PROPOSTE ANCIM per Audizione del 13/02/2019

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1 Documento approvato dal Senato Emendamenti ANCIM Art. 3. Art. 3. Art. 3. (Strumenti della (Strumenti della concertazione per lo sviluppo concertazione per lo sviluppo delle isole minori) delle isole minori) 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre2007, n.244, e fatti salvi gli effetti dell articolo4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010,n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge26 marzo 2010, n.42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento. 1. Il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato dal Comitato Istituzionale come composto al successivo comma I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento. ddl 497 (testo di partenza) (Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori) RIFORMULATO 1. Il presidente dell ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n INVARIATO 2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie 1

2 3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5. INVARIATO INVARIATO procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall articolo 2 della 3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento. 4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. 2

3 5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. 5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. RIFORMULATO 5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuali impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. 6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato. 6. Il Comitato è composto: 6. Il Comitato è composto: 7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto: a)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; a)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, dei beni culturali, a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette; 3

4 b)da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori; c)da due rappresentanti dell ANCIM e da un sindaco scelto d intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all allegato B. 7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell ultimo censimento, dei flussi turistici e dell estensione territoriale. 8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori. 9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si della sanità, dell'istruzione; b)da un rappresentante di ciascuna delle regioni delle isole minori di cui all'allegato A e da un rappresentante delle regioni di cui all'allegato B; c)da sette rappresentanti dell ANCIM e da un sindaco scelto d intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all allegato B. 7. Il Comitato approva i criteri di riparto per l erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto del numero di abitanti residenti alla data dell ultimo censimento, dei flussi turistici e dell estensione territoriale, del fattore di essere Comune insulare e della distanza delle isole dalla terraferma. I criteri possono essere integrati prevedendo che una quota dei finanziamenti attribuiti ai singoli comuni di cui all'allegato "A" siano mirati a favorire e sostenere progetti dell'imprenditoria locale. 8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori. 9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato; c) dal presidente dell ANCIM e da sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. RIFORMULATO INVARIATO 8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l erogazione delle risorse ai comuni interessati. RIFORMULATO 9. L ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle 4

5 provvede nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell articolo 4 del citato decreto-legge n.2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 10. I Ministeri e le Regioni presenti nel Comitato, nella prima seduta, presenteranno la ricognizione degli interventi da essi finanziati a valere sui propri fondi ed Accordi di programmazione negoziata. Il DUPIM, così integrato, costituisce il quadro di programma di tutti gli interventi ricadenti nel territorio insulare. Il Comitato si riunisce almeno semestralmente ed effettua il monitoraggio dell'attuazione del DUPIM e del PIST deliberando eventuali riprogrammazioni. RIFORMULATO regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l approvazione ai sensi del comma Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8. 5

6 Art. 4. Art. 4. Art. 4. (Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri) (Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri) 1. Per le finalità di cui all articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori. 2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo. 3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le 1. Per le finalità di cui all articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori e confluirà nel fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per investimenti nelle isole minori. 2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell articolo 3, nonché degli ulteriori interventi per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo. Il suddetto fondo è integrato dai finanziamenti dei Ministeri di settore non impegnati e spesi e destinati alle isole di cui all'allegato "A". INTERGATO MODIFICATO CASSATO (Fondo di sviluppo delle isole minori 1. Per le finalità di cui all articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all allegato A. 2. Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze, da adottare entro no& vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell interno, dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate 6

7 modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi. 7

8 Art. 12. Art. 12. Art. 8. (Misure per migliorare l assistenza sanitaria) (Misure per migliorare l assistenza sanitaria) (Misure per migliorare i servizi sanitari) 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti. 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti. INVARIATO 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all allegato A il diritto all assistenza sanitaria lo& cale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti. 2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzandole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate a dottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzandole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate a dottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118. INVARIATO 2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia. 3. Qualora, a causa della 3. È garantita nelle isole di cui 8

9 particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia. 4. È garantita nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento e dei medici di base. 5. Sono ripristinati e/o mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il all allegato A, per l intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento 4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all allegato A, anche in deoga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato. 5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell immediato post partum. 9

10 trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato. 6. Nelle sedi insulari, dove già esiste un presidio ospedaliero, oltre la funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto, va garantita l'attività di medicina interna e piccola chirurgia. 7. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum. 8 Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenzaurgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche 6. Nei comuni delle isole di cui all allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenzaurgenza, per l erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati. 7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina. 8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per 10

11 nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati. 9. Ciascuna regione, sede di comuni insulari, istituisce l'osservatorio sulla Salute. Tale Osservatorio è presieduto dal rappresentante della Giunta Regionale, dal rappresentante ANCIM e dai sindaci dei comuni insulari della suddetta regione. interventi che non necessitano della presenza di personale medico. 11

12 Art. 13. Art. 13. (Misure a sostegno del sistema scolastico) (Misure a sostegno del sistema scolastico) 1. Il Ministro dell istruzione, 1. Il Ministro dell istruzione, dell università dell università e della ricerca, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al e della ricerca, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale personale direttivo, docente, educativo e direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l istituzione isole minori ove insiste l istituzione scolastica di assegnazione. scolastica di assegnazione. 2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario non residente e assunto a tempo determinato in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole, di cui all allegato A, viene riconosciuto un punteggio doppio per il servizio effettivamente prestato e reso. INVARIATO 12

13 Art. 13 bis. (ex Art. 13 testo originario del ddl 497) (Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale) 1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti. 3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. 4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio. REINSERITO 13

14 5. Sono ripristinate o confermate definitivamente le sezioni distaccate dei Tribunali nei territori delle isole minori ricadenti nelle isole di Capri, Elba, Ischia, La Maddalena e Lipari. Le Sezioni distaccate di cui al presente articolo sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e si prevederà, con separato Decreto, all introduzione di incentivi per il personale ivi addetto proveniente dalla terraferma. 14

15 Art. 16. Art. 16. Art. 12. (Misure relative ai trasporti locali) (Misure relative ai trasporti locali) (Misure relative ai trasporti locali) 1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei 1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei INVARIATO 1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni servizi e di vigilanza in caso di servizi e di vigilanza in caso effettive di eccezionalità e eventuali sospensioni o interruzioni, alfine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo. di eventuali sospensioni o interruzioni, alfine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo. 2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all articolo dato esito negativo. 2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui INVARIATO 2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all allegato A. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo , ai 15

16 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma2 del medesimo articolo 7, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell Unione europea. all articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma2 del medesimo articolo 7, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell Unione europea. 3. Le Regioni, ove non già previsto e fatte salve condizioni più favorevoli, partecipano e contribuiscono alla copertura finanziaria, pari almeno al 50%, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei RSU svolto direttamente dai comuni isolani o dalle aziende da questi incaricate. sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell Unione europea per il medesimo periodo. 3. Le regioni bandiscono le gare per l affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri. 4. Le Regioni, altresì, obbligano le compagnie che svolgono l attività di collegamento marittimo con le Isole, alla riserva, in favore dei residenti nei comuni isolani, del 20% dei posti fino ad almeno 15 minuti prima dell orario di partenza da e per le isole. 4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima: a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali; b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave; c) del costo del carburante per autotrazione. 5. I possessori di seconde case ed i nativi, che pagano i relativi tributi locali, ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale. 16

17 Art. 21. Art. 21. Art. 18. (Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili) rinnovabili) (Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili) 1. Le regioni territorialmente competenti, nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. 1. Le regioni territorialmente competenti, d'intesa con i comuni, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. MODIFICATO (Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti 1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all allegato A, predispongono, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico. 2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell autorizzazione paesaggistica all installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante. Art. 22. Art. 22. Art. 19. (Clausola di salvaguardia) (Clausola di salvaguardia) (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano 1. Le disposizioni della presente legge si applicano INVARIATO 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle regioni a statuto speciale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. 17

18 Art. 23. Art. 23. Art. 20. (Copertura finanziaria) (Copertura finanziaria) (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione dell articolo 4 della presente legge, pari a 20milioni di euro per l anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2025, si provvede: 1. All onere derivante dall attuazione dell articolo 4 della presente legge, pari a 20milioni di euro per l anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2025, si provvede: INVARIATO 1. All onere derivante dall attuazione dell articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede: a)quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024,mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2019 al 2024 e l accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5milioni di euro per ciascuno degli anni dal2019 al 2024; b)quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2020, mediante corrispondente a)quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024,mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2019 al 2024 e l accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5milioni di euro per ciascuno degli anni dal2019 al 2024; b)quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2020, mediante INVARIATO INVARIATO a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti 18

19 riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n.307; c)quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n.307; c)quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n Le entrate da contributo di sbarco e/o tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal MEF ai sensi del D. Lgs. 216/2010 e successivi decreti attuativi, in quanto costituiscono entrate a destinazione speciale. 3. Le spettanze a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale per i comuni inseriti nell'allegato A, sono implementate di un 20% per contribuire ai particolari fattori di disagio permanente che li contraddistingue, così come previsto nel primo decreto attuativo della legge 42/2009 sul federalismo fiscale delle Autonomie locali. INVARIATO dalle disposizioni di cui al comma Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quelle dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal Per i comuni delle isole 19

20 minori sono escluse le poste di spesa correlate all applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti per il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio- ex patto di stabilità) prevista dal comma 465 e ss. dell art. 1 della Legge 11/12/2016 n. 232 e ss.mm.ii. 20

21 Nella tabella Allegato "A" manca il Comune di Calasetta di cui si richiede il reinserimento. 21

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