DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 4 APRILE Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE PAG. Organizzazione dei tempi di esame: mozione n e ddl di ratifica nn e Comunicazioni... 5 Missioni valevoli nella seduta del 4 aprile Progetti di legge (Annunzio; Annunzio di proposte di legge d iniziativa regionale; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)... 5, 6 Corte dei conti (Trasmissione di un documento)... 6 Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)... 7 Difensore civico della regione Lazio (Trasmissione di un documento)... 8 Nomine ministeriali (Comunicazione)... 8 Atti di controllo e di indirizzo... 9 Proposta di legge: Massimo Enrico Baroni ed altri: Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produt- PAG. trici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491-A) Parere della I Commissione Parere della V Commissione Articoli e relative proposte emendative Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Ordini del giorno Mozioni Braga, Muroni ed altri n , Colucci ed altri n , Ilaria Fontana, Lucchini ed altri n , Mazzetti ed altri n e Lollobrigida ed altri n concernenti iniziative in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della candidatura dell Italia quale Paese ospitante della COP 26 nel Mozioni N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all Assemblea non lette in aula.

2 PAGINA BIANCA

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N E DDL DI RATIFICA NN E 1681 MOZIONE N INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA E PER L INCREMENTO DELLA NATALITÀ Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*). Governo Richiami al Regolamento Tempi tecnici Interventi a titolo personale Gruppi MoVimento 5 Stelle Lega Salvini premier Partito Democratico Forza Italia Berlusconi presidente Fratelli d Italia Liberi e Uguali Misto: Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica Minoranze Linguistiche Noi Con l Italia-USEI +Europa-Centro Democratico MAIE-Movimento Associativo Italiani all Estero 25 minuti 10 minuti 5 minuti 59 minuti (con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato) 4 ore e 21 minuti 1 ora e 3 minuti 44 minuti 42 minuti 40 minuti 26 minuti 23 minuti 23 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 4 minuti 4 minuti (*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l illustrazione della mozione.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati DDL DI RATIFICA NN E 1681 Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica. Relatore Governo Richiami al Regolamento Tempi tecnici Interventi a titolo personale Gruppi MoVimento 5 Stelle Lega Salvini premier Partito Democratico Forza Italia Berlusconi presidente Fratelli d Italia Liberi e Uguali Misto: Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica Minoranze Linguistiche Noi Con l Italia-USEI +Europa-Centro Democratico MAIE-Movimento Associativo Italiani all Estero 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 16 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) 1 ora e 24 minuti 17 minuti 13 minuti 15 minuti 14 minuti 8 minuti 7 minuti 10 minuti 2 minuti 2 minuti 2 minuti 2 minuti 2 minuti

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati COMUNICAZIONI Missioni valevoli nella seduta del 4 aprile Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D Incà, D Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Migliorino, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Napoli, Nesci, Parolo, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Santelli, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Tonelli, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili. (Alla ripresa pomeridiana della seduta). Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D Incà, D Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Migliorino, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Napoli, Nesci, Parolo, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Santelli, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tateo, Tofalo, Tonelli, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili. Annunzio di proposte di legge. In data 3 aprile 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d iniziativa dei deputati: SIANI ed altri: «Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l assistenza delle persone che ne sono affette» (1733); MULÈ e SCOMA: «Agevolazioni tariffarie per assicurare il diritto alla mobilità dei residenti e dei lavoratori della provincia di Trapani» (1734); LATTANZIO e CARBONARO: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di intermediazione e gestione dei diritti d autore e per la liberalizzazione del settore» (1735). Saranno stampate e distribuite.

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati Annunzio di proposte di legge d iniziativa regionale. In data 3 aprile 2019 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge: PROPOSTA DI LEGGE D INIZIA- TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Modifica al testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (1736). Sarà stampata e distribuita. Adesione di deputati a proposte di legge. La proposta di legge FOTI e BUTTI: «Modifica all articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività» (1059) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Silvestroni. Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente A norma del comma 1 dell articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti: I Commissione (Affari costituzionali): RAMPELLI ed altri: «Modifica all articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente l estensione del diritto di chiedere il riconoscimento previsto per i congiunti degli infoibati, nonché concessione di un contributo alla Società di studi fiumani» (1049) Parere delle Commissioni III, V e VII. II Commissione (Giustizia): VINCI ed altri: «Norme in materia di facoltatività dei corsi di formazione periodica per i soggetti che esercitano professioni regolamentate» (1407) Parere delle Commissioni I, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. III Commissione (Affari esteri): BENEDETTI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001» (1360) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. IV Commissione (Difesa): PAGANI ed altri: «Modifiche al codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» (1702) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e XII. VI Commissione (Finanze): FRASSINI ed altri: «Modifica all articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la detrazione per l acquisto di strumenti di autodifesa» (1347) Parere delle Commissioni I e V. Trasmissione dalla Corte dei conti Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2019 del 20 febbraio-29 marzo 2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Le opere previste dal piano irriguo nazionale

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati per il Mezzogiorno. Misure consequenziali adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII (Agricoltura). Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 30 al 31 gennaio 2019, che sono assegnate, ai sensi dell articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria: Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell Unione (Doc. XII, n. 269) alla VI Commissione (Finanze); Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (Doc. XII, n. 270) alla XIII Commissione (Agricoltura); Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all associazione dei paesi e territori d oltremare all Unione europea, comprese le relazioni tra l Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall altro («Decisione sull associazione d oltremare») (Doc. XII, n. 271) alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell Unione europea); Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello.eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (Doc. XII, n. 272) alla IX Commissione (Trasporti); Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (Doc. XII, n. 273) alla V Commissione (Bilancio); Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell interesse dell Unione europea, l adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 274) alla III Commissione (Affari esteri); Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l Austria ad accettare, nell interesse dell Unione europea, l adesione dell Ecuador e dell Ucraina alla convenzione dell Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 275) alla III Commissione (Affari esteri); Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l Austria e la Romania ad accettare, nell interesse dell Unione europea, l adesione dell Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 276) alla III Commissione (Affari esteri); Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell interesse dell Unione europea, l adesione della Bielorussia e dell Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 277) alla III Commissione (Affari esteri);

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/ 327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell autorizzazione all immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 278) alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura); Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Doc. XII, n. 279) alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura); Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 280) alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura); Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 LLCotton25 MON a norma del regolamento (CE) n. 1829/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 281) alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura); Risoluzione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (Doc. XII, n. 282) alla X Commissione (Attività produttive). Trasmissione dal Difensore civico della regione Lazio. Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 29 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull attività svolta dallo stesso Difensore civico nell anno 2018 (Doc. CXXVIII, n. 12). Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali). Comunicazione di nomine ministeriali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 marzo 2019, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Paolo Pennesi, di consulenza, studio e ricerca nell ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro). La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 e 27 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate: alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell ambito del Ministero dell economia e delle finanze: alla dottoressa Patrizia Nardi, l incarico di direttore della Direzione della comunicazione istituzionale, nell ambito del Dipartimento dell amministrazione generale, del personale e dei servizi;

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati alla dottoressa Paola Noce, l incarico di direzione dell Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico nell ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: alla dottoressa Agnese De Luca, l incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e responsabile per l autorità di audit dei Fondi europei. Atti di controllo e di indirizzo. Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell Allegato B al resoconto della seduta odierna.

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE: MASSIMO ENRICO BARONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA LE IMPRESE PRODUTTRICI, I SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA SALUTE E LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE (A.C. 491-A) A.C. 491-A Parere della I Commissione PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE NULLA OSTA sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1. sull emendamento e sull articolo aggiuntivo 6.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; NULLA OSTA sulle restanti proposte emendative. A.C. 491-A Parere della V Commissione PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE Sul testo del provvedimento in oggetto: PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell articolo 81 della Costituzione: All articolo 5, comma 9, sostituire le parole: euro con le seguenti: euro. All articolo 6, sostituire le parole: al conseguimento delle finalità della presente legge con le seguenti: alle attività di vigilanza di cui al comma 8. Sugli emendamenti trasmessi dall Assemblea: PARERE CONTRARIO A.C. 491-A Articolo 1 ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE Art. 1. (Princìpi generali) 1. Le disposizioni della presente legge, nell ambito della tutela della salute, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. 2. Le disposizioni della presente legge, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie. 3. Resta comunque salva l applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n PROPOSTE EMENDATIVE ART. 1. (Princìpi generali) Al comma 1, dopo le parole: articoli 32 aggiungere la seguente:, 41. * Ubaldo Pagano. (Approvato) Al comma 1, dopo le parole: articoli 32 aggiungere la seguente:, 41. * Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace. (Approvato) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le disposizioni della presente legge garantiscono, nell ambito dell esercizio dell attività economica da parte delle imprese di cui al comma 2, la tutela dell utilità sociale ai sensi dell articolo 41 della Costituzione Ubaldo Pagano. Al comma 3, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché per i medici, anche il rispetto del Codice di Deontologia Medica Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Pedrazzini, Versace. Al comma 3, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché delle disposizioni recate dall articolo 30 del Codice di Deontologia Medica, in materia di conflitto di interesse Rostan. A.C. 491-A Articolo 2 ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto, riguardo agli obblighi di pubblicità, dei principi di proporzionalità, correttezza, minimizzazione, e di limitazione della permanenza online delle informazioni, di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/ 679 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, quale disciplina nazionale di adeguamento Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace. Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per «impresa produttrice»: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un attività diretta alla produzione o all immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell ambito della salute umana e veterinaria ovvero all organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti; b) per «soggetti che operano nel settore della salute»: i soggetti appartenenti all area sanitaria o amministrativa ovvero coloro che operano, a qualsiasi titolo, nell ambito di un organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario; c) per «organizzazione sanitaria»: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina (ECM) nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie. PROPOSTE EMENDATIVE ART. 2. (Definizioni) Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o che sia, o sia stato negli ultimi tre anni, titolare di rapporti contrattuali con un organizzazione sanitaria o con un operatore di cui alla lettera b) Ubaldo Pagano, De Filippo. Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: ovvero coloro con le seguenti: e gli altri soggetti Lorefice, Lapia, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D Arrando, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Misiti. (Approvato) Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e Rostan. A.C. 491-A Articolo 3 ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE Art. 3. (Pubblicità delle erogazioni e degli accordi) 1. Sono soggette a pubblicità secondo le disposizioni del presente articolo le con-

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati venzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un impresa produttrice in favore: a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro; b) di un organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di euro. 2. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca. 3. La pubblicità delle erogazioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all erogazione o all accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all articolo 5, comma 7. Qualora l impresa produttrice abbia sede all estero, l adempimento può essere eseguito dal rappresentante locale definito ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e dell articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione o accordo: a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell erogazione o della controparte dell accordo: 1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario sia una persona fisica; 2) la ragione sociale, la sede e la natura dell attività, qualora il beneficiario sia una persona giuridica; b) il codice fiscale o la partita dell imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario; c) la data dell erogazione o il periodo di riferimento dell accordo; d) la natura dell erogazione o dell accordo; e) l importo o il valore dell erogazione ovvero la remunerazione dell accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato; f) la causa dell erogazione o dell accordo; g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell erogazione o i termini dell accordo o, comunque, intrattenuto i rapporti con il beneficiario o controparte per conto dell impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell impresa medesima; h) il numero di iscrizione del beneficiario o controparte al proprio ordine professionale. 5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi instaurati in ciascun semestre dell anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento. PROPOSTE EMENDATIVE ART. 3. (Pubblicità delle erogazioni e degli accordi) Al comma 1, alinea, dopo le parole: o altre utilità aggiungere le seguenti:, fatta

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati eccezione per le attività che rientrano in un rapporto di tipo commerciale, regolarmente contrattualizzate, Gemmato, Ciaburro, Caretta. Al comma 2, sopprimere le parole:, eventi formativi, Rostan. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 50 euro fino alla fine della lettera, con le seguenti: 200 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2000 euro Gemmato, Ciaburro, Caretta. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 50 euro fino alla fine della lettera, con le seguenti: 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1000 euro. Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: euro Rostan. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 150 euro Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 500 euro fino alla fine della lettera, con le seguenti: 1000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 5000 euro Gemmato, Ciaburro, Caretta. Al comma 2, sopprimere le parole: convegni, eventi formativi, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Pedrazzini, Versace. Al comma 4, sopprimere la lettera b) Versace, Pedrazzini, Mugnai, Bond, Bagnasco, Brambilla, Novelli. Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: gli accordi instaurati fino alla fine del comma, con le seguenti: le relazioni d interesse instaurate in ciascun anno, entro la conclusione dell anno successivo Ubaldo Pagano, De Filippo, Gemmato, Bagnasco. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 6. Al fine di favorire la partecipazione alle attività di formazione continua (ECM), costituente requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture private, senza ulteriori oneri derivanti dal versamento di una quota di iscrizione o dal sostenimento di costi di trasporto o di soggiorno, gli obblighi di pubblicità delle erogazioni e delle relazioni di interesse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle attività di formazione continua previste ai sensi del comma 2 dell articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, qualora tali attività siano attinenti al profilo professionale del soggetto Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo, Gemmato, Bond, Bagnasco.

15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati A.C. 491-A Articolo 4 ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE Art. 4. (Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale) 1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; b) abbiano percepito dalla società, nell anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. 2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare: a) per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell articolo 9, comma 4, lettera a) o b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l indicazione del rendimento annuo; c) i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell anno; d) i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell anno. 3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all articolo 5, comma Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell articolo Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l obbligo di comunicazione previsto dall articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell obbligazione è determinato ai sensi delle disposizioni del comma 2 del presente articolo. 7. Qualora le condizioni previste al comma 1, con esclusivo riferimento, per quanto riguarda la lettera a), a condizioni che configurino una partecipazione qualificata nelle società, ai sensi dell articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si verifichino nei riguardi del coniuge, del convivente o di un parente fino al secondo grado del soggetto che opera nel settore della salute, alla comunicazione dei dati previsti dai commi 2 e 3 è tenuto quest ultimo.

16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati PROPOSTE EMENDATIVE ART. 4. (Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale) Sopprimere il comma Boldi, Panizzut, Tiramani, Foscolo, De Martini, Lazzarini. (Approvato) Al comma 7, sostituire le parole:, del convivente o di un parente fino al secondo grado con le seguenti: o del convivente Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace. A.C. 491-A Articolo 5 ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE Art. 5. (Registro pubblico telematico) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito nel sito internet istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2. Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all articolo 6, comma Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l estrazione dei dati previsti dall articolo 3, comma Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico. 5. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di attuazione della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre Resta fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse sono state raccolte dal Ministero della salute. 6. Con l accettazione dell erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all articolo 4, comma 1, s intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentite l Agenzia per l Italia digitale, l Autorità nazionale anticorruzione, l Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri: a) facilità di accesso; b) semplicità della consultazione; c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione; d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l estrazione dei dati. PROPOSTE EMENDATIVE ART. 5. (Registro pubblico telematico) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: cinque anni fino alla fine del comma, con le seguenti: tre anni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, le suddette comunicazioni sono cancellate dal registro pubblico telematico, e per ulteriori due anni sono unicamente conservate, ma non pubblicate, presso il Ministero della salute, in apposito archivio Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace. Al comma 7, dopo le parole: con decreto del Ministro della salute, sentite aggiungere le seguenti: le Regioni, Pedrazzini, Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace. 8. Con il decreto di cui al comma 7 sono altresì stabiliti i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni. 9. Agli oneri derivanti dall attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a euro per l anno 2019 e a euro annui a decorrere dall anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. 10. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al comma 7, sopprimere le parole:, l Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) Massimo Enrico Baroni, Lapia, Menga, D Arrando, Leda Volpi, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Misiti. (Approvato) Al comma 7, sostituire le parole: e il Garante per la protezione con le seguenti: e previo parere favorevole del Garante per la protezione Pedrazzini, Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla, Novelli, Versace. Al comma 7, dopo le parole: le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico, aggiungere le seguenti:, le modalità per la garanzia della privacy, Rostan.

18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) definizione di misure tecniche volte a prevenire il rischio di riproduzione, cancellazione o alterazione dei dati resi pubblici Bond, Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Brambilla, Novelli, Versace Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) previsione dell esclusione dell indicizzazione dei dati personali pubblicati sul registro da parte di motori di ricerca, consentendo la ricerca ai soli motori interni al sito Pedrazzini, Bond, Mugnai, Bagnasco, Brambilla, Novelli, Versace. Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e sono individuate le tipologie di erogazioni e relazioni di interesse di rilevanza più limitata, per le quali prevedere il solo obbligo di comunicazione al Ministero della salute Bagnasco, Mugnai, Bond, Pedrazzini, Brambilla, Novelli, Versace. Al comma 9, sostituire le parole: euro con le seguenti: euro (da votare ai sensi dell articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento) (Approvato) A.C. 491-A Articolo 6 ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE Art. 6. (Vigilanza e sanzioni) 1. Le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e All impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro aumentata di venti volte l importo dell erogazione alla quale si riferisce l omissione. 3. All impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di cui all articolo 4, comma 1, nel termine ivi indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da a euro. 4. Nel caso in cui l impresa produttrice fornisca informazioni incomplete relativamente alle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4,le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applica la sanzione prevista dal comma Salvo che il fatto costituisca reato, all impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da a euro. 6. All impresa produttrice con un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3e5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici. 7. Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono pubblicati in un apposita sezione del registro pubblico telematico di cui all articolo 5. Il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti nella prima pagina del proprio sito internet istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l indicazione dei nomi delle imprese

19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni. 8. Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull attuazione della presente legge, avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo. 9. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l attuazione del presente comma. 10. L amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di finanza, nell ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma Per l accertamento, la contestazione e l irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n Gli introiti derivanti dall irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità della presente legge. PROPOSTE EMENDATIVE ART. 6. (Vigilanza e sanzioni) Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: si applica la sanzione prevista dal comma 3 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e Bologna, Lapia, Menga, D Arrando, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Misiti. (Approvato) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Al fine di rendere efficiente la vigilanza del Ministero della salute, entro il mese di marzo di ciascun anno l AIFA pubblica sul proprio sito l elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell anno precedente, con l indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l azienda farmaceutica, nonché il numero dei sanitari visitati dai medesimi che, ai sensi dell articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare all AIFA entro il mese di gennaio di ogni anno Menga. Al comma 12, sostituire le parole: al conseguimento delle finalità della presente legge con le seguenti: alle attività di vigilanza di cui al comma (da votare ai sensi dell articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento) (Approvato) Dopo l articolo 6, aggiungere il seguente: Art. 6-bis. (Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari) 1. È istituito presso il Ministero della salute, previa intesa con il Garante per la protezione dai dati personali, con apposito decreto da adottare entro tre mesi dalla

20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati data di entrata in vigore della presente legge, il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «Registro». 2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro con le modalità e i criteri fissati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. 3. L iscrizione al Registro ha durata di dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza. 4. Il Ministro della salute assicura l aggiornamento del Registro a cadenza annuale Rostan. Dopo l articolo 6, aggiungere il seguente: Art. 6-bis. (Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro della salute trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge Ubaldo Pagano. A.C. 491-A Articolo 7 (Approvato) ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRO- PONENTI Art. 7. (Disposizioni finali) 1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall articolo 3 si applicano a decorrere dal terzo trimestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell avviso previsto dall articolo 5, comma Gli obblighi di comunicazione previsti dall articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell avviso previsto dall articolo 5, comma 1. PROPOSTA EMENDATIVA ART. 7. (Disposizioni finali) Al comma 1, sostituire le parole: terzo trimestre con le seguenti: secondo semestre D Arrando, Lapia, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Misiti. (Approvato) A.C. 491-A Ordini del giorno La Camera, ORDINI DEL GIORNO premesso che: l articolo 5 del provvedimento in esame, prevede l istituzione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente»; nel citato registro pubblico telematico, saranno pubblicate le comunicazioni relative alle convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute, o di un organizzazione sanitaria, nonché i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle previste sanzioni;

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