CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI. Disposizioni per la disciplina dei centri benessere
|
|
- Irene Luciani
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Disposizioni per la disciplina dei centri benessere Presentata il 7 luglio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Non vi è dubbio che in Europa e soprattutto in Italia si sta sviluppando sempre più una coscienza estetica dovuta al crescente numero delle persone sovrappeso. Inoltre, alcune persone non sono soddisfatte del proprio aspetto e vogliono migliorarlo, anche nei casi in cui questa insoddisfazione non sembra giustificata. Il risultato finale di questa situazione ha portato alla creazione di un mercato multimilionario che continua a crescere anche in quest epoca di crisi. La diffusione di centri legati al benessere si è in parte sviluppata anche all interno delle strutture ricettive per soddisfare le precise richieste di un mercato sempre più attento e esigente. La crescita delle imprese è avvenuta a ritmi incessanti, portando la loro consistenza al significativo numero di oltre nell intero territorio nazionale. La presente proposta di legge prevede la disciplina del settore attualmente carente dal punto di vista legislativo, attraverso una serie di norme che definiscono i ruoli e le funzioni dell intero comparto dei centri benessere e che prevedono la promozione e una migliore individuazione degli operatori professionali, al fine di garantire la correttezza degli interventi estetici, curativi e, più in generale, di salute e di benessere del corpo. L articolo 1 detta i princìpi e le finalità, indicando, al comma 1, che al fine di assicurare il raggiungimento, il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psicofisico, la legge disciplina l attività del centro benessere quale struttura idonea e destinata al miglioramento dello stile di vita dell individuo. Il successivo comma 2 intende promuovere la valorizzazione del centro benessere, anche ai fini dello sviluppo turistico del territorio urbano. Con l articolo 2 sono dettate le definizioni, in particolare dei centri benessere, e sono disciplinate le relative attività. Il
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3612 comma 1 indica che per centro benessere si intende qualsiasi struttura idonea e funzionale dotata di impianti e di attrezzature, che fornisce servizi specializzati per il benessere psico-fisico, nonché trattamenti estetici di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche riferiti a trattamenti di medicina estetica o non convenzionale, inclusi cicli di trattamenti dietetici, di fitness o di wellness. Il successivo comma 2 precisa che l attività del centro benessere può essere svolta in via esclusiva, oppure all interno di complessi ricettivi o non, quali alberghi, camping, centri o aziende termali, talassoterapici, idroterapici, stabilimenti balneari e agriturismi. I commi 3 e 4 regolamentano i trattamenti sia estetici che di medicina estetica, prevedendo, rispettivamente, che per trattamenti estetici, si intendono le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, nonché di migliorarne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli eventuali inestetismi. Tale attività può essere svolta attraverso l attuazione di tecniche manuali oppure attraverso l utilizzazione degli apparecchi per uso estetico. Per trattamenti di medicina estetica si intendono le prestazioni che comportano, anche attraverso l utilizzo di apparecchiature elettromedicali, l applicazione di tecniche di competenza medica fornite da medici specialisti, le cui finalità consistono essenzialmente nel miglioramento dell equilibrio psico-fisico e degli eventuali inestetismi, nonché in una valutazione globale dello stato di benessere del paziente. Il comma 5 precisa che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute provvede a emanare un decreto per individuare le tipologie dei trattamenti di medicina estetica. I commi 6, 7 e 8 prevedono una serie di norme volte a regolamentare i trattamenti di medicina non convenzionale, il fitness e il wellness. Più specificatamente, per trattamenti di medicina non convenzionale si intendono le prestazioni consistenti in metodi di diagnosi e in proposte terapeutiche, che possono essere affiancate, secondo criteri di massima accuratezza e competenza, alle pratiche mediche convenzionali con il comune intento di curare nel miglior modo possibile il paziente. Per fitness si intende l abbinamento di tecniche di attività motoria, unite a programmi di corretta alimentazione, mirate al raggiungimento di obiettivi coerenti con le caratteristiche fisiche dell individuo, mentre per wellness si intende l attività fisica come ricerca di un equilibrio psico-fisico globale dell individuo, sostenuta dall attività sportiva in senso stretto, nonché dalla cura e dalla ricerca delle condizioni ideali per ciascun fisico, in grado di migliorare in modo significativo la qualità della vita. L articolo 3 detta disposizioni in materia di beauty farm, stabilendo che il centro benessere può assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente quando è dotato oltre che delle caratteristiche previste dalla legge, di personale medico specializzato in medicina estetica, psicologia, endocrinologia, dietologia e fisioterapia, che fornisce servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti estetici e dietetici. Con l articolo 4, comma 1, si prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, d intesa con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e con il Ministro per i rapporti con le regioni, emana un decreto recante norme per l istituzione degli albi regionali degli operatori dei centri benessere. Il successivo comma 2 precisa che le regioni, sentite le associazioni regionali e delle province autonome di categoria maggiormente rappresentative, istituiscono gli albi regionali e li pubblicano annualmente, aggiornandoli, se necessario, in base ai nuovi iscritti e alle nuove tipologie di attività individuate per i centri benessere. Il comma 3 prevede che le regioni emanano norme per l organizzazione e la gestione dei centri benessere, in conformità a quanto disposto dalla legge, nonché in materia dei servizi di igiene e di sicurezza e del personale addetto dei medesimi centri.
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3612 L articolo 5 dispone in merito alle denuncia di inizio attività prevedendo, al comma 1, che l apertura e le caratteristiche delle tipologie delle attività dei centri benessere sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nella dichiarazione l interessato deve dichiarare: a) che il centro benessere e il personale addetto sono in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della legge; b) le tipologie di attività che intende svolgere all interno del centro benessere; c) l ubicazione e la superficie dei locali, con annessi i relativi elaborati grafici; d) il rispetto delle norme tecnicoprofessionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata; e) il rispetto delle vigenti norme urbanistiche e sanitarie. L articolo 6 detta norme sanzionatorie, in riferimento alle violazioni delle norme della legge, l articolo 7 reca la copertura finanziaria e l articolo 8 prevede disposizioni transitorie. In definitiva, la presente proposta di legge interviene con l obiettivo di regolamentare il mondo dei centri benessere. Attualmente, infatti, solo l attività delle estetiste è disciplinata da una legge nazionale, la citata legge n. 1 del 1990, e per le palestre sono state emanate diverse leggi regionali. Ma, come già rilevato, i centri benessere stanno espandendosi in modo vertiginoso e appare pertanto necessario regolamentarli in generale con una legge nazionale, lasciando alle regioni il compito di definirne le caratteristiche specifiche.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3612 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Princìpi e finalità). 1. Al fine di assicurare il raggiungimento, il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psico-fisico, la presente legge disciplina l attività del centro benessere quale struttura idonea e destinata al miglioramento dello stile di vita dell individuo. 2. La presente legge promuove, altresì, la valorizzazione del centro benessere, anche ai fini dello sviluppo turistico del territorio urbano. ART. 2. (Definizioni e attività). 1. Per centro benessere si intende qualsiasi struttura idonea e funzionale dotata di impianti e di attrezzature che fornisce servizi specializzati per il benessere psicofisico, nonché trattamenti estetici di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche riferiti a trattamenti di medicina estetica o non convenzionale, inclusi cicli di trattamenti dietetici, di fitness o di wellness. 2. L attività del centro benessere può essere svolta in via esclusiva, oppure all interno di complessi ricettivi o non, quali alberghi, camping, centri o aziende termali, talassoterapici, idroterapici, stabilimenti balneari e agriturismi. 3. Per trattamenti estetici si intendono le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, nonché di migliorarne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli eventuali inestetismi. Tale
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3612 attività può essere svolta attraverso l attuazione di tecniche manuali oppure attraverso l utilizzazione degli apparecchi per uso estetico. 4. Per trattamenti di medicina estetica si intendono le prestazioni che comportano, anche attraverso l utilizzo di apparecchiature elettromedicali, l applicazione di tecniche di competenza medica, fornite da medici specialisti, le cui finalità consistono essenzialmente nel miglioramento dell equilibrio psico-fisico e degli eventuali inestetismi, nonché in una valutazione globale dello stato di benessere del paziente. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute emana un decreto per individuare le tipologie dei trattamenti di medicina estetica. 6. Per trattamenti di medicina non convenzionale si intendono le prestazioni consistenti in metodi di diagnosi e in proposte terapeutiche, che possono essere affiancate, secondo criteri di accuratezza e competenza, alle pratiche mediche convenzionali, con il comune intento di curare nel miglior modo possibile il paziente. 7. Per fitness si intende l abbinamento di tecniche di attività motoria, unite a programmi di corretta alimentazione, mirate al raggiungimento di obiettivi coerenti con le caratteristiche fisiche dell individuo. 8. Per wellness si intende l attività fisica come ricerca di un equilibrio psico-fisico globale dell individuo sostenuta dall attività sportiva in senso stretto, nonché dalla cura e dalla ricerca delle condizioni ideali di ciascun fisico, in grado di migliorare in modo significativo la qualità della vita. ART. 3. (Beauty farm). 1. Il centro benessere può assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente quando è dotato oltre che delle caratteristiche previste dalla presente legge, di personale medico specializzato in medicina estetica, psicologia, endocrinolo-
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3612 gia, dietologia e fisioterapia, che fornisce servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti estetici e dietetici. ART. 4. (Albo regionale e funzioni delle regioni). 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d intesa con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e con il Ministro per i rapporti con le regioni, emana un decreto recante norme per l istituzione degli albi regionali degli operatori dei centri benessere. 2. Le regioni, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 1, sentite le associazioni regionali e delle province autonome di categoria maggiormente rappresentative, provvedono a istituire i rispettivi albi regionali degli operatori dei centri benessere e a pubblicarli con cadenza annuale, aggiornandoli, se necessario, in base ai nuovi iscritti e alle nuove tipologie di attività individuate per i centri benessere. 3. Le regioni provvedono, altresì, a emanare norme per l organizzazione e la gestione dei centri benessere, in conformità a quando disposto dalla presente legge, nonché in materia dei servizi di igiene e di sicurezza e del personale addetto dei medesimi centri. 4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del diploma di estetista rilasciato ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni prevedono apposite norme ai fini della loro iscrizione agli albi regionali degli operatori dei centri benessere. ART. 5. (Dichiarazione di inizio attività). 1. L apertura e le caratteristiche delle tipologie delle attività dei centri benessere individuate ai sensi della presente legge, sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 19 della legge
7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l interessato: a) certifica che il centro benessere e il personale addetto sono in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della presente legge; b) elenca le tipologie di attività che intende svolgere all interno del centro benessere; c) riporta l ubicazione e la superficie dei locali, con annessi i relativi elaborati grafici; d) certifica il rispetto delle norme tecnico-professionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata; e) certifica il rispetto delle vigenti norme urbanistiche e sanitarie. ART. 6. (Sanzioni). 1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) il pagamento di una somma da euro 275 a euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell attività, per chiunque inizia l attività o subentra nella gestione di un centro benessere senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all articolo 5; b) il pagamento di una somma da euro 500 a euro per chiunque inizia l attività o gestisce un centro benessere senza possedere i requisiti affermati nella dichiarazione di inizio attività di cui all articolo 5; c) il pagamento di una somma da euro 700 a euro per chiunque utilizza abusivamente la denominazione di centro benessere nella pubblicità, nell insegna di esposizione o in qualsiasi altra forma ingannevole.
8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati La violazione delle disposizioni previste dai commi 3, 4 e 6 dell articolo 2 comporta l applicazione delle norme in materia del codice penale ove si riscontri che da tale violazione discendono gravi danni a persone, o, nei casi meno gravi, l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 800 a euro e la chiusura dell attività. ART. 7. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, complessivamente pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 8. (Disposizioni transitorie). 1. Le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge con la denominazione di «centro benessere» sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella medesima legge entro ventiquattro mesi dalla predetta data, pena l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 6. 1,00 *16PDL * *16PDL *
REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA. VIII Legislatura
REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA VIII Legislatura Deliberazione legislativa n. 62/2008 ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE Approvata
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 345 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT Disposizioni per la riqualificazione
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 58. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 58 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore TOMASSINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008 Disciplina degli interventi per la prevenzione e la cura
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4273 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DI VIRGILIO, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BOC- CIARDO, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTELLANI,
DettagliDICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA
AL COMUNE DI CAPOTERRA ( da presentare in triplice copia) DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA 1. Dati impresa Il sottoscritto: Cognome: Nome: Codice Fiscale: Data di nascita / / Cittadinanza Sesso M F Luogo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2411-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 29 luglio 2009 (v. stampato
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COCCIA, COVA, MOSCATT, SBROLLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4010 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COCCIA, COVA, MOSCATT, SBROLLINI
DettagliTesto: Regione Emilia-Romagna VIII Legislatura Oggetto: 447 N. 1/2008 Assemblea Legislativa IV Commissione Permanente ''Politiche per la Salute e
Testo: Regione Emilia-Romagna VIII Legislatura Oggetto: 447 N. 1/2008 Assemblea Legislativa IV Commissione Permanente ''Politiche per la Salute e Politiche Sociali'' Progetto di legge d'iniziativa della
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 582 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI IANNUZZI, REALACCI, TOMMASO FOTI, BOCCI, LUPI, STRADELLA, BOFFA, BONAVITACOLA, BOSSA, CESARIO,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)
1 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3942 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605) PRESENTATO DAL
Dettaglipresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 435 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN) COMUNICATO ALLA
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2312 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO Disposizioni in materia di previdenza
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BINETTI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 100 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BINETTI Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri
Dettaglid iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1534 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 12 giugno 2014, in un testo risultante dall unificazione
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 679 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori VILLARI e MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008 Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 542 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro dell economia e delle finanze (TRIA) di concerto con il Ministro
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 759 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4354 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Modifica all articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 giugno 2006, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 luglio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 482 XVI Legislatura. Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre DISEGNO DI LEGGE
SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 482 XVI Legislatura Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre Firmatario: Massidda Presentata: il 12 maggio 2008 DISEGNO DI LEGGE Art.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004-A PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA,
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore RAMPONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2009 Disposizioni per l inquadramento dei lavoratori del Genio
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1976 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore GARRAFFA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2008 Sostegno e valorizzazione del sistema delle piccole librerie
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 691 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO Modifica dell articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1710 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 ottobre 2013 (v.
DettagliDECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI MANGIMI RELAZIONE
DettagliAtti Parlamentari 34 Camera dei Deputati
Atti Parlamentari 34 Camera dei Deputati PROPOSTE DI LEGGE: CACCAVARI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; GALDELLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; GRIMALDI; CRUCIANELLI ED ALTRI; BARRAL ED ALTRI; MAL- GIERI
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disciplina della professione di ottico-optometrista N. 399 FOTI, LISI. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 399 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FOTI, LISI Disciplina della professione di ottico-optometrista Presentata il 3 maggio 2006
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1989 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l 11 luglio 2019 (v.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1370 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ALESSANDRI Nuove disposizioni per la prevenzione del fenomeno del randagismo, la sterilizzazione
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4468 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 4 maggio 2017 (v. stampato
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 780 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice MUNERATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013 Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1624-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di disciplina dell attività di tricotecnico
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2483 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore GRAMAZIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2010 Disposizioni in materia di disciplina dell attività di
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008 Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BIONDELLI, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERO, BENAMATI, D INCECCO, MOSCATT
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 668 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BIONDELLI, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERO, BENAMATI, D INCECCO, MOSCATT Disposizioni in materia
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4483 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE,
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1414 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ASCANI, PICCOLI NARDELLI, ANZALDI,
DettagliUFFICIO LEGISLATIVO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
UFFICIO LEGISLATIVO Schema di decreto legislativo concernente il Diritto-dovere all istruzione e alla formazione, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53. IL PRESIDENTE
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE REGUZZONI, GRIMOLDI, DESIDERATI, TOGNI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI REGUZZONI, GRIMOLDI, DESIDERATI, TOGNI Norme per l etichettatura e la tracciabilità dei prodotti
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
Testo vigente LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista ( B.U. 29 novembre 2007, n. 104 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 255 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore TOMASSINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2006 Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in favore dei trombofiliaci. d iniziativa del senatore MASSIDDA
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 495 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008 Disposizioni in favore dei trombofiliaci TIPOGRAFIA DEL SENATO
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CALABRIA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2467 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CALABRIA Disposizioni in materia di agevolazioni per i viaggi svolti in occasione delle elezioni
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1027 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4628-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1929 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 novembre 2008 (v.
Dettaglid iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 718 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PINOTTI. Benefìci in favore del personale militare esposto all amianto
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2753 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PINOTTI Benefìci in favore del personale militare esposto all amianto Presentata il 7 giugno
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 414-C Relazione orale Relatori Boscetto e Dalla Chiesa TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI 1ª E 2ª RIUNITE (1ª - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1802 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2619 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LODOLINI, LUCIANO AGOSTINI, MARCHETTI, PETRINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1867 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LODOLINI, LUCIANO AGOSTINI, MARCHETTI, PETRINI Disposizioni per il contrasto del fenomeno
DettagliLEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 15-10-2008 REGIONE LIGURIA MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2001, N. 19 (NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO) Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4161 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MINARDO Disposizioni concernenti
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 470 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BENAMATI, BAZOLI, BONOMO, CARLA CANTONE,
DettagliD.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 303, S.O. n. 224) Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 303, S.O. n. 224) Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti
DettagliE m a n a il seguente decreto legislativo:
1 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151).
DettagliNUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008
NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008 (Con modifiche, in verde e grassetto, apportate alla bozza del 18 novembre 2008 a seguito di due riunioni di carattere tecnico tenutisi
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4151 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 16 novembre 2016 (v.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 6408-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1004 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 25 luglio 2018 (v.
DettagliPreambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
LEGGE 16 MARZO 1987, n. 115 (GU n. 071 del 26/03/1987) DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEL DIABETE MELLITO. 097 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - 053 BALIATICO 097 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - 004 AMMINISTRAZIONE
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3459 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 novembre 2015 (v.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3637 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Equiparazione fiscale delle spese sostenute per l assistenza
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 6312 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1641 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 15 ottobre 2014, in un testo risultante dall unificazione
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 860 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI EPIFANI, BERSANI, FORNARO, FASSINA,
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 493 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE POLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013 Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem
DettagliN B CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI N. 55-341-440-741-761-1125-1399-B CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIII COMMISSIONE
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4785 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO Modifiche al testo unico delle disposizioni
Dettagliapprovato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1073-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) dal Ministro della giustizia (ALFANO) dal Ministro della difesa (LA RUSSA) dal
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SARDELLI. Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fasano
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SARDELLI Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fasano Presentata il 18 marzo 2009
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 7 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2894)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4293-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 7 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2894) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
DettagliCOMUNE DI VALMOREA Provincia di Como
COMUNE DI VALMOREA Provincia di Como REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING Approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/03/2008 (Allegato
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE VEZZALI, BOCCI, COCCIA, BINETTI, FOSSATI, MATARRESE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 748 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI VEZZALI, BOCCI, COCCIA, BINETTI, FOSSATI, MATARRESE Norme in materia di previdenza e di tutela
DettagliDisciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89
Regolamento Regionale 22 marzo 2016, n. 5 Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89 (BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 ) urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2121 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 gennaio 2009 (v.
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 754 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013 Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore
DettagliLegge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 Art. 1.
Legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 Art. 1. (Princìpi generali) 1. La presente legge reca i princìpi
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1828-A Relazione orale Relatore COMPAGNA TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2017
Dettaglid iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 678 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
Dettagliproposta di legge n. 183
REGIONE MARCHE Assemblea legislativa proposta di legge n. 183 a iniziativa del Consigliere Carloni presentata in data 14 febbraio 2018 INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE 1 Art.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CALABRÒ, CAPODICASA, BOSCO, PAGANO, GAROFALO, CAUSIN
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3348 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CALABRÒ, CAPODICASA, BOSCO, PAGANO,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 993 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO BRA- GANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, FEDRIGA,
DettagliProposta della IV Commissione permanente SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
REGIONE MARCHE Assemblea legislativa Proposta della IV Commissione permanente SANITÀ E POLITICHE SOCIALI (Seduta del 14 febbraio 2019) Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI Relatore di minoranza: MIRCO
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO. Disposizioni per la tutela dell ambiente marino
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 913 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO Disposizioni per la tutela dell ambiente
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2957 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per gli affari regionali (COSTA) di concerto con il Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2500 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) (V. Stampato Camera n. 3954) approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FOSSATI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 775 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato FOSSATI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive Presentata
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4193 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 16 marzo 2011 (v. stampato
DettagliLANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 005 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PUGLIA, LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO,
Dettagli