ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1 grado Uggiano La Chiesa - Otranto - Giurdignano
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2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1 grado Uggiano La Chiesa - Otranto - Giurdignano Via S. Pertini, 1 - Tel. 0836/ UGGIANO LA CHIESA C.F C.M. LEIC84300C leic84300c@istruzione.it - pec: leic84300c@pec.istruzione.it Il presente documento integra il Regolamento di Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità, con l'obiettivo di orientare la nostra scuola nell'individuazione, nel contrasto e nella prevenzione dei comportamenti connessi con il cyberbullismo, prevedendo in modo più specifico le attività di prevenzione nonché l'insieme delle azioni sia di natura educativa sia di natura disciplinare. Il nostro Istituto sottolinea l'impegno e la lotta contro episodi di bullismo e cyberbullismo da parte di tutta la comunità scolastica, orientata a promuovere l esercizio di una cittadinanza digitale attiva e ad accrescere la consapevolezza dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche in ambito didattico, limitando i possibili effetti negativi indotti da un utilizzo dannoso degli strumenti digitali. La scuola promuove la conoscenza e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, così come previsto: dagli artt della Costituzione Italiana; dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo ; dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti ; dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali ; dalla direttiva MIUR n. 1455/06; dalle linee di orientamento MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti ; dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; dagli artt del Codice Penale; dagli artt Codice Civile; dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, ottobre 2017). Ai fini del presente Regolamento, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata 1
3 per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (L. 71/2017, art. 1, c. 2) Il cyberbullismo è dunque la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio qual è il bullismo. Se quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie (molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, etc.), esercitate da un bullo o da un gruppo di bulli su una vittima di solito in ambiente scolastico, il cyberbullismo definisce invece un insieme di azioni aggressive e intenzionali realizzate mediante mezzi e strumenti elettronici, con l'obiettivo di provocare danni ad una vittima. Bullismo Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'istituto Generalmente diventa bullo chi ha un carattere prepotente e arrogante I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima Le azioni di bullismo sono circoscritte ad un determinato ambiente Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive Il bullo ha bisogno di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima Le reazioni della vittima sono evidenti e visibili nell'atto dell'azione di bullismo Il bullo tende a sottrarsi alle sue responsabilità, portando le azioni di violenza su un piano scherzoso Cyberbullismo Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo Chiunque può diventare cyberbullo, anche chi è vittima nella vita reale I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la vittima non sappia con chi sta interagendo Gli effetti delle azioni di cyberbullismo possono diffondersi in tutto il mondo Le azioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 I cyberbulli hanno ampia libertà nel fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale Il cyberbullo ha una percezione di invisibilità attraverso azioni che si celano dietro gli strumenti tecnologici Vi è l'assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato Fonte: "Cyberbullismo e uso della rete", Wikiscuola, corso on-line di formazioni per Referenti di Istituto per le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo Nel 2006 le diverse tipologie di cyberbullismo sono state individuate in uno studio di Nancy Willard, direttrice del Center for Safe and Responsible Internet Use, e sono attualmente prese in considerazione per distinguere le varie fattispecie con le quali il fenomeno si manifesta. La categorizzazione è basata sul tipo di comportamento posto in essere anziché sugli strumenti utilizzati. Flaming: l invio di messaggi violenti e scurrili, con l unico scopo di creare conflitti verbali all interno della rete fra due o più persone. Flame è un termine inglese che vuol dire fiamma, da cui deriva il comportamento di accendere una discussione verso una o più persone. Harassment: molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, che causano disagio emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima, che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere e porre fine ad esse. Denigration: divulgazione nella rete o tramite sms di fake news (notizie false), allo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima. Le nuove tecnologie digitali, come i social network, permettono di compiere questo atto di cyberbullismo con estrema facilità e rapidità: in poco tempo, moltissime persone potranno essere a conoscenza di queste affermazioni diffamatorie. Il processo di denigrazione colpisce 2
4 generalmente aspetti centrali della personalità del soggetto come l orientamento sessuale, l appartenenza etnica, difetti fisici, difficoltà scolastiche e situazioni familiari. Cyberstalking: con questo tipo di cyberbullismo si evidenziano tutti quei comportamenti che, mediante l uso delle nuove tecnologie, sono effettuati per perseguitare le vittime allo scopo di infastidirle, molestarle e terrorizzarle facendogli pensare di non essere più al sicuro neanche tra le mura di casa. Impersonation: il cyberbullo si appropria dell identità virtuale della vittima e compie una serie di azioni che ne danneggiano la reputazione: può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima oppure può agire da hacker per ottenere le credenziali d accesso all account della vittima compiendo azioni dannose. Tricky Outing: la particolarità di questa forma è una forte intenzione da parte dell artefice di ingannare la vittima. In questo caso il cyberbullo cerca di guadagnare la fiducia della sua vittima per acquisire informazioni da diffondere online al fine di danneggiarne la reputazione. Exclusion: escludere intenzionalmente qualcuno senza motivo da un gruppo online come gruppi WhatsApp e Facebook, chat varie, forum e anche giochi online. Nel 2007, è stata introdotta dall educatore Smith una nuova forma di cyberbullismo: Happy slapping (schiaffo allegro): il cyberbullo, da solo o in gruppo, riprende la vittima con lo smartphone mentre la picchia. Il video poi viene pubblicato sul web allo scopo di deridere la vittima. Questa categorizzazione è ovviamente indicativa e in continua evoluzione con lo sviluppo delle nuove tecnologie e con il susseguirsi delle generazioni; infatti una vittima può subire anche altre forme di cyberbullismo, che ogni giorno si aggiungono a quelle già note e vengono praticate senza scrupoli. (Fonte: Safer Internet Center "Generazioni connesse", COMPITI E RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo possono avere successo solo se sviluppati in un contesto sinergico e condiviso di valori, strategie e strumenti fra le agenzie impegnate nell'intervento educativo: famiglia, scuola, istituzioni. Limitandoci alla sola realtà scolastica, possiamo prevedere i seguenti compiti e responsabilità: 1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: individua fra i Docenti dell'istituto un referente per il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica; assicura l'utilizzo sicuro di Internet a scuola; prevede all interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione rivolti al personale docente e Ata in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; promuove azioni sistematiche e organiche di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per promuovere l'acquisizione delle competenze necessarie all esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO : promuove la conoscenza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e la consapevolezza dei loro effetti attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con l'eventuale apporto di genitori, alunni ed esperti; 3
5 instaura e cura rapporti con partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, etc. per realizzare un progetto condiviso e partecipato di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet Safer Internet Day. 3. IL COLLEGIO DOCENTI: promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 4. IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE: pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe; nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 5. IL DOCENTE: è consapevole che l istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell acquisizione e rispetto delle norme della convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; intraprende azioni congruenti con tale principio, sia a livello personale, sia nella comunità di classe di cui è guida; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione sul tema, adeguandoli al livello di età degli alunni. 6. I GENITORI: partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; conoscono le azioni avviate dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; conoscono il codice di comportamento dello studente; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull uso delle tecnologie da parte dei loro figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; conoscono le sanzioni previste da regolamento d istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 7. GLI ALUNNI: sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche in particolare nei temi del bullismo e cyberbullismo, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; a titolo esemplificativo, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri alunni; imparano le regole basilari di rispetto per gli altri, quando sono connessi alla Rete, facendo attenzione alle comunicazioni ( , sms, post sui social network) che inviano; durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola è loro consentito acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, ESCLUSIVAMENTE per finalità didattiche, e previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all interno dell istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, e previo consenso del docente. 4
6 LE AZIONI DELLA SCUOLA IN CASI DI CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI Le azioni della scuola in casi di cyberbullismo sono conformi alla scelta legislativa di contrastare il fenomeno con azioni di tipo educativo, stimolando negli alunni una riflessione sul disvalore sociale degli atti di bullismo e cyberbullismo, nonché una generale presa di coscienza su tali fenomeni. Compito della Scuola è [...] quello di favorire l acquisizione delle competenze necessarie all esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque tesi a ripristinare comportamenti corretti all interno dell istituto attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica" (Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo MIUR, ottobre 2017). La scuola adotta pertanto sanzioni disciplinari nella forma di attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni sono da considerarsi come la conseguenza degli atti di bullismo o di cyberbullismo e consentono a coloro i quali abbiano messo in atto tali comportamenti dannosi di riflettere sulla gravità di tali azioni, in modo da mostrare a tutta la comunità (alunni, genitori, personale scolastico) che il bullismo e il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati né tollerati. I provvedimenti disciplinari dovranno tendere alla rieducazione e al recupero dell'alunno. Tali misure dovranno essere modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate. È tuttavia importante che il cyberbullo che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata e degli effetti delle proprie azioni per l'assenza di reazioni visibili da parte della vittima sia aiutato a comprendere le conseguenze dei suoi gesti nei confronti della vittima, mediante la condivisione del dolore e la riflessione sui propri comportamenti. A tal fine è determinante la collaborazione con i genitori. Essi devono essere in grado di assumere un atteggiamento costruttivo, evitando sia di reagire in modo spropositato, sia di minimizzare la portata dei comportamenti dei figli, difendendoli in modo incondizionato: violare il profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, non è uno scherzo, ma un vero e proprio furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe non è una bravata, ma può rappresentare diffamazione; diffondere con particolari sessuali può configurare il caso di diffusione di materiale pedopornografico, etc. Se possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di Istituto. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO Chiunque venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo ne dà informazione immediata al Dirigente Scolastico. Ciò in quanto a fenomeni di cyberbullismo può essere collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'autorità giudiziaria. 1 a Fase: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/docente di Classe Altri soggetti: Referente di Istituto per le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo/psicologo Raccolta di informazioni sull accaduto Vengono raccolte le differenti versioni degli avvenimenti e ricostruiti i fatti e i punti di vista mediante colloqui con gli attori principali, sia singoli, sia di gruppo Vengono raccolti prove e documenti: cosa è successo, quando, dove, con quali modalità. In questa fase l adulto deve essere un mediatore in un contesto neutro. È perciò importante adottare e diffondere un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un oggettiva raccolta di informazioni, astenendosi dalla formulazione di giudizi. 2 a Fase: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE 5
7 I fatti sono confermati; esistono prove oggettive: si apre un protocollo come descritto nella fase 3; vengono stabilite le azioni da intraprendere. I fatti non sono configurabili come cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo. 3 a Fase: AZIONI E PROVVEDIMENTI Nei confronti della vittima: protezione e supporto psicologico, per evitare che la vittima si senta responsabile di quanto avvenuto; Nei confronti della famiglia della vittima: convocazione, comunicazione di quanto accaduto, supporto nell affrontare la situazione segnalata, concordando le modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili all'interno e al di fuori della scuola (psicologo, medico, etc.); Nei confronti del cyberbullo e della sua famiglia: comunicazione formale ai genitori (ai sensi della L. 71/2017 art. 5 c. 1); lettera di comunicazione formale all alunno; Scelta delle opportune sanzioni disciplinari nei confronti del cyberbullo, commisurate alla gravità degli atti compiuti. Si rimarca l'importanza di puntare nelle azioni disciplinari agli obiettivi educativi dello sviluppo dell empatia, dell autocontrollo, dell'aumento della positività, dello sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione. Si propone di adottare: o sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche (visite guidate, etc.); o imposizione allo svolgimento di azioni positive, per es. scuse formali alla vittima e alla famiglia; o eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (solo per soggetti di età superiore ai 14 anni). Nel caso in cui la famiglia del cyberbullo non collabori, giustifichi incondizionatamente, mostri atteggiamenti oppositivi o inadeguatezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. 4 a Fase: PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO Il Dirigente scolastico, il Referente di Istituto per le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti: si occupano del rafforzamento del percorso educativo all interno della classe e/o del gruppo coinvolti; provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima. 6
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