo 2 (Principi)

Articolo 1 (Oggetto) Articolo 2 (Principi) DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTA METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Dettagli

Titolo I PRINCIPI GENERALI (abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) Art. 1 Finalità (abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n.

Titolo I PRINCIPI GENERALI (abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) Art. 1 Finalità (abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 1 1 LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11 #LR-ER-1988-11# DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 novembre 1992 n. 40 L.R. 7 novembre

Dettagli

Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia. promulga. Art. 1. (Istituzione del Parco naturale provinciale)

Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia. promulga. Art. 1. (Istituzione del Parco naturale provinciale) Legge regionale 1 marzo 1995, n. 25. Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia. (B.U. 8 marzo 1995, n. 10) Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo

Dettagli

Legge Regionale Sardegna 30/5/2008 n. 7 (B.U. 9/6/2008 n. 19)

Legge Regionale Sardegna 30/5/2008 n. 7 (B.U. 9/6/2008 n. 19) Legge Regionale Sardegna 30/5/2008 n. 7 (B.U. 9/6/2008 n. 19) L.R. 30 maggio 2008 n. 7 Istituzione della consulta regionale della disabilità. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione

Dettagli

Delibera della Giunta Regionale n. 271 del 14/06/2016

Delibera della Giunta Regionale n. 271 del 14/06/2016 Delibera della Giunta Regionale n. 271 del 14/06/2016 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari

Dettagli

Documento scaricato da

Documento scaricato da Regione Basilicata Legge Regionale n. 28 del 24-11-2008 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 - Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali

Regione Lazio. Leggi Regionali 12/08/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 Pag. 10 di 300 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 8 Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Norme in materia di piano territoriale regionale. CAPO I

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Norme in materia di piano territoriale regionale. CAPO I LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 13-12-2005 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Norme in materia di piano territoriale regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA N. 50 del 14 dicembre

Dettagli

Bur n. 77 del 11/08/2017

Bur n. 77 del 11/08/2017 Bur n. 77 del 11/08/2017 (Codice interno: 351338) LEGGE REGIONALE 08 agosto 2017, n. 27 Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale

Dettagli

Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie.

Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie. Leggi Regionali d'italia Campania L.R. 10-3-2014 n. 11 Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie.

Dettagli

Bollettino Giuridico Ambientale 2005

Bollettino Giuridico Ambientale 2005 LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 5 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei (B.U.

Dettagli

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio direttivo n 13 del 2 aprile 2007

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio direttivo n 13 del 2 aprile 2007 ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio direttivo n 13 del 2 aprile 2007 STRUTTURA ORGANIZZATIVA degli Uffici e dei servizi Settori, Aree ed Unità Operative La struttura organizzativa degli Uffici

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali

Regione Lazio. Leggi Regionali 03/07/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Pag. 19 di 510 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia

Dettagli

Corso sulla Città metropolitana. docente: arch. Andrea Pasetti

Corso sulla Città metropolitana. docente: arch. Andrea Pasetti Corso sulla Città metropolitana docente: arch. Andrea Pasetti Legge 08/06/1990, n. 142 articolo 17-21 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 articoli 22 e 23 testo unico enti locali - istituisce aree e città metropolitane

Dettagli

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO TORRAZZUOLO - PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO TORRAZZUOLO - PROVINCIA DI MODENA PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO TORRAZZUOLO - PROVINCIA DI MODENA 1. Istituzione Ai sensi della L.R. 6/2005 art. 53 - è istituita l Area di riequilibrio ecologico (di seguito

Dettagli

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo. Normativa comparata REGIONE LAZIO (Artt. 117 118; 180-187) Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n.

Dettagli

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres.

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell articolo

Dettagli

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Art. 1 Finalità Art. 2 Comitato regionale dei consumatori e degli utenti Art. 3 Funzioni del Comitato regionale dei consumatori

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 30/12/2002

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 30/12/2002 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 30/12/2002 LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 25 "Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco e paludi di Rauccio' ". IL CONSIGLIO REGIONALE HA

Dettagli

REGIONE ABRUZZO. L.R. 9 giugno 2015, n. 14

REGIONE ABRUZZO. L.R. 9 giugno 2015, n. 14 REGIONE ABRUZZO L.R. 9 giugno 2015, n. 14 Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici

Dettagli

Legge Regionale Lombardia 23 aprile 1985 n. 41- Integrazioni e modifiche alla LR 30 novembre 1983, nº86 in materia di aree regionali protette

Legge Regionale Lombardia 23 aprile 1985 n. 41- Integrazioni e modifiche alla LR 30 novembre 1983, nº86 in materia di aree regionali protette Legge Regionale 23 aprile 1985 n. 41. Legge Regionale Lombardia 23 aprile 1985 n. 41- Integrazioni e modifiche alla LR 30 novembre 1983, nº86 in materia di aree regionali protette Articolo 1 1. Al 1º comma

Dettagli

Art Funzioni delle Province e dei Comuni Art Funzioni delle Province e dei Comuni

Art Funzioni delle Province e dei Comuni Art Funzioni delle Province e dei Comuni Allegato D Proposta di legge regionale Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24

Dettagli

Testo ddl. Art. 2 Compiti dell agenzia Sardegna Ricerche

Testo ddl. Art. 2 Compiti dell agenzia Sardegna Ricerche Disegno di legge concernente Trasformazione in agenzia del Consorzio per l assistenza alle piccole e medie imprese Sardegna Ricerche istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione

Dettagli

Riform a dell organizzazione del Governo, a norm a dell articolo 1 1 della legge 1 5 m arzo , n. 5 9

Riform a dell organizzazione del Governo, a norm a dell articolo 1 1 della legge 1 5 m arzo , n. 5 9 DECRETO LEGI SLATI VO 3 0 luglio 1 9 9 9, n. 3 0 0 Riform a dell organizzazione del Governo, a norm a dell articolo 1 1 della legge 1 5 m arzo 1 9 9 7, n. 5 9 ( G.U. n. 2 0 3, 3 0 agosto 1 9 9 9, Supplem

Dettagli

usicivici/demanio/risorse

usicivici/demanio/risorse beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali. usicivici/demanio/risorse beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali Legislazione L.R.

Dettagli

Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG). Art. 1

Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG). Art. 1 L.R. 13 dicembre 2004, n. 24 (1). Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG). (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 14 dicembre 2004, n. 148. Art.

Dettagli

(Finalita' e ambito di intervento)

(Finalita' e ambito di intervento) Legge regionale n.18 del 2007 Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area. Art. 1 (Finalita' e

Dettagli

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006, n. 31. Istituzione del Parco naturale regionale. Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo. Art.

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006, n. 31. Istituzione del Parco naturale regionale. Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo. Art. 19206 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 3-11-2006 LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006, n. 31 Istituzione del Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo La

Dettagli

Le aree protette nazionali e la Rete Natura 2000 L integrazione degli strumenti di gestione

Le aree protette nazionali e la Rete Natura 2000 L integrazione degli strumenti di gestione Le aree protette nazionali e la Rete Natura 2000 L integrazione degli strumenti di gestione Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per la protezione della natura

Dettagli

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale , n. 121) Art. 1 (Istituzione)

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale , n. 121) Art. 1 (Istituzione) LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2015 N. 38 Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione

Dettagli

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 8 marzo 2011, n Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato;

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 8 marzo 2011, n Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato; L.R. MARCHE 23 giugno 2009, n. 14 (1). Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti (2). (1) Pubblicata nel B.U. Marche 2 luglio 2009, n. 63. (2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R.

Dettagli

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali. Normativa comparata REGIONE VENETO Pubblicata nel B.U. Veneto 29 ottobre 2015, n. 103. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge regionale, ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione,

Dettagli

STRUTTURA ORGANIZZATIVA degli Uffici e dei servizi

STRUTTURA ORGANIZZATIVA degli Uffici e dei servizi ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 7 del 28 maggio 2014 STRUTTURA ORGANIZZATIVA degli Uffici e dei servizi testo in grassetto: le parti nuove introdotte testo barrato: le parti preesistenti

Dettagli

Il Parco Nazionale: norme e regolamenti

Il Parco Nazionale: norme e regolamenti Il Parco Nazionale: norme e regolamenti Strumenti a) Regolamento del parco b) Piano per il parco c) Nulla Osta d) Piano Pluriennale economico e sociale 03/05/2018 3 Piano per il parco: ambiti territoriali

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37 LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37 Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara (b.u. 29 novembre 1988, n. 54) Art. 1 Finalità e compiti 1. Allo scopo di realizzare la gestione coordinata

Dettagli

Modificata da l.r. 15/1984, l.r. 24/1986, l.r. 49/1989, l.r. 12/1990, l.r. 36/1992. Art. 1. (Istituzione del Parco naturale) Art. 2.

Modificata da l.r. 15/1984, l.r. 24/1986, l.r. 49/1989, l.r. 12/1990, l.r. 36/1992. Art. 1. (Istituzione del Parco naturale) Art. 2. 1 Legge regionale 16 maggio 1980, n. 46. (Testo coordinato) Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. (B.U. 28 maggio 1980, n. 22) Modificata da l.r. 15/1984, l.r. 24/1986, l.r. 49/1989, l.r.

Dettagli

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio Art. 1. Finalità 1. La presente legge disciplina l'articolazione delle funzioni amministrative

Dettagli

$SSURYD]LRQHGHOUHJRODPHQWRFRQFHUQHQWHOHVSOHWDPHQWRGHLVHUYL]L GLSUHYHQ]LRQHHGLYLJLODQ]DDQWLQFHQGL

$SSURYD]LRQHGHOUHJRODPHQWRFRQFHUQHQWHOHVSOHWDPHQWRGHLVHUYL]L GLSUHYHQ]LRQHHGLYLJLODQ]DDQWLQFHQGL '(&5(7235(6,'(17(5(38%%/,&$OXJOLRQ $SSURYD]LRQHGHOUHJRODPHQWRFRQFHUQHQWHOHVSOHWDPHQWRGHLVHUYL]L GLSUHYHQ]LRQHHGLYLJLODQ]DDQWLQFHQGL IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l art. 87 della Costituzione; Visto

Dettagli

L.R. 27 giugno 1994, n. 48

L.R. 27 giugno 1994, n. 48 L.R. 27 giugno 1994, n. 48 Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (*) Art. 01 - Finalità 1. Nell ambito degli indirizzi di cui all articolo 4 dello Statuto e delle competenze

Dettagli

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2014, n. 8 (1) (1) In B.U.R.L. 2 agosto 2014, n. 64

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2014, n. 8 (1) (1) In B.U.R.L. 2 agosto 2014, n. 64 LEGGE REGIONALE 08 agosto 2014, n. 8 (1) (1) In B.U.R.L. 2 agosto 2014, n. 64 Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a

Dettagli

Corso per Operatori Faunistici Volontari CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI FAUNISTICHE IN AREE PROTETTE. a cura di Michela Giacomelli

Corso per Operatori Faunistici Volontari CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI FAUNISTICHE IN AREE PROTETTE. a cura di Michela Giacomelli Corso per Operatori Faunistici Volontari CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI FAUNISTICHE IN AREE PROTETTE a cura di Michela Giacomelli legislazione Legge 157/92, Norme per la protezione della fauna selvatica

Dettagli

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n.34 Istituzione delle Autorita' di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni.

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n.34 Istituzione delle Autorita' di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni. LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n.34 Istituzione delle Autorita' di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni. Art. 1 Istituzione delle Autorita' di Bacino Interregionale per i fiumi Lao, Noce

Dettagli

Bur n. 115 del 20/11/2018

Bur n. 115 del 20/11/2018 Bur n. 115 del 20/11/2018 (Codice interno: 382202) LEGGE REGIONALE 14 novembre 2018, n. 42 Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo

Dettagli

TITOLO I - Disposizioni generali

TITOLO I - Disposizioni generali DISPOSIZIONI PER L ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL APPARTENENZA DELL ITALIA ALL UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1992/43/CEE, DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE, DELLA

Dettagli

Statuto dell Agenzia sarda per le politiche del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu ASPAL

Statuto dell Agenzia sarda per le politiche del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu ASPAL Allegato alla Delib. G.R. n. 36/5 del 16.6.2016 Statuto dell Agenzia sarda per le politiche del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu ASPAL Il presente Statuto disciplina l organizzazione e il funzionamento

Dettagli

REGIONE CAMPANIA. Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009

REGIONE CAMPANIA. Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 REGIONE CAMPANIA Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 v. anche legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011; DGR n. 145 del 12 aprile 2011 (Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica

Dettagli

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO TESTO PER ESTRATTO l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL REGIONE CAMPANIA "SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE- TURISTICHE"

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL REGIONE CAMPANIA SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE- TURISTICHE LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 28-11-2000 REGIONE CAMPANIA "SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE- TURISTICHE" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 56 del 4 dicembre

Dettagli

Legge 20 Novembre 2017, n. 168 Norme in Materia di domini collettivi

Legge 20 Novembre 2017, n. 168 Norme in Materia di domini collettivi Legge 20 Novembre 2017, n. 168 Norme in Materia di domini collettivi LEGGE 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi. (17G00181) (GU n.278 del 28-11-2017) Vigente al: 13-12-2017 La

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Risultati della ricerca Leggi Regionali n 000025 del 22/05/2001 (Boll. n 19 del 30/05/2001, parte Prima, SEZIONE I ) Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza

Dettagli

Disciplina del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria.

Disciplina del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria. Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 Disciplina del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria. (BUR n. 2 del 16 gennaio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 19 gennaio

Dettagli

LEGGE REGIONALE 23 Agosto 1985, n. 21

LEGGE REGIONALE 23 Agosto 1985, n. 21 LEGGE REGIONALE 23 Agosto 1985, n. 21 Istituzione di un fondo per l assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268. II Consiglio Regionale ha

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 25-06-1999 REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica". (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 30) ARTICOLO 1 (Finalità ) Il Consiglio Regionale

Dettagli

Allegato A Regolamento di gestione dell ANPIL Titolo I - Norme generali...2 Art. 1 Finalità...2 Art. 2 Validità ed operatività del Regolamento di Gestione...2 Art. 3 Comitato di gestione dell'anpil...2

Dettagli

ELABORATO ESTRATTO N.T.A. VARIANTE

ELABORATO ESTRATTO N.T.A. VARIANTE ELABORATO 02 e ESTRATTO N.T.A. VARIANTE Art. 6 Zone urbanistiche Ai fini della organizzazione ed applicazione della disciplina urbanistica e paesistico - ambientale nel territorio comunale, il Piano individua

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 23-06-2009 REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 63 del 2 luglio 2009 IL CONSIGLIO ASSEMBLEA

Dettagli

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE 04 giugno 2012, n. 18 "Istituzione dell'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)

Dettagli

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO AREA BOSCATA DI MARZAGLIA - PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO AREA BOSCATA DI MARZAGLIA - PROVINCIA DI MODENA PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO AREA BOSCATA DI MARZAGLIA - PROVINCIA DI MODENA 1. Istituzione Ai sensi della L.R. 6/2005 art. 53 - è istituita l Area di riequilibrio ecologico

Dettagli

Page 1 of 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1993 Costituzione del "Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio" in applicazione della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga REGIONE PIEMONTE BU26 27/06/2013 Legge regionale 25 giugno 2013, n. 11. Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Il Consiglio regionale

Dettagli

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 24 Disposizioni per la gestione della Tenuta

Dettagli

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) Direzione Ambiente Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale

Dettagli

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu. Statuto

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu. Statuto Allegato alla Delib.G.R. n. 59/23 del 3.11.2016 Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu Statuto Approvato nell'assemblea del Parco del 29.09.2016 Comuni di: Assemini, Capoterra, Domus De Maria, Pula,

Dettagli

Art. 1 (Istituzione) 2. Il parco è classificato ai sensi dell art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

Art. 1 (Istituzione) 2. Il parco è classificato ai sensi dell art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino. Istituzione del Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini». (BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008) Art. 1 (Istituzione) 1. Ai sensi dell art. 6 della legge regionale

Dettagli

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale. promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione (3).

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale. promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione (3). (1) Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca" (2). (1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2008, n. 8, suppl. straord. 29 aprile 2008, n. 2. (2) Il presente provvedimento è stato abrogato

Dettagli

COMUNE di FORMI A Provincia di Latina

COMUNE di FORMI A Provincia di Latina COMUNE di FORMI A Provincia di Latina Settore: ECONOMICO FINANZIARIO Servizio: R agioneria OGGETTO: approvazione del Bilancio Consolidato per l esercizio 2017 con società ricomprese nel perimetro di consolidamento

Dettagli

REGIONE LIGURIA. LR 36/1997 Legge urbanistica regionale come modificata dalle LR 11/2015, 29/2015 e LR 29/2016

REGIONE LIGURIA. LR 36/1997 Legge urbanistica regionale come modificata dalle LR 11/2015, 29/2015 e LR 29/2016 REGIONE LIGURIA Legge urbanistica regionale come modificata dalle LR 11/2015, 29/2015 e LR 29/2016 LR 49/2009 Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio

Dettagli

Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale della Costa Teatina

Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale della Costa Teatina Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale della Costa Teatina INDICE Art. 1 - Zonizzazione interna Art. 2 - Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile Art. 3 - Divieti generali Art. 4 - Divieti in

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL REGIONE BASILICATA PIANI REGIONALI PAESISTICI DI AREA VASTA

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL REGIONE BASILICATA PIANI REGIONALI PAESISTICI DI AREA VASTA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 12-02-1990 REGIONE BASILICATA PIANI REGIONALI PAESISTICI DI AREA VASTA Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 5 del 16 febbraio 1990 Il Consiglio Regionale ha

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 30/12/2002

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 30/12/2002 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 30/12/2002 LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 24 "Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale" IL CONSIGLIO

Dettagli

Preambolo. Visto l articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

Preambolo. Visto l articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione; Proposta di legge: Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).

Dettagli